IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
32.
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
a cura di XXXXXXXXX XXXXXX
1. Introduzione
Il contratto “a chiamata” è disciplinato dal Titolo V, Capo I, artt. 33-40 del D. Lgs. n. 276/2003.
Con la Circolare n. 4/2005 il Ministero del lavoro ha proceduto a fornire agli operatori gli attesi chiarimenti sui molteplici aspetti applicativi del contratto di lavoro intermittente, detto anche job on call.
Le indicazioni ministeriali, peraltro, seguono l’emanazione del DM 23 ottobre 2004, mediante il quale il Ministro del Welfare ha provveduto a dare attuazione definitiva a tale tipologia contrattuale, nonché le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251/2004, che ha rimodulato l’impianto normativo, chiarendo gli aspetti tipici e funzionali del contratto.
Restando ai profili generali della disciplina del si evidenzia l’esplicazione possibile della fattispecie in quattro diverse tipologie concrete di lavoro intermittente:
a) a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata;
b) a tempo indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata;
c) a tempo determinato con obbligo di risposta alla chiamata;
d) a tempo determinato senza obbligo di risposta alla chiamata.
Caratteristica principale di ciascuna delle quattro forme contrattuali è data dal tipico alternarsi di fasi di effettiva prestazione di lavoro a periodi in cui non vi è alcun espletamento di attività lavorativa, ma semplice permanenza di disponibilità del lavoratore in attesa della chiamata del datore di lavoro (cd. stand by worker).
L’art. 34 indica con chiarezza e tassatività le ipotesi in cui è possibile stipulare il contratto di lavoro intermittente, con una delle quattro forme negoziali ora individuate:
1) per requisiti oggettivi: si tratta della fattispecie che potrebbe definirsi standard del lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere oggettivamente discontinuo o intermittente, individuate, secondo le specifiche esigenze rilevate, dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, comma 1, prima parte, D.Lgs. n. 276/2003);
2) per requisiti temporali: è la prima forma di intermittente che nel corso dell’estate 2004 ha preso concretamente avvio, quella per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno: fine settimana, periodi delle ferie estive, delle vacanza natalizie e pasquali (art. 34, comma 1, seconda parte, D.Lgs. n. 276/2003);
3) per requisiti soggettivi: si tratta dell’intermittente “sperimentale”, che può essere stipulato, in qualsiasi settore e per qualsiasi attività o mansioni, esclusivamente con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti dalla liste di mobilità e di collocamento (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Quanto alla forma del contratto di lavoro a chiamata, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che esso deve essere stipulato per iscritto ad probationem, vale a dire al fine di provare alcuni elementi espressamente individuati dalla norma:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive, temporali o soggettive (previste dall’art. 34) che consentono la legittima stipulazione del contratto;
b) individuazione del luogo di svolgimento della prestazione e delle modalità della disponibilità che il lavoratore si sia volontariamente eventualmente obbligato a garantire, con l’indicazione del relativo preavviso di chiamata che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) segnalazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore intermittente per la prestazione eseguita, nonché della misura dell’indennità di disponibilità, nei casi in cui la stessa è prevista (secondo le prescrizioni dell’art. 36);
d) indicazione delle forme e delle modalità, mediante le quali il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro al lavoratore a chiamata, nonché delle modalità adottate in azienda per la rilevazione dei tempi di effettivo lavoro;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Poiché gli elementi ora richiamati dovranno formare oggetto del contratto di lavoro intermittente con espresso recepimento degli eventuali contenuti dei contratti collettivi, data anche la difficoltà di provare alcuni di essi se non attraverso la manifestazione della volontà delle parti per iscritto, si ritiene assolutamente opportuno redigere comunque in forma scritta il contratto.
La formula che qui si propone dovrà essere adeguata alle concrete fattispecie negoziali, viene sinteticamente descritta per punti.
Il punto 1 individua la natura, le caratteristiche essenziali e la tipologia (a termine o a tempo indeterminato; con o senza obbligo di rispondere alla chiamata; i requisiti oggettivi, temporali o soggettivi) del contratto.
Il punto 2 riguarda le mansioni, la qualifica e l’inquadramento contrattuale del lavoratore e attiene all’individuazione del trattamento retributivo ed economico spettante.
Il punto 3 determina l’indennità di disponibilità e le modalità di corresponsione. Il punto 4 individua la sede di lavoro.
Il punto 5 riguarda le modalità di chiamata e il regime obbligatorio e sanzionatorio per l’omessa risposta del lavoratore.
Il punto 6 determina il periodo di prova.
Il punto 7 attiene alla libertà di articolazione dell’orario di lavoro e ai sistemi di registrazione e rilevazione delle presenze e delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal lavoratore intermittente.
Il punto 8 concerne le misure di sicurezza necessarie.
Il punto 9 riguarda la manifestazione di volontà comune alle parti di sottoporre il contratto alla procedura di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Il punto 10 fa riferimento alla tutela della privacy del lavoratore ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il punto 11, infine, contiene una clausola generale di rinvio.
2. Esempio di contratto
Il giorno
in
presso l’unità
locale della Ditta , alla via ,
T R A
La Ditta , con sede legale in , via
, e unità operativa in , via , p.iva
, nella persona del legale rappresentante Xxx.
E
Il lavoratore , nato a il residente in , codice fiscale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Con il presente contratto di lavoro intermittente, avente natura subordinata, a tempo indeterminato (1), il lavoratore si pone a disposizione della Ditta , quale datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, con obbligo di rispondere alla chiamata (2), secondo le previsioni contenute negli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e più dettagliatamente secondo le modalità appresso indicate. In particolare, il presente contratto integra, dal punto di vista delle motivazioni, le ipotesi di cui all’art. del Ccnl per il personale dipendente delle aziende del settore , e comunque, con riferimento specifico alle:
a) casistiche previste dall’art. 34, comma 1, prima parte
la prestazione sarà svolta per la seguente ipotesi oggettiva, così come individuata nel RD n. 2657/1923, per effetto del rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004: (3);
b) casistiche previste dall’art. 34, comma 2
la prestazione sarà svolta per le seguenti ipotesi soggettive:
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età (4);
(1) Si badi che, in alternativa, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato, tuttavia, se il contratto è stipulato a termine, il datore di lavoro non è chiamato al rispetto dei limiti contenuti nel D.Lgs. n. 368/2001, con specifico riferimento ai rinnovi e alle proroghe, ad esempio; su questo punto la Circolare n. 4/2005 del Ministero del lavoro opera una definitiva scelta di campo.
(2) Come rilevato nell’introduzione alla formula il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche senza obbligo di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore.
(3) La Circolare n. 4/2005 richiama l’inerzia della contrattazione collettiva che ha portato il Ministero del lavoro (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003) ad emanare il DM 23 ottobre 2004, determinando in via provvisoria le condizioni per la stipula di contratti di lavoro a chiamata, con un rinvio alle “tipologie di attività” contenute nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, rinvio che deve intendersi come “parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore”.
(4) Con riferimento ai soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età la Circolare n. 4/2005, leggendo il concetto di “disoccupazione” in senso atecnico, chiarisce che ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro intermittente non riferibile a cause oggettive o temporali e basato solo sui requisiti soggetti del lavoratore il concetto di disoccupato deve desumersi da una interpretazione a maglie larghe dell'art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, con riferimento alla “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”; in senso ampio la
lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità (5).
c) casistiche previste dall’art. 34, comma 1, seconda parte
la prestazione sarà svolta nei seguenti periodi predeterminati:
nei fine settimana ferie estive vacanze natalizie vacanze pasquali (6).
2. L’inquadramento contrattuale del lavoratore è il seguente: Categoria:
Qualifica: Livello: CCNL applicato: . In relazione alla qualifica predetta, in caso di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente sarà chiamato ad espletare le seguenti mansioni:
. Per l’effetto, le condizioni economiche e normative da applicare sono come di seguito articolate: . In particolare, la retribuzione lorda oraria, da corrispondersi sulla base delle ore effettivamente svolte, é la seguente: . Il riferimento è alla retribuzione globale, valutata nelle sue singole componenti, e ai diversi trattamenti spettanti a norma di legge o di Ccnl che verranno riproporzionati in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. La retribuzione verrà erogata entro il giorno
del mese successivo alla fine del periodo di paga, a mezzo bonifico bancario (7).
3. L’indennità di disponibilità stabilita in misura pari ad euro
mensili (ovvero ad euro orari), come definito dal Ccnl e verrà erogata con gli stessi tempi e modalità previsti per la retribuzione spettante in caso di intervento (8).
4. Il luogo in cui normalmente il lavoratore dovrà rendersi disponibile ad eseguire la proprie prestazioni sarà presso l’unità produttiva sita in
alla Via . Il lavoratore si impegna comunque a rendersi disponibile a prestare l’attività lavorativa su tutto il territorio nazionale secondo le esigenze dell’impresa, previamente comunicate.
5. La chiamata da parte del datore di lavoro dovrà avvenire almeno il giorno lavorativo precedente a mezzo (9). In caso di malattia o di altro evento non imputabile al lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, ferma restando la perdita dell’indennità di disponibilità per il suddetto periodo, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente, entro , il datore di
nozione, dunque, deve ricomprendere anche la condizione dei giovani inoccupati, vale a dire dei soggetti di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, sono alla ricerca di occupazione da più di sei mesi.
(5) Il Ministero del lavoro con la Circolare n. 4/2005 ha inteso il concetto di "lavoratore espulso dal ciclo produttivo" in senso atecnico con riferimento anche a coloro che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all'esodo ed estendendolo ai pensionati.
(6) Alla luce delle precisazioni contenute nella Circolare n. 4/2005 deve intendersi per week-end il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina successivo; per vacanze natalizie tutto il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 10 gennaio; per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Xxxxxx; per ferie estive i giorni che vanno dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno.
(7) Si tratta di clausole che vanno espressamente disciplinate a norma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003.
(8) La misura dell’indennità di disponibilità non dovrà essere stabilita se il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato senza obbligo di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore. Nel determinare la misura dell’indennità di disponibilità le parti devono tenere conto delle previsioni contenute nel DM 10 marzo 2004 (non inferiore al 20 per cento del trattamento previsto dal Ccnl applicato in base alla qualifica del lavoratore, prendendo come base di calcolo: il minimo tabellare, la contingenza, l’Edr e i ratei di mensilità aggiuntive).
(9) Fra gli strumenti utilizzabili: telefonata, fax, telegramma, lettera raccomandata, e-mail ed anche sms.
lavoro, specificando la durata dell’impedimento (10). Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata comporterà la risoluzione automatica immediata del presente contratto e la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo decorrente dalla data del rifiuto a quella di cessazione del rapporto (11).
6. Viene pattuito un periodo di prova di giorni (mesi) di effettivo lavoro, durante il quale entrambe le parti potranno risolvere il rapporto liberamente, senza preavviso, né indennità.
7. Le parti sono libere di determinare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, che verrà rilevata con i mezzi normalmente utilizzati in azienda e precisamente (12).
8. Nei confronti del lavoratore saranno garantite tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e verrà parallelamente impartita la necessaria informazione e/o formazione così come prevista dalla normativa in materia, anche con riferimento alla consegna dei dispositivi di prevenzione individuali specifici per le mansioni svolte (13).
9. Le parti concordano di avanzare apposita istanza comune alla commissione di certificazione presso (14), intesa ad ottenere la certificazione del contratto di lavoro, a conferma della esatta qualificazione del presente contratto.
10. Il lavoratore preso atto della informativa resagli ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa, autorizzando il datore di lavoro a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.
11. Per tutto quanto non previsto e normato nel presente contratto si farà riferimento alle norme applicabili in via generale al rapporto di lavoro subordinato e agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data
Ditta Il lavoratore
(10) Se il lavoratore non adempie agli obblighi di informazione, entro i termini previsti, le parti possono stabilire che oltre a perdere il diritto alla indennità di disponibilità per il periodo di indisponibilità, possano perderla anche per un ulteriore periodo (art. 36, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 276/2003).
(11) Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 276/2003 il lavoratore che rifiuta la chiamata senza giustificato motivo può essere chiamato a corrispondere un risarcimento del danno al datore di lavoro nella misura fissata dal Ccnl o, in mancanza, dal contratto individuale di lavoro (a titolo di esempio si può pensare, forfetariamente, a una mensilità dell’indennità di disponibilità).
(12) Il Legislatore prevede che anche questo dato debba essere espressamente indicato, le modalità di rilevazione della prestazione adottabili potranno essere, ad esempio: rapporto giornaliero, timbratura del cartellino orologio, firma del registro di entrata ed uscita, tessera magnetica (badge).
(13) Si tratta di un’ulteriore clausola esplicitamente richiesta dall’art. 42, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 276/2003.
(14) L’individuazione della commissione di certificazione (Università, Direzione provinciale del lavoro, Provincia o Ente bilaterale) appare necessario quale presupposto informativo idoneo a manifestare la comune e consensuale volontà delle parti di attivare la procedura di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.