PREMESSO
CONVENZIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DEL “CONSORZIO LE VALLI”
Tra le parti
PREMESSO
TUTTO QUANTO PREMESSO
Tra i sopracitati Enti Locali si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Denominazione
I soggetti stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la nuova denominazione “Consorzio le Valli”.
ARTICOLO 2
Fini
Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell’Ente consortile, ampliandone l’oggetto sociale prevedendo di organizzare, gestire, eseguire, in proprio e/o per mezzo di terzi e/o per conto di terzi, servizi pubblici locali, ed attività ad essi annesse e connesse, sia di rilevanza industriale sia privi di rilevanza industriale anche fuori dall’ambito territoriale dei Comuni consorziati.
Il Xxxxxxxxx, dotato di personalità giuridica e di capacità di agire, volto a gestire servizi a rilevanza economica con autonomia imprenditoriale deve continuare a provvedere alla costruzione e alla gestione delle fognature comunali e relativi impianti di depurazione mediante:
a) determinazione del comprensorio da risanare e allo studio e redazione dei progetti tecnici e finanziari per l’esecuzione delle relative opere; al riguardo dovranno essere recepiti lo stato di fatto attualmente esistente per le industrie insediate e le indicazioni previste dagli strumenti urbanistici adottati dai rispettivi Consigli Comunali e successive varianti;
b) raccolta delle acque di scarico, di qualunque natura, mediante idonee e opportune canalizzazioni, ed in particolare di quelle defluenti dalla rete interna di fognatura industriale e civile dei Comuni consorziati ed al loro convogliamento e scarico, previo trattamento con idoneo impianto di depurazione;
c) realizzazione delle opere progettate ed indicate ai punti a) e b) mediante la costruzione, gestione, ed esercizio di canali e impianti tecnologici di depurazione smaltimento delle acque reflue e dei fanghi.
ARTICOLO 3
Durata
Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione della presente.
ARTICOLO 4
Mezzi Finanziari
Per il raggiungimento dei propri fini il Consorzio si avvale dei seguenti mezzi:
a) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni, e dei terzi interessati, sia previsti dalla Legge che dallo Statuto;
b) mutui da contrarsi sia alle particolari condizioni previste dalle leggi speciali applicabili, sia alle condizioni
ordinarie;
c) eventuali proventi derivanti dall’esercizio degli impianti.
ARTICOLO 5
Recesso
Prima della scadenza convenzionale dell’accordo di cooperazione ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso, entro il mese di marzo dell’anno in corso.
La proposta di recesso preventivamente approvata dall’Assemblea deve essere accettata da tutti gli Enti, previa verifica dei presupposti che legittimano l’esistenza del Consorzio.
Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, viene recepito dagli enti consorziati con apposita deliberazione, adottato con le forme e le modalità prescritte dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione e allo Statuto.
L’eventuale recesso dal Xxxxxxxxx non potrà essere esercitato prima di 10 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all’anno in corso.
Il recesso è comunque inefficace se il recedente non avrà regolarizzato prima della deliberazione dell’Assemblea che autorizza il recesso, la sua partecipazione finanziaria agli oneri del Consorzio, mediante estinzione anticipata della quota parte di investimenti a suo carico e il pagamento di due annualità successive del contributo ordinario da esso dovuto.
ARTICOLO 6
Ammissione di nuovi Enti Locali
Ferma restando l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l’adesione di altri Enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.
L’accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ARTICOLO 7
Quote di partecipazione
Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l’onere finanziario dell’attività stessa, dedotti i vari contributi avuti dallo Stato, dalla regione, da Enti Pubblici e da terzi, secondo le quote percentuali indicate nella seguente tabella:
COMUNE | ABITANTI | QUOTA |
San Bonifacio | 17.519 | 38% |
Xxxxxxxxxx D’Alpone | 7.237 | 16% |
Soave | 6.664 | 15% |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 4.935 | 11% |
Montechia Di Crosara | 4.233 | 9% |
Roncà | 3.430 | 8% |
Cazzano Di Tramigna | 1.310 | 3% |
E’ consentita la modifica delle quote di partecipazione secondo quanto previsto all’articolo 8.
Nel caso in cui opere comunali esistenti vengano acquisite dal Consorzio, la corrispondente quota di ammortamento verrà detratta dalle quote a carico del Comune che ha realizzato tali opere.
Periodicamente si provvederà alla rideterminazione della percentuale di ripartizione delle quote, tenendo conto della popolazione legale risultante dal censimento e degli abitanti equivalenti. Ciò dovrà avvenire entro un anno dalla pubblicazione dei dati ufficiali.
ARTICOLO 8
Modifiche della convenzione e dello Statuto
Le modifiche alla convenzione e allo Statuto potranno avvenire su richiesta dell’Ente convenzionato, preventivamente approvata dall’Assemblea, e con le modalità di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ARTICOLO 9
Trasmissione atti agli Enti consorziati
Le deliberazioni fondamentali dell’Assemblea debbono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro venti giorni dalla loro adozione.
Sono considerati atti fondamentali quelli indicati all’articolo 10, lett. a) dello Statuto.
ARTICOLO 10
Consultazione e informazione
Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l’attività del Consorzio, l’Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedano componenti dell’Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.
Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.
Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato nei pareri eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
I Comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività
ARTICOLO 11
Garanzie
La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.
Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l’attività consortile.
La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all’Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
L’Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.
ARTICOLO 12
Oneri finanziari servizi di cassa
Il Consorzio deve sempre funzionare con mezzi propri e con servizio di cassa proprio, in modo distinto e separato dai singoli Comuni consorziati.
A tale scopo i contributi dei Comuni consorziati dovranno affluire alla cassa del Consorzio a trimestre anticipato, con scadenza delle rate 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre di ciascun anno.
Il servizio di cassa del Consorzio è, di regola, affidato con speciale convenzione all’Esattore del Comune capoluogo del Consorzio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall’articolo 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131.
ARTICOLO 13
Partecipazione popolare e diritto di accesso
Al Consorzio si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.
ARTICOLO 14
Cessazione del Consorzio
Nel caso di recesso dei 4/5 degli Enti partecipanti al Consorzio, nell’arco di tempo previsto dall’articolo 3 della presente Convenzione, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.
ARTICOLO 15
Arbitrato
Le parti convengono che gli eventuali conflitti degli Enti associati, ovvero, tra gli stessi e il Consorzio, in ordine all’attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato d’intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona, su istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d’intesa tra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Verona.
ARTICOLO 16
Nomina e competenze degli organi consortili
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore;
e) il Segretario.
2. E’ organo di controllo del Consorzio:
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le competenze degli organi consortili sono stabilite, in conformità della legge, dallo Statuto.
ARTICOLO 17
Conferma degli organi del Consorzio
Gli organi attuali del Consorzio durano in carica fino all’elezione dei nuovi nominati ai sensi dello Statuto.