BOZZA DI STATUTO
Manuale delle associazioni sportive
BOZZA DI STATUTO
DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA1, 2
DENOMINAZIONE
Articolo 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione “SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.”.
SEDE
Articolo 2) La società ha sede nel Comune (indicare Comune).
La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappre- sentanze.
OGGETTO
Articolo 3) La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:
− la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;
− l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del (indicare lo sport di riferimento della Società), compresa l’attività didattica, mediante ogni intervento ed inizia- tiva utile allo scopo;
− l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettan- tistica, amatoriale ed agonistica;
− l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti,
1 A cura di Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sotto l’egida del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo.
2 Lo statuto è disponibile sui siti Internet dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Torino, Ivrea,
Pinerolo (xxx.xxx.xxxxxx.xx), del CONI (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) e di Eutekne (xxx.xxxxxxx.xx).
strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
− l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.
La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall’Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell’ente di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Sportiva Nazionale (indicare la Federazione sportiva cui la società intende affiliarsi) di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:
− compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
− assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
− promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
DURATA
Articolo 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento.
DOMICILIO DEI SOCI
Articolo 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.
CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI
Articolo 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.
I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanzia- menti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell’articolo 2467 del codice civile.
Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.
PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO
Articolo 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.
È consentita l’attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
Articolo 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
Articolo 10) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l’acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci.
Per l’esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
− il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all’organo amministrativo: l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L’organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell’organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l’organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l’accettazione dell’offerta con l’indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;
− nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
− se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia eser- citarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzional- mente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
− il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l’intera partecipazione
offerta, poiché tale è l’oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
− qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all’acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
− la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l’intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.
Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell’arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.
La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l’osservanza delle suddette for- malità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinunzia per iscritto all’esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.
Per “trasferimento per atto tra vivi” ai fini dell’applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.
L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.
DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE
Articolo 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell’articolo 2479 del codice civile.
Articolo 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
− l’argomento oggetto della decisione;
− il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
− la menzione dell’eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
− l’indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
− la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.
Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sotto- scrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:
− l’argomento oggetto della decisione;
− il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
− la menzione dell’eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto
opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.
Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.
Articolo 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
Articolo 14) L’assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci.
Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.
Articolo 15) L’assemblea deve essere convocata dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Nell’avviso può essere prevista un’eventuale seconda convocazione.
L’assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.
Nell’avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare.
Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l’eventuale seconda convoca- zione.
Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.
In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 16) L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.
L’assemblea è inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.
Articolo 17) Xxxxx diritto di intervenire all’assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Articolo 18) L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.
Articolo 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
Nei casi previsti dall’art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.
I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.
Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l’utilità o l’opportunità,
possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:
− siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
− sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l’identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
− sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
− sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
− vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Articolo 20) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.
Gli amministratori possono essere soci o non soci.
Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.
Articolo 21) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l’assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati
conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.
Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.
Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.
In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l’argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all’ultimo consigliere interpellato l’istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell’istanza stessa.
È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,
trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.
Articolo 22) L’organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell’atto costitutivo.
Articolo 23) All’organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.
L’organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.
Articolo 24) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all’amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.
Articolo 25) Ai componenti l’organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Articolo 26) Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federa- zione Sportiva Nazionale (indicare la Federazione Sportiva cui la società intende affi- liarsi) nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Fede- razione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
Articolo 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all’organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 28) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 29) Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversa- mente dalla legge.
REVISORE
Articolo 30) Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
Il compenso del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
ESERCIZI
Articolo 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
UTILI
Articolo 32) L’assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l’importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.
SCIOGLIMENTO
Articolo 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.
Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (indicare la Federazione Sportiva cui la società è affiliata), fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 34) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in conside- razione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 35) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.
L’arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.
L’arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le contro- versie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 36) Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della (indicare la Federazione Sportiva cui la società è affiliata); il termine “statuto” è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine “atto costitutivo” previsto dalle norme del Codice Civile.