Condizioni di Concardis GmbH
Condizioni di Concardis GmbH
per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)
Oggetto del contratto e condizioni di accetta- zione delle carte
Oggetto del contratto
Le presenti condizioni di Concardis GmbH, Helf- xxxx-Park 7, D-65760 Eschborn (di seguito deno- minata «Concardis»), regolano le prestazioni di Concardis relativamente all’accettazione e al con- teggio di carte di credito e di debito nel quadro dell’attività dei clienti convenzionati di Concardis in Svizzera. Il cliente convenzionato è un impren- ditore. Questi incarica Concardis della gestione degli ordini di pagamento tramite carta di credito e/o di debito dei circuiti di pagamento Master- card, Visa, Diners Club International, UnionPay e JCB (di seguito denominata «carta» e/o «carte») così come del relativo conteggio nei propri con- fronti. In tal senso, ai sensi delle presenti condi- zioni si parla di «carte» anche quando i dati della carta sono memorizzati su un supporto diverso (per es. smartphone). Indipendentemente dall’or- dine di pagamento del cliente, Xxxxxxxxx si impe- gna nei confronti del cliente convenzionato, in base a un proprio obbligo di pagamento stabilito per contratto, al pagamento delle transazioni pre- sentate dal cliente convenzionato in virtù confor- memente alle condizioni di seguito indicate. Le presenti condizioni generali di contratto regolano la gestione delle transazioni effettuate tramite carta in presenza oppure a distanza.
Indice dei contenuti:
B Condizioni particolari per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e debito in caso di presentazione fisica della carta 16
C Condizioni particolari per l’accettazione e la contabilizzazione di dati relativi a carte di credito e di debito trasmessi in forma scritta, telefonica o tramite internet 19
F Condizioni per la consultazione online del conteggio per il cliente convenzionato (servizio di estratto conto online, ESP) 28
G Condizioni per l’uso di myconcardis («portale») di Concardis tramite internet 29
H Condizioni speciali per i servizi di conversione valutaria Dynamic Currency Conversion (DCC) ed electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC)
I Disposizioni speciali per il pagamento senza contatto 33
Allegato 1: Modello di contratto per la costituzione in pegno di conti bancari 35
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Panoramica
Le presenti condizioni generali di contratto (di se- guito denominate per brevità anche «condizioni»,
«CG» o «condizioni di contratto») disciplinano i principi in base ai quali Concardis eroga le proprie prestazioni, così come i diritti e gli obblighi di Con- cardis e clienti convenzionati. Queste CG costitui- scono parte integrante di un contratto fra Concar- dis e il cliente convenzionato (di seguito denomi- nato anche «contratto», «accordo», «contratto quadro per servizi di pagamento» o «accordo di servizio»).
Le presenti CG sono suddivise in disposizioni gene- rali e una serie di disposizioni speciali. Questa pa- gina contiene una breve panoramica sui principi fondamentali delle disposizioni generali. Le dispo- sizioni speciali contengono norme specifiche per determinati esercizi, servizi di Concardis o clienti convenzionati.
Inoltro e conteggio delle transazioni tramite carta: Il cliente convenzionato conteggerà tramite Con- cardis tutti i pagamenti con carta di credito e di de- bito coperti dal proprio contratto con Xxxxxxxxx. Al fine di consentire una gestione senza complica- zioni, Concardis deve poter fare affidamento sul preciso rispetto delle norme di presentazione (in- formazioni da trasmettere, ambiente IT sicuro ecc.). Al fine di semplificare il più possibile il paga- mento per i clienti, l’accettazione di carte non deve essere subordinata a un importo minimo della tran- sazione. Non sono consentite commissioni per i pa- gamenti tramite carta.
Concardis pagherà le transazioni inoltrate a condi- zione che siano rispettate le corrispondenti condi- zioni (validità della carta ecc.). In alcune circostanze potrà essere richiesta la restituzione delle transa- zioni pagate.
Compensi: I compensi che il cliente convenzionato è tenuto a pagare si distinguono in base al modello scelto (per es. disaggio, Interchange++), normal- mente vengono dedotti direttamente dalle tran- sazioni pagate e sono passibili di modifiche nel corso del tempo.
Garanzie: Concardis dà grande importanza a una collaborazione improntata alla fiducia; tuttavia, si riserva di richiedere al cliente convenzionato delle garanzie. Queste ultime possono prevedere l’emis- sione di una garanzia bancaria o l’apertura di un conto bloccato presso una banca tedesca e la costi- tuzione in pegno a Concardis dell’avere. In determi- nati casi, Xxxxxxxxx può anche trattenere i paga- menti al cliente convenzionato per un determinato
periodo (per es. in caso di ripetute contestazioni da parte dei clienti).
Disposizioni dei circuiti di pagamento: Concardis può erogare le proprie prestazioni solo nel caso in cui il cliente convenzionato rispetti le disposizioni dei circuiti di pagamento (Mastercard, Visa ecc.). In particolare, a fronte della richiesta di un circuito di pagamento Concardis ha dunque diritto a ri- chiedere temporaneamente la sospensione dell’inoltro delle transazioni.
Obblighi di informare: Il cliente convenzionato for- nisce spontaneamente a Concardis le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto. Fra que- ste rientrano per es. il cambiamento del titolare, le modifiche delle coordinate bancarie e gli eventi che potrebbero avere ripercussioni negative sulla solvi- bilità.
Durata e fine del contratto: Il contratto ha una du- rata minima di 36 mesi per le operazioni in pre- senza e di 12 mesi per le operazioni a distanza. Il contratto può essere risolto nel rispetto dei termini di disdetta applicabili. In casi motivati Xxxxxxxxx può anche esercitare la disdetta senza preavviso del contratto, per es. in caso grave violazione dei propri obblighi da parte del cliente convenzionato o di mancata presentazione delle garanzie richieste da Xxxxxxxxx.
Diritto applicabile e foro competente: Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero; il foro com- petente è Zurigo. Le garanzie possono essere sog- gette al diritto tedesco e oggetto di esecuzione in Germania.
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A Disposizioni generali
1. Principi per l’inoltro e autorizzazione
1.1 In conformità alle presenti condizioni di contratto, il cliente convenzionato ha diritto ad accettare tutte le carte delle tipologie concordate (per es. carte di credito aziendali o per consumatori) per i pagamenti senza contante. Il cliente convenzio- nato inoltrerà esclusivamente a Concardis ai fini del conteggio tutti gli ordini di pagamento impar- titi tramite carta di credito e di debito presso il suo esercizio commerciale che abbia diritto ad accet- tare e inoltrare dietro presentazione di una carta.
1.2 Qualora il titolare della carta scelga di pagare senza contante mediante la stessa, in conformità alle presenti condizioni il cliente convenzionato è tenuto ad accettarla, ove sia stata concordata fra
1.6
sulla base del vigente listino di prezzi e presta- zioni. I requisiti di una prenotazione sono:
a) Allibramento oltre tre giorni lavorativi dopo l’ottenimento dell’autorizzazione
e/o
b) Importo di autorizzazione e di clearing non coincidenti
e/o
c) Valuta di autorizzazione e di clearing non coincidenti
Il cliente convenzionato verserà inoltre a Concar- dis la Mastercard Processing Integrity Fee nel caso in cui abbia stornato una transazione/autorizza- zione non esplicitamente contrassegnata come prenotazione. Il motivo dello storno non è deter- minante in tal senso.
Concardis e il cliente convenzionato l’accettazione del tipo di carta utilizzato dal pagatore. L’accetta- zione della carta non deve essere subordinata a un importo minimo della transazione. L’applicazione di una commissione (surcharge) per l’accettazione di una carta non è consentita.
1.3 Ai sensi del presente accordo, il cliente convenzio- nato ha diritto ad accettare e presentare ai fini del conteggio esclusivamente ordini di pagamento in- terni allo Spazio economico europeo (SEE) e al Re- gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
1.4 Il cliente convenzionato segnalerà appositamente come prenotazione ogni transazione prenotata prima dell’inoltro a Concardis. Qualora una tran- sazione e/o un’autorizzazione non sia esplicita- mente contrassegnata come «prenotazione», essa sarà trattata come una cosiddetta «autoriz- zazione finale». Il cliente convenzionato stornerà prontamente la prenotazione nel caso in cui suc- cessivamente alla stessa non si giunga a un adde- bito della transazione. In caso di prenotazione, il cliente convenzionato informerà inoltre il titolare della carta dell’importo che ha riservato sulla sua carta richiedendogli il consenso. Qualora il cliente convenzionato aumenti l’ammontare della preno- tazione in un momento successivo, anche in tal caso sarà necessario richiedere il consenso del ti- tolare della carta. Il cliente convenzionato presen- terà come autorizzazione finale le prenotazioni nel rispetto dei termini stabiliti dai circuiti di paga- mento per il prodotto carta o il tipo di transazione in questione.
1.5 Qualora una transazione/autorizzazione tramite carta Mastercard non sia contrassegnata come prenotazione sebbene soddisfi per il resto i se- guenti requisiti, il cliente convenzionato verserà a Concardis per tale transazione un’ulteriore com- missione («Mastercard Processing Integrity-Fee»)
1.7 I dati della carta di un titolare devono essere me- morizzati solo in un ambiente sicuro con certifica- zione PCI (v. punto 5.2 sezione A) e solo con espli- cito consenso del titolare della carta stesso. Tale consenso del titolare della carta («accordo di con- senso») deve contenere i seguenti elementi: Con- ferma del numero di carta memorizzato (con con- formità PCI, per es. tramite abbreviazione del nu- mero alle ultime quattro cifre), scopo dell’uso dei dati della carta, durata dell’accordo e conferma del cliente convenzionato che tutte le modifiche verranno comunicate al titolare della carta tra- mite un canale di comunicazione concordato. Il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta in anticipo e richiederne il consenso in merito ai seguenti punti: condizioni di storno e re- stituzione, sede del cliente convenzionato, im- porto e valuta della transazione, nonché la descri- zione di come sia determinato l’importo della transazione. Nel caso in cui in via eccezionale sia consentito il surcharging, per es. in virtù di una esplicita norma di legge, una conferma della com- missione applicata. Le transazioni possono essere avviate solo per le finalità indicate nell’accordo di consenso.
1.8 L’assegnazione di un numero di autorizzazione non limita il diritto di riaddebito di Concardis, in quanto al momento di ottenere il numero di auto- rizzazione dall’istituto che ha emesso la carta, Concardis può verificare esclusivamente il limite di credito disponibile e l’eventuale blocco della carta per smarrimento e furto.
Forma e contenuto della trasmissione dati sono definiti nei protocolli dati delle aziende preposte al conteggio delle carte e stabiliti su questa base. Il cliente convenzionato deve tenerne conto. Eventuali modifiche ai protocolli dati sopra citati attuate dalle aziende preposte al conteggio delle carte su richiesta dei gestori dei sistemi di paga- mento (circuiti di pagamento) devono essere
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prontamente implementate a proprie spese dal cliente convenzionato.
1.9 Il cliente convenzionato non è autorizzato a ce- dere a terzi i propri crediti verso Concardis senza previo consenso scritto di quest’ultima.
2. Commissione di servizio e altri compensi
2.1 Ove sia stato concordato fra le parti il modello con disaggio, per il conteggio delle transazioni inol- trate il cliente convenzionato paga a Concardis la commissione concordata nell’accordo di servizio, pari a una percentuale dell’importo totale inol- trato e, a seconda dell’accordo, un compenso fisso indipendente dalle transazioni. L’ammontare della commissione dipende dal ritmo dei paga- menti concordato con il cliente convenzionato, con il quale Xxxxxxxxx deve effettuare il bonifico delle transazioni con carta sul conto bancario del cliente convenzionato. La commissione viene sta- bilita dapprima sulla base dei dati delle transazioni tramite carta effettuate dal cliente convenzionato prima della stipula del contratto o all’atto di una modifica contrattuale (fra cui numero delle tran- sazioni, importo medio e complessivo, distribu- zione fra carte nazionali e straniere, percentuale di carte di credito aziendali / per consumatori). Qualora tali valori non vengano raggiunti o supe- rati in un periodo di tre mesi e ciò comporti un au- mento dei costi applicabili per commissioni di in- terscambio e/o del circuito di pagamento a carico di Concardis rispetto ai costi delle stesse origina- riamente calcolati – ovvero per tutte le commis- sioni che Concardis è tenuta a versare regolar- mente al circuito di pagamento in questione sulla base dell’accordo di licenza o di processing con lo stesso oppure in virtù di accordi singoli con quest’ultimo, incluse in particolare Scheme Fee e Funds o Processing Fee per le prestazioni fornite dal circuito di pagamento in questione (di seguito denominate nel complesso «commissioni del cir- cuito di pagamento) – Concardis ha diritto ad ade- xxxxx la propria commissione in maniera ponde- rata secondo equità. Per l’approntamento e la messa a disposizione del sistema di accettazione carte e conteggio senza presentazione delle ope- razioni tramite carta il cliente convenzionato paga a Concardis un corrispettivo di messa a disposi- zione. Il cliente convenzionato è tenuto a rimbor- sare a Concardis le commissioni applicate da Ma- stercard Europe/Inc. (di seguito denominata col- lettivamente «Mastercard») e Visa Europe/Inc. (di seguito denominata collettivamente «Visa») per l’iscrizione a specifici programmi per esercenti (per es. intrattenimento per adulti, gioco d’az- zardo, spedizione di farmaci o tabacchi) e a stipu- lare un accordo corrispondente con Concardis a tale proposito. Nel caso in cui Mastercard o Visa o un altro circuito di pagamento dovessero modifi- care le commissioni d’interscambio e del circuito
di pagamento applicabili al rapporto contrattuale in essere con il cliente convenzionato e valide al momento della firma del contratto, dovute da Concardis agli istituti emittenti e a Mastercard, Visa o a un altro circuito, Xxxxxxxxx ha il diritto di adeguare secondo equità il tasso di commissione così come gli altri compensi o di introdurne di nuovi. Qualora Concardis si richiami a una disposi- zione secondo equità, la disposizione adottata as- sume carattere vincolante per il cliente convenzio- nato solo se soddisfa il principio di equità. Il cliente convenzionato può informarsi sull’ammontare delle commissioni di interscambio transfrontalieri dei circuiti Mastercard e Visa sulle relative pagine internet (xxx.xxxxxxxxxx.xxx; www.visaeu- xxxx.xxx). Il cliente convenzionato ha diritto a ri- chiedere un conteggio nel quale siano esposte le commissioni di interscambio e del circuito di pa- gamento di Concardis. A tale scopo il cliente con- venzionato invierà una richiesta scritta di offerta.
2.2 Se è stato concordato il conteggio secondo il mo- dello Interchange++, il cliente convenzionato ver- serà la commissione di interscambio dovuta all’emittente della carta in questione per la pre- sentazione e il conteggio delle operazioni, oltre alle commissioni dovute al circuito di pagamento in questione (Card Scheme Fee), eventualmente anche per le prenotazioni e autorizzazioni effet- tuate, nonché per gli altri servizi cui è stato fatto ricorso tramite i sistemi dei circuiti di pagamento, così come l’Acquirer Service Fee convenuta nell’accordo di servizio. Le parti concordano che le commissioni di interscambio e del circuito di pa- gamento dipendono da determinati fattori (fra cui il tipo e la provenienza della carta, così come la modalità di presentazione) e che gli importi dovuti possono quindi differire a seconda della transa- zione. Per quanto riguarda le commissioni del cir- cuito di pagamento fatturate al cliente convenzio- nato, le commissioni dovute da Concardis al cir- cuito di pagamento vengono associate alle transa- zioni del cliente convenzionato. La commissione di interscambio e le Card Scheme Fee possono es- sere modificate dai circuiti di pagamento.
2.3 Il disaggio (se previsto dal modello scelto) e la somma di commissione di interscambio, Card Scheme Fee e Acquirer Service Fee (nel modello Interchange++), così come gli ulteriori corrispet- tivi, vengono detratti da Concardis dall’importo da versare per le operazioni tramite carta oppure fat- turati separatamente. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare gli importi in questione subito dopo l’emissione della fattura da parte di Concardis.
2.4 L’ammontare degli altri corrispettivi – eccezion fatta per la percentuale di disaggio concordata in- dividualmente (nel modello con disaggio) o per
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l’Acquirer Service Fee (nel modello Inter- change++) – deriva dal vigente listino prezzi ed elenco delle prestazioni di Concardis. Se il cliente convenzionato ricorre a una prestazione indicata in tale documento, fanno fede i compensi indicati al momento nel listino prezzi ed elenco delle pre- stazioni. Per le prestazioni non riportate in listino, che vengono fornite nell’interesse effettivo o pre- sunto del cliente convenzionato e la cui fornitura considerate le circostanze comporta di norma un compenso, Concardis potrà fissare l’ammontare dei compensi secondo equità. Ciò vale anche per i corrispettivi per l’adempimento di obblighi acces- sori. Il rispetto dell’equità potrà essere oggetto di verifica giudiziaria.
2.5 Le modifiche ai compensi per le prestazioni og- getto del contratto di cui il cliente convenzionato usufruisce tipicamente in maniera permanente nel quadro del rapporto commerciale vengono co- municate al cliente convenzionato stesso entro due mesi prima della loro entrata in vigore. Tali modifiche si considerano accettate qualora il cliente convenzionato non dichiari a Concardis il proprio rifiuto prima della data comunicata di en- trata in vigore della modifica. Concardis segnalerà espressamente tale modalità di consenso nella propria comunicazione. Nel caso in cui gli vengano comunicate delle modifiche, il cliente convenzio- nato può opporsi all’accordo alla base della modi- fica prima della data comunicata di entrata in vi- gore, facendo sì che di conseguenza tale accordo non produca alcun effetto giuridico nel rapporto fra Concardis e il cliente convenzionato. A fronte di una tale opposizione, Xxxxxxxxx ha diritto a di- chiarare la disdetta straordinaria dell’accordo in questione con un termine di 14 giorni. Concardis segnalerà espressamente al cliente convenzionato tali effetti giuridici nella propria comunicazione.
2.6 Tutti i compensi sono intesi esclusa l’IVA ai sensi di legge secondo l’aliquota in vigore nella misura in cui la prestazione può essere considerata sog- getta a imposte nel corrispondente luogo di adempimento.
2.7 Il cliente convenzionato dichiara di essere un im- prenditore ai sensi degli artt. 9 - 13 della direttiva europea relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e/o dell’art. 10 della legge svizzera sull’IVA e che le prestazioni godute verranno im- piegate per la sua impresa soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Concardis calcola le proprie pre- stazioni senza indicare l’IVA ed emette fatture conformi ai requisiti degli artt. 226-240 della diret- tiva europea relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e/o dell’art. 26 della legge sviz- zera sull’IVA. Il cliente convenzionato comuni- cherà prontamente un codice di identificazione IVA assegnato dalla competente autorità finanzia-
xxx, che fungerà da prova della condizione di im- prenditore. Nel caso in cui le garanzie fornite dal cliente convenzionato in merito alla propria con- dizione di imprenditore o alla destinazione im- prenditoriale delle prestazioni, egli manterrà in- denne Concardis a prima richiesta da tutti i danni che dovessero derivarne. Ciò vale in particolare per i danni legati all’imposta precedente subiti da Concardis sugli importi d’imposta a monte ai sensi degli artt. 176-177, così come 184-192 della diret- tiva europea relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, così come per le prestazioni fiscali accessorie collegate, specialmente gli inte- ressi di recupero ai sensi del § 233a del codice tri- butario tedesco. Il cliente convenzionato è consa- pevole che i danni legati all’imposta precedente non presentano alcuna relazione di valore con il corrispettivo della prestazione.
2.8 Nel caso in cui le prestazioni fornite da Concardis dovessero essere qualificate come prestazioni im- ponibili ai sensi della legge svizzera sull’IVA (LIVA) in seguito a modifiche della prassi o decisioni giu- diziarie, la prestazione goduta dovrà essere dichia- rata dal beneficiario della stessa ai sensi dell’art. 10 LIVA in combinato disposto con l’art. 45 LIVA e dovrà essere versata l’IVA svizzera conseguente- mente dovuta.
2.9 Tutte le commissioni e i corrispettivi citati nelle presenti condizioni sono intesi al netto dell’IVA svizzera eventualmente dovuta.
3. Conteggio effettuato da Concardis / Diritto di pe- gno / Costituzione ed estensione di garanzie
3.1 In base al presente accordo, a prescindere dagli ordini di pagamento dei titolari di carta, Xxxxxxxxx effettuerà al cliente convenzionato – in virtù di una indipendente promessa di debito astratta ai sensi dei punti 4.1 sezione B e/o 2.1 sezione C – un pagamento di importo pari alle transazioni tra- mite carta inoltrate, meno la commissione concor- data e gli eventuali ulteriori compensi applicabili, con riserva di un eventuale rimborso. Contempo- raneamente, con il pagamento a favore di Xxxxxx- dis sorge un diritto di richiesta di rimborso nei con- fronti del cliente convenzionato (ai sensi dei punti
5.1 e 5.2 sezione B, nonché 3.1. e 3.2 sezione C) condizionato al verificarsi di un riaddebito. Effettuando il pagamento Concardis non ricono- sce alcun obbligo giuridico al rimborso della tran- sazione inoltrata dal cliente convenzionato.
A fronte del rilascio della promessa di xxxxxx xxxxxxxx, il cliente convenzionato cede a Concardis il proprio credito nei confronti del titolare della carta derivante dall’operazione di base. La ces- sione ha luogo con il ricevimento dei dati sulla transazione presso Concardis. Xxxxxxxxx accetta in questo modo la cessione.
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Dopo l’elaborazione dei dati della transazione inoltrati dal cliente convenzionato, Concardis li ac- crediterà sul conto interno di liquidazione del cliente convenzionato stesso presso Concardis con data valuta al giorno lavorativo bancario (se- condo il calendario valevole in Assia) in cui i dati della transazione sono stati elaborati dopo il loro ricevimento presso Concardis. Salvo diverse pat- tuizioni scritte intercorse, per i record di dati o gli scontrini di vendita pervenuti in forma integrale a Concardis con le transazioni viene ordinato il pa- gamento, secondo la frequenza di pagamento concordata, sul conto bancario indicato dal cliente convenzionato, a condizione che i dati perven- gano a Concardis entro le ore 2:00 della data di ri- ferimento concordata.
3.2 Se la data di riferimento o di pagamento non cade in un giorno lavorativo bancario in Assia, l’inter- vallo di pagamento inizia il successivo giorno lavo- rativo bancario in Assia successivo. Ai sensi del presente accordo, con il termine «giorni» dell’in- tervallo di pagamento e di conteggio si intendono sempre i giorni lavorativi bancari in Assia. L’inter- vallo di pagamento per le operazioni Diners Club / Discover: è pari ad almeno D + 4 giorni. Ai sensi di questo punto, per «D» si intende sempre la data di elaborazione della transazione presso Concar- dis.
3.3 In conformità alle disposizioni del § 17 cpv. 1 n. 1 della legge tedesca in materia sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), Concardis accrediterà i controvalori delle transazioni tramite carta rice- vuti dagli istituti emittenti, in via fiduciaria per il cliente convenzionato in quanto fiduciario, su un conto fiduciario di Concardis presso un istituto di credito tedesco. Questi conti vengono tenuti presso uno o più istituti di credito come conti col- lettivi fiduciari ai sensi del § 17 cpv. 1 per. 2 n. 1b della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG). Concardis segnalerà all’istituto di credito il rapporto fiduciario. Concar- dis garantirà inoltre che gli importi di pagamento ricevuti in conformità alla frase 1 non vengano mescolati in nessun momento con gli importi in denaro di altre persone fisiche o giuridiche diverse dal cliente convenzionato, in particolare non con propri importi di denaro.
Concardis ha diritto a prelevare dal conto fiducia- rio i compensi a proprio favore, gli eventuali inte- ressi, così come tutti gli altri diritti e crediti nei confronti del cliente convenzionato sorti in rela- zione con il contratto o su un’altra base, in parti- colare derivanti da riaddebiti e rimborsi, compen- sandoli con i corrispondenti diritti di pagamento spettanti al cliente convenzionato.
3.4 Concardis ha diritto a pagare al cliente convenzio- nato le operazioni tramite carta da questi inol- trate:
a) in caso di numerosi reclami da parte dei titolari di carta;
b) in caso di uso plurimo di carte falsificate o ru- bate presso l’esercizio del cliente convenzionato;
c) in caso di fondato sospetto di suddivisione dell’importo complessivo della fattura in più im- porti singoli;
d) in caso di mancato rispetto delle condizioni se- condo il punto 1 sezione A, i punti da 1 a 4.1 se- zione B e i punti da 1.1 a 2.1 sezione C;
e) a garanzia di futuri crediti di Xxxxxxxxx nei con- fronti del cliente convenzionato per riaddebiti di operazioni, comprese eventuali penali dei circuiti di pagamento, laddove sussista una motivata aspettativa per l’insorgenza di questi crediti
f) causa mancata erogazione della prestazione in seguito a fallimento o cessazione dell’attività, solo dopo la decorrenza dei termini di riaddebito previsti dai circuiti di pagamento.
In tali eventualità, Xxxxxxxxx può rivendicare un diritto di ritenzione sugli importi che siano già stati versati o vengano in futuro versati sul conto fidu- ciario. L’ammontare degli importi trattenuti deve essere stabilito da Concardis secondo il principio di equità, laddove Concardis deve orientarsi all’entità dei propri diritti complessivamente pos- sibili (compresi eventuali diritti da riaddebiti pos- sibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato.
Xxxxxxxxx ha inoltre diritto a trattenere qualsiasi pagamento sulla base delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato fino a quando quest’ul- timo – scaduto un adeguato termine posto da Concardis – non adempia i propri obblighi di infor- mazione ai sensi del punto 9.3 sezione A.
3.5 Il cliente convenzionato si impegna a consegnare a Concardis entro due settimane dal ricevimento di un corrispondente invito scritto da parte di Con- cardis una garanzia scritta, pagabile a prima xxxxxx- sta a favore di Xxxxxxxxx, incondizionata e astratta emessa da un istituto di credito svizzero autoriz- zato all’esercizio. L’ammontare e la durata della garanzia bancaria devono essere stabiliti da Con- cardis nella propria comunicazione di richiesta se- condo il principio di equità, laddove Concardis deve orientarsi all’entità dei propri diritti comples- sivamente possibili (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato.
3.6 Il cliente convenzionato e Concardis concordano sul fatto che Xxxxxxxxx acquisisca un diritto di pe- gno su tutti i presenti e futuri diritti e crediti (an- che) del cliente convenzionato nei confronti di Xxxxxxxxx sulla base del presente contratto. Il cliente convenzionato concede a Concardis con il
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presente contratto tale diritto di pegno e, su ri- chiesta di Concardis, firmerà tutta l’ulteriore do- cumentazione richiesta in tale contesto (per es. un contratto di pegno separato).
3.7 Il cliente convenzionato si impegna inoltre a pre- disporre entro due settimane dal ricevimento di una corrispondente richiesta scritta da parte di Concardis un conto bancario separato a proprio nome presso un istituto di credito con sede in Ger- mania («conto bloccato»). Il conto bloccato deve essere provvisto di un’annotazione di vincolo in base a cui ogni disposizione relativa agli importi sul conto richiede il consenso scritto di Xxxxxxxxx. Entro due settimane dal ricevimento di una corri- spondente richiesta scritta da parte di Xxxxxxxxx, il cliente convenzionato è inoltre tenuto a costi- tuire un diritto di pegno irrevocabile su detto conto bloccato e sul corrispondente avere. La co- stituzione di pegno deve avvenire utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 alle presenti condi- zioni.
Xxxxxxxxx ha diritto ad adempiere tramite presta- zioni sul conto bloccato i propri obblighi di paga- mento derivanti dal contratto quadro per servizi di pagamento fino a un ammontare che secondo il principio di equità corrisponde all’entità comples- siva dei propri possibili diritti (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato. I debiti di Xxxxxxxxx nei confronti del cliente convenzionato si considerano saldati non appena Xxxxxxxxx effet- tua i corrispondenti pagamenti sul conto bloccato (anche se lo stesso è costituito in pegno a favore di Xxxxxxxxx stessa).
Per tutta la durata del pegno, sul conto bloccato deve essere disponibile un importo corrispon- dente secondo il principio di equità all’entità com- plessiva dei possibili diritti di Concardis (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non rea- lizzati) nei confronti del cliente convenzionato. Nel caso in cui l’importo sul conto bloccato – per esempio in seguito al pagamento degli interessi da parte dell’istituto di credito che gestisce il conto – superi il valore indicato nella prima frase, Concar- dis è tenuta ad acconsentire un pagamento dell’importo eccedente al cliente convenzionato. Qualora Concardis durante la durata del pegno sul conto bloccato abbia acconsentito a una disposi- zione relativa allo stesso e conseguentemente l’importo disponibile sia sceso sotto al valore indi- cato nella prima frase di quest’ultimo capoverso del punto 3.7 sezione A. Concardis ha diritto a ri- portare l’avere sul conto bloccato al livello richie- sto mediante versamenti sullo stesso.
3.8 Le garanzie di cui ai punti da 3.5 a 3.7 servono a tutelare tutti i diritti e i crediti – compresi quelli complessivamente possibili, presenti e futuri (an- che condizionati e/o temporalmente delimitati) –
di Concardis nei confronti del cliente convenzio- nato derivanti dal presente contratto o in rela- zione con lo stesso, in particolare derivanti da eventuali contratti singoli stipulati fra Concardis e il cliente convenzionato sulla base del presente contratto, anche nel caso in cui la durata contrat- tuale concordata venga abbreviata o prolungata oppure questo contratto e/o i corrispondenti con- tratti singoli vengano riformulati o modificati e/o i diritti o crediti di Concardis siano oggetto di una novazione oppure aumentino o si riducano, ven- gano parzialmente soddisfatti o ceduti a terzi. Sono considerati diritti in relazione con il presente contratto o con i singoli contratti in particolare an- che i diritti di pagamento derivanti da riaddebiti, comprese eventuali penali dei circuiti di paga- mento, così come i diritti secondari quali per es. i diritti al risarcimento danni e i diritti conseguenti per l’eventualità in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto o di eventuali contratti sin- goli stipulati fra Concardis e il cliente convenzio- nato si rivelassero inefficaci i diritti di adempi- mento, come es. per i diritti derivanti da indebito arricchimento. Tali diritti e crediti sono denomi- nati complessivamente «crediti garantiti».
3.9 Le garanzie di cui ai punti da 3.5 a 3.7 tutelano in via prioritaria tutti i crediti garantiti che sorgono dopo la costituzione della corrispondente garanzia (anche sotto forma di diritti condizionati e/o di du- rata limitata) e secondariamente tutti gli altri cre- diti garantiti già sussistenti prima della costitu- zione della garanzia stessa (anche sotto forma di diritti condizionati e/o di durata limitata).
3.10 Concardis ha inoltre diritto a pretendere dal cliente convenzionato la costituzione o l’aumento di ulteriori garanzie bancarie a tutela di tutti i cre- diti garantiti. Qualora al momento della stipula- zione del contratto Xxxxxxxxx non abbia in un primo momento richiesto la costituzione o l’esten- sione delle garanzie, Xxxxxxxxx può pretendere una costituzione di garanzia (ai sensi dei punti da
3.5 a 3.7, così come del presente punto 3.10) an- che durante la durata del contratto, in particolare qualora subentrino o diventino note a Concardis circostanze che secondo una ragionevole valuta- zione di Concardis giustifichino una valutazione di maggior rischio per i propri diritti o crediti. Tale circostanza sussiste in particolare nel caso in cui
a) Xxxxxxxxx apprenda informazioni negative sul cliente convenzionato o sul suo titolare / sui suoi soci;
b) si verifichi o minacci di verificarsi un netto peg- gioramento della situazione patrimoniale del cliente convenzionato oppure nel caso in cui la sua situazione patrimoniale non sembri sicura;
c) il valore delle garanzie esistenti sia peggiorato o sia in procinto di peggiorare.
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Per la costituzione e l’aumento delle garanzie se- condo il presente punto 3.10 Concardis concederà al cliente convenzionato un termine congruo. Se intende avvalersi del proprio diritto alla disdetta immediata di cui al punto 11.3 lettera t della se- zione A), Xxxxxxxxx lo segnalerà a cliente conven- zionato.
3.11 Una volta soddisfatti tutti i crediti garantiti, su ri- chiesta del cliente convenzionato Concardis svin- colerà prontamente le garanzie concesse in base ai punti da 3.5 a 3.10 e verserà al cliente conven- zionato l’eventuale ricavo della realizzazione. Con- siderato che le garanzie di cui al punto 3.8 tute- lano anche i crediti futuri, ciò non vale laddove in virtù del presente contratto o di eventuali con- tratti singoli stipulati tra Concardis e il cliente con- venzionato sulla base del presente contratto si preveda in tempi brevi l’insorgenza di ulteriori nuovi diritti di Concardis.
Già prima del completo soddisfacimento di tutti i crediti garantiti, su richiesta Concardis è tenuta a svincolare al cliente convenzionato a sua scelta del tutto o in parte le garanzie costituite a suo favore ai sensi dei punti da 3.5 a 3.10, laddove il valore realizzabile complessivo delle garanzie superi in via non solo temporanea il 110% del valore di tutti i crediti garantiti (tenendo conto dell’eventuale in- sorgenza in tempi brevi di ulteriori o nuovi crediti di Concardis derivanti dal presente contratto o da eventuali contratti singoli stipulati fra Concardis e il cliente convenzionato sulla base del presente contratto). Il limite di copertura del 110% au- menta dell’aliquota IVA attualmente in vigore per Concardis qualora quest’ultima debba versare l’IVA sul ricavato della realizzazione.
Nella scelta delle garanzie da svincolare, Xxxxxxxxx terrà in considerazione gli interessi giustificati del cliente convenzionato.
I costi dello svincolo della garanzia sono a carico del cliente convenzionato.
3.12 Il cliente convenzionato è autorizzato esclusiva- mente a inoltrare transazioni nella valuta concor- data con Concardis, laddove sotto il profilo della valuta le transazioni devono corrispondere all’or- dinazione effettuata / all’acquisto effettuato dal titolare della carta in questione o alla valuta da questi richiesta. Il conteggio delle transazioni con Xxxxxxxxx avviene nella valuta concordata con quest’ultima. Qualora nell’accordo di servizio non sia espressamente concordata una valuta, il cliente convenzionato inoltrerà le transazioni esclusivamente in euro. Se il cliente convenzio- nato non ha indicato nel suo record di dati elettro- nico il codice della valuta della transazione, si as- sume che l’inoltro venga effettuato in CHF. L’inol- tro e il conteggio di transazioni effettuate tramite carta JCB e UnionPay possono avvenire per en-
trambe le carte soltanto nella stessa valuta. La de- terminazione del tasso di cambio per le conver- sioni valutarie dipende dal vigente listino prezzi ed elenco delle prestazioni di Concardis.
3.13 Salvo quando diversamente concordato per iscritto, Xxxxxxxxx fornisce al cliente convenzio- nato sull’estratto conto su cui è riportato l’accre- dito delle sue operazioni tramite carta oppure come prestazione speciale in formato cartaceo o elettronico (file PDF o Excel) una ricevuta delle operazioni tramite carta presentate per il conteg- gio e del corrispettivo da pagare. La ricevuta per le transazioni tramite carta Diners Club / Discover è emessa in maniera consolidata. Il cliente conven- zionato deve controllare subito correttezza e com- pletezza delle attestazioni delle transazioni e/o dei conteggi. Eventuali contestazioni per errori o lacune di tali documenti dovranno essere presen- tate per iscritto dal cliente convenzionato entro quattro settimane dal ricevimento degli stessi. Per l’osservanza della scadenza fa fede la data di invio della contestazione. Qualora il cliente convenzio- nato non presenti alcuna contestazione nei tempi previsti, ciò avrà valore di approvazione. Concar- dis segnalerà specificamente tale circostanza.
3.14 Salvo quando diversamente concordato, i dati sui processi di pagamento eseguiti saranno messi a disposizione del cliente convenzionato su richiesta per mese in formato elettronico oppure – nel caso in cui non sia stata richiesta la piattaforma elettro- nica predisposta da Concardis – cartaceo per una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine le informazioni saranno cancellate e non potranno più essere fornite al cliente convenzionato.
3.15 Fatto salvo quanto stabilito al punto 3.11, Concar- dis può richiedere anche la costituzione di ulteriori garanzie a tutela dei crediti garantiti e farle coesi- stere.
4. Disposizioni dei circuiti di pagamento / Impiego di terzi da parte del cliente convenzionato
4.1 Il cliente convenzionato osserverà e applicherà i regolamenti e/o le direttive procedurali e/o ulte- riori disposizioni dei circuiti di pagamento – in par- ticolare anche per quanto riguarda l’autorizza- zione e l’inoltro di transizioni tramite carta – pre- via comunicazione da parte di Concardis o avviso sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx entro i termini fissati da quest’ultima e/o da Mastercard, Visa o altro circuito.
Il cliente convenzionato terrà conto nello specifico anche delle indicazioni dei circuiti di pagamento in merito a prodotti e servizi che in molti stati pos- sono essere considerati illegali e che pertanto non possono essere pagati con i prodotti degli stessi circuiti di pagamento. Nell’allegato 2 al presente
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documento sono elencati prodotti e servizi rile- vanti al momento dell’ultima revisione delle con- dizioni di contratto. Alla pagina xxxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxx-xxxxxx Concardis mette a disposizione del cliente convenzionato una lista dei prodotti e servizi rilevanti, di cui il cliente convenzionato prenderà visione a intervalli regolari, nello specifico all’entrata in vigore del contratto alla base delle presenti condizioni e suc- cessivamente almeno una volta al trimestre.
Nel caso in cui l’osservanza e l’attuazione di rego- lamenti e/o direttive procedurali e/o ulteriori di- sposizioni dei circuiti di pagamento comporti dei costi per il cliente convenzionato, gli stessi sa- ranno a carico di quest’ultimo. Concardis offrirà se necessario un’apposita consulenza al cliente con- venzionato.
Il cliente convenzionato è tenuto a rimborsare a Concardis tutte le spese che quest’ultima dovesse ritenere necessarie per l’adempimento del pre- sente contratto. Ciò comprende in particolare eventuali penali applicate a Concardis da Master- card, Visa e/o altri circuiti di pagamento, così come ulteriori danni emersi in correlazione con l’adempimento del contratto in questione.
Qualora il danno sia imputabile in parte anche a Concardis, l’obbligo di rimborso e l’ammontare dello stesso dipendono dalle circostanze, in parti- colare dal fatto che il danno sia stato causato pre- valentemente da Concardis oppure dal cliente convenzionato.
Concardis è autorizzata a richiedere al cliente con- venzionato la temporanea sospensione dell’inol- tro delle transazioni effettuate tramite carte Ma- stercard, Visa o di un altro circuito (sospensione), specie qualora siano Mastercard, Visa o un altro circuito di pagamento a richiedere la sospensione dell’accettazione. Concardis può inoltre disporre autonomamente la temporanea sospensione delle transazioni tramite carta (sospensione) o non accettare più l’inoltro delle transazioni.
4.2 Concardis è obbligata nei confronti dei circuiti di pagamento a richiedere dichiarazioni di impegno volontario alle aziende di cui il cliente convenzio- nato si serve per la gestione delle transazioni (co- siddetti prestatori di servizi di pagamento) o di stringere con queste accordi che mirino a garan- tire l’applicazione delle regole dei circuiti di paga- mento durante la gestione delle transazioni effet- tuate tramite carta e che contengano gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento, nonché i di- ritti di verifica e controllo concessi a Concardis. Il cliente convenzionato affiderà pertanto l’eroga- zione di servizi relativi alla gestione delle transa- zioni effettuate tramite carta solo a prestatori di servizi di pagamento che abbiano consegnato una tale dichiarazione di impegno volontario nei con- fronti di Concardis o che abbiano stipulato con quest’ultima accordi in tal senso. Su richiesta,
Xxxxxxxxx metterà a disposizione del cliente con- venzionato modelli di dichiarazione di impegno volontario o accordi contrattuali affinché possano essere inoltrati al prestatore di servizi di paga- mento. Nel caso in cui il mancato rispetto delle di- sposizioni dei circuiti di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento incaricato dal cliente convenzionato sia causa di obblighi di pa- gamento (rimborso danni, penali contrattuali) di Concardis nei confronti dei circuiti di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto a mantenere in- denne Concardis da tali obblighi.
5. Protezione dei dati / Ulteriori obblighi di notifica (PCI)
5.1 Il cliente convenzionato prende atto del fatto che trovandosi la sede di Concardis in Germania, i dati di base e delle transazioni sono trasmessi ed ela- borati in Germania. Entrambe le parti contrattuali sono tenute a osservare le norme delle leggi e delle direttive applicabili in materia di protezione dei dati. All’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx- xxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx Concardis mette a disposizione informazioni sul tipo e l’en- tità del proprio trattamento dei dati nel caso dei pagamenti tramite carta. Sempre alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxx-
dei-dati, Xxxxxxxxx fornisce anche informazioni per il cliente convenzionato in merito al tratta- mento dei suoi dati per l’esecuzione del presente rapporto contrattuale. Previa apposita richiesta scritta di Xxxxxxxxx, il cliente convenzionato esporrà i testi informativi rivolti ai titolari di carta in merito al trattamento dei dati in prossimità della cassa, li pubblicherà su una pagina idonea del proprio sito internet oppure – in caso di ordini via posta o telefono – li comunicherà al cliente nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine.
5.2 Il cliente convenzionato si impegna a proteggere i dati rilevati e memorizzati sul conto dei titolari di carte contro distruzione, smarrimento, modifica e divulgazione non autorizzata, nonché a trasmet- terli a terzi autorizzati ai soli fini dell’adempi- mento contrattuale. Il cliente convenzionato si im- pegna inoltre a registrarsi presso Concardis con- formemente disposizioni dei programmi Master- card Site Data Protection (SDP) e Visa Account In- formation Security (AIS) secondo lo standard Pay- ment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) applicati da Mastercard e Visa per la prote- zione dagli attacchi ai dati delle carte e dalla com- promissione degli stessi; esso si impegna inoltre a farsi certificare su invito di Concardis in confor- mità alle disposizioni di Mastercard e Visa e a tra- smettere ogni anno a Concardis copia di tale cer- tificato. Il cliente convenzionato si impegna inoltre
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a inoltrare le transazioni a Concardis esclusiva- mente tramite un prestatore di servizi di paga- mento o un software certificati PCI.
dei-dati. Ciò può avvenire per es. esponendo tali testi informativi in prossimità delle casse in caso di uso fisico della carta presso un terminale POS oppure pubblicando gli stessi su una idonea pa- gina del proprio sito web in caso di processi di pa- gamento online. Per quanto riguarda il diritto della protezione dei dati, gli obblighi del cliente convenzionato nei confronti dei titolari di carta non sono in alcun modo influenzati dal rispetto dell’obbligo del cliente convenzionato ai sensi del presente punto 5.3.
5.4 Dopo l’autorizzazione, i dati letti dal chip o dalla banda magnetica della carta e i dati della carta tra- smessi dal cliente in forma telefonica o tramite in- ternet non possono essere memorizzati sui si- stemi propri del cliente convenzionato. Nell’am- bito del conteggio delle transazioni tramite carta con Xxxxxxxxx, il cliente convenzionato farà ri- corso a servizi di terzi soltanto qualora questi sod- disfino le disposizioni dei circuiti di pagamento, in particolare le direttive PCI, e si impegnino ad os- servarle. Il cliente convenzionato manleva Concar- dis da domande d’indennizzo e pene convenzio- nali imposte da Mastercard, Visa o altri terzi a Concardis a causa della mancata registrazione e/o autorizzazione in conformità allo standard PCI- DSS o di compromissione (anche tentata) dei dati della carta presso il cliente convenzionato, se e nella misura in cui non si configuri un concorso di colpa da parte di Concardis. Qualora il danno sia imputabile in parte anche a Concardis, l’obbligo di rimborso e l’ammontare dello stesso dipendono dalle circostanze, in particolare dal fatto che il danno sia stato causato prevalentemente da Con- cardis oppure dal cliente convenzionato.
5.5 Il cliente convenzionato è tenuto a trattare in ma- niera confidenziale le password che gli vengano trasmesse. Egli è tenuto a segnalare immediata- mente a Concardis un eventuale tentativo di ac- cesso illecito ai propri sistemi di elaborazione dati determinanti per le carte o una possibile compro- missione dei dati delle carte e ad adottare le Inter- venti necessarie in accordo con Concardis. Se un circuito di pagamento sospetta una compromis- sione di dati, il cliente convenzionato è tenuto ad informare prontamente Concardis e a incaricare una società di controllo autorizzata dai circuiti di pagamento di eseguire una perizia forense al fine
di redigere un verbale di controllo PCI. Viene veri- ficato il rispetto delle direttive PCI da parte del cliente convenzionato e se i dati delle carte sono stati spiati da terzi nei sistemi del cliente conven- zionato o delle aziende da questi incaricate. Dopo la compilazione del verbale di controllo, il cliente convenzionato deve eliminare tutte le falle di sicu- rezza eventualmente accertate e inviare a Concar- dis il progetto per il raggiungimento della confor- mità PCI DSS. Le spese per il controllo sono a ca- rico del cliente convenzionato. Se Concardis ri- tiene che tali misure non siano sufficienti, essa sarà autorizzata a richiedere la disdetta straordi- naria del contratto con un preavviso di quattro settimane, con effetto dalla fine del mese.
6. Accrediti/Storni
6.1 Il cliente convenzionato potrà rimborsare gli im- porti di transazioni effettuate tramite carta e in se- guito stornate esclusivamente inoltrando a Con- cardis l’istruzione di effettuare un bonifico sul conto collegato alla carta del titolare della carta. Concardis accrediterà l’importo a quest’ultimo e lo addebiterà al cliente convenzionato. Concardis ha diritto a trattenere la commissione di servizio (in caso di conteggio Interchange++ anche le com- missioni di interscambio e del circuito di paga- mento) della transazione di addebito originaria. Il cliente convenzionato non è autorizzato a ordi- nare una registrazione di accredito qualora non abbia prima inoltrato a Concardis ai fini del con- teggio a corrispondente transazione tramite carta o nel caso in cui se la transazione stessa non sia basata su un’operazione effettiva. Concardis è te- nuta a effettuare un tale rimborso solo entro sei mesi dalla presentazione dell’operazione effet- tuata tramite carta.
6.2 In caso di utilizzo di un terminale POS o di un si- stema di cassa certificati EMV (di seguito denomi- nati collettivamente anche solo «terminale») deve essere emesso un record di accredito elettronico come indicato nelle disposizioni contenute nelle istruzioni per l’uso dell’apparecchio, inoltrandolo a Concardis entro due giorni dal conferimento dell’accredito. Allo stesso tempo dovrà essere emesso un giustificativo di accredito con i dati della carta e l’importo dell’accredito; tale xxxxxxxx- xxxxxx dovrà essere firmato dal personale della cassa e l’originale dovrà essere consegnato al xxxx- xxxx della carta.
6.3 Se la cassa non dispone di un terminale oppure se per motivi tecnici non è possibile emettere un re- cord di accredito elettronico, l’accredito potrà es- sere effettuato mediante emissione e inoltro di una nota di accredito (credit slip) il cui originale dovrà essere consegnato al titolare della carta. La nota di accredito dovrà essere compilata in ogni
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sua parte e firmata dal personale di cassa del cliente convenzionato. La ricevuta deve essere presentata a Concardis entro dieci giorni lavorativi dall’emissione. La presentazione di un tale giusti- ficativo di accredito cartaceo concede tuttavia all’istituto emittente la possibilità di riaddebitare la transazione già solo per questo motivo. Il rischio di riaddebito per questo motivo è a carico del cliente convenzionato.
6.4 Se si utilizza un software di pagamento elettro- nico, in caso di storno di una transazione tramite carta il cliente convenzionato deve impartire elet- tronicamente mediante il software utilizzato un ordine di accredito a favore del titolare della carta tramite la carta di questi.
7. Reclami del titolare della carta
Eventuali contestazioni e reclami di un titolare di carta che si riferiscono a prestazioni fornite nell’ambito dell’attività principale del cliente con- venzionato vanno regolati direttamente dal cliente convenzionato con il titolare della carta.
8. Avvertenze relative all’accettazione
Conformemente ai metodi di pagamento accettati e al tipo di carta dei circuiti di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto a raffigurare sul catalogo o su altri supporti i corrispondenti loghi di accet- tazione messi a disposizione da Concardis, così come quelli relativi ai protocolli di autenticazione, in posizione ben visibile nell’area delle casse e/o sul proprio sito di gestione dei pagamenti. Nelle succitate idonee sedi, il cliente convenzionato in- formerà inoltre il titolare della carta in modo chiaro e inequivocabile qualora non accetti deter- minati tipi di carta di un circuito di pagamento.
9. Obblighi d’informazione
9.1 Il cliente convenzionato comunicherà pronta- mente e in forma scritta a Concardis tutte le even- tuali modifiche dei dati da esso indicati nell’ac- cordo di servizio. Ciò vale in particolare per:
a) modifiche della forma giuridica o della ditta;
b) modifiche dell’indirizzo e/o delle coordinate bancarie;
c) modifica del luogo di svolgimento dell’attività dove vengono effettuate le prestazioni transa- zioni carta presentate per il conteggio;
d) cessione o locazione dell’azienda o altro cam- biamento del titolare o cessazione dell’attività;
e) cessione di quote societarie del cliente con- venzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o ulteriori Interventi economicamente equiva- lenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o
indiretti, in particolare nel caso in cui singoli soci detengano oltre il 25% delle quote socie- tarie o dei diritti di voto;
f) modifiche sostanziali del tipo di assortimento dei prodotti offerti dal cliente convenzionato offre in loco e/o tramite internet, catalogo o altri mezzi di comunicazione;
g) cambio del prestatore di servizi di pagamento incaricato oppure del gestore di rete;
h) presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o fallimento (indipen- dentemente dal fatto che precedentemente vi sia stata o meno un’esecuzione) relativa al cliente convenzionato o al suo patrimonio; adozione di misure per l’apertura della proce- dura concordataria o stipula di un concordato relativo al cliente convenzionato o al suo patri- monio;
i) notevole aumento del numero di esecuzioni nei confronti del cliente convenzionato o dell’entità complessiva delle stesse.
9.2 Al ricevimento della comunicazione di un cambia- mento del titolare da parte del nuovo titolare, Xxxxxxxxx sarà autorizzata a pagare al cliente con- venzionato le transazioni inoltrate a partire da questo momento solo dopo aver verificato com- pletamente il cambiamento del titolare
.
9.3 Su richiesta, il cliente convenzionato trasmetterà prontamente a Concardis la documentazione aziendale necessaria per valutare la situazione economica del cliente convenzionato. Tale docu- mentazione che Concardis può richiedere com- prende in particolare conti annuali (eventual- mente testati), inventari patrimoniali, valutazioni economico-aziendali, previsioni, piani di liquidità a breve e medio termine, calcoli del flusso di cassa, conti delle eccedenze, nonché dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto e sul reddito e stime del fatturato. Rientrano nella documentazione da trasmettere in particolare il cosiddetto Open Tic- ket Report, così come i questionari da compilare annualmente, per i tour operator anche le infor- mazioni sulle assicurazioni sui prezzi di viaggio in vigore.
9.4 Eventuali danni derivanti a Concardis dalla viola- zione colposa di tali obblighi di informazione sono a carico del cliente convenzionato.
9.5 In base alle direttive contro il riciclaggio di denaro, Concardis è tenuta a raccogliere dati sul cliente convenzionato. Il cliente convenzionato si impe- gna a fornire i dati richiesti da Xxxxxxxxx in modo completo e corretto e a collaborare durante la rac- colta di queste informazioni da parte di Concardis o di terzi, nonché ad informare prontamente Con- cardis in caso di variazione di questi dati.
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9.6 Il cliente convenzionato acconsente che Xxxxxxxxx trasmetta la sua ragione sociale a Mastercard, Visa e/o altro circuito al fine di appurare eventuali precedenti violazioni contrattuali nei confronti di altri processor. Tale consenso vale anche nel caso di una disdetta del contratto da parte di Xxxxxxxxx per una violazione dello stesso ad opera del cliente convenzionato.
10. Responsabilità / Risarcimento dei danni
10.1 Concardis e i suoi rappresentanti legali o ausiliari rispondono in caso di richieste di risarcimento danni solo in caso di violazioni di obblighi contrat- tuali sostanziali (obblighi cardinali), danni a per- sone o danni per i quali Concardis sia tenuta a ri- spondere in virtù di vigenti disposizioni di legge, tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a una violazione intenzionale o per grave negligenza di Concardis, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.
10.2 In caso di violazione di obblighi contrattuali so- stanziali di cui sopra dovuta a negligenza lieve, Concardis risponde fino a un ammontare massimo di CHF 12’000.– per ogni sinistro e complessiva- mente fino a un importo pari a CHF 60’000.– per anno civile. Tale limitazione di responsabilità vale anche in caso di violazione di obblighi contrattuali per grave negligenza imputabile a soggetti ausi- liari che non siano rappresentanti legali o impie- gati con funzione dirigenziale di Concardis.
10.3 In ogni caso la responsabilità di Xxxxxxxxx è limi- tata ai danni da essa direttamente causati e tipica- mente prevedibili in casi simili. In nessun caso l’azienda risponde del lucro cessante.
10.4 La responsabilità di Concardis per i danni derivanti dalla mancata, scorretta o tardiva esecuzione di un ordine di pagamento è limitata a CHF 15’000.–
. Ciò non vale in caso di intenzionalità e grave ne- gligenza, per perdita di interessi e per rischi che Xxxxxxxxx ha assunto specificamente.
10.5 Il cliente convenzionato risponde a Concardis dei danni dovuti a compromissione colposa dei dati delle carte, a violazioni contrattuali colpose per mancata accettazione o insufficiente attuazione di un’autenticazione forte del cliente come richiesto dal presente contratto ai sensi del
§ 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), oppure a violazioni delle prescrizioni dei circuiti di pagamento a opera del cliente convenzionato; è considerato danno anche una eventuale penale (convenzionale) applicata da Mastercard, Visa o da un altro circuito in relazione a una violazione contrat- tuale.
11. Xxxxxx, disdetta e risarcimento danni
11.1 L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione da parte di Concardis oppure mediante l’invio di una conferma del contratto.
11.2 Per l’attività in presenza l’accordo ha una durata di 36 mesi. Per l’attività a distanza l’accordo ha una durata di dodici mesi. Ciascun accordo può es- sere disdetto non prima della scadenza contrat- tuale con un preavviso di sei mesi. In caso contra- rio la durata è prorogata a tempo indeterminato. L’accordo può essere disdetto per la fine dell’anno con un preavviso di sei mesi. Ciascun accordo può essere disdetto senza preavviso da Xxxxxxxxx en- tro sei settimane dalla stipulazione qualora Con- cardis stessa venga a conoscenza di informazioni negative sul cliente convenzionato e sul suo xxxx- xxxx o amministratore. Le disdette devono avve- nire sempre per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e po- sta elettronica).
11.3 È in ogni caso prevista la possibilità di disdetta im- mediata dell’accordo per causa grave. Si configura una causa grave tale da consentire a Concardis la disdetta immediata in particolare quando:
a) Xxxxxxxxx viene a conoscenza di informazioni negative sostanziali in merito al cliente con- venzionato o al relativo titolare, tali da rendere l’osservanza del contratto inaccettabile per Concardis. Ciò avviene in particolare quando il cliente convenzionato rilascia false dichiara- zioni nel contratto, quando subentra o minac- cia di subentrare un sensibile peggioramento della sua situazione patrimoniale (per es. per la presentazione di una richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o conciliazione, la restituzione di un addebito per mancata co- pertura, informazioni finanziarie negative), quando la sua situazione patrimoniale non sembra sicura o quando colpevolmente non ri- spetta più gli obblighi di comunicazione di cui al presente accordo;
b) nei primi sei mesi dopo la stipulazione del con- tratto il cliente convenzionato non inoltra ai fini del conteggio nessuna transazione effet- tuata tramite carta;
c) il cliente convenzionato inoltra in virtù del pre- sente contratto transazioni a distanza effet- tuate senza la presentazione fisica di una carta di credito senza che sia stato stipulato un ap- posito accordo di servizio per le operazioni a distanza;
d) scaduto inutilmente un adeguato termine con comminatoria di disdetta, il cliente convenzio- nato non ha provveduto al regolamento di eventuali crediti vantati da Concardis;
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e) il cliente convenzionato inoltra ai fini del con- teggio transazioni di terzi o relative a merci o servizi che non rientrano nell’oggetto sociale, nel segmento di prezzo o nel gruppo di merci e servizi esso stesso indicato;
f) Concardis comunica al cliente convenzionato che la commissione concordata nel modello con disaggio non è sufficiente per coprire al- meno le commissioni di interscambio, i costi Card Scheme Fee e le spese di processo risul- tanti dal conteggio delle transazioni del cliente convenzionato, e il cliente convenzionato non acconsente a un adeguamento entro due set- timane dalla presentazione del preventivo delle spese e della richiesta di adeguamento da parte di Concardis;
g) l’ammontare o il numero delle transazioni riaddebitate al cliente convenzionato in una settimana o in un mese civile supera l’uno per cento (1%) dell’ammontare o del numero to- tale delle transazioni inoltrate dal cliente con- venzionato nel periodo in questione, oppure se il rapporto tra le transazioni mensili inol- trate effettuate con carte indebitamente sot- tratte, smarrite o falsificate e quelle effettuate con carte non indebitamente sottratte, non smarrite o non falsificate supera l’uno per cento (1%);
h) l’importo complessivo delle transazioni riad- debitate al cliente convenzionato supera il va- lore di CHF 6000.– in un mese;
i) il cliente convenzionato dispone accrediti cui non corrisponde alcun inoltro e nessuna tran- sazione, oppure se l’ammontare e il numero degli accrediti disposti dal cliente convenzio- nato in una settimana o in un mese civile sono pari ad almeno il 30% dell’importo totale delle transazioni inoltrate ai fini del conteggio;
j) l’ammontare e il numero delle richieste di au- torizzazione presentate dal cliente convenzio- nato e rifiutate da Xxxxxxxxx in una settimana e/o in un mese civile sono pari al 10% di tutte le richieste di autorizzazione effettuate in tale periodo;
k) il cliente convenzionato ripete o richiede con l’evidente intenzione di ripetizione l’autorizza- zione di transazioni tramite carta per le quali, ai sensi del punto 1 sezione B e 1.1 sezione C del presente accordo, esso non vanta alcun di- ritto di accettazione;
l) il cliente convenzionato non ha rispettato ripe- tutamente le condizioni di compensazione dei crediti secondo il punto 1 sezione A e/o i punti da 1 a 4.1 sezione B e/o i punti da 1.1 a 2.1 se- zione C;
m) il cliente convenzionato viola ripetutamente e/o in modo grave i propri obblighi di cui all’ac- cordo, tanto da rendere inaccettabile per Con- cardis una prosecuzione del contratto;
n) il cliente convenzionato non adempie la richie- sta di Concardis di registrarsi entro un termine congruo (fissato da Concardis) secondo le di- rettive di PCI DSS di cui al punto 5.2 sezione A;
o) il cliente convenzionato non adempie, nono- stante le richieste di Xxxxxxxxx, il suo obbligo di informazione ai sensi del punto 9 sezione A entro un termine congruo fissato da Concar- dis;
p) il cliente convenzionato non è (più) in possesso di licenze, permessi e/o ulteriori autorizzazioni richiesti per l’esercizio della propria attività e/o queste gli sono state revocate e/o rifiutate per qualsiasi motivo;
q) ha luogo una cessione (integrale o parziale) di quote societarie del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o vengono adot- tate ulteriori misure economicamente equiva- lenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti;
r) Mastercard, Visa o un altro circuito di paga- mento richiedono a Concardis la sospensione dell’accettazione di carte da parte del cliente convenzionato per gravi motivi;
s) il cliente convenzionato sposta la propria sede all’estero oppure le proprie coordinate banca- rie in una banca al di fuori dello Spazio econo- mico europeo inclusa la Svizzera;
t) entro un termine ragionevole fissato da Con- cardis, il cliente convenzionato non soddisfa l’invito di Concardis a costituire le garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 della sezione A o non adempie il suo obbligo di costituire, conser- vare o mantenere le garanzie bancarie ai sensi del punto 3.10 sezione A o di altro accordo;
u) in caso di utilizzo di un terminale POS / sistema di cassa POS per carte, il cliente convenzionato presenta ripetutamente, nonostante diffida da parte di Concardis, scontrini di vendita non fir- mati dal titolare della carta o non firmati entro il termine stabilito da Xxxxxxxxx;
v) il cliente convenzionato non ottempera entro i termini alla richiesta di Concardis di installare un terminale POS / sistema di cassa POS per carte certificato EMV;
w) il cliente convenzionato modifica il proprio as- sortimento di prodotti in misura tale che, an- che nell’adeguata considerazione degli inte- ressi del cliente convenzionato, per Concardis la prosecuzione del rapporto contrattuale ri- sulti inaccettabile;
x) alla stipulazione il cliente convenzionato ha fornito dati falsi sul proprio esercizio commer- ciale o sui prodotti e i servizi da esso offerti, in particolare nel caso in cui non abbia specifi- cato che essi comprendono offerte erotiche, transazioni legate ai giochi d’azzardo di terzi, spedizione di medicinali, tabacchi manufatti o
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altre merci o prestazioni contrarie al buon co- stume e illecite secondo il diritto del paese di spedizione o della Svizzera oppure non abbia preventivamente comunicato a Concardis suc- cessive modifiche dell’assortimento di pro- dotti o dell’oggetto sociale o ancora, pur non avendone ricevuto l‘autorizzazione, abbia con- tinuato a inoltrare ai fini del conteggio transa- zioni derivanti da tale assortimento di prodotti od oggetto sociale;
y) il cliente convenzionato non soddisfa tempe- stivamente la richiesta di Concardis di impie- gare i protocolli aggiornati di autenticazione dei circuiti di pagamento (attualmente «Ma- stercard SecureCode» – in futuro «Mastercard Identity Check» –, «Maestro SecureCode» e/o
«Verified by Visa»);
z) il cliente convenzionato non soddisfa i requisiti in merito alla sicurezza dei pagamenti tramite internet di cui al punto 4 sezione C.
Nei casi sopra citati (lettere a-z del punto 11.3 se- zione A), anziché dichiarare una disdetta straordi- naria Concardis ha anche diritto di sospendere temporaneamente le prestazioni contrattuali pre- via corrispondente informazione al cliente con- venzionato al fine di consentire a quest’ultimo di porre rimedio alla violazione contrattuale.
11.4 Al termine del contratto il cliente convenzionato rimuoverà tutte le indicazioni circa l’accettazione di carte, salvo qualora non sia altrimenti autoriz- zato a esporle.
11.5 Le parti concordano che per la durata contrattuale il cliente convenzionato dovrà inoltrare esclusiva- mente a Xxxxxxxxx ai fini del conteggio le transa- zioni effettuate tramite carta presso il suo eserci- zio commerciale. Qualora il cliente convenzionato non inoltri (esclusivamente) a Concardis tali tran- sazioni ai fini del conteggio, Xxxxxxxxx avrà diritto alla disdetta straordinaria del contratto e/o ad ad- debitare al cliente convenzionato un risarcimento dei danni forfettario su questa base. Tale risarci- mento forfettario corrisponde al prodotto della commissione fatturata mensilmente negli ultimi dodici mesi (sei nel caso in cui la durata contrat- tuale non abbia ancora raggiunto i 12 mesi) de- tratti i costi effettivamente risparmiati da Concar- dis per la durata residua (ovvero il numero di giorni fra l’ultimo inoltro a Concardis e la scadenza contrattuale effettiva concordata). Tale diritto a un risarcimento danni forfettario non sussiste qualora il cliente convenzionato sia in grado di spiegare e dimostrare che esso non ha raggiunto tale ammontare. Indipendentemente dalla riven- dicazione del diritto al risarcimento forfettario dei danni, Xxxxxxxxx ha diritto, eventualmente dietro rimborso del forfait per danni, a rivendicare il danno effettivamente occorso o tuttora in corso.
12. Rispetto delle disposizioni legali/ufficiali
Il cliente convenzionato è tenuto al rispetto di tutte le leggi e i regolamenti (ufficiali) vigenti e ap- plicabili. Il cliente convenzionato assicura a Con- cardis di essere correttamente in possesso di tutte le licenze, i permessi e/o le ulteriori autorizzazioni necessarie per l’esercizio della propria attività e di mantenerne il possesso durante l’intera durata contrattuale. Il cliente convenzionato informerà prontamente Concardis in forma scritta (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica) qualora per qualsiasi motivo una tale licenza, autorizzazione o per- messo gli venga revocato, rifiutato e/o non più concesso.
13. Varie
13.1 I rimandi ad altre disposizioni si riferiscono alle presenti condizioni di contratto, a meno che tali altre disposizioni non vengano diversamente spe- cificate.
13.2 Tutte le modifiche o le integrazioni alle presenti condizioni o al contratto alla loro base richiedono la forma scritta, pena la loro nullità. Ciò vale anche per un eventuale accordo di annullamento del re- quisito della forma scritta.
13.3 Se una delle clausole del presente contratto do- vesse risultare o divenire nulla, resta salva la vali- dità delle rimanenti disposizioni. Le parti sono te- nute a sostituire la clausola nulla con una valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
13.4 Concardis può apportare modifiche o integrazioni alle condizioni contrattuali a condizione che le stesse vengano comunicate in forma scritta al cliente convenzionato. Modifiche e integrazioni si intendono accettate dal cliente convenzionato nel caso il cui lo stesso non le contesti in forma scritta (esclusa la trasmissione tramite mezzi di teleco- municazione quali fax e posta elettronica) entro sei settimane dal ricevimento della relativa comu- nicazione. Concardis segnalerà esplicitamente tale circostanza al cliente convenzionato nella sua co- municazione. Per il rispetto del termine di sei set- timane fa fede l’invio della contestazione. Qualora il cliente convenzionato faccia ricorso al suo diritto di opposizione, le modifiche al rapporto giuridico fra il cliente convenzionato e Xxxxxxxxx non hanno efficacia e Concardis è autorizzata a ef- fettuare la disdetta straordinaria per iscritto del presente accordo di servizio con un termine di due mesi. Tale diritto di disdetta decade entro tre mesi dalla ricezione della contestazione da parte del cliente convenzionato.
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13.5 Il cliente convenzionato non è autorizzato a ce- dere a terzi i propri crediti verso Concardis senza previo consenso scritto di quest’ultima.
13.6 Nel quadro dell’elaborazione delle transazioni di pagamento, Concardis tiene in considerazione le disposizioni delle organizzazioni nazionali e inter- nazionali, in particolare le sanzioni UE, le disposi- zioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) e le sanzioni ONU.
13.7 Il cliente convenzionato concede a Concardis il di- ritto di utilizzare il proprio nome e logo come rife- rimento oggettivo per scopi di marketing e promo- zionali sul sito Concardis e nel quadro di altre mi- sure pubbliche e private di comunicazione con clienti acquisiti o potenziali.
13.8 Per la procedura di composizione delle controver- sie prevista dal § 62 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), le parti concordano che Concardis risponda ai re- clami del cliente convenzionato via e-mail o gli consenta di scaricare la risposta dalla piattaforma myconcardis (v. sezione G).
13.9 Il cliente convenzionato può anche rivolgersi all’organo di conciliazione della Banca federale te- desca. I dettagli della procedura di conciliazione sono disciplinati dall’ordinanza tedesca sugli or- gani di conciliazione finanziaria, che Xxxxxxxxx è lieta di mettere a disposizione. Maggiori dettagli sulla procedura di conciliazione sono reperibili sul sito internet della Banca federale tedesca (Deu- tsche Bundesbank, xxx.xxxxxxxxxx.xx). Lo svol- gimento di una procedura di conciliazione deve essere richiesto alla Banca federale tedesca, in forma scritta e in lingua tedesca. La richiesta deve contenere le informazioni minime prescritte dal § 7 cpv. 1 dell’ordinanza tedesca sugli organi di con- ciliazione finanziaria e va inviata al seguente indi- xxxxx: Deutsche Bundesbank - Schlichtungsstelle -, Xxxxxxxx 00 00 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx. La presentazione della richiesta può avvenire anche via fax al numero x00 (0)00 000000-0000 oppure via e-mail all’indirizzo schlichtung@bunde- xxxxx.xx. Il diritto di ricorrere a un tribunale ri- mane inalterato.
13.10 Il contratto è soggetto al diritto svizzero, con l’esclusione della Convenzione di Vienna (CISG) e di qualsiasi accordo internazionale e del diritto pri- vato internazionale. Foro competente esclusivo per tutte le controversie giuridiche derivanti dal presente rapporto contrattuale è Zurigo (Sviz- zera). I contratti in virtù dei quali vengono costi- tuite garanzie possono essere soggetti al diritto estero ed essere di pertinenza di fori esteri.
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B Condizioni particolari per l’accettazione e il con- teggio di carte di credito e debito in caso di pre- sentazione fisica della carta
1. Condizioni di accettazione delle carte
Il cliente convenzionato non è autorizzato ad ac- cettare la carta a titolo di pagamento senza con- tante e a inoltrare il credito a Concardis per il rela- tivo conteggio nei casi seguenti:
a) il cliente non presenta fisicamente la carta, ma intende trasmettere al cliente convenzionato i dati della carta per iscritto (per es. via fax o per posta), telefonicamente, via e-mail o tramite internet, a meno che non sia stato stipulato a tale proposito un accordo scritto separato fra il cliente convenzionato e Xxxxxxxxx;
b) il credito vantato dal cliente convenzionato nei confronti del titolare della carta non è stato ge- nerato presso il suo esercizio commerciale, ma in un’attività commerciale di terzi oppure non si basa su una prestazione fornita al cliente per conto proprio;
c) la transazione da liquidare non rientra nell’am- bito dell’oggetto sociale né del segmento mer- ceologico o nelle prestazioni indicate dal cliente convenzionato in questo contratto, nelle sue autocertificazioni o in altre dichiara- zioni da esso rilasciate;
d) il credito da liquidare si basa su negozi giuridici contrari alla legge o al buon costume secondo il diritto applicabile;
e) il cliente convenzionato non ha rispettato le di- sposizioni per l’autorizzazione concordate nel presente contratto e i principi di inoltro;
f) a causa della situazione di presentazione della carta, il cliente convenzionato nutre dei dubbi sul diritto del cliente a utilizzare la carta. Dubbi in tal senso devono sorgere in particolare:
aa. quando il titolare della carta richiede di suddividere l’importo complessivo dell’opera- zione o di ripartirlo su più carte di credito;
bb. quando il titolare della carta preannuncia possibili problemi di accettazione della carta già al momento di presentare la stessa.
Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui alle lettere a-f del punto 1 sezione B mediante comunicazione scritta al cliente con- venzionato e con un preavviso di quattro setti- mane, se tali modifiche o integrazioni sono neces- sarie per prevenire possibili pratiche di abuso, per la sopravvenuta modifica di disposizioni di legge o delle condizioni di Mastercard Europe/Inc. (di se- guito «Mastercard»), Visa Europe/Inc. (di seguito
«Visa») o di un altro circuito.
2. Autorizzazione presso il POS
2.1 Il cliente convenzionato inoltrerà elettronica- mente a Concardis, tramite un terminale POS con- tactless o un sistema di cassa per carte certificati EMV (di seguito denominati per brevità anche solo
«terminale»), le richieste di autorizzazione per le transazioni tramite carta. Il terminale deve soddi- sfare i requisiti di tecnica di sicurezza dei circuiti di pagamento, disporre di un’omologazione dei cir- cuiti di pagamento e in particolare vantare la cer- tificazione PCI ed essere in grado di elaborare le transazioni senza contatto in conformità alle di- sposizioni speciali per il pagamento senza con- tatto. Il cliente convenzionato deve affidare tale compito al gestore dei propri sistemi. Nell’ambito dell’autorizzazione, il cliente convenzionato leg- gerà il chip presente sulla carta introducendo la carta stessa nell’apposito lettore del terminale. Per ogni operazione con carta il cliente convenzio- nato è obbligato, indipendentemente dall’im- porto della transazione, a richiedere in tempo reale e online l’autorizzazione di Concardis tra- mite il terminale (limite euro 0.–), salvo qualora sia stato stipulato con Concardis un diverso ac- cordo in forma scritta. Solo in caso di difetto tec- nico del chip o di carta senza chip, va letta la banda magnetica sulla carta tramite il terminale POS e devono essere trasmessi a Concardis tutti i dati della banda magnetica stessa.
2.2 L’immissione manuale dei dati della carta nel ter- minale ai fini della richiesta di autorizzazione è consentita soltanto in caso di guasto di funziona- mento. In una di queste eventualità, contraria- mente a quanto stabilito nel precedente punto 1.2 sezione A il cliente convenzionato non è tenuto all’accettazione della carta, poiché sostiene auto- nomamente il rischio di riaddebito dell’importo della transazione da parte dell’emittente della carta stessa.
2.3 Non appena presso una cassa viene installato un terminale, il cliente convenzionato comunicherà a Concardis l’avvenuta installazione e il numero ID del terminale; affinché Concardis possa procedere alla sua inizializzazione e autorizzare la gestione delle carte.
2.4 Il cliente convenzionato deve ottenere l’autorizza- zione per le transazioni esclusivamente per via elettronica online mediante terminale. Per alcune transazioni – in particolare con carte Maestro,
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Visa Electron, V PAY e UnionPay – il titolare della carta deve inserire un codice segreto personale (NIP), che viene accettato dal terminale. Per l’au- torizzazione di transazioni con carte UnionPay, ol- tre all’immissione del codice NIP e all’approva- zione tramite il terminale il titolare della carta deve inoltre firmare lo scontrino.
3. Principi per l’inoltro
3.1 Alla presentazione di una carta, il cliente conven- zionato leggerà tramite un terminale i dati da un chip presente sulla stessa oppure, qualora ne sia sprovvista, dalla banda magnetica. Il cliente con- venzionato inoltrerà a Concardis, in via elettronica ed entro due giorni dalla data della transazione, tutti i dati della transazione tramite carta, in parti- colare il numero della carta, la data di scadenza, l’importo totale e il numero di cliente convenzio- nato Concardis, utilizzando un terminale omolo- gato e inizializzato da Concardis, nella valuta origi- nale della transazione. Il cliente convenzionato è responsabile del fatto che Concardis riceva i dati della carta integralmente ed entro i termini, in un record di dati idoneo alla successiva elaborazione. Il cliente convenzionato presenterà per via elet- tronica solo i dati delle transazioni tramite carta per le quali ha ricevuto un numero di autorizza- zione da Xxxxxxxxx, salvo nel caso in cui Xxxxxxxxx abbia acconsentito per iscritto a un altro metodo di inoltro (per es. metodo in batch).
3.2 Il cliente convenzionato è tenuto a conservare tutti gli scontrini di vendita generati elettronica- mente e tutta la documentazione, completa e leg- gibile, relativa a qualsiasi transazione eseguita con carta, in particolare anche copia dello scontrino elettronico e dello scontrino di cassa o della fat- tura, così come una cosiddetta «No Refund Po- licy» (ovvero un giustificativo del fatto che prima della transazione il cliente è stato informato delle condizioni generali di contratto / di storno del cliente convenzionato) per un periodo di 18 mesi calcolato a partire dalla data di emissione dello scontrino / del documento in questione. Su xxxxxx- sta dovrà mettere immediatamente a disposizione di Concardis una copia del giustificativo e dell’ul- teriore documentazione ai fini della verifica delle richieste degli istituti emittenti, entro il termine fissato da Concardis. Restano salvi gli obblighi di conservazione in capo al cliente convenzionato previsti per legge. Nel caso in cui il cliente conven- zionato non dovesse presentare a Xxxxxxxxx, en- tro il termine da questa indicato, copia di uno scontrino di vendita relativo a una transazione ef- fettuata con carta e già liquidata e qualora per tale motivo la banca emittente riaddebitasse la transa- zione a Xxxxxxxxx, quest’ultima avrà a sua volta di- ritto a riaddebitare tale transazione al cliente con- venzionato.
4. Condizioni della promessa di debito astratta
4.1 In base al presente accordo, Xxxxxxxxx si impegna a rimborsare al cliente convenzionato tutti i crediti inoltrati dallo stesso che quest’ultimo abbia po- tuto accettare in conformità all’oggetto del con- tratto così come al punto 1 sezione B, per i quali abbia ottenuto l’autorizzazione di Concardis con- formemente all’oggetto del contratto così come ai punti 1 sezione A e 1, 2 e 3 sezione B oltre che al supplemento settoriale applicabile secondo la se- zione D, e che il circuito di pagamento competente abbia pagato a Concardis. Tale promessa di debito astratta viene concessa alle seguenti condizioni moratorie:
a) La carta presentata deve essere valida al mo- mento della presentazione, vale a dire la data di firma dello scontrino deve essere compresa nel periodo di validità stampigliato sulla carta (dal ... al ...), e deve essere stata firmata dal ti- tolare.
b) Prima di inoltrare la transazione e indipenden- temente dal relativo importo (limite zero), il cliente convenzionato ha richiesto a Concardis tramite terminale un numero di autorizza- zione, lo ha ottenuto e riportato sullo scon- trino di addebito.
c) Il cliente convenzionato ha emesso uno scon- trino di addebito in duplice copia generato me- diante un terminale inizializzato e omologato da Concardis, leggendo il chip o la banda ma- gnetica della carta. Non è ammesso l’inseri- mento manuale dei dati della carta nel termi- nale senza la lettura del chip della carta o della banda magnetica qualora Xxxxxxxxx non abbia precedentemente autorizzato tale procedura o nel caso in cui il cliente convenzionato non sia autorizzato a tale pratica in conformità con il presente accordo. Per l’accettazione di carte Maestro, Visa Electron, V PAY e UnionPay, così come per quelle carte per le quali è richiesto l’inserimento tramite il terminale, il titolare della carta deve digitare sul terminale il xx- xxxx xxxxxxx (XXX) della propria carta. Il NIP deve essere inserito solo dal titolare della carta in persona. Non è ammesso il pagamento con carta Maestro, Visa Electron, V PAY e/o UnionPay se non con l’inserimento del NIP (per es. non tramite firma di uno scontrino di ven- dita). Sullo scontrino di vendita devono essere riportati in modo completo e leggibile i dati della carta, annotando l’importo totale della transazione, la data dello scontrino, la ragione sociale, l’indirizzo e il numero del cliente con- venzionato nonché la valuta della transazione. Non sono ammesse cancellature e modifiche sullo scontrino dopo la firma del titolare della carta; in caso contrario Xxxxxxxxx non è tenuta a rimborsare l’importo inoltrato. Sulla copia
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dello scontrino di vendita da consegnare al ti- tolare della carta le prime dodici cifre del nu- mero della carta devono essere nascoste tra- mite i caratteri *, # o x lasciando visibili solo le ultime quattro cifre.
d) Il numero della carta e la data di scadenza della stessa indicati sullo scontrino di vendita coin- cidono con il numero e la scadenza indicati sulla carta, così come con il numero stampato nel campo della firma sul retro della carta.
e) Il titolare della carta ha regolarmente accet- tato l’importo totale attraverso il processo di autenticazione di cui al punto 2.1 sezione B (per es. inserendo manualmente un NIP). Qua- lora non venga richiesto l’inserimento di un NIP tramite il terminale e non sussista alcun caso speciale di pagamento senza contatto e sia pertanto sufficiente la firma autografa sullo scontrino per l’accettazione dell’importo to- tale, la firma sullo scontrino deve coincidere con quella riportata sulla carta presentata.
f) Il cliente convenzionato ha consegnato al xxxx- xxxx della carta una copia dello scontrino rela- tivo al pagamento approvato dal cliente con- venzionato.
g) La carta non è elencata tra quelle bloccate e non è stata segnalata come nulla in altre co- municazioni al cliente convenzionato.
h) La carta non è visibilmente alterata.
i) La persona che presenta la carta deve corri- spondere alla foto eventualmente presente sulla carta stessa.
j) Il cliente convenzionato deve inoltrare cia- scuna transazione a Concardis solo una volta, affinché provveda al conteggio; su richiesta di Xxxxxxxxx deve inoltre mettere a disposizione un giustificativo attestante che a ogni credito inoltrato corrisponde un’unica operazione ef- fettuata con il cliente.
k) Il cliente convenzionato ha inoltrato solo cre- diti il cui ammontare e la cui valuta corrispon- dono all’importo e alla valuta fatturati al tito- lare della carta per la merce e il servizio offerti.
l) Nel caso in cui la di un prodotto o servizio sia successiva alla presentazione della carta, a fronte di un reclamo del titolare della carta il cliente convenzionato dovrà dimostrare a Con- cardis entro la scadenza fissata e dietro pre- sentazione di adeguata documentazione che la merce o il servizio fossero privi di difetti, che la loro qualità, il colore, le dimensioni e il numero fossero conformi alla descrizione fornita dal cliente convenzionato nella descrizione del prodotto, che siano stati forniti nel rispetto di un’eventuale scadenza concordata con il xxxx- xxxx della carta e all’indirizzo di consegna da questi indicato; inoltre dovrà dimostrare di non aver ricevuto indietro la merce dal titolare della carta oppure ancora di averla ricevuta e di aver provveduto a fornire merce sostitutiva
o di aver rispedito la stessa merce dopo averne eliminato i difetti.
m) Il cliente convenzionato ha rispettato tutti gli obblighi per la costituzione delle garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 sezione A.
n) Il cliente convenzionato ha rispettato le indica- zioni di sicurezza comunicategli ai sensi del punto 2.1 sezione B.
o) L’inoltro delle transazioni tramite carta non è proibito ai sensi di altre disposizioni delle pre- senti CG o dell’accordo con il cliente conven- zionato; nello specifico non è stata richiesta o attuata da Concardis alcuna sospensione sensi del punto 4.2 sezione A.
4.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui alle lettere a-o del punto 4.1 se- zione B mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro set- timane, qualora tali modifiche o integrazioni siano considerate necessarie per prevenire possibili pra- tiche di abuso o si rendano imprescindibili in con- formità alle condizioni di Mastercard, Visa o di un altro circuito.
4.3 Nel caso in cui una transazione venga contestata dal legittimo titolare di una carta o dall’istituto emittente, il cliente convenzionato è tenuto a di- mostrare per iscritto a Concardis l’adempimento di tutte le condizioni indicate al punto 1 sezione A e ai punti da 1 a 4.1 sezione B, sempre che la rela- tiva osservanza rientri nella sua sfera d’attività.
5. Richiesta di rimborso del pagamento
5.1 In caso di inosservanza di una o più disposizioni di cui al punto 1 sezione A e/o ai punti da 1 a 4.1 se- zione B, così come del supplemento settoriale ap- plicabile al cliente convenzionato secondo la se- zione D, Concardis ha diritto a far valere la riserva di rimborso del pagamento di una transazione li- quidata entro un termine di 18 mesi a partire dalla data della transazione, qualora quest’ultima sia stata riaddebitata a Concardis dall’istituto emit- tente.
5.2 Nei casi contemplati, Xxxxxxxxx indicherà in fat- tura al cliente convenzionato la transazione già pagata con trattenuta della commissione sulla stessa applicata al cliente convenzionato ed effet- tuando una compensazione con eventuali altri crediti esigibili del cliente convenzionato. In as- senza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare gli importi in questione subito dopo l’emissione della fattura da parte di Concardis.
5.3 Le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sezione B rimangono valide per 18 mesi dopo la scadenza del presente contratto.
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C Condizioni particolari per l’accettazione e la con- tabilizzazione di dati relativi a carte di credito e di debito trasmessi in forma scritta, telefonica o tramite internet
1. Condizioni di accettazione delle carte
1.1 Il cliente convenzionato non è autorizzato ad ac- cettare i dati della carta a titolo di pagamento senza contante e a inoltrare una transazione a Concardis ai fini del relativo conteggio nei se- guenti casi:
a) l’indirizzo di domicilio, di spedizione o di fattu- razione del cliente si trova al di fuori dei se- guenti paesi: Germania, Belgio, Francia, Lus- semburgo, Austria, Svizzera, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Svezia, Norve- gia, Finlandia; in caso di inoltro di transazioni tramite carta con indirizzo di ordinazione, di consegna o di fatturazione al di fuori dei paesi sopra elencati, Concardis sarà autorizzata al riaddebito dei pagamenti di queste transa- zioni, a condizione che il legittimo titolare della carta abbia contestato l’autorizzazione all’ad- debito sul suo conto per il tramite dell’istituto emittente;
b) il cliente convenzionato – con riserva di un espresso accordo separato in merito alle ecce- zioni consentite ai sensi del capitolo III del re- golamento (UE) 2018/389, previo riconosci- mento da parte del cliente convenzionato che il ricorso a una tale eccezione avviene a suo ri- schio per quanto riguarda l’eventuale abuso della carta – non impiega nella trasmissione dei dati della carta tramite internet il proto- collo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attualmente «Verified by Visa» e «Mastercard SecureCode» – in futuro «Ma- stercard Identity Check» – e «Maestro Secure- Code») o un’altra procedura di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG) comunicata al cliente in base al presente contratto e/o, in caso di trasmissione telefonica o per iscritto dei dati della carta, non inoltra per via elettro- nica a Concardis il codice di sicurezza a tre cifre riportato sulla carta stessa;
c) la transazione da liquidare del titolare della carta non è stata generata nei diretti confronti del cliente convenzionato, bensì presso l’eser- cizio commerciale di terzi;
d) il negozio giuridico su cui si fonda la transa- zione da liquidare non corrisponde all’oggetto sociale indicato nell’accordo di accettazione oppure al campo di attività in cui opera il cliente convenzionato;
e) il credito da liquidare si fonda su contenuti il- leciti, contrari al buon costume, violenti op- pure oltraggiosi per la dignità umana ai sensi della legislazione applicabile al negozio giuri- dico con il titolare della carta;
f) le merci o i servizi del cliente convenzionato oggetto della transazione da liquidare ven- gono offerti tramite indirizzi di dominio (URL), mezzi pubblicitari o canali di vendita non indi- cati dal cliente convenzionato nel contratto o non approvati per iscritto da Concardis in se- guito alla comunicazione da parte del cliente convenzionato stesso;
g) a causa della situazione di presentazione della carta, il cliente convenzionato nutre dei dubbi sul diritto del cliente a utilizzare la carta stessa. Dubbi in tal senso devono sorgere in partico- lare:
aa. quando il titolare della carta richiede di suddividere l’importo complessivo dell’operazione o di ripartirlo su più carte di credito;
bb. quando il titolare della carta preannuncia possibili problemi di accettazione della carta già al momento di presentare la stessa.
1.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui ai punti da 1.1 a) a g) sezione C mediante comunicazione scritta al cliente conven- zionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche o integrazioni siano consi- derate necessarie per prevenire possibili pratiche di abuso o si rendano imprescindibili in conformità alle condizioni di Mastercard, Visa o di un altro cir- cuito.
2. Condizioni della promessa di debito astratta
2.1 Concardis si impegna a rimborsare al cliente con- venzionato in base alle presenti condizioni tutte le transazioni legittimamente accettate in confor- mità all’oggetto del contratto e ai punti 1.2 se- zione A e 1.1 sezione C, con riserva di adempi- mento delle condizioni (lettere a-r del punto 2.1 sezione C) di seguito indicate e del pagamento da parte del competente circuito di pagamento. Tale promessa di debito astratta viene concessa alle seguenti condizioni moratorie: Il cliente conven- zionato è tenuto
a) a richiedere ai fini dell’accettazione dei dati delle carte per ordini scritti del cliente il rela- tivo nome, cognome, indirizzo di domicilio, fat- turazione e consegna nonché il numero di te- lefono, il numero e la data di scadenza della carta così come la firma del titolare tramite un modulo d’ordine con indicazione dell’addebito del conto della carta;
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b) ai fini dell’accettazione dei dati della carta nell’ambito di ordinazioni telefoniche, a regi- strare nel corso della telefonata il nome e co- gnome, l’indirizzo di domicilio, di fatturazione e di spedizione del titolare della carta, il nu- mero della carta, la data di scadenza della stessa nonché le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («co- dice di sicurezza») e a memorizzarli ai fini dell’autorizzazione;
c) in caso di ordinazioni effettuate attraverso in- ternet, a trasmettere per via elettronica a Con- cardis il nome e cognome, l’indirizzo di domici- lio, di fatturazione e di spedizione del cliente, il numero della carta, la data di scadenza e le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») nonché un ordine elettronico impartito dal cliente di addebito sul suo conto, mediante propri sistemi informatici certificati PCI oppure mediante un fornitore di servizi certificato PCI (Payment Service Provider);
d) prima dell’inoltro della transazione a mezzo carta, a richiedere a Concardis un numero di autorizzazione alla transazione a prescindere dal relativo importo (limite zero) e a memoriz- zarlo. Tra la data di rilascio del numero di au- torizzazione e il giorno di spedizione della merce oppure di erogazione della prestazione non devono trascorrere più di sette giorni di calendario. In caso contrario, occorre xxxxxx- dere un nuovo numero di autorizzazione. Il cliente convenzionato deve trasmettere a Con- cardis ai fini del conteggio un importo pari per cui è stata richiesta l’autorizzazione. Il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta per iscritto, a mezzo posta elettronica o in altro modo, nel caso in cui la merce o il ser- vizio venga fornito in più di una tranche. Qua- lora a seguito di tale ripartizione in più presta- zioni o spedizioni l’importo della transazione superi quello di cui si è originariamente richie- sta l’autorizzazione, il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta, xxxxxx- xxxx l’effettuazione di un nuovo ordine da parte del titolare della carta per l’importo ag- giuntivo, richiederne l’approvazione e inol- trarlo a Concardis;
e) a trasmettere e far pervenire a Concardis ai fini del conteggio – in forma completa, per via elettronica (in un record di dati di formato ido- neo alla successiva elaborazione), entro due giorni dalla consegna della merce oppure della prestazione del servizio – il numero e la data di validità della carta, l’importo, la data e il codice di valuta della transazione, il numero di auto- rizzazione trasmesso da Concardis, il codice di verifica della carta nonché le generalità del cliente convenzionato, salvo diversi accordi
scritti con Xxxxxxxxx; l’inoltro di elenchi x xxxx- vute manuali non è consentito. Il cliente con- venzionato può trasmettere a Concardis solo i dati relativi a transazioni tramite carta per i quali abbia ricevuto un numero di autorizza- zione da Xxxxxxxxx; non può invece inoltrare le transazioni ai fini del conteggio con il proprio numero di cliente convenzionato assieme alle transazioni con presentazione della carta;
f) con riserva di un espresso accordo separato in merito alle eccezioni consentite ai sensi del ca- pitolo III del regolamento (UE) 2018/389, pre- vio riconoscimento da parte del cliente con- venzionato che il ricorso a una tale eccezione avviene a suo rischio per quanto riguarda l’eventuale abuso della carta, a impiegare per l’acquisizione dei dati della carta tramite inter- net dal cliente il protocollo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attual- mente «Verified by Visa» per le transazioni Visa / Visa Electron e «Mastercard Secure- Code» – in futuro «Mastercard Identity Check»
– / «Maestro SecureCode» per le transazioni Mastercard/Maestro) o un’altra procedura di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca sui servizi di paga- mento (ZAG) tramite un software certificato comunicata al cliente in base al presente con- tratto, nonché a trasmettere i dati di autenti- cazione del cliente nel record di dati di autoriz- zazione e clearing a Visa, Mastercard o Concar- dis in base alle vigenti disposizioni in materia;
g) a non suddividere un unico importo totale in più transazioni, nemmeno nel caso in cui ri- chieda a tal fine un codice di autorizzazione per ciascuna di esse;
h) a conservare documenti e dati completi e leg- gibili relativi a ogni transazione tramite carta inoltrata a Concardis – fatta eccezione per il numero e il codice di verifica della carta – e al negozio giuridico su cui si fonda la transazione stessa (per es. dati dell’ordine e del paga- mento) nonché alla conclusione del negozio giuridico in questione, per un periodo di 18 mesi dalla data della transazione e a metterli a disposizione di Concardis in qualsiasi mo- mento, su richiesta, entro il termine stabilito da Concardis ai fini del controllo; ciò non altera in alcun modo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge a carico del cliente conven- zionato. Nel caso in cui il cliente convenzionato non dovesse presentare a Concardis, entro il termine da questa indicato, la ricevuta di una transazione effettuata con carta e già conteg- giata, e qualora per tale motivo la banca emit- tente riaddebitasse la transazione a Concardis, quest’ultima avrà a sua volta diritto a riadde- bitare tale transazione al cliente convenzio- nato;
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i) a fornire merci o servizi al titolare della carta che siano privi di qualsiasi difetto o vizio con una prova della relativa consegna e a mettere a disposizione di Xxxxxxxxx su richiesta entro il termine stabilito una prova scritta del ricevi- mento della merce o del servizio da parte del titolare della carta;
j) a fornire al titolare della carta le merci o i ser- vizi in questione in conformità alla descrizione del prodotto da parte del cliente convenzio- nato in internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell’of- ferta, a conservare tale descrizione del pro- dotto e a metterla a disposizione di Concardis in qualsiasi momento su richiesta per la ge- stione di eventuali reclami;
k) a inoltrare transazioni corrispondenti per va- luta e importo al prezzo e alla valuta della merce o del servizio offerti in internet, sul ca- talogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell’offerta, che sia stato ordi- nato dal titolare della carta, a conservare tali offerte e a metterle a disposizione di Xxxxxxxxx in qualsiasi momento su richiesta per la ge- stione dei reclami;
l) a trasmettere al titolare della carta, al più tardi con la spedizione della merce o la prestazione del servizio, a mezzo posta elettronica, via fax oppure per posta un giustificativo contabile con l’indicazione della ragione sociale utiliz- zata in internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato, della parte contraente, non- ché del numero di telefono con prefisso;
m) a utilizzare in internet, sul catalogo oppure su altri mezzi di comunicazione del cliente con- venzionato la stessa ragione sociale e lo stesso dominio internet indicati nel contratto ai fini della fatturazione ai titolari di carte;
n) a inoltrare ciascuna transazione a Concardis solo una volta, affinché provveda al conteggio; inoltre, su richiesta di Xxxxxxxxx, a mettere a disposizione un giustificativo scritto attestante che a ogni credito inoltrato corrisponde un unico negozio giuridico effettuato con il cliente;
o) a trasmettere una transazione tramite carta solo se la merce o il servizio oggetto della stessa è stato fornito o erogato al titolare della carta oppure se quest’ultimo ha acconsentito a un addebito ricorrente del proprio conto;
p) a rispettare per l’accettazione su internet (an- che tramite app) i requisiti pubblicati sul sito di Concardis relativi allo svolgimento del pro- cesso di pagamento (come per es. informa- zioni da fornire al cliente o conferme da xxxxxx- xxxx a quest’ultimo). L’esercente deve sempre prendere visione di tali requisiti (dapprima al momento della stipulazione del contratto e in seguito almeno a cadenza trimestrale), garan-
tendone prontamente l’attuazione e l’osser- vanza a proprie spese presso il proprio esercizio commerciale.
q) Il cliente convenzionato ha rispettato tutti gli obblighi per la costituzione delle garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 sezione A.
r) L’inoltro delle transazioni tramite carta non è proibito ai sensi di altre disposizioni delle pre- senti CG o dell’accordo con il cliente conven- zionato; nello specifico non è stata richiesta o attuata da Concardis alcuna sospensione sensi del punto 4.2 sezione A.
2.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni riportate alle lettere a-r del punto 2.1 sezione C mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quat- tro settimane, qualora tali modifiche si rendano necessarie in conformità alle condizioni di Master- card, Visa o di un altro circuito di pagamento.
2.3 In caso di contestazione di una transazione da parte dal legittimo titolare di una carta o dall’isti- tuto emittente, il cliente convenzionato è tenuto a dimostrare per iscritto a Concardis l’adempi- mento di tutte le condizioni indicate ai punti 1.1 e
2.1 sezione C, sempre che la relativa osservanza rientri nella sua sfera d’esercizio o in quella dei suoi ausiliari. Concardis ha il diritto ma non l’ob- bligo di verificare il rispetto delle condizioni indi- cate ai punti 1.1 e 2.1 sezione C prima del paga- mento della transazione al cliente convenzionato.
3. Richiesta di rimborso del pagamento
3.1 In caso di inosservanza di una o più condizioni di cui al punto 1 sezione A e/o ai punti da 1 a 2 se- zione C, così come del supplemento settoriale ap- plicabile al cliente convenzionato secondo la se- zione D, Xxxxxxxxx ha diritto a far valere la riserva di rimborso del pagamento di una transazione li- quidata entro un termine di 18 mesi a partire dalla data della transazione, qualora quest’ultima sia stata riaddebitata a Concardis dall’istituto emit- tente.
3.2 Il cliente convenzionato è altresì obbligato a resti- tuire a Concardis una transazione già pagata da quest’ultima, qualora il titolare della carta ri- chieda uno storno dell’addebito sul suo conto op- pure contesti il pagamento ed entro sei mesi dall’addebito sul suo conto oppure dal momento in cui la prestazione gli è stata fornita o avrebbe dovuto essergli fornita, dichiari per iscritto che
a) non ha ricevuto la merce o il servizio all’indi- xxxxx di spedizione da lui indicato, salvo il caso in cui il cliente convenzionato entro 14 giorni dalla comunicazione del reclamo da parte di Xxxxxxxxx possa dimostrare dietro esibizione
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di idonea documentazione la consegna della merce all’indirizzo di spedizione indicato;
b) la merce inviata o la prestazione effettuata dal cliente convenzionato non corrisponde alla de- scrizione del prodotto per quanto riguarda la qualità, il colore, le dimensioni, il numero op- pure che la merce è danneggiato o non è stata consegnata entro il termine oppure che la pre- stazione è viziata da un adempimento parziale o non è stata resa entro il termine, salvo il caso in cui il cliente convenzionato faccia valere il fatto che il titolare della carta non gli ha resti- tuito la merce o dimostri con idonea documen- tazione che il vizio, la difformità oppure il danno non erano presenti oppure che sono stati eliminati mediante sostituzione o ripara- zione della merce o eliminazione del vizio della prestazione e che la merce o la prestazione sono stati nuovamente forniti al titolare della carta.
3.3 Nei sopra menzionati casi di cui ai punti 3.1. e 3.2 sezione C, Concardis fatturerà al cliente conven- zionato la transazione già pagata – previa tratte- nuta della commissione addebitatagli in fattura su tale operazione – compensandola con i pagamenti di altre transazioni. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare l’importo riaddebitato subito dopo l’emissione della fattura da parte di Concardis.
3.4 L’assegnazione di un numero di autorizzazione non limita il diritto di richiesta di rimborso di Con- cardis, in quanto al momento di ottenere il nu- mero di autorizzazione dall’istituto che ha emesso la carta, Concardis può verificare esclusivamente il limite di credito disponibile e l’eventuale blocco della carta stessa per smarrimento e furto. Non è possibile verificare la coincidenza del nome del cliente con quello del legittimo titolare della carta.
3.5 In caso di accettazione della carta attraverso Inter- net, Xxxxxxxxx non recupererà il pagamento di una transazione effettuato al cliente convenzio- nato a seguito di mancata autorizzazione del legit- timo titolare della carta all’addebito sul suo conto qualora il cliente convenzionato possa dimostrare di aver verificato la transazione impiegando il pro- tocollo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attualmente «Mastercard Secure- Code» – in futuro «Mastercard Identity Check» – /
«Maestro SecureCode» per le transazioni Master- card/Maestro e «Verified by Visa» per le transa- zioni Visa / Visa Electron) in conformità alle dispo- sizioni di questi ultimi o un’altra procedura di xx- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx § 0 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG) comunicata al cliente in base al presente contratto. Rimane pos-
sibile la richiesta di rimborso del pagamento qua- lora la transazione in questione sia stata effet- tuata con una carta prepagata.
4. Ulteriori requisiti in materia di sicurezza dei pa- gamenti online
4.1 Qualora nel quadro dello svolgimento della pro- pria attività memorizzi, elabori o trasmetta dati di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto ad adottare nella propria infrastruttura informatica misure di sicurezza conformi ai punti da 4.1 a 4.7 sezione X xxxxx xxxxxxxxx 0/0000 (XX) – intitolata
«Mindestanforderungen an die Sicherheit von in- ternetzahlungen (MaSI)» – dell’ente federale te- desco di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) in materia di requisiti minimi per la sicurezza dei pa- gamenti tramite internet. Il cliente convenzionato può informarsi su tale circolare BaFin sul sito dell’ente all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx. Il cliente convenzionato affiderà la memorizzazione, l’elaborazione o la trasmissione dei dati di paga- mento oggetto del contratto esclusivamente a for- nitori di servizi che si impegnino nei suoi confronti per contratto al rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta circolare e fornirà a Concardis su ri- chiesta la prova di tale obbligo.
4.2 Il cliente convenzionato che memorizza, elabora o trasmette dati di pagamento garantirà collabora- zione a Xxxxxxxxx, all’autorità di perseguimento penale competente e alla/alle autorità compe- tente/i per la protezione dei dati al fine di far luce su casi di sicurezza dei pagamenti o violazione della protezione dei dati
.
4.3 Il cliente convenzionato garantirà il supporto di tecnologie, per es. in conformità al punto 2.1 f) se- zione C, che consentano agli istituti emittenti delle carte di credito lo svolgimento dell’autenticazione dei titolari di carta per ciascuna transazione. Ciò comprende in particolare anche i requisiti di xx- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx § 0 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG). Il cliente conven- zionato attuerà i requisiti di autenticazione forte del cliente comunicati da Concardis.
4.4 Il cliente convenzionato manterrà chiaramente separati i processi di pagamento dal proprio shop online al fine di consentire al titolare della carta di riconoscere in maniera più agevole quando comunica con il fornitore di servizi di pagamento e quando con il cliente convenzionato (ad es. tramite inoltro del titolare della carta e apertura di una nuova finestra, di modo che il processo di pagamento non venga visualizzato all’interno di un frame del sito del cliente convenzionato).
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5. Altri obblighi del cliente convenzionato
5.1 Il cliente convenzionato è tenuto a rispettare le di- sposizioni in materia di tutela dei consumatori e di vendite a distanza. In particolare, deve spiegare al titolare della carta in modo evidente e irrevocabile di essere responsabile della vendita delle merci o dei servizi, dello svolgimento del pagamento, di merci e servizi, del servizio clienti, dell’elabora- zione degli eventuali reclami e delle condizioni di vendita. Il cliente convenzionato deve identificarsi sulla propria pagina Internet, sul proprio catalogo o su qualsiasi altro mezzo utilizzato quale contro- parte contrattuale del titolare della carta.
5.2 Le condizioni generali del cliente convenzionato devono essere consultabili in qualsiasi momento dal titolare della carta sulla pagina internet, sul ca- talogo oppure su altro mezzo utilizzato ed essere da questi accettate prima della comunicazione dei dati della carta.
5.3 Il cliente convenzionato deve indicare in modo chiaro e univoco sul proprio sito internet, raggiun- gibile mediante l’indirizzo internet specificato nel contratto, nel proprio catalogo oppure sugli altri mezzi di comunicazione utilizzati, i seguenti dati:
a) la ditta e l’indirizzo; se disponibile, il numero di iscrizione al registro di commercio, nonché il foro competente, il nome e cognome dell’am- ministratore o degli amministratori o dei mem- bri del consiglio direttivo nonché tutti gli altri dati prescritti a norma di legge;
b) l’indirizzo di contatto del servizio clienti, com- prensivo dell’indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico;
c) la descrizione delle merci o dei servizi offerti, il relativo prezzo, comprensivo di tutte le tasse, delle altre voci di costo e delle spese di spedi- zione e di consegna eventualmente dovute;
d) i testi informativi sul trattamento dei dati (ai sensi del punto 5.3 sezione A) e le indicazioni sulla sicurezza della trasmissione dei dati delle carte;
e) la valuta contabile;
f) le condizioni di fornitura.
5.4 Il cliente convenzionato comunicherà a Concardis prontamente e in forma scritta eventuali nuovi in- dirizzi di dominio (URL) e nuovi canali di vendita mediante i quali esso intenda inoltrare a Concar- dis le transazioni, prima dell’effettiva attivazione degli stessi.
5.5 Il cliente convenzionato è tenuto ad assicurare che per quanto riguarda persone e spazi di sua com- petenza non è possibile alcun abuso dei dati della carta. Qualora il cliente convenzionato dovesse avere il sospetto o la certezza di un abuso dei dati
della carta presso il proprio esercizio commer- ciale, di un loro furto oppure di un numero ecces- sivo di rifiuti di richieste di autorizzazione, dovrà informare immediatamente Concardis.
5.6 Il cliente convenzionato deve trasmettere a Con- cardis i dati delle carte esclusivamente in forma crittografata con un livello di codifica di almeno 128 bit.
5.7 Il cliente convenzionato autorizza Concardis a ef- fettuare su richiesta un’ispezione dei locali com- merciali, al fine di permetterle di controllare il ri- spetto delle disposizioni del presente contratto.
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D Supplementi settoriali
1. Hotel
A partire da un determinato orario (definito dalla struttura alberghiera e comunicato in maniera di- mostrabile al titolare della carta), gli hotel sono autorizzati a inserire manualmente nel terminale POS i dati della carta per verificare la solvibilità o per prenotazioni garantite all’arrivo del titolare della carta richiedendo una pre-autorizzazione. Per la fatturazione delle spese di pernottamento in caso di check-out veloce così come di altre spese per telefono, minibar, ecc. senza la firma del titolare della carta, il cliente convenzionato deve farsi firmare dal titolare della carta un’autorizza- zione in bianco per l’addebito sul conto collegato alla carta. In caso di accettazione dei dati delle carte per riservazioni o prenotazioni garantite, l’hotel è autorizzato, conformemente ai regola- menti di Mastercard e Visa, a fatturare l’importo concordato per un solo pernottamento mediante il numero di carta indicato. Al momento della pre- notazione l’hotel deve informare il titolare della carta – in maniera dimostrabile e conforme alle di- sposizioni dei circuiti di pagamento – in merito all’ammontare e alla valuta del prezzo della ca- mera, così come alla procedura in caso di storno o di mancata presentazione. Le disposizioni in que- stione prevedono fra l’altro che il titolare della carta venga informato espressamente sull’appli- cazione e sull’ammontare delle spese di cancella- zione e debba fornire esplicitamente il proprio consenso a riguardo. L’hotel deve far pervenire al titolare della carta una conferma della prenota- zione e un numero di prenotazione in forma te- stuale per iscritto, via fax o per e-mail. Inoltre, l’hotel annoterà sulla riga della firma dello scon- trino di pagamento la dicitura «No Show» e tra- smetterà lo scontrino al più tardi entro due giorni a Concardis.
2. Imprese di autonoleggio
Il cliente convenzionato dovrà far firmare al tito- lare della carta, su una ricevuta separata dal prezzo di noleggio (emessa in seguito al verificarsi del danno e/o alla riconsegna del veicolo), i crediti relativi a sinistri causati dal titolare della carta e non coperti da un’assicurazione nonché ad altre eventuali spese (carburante, ecc.) e inoltrarli a Concardis. Per il conteggio dei costi sostenuti per riparazioni effettuate in seguito a sinistri si do- vranno presentare a Concardis, oltre alla ricevuta firmata dal titolare della carta, il preventivo di un’officina, il contratto di noleggio e la relazione sull’incidente. Per il conteggio delle multe si do- vranno presentare a Xxxxxxxxx le relative attesta- zioni ufficiali.
3. Ticketing / vendita di buoni
Le parti concordano che il cliente convenzionato non costituisce un organizzatore / fornitore degli eventi / dei buoni offerti, ma che inoltra a Concar- dis ai fini del conteggio transazioni tramite nell’ambito di un’attività di intermediazione, ge- nerate dall’esercizio commerciale di terzi (fra gli altri gli organizzatori). Qualora singoli eventi o ul- teriori prestazioni vengano annullati, disdetti o in altro non abbiano luogo / non vengano forniti e di conseguenza si generino da parte degli istituti emittenti riaddebiti delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato per terzi, Concardis avrà di- ritto a riaddebitare dette transazioni al cliente convenzionato. Il cliente convenzionato manleva inoltre Concardis da ogni danno che questa po- trebbe subire come conseguenza del fatto che un evento / una conferenza / un meeting / o un’altra prestazione non ha luogo e/o non viene fornita.
4. Terminali self-service
4.1 Nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi da parte del cliente convenzionato, Xxxxxxxxx liquiderà a quest’ultimo i crediti verso il titolare della carta generati tramite terminali self- service con modulo EMV.
a) Ogni record di autorizzazione e il record di clearing devono contenere l’identificativo xxx- xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx («0» per Ma- stercard, «3» per Visa).
b) Ogni record di autorizzazione deve contenere Merchant Category Code, POS Country Code e POS Postal Code.
c) L’uso del terminale self-service è limitato a un importo massimo pari a CHF 90.– per transa- zione e giorno.
d) Su richiesta del titolare della carta, il cliente convenzionato deve fornire a questi un giusti- ficativo contabile con l’importo, il numero della carta e, in caso di distributori automatici, l’indicazione della quantità di carburante ven- duta.
e) Tramite il terminale self-service non possono essere erogati prelievi di contante o vendute prestazioni nel campo delle telecomunica- zioni.
f) In caso di impiego della carta presso un termi- nale non sorvegliato per il pagamento di costi d’uso di mezzi di trasporto o di parcheggio, il cliente convenzionato può rinunciare a un’au- tenticazione del titolare della carta ai sensi del punto 1 lettera e) sezione B in combinato di- sposto con il punto 2.4 sezione B solo in con- formità con le disposizioni dei circuiti di paga- mento.
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4.2 Nel caso in cui il cliente convenzionato non adem- pia le condizioni sopra citate (lettere a-f del punto
4.1 sezione D) o qualora il titolare della carta neghi di aver eseguito la transazione presso il terminale self-service del cliente convenzionato, con il con- seguente riaddebito a Concardis della transazione da parte dell’istituto emittente, Concardis avrà di- ritto a riaddebitare a sua volta la transazione in questione al cliente convenzionato. I succitati di- ritti spettano a Concardis anche nel caso in cui quest’ultima abbia in precedenza fornito un nu- mero di autorizzazione.
5. Disposizioni generali per i supplementi settoriali
5.1 Il cliente convenzionato riconosce che lo svolgi- mento del pagamento in conformità alle presenti condizioni speciali D Supplementi settoriali non può avvenire sempre secondo le modalità de- scritte al loro interno, poiché il concreto svolgi- mento può dipendere anche dalle disposizioni de- gli istituti emittenti. Tale eventualità si configura in particolare quando una transazione deve essere eseguita senza autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG).
5.2 Per i pagamenti tramite carta eseguiti secondo la sezione D Supplementi settoriali la prestazione av- viene (con l’esclusione del punto 3 sezione D) da parte di Concardis con riserva di riaddebito per l’eventualità in cui la transazione venga riaddebi- tata a Concardis dall’istituto emittente. In caso di applicazione dell’autenticazione forte del cliente tale riserva di riaddebito decade, senza che ciò in- fluisca su quanto disposto al punto 5 sezione B.
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E Condizioni speciali per le Merchant Initiated Transaction (MIT)
1. Campo d’applicazione
1.1 Le seguenti disposizioni trovano applicazione per l’accettazione e l’inoltro di operazioni tramite carta con transazione avviata dal cliente conven- zionato (cosiddette Merchant Initiated Transac- tion, MIT) senza autenticazione forte del cliente.
1.2 Ai sensi delle seguenti disposizioni, Concardis permette al cliente convenzionato di avviare transazioni MIT tramite i dati delle carte per le operazioni di pagamento senza contante e di inol- trare a Concardis ai fini del conteggio i crediti cor- rispondenti. A seconda dell’accordo stipulato tra Xxxxxxxxx e il cliente convenzionato, le transa- zioni MIT possono essere inserite sia nelle in pre- senza che a distanza (per es. nel caso dell’e-com- merce; cfr. punto 2.1 sul conferimento del man- dato da parte del titolare della carta).
2. Principi per l’inoltro
2.1 Il cliente convenzionato terrà in considerazione i seguenti principi per l’inoltro:
a) L’inoltro di MIT è consentito solo per le ca- tegorie di merci e servizi concordate fra Concardis e il cliente, così come per i mar- chi di carte concordati.
c) L’inoltro di MIT presuppone un accordo con- trattuale fra il titolare della carta e il cliente convenzionato, in base al quale il cliente con- venzionato viene autorizzato dal titolare della carta alla riscossione di crediti tramite MIT. L’inoltro di MIT presuppone il previo consenso da parte del titolare della carta (mandato). Il cliente convenzionato xxxxxx- derà al titolare della carta il mandato in con- formità ai principi comunicatigli da Concar- dis. Il conferimento del mandato o la modi- fica di un mandato esistente tramite un ac- cesso remoto richiedono un’autenticazione
e) Il cliente convenzionato rispetterà le dispo- sizioni definite quali condizioni della pro- messa di debito astratta ai punti 4.1 se- zione B e 2.1, 2.2 e 2.3 sezione C, laddove le stesse siano applicabili alle transazioni MIT e nelle presenti disposizioni speciali (sezione E) non siano stati stabiliti diversi accordi. Una eventuale violazione auto- rizza Concardis alla richiesta di rimborso di una MIT già conteggiata.
3. Ulteriori obblighi del cliente convenzionato
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4. Disdetta
Concardis si riserva il diritto di porre fine senza preavviso alla gestione e al conteggio delle tran- sazioni per gravi motivi. L’efficacia del contratto rimane per il resto inalterata. Si configura un grave motivo in particolare se il cliente conven- zionato inoltra transazioni MIT in violazione del punto 2.1 oppure se la valutazione ai sensi del diritto in materia di sorveglianza modifica la (non) applicabilità dell’autenticazione forte del cliente alle MIT.
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F Condizioni per la consultazione online del con- teggio per il cliente convenzionato (servizio di estratto conto online, ESP)
1. Oggetto della prestazione
Aderendo al servizio di estratto conto online («ESP») di Concardis, il cliente convenzionato ha la possibilità di richiamare mediante ESP i conteggi relativi alle transazioni effettuate tramite carta inoltrate a Concardis. I conteggi restano disponi- bili per la consultazione da parte del cliente con- venzionato per un periodo di sei mesi.
2. Accesso e utilizzo
Per aderire al servizio online, il cliente convenzio- nato deve indicare, sull’apposito modulo di richie- sta, una password di primo accesso o una pas- sword per l‘accesso in caso di smarrimento o di in- serimento errato della password d’uso (la cosid- detta password provvisoria) e un indirizzo e-mail che verrà utilizzato per i contatti online e come ID utente. Per utilizzare il servizio ESP, dopo il primo accesso il cliente convenzionato sceglierà la pro- pria password personale (password d’uso). Il cliente convenzionato vincolerà i propri collabora- tori al trattamento riservato della password di uti- lizzo. La partecipazione al servizio ESP presuppone l’utilizzo di un browser con una codifica ad almeno 128 bit (Internet Explorer 5.0 e superiore) nonché l‘abilitazione dei cookie temporanei. Se il cliente convenzionato utilizza un firewall, per usufruire del servizio EPS è necessario abilitare nel firewall l‘accesso alla porta «443».
3. Contestazioni relative ai conteggi
Xxxxxxxxx mette i conteggi a disposizione del cliente convenzionato un giorno dopo la relativa data di riferimento. Il conteggio è considerato per- venuto non appena viene messo a disposizione da Xxxxxxxxx per la consultazione da parte del cliente convenzionato. Quest’ultimo è tenuto a consul- tare tempestivamente il conteggio e a control- larne subito la completezza e la correttezza. Even- tuali contestazioni devono essere comunicate a Concardis entro quattro settimane per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di teleco- municazione quali fax e posta elettronica). Qua- lora il cliente convenzionato non comunichi per tempo eventuali contestazioni, il conteggio sarà considerato approvato. Il cliente convenzionato potrà richiedere una successiva rettifica del con- teggio ma dovrà dimostrare l‘irregolarità di un ad- debito o la mancata registrazione di un accredito di sua spettanza.
4. Disdetta
Il cliente convenzionato è autorizzato a richiedere la disdetta del presente accordo in qualsiasi mo- mento, per iscritto (esclusa la trasmissione tra- mite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica) e con un preavviso di quattro setti- mane con effetto dalla fine del mese. Alla prima data possibile Concardis passerà pertanto alla no- tifica del conteggio delle operazioni su supporto cartaceo, inoltrandolo a mezzo spedizione po- stale. Le spese di spedizione e le successive spese di notifica della documentazione su supporto car- taceo sono a carico del cliente convenzionato.
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per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)
G Condizioni per l’uso di myconcardis («portale») di Concardis tramite internet
1 Oggetto della prestazione
L’uso del portale consente al cliente convenzio- nato di visualizzare i conteggi delle transazioni inoltrate a Concardis, oltre che di usufruire su ri- chiesta di ulteriori servizi ulteriormente specificati sul portale stesso. Maggiori informazioni sulle possibilità d’uso del portale possono essere tratte dalle condizioni d’uso e dalle istruzioni operative visualizzabili e scaricabili mediante lo stesso.
I conteggi restano disponibili per la consultazione da parte del cliente convenzionato per un periodo di almeno dodici mesi.
2. Accesso e utilizzo
Per la partecipazione alla procedura, il cliente con- venzionato definisce nell’accordo di servizio corri- spondente una persona autorizzata all’accesso e il relativo indirizzo e-mail, da utilizzare per il con- tatto online e come nome utente. Questa persona riceve una password per il primo accesso. Per il successivo uso del portale, dopo aver effettuato il primo accesso e aver accettato le condizioni d’uso la persona autorizzata all’accesso sceglie una pas- sword generata autonomamente (password d’uso). Il legittimo super user comunicato a Con- cardis ha facoltà di creare ulteriori utenti per la persona giuridica e di conferire loro specifici diritti all’interno del sito / di myconcardis. Il cliente con- venzionato vincolerà i propri utenti autorizzati al trattamento riservato della password di utilizzo.
3. Contestazioni relative ai conteggi
Tramite il portale Concardis mette i conteggi a di- sposizione del cliente convenzionato un giorno dopo la relativa data di riferimento. Il conteggio è considerato pervenuto non appena viene messo a disposizione da Concardis per la consultazione da parte del cliente convenzionato. Quest’ultimo è tenuto a consultare tempestivamente il conteggio e a controllarne subito la completezza e la corret- tezza. Eventuali contestazioni devono essere co- municate a Concardis entro quattro settimane per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica). Qualora il cliente convenzionato non comunichi per tempo eventuali contestazioni, il conteggio sarà considerato approvato. Il cliente convenzio- nato potrà richiedere una successiva rettifica del conteggio ma dovrà dimostrare l‘irregolarità di un addebito o la mancata registrazione di un accre- dito di sua spettanza.
4. Gestione chargeback
Nel caso in cui il cliente convenzionato usi il por- tale, per la gestione chargeback delle transazioni Visa e Mastercard viene necessariamente impo- stata la comunicazione attraverso il portale stesso. La comunicazione relativa ai riaddebiti de- gli emittenti delle carte e alle richieste di giustifi- cativi viene quindi gestita esclusivamente me- diante il portale. In caso di uso del portale il cliente convenzionato è tenuto ad accedere a brevi inter- valli al modulo chargeback al fine di prendere vi- sione di ogni eventuale scadenza relativa a riadde- biti e richieste di giustificativi.
5. Disdetta
Il cliente convenzionato è autorizzato a richiedere la disdetta del servizio myconcardis in qualsiasi momento, per iscritto e con un preavviso di quat- tro settimane con effetto dalla fine del mese. Le disdette devono avvenire sempre per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di teleco- municazione quali fax e posta elettronica). In tal caso, Xxxxxxxxx passerà il prima possibile a gestire in forma cartacea tramite invio postale conteggio dei fatturati e comunicazioni relative ai casi di chargeback. Le spese di spedizione e le successive spese di notifica della documentazione su sup- porto cartaceo sono a carico del cliente conven- zionato.
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per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)
H Condizioni speciali per i servizi di conversione va- lutaria Dynamic Currency Conversion (DCC) ed electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC)
1. Principi di base
Le seguenti disposizioni si applicano nel caso in cui il cliente convenzionato abbia scelto – nell’ac- cordo di servizio o in un accordo supplementare – l’opzione Dynamic Currency Conversion (DCC) o electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC), di seguito denominate per brevità anche solo
«DCC». Sulla base delle seguenti disposizioni, Con- cardis consente al cliente del cliente convenzio- nato di regolare su richiesta la transazione Ma- stercard/Maestro, Visa / Visa Electron e V PAY ef- fettuata presso l’esercizio commerciale del cliente convenzionato nella valuta di liquidazione della propria carta di credito (di seguito «valuta conta- bile»). Il cliente convenzionato farà eseguire esclu- sivamente da Concardis tutte le conversioni valu- tarie a terminale, per le quali il titolare della carta può scegliere liberamente la valuta contabile. Qualora le disposizioni seguenti non prevedano norme diverse, si applicano le condizioni di Con- cardis GmbH per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito.
2. Obblighi di Concardis
2.1 Concardis comunicherà quotidianamente il corso di cambio attuale della valuta locale del cliente convenzionato nella valuta contabile del titolare della carta e fornirà il servizio DCC per le valute contabili dei titolari di carta riportate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. Concardis ha il diritto di so- spendere il servizio di conversione per singole va- lute se determinati tassi di cambio presentano un’eccessiva volatilità. In tal caso Concardis ne darà comunicazione scritta al cliente convenzio- nato con un preavviso di tre giorni.
2.2 Concardis farà in modo che l’importo totale venga addebitato al titolare della carta nella sua valuta contabile. Il pagamento delle transazioni avviene nella valuta contabile concordata con il cliente convenzionato, in conformità con le disposizioni del contratto di servizio stipulato tra Concardis e il cliente convenzionato stesso.
3. Transazioni DCC
3.1 Il cliente convenzionato richiederà al titolare di una carta estera Mastercard/Maestro, Visa / Visa Electron / V PAY, prima del pagamento, se desi- dera effettuare il pagamento della transazione nella valuta della propria carta (transazione con Dynamic Currency Conversion o electronic Dyna- mic Currency Conversion, di seguito generica- mente indicate anche come «transazione DCC» o
«valuta contabile») oppure nella valuta locale in uso presso la sede sociale del cliente convenzio- nato. Prima di avviare la transazione, il cliente convenzionato segnalerà espressamente al tito- lare della carta l’ammontare del corrispondente supplemento rispetto al tasso di cambio sul di- splay del terminale o sul sito web in maniera neu- tra e comprensibile. A partire dal 19 aprile 2020 l’informazione sul supplemento sul tasso di cam- bio comprende per intero i costi di conversione come supplemento percentuale sugli ultimi tassi di riferimento disponibili per l’euro della Banca centrale europea (BCE). Inoltre, dal 19 aprile 2020 devono essere visualizzati sia l’importo da versare al cliente convenzionato nella valuta estera sia l’importo che il titolare della carta paga nella va- luta della sua carta. Dal 19 aprile 2020, prima dell’avvio del processo di pagamento il cliente convenzionato informerà in modo neutro e com- prensibile il titolare della carta anche della possi- bilità di pagare nella valuta del cliente convenzio- nato e di far eseguire la conversione in seguito a cura dell’istituto emittente.
Il cliente convenzionato si impegna a non compli- care il pagamento delle transazioni nella valuta lo- cale tramite requisiti aggiuntivi e a non adottare procedure che inducano il titolare della carta a ri- correre al servizio DCC senza che una sua chiara decisione.
3.2 Se si offre un check-out prioritario o rapido, è ne- cessario concordare in forma scritta con il cliente che questi acconsente alla transazione DCC, che gli è stata offerta la possibilità di scegliere tra va- luta locale e valuta contabile, che la decisione della valuta contabile da parte del cliente è defini- tiva e che il cambio verrà fissato dal cliente con- venzionato in un momento successivo, senza ulte- riori accordi con il titolare della carta; dal 19 aprile 2020, tuttavia, il supplemento percentuale sull’ul- xxxx xxxxx di riferimento disponibile per l’euro della Banca centrale europea (BCE) deve rimanere invariato. Si applica per analogia il punto 3.1. In deroga allo stesso, la visualizzazione delle infor- mazioni può avvenire anche in modo diverso ri- spetto al display o al sito, a condizione che av- venga in maniera sufficientemente neutra e com- prensibile.
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3.3 Il cliente convenzionato inviterà il proprio perso- nale di cassa all’osservanza di questi obblighi me- diante comunicazione scritta.
3.4 Per l’uso del servizio DCC, il cliente convenzionato si servirà esclusivamente del terminale POS abili- tato da Concardis o del software di cassa POS, del software DCC messo a disposizione da Concardis o della soluzione software Concardis Payengine at- tivata da Concardis. I costi necessari per l’uso, l’in- stallazione e il funzionamento del software di cassa, del terminale POS o di Concardis Payengine saranno a carico del cliente convenzionato.
3.5 Il cliente convenzionato si impegna a impiegare per il servizio di conversione valutaria i più recenti tassi di cambio comunicatigli.
4. Sistema elettronico di autorizzazione e conteggio
4.1 Il cliente convenzionato trasmetterà a Concardis in formato elettronico entro 24 ore tutte le tran- sazioni effettuate ricorrendo al servizio di conver- sione valutaria esclusivamente mediante il soft- ware di cassa abilitato da Concardis, il terminale POS oppure Concardis Payengine (autorizzazione e registrazione allo stesso tempo). Per l’uso del servizio DCC, il cliente convenzionato seguirà le istruzioni del software messo a disposizione da Concardis o del terminale POS abilitato da Concar- dis.
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4.2 Il cliente convenzionato dovrà fare in modo che sulla ricevuta e/o nell’e-mail di conferma dell’or- dinazione inviata al titolare della carta siano stam- pati o riportati l’importo totale dell’operazione sia in valuta locale, completo di simbolo valutario, sia nella valuta contabile del titolare della carta, com- pleto di simbolo valutario, il tasso di cambio appli- cato, l’origine del tasso di cambio utilizzato, la maggiorazione sul corso di cambio e un’eventuale commissione, nonché la conferma del titolare della carta attestante del fatto che gli è stata of- ferta l’opzione di effettuare il pagamento in valuta locale o nella sua valuta contabile. Dal 19 aprile 2020, sullo scontrino e/o sull’e-mail di conferma dell’ordinazione devono essere riportate le se- guenti informazioni: costi complessivi di conver- sione valutaria sotto forma di supplemento per- centuale sugli ultimi tassi di riferimento disponibili per l’euro della Banca centrale europea (BCE) e importo che avrebbe dovuto essere versato al cliente convenzionato nella valuta locale.
5. Compenso / Tasso di rendimento DCC
5.1 Le transazioni DCC vengono pagate al cliente con- venzionato di Concardis nella valuta contabile concordata. Concardis rimborsa al cliente conven- zionato, per ogni transazione inoltrata a Concardis e sottoposta a conversione DCC, il compenso (tasso di rendimento DCC) indicato nell’accordo di servizio / nell’accordo aggiuntivo. Tale compenso viene portato in detrazione dalla commissione che il cliente convenzionato è tenuto a versare a Con- cardis per il conteggio della transazione. Se il cliente convenzionato non trasmette elettronica- mente a Concardis una transazione soggetta a conversione entro le ore 2:00 del giorno succes- sivo al giorno di transazione, decade l’obbligo di compenso da parte di Concardis.
5.2 Concardis si riserva il diritto di modificare il tasso di rendimento DCC. Tale modifica dovrà essere co- municata per iscritto al cliente convenzionato al- meno 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Qua- lora il cliente convenzionato non accetti la modi- fica, potrà disdire l’opzione DCC con un preavviso di dieci giorni, con effetto dalla fine del mese, me- diante lettera raccomandata.
5.3 Riaddebiti e accrediti di transazioni sottoposte a conversione vengono eseguiti nella valuta conta- bile concordata con il cliente convenzionato, dopo la conversione dell’importo totale originale dalla valuta contabile del titolare della carta alla valuta contabile del cliente convenzionato, al tasso di conversione applicato da Concardis in tale data. Il cliente convenzionato rimborsa a Xxxxxxxxx, dopo la fatturazione, il compenso ricevuto per la transa- zione riaddebitata. In caso di ricorso al servizio di conversione valutaria non è possibile stornare le transazioni.
6. Durata/Disdetta/Varie
6.1 L’opzione DCC ha una durata corrispondente all’accordo di servizio stipulato tra Concardis e il cliente convenzionato. Resta salvo il diritto di di- sdetta immediata dell’opzione DCC per gravi mo- tivi.
6.2 Si configurano gravi motivi, tali da autorizzare Concardis alla disdetta immediata, in particolare quando il cliente convenzionato inoltra ripetuta- mente, senza esplicita richiesta del titolare della carta, il relativo credito nella valuta contabile della carta oppure se Visa o Mastercard escludono il cliente convenzionato dalla partecipazione al ser- vizio di conversione per ripetuta violazione di que- sto obbligo di avvertimento.
6.3 Concardis è autorizzata ad adeguare il servizio DCC ai nuovi sviluppi così come ai nuovi requisiti
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previsti dal legislatore oppure da Mastercard o Visa, a condizione che tali modifiche non compor- tino mutamenti sostanziali del servizio, del com- penso e del tasso di rendimento DCC e non gene- rino costi aggiuntivi senza il consenso del cliente convenzionato.
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I Disposizioni speciali per il pagamento senza con- tatto
1. Campo d’applicazione
1.1 Le seguenti regolamentazioni si applicano in via integrativa per l’accettazione e l’inoltro di transa- zioni effettuate tramite carte dotate di interfaccia contactless.
1.2 Ai sensi delle seguenti disposizioni, Concardis per- mette al cliente convenzionato di accettare le carte dotate di interfaccia contactless per il paga- mento senza contanti e di inoltrare a Concardis ai fini del conteggio i crediti motivati dall’uso di tali carte.
2. Principi per l’inoltro e autorizzazione
2.1 Al momento della presentazione di una carta do- tata di interfaccia contactless (di seguito «carta»), il cliente convenzionato leggerà i suoi dati me- diante una combinazione terminale/lettore inizia- lizzata e autorizzata da Xxxxxxxxx (di seguito «ter- minale») senza contatto, cioè senza contatto fisico fra terminale e carta, e richiederà elettronica- mente l’autorizzazione di Xxxxxxxxx («processo di pagamento senza contatto»). In caso di ricevi- mento dell’autorizzazione, il cliente convenzio- nato trasmetterà a Concardis i dati della transa- zione, in particolare il numero della carta, la data di scadenza, l’importo totale e il numero di cliente convenzionato Concardis, in modo completo e in formato elettronico alla chiusura di cassa di ogni giornata di vendita nella transazione originale. Il cliente convenzionato è responsabile del fatto che Concardis riceva i dati della transazione integral- mente ed entro i termini, in un record di dati ido- neo alla successiva elaborazione.
2.2 Il cliente convenzionato è tenuto a fornire una conferma del pagamento da parte del titolare della carta mediante la sua firma, l’inserimento del NIP o il regolare ricorso a una procedura bio- metrica. Un tale obbligo del cliente convenzionato non sussiste nei casi in cui la singola transazione non supera il limite massimo esente da autentica- zione per il pagamento senza contatto (di seguito
«importo massimo esente da autenticazione») e sia conforme agli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai circuiti di pagamento per i processi di pagamento senza contatto e comunicati al cliente convenzionato da Concardis. L’importo massimo esente da autenticazione dipende dalle disposi- zioni dei circuiti di pagamento. Al momento della stipulazione del contratto l’importo massimo esente da autenticazione ammonta a CHF 30.–.
2.3 In caso di trasmissione senza contatto dei dati senza autenticazione del titolare della carta me-
diante firma, inserimento del NIP o regolare ri- corso a procedura biometrica, l’obbligo di Concar- dis al pagamento per titolare di carta e operazione è limitato all’importo massimo esente da autenti- cazione. Tale obbligo di Xxxxxxxxx trova applica- zione solo nel caso in cui la singola transazione inoltrata non superi l’importo massimo esente da autenticazione.
2.4 Se la singola transazione supera l’importo mas- simo esente da autenticazione, è necessario ri- chiedere in ogni caso un’autenticazione ai sensi del punto 2.2 sezione I. Nel caso in cui il cliente convenzionato non adempia questo obbligo, per Xxxxxxxxx non sussiste alcun obbligo di paga- mento. Se la transazione viene riaddebitata a Con- cardis dall’istituto emittente a causa della man- cata richiesta dell’autenticazione mediante firma di uno scontrino di vendita, il corretto inserimento del NIP o il regolare ricorso a una procedura bio- metrica, Concardis è autorizzata a riaddebitare al cliente convenzionato l’importo della transazione effettuata con la carta.
2.5 Qualora una transazione di pagamento con xxxxxx- sta di autorizzazione elettronica senza contatto non fosse possibile per ragioni tecniche (per es. perché il chip sulla carta non supporta questa fun- ziona oppure il terminale non è stato in gradi di rilevare senza contatto i dati della carta per questa transazione), i dati della carta devono in ogni caso essere letti fisicamente dal chip della carta (inse- rendo quest’ultima) oppure eventualmente dalla banda magnetica e deve essere richiesta una con- ferma del pagamento da parte del titolare della carta tramite firma o inserimento del NIP utiliz- zando un terminale in conformità con i requisiti delle condizioni di Concardis per l’accettazione e il conteggio di carte di credito e debito.
3. Ulteriori obblighi del cliente convenzionato
3.1 Per le transazioni tramite carta che superano l’im- porto massimo esente da autenticazione per il pa- gamento senza contatto, il cliente convenzionato è tenuto a emettere sul terminale scontrini di ven- dita e a conservarli secondo le condizioni di Con- cardis per l’accettazione e il conteggio delle carte di credito e di debito e a inoltrarli su richiesta a Concardis entro la scadenza fissata da quest’ul- tima, di norma pari a 14 giorni, in caso di contesta- zioni del titolare della carta.
3.2 Il cliente convenzionato è tenuto a esporre in un punto ben visibile in prossimità della cassa il logo di accettazione previsto dal circuito di pagamento in questione e messo a disposizione da Concardis.
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3.3 Il cliente convenzionato autorizza i circuiti di paga- mento a menzionare l’azienda del cliente conven- zionato come partner di Mastercard e/o Maestro PayPass nei comunicati stampa e/o per scopi pub- blicitari.
3.4 Il cliente convenzionato si impegna a mantenere in uso il terminale equipaggiato per il pagamento senza contatto per almeno dodici mesi dal primo utilizzo.
3.5 Il cliente convenzionato si impegna a utilizzare un lettore di carte sul quale siano riprodotti, in con- formità alle direttive dei circuiti delle carte, tutti i loghi di accettazione delle carte che il cliente con- venzionato è autorizzato ad accettare in base all’accordo di servizio con Concardis.
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Allegato 1: Modello di contratto per la costituzione in pegno di conti bancari
Contratto di pegno
– Costituzione in pegno di conti bancari e dei relativi averi –
fra
[Cliente convenzionato]
in qualità di garante
e
Concardis GmbH
in qualità di beneficiaria
Il presente contratto (di seguito denominato «contratto di pegno») viene stipulato in data [ ]
fra
[nome cliente convenzionato], con sede a [ ], iscritto al registro di commercio di [ ] al nu- mero [ _] (di seguito denominato «garante» o anche
«cliente convenzionato»), e
Concardis GmbH, con sede in Xxxxxxxx-Xxxx 0, 00000 Xxxxxxxx, iscritta al registro di commercio di Fran- coforte sul Meno con il numero HRB 57036 (di seguito denominata «beneficiaria» o anche «Concardis»).
Garante e beneficiaria vengono di seguito denominati singolarmente anche «parte» o, congiuntamente,
«parti».
1. PREAMBOLO
1.1 Il garante e la beneficiaria hanno stipulato in data [ ]un contratto quadro per servizi di pagamento. Tale contratto – modificato, inte- grato e/o riformulato di tanto in tanto – viene di seguito denominato nella sua versione in vi- gore «contratto quadro per servizi di paga- mento».
1.2 Ai sensi del punto 3.7 sezione A delle condi- zioni generali di contratto allegate al contratto quadro per servizi di pagamento, il garante è tenuto a stipulare il presente contratto di pe- gno. Le condizioni generali di contratto – mo- dificate, integrate e/o riformulate di tanto in tanto – sono di seguito denominate nella loro versione in vigore «CG del contratto quadro per servizi di pagamento».
1.3 In conformità al punto 3.7 cpv. 2 sezione A delle CG del contratto quadro per servizi di pa- gamento, il garante ha aperto a proprio nome presso [nome dell’istituto che gestisce il conto] (di seguito «istituto che gestisce il conto») un conto con IBAN [IBAN del conto bloccato]. Tale conto e tutti i relativi sottoconti vengono di se- guito denominati «conto bloccato».
2. DEFINIZIONI
Per «crediti costituiti in pegno» si intendono gli averi del conto costituiti in pegno ai sensi del punto 3, così come i diritti e i crediti interessati dal pegno ai sensi del punto 3 connessi al conto bloccato.
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Eventuali rimandi senza ulteriore specificazione si riferiscono qui sempre ai punti del contratto di pegno.
3. OGGETTO DELLA COSTITUZIONE IN PEGNO
3.1 Con il presente contratto, il garante costituisce in pegno a favore della beneficiaria l’avere sul conto bloccato e i relativi interessi. La costitu- zione in pegno comprende tutti i diritti con- nessi al conto bloccato, in particolare tutti i crediti e le pretese nei confronti dell’istituto di credito, il diritto alla disdetta, alla determina- zione del saldo e i crediti da saldi tratti o da trarre (di seguito denominati nel complesso
«garanzie»).
3.2 La beneficiaria accetta la costituzione in pe- gno.
Le garanzie servono a tutelare tutti i diritti e i crediti – compresi quelli complessivamente pos- sibili, presenti e futuri (anche condizionati e/o temporalmente delimitati) – di Concardis nei confronti del cliente convenzionato derivanti dal contratto quadro per servizi di pagamento o connessi allo stesso, in particolare derivanti da contratti singoli stipulati fra le parti sulla base del contratto quadro per servizi di pagamento, anche nel caso in cui la durata contrattuale con- cordata venga abbreviata o prolungata, il con- tratto quadro per servizi di pagamento o deter- minati contratti singoli vengano riformulati o modificati, i crediti garantiti siano oggetti di una novazione, aumentino o si riducano, vengano parzialmente soddisfatti o siano ceduti a un altro creditore. Sono considerati diritti connessi al contratto quadro per servizi di pagamento o ai contratti singoli in particolare anche i diritti se- condari, come per es. i diritti al risarcimento danni e i diritti conseguenti per l’eventualità in cui nel corso dell’esecuzione del contratto qua- dro per servizi di pagamento o dei contratti sin- goli stipulati sulla base del presente contratto quadro si rivelassero inefficaci i diritti di adem- pimento, come per es. i diritti derivanti da inde- bito arricchimento. Tali diritti e crediti sono de- nominati complessivamente «crediti garantiti».
5. NOTIFICA DELLA COSTITUZIONE IN PEGNO
Il garante è tenuto a notificare all’istituto che ge- stisce il conto la costituzione in pegno del conto bloccato entro e non oltre 5 (cinque) giorni fe- riali dopo la firma del presente contratto di pe- gno in una forma corrispondente all’allegato
«Modulo di comunicazione di costituzione in pe- gno» e a richiedere una conferma scritta del fatto che l’istituto che gestisce il conto ha anno- tato il pegno. Al tempo stesso, il garante auto- rizza la beneficiaria a notificare all’istituto che gestisce il conto la costituzione in pegno a nome del garante.
6. INFORMAZIONI
Il garante autorizza l’istituto che gestisce il conto a fornire alla beneficiaria in qualsiasi momento informazioni sull’avere costituito in pegno e a in- viare alla stessa estratti conto.
7. DISPOSIZIONI SULL’AVERE
7.1 Le disposizioni sull’avere sul conto bloccato possono avvenire solo con il previo consenso scritto della beneficiaria. Nella comunicazione di costituzione in pegno, l’istituto che gestisce il conto è istruito a non eseguire ulteriori di- sposizioni.
7.2 Il conto bloccato può essere disdetto o chiuso solo con il previo consenso scritto della benefi- ciaria.
8. DIRITTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA BENEFICIARIA
8.1 La beneficiaria è autorizzata al proprio soddi- sfacimento sull’avere costituito in pegno sul conto bloccato e sulle garanzie in misura all’importo dovutole, ossia a incassare il saldo attivo sul conto bloccato fino all’ammontare dell’importo dovutole dei crediti garantiti, nonché a esercitare a tale scopo anche un di- ritto di disdetta spettante al garante, qualora si verifichino i presupposti per la realizzazione di un diritto di pegno ai sensi dei §§ 1273, 1204 ss. del codice civile tedesco (BGB; maturazione del pegno) e il garante sia in mora con l’adem- pimento di un obbligo di pagamento relativo a un credito garantito.
8.2 Prima della realizzazione, la beneficiaria avver- tirà il garante per iscritto fissando un termine di almeno 10 (dieci) giorni feriali. Tale avverti- mento non è tuttavia necessario se il garante ha sospeso i propri pagamenti, se è stata ri- chiesta l’apertura di una procedura giudiziaria di insolvenza relativa al suo patrimonio o se sussistono ulteriori motivi giustificanti la sup- posizione che i legittimi interessi della benefi- ciaria contrastino con il rispetto del termine.
8.3 Indipendentemente dal § 1277 BGB, la benefi- ciaria ha diritto di essere soddisfatta sui diritti
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costituiti in pegno senza necessità di ottenere un titolo esecutivo contro il garante.
8.4 In presenza di più garanzie, la beneficiaria ha il diritto di scelta. Ai fini di tale scelta e della rea- lizzazione, la beneficiaria terrà in considera- zione i giustificati interessi del garante.
8.5 Il garante non può far derivare alcun diritto dal tipo o dal momento della realizzazione, né dalla costituzione di altre garanzie.
8.6 L’istituto che gestisce il conto non è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti per la realizza- zione.
9. SVINCOLO DELLE GARANZIE
9.1 In virtù dell’accessorietà del diritto di pegno, a fronte del completo e irrevocabile adempi- mento di tutti i crediti garantiti decadono tutti i diritti di pegno della beneficiaria derivanti dal presente contratto di pegno. Una volta soddi- sfatti i crediti garantiti, su richiesta del garante la beneficiaria svincolerà i propri diritti deri- vanti dal presente contratto di pegno e verserà al garante l’eventuale ricavo della realizza- zione. Considerato che ai sensi del punto 4 il contratto di pegno tutela anche i crediti futuri, ciò non vale laddove in virtù del contratto qua- dro per servizi di pagamento o di eventuali contratti singoli stipulati tra le parti sulla base del contratto quadro per servizi di pagamento si preveda in tempi brevi l’insorgenza di ulte- riori nuovi diritti della beneficiaria.
9.2 Già prima del completo soddisfacimento di tutti i crediti garantiti, su richiesta la beneficia- ria è tenuta a svincolare al garante a sua scelta del tutto o in parte l’avere costituito in pegno, così come eventuali altre garanzie costituite a suo favore, qualora il valore realizzabile com- plessivo delle garanzie superi in via non solo temporanea il 110% del valore dei crediti ga- rantiti (tenendo conto dell’eventuale insor- genza in tempi brevi di ulteriori o nuovi crediti della beneficiaria derivanti dal contratto qua- dro per servizi di pagamento o da eventuali contratti singoli stipulati fra le parti sulla base del contratto quadro per servizi di paga- mento). Il limite di copertura del 110% au- menta dell’aliquota IVA attualmente in vigore qualora la beneficiaria debba versare l’IVA sul ricavato della realizzazione.
9.3 Nella scelta delle garanzie da svincolare, la beneficiaria terrà in considerazione gli inte- ressi giustificati del garante.
9.4 I costi dello svincolo della garanzia sono a ca- rico del garante.
10. VALUTAZIONE DEI CREDITI
Per determinare il valore realizzabile delle ga- ranzie si prende in considerazione il valore no- minale dei crediti esigibili.
11. AUTORIZZAZIONE A DISPORRE DELLE GARANZIE
11.1 Il garante assicura di essere illimitatamente autorizzato a disporre delle garanzie e in par- ticolare che sulle stesse non sussistono diritti di terzi, eccezion fatta per il diritto di pegno di cui alle CG dell’istituto che gestisce il conto.
11.2 Il garante è tenuto a presentare alla beneficia- ria una conferma dell’istituto che gestisce il conto in cui quest’ultimo – in relazione al conto bloccato e per la durata della costituzione in pegno a favore della beneficiaria – (i) rinuncia a un diritto di compensazione e trattenuta nonché (ii) esclude un proprio diritto di pegno (motivato per es. dalle proprie condizioni ge- nerali di contratto) o lo colloca a un grado suc- cessivo rispetto al diritto di pegno della bene- ficiaria. Un eventuale diritto di pegno dell’isti- tuto che gestisce il conto può tuttavia sussi- stere nella misura in cui tutela esclusivamente i costi e i compensi connessi alla gestione del conto bloccato, così come i riaddebiti di im- porti non definitivamente accreditati (per es. addebiti respinti).
12. FORO COMPETENTE, LUOGO DELL’ADEMPIMENTO, DI- RITTO APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO
12.1 Foro competente esclusivo per tutte le contro- versie derivanti dal contratto di pegno o con- nesse allo stesso è il tribunale di Francoforte sul Meno. La beneficiaria può tuttavia avviare procedure anche presso altri tribunali sotto il cui ambito di competenza si trovino valori pa- trimoniali del garante. Tale disposizione non influisce sui fori obbligatori.
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12.2 Il luogo dell’adempimento è Francoforte sul Meno.
12.4 La lingua del contratto di pegno è il tedesco.
13. FORMA SCRITTA
Per acquisire efficacia giuridica, eventuali modi- fiche al presente contratto di pegno richiedono la forma scritta ai sensi del § 127 cpv. 1, 126 del codice civile tedesco (BGB) oppure la forma elet- tronica ai sensi del § 127, cpv. 1, 126a BGB. Ciò vale anche per la modifica della presente clau- sola relativa alla forma scritta. Non sono previsti accordi accessori in forma orale.
14. CLAUSOLA SALVATORIA
Qualora una parte del presente contratto di pe- gno dovesse risultare inefficace e/o impugnabile e/o ineseguibile, ciò non influenza la validità dello stesso. Le parti sono a conoscenza della giurisprudenza del tribunale federale tedesco in base alla quale tale clausola comporta solo un’inversione dell’onere della prova. Sulla base di tali premesse, le parti precisano espressa- mente che è loro effettiva volontà che tramite tale clausola non solo venga invertito l’onere della prova, ma che venga esclusa la conse- guenza giuridica del § 139 BGB (nullità dell’in- tero contratto). Al posto della parte del con- tratto di pegno inefficace e/o impugnabile e/o ineseguibile, le parti contraenti concorderanno una formulazione consentita dalla legge che si avvicini il più possibile a quanto avrebbero sta- bilito alla stipula del contratto se fossero state a conoscenza dell’inefficacia e/o dell’impugnabi- lità e/o dell’ineseguibilità. Le parti procede- ranno analogamente qualora il contratto di pe- gno dovesse presentare una lacuna normativa.
15. FIRME
[ ], lì [ ]
[Cliente convenzionato]
rappresentato da [ ] Eschborn, lì [ _]
Concardis GmbH
rappresentato da [ ]
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ALLEGATO «MODULO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE IN PE- GNO»
Da: [Nome garante]
A: [Nome istituto che gestisce il conto]
Data: [ ]
N. conto [ ]
Gentili signore e signori,
in conformità al contratto di costituzione in pegno del conto stipulato in data [ ] («contratto di pegno»), vi comunichiamo con la presente di aver costituito in pegno tutti i diritti derivanti dalla relazione commer- ciale alla base del conto bancario sopra indicato («conto bloccato») a favore di Concardis GmbH, Helf- xxxx-Park 7, 65760 Eschborn («Concardis»). Tale co- stituzione in pegno si estende a tutti i sottoconti e a tutti gli attuali e futuri diritti di pagamento e di inte- resse.
Non siamo autorizzati a disporre del conto bloccato senza il previo consenso di Xxxxxxxxx. In qualità di isti- tuto che gestisce il conto vi istruiamo con la presente in maniera irrevocabile a non consentirci di eseguire disposizioni di alcun tipo tramite detto conto bloccato in assenza del succitato consenso scritto da parte di Concardis. Con la presente vi autorizziamo altresì a for- nire in qualsiasi momento a Concardis informazioni sull’avere del conto bloccato.
Vi preghiamo di prendere atto della costituzione in pe- gno del conto e di confermare la ricezione della pre- sente comunicazione sottoscrivendone la copia alle- gata. Attraverso tale firma confermate inoltre di non aver ricevuto alcuna comunicazione di costituzione in pegno relativamente al conto bloccato in questione e di rinunciare a tutti i diritti di trattenuta e compensa- zione nei confronti di Xxxxxxxxx, così come di recedere con gli eventuali diritti di pegno derivanti dalle vostre condizioni generali di contratto a un grado successivo rispetto ai diritti di pegno spettanti a Concardis in virtù del contratto di pegno. Tale vostro eventuale diritto di pegno può tuttavia sussistere nella misura in cui tutela esclusivamente i costi e i compensi connessi alla ge- stione del conto bloccato, così come i riaddebiti di im- porti non definitivamente accreditati (per es. addebiti respinti).
Vi preghiamo di inviare tale conferma a
CONCARDIS GMBH
c.a. [ ] Helfmann-Park 7 65760 Eschborn
e di inoltrarne una copia a noi.
Cordiali saluti,
Per presa visione:
_ [Garante]
[istituto che gestisce il conto]
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Allegato 2
Disposizioni dei circuiti di pagamento
Ai fini di prevenire transazioni illecite o che possano dan- neggiare il marchio, i circuiti di pagamento hanno stabi- lito diverse disposizioni che devono essere rispettate da tutti i clienti convenzionati. Le violazioni saranno sanzio- nate dai circuiti di pagamento mediante penali e/o di- sdetta dell’accettazione.
In linea di principio, merci e servizi possono essere ven- duti, spediti e/o erogati solo se sono legali nel paese del cliente convenzionato così come in quello del destinata- rio/beneficiario e a condizione che il cliente convenzio- nato sia in possesso delle necessarie licenze.
Il cliente convenzionato deve tenere conto delle riserve di legge in merito ai prodotti e ai servizi di seguito indi- cati, che in molti stati possono essere considerati illegali e che pertanto non possono essere acquistati con gli stru- menti dei circuiti di pagamento.
Prodotti e servizi non consentiti:
• Vendita illegale di droghe
• Vendita illegale di sostanze soggette a prescrizione medica
• Vendita illegale di tabacchi, ivi comprese sigarette elettroniche, liquidi, tabacco per narghilè, gel alla ni- cotina ecc.
• Vendita di immagini pornografiche violente e/o non consensuali con conseguente danneggiamento del marchio
• Vendita illegale di immagini di sfruttamento di bam- bini, pedopornografia ecc.
• Promozione del gioco d’azzardo online nelle giurisdi- zioni dove questo è vietato
• Vendita di merci di marca contraffatte
• Distribuzione di merci e servizi in violazione del diritto d’autore
• Vendita di apparecchi e/o componenti elettronici ille- gali (per es. «modification chips», amplificatori di rete mobile, disturbatori / dispositivi di blocco dei segnali)
• Vendita illegale di determinati tipi di droghe o so- stanze chimiche (per es. droghe sintetiche, salvia divi- norum, funghi e spore allucinogeni, popper ecc.)
• Vendita di documenti di identità e di legittimazione falsificati/contraffatti
• Vendita illegale di prodotti medici oppure odontoia- trici (preservativi, lenti a contatto, guanti monouso con talco, test per HIV/diabete/gravidanza, cateteri, impianti, strumenti per ospedali/medici/odontoiatri)
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