VERBALE DI ACCORDO tra
VERBALE DI ACCORDO
tra
il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Forlì-Cesena, ANCE Forlì-Cesena, nella persona del presidente della Commissione Sindacale, presieduta dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx e composta dai Sigg. Geom. Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Geom. Xxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Rag. Xxxxxxxx Xxxxx, con l’assistenza del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
e
la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
la F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx;
la Fe.X.X.X.X. – U.I.L., rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx;
che insieme rappresentano la Organizzazione Territoriale dei lavoratori della Provincia di Forlì-Cesena
Premesso che:
presso l'EPC Forlì-Cesena sono iscritte ed operano imprese che applicano il contratto edilizia-artigianato;
Le parti
- considerato che l’allegato D del CCNL edilizia-artigianato 1 ottobre 2004 per le imprese del settore edile all’art.12 ha istituito la prestazione per i lavoratori apprendisti destinata ad assicurare un trattamento economico qualora l’impresa abbia sospeso il lavoro per eventi atmosferici con o senza possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione guadagni ;
- valutati gli accordi successivamente intervenuti tra le parti sulla stessa materia;
- visto che è prevista la costituzione di un fondo alimentato dalle imprese con funzione mutualistica da istituire presso le casse edili;
- tenuto conto che le parti a livello nazionale hanno inteso identificare alcuni principi cui si dovrà attenere detto fondo, demandando ad apposito regolamento la disciplina operativa;
per tutte le aziende iscritte in EPC Forlì-Cesena, che applicano il contratto edilizia-artigianato,
convengono quanto segue:
SFERA DI APPLICAZIONE
Le norme del presente accordo valgono per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008 del settore edile, che abbiano dipendenti inquadrati con la qualifica di apprendista.
DEFINIZIONE DI APPRENDISTA
Per apprendista si intende un lavoratore assunto sia sulla base della normativa prevista dalla legge 196/97 sia con una delle tipologie previste dal D. Lgs. 276/03 agli artt. 48, 49 e 50 e successive modifiche ed integrazioni.
FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO
Nell’ambito dell'EPC Forlì-Cesena è istituito un Fondo denominato "Fondo Prestazione Apprendistato" a carico delle aziende che applicano il CCNL edilizia-artigianato, questo sarà alimentato attraverso un versamento pari al 1% per ogni lavoratore apprendista da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell’art.25 del CCNL 1 ottobre 2004.
Il versamento è dovuto con le medesime modalità previste per le altre contribuzioni.
Le disponibilità del Fondo sono finalizzate a rimborsare alle imprese i trattamenti economici previsti dal contratto già anticipati ai lavoratori. Il fondo costituisce articolazione operativa della cassa dotata di sola mera autonomia contabile ma non amministrativa: pertanto non saranno contabilizzati interessi o competenze. La Cassa edile cura la tesoreria e tutti gli adempimenti amministrativi.
La gestione operativa del Fondo è affidata alla Commissione Mutualità ed Assistenza istituita presso l'EPC Forlì-Cesena.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del fondo e provvederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere alle parti, per il tramite del comitato di Presidenza della Cassa, i risultati di gestione relativi al periodo 1° ottobre – 30 settembre.
Le parti sociali, sulla base dell’andamento annuale della gestione del Fondo, potranno adeguare la percentuale di contribuzione a carico delle imprese.
La Commissione Mutualità ed Assistenza della Cassa garantirà il necessario coordinamento nella valutazione delle richieste presentate.
4) TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
Nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario dell’apprendista, dovuta ad intemperie stagionali, sarà corrisposto, da parte dell’azienda, un emolumento pari al trattamento CIG corrisposto all’operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore.
CLAUSOLA DI DISSOLVENZA
Nel caso di innovazioni legislative o convenzionali con Istituti previdenziali che prevedano estensioni totali e parziali dei trattamenti di CIG già previsti per gli operai decadrà la percentuale di cui al primo comma del punto tre e le parti si rincontreranno al fine di definire una percentuale idonea per erogare le opportune integrazioni dei trattamenti pubblici e/o convenzionali.
DECORRENZA
L'applicazione del presente accordo decorre dal 1° novembre 2008 relativamente all'applicazione della nuova aliquota e relativa costituzione del fondo, a far data dal 1° gennaio 2009 per l'erogazione delle prestazioni.
7) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL FONDO
Cassa Integrazione – Cigo
a) RICHIESTA RIMBORSO PER INTEMPERIE STAGIONALI
Le imprese dovranno presentare domanda di rimborso entro 25 giorni dal termine del mese relativo all’evento (i moduli di richiesta vanno inviati unitamente alle denunce mensili).
La domanda andrà completata inviando l’autorizzazione rilasciata dalla competente sede dell’INPS per eventuale analogo intervento richiesto dall'impresa per il personale operaio. Qualora l’azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione comprovante l’evento circa la località interessata (es. dichiarazione di Ente o Struttura pubblica) o, in mancanza, documentazione relativa ad altre località poste nelle vicinanze del cantiere interessato.
Qualora l’impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la domanda allegando apposita autocertificazione.
La Commissione Mutualità ed Assistenza, attraverso un controllo a campione, potrà verificare la congruità della domanda avvalendosi anche della collaborazione della commissione provinciale Cig edilizia INPS.
c) TRATTAMENTO ECONOMICO AGLI APPRENDISTI IN CASSA INTEGRAZIONE - CIGO
Le imprese, conseguentemente a quanto già avviene per gli Operai, anticiperanno un numero massimo di 150 ore di CIGO agli Apprendisti per i quali è stata effettuata la richiesta all'EPC Forlì-Cesena.
Il trattamento economico è determinato, sulla base delle tariffe orarie di ogni apprendista, nelle stesse percentuali spettanti per gli operai.
d) GESTIONE AMMINISTRATIVA
Tutte le domande saranno istruite dalla struttura amministrativa dell'EPC Forlì-Cesena.
Forlì, 16/12/2008
Collegio Costruttori Edili della Provincia di Forlì – Cesena - ANCE FC
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F.I.L.C.A. CISL FORLI'-CESENA
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F.I.L.L.E.A. CGIL FORLI'
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F.I.L.L.E.A. CGIL CESENA
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FE.X.X.X.X. UIL FORLI'
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FE.X.X.X.X. UIL CESENA
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