VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 84 del 06/07/2021
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EDILFONTANA (ART. 18 L.R. 20/2000), COME CONTEMPLATO DALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA E, DELLA L.R. 14/2017 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di luglio alle ore 17:35 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:
XXXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxx | Presente |
XXXXXXX XXXXXXXX | Xxxx Xxxxxxx | Presente |
XXXX XXXX | Assessore | Assente |
XXXXXXX XXXX XXXXXX | Assessore | Presente (da remoto) |
XXXXXXXX XXXXXX | Assessore | Presente |
L'assessore Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx partecipa alla seduta in collegamento da remoto (videoconferenza), come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 marzo 2020.
Assiste il Segretario XXXXXXX XXXXXXXX che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco XXXXXXXXX XXXXXXXX, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: RINNOVO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EDILFONTANA (ART. 18 L.R. 20/2000), COME CONTEMPLATO DALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA E, DELLA
L.R. 14/2017 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990
L A G I U N T A C O M U N A L E
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che la ditta “Xxxxxxx Xxxxx” ha in esercizio un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. a Rubiera in via Fontana n. 30 - in un’area a forma pressoché quadrata di 9.511 mq con capannone ad una elevazione adibito ad ufficio e ricovero attrezzi - censita catastalmente al Catasto Fabbricati, Foglio 18, particella 97, subalterno 1, titolo di possesso: affitto, in quanto l’area comprensiva di capannone è di proprietà della ditta “Xxxx Xxxxxxx”;
CHE l’area in oggetto rientra all’interno del perimetro dell’area vincolata con D.M. del 1° agosto 1985: “Area del Parco del Fiume Secchia”;
CHE in data 27 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova strumentazione urbanistica di seguito descritta:
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
3. ambedue gli strumenti urbanistici sono stati corredati dalla Valutazione Ambientale prevista al comma 2 art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
4. ambedue gli strumenti urbanistici sono entrati in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E-R (parte seconda) n. 344 del 27 dicembre 2017 e sono depositati per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rubiera;
CHE il P.S.C. e il R.U.E. vigenti destinano l’area a zona di particolare interesse paesaggistico ambientale TR2b di cui all’art. 40.6 del RUE e TR1d progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio di cui all’art. 40.4 del RUE;
CHE, ai sensi della vigente normativa urbanistica, l’attività svolta risulta incongrua con la destinazione urbanistica e la particolare vocazione paesaggistica e ambientale dell’area;
CHE, pertanto, nel 2018 il Comune di Rubiera ha stipulato un accordo con entrambe le succitate ditte, ai sensi dell’art. 18 LR 20/00, per la delocalizzazione dello stabilimento in una zona reputata più idonea (DGC n. 91 del 12/06/2018, accordo stipulato il giorno 11/08/2018 e assunto agli atti con prot. n. 13922 del 04/10/2018);
CHE l’accordo si doveva perfezionare tramite procedura di variante urbanistica, per trasformare la destinazione di zona da agricola a produttiva;
CHE l’accordo prevedeva precise obbligazioni e scadenze, in particolare la cessazione dell’attività nell’attuale stabilimento e il ripristino dello stato dei luoghi entro novembre 2019.
DATO ATTO che, nel frattempo, per consentire la prosecuzione dell’attività nello stabilimento di via Fontana, XXXXX ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale (AUA) “vincolata al rispetto da parte della ditta XXXXXXX XXXXX SNC DI XXXXXXX XXXXXXX & C di quanto convenuto nell’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 20/2000” (AUA - det. ARPAE n. 5573 del 29/10/2018);
CHE è stato dunque avviato il procedimento di variante (procedimento autorizzativo unico ex art. 53, LR 24/2017) e il 12 settembre 2019 si è svolta la prima seduta della Conferenza di servizi, nella quale sono state formulate alcune richieste di integrazioni progettuali e si è deciso di rimandare la discussione ad una successiva seduta, anche in attesa del progetto definitivo della tangenziale sud, allora in fase di elaborazione;
CHE si è scelto, inoltre, di far confluire nel procedimento ex art. 53 LR 24/2017 anche la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening, di cui all’ art. 10 della LR 4/2018), si veda a tal proposito la nota di ARPAE prot. n. 16316 del 16/09/2019;
CHE il progetto definitivo della tangenziale sud è stato trasmesso al Comune di Rubiera da parte del concessionario AutoCS il 31/03/2021 con prot. n. 4288.
VISTO che è possibile ora valutare con maggiore dettaglio la fattibilità delle previsioni urbanistiche dei terreni limitrofi alla tangenziale e le eventuali interferenze col progetto infrastrutturale, che riguardano, in particolare, la fascia di ambientazione boscata;
CONSIDERATO pertanto opportuno rinnovare il suddetto accordo art. 18, i cui termini sono scaduti, al fine di riprendere i lavori della conferenza di servizi, permettendo inoltre alle Autorità competenti, qualora ne ravvisino le condizioni, di prolungare la validità dell’AUA dell’attuale impianto;
DATO ATTO che i contenuti del nuovo accordo (allegato sub A) sono stati condivisi, in via tecnica, con la Provincia di Reggio Emilia e con ARPAE, quali autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo unico ex art. 53 LR 24/2017;
DATO ATTO che la Commissione urbanistica comunale si era già espressa favorevolmente sui contenuti dell'accordo in occasione della sua prima approvazione avvenuta con DGC n. 91 del 12/06/2018;
RITENUTO non necessario un nuovo parere della Commissione Urbanistica, dato che nel nuovo schema di accrdo sono state aggiornate solo le scadenze temporali delle obbligazioni della ditta, mentre i contenuti sostanziali non sono cambiati;
DATO ATTO che gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione;
VISTI gli artt. 11 della legge n. 241/1990 e succ. modif., nonché ex l’art.18 della L.R. -
E.R. n. 20/2000, come contemplato dall’art. 4, comma 4, lettera e, della L.R.- E.R. 21 dicembre 2017, n. 24;
STABILITO che la stipula dei predetti accordi devono essere preceduti da una determinazione dell’organo esecutivo dell’Ente;
VISTO l’allegato sub A, contenente lo schema di accordo procedimentale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore 4 - Territorio e attività economiche, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di Accordo pubblico-privato (art. 18 LR 20/2000), allegato sub A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore 4 - Territorio e attività economiche, affinché provveda alla stipula dell'accordo e agli ulteriori adempimenti attuativi;
3. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23-39, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rubiera nella sezione amministrazione trasparente del presente provvedimento;
S I R E N D E N O T O
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'arch. Xxxxxxxx Xxxx de Xxxx Xxxxxx, responsabile del Settore 4 - Territorio e attività economiche;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco XXXXXXXXX XXXXXXXX
IL Segretario XXXXXXX XXXXXXXX
Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 06/07/2021 pagina 5
COMUNE DI RUBIERA – PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX – REPUBBLICA ITALIANA
Accordo con privato, a sensi dell’ex art. 18 della L.R. - E. R. n. 20/2000 e
s. m. e i., come contemplato dall’art. 4, comma 4, lettera e, della L.R. -
E.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s. m. e. i.
Con il presente atto, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge tra: COMUNE DI RUBIERA (RE), di seguito denominato “Comune”, con sede in Xxx Xxxxxx Xxx x. 0, xx Xxxxxxx (XX), C.F.: 00441270352, agente in persona del Dirigente dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico, dotato degli occorrenti poteri, ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 0 del 00 xxxxxx 2017;
e
la ditta Xxxxxxx Xxxxx S.n.c. di Xxxxxxx Xxxxxxx & C. di seguito denominata ditta “Xxxxxxx Xxxxx”, con sede in Rubiera c.a.p. 42048, (RE) via Fontana n. 30, P.I./C.F. 01276170352, agente in persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Reggio Emilia il 8.05.1959, residente a Xxxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxx x. 0 C.F.: DPRSFN59E08H223Z autorizzato con ;
la ditta Xxxx Xxxxxxx S.r.l. di seguito denominata ditta “Xxxx Xxxxxxx”, con sede in Rubiera c.a.p. 42048, (RE) via M.M. Boiardo n. 12, P.I./C.F. 02047100355, agente in persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Rubiera (RE) il 27.10.1962, residente a Rubiera (RE) in xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F.: PDRWLM62R27H628J autorizzato con ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 0 del 00 xxxxxx 0000 esecutiva alla data di stipula del presente accordo.
PREMESSO:
CHE la ditta “Xxxxxxx Xxxxx” ha in esercizio un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. a Rubiera in via Fontana n. 30 - in un’area a forma pressoché quadrata di 9.511 mq con capannone ad una elevazione adibito ad ufficio e ricovero attrezzi - censita catastalmente al Catasto Fabbricati, Foglio 18, particella 97, subalterno 1, titolo di possesso: affitto, in quanto l’area comprensiva di capannone è di proprietà della ditta “Xxxx Xxxxxxx”;
CHE l’area in oggetto rientra all’interno del perimetro dell’area vincolata con D.M. del 1° agosto 1985: “Area del Parco del Fiume Secchia”;
CHE in data 27 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova strumentazione urbanistica di seguito descritta:
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
3. ambedue gli strumenti urbanistici sono stati corredati dalla Valutazione Ambientale prevista al comma 2 art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
4. ambedue gli strumenti urbanistici sono entrati in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E-R (parte seconda) n. 344 del 27 dicembre 2017 e sono depositati per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rubiera;
CHE il P.S.C. e il R.U.E. vigenti destinano l’area a zona di particolare interesse paesaggistico ambientale TR2b di cui all’art. 40.6 del RUE e TR1d progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio di cui all’art.
40.4 del RUE;
CHE, ai sensi della vigente normativa urbanistica, l’attività svolta risulta
incongrua con la destinazione urbanistica e la particolare vocazione
paesaggistica e ambientale dell’area;
CHE in tale zona il PSC non ammette l’insediamento di nuovi stabilimenti produttivi e promuove la delocalizzazione di quelli esistenti;
CHE, pertanto, nel 2018 il Comune di Rubiera ha stipulato un accordo con entrambe le succitate ditte, ai sensi dell’art. 18 LR 20/00, per la delocalizzazione dello stabilimento in una zona reputata più idonea (DGC n. 91 del 12/06/2018, accordo stipulato il giorno 11/08/2018 e assunto agli atti con prot. n. 13922 del 04/10/2018);
CHE l’accordo si doveva perfezionare tramite procedura di variante urbanistica, per trasformare la destinazione di zona da agricola a produttiva;
CHE l’accordo prevedeva precise obbligazioni e scadenze, in particolare la cessazione dell’attività nell’attuale stabilimento e il ripristino dello stato dei luoghi entro novembre 2019.
CHE, nel frattempo, per consentire la prosecuzione dell’attività nello stabilimento di via Fontana, ARPAE ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale (AUA) “vincolata al rispetto da parte della ditta PEDRONI
LAURO SNC DI XXXXXXX XXXXXXX & C di quanto convenuto nell’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 20/2000” (det. ARPAE n. 5573 del 29/10/2018);
CHE è stato dunque avviato il procedimento autorizzativo unico (comprensivo di variante urbanistica ai sensi dell’art. 53, LR 24/2017) e il 12 settembre 2019 si è svolta la prima seduta della Conferenza di servizi, nella quale sono state formulate alcune richieste di integrazioni progettuali e si è deciso di rimandare la discussione ad una successiva seduta, anche in attesa del progetto definitivo della tangenziale sud, allora in fase di elaborazione;
CHE si è scelto, inoltre, di far confluire nel procedimento unico ex art. 53 LR 24/2017, anche la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening, di cui all’ art. 10 della LR 4/2018), si veda a tal proposito la nota di ARPAE prot. n. 16316 del 16/09/2019;
CHE il progetto definitivo della tangenziale sud è stato trasmesso al Comune di Rubiera da parte del concessionario AutoCS il 31/03/2021 con prot. n. 4288.
CHE è possibile ora valutare con maggiore dettaglio la fattibilità delle previsioni urbanistiche dei terreni limitrofi alla tangenziale e le eventuali interferenze col progetto infrastrutturale, che riguardano, in particolare, la fascia di ambientazione boscata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. … del … con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo pubblico-privato (art. 18 LR 20/2000), che ripropone le obbligazioni del precedente accordo, ormai superato, fissando nuove scadenze al fine di continuare i lavori della conferenza di servizi, e inoltre permettendo alle Autorità competenti, qualora
ne ravvisino le condizioni, di prolungare la validità dell’AUA dell’attuale impianto;
DATO ATTO che gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione;
Tutto ciò premesso e dato atto,
Visti gli artt. 11 della legge n. 241/1990 e succ. modif., nonché l’art.18 della
L.R. - E.R. n. 20/2000, come contemplato dall’art. 4, comma 4, lettera e, della L.R.- E.R. 21 dicembre 2017, n. 24, tra i suddetti contraenti
Si conviene
Quanto segue:
1. Premessa.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Presa d’atto.
Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente convenzione intendono perseguire preminentemente il pubblico interesse, in un quadro di finalità condivise, in modo da non ledere diritti ed interessi di terzi, in conformità anche al dettato dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e s. m, concorrendo ad offrire un contributo consensuale alla realizzazione di un migliore assetto territoriale, in un quadro di primaria tutela del territorio. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che gli accordi stipulati con la presente convenzione saranno posti in essere, solo a seguito della
intervenuta approvazione e pubblicazione della variante urbanistica al vigente strumento urbanistico (PSC e RUE) della destinazione urbanistica dell’area in fregio a via Corradini individuata catastalmente al Catasto Terreni, Foglio 28, mappale 342 di mq. 8.063 e parte del mappale 340 per una superficie di 1.237 mq per una superficie complessiva di
9.300 mq, onde consentire il proseguimento dell’attività attualmente svolta in xxx Xxxxxxx x. 00;
4. Descrizione degli interventi convenzionati
La società “Xxxxxxx Xxxxx” si impegna a delocalizzare nell’area posta in Rubiera, località Cà del Cristo, in fregio a via Corradini, identificata catastalmente al Catasto Terreni, Foglio 28, mappale 342 di mq. 8.063 e parte del mappale 340 per una superficie di 1.237 mq per una superficie complessiva di 9.300 mq, così come indicato nell’allegato sub 1, il centro di stoccaggio e recupero di materiali inerti, terre, scarti di demolizione ed altre tipologie di rifiuti similari, mediante operazioni di trattamento quali macinazione, riduzione volumetrica, vagliatura e selezione.
La società “Xxxx Xxxxxxx” si impegna a ripristinare il terreno censito al Catasto Terreni Foglio 18, mappale 97 di mq 9.511 alle caratteristiche originarie agricole.
Il Comune si impegna a concludere la procedura di approvazione già avviata ai sensi dell’art. 53 LR 14/2017 ad avviare le procedure di
approvazione, nei tempi strettamente necessari, sentiti preventivamente
gli organi consultivi portatori d’interesse, comprensiva della variante agli strumenti urbanistici necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche succitate con volumetria controllata;
5. Lay – out in scala 1:500 dell’area interessata
Fa parte integrante e sostanziale del presente accordo, l’allegato sub 2, lay-out speditivo in scala 1:500 in cui vengono indicati gli impianti ed i volumi minimi e necessari per il trasferimento ed il corretto svolgimento dell’attività corredato da una breve relazione tecnica illustrativa. Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, da approvarsi con specifico titolo abilitativo,
sentiti gli organi consultivi. Eventuali modifiche che si rendessero
necessarie, dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame dell’amministrazione comunale che, sentito il parere dei componenti organi consultivi, provvederà al rilascio di un eventuale titolo abilitativo in variante.
6. Modalità di gestione
La ditta “Xxxxxxx Xxxxx” si impegna ad esercitare l’attività conformemente alle vigenti normative di settore, alle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali di settore, con particolare attenzione al rispetto dei procedimenti necessari allo svolgimento delle attività richiamate al punto 4 e senza arrecare danno o pregiudizio all’ambiente. La ditta riconosce e condivide altresì piena libertà di effettuare la sorveglianza agli enti preposti al controllo, al fine di garantire che la gestione dell’attività venga eseguita secondo la normativa di settore vigente ed in base alle eventuali prescrizioni contemplate nelle autorizzazioni rilasciate;
7. Impegni a carico delle società “Xxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx”
La società “Xxxxxxx Xxxxx” si impegna:
al rispetto della destinazione urbanistica prevista dalla variante urbanistica approvata nell’area di cui al punto 4;
a presentare istanza al Comune per l’ottenimento del la
documentazione tecnica di della variante urbanistica al Comune,
corredata da tutti gli elaborati e documentazione tecnica necessari,
entro agosto luglio 2018;
a presentare istanza al Comune per l’ottenimento del il titolo
abilitativo edilizio relativamente al sito in località Cà del Cristo
identificato al precedente punto 4 ed a presentare la domanda ad
ARPAE-SAC di Reggio Xxxxxx per le procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) o verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
(Screening) Via/Screening, ai sensi della L.R. n. 4/2018,
tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni
dall’approvazione adozione della variante urbanistica e ad avviare i
lavori di realizzazione del nuovo impianto di via Corradini, con ogni
consentita urgenza dalla data di approvazione della variante
urbanistica e di conclusione positiva delle procedure valutative prima
indicate;
a presentare l’ultimazione dei lavori necessari al trasferimento e ad
effettuare la delocalizzazione dell’attività entro 12 (dodici) mesi dalla formale conclusione dei procedimenti autorizzativi del punto
precedente del procedimento autorizzativo unico ex art. 53 LR
14/2017;
a completare l’avvio a recupero e l’utilizzo del materiale prodotto e a
cessare ogni attività di gestione rifiuti nell’area di Xxx Xxxxxxx x. 00,
al Foglio 18 mappale 97, entro il mese di settembre 2019;
La Società “Xxxx Xxxxxxx” si impegna:
a concludere i lavori di ripristino all’uso originario dell’area di sedime di xxx Xxxxxxx x. 00, censita catastalmente al catasto fabbricati, foglio 18, particella 97, subalterno 1 entro il mese di novembre 2019,
cessando definitivamente qualsiasi attività anche senza il
completamento della delocalizzazione, in tale area entro tale data entro
18 (diciotto) mesi dalla formale conclusione del procedimento autorizzativo unico ex art. 53 LR 14/2017;
successivamente al ripristino all’uso originario la Società Xxxx Xxxxxxx e la Ditta Xxxxxxx Xxxxx non svolgeranno nell’area di Xxx Xxxxxxx x. 00, al Foglio 18 mappale 97, alcuna attività incompatibile con la sua destinazione urbanistica, e comunque ivi non svolgeranno alcuna attività in alcun modo funzionale o inerente all’attività di gestione rifiuti che si svolgerà nella nuova localizzazione in località Cà del Cristo, in fregio a via Corradini, identificata catastalmente al Catasto Terreni, Foglio 28, mappale 342 e parte del mappale 340 di cui al più sopra articolo 4.
8. Garanzie finanziarie
A garanzia del ripristino all’uso agricolo dell’area ubicata in xxx Xxxxxxx 00 e censita catastalmente al Foglio 18, particella 97, subalterno 1, nei tempi prescritti al punto 7, la società “Xxxx Xxxxxxx” presta fideiussione a favore del Comune di Rubiera (RE), mediante polizza cauzionale dell’importo di € 65.000 equivalente al costo dei lavori per opere di ripristino e scavo, così come risulta dalla perizia asseverata del tecnico professionista: Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Reggio Emilia al n. 982 conservata in atti al fascicolo.
La garanzia finanziaria verrà restituita solamente in seguito all’avvenuta certificazione di collaudo favorevole, da parte dei competenti uffici tecnici comunali;
L’inadempienza anche parziale degli accordi di cui al presente articolo daranno diritto all’escussione da parte dell’amministrazione dell’importo necessario per la realizzazione delle opere e il successivo completamento delle stesse;
9. Finalità del presente accordo.
Il presente accordo sostituisce e conseguentemente abroga ogni pregressa e diversa pattuizione, intesa o convenzione sottoscritta antecedentemente tra le parti, in particolare il precedente accordo sottoscritto l’11/08/2018, protocollato il 04/10/2018 al n° 13922. Le parti convengono altresì, che con la stipula del presente accordo esse si dichiarano pienamente soddisfatte con esplicito riferimento alla tutela degli interessi reciprocamente perseguiti, e vengono tacitate tutte le eventuali ulteriori pretese, anche di natura risarcitoria, rinunciando fin d’ora ad esperire qualsivoglia azione in qualunque sede amministrativa, giurisdizionale e/od arbitrale.
10. Oneri e spese
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della parte privata, così come ogni necessario onere istruttorio e documentale occorrente.
Sono a carico della ditta “Xxxxxxx Xxxxx” le spese tecniche legate alla procedura di variante urbanistica, eventuali spese legali, così come ogni onere istruttorio e documentale occorrente come frazionamenti, imposte, trascrizioni, registrazioni e quant’altro occorrente compreso il contributo di costruzione prescritto dalle normative edilizie vigenti in materia;
11. Stipula ed esecuzione del presente atto.
Ai sensi dell’ex art. 18 della legge n. 20/2000 comma 3, il presente accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipula del presente accordo è preceduta da una determinazione della Giunta Comunale. L’accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nello strumento di pianificazione cui accede.
12. Clausola risolutoria, “Protocollo legalità”
Si da atto che, ai sensi di quanto approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 178 del 28 novembre 2017, avente per oggetto: disposizioni organizzative per l'attuazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e del 'urbanistica, stipulato tra i comuni della Provincia di Reggio Xxxxxx, la Provincia e la Prefettura di Reggio Xxxxxx il 22 giugno 2016, il Comune procederà alle conseguenti verifiche antimafia ai sensi dell'attuale normativa e secondo le procedure previste dalla predetta delibera;
Si dà atto infine che qualora il Comune riceva una comunicazione antimafia interdittiva o di una o più cause che danno luogo all'informazione antimafia interdittiva nei confronti di uno o più soggetti attuatori del presente accordo, procederà alla risoluzione dell'accordo medesimo nei confronti del destinatario dell'interdittiva prefettizia medesima, senza che l'interessato possa accampare pretese risarcitorie di nessun tipo In tal caso il contenuto dell'accordo dovrà essere di conseguenza rivisto.
13. Clausola compromissoria.
Per ogni insorgenda controversia in ordine alla formazione, esecuzione, interpretazione del presente accordo, che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.
L.C.S.
Rubiera (RE), lì
Per il Comune di Rubiera (RE), il Dirigente del Servizio Territorio, Patrimonio ed Ambiente in carica
I soggetti attuatori privati
A sensi dell’art. 1341 del codice civile i contraenti sottoscrivono espressamente e specificamente gli artt. da 1 a 11 compreso del presente atto ad ogni consequenziale fine di legge.
L.C.S.
Rubiera (RE), lì
Per il Comune di Rubiera (RE), il Dirigente dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico:
Per “Xxxxxxx Xxxxx”:
Per “Xxxx Xxxxxxx”:
Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Sulla proposta n. 1068/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad oggetto: RINNOVO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EDILFONTANA (ART. 18 L.R. 20/2000), COME CONTEMPLATO DALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA E, DELLA L.R.
14/2017 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).
Rubiera, 30/06/2021
Il RESPONSABILE
(PONZ DE XXXX XXXXXX XXXXXXXX)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
Servizio SERVIZIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla proposta n. 1068/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad oggetto: RINNOVO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EDILFONTANA (ART. 18 L.R. 20/2000), COME CONTEMPLATO DALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA E, DELLA L.R.
14/2017 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).
Rubiera, 02/07/2021
Il RESPONSABILE (XXXXXXXXX XXXXXX)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)