Schema1 di Contratto d’appalto tipo
Schema1 di Contratto d’appalto tipo
(Predisposto in occasione dell’approvazione delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi” con Decreto n. 1462 del 19 maggio 2016)
1 Da allegare alla domanda di contributo unitamente al preventivo, sottoscritto, per accettazione, dall’Impresa.
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Tra (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Committente
e
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Appaltatore
premesso
− che l’immobile…………….sito in……………censito al…………… è stato danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito la regione Xxxxxx-Romagna, per il quale è stata presentata domanda per la concessione del contributo, ai sensi del D.L. n. 74/2012, convertito con la L. n. 122/2012 e successive modifiche, acquisita al protocollo di al
numero ……… in data ;
− che in data. è stata presentata domanda per il ripristino dell'immobile citato;
2 In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod. fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle Imprese, capitale sociale versato, cod. fisc. e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.
− che nella predetta domanda è stata indicata l'impresa appaltatrice dei lavori di ripristino dell'immobile;
− che l'impresa appaltatrice ha offerto le seguenti condizioni:..................................
− che il progetto degli interventi di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione dell’edificio è stato redatto da ………………..
− che il Comune di …………. ha concesso il contributo definitivo per l’immobile citato con provvedimento di ………… n. ……. del ……….. per l’importo complessivo di euro così
articolato:
• Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza
• indagini e prove preliminari
• spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione)
• xxxxx quale amministratore di condominio
• ……………………………..
− che il Committente ha la giuridica disponibilità ai fini del presente contratto, essendone (3), dell’immobile citato;
− che il Committente intende affidare all’Appaltatore lavori di ;
− che l’esecuzione di tali lavori è stata autorizzata ai sensi del (4)
− che il Committente ha scelto l’Appaltatore sulla base della selezione fatta tra almeno 2 offerte;
− che l’Appaltatore dichiara:
o di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguirli a regola d’arte;
3 Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo.
4 Indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio: permesso di costruire, dia
o di essere in possesso di attestazione SOA, ove richiesta dalle Ordinanze del Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e dal D.L. n. 174/2012 ;
o di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC);
o di essere iscritta alle c.d. “white list”, per i settori individuati all'art. 5 bis del D.L.
n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012 e dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 91 del 17 dicembre 2012;
o ovvero che abbia presentato domanda di iscrizione nei predetti elenchi presso la Prefettura competente.
si conviene quanto segue
ART. 1 OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
• ………………………..
• ………………………..
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati………………………………………………………….
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.
ART. 2
DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
¨ il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta presentata dall’ Appaltatore;
¨ l’elenco dei prezzi risultante a seguito dell’offerta presentata e predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali e nelle Linee guida;
¨ le eventuali condizioni poste nel provvedimento di concessione del contributo emesso dal Comune in data. ;
¨ gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
¨ il programma dei lavori;
¨ il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
¨ la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
¨ il Piano Operativo di Sicurezza;
¨ …………………………………………………………………………......
ART. 3
FORMA DELL’AFFIDAMENTO
1. Di norma l’appalto si intende affidato ed accettato a misura.
2. Nel caso di affidamento “a corpo”, qualora il progetto lo consenta, nella determinazione del prezzo sono compresi, nel costo globale, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro necessario per eseguire compiutamente i lavori.
ART. 4 CESSIONE E SUBAPPALTO
1. E' fatto divieto di cedere il contratto di appalto, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.
2. Per il sub-appalto, che deve essere autorizzato dal committente, caso per caso o in via generale, vale quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e dal D.L. n. 174/2012 e dalle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi”.
Sono subappaltabili le lavorazioni fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgsl. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle c.d. “white list”, qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012.
Possono essere affidate in subappalto, nella misura superiore al 30%, esclusivamente le tipologie di lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie specialistiche: OG 11, OS 2-A, OS 2-
B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 11, OS13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 23, OS 24,
OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, di cui all’Allegato A del DPR 207/2010.
Per le imprese subappaltatrici non è richiesto l’obbligo di qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del sub-appalto.
3. E’ obbligatorio utilizzare il sistema informativo XX.XX per la compilazione on line della notifica preliminare, di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Xxxxxx-Romagna n. 217/2013.
4. L'appaltatore, nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:
– sia iscritta alle c.d. “white list”, nei casi previsti dall'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012, e dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 91/2012;
– ovvero che abbia presentato domanda di iscrizione nei predetti elenchi presso la Prefettura competente;
– sia in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC);
L’affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza, potrà determinare, in contraddittorio con l’Appaltatore, un inadempimento grave e pertanto potrà essere causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
È fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
..................................................................................................................................
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente contratto
8. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012.
9. L’inosservanza delle disposizioni previste dalla suddetta ordinanza n. 91/2012, sarà causa di risoluzione contrattuale.
10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta certificata, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti di quest'ultima:
• un provvedimento di xxxxxxx di iscrizione alle c.d. “white list”, di cui all'art. 5 bis del D.L.
n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012; ;
• ovvero un provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi prefettizi;
• ovvero una informazione antimafia interdittiva .
11. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.
12. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare al Comune, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una
dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 c.c., attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
13. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare al Comune, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni stabilite dagli articoli 8, comma 1, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
14. Le dichiarazioni di cui ai punti 11 e 12 sono indispensabili per consentire la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti e costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento comunale di autorizzazione al pagamento del contributo.
15. Qualora l’impresa appaltatrice non paghi i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente punto 11, il contributo sarà erogato solo nell’ipotesi in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile instaurata nei confronti dell’altra parte contrattuale.
16. Nell’ipotesi di dichiarazione mendace, di cui al precedente punto 13., il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice risponderà ai sensi dell’art. 483 c.p.
ART. 5
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore cui sono affidati i lavori di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico possiede l’attestazione SOA, come previsto dalle Ordinanze del Commissario Delegato.
L’Appaltatore attesta di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti (5).
L’Appaltatore dovrà:
• astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore);
• provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
3. L’Appaltatore si impegna altresì:
a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e smi;
b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
5 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri:
a) l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, e l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant’altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori inclusi gli oneri di personale e mezzi d’opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
c) l’elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore Xxxxxx;
d) l’assistenza al Collaudatore (da inserire se è previsto collaudo);
e) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell’opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; l’installazione di baracche, uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
f) la predisposizione del progetto per l’elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l’elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d’allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l’utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante… ;
g) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo pubblico competente.
c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
d) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le previsioni dell’Ordinanza n. 119/2013.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato- re/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nell’ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:
a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata sen- za avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;
c) la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno even- tualmente dimostrabile
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. L’appaltatore, in relazione ai settori di attività indicati dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012. deve essere iscritto alle c.d. “white list” presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo ove l’impresa ha la sede legale (Prefetture territorialmente competenti).
Invece, con riferimento ai settori di attività previsti dall’ordinanza commissariale n. 91/2012, l’appaltatore deve richiedere l’iscrizione alle c.d “white list” presso una delle Prefetture/Uffici Territoriali del Governo delle province della Regione Xxxxxx-Romagna interessate alla ricostruzione. di all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012.
Nella predetta ipotesi, è sufficiente che l’appaltatore dimostri l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione negli elenchi in argomento.
7. L'appaltatore si impegna:
• a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Prefettura, comunicazione di diniego di iscrizione alle c.d. “white list”, ovvero di cancellazione dal predetto elenco, ovvero di informazione antimafia interdittiva;
• a informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di diniego di iscrizione alle c.d. “white list”, ovvero di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione antimafia interdittiva.
ART. 6
PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; così pure l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il
Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente:
• tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
• il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
• la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia dei subappaltatori, che attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche (Codice delle leggi antimafia), se non tenuti all’iscrizione alle
c.d. “white list”;
• dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”
3 bis. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi, salvo quanto previsto dagli accordi per la trasferta regionale stipulati dalle associazioni sindacali di
categoria dell’Xxxxxx Xxxxxxx aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subap- paltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati
4. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
I.N.P.S. ;
I.N.A.I.L. ;
CASSA EDILE: ;
R.C.T. / R.C.O n° .....................Compagnia ;
Contratto Collettivo applicato: ;
ART. 7 CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € .......................
(euro....................................................................................), XXX xxxxxxx, di cui € …………
costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato solo a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dal Comune, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento, oppure a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.
ART. 8
SAL E PAGAMENTI
1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d’opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Delegato.
2. La fatturazione ed i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali e dalle “Linee Guida MUDE”.
ART. 9
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. I lavori avranno una durata di giorni ……… naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il ………….., per cui saranno ultimati entro il ...................., salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell’Appaltatore, e comunque dovranno essere conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.
2. Il Committente dovrà immettere l’Appaltatore nel possesso del terreno /fabbricato oggetto dell’intervento edilizio, consegnando le aree /i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al termine
di inizio lavori di cui al primo comma.
4. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, che si considera essenziale, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore.
5 bis. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
7. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a giorni,
imputabili all’Appaltatore, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
8. Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
ART. 10
POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a finanziamento.
2. L’Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell’esecuzione delle lavorazioni, gli ordini e le istruzioni impartite dal direttore dei lavori in forma scritta.
3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
5. La figura del Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.
ART. 11 RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a .........................domiciliato in ...............
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
• l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
• la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
ART. 12
RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari danno all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall’inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.
ART. 13 VARIAZIONI E AGGIUNTE
1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dal Comune nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. Sono inoltre ammesse le varianti e aggiunte che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, a seguito di accordo scritto tra le parti contraenti, purché gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
ART. 14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori dallo stesso incaricato verifica l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza imposte dalla legge.
ART. 15 CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
¨ Libretto delle misure e registro di contabilità;
¨ Stati avanzamento lavori;
¨ Conto finale;
¨ Computo metrico estimativo;
¨ ………………………
ART. 16 ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
1. In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’impresa, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.
ART. 17 VERIFICA FINALE
1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì , nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro ………… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità
del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria di propria competenza ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.
ART. 18
GARANZIE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione (6).
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L’appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Presidente, in qualità del Commissario Delegato.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di clausola risolutiva espressa, il committente ha la facoltà di considerare risolto il contratto, dando comunicazione all'appaltatore di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti dell'appaltatore:
• un provvedimento di xxxxxxx di iscrizione alle c.d. “white list”, di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche;
• ovvero un provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi prefettizi;
6 Nell’ipotesi che sia richiesto all’Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal Committente, le parti possono prevedere che “l’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori/Committente comunicando per iscritto eventuali contestazioni”.
• ovvero una informazione antimafia interdittiva.
2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti rispettivamente fino al momento della emissione del provvedimento prefettizio o della comunicazione di rescissione del contratto, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 20
RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Xxxxxx, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
ART. 21
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di ………….., che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro competente è quello del luogo di esecuzione dei lavori.
ART. 22 REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.
ART. 23 RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni delle ordinanze del Commissario Delegato.
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione e subappalto); art. 5 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 6 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 8 (pagamenti); art. 9 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 11 (responsabile del cantiere); art. 12 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 13 (variazioni e aggiunte); art. 16 (accertamenti in corso d’opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 (garanzie dell’appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie).
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
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ALLEGATO A
1. Il committente o il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale(7) dell’Appaltatore, con le modalità di cui all’allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi, ossia mediante i seguenti documenti:
Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/08 e smi.
Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 81/08 e smi
2. Il committente riceve dall'impresa una dichiarazione dell'organico dell'impresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.8
7 Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi.
8 Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.