PIP - Schema di Regolamento
PIP - Schema di Regolamento
Compagnia o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell’impresa Compagnia.
Art. 5 - Autonomia del Responsabile
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall’impresaa Compagnia, riportando direttamente all’organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell’attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell’impresaa Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui all’ successivo Artart. 6. L’impresaa Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo di amministrazione e di quello di controllo dell’impresaa Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 - Doveri del Responsabile
1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall’impresaa Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i) le la politicahe di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e ; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
i) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall’impresaa Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell’impresaa Compagnia;
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i) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall’impresaa Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
i) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
i) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
i) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli espostireclami, nonché il trattamento riservato ai singoli espostireclami;
v) la tempestività e la correttezza della soddisfazione delle richiestedell’erogazione delle prestazioni, degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall’impresaa Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita ([parte eventuale: e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).].
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo dell’impresaa Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimentiindicando gli interventi correttivi da adottare.
Art. 7 - Rapporti con la COVIP
1. Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività
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svolta, delle eventuali anomalie irregolarità riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo dell’impresaa Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 - Responsabilità
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2. Egli risponde verso l’impresaa Compagnia e verso i singoli aderenti e beneficiari deal PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civileCodice Civile.
Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
Il presente documento, recante gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 24 giugno 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati
Roma, 10 maggio 2019
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Relazione
La COVIP, a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle disposizioni interessate dalle modifiche legislative.
In questa fase vengono posti in consultazione gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (di seguito, “PIP”), i cui testi sono stati complessivamente rivisti anche per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati; nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.
Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.
Con riferimento allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di governance, in linea con quanto già previsto nell’ambito delle Direttive generali poste in pubblica consultazione lo scorso 29 marzo (di seguito: “Direttive generali”), sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del Decreto, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.
Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.
Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo
di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione e alla durata dell’Organismo, ai requisiti per l’assunzione dell’incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.
Coerentemente con la nuova disciplina recata dal Decreto, sono state modificate le disposizioni dello Schema di Regolamento dei PIP concernenti il Responsabile del Fondo.
Come detto, oltre agli interventi di cui sopra in materia di governance, resi necessari dalla recente sopravvenuta normativa, si è proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e recepire all’interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla COVIP con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare. In tale ambito, si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.
Infine, per quanto attiene alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si richiamano i seguenti profili:
- le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all’anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti e (comunque non superiore a 6 mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell’iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente;
- le previsioni relative alle modalità di adesione con l’introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell’interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica.
In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi:
- l’eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell’aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire
una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche;
- l’introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest’ultimo, l’equilibrio tra i generi;
- l’introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell’esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.
Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.
Nello Schema di Regolamento dei PIP è stato inserito un articolo volto a richiamare l’adeguatezza dei presidi organizzativi dell’impresa rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del PIP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.
Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti resisi necessari per tenere conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel “modello” al quale fa riferimento lo Schema (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni) dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.
FONDI PENSIONE NEGOZIALI1
Fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa
(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del dDecreto lgsegislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 del 5 dicembre 2005)
SCHEMA DI STATUTO
Deliberato dalla COVIP il ……
1 Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.
Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto
SCHEMA DI STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
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Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo Art. 243 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 265 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 278 - Incarichi di gestione Art. 289 - Banca dDepositariao Art. 2930 - Conflitti di interesse Art. 301 - Gestione amministrativa
Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 334 - Modalità di adesione
Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 356 - Comunicazioni e reclami
Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 367 - Modifica dello Statuto
Art. 378 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 389 - Rinvio
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PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. E’ costituito il “Fondo Pensione …”, in forma abbreviata “Fondo Pensione …”, di seguito denominato “Fondo”, in attuazione dell’accordo/contratto stipulato in data … tra … e … (di seguito denominato “fonte istitutiva”).
2. [nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l’introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l’adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da …]
3. Il Fondo ha durata fino a … [in alternativa: illimitata], fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.
4. Il Fondo ha sede in … [indicare il Comune]
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta [in alternativa: non riconosciuta] ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementarevigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
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PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione
[definire l’ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive,; precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. riportare inoltre le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale.
Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l’associazione delle imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.]
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto2, in almeno n comparti che
prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: E’ prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle]. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento. [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]
2. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
2 Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova istituzione destinati a lavoratori dipendentiintendano avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico comparto, questo, nel caso in cui il Fondo accolga anche conferimenti taciti di TFR, dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto
3. [nel caso in cui il Fondo intenda consentire l’adesione ad una pluralità di comparti] L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Ovvero
3. [in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l’adesione ad un solo comparto] L’aderente all’atto dell’adesione sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto [in alternativa: verso il profilo life cycle] identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo - ovvero l’unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto - dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi multicomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovrà essere riconosciuta la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori già iscritti al fondo dovrà essere riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte - se è consentito aderire ad una pluralità di comparti - della propria posizione individuale al comparto garantito. Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa, le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.)
Art. 7 - Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) [eventuale] spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e/o [in alternativa: e del datore di lavoro] [punto eventuale];
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) [eventuale] direttamente a carico dell’aderente e/o [in alternativa: e del datore di lavoro]:
i. [eventuale] in cifra fissa [punto eventuale]
Ovvero
ii. [in alternativa] in % dei contributi versati comprensivi di … (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) [punto eventuale]
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Ovvero
iii. [eventuale, in alternativa] in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) [punto eventuale].
b.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto].
c) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [punti eventuali]:
c.1) [eventuale] trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) [eventuale] riscatto della posizione individuale;
c.3) [eventuale] anticipazioni;
c.4) [eventuale] modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
c.5) [eventuale] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) [eventuale] Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie [punto eventuale]
f) [eventuale] Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.
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PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), (di seguito definito “Decreto”).
3. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma …, la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali] Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all’adesione, siano destinatari dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell’art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell’aderente, si aggiungono al versamento dei contributi ordinari già in essere.
3.5. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4.6. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
[in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E’ prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5.7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6.8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
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7.9. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8.10. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9.11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione [valutare la possibilità di inserire la suddetta regolamentazione nell’ambito dello Statuto]. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lettere …, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione