REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO E DEI SERVIZI Norme generali
Allegato: A
REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO E DEI SERVIZI
Norme generali
Articolo 1
Il presente regolamento ha per oggetto le norme di esercizio e d’uso dell'approdo turistico “Marina Navene” della società Marina Navene S.r.l., società unipersonale, con sede in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx xx. 000, C.F. 03383700238, gestito in virtù di apposito Contratto di Gestione di Polo Turistico dalla Fraglia Vela Malcesine ASD di seguito indicata quale Direzione di Porto.
Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti dell’approdo o che prestino la loro opera nell'ambito portuale e anche chiunque acceda per qualsiasi motivo alle aree suddette.
Articolo 2
Il presente regolamento è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice della navigazione in quanto applicabili. Gli utilizzatori sono comunque tenuti all'osservanza delle normative di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.
Modifiche al regolamento
Articolo 3
II presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Direzione del Porto
Articolo 4
La conduzione del porto è assicurata mediante una "Direzione di Porto" che è costituita da un Direttore coadiuvato da personale incaricato. Gli uffici della Direzione sono nell'ambito del porto.
Articolo 5
La Direzione vigilerà affinché siano rispettate le norme generali previste. A tal fine il personale della Direzione potrà impartire disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto. Eventuali violazioni delle norme o l'inosservanza delle disposizioni impartite sarà comunicata alla Direzione per i necessari interventi.
Articolo 6
La Direzione di Porto provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissione in apposita bacheca collocata nel porto turistico, pubblicazione del presente regolamento sul sito internet della Fraglia Vela Malcesine (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx). Copia del regolamento e delle prescrizioni sono depositate presso gli uffici della Direzione, per consultazione. Si potranno anche adottare, ove opportuno, forme di pubblicità ulteriori.
Gli utenti ed i frequentatori, a qualsiasi titolo, del porto sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di regolamento e delle prescrizioni eventualmente impartite dal personale.
Per il costante miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione procederà a comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare il comportamento degli utenti.
Servizi di deposito
Articolo 7
La Società fornisce servizi di deposito e di ormeggio ai concessionari di posto barca nelle forme stabilite dal presente regolamento.
Per il servizio di deposito o ormeggio applica le tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e con le modalità in esso riportate. La Società si riserva la facoltà aggiornare annualmente dette tariffe e di comunicarle ai titolari di contratto di deposito.
Articolo 8
I servizi portuali di cui sopra comprendono:
- la messa a disposizione alle unità di navigazione delle necessarie attrezzature per le operazioni di alaggio e varo
- illuminazione pubblica ed energia elettrica, acqua potabile e servizi igienici.
Articolo 9
II posto di ormeggio o di sosta in piazzale che ogni natante occupa è stabilito dalla Direzione di Porto.
Il titolare di contratto di deposito o l’utente deve confermare per iscritto entro il 30 di novembre la prosecuzione per l'anno successivo, impegnandosi a rispettare le scadenza di pagamento previste nel contratto.
È facoltà della Direzione di Porto occupare, in via temporanea, i posti lasciati liberi dai rispettivi assegnatari, impegnandosi a renderli nuovamente disponibili agli stessi dietro semplice richiesta.
Articolo 10
Soltanto le imbarcazioni in regola con le prescrizioni tecniche ed amministrative le cui dimensioni e caratteristiche siano compatibili con la struttura e la funzione del porto, anche ai fini della sicurezza e della manovrabilità, potranno accedere ai contratti di deposito in porto o essere autorizzate alle soste temporanee.
Assicurazioni e responsabilità
Articolo 11
Il proprietario dell'imbarcazione deve informare la Direzione di Porto che la propria imbarcazione è regolarmente coperta da assicurazione verso terzi per danni a cose e/o persone per tutto il periodo di rimessaggio. Copia del contratto di assicurazione deve essere consegnata alla Direzione del Porto prima dell'arrivo dell'imbarcazione.
Articolo 12
La Società non potrà essere solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi.
La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo ed a bordo delle unità o delle autovetture. Pertanto tutti coloro che utilizzano l'approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.
I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre imbarcazioni.
Articolo 13
Ogni comunicazione di emergenza sarà indirizzata al titolare del contratto di deposito.
Per ogni imbarcazione dovrà essere depositata presso gli uffici della Direzione copia delle chiavi.
Personale ed attrezzature di cantiere
Articolo 14
Il personale addetto al cantiere e la gru sono dedicati ai servizi del porto e del cantiere.
Tutte le attrezzature del porto e del cantiere possono essere usate solamente dal personale della Direzione di Porto. L'ordine dei lavori è stabilito secondo le priorità stabilite dalla direzione.
Gli armatori delle imbarcazioni in deposito possono richiedere servizi portuali nell'ambito stabilito da questo regolamento, rispettando gli orari e le limitazioni indicate.
Xxxxxxx prese in considerazione solo le richieste fatte nel rispetto delle modalità indicate provenienti dal titolare del contratto di deposito o da altro soggetto autorizzato preventivamente da questi.
Gli armatori delle imbarcazioni in deposito prendono atto che il sito “Marina Navene” ha una destinazione sportiva; per questo hanno sempre priorità massima le necessità connesse alla organizzazione di regate, manifestazioni e corsi e pertanto chiunque usufruisca dei servizi erogati dalla Società, si impegna a non sollevare eccezioni per temporanei disservizi derivanti dalle necessità suddette.
Sarà cura della Direzione di Porto dare pubblicità al calendario delle manifestazioni da essa organizzate.
Articolo 15
Il varo, alaggio, riparazione ecc., dei natanti nella area portuale sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. E' severamente vietato passare o sostare nelle zone di manovra dei mezzi di traino o sollevamento evidenziati da appositi cartelli o segnali, salvo specifico permesso della Direzione del Porto. La Società non può in alcun modo e per nessuna ragione essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno di qualsivoglia natura occorso alle persone in sosta o transito nelle zone sopra menzionate. La Direzione stessa, vigilerà e controllerà le operazioni di cui sopra, ove è il caso, darà opportune disposizioni, alle quali è obbligatorio attenersi.
Traffico lacustre
Articolo 16
L'entrata in porto è sempre consentita alle imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza.
E' altresì vietato usare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati. E' anche vietato abbandonare imbarcazioni nell'ambito del porto.
Articolo 17
Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione che potrà disporre movimento e spostamento degli ormeggi, se necessario per l'emergenza, o per particolari necessità connesse con l'attività dell'approdo.
In caso di assenza del titolare del contratto o di altro soggetto autorizzato o di rifiuto degli stessi la Direzione potrà procedere direttamente con proprio personale.
Le imbarcazioni dovranno tenere velocità ridotta nell'ambito dell'approdo comunque non superiori a 2 nodi.
Disposizioni per gli ormeggi in porto
Articolo 18
E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.
È vietato apportare modifiche non autorizzate alle attrezzature di ormeggio predisposte dalla Direzione di Porto, compresa apposizione di boe e gavitelli.
I cavi autoaffondanti predisposti dalla Società devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle gallocce di bordo. Sarà cura degli utilizzatori predisporre un idonea cima da collegare al cavo autoaffondante in modo da non danneggiarlo ed usare quest’ultima per mettere in forza il corpo morto.
Per ogni ormeggio è predisposto un cavo autoaffondante ed è vietato utilizzare ulteriori cavi senza il consenso della Direzione di Porto.
Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.
E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione.
Articolo 19
E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili.
Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è dotato.
Per i rifiuti liquidi così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni o, secondo i casi, i locali igienici esistenti a terra. Durante la permanenza in porto è vietato l'uso del wc di bordo, salvo che l'imbarcazione sia dotata di apposite attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.
Articolo 20
E' vietato porre in moto, salvo per comprovate o particolari esigenze, i motori principali ed ausiliari delle imbarcazioni per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 8,00 e dopo le ore 22,00 nonché dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nel periodo maggio/settembre.
Sono vietati nei predetti orari anche l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi e qualsiasi attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.
Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestie agli altri utenti devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate, previo assenso della Direzione del porto. Alle imbarcazioni ormeggiate in porto è fatto divieto di effettuare lavori di verniciatura, o rumorosi, o che comportino spargimenti di poveri o che comunque possano arrecare disturbo agli altri. E' proibito l'uso di qualsiasi proiettore o faro.
Articolo 21
Tutte le imbarcazioni e le attrezzature all'uopo necessarie che utilizzano il servizio di deposito o di ormeggio devono essere in perfetta efficienza ai fini della sicurezza.
La Direzione si riserva la possibilità di effettuare verifiche ove necessario.
Il contratto di utilizzo del posto barca dà diritto all’uso del corpo morto, della relativa cima d’ormeggio comunemente detta grippia e delle banchine o moli. Le cime di ormeggio alla banchina o molo e i parabordi saranno forniti dall’utilizzatore. Qualora peraltro la Società in qualsiasi momento giudicasse insufficienti le cime di ormeggio e/o i parabordi, è fin d'ora autorizzata a sostituire o implementare tali attrezzature addebitando le spese all’utilizzatore.
Articolo 22
Ogni natante ormeggiato dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora la Direzione dell'approdo constati che un natante è in abbandono o rischia di affondare avverte il titolare del contratto di
deposito perché elimini gli inconvenienti fissando un termine perentorio, scaduto il quale il natante sarà tratto in secca a spese e rischio del proprietario salva ogni altra azione nei suoi confronti.
Articolo 23
Il proprietario di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quanto altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.
Disposizioni per i depositi in piazzale
Articolo 24
L'imbarcazione verrà sostenuta a terra con la sua invasatura che sarà fornita dal proprietario che ne garantisce ad ogni effetto la corrispondenza e l'efficienza. Qualora la Società, in qualunque momento la giudicasse insufficiente o inadeguata, è fin d'ora autorizzata a completarla o sostituirla addebitandone la spesa al proprietario.
Sosta in piazzale per manutenzione
Articolo 25
I titolari di contratto di deposito nel porto possono richiedere alla Direzione l'autorizzazione a sostare in piazzale per un periodo massimo di 2 (due) settimane ogni 2 (due) anni, anche frazionabile e non cumulabile, per provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria. Non sono concesse autorizzazioni per interventi di natura straordinaria o che prevedano particolari disagi, rumori, odori, spargimenti di polveri. La Direzione concederà l'autorizzazione seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, salvi comprovati motivi d'urgenza. La richiesta dovrà contenere l'indicazione precisa dei lavori da compiere, il periodo nel quale si intende eseguire i lavori ed il nome dell'artigiano incaricato del lavoro; le imprese artigiane esterne devono essere preventivamente accreditate presso la Direzione di Porto; l'accreditamento è concesso alle imprese che abbiano accettato quanto stabilito in un apposito regolamento per i lavori all'interno del porto e che siano in regola con quanto stabilito dalle leggi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.
I titolari che intendano provvedere personalmente ai lavori di manutenzione ordinaria alla propria imbarcazione sono soggetti alle medesime disposizioni.
Norme di comportamento generali
Articolo 26
E' vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.
Articolo 27
Nelle acque portuali sono vietate la balneazione, il canottaggio e le attività sportive in genere nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, sia da terra che da bordo.
In tutto l'ambito portuale sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.
Articolo 28
All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi, ma dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli animali possano recare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili.
Articolo 29
All’interno dei locali è vietato fumare e all’esterno è vietato disperdere i mozziconi così come ogni altro rifiuto.
Accesso al cantiere
Articolo 30
L'accesso veicolare all'interno del piazzale è consentito a coloro che vi sono autorizzati.
L'accesso è consentito a tutti gli utenti ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso temporaneo dalla Direzione, per il tempo strettamente necessario.
La sosta degli autoveicoli e comunque di mezzi trainanti deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate e/o segnalate della Direzione. Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata rimozione forzata a spese del proprietario.
Articolo 31
E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione della Direzione.
Arrivi e partenze via terra - Alberatura e disalberatura
Articolo 32
Il titolare del contratto di deposito o l’utente esterno devono prenotare arrivi e/o partenze xxx xxxxx, xxxxxxxxxx e/o disalberatura dell'imbarcazione, rispettando gli orari di apertura del cantiere e le limitazioni indicate. Questa disposizione si intende valida anche per attrezzature importanti, quali invasi o altro.
I carrelli stradali non possono in nessun caso restare all'interno del piazzale più del tempo strettamente necessario, in quanto il porto non è attrezzato per la loro sosta.
Durante le operazioni connesse all'arrivo ed alla partenza sarà cura del titolare del contratto di deposito arrecare il minore disturbo possibile alle normali attività del porto. E' in particolare richiesto di lasciare sempre libero l'accesso al piazzale ed alla gru.
Articolo 33
Servizi particolarmente impegnativi come alberature potranno non essere disponibili nei seguenti giorni:
- tutti i fine settimana da Pasqua a Pentecoste e dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- le festività nazionali del 1 ° Maggio e 2 Giugno e giorni precedenti
- la settimana di ferragosto
- i due giorni prima e durante le regate organizzate dalla Fraglia Vela Malcesine- il calendario delle regate sarà apposto all'albo della Società, pubblicato sul notiziario e sul sito internet della Fraglia Vela Malcesine (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx).
Sostituzione dell'imbarcazione in deposito
Articolo 34
II titolare di contratto può provvedere alla sostituzione dell'imbarcazione in deposito solo dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione di Porto, la quale valuta la compatibilità nonché l'idoneità della nuova imbarcazione.
In funzione delle caratteristiche e della dimensione della nuova imbarcazione, la variazione del contratto di deposito potrà rendere necessaria l'assegnazione di un nuovo posto d'ormeggio, se disponibile, e un conguaglio di tariffa. Conseguentemente, se l'assegnazione di un nuovo ormeggio non sarà possibile per mancanza di altro posto libero, la Direzione di Porto dovrà risolvere il contratto senza alcuna pretesa da parte del titolare.
Sostituzione temporanea dell'imbarcazione in deposito
Articolo 35
Il titolare deve fare sempre richiesta alla Direzione di Porto per ottenere l'autorizzazione alla sostituzione dell'imbarcazione in deposito. E' facoltà della Direzione di Porto concedere l'autorizzazione alla sostituzione, purché siano sempre rispettate le prescrizioni di regolamento. In particolare:
- copia del contratto di assicurazione dell'imbarcazione dovrà essere consegnata alla Direzione di Porto prima dell'effettiva sostituzione
- l'imbarcazione entrante abbia caratteristiche e dimensioni analoghe alla imbarcazione uscente o comunque compatibili con il posto assegnato in contratto.
Saranno agevolate le sostituzioni finalizzate ad accogliere in porto imbarcazioni iscritte alle regate organizzate dalla Società o altri mezzi di assistenza alle regate.
Subentro nel contratto
Articolo 36
Modifiche di proprietà di una imbarcazione in deposito devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione di Porto; il proseguo del contratto di deposito in capo al nuovo proprietario o titolare di quota di proprietà è subordinato al consenso della Direzione di Porto.
La vendita di una imbarcazione durante la durata del contratto di deposito non da diritto alla prosecuzione dello stesso in capo al nuovo proprietario; la Direzione di Porto ha sempre facoltà di confermare il proseguo del contratto o decidere per la sua rescissione.
In caso di consenso da parte della Società, il titolare uscente e quello entrante si impegnano a definire di comune accordo e a comunicare per iscritto alla società la data esatta di subentro.
Rinuncia al servizio di deposito prima della scadenza
Articolo 37
La rinuncia al servizio di deposito durante la durata del contratto non da diritto ad alcun rimborso. Casi speciali verranno valutati di volta in volta dalla Direzione di Porto.
Orari del porto
Articolo 38
II personale del porto e della segreteria sono presenti secondo un orario estivo ed invernale. Esso è apposto all'albo della Società e pubblicato una volta all'anno sul notiziario e sul sito internet della Fraglia della Vela (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx).
Disposizioni per l'entrate e l'uscita dal porto fuori dall'orario
Articolo 39
Le imbarcazioni con posto barca in acqua possono entrare ed uscire dal porto senza limitazione d'orario, rispettando le norme di comportamento ed evitando di disturbare la tranquillità dei diportisti. In caso di assenza prolungata è fatto obbligo di avvisare la Direzione del porto prima della partenza e del ritorno. La Direzione ha la facoltà di utilizzare il posto lasciato temporaneamente libero per necessità derivanti dalla gestione degli ormeggi.
Le imbarcazioni con posto barca in piazzale debbono fare ritorno in porto in tempo perché siano completate le operazioni di alaggio e di ricovero su invaso entro l'orario di lavoro del cantiere. Le imbarcazioni che arriveranno in porto oltre tale termine troveranno ricovero in uno del posti assegnati in porto alla sosta di transito. In questo caso è obbligatorio preavvisare la direzione del suo arrivo fuori dall'orario.
Servizi gratuiti ed a pagamento
Articolo 40
Sono servizi gratuiti quelli prestati per avaria dell'imbarcazione, a discrezione della Direzione di Porto. I servizi a pagamento sono elencati in un apposito listino.
Uso della gru
Articolo 41
L'uso della gru è consentito al solo personale della Società, che ha anche l'autorità per far rispettare le norme di sicurezza previste.
Nessuna imbarcazione può sostare nell'area d'azione della gru se non al momento del suo sollevamento o alaggio.
Ormeggio temporaneo in porto - Uso del posto libero per il turismo nautico
Articolo 42
Nel porto sono previsti degli spazi di attracco destinati alla sosta temporanea ed al turismo nautico. L'ormeggio temporaneo nonché il campeggio nautico è ammesso solo nel limite degli spazi disponibili ed è soggetto a tutte le norme previste da questo regolamento. L'accesso in porto è consentito previa autorizzazione della Direzione del porto, che provvederà ad assegnare il posto d'ormeggio.
PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
L'UTILIZZATORE