APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ART. 5 D.LGS 167/2011)
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ART. 5 D.LGS 167/2011)
✓ di cosa si tratta
L’apprendistato è un contratto di lavoro di natura mista, al cui interno è prevista anche un’attività di formazione, di durata e contenuti variabili in funzione del profilo. Per tale ragione sono previsti importanti sgravi contributivi, possibilità di inserimento a livelli inferiori rispetto ad altre tipologie contrattuali ed incentivi economici per l’impresa garantiti da Enti Pubblici Nazionali e Regionali.
Il Testo Unico (D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 ) presenta tre tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per i giovani tra i 15 anni di età e fino al compimento del 25° anno di età, finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro.
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (e 364 gg.), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (e 364 gg.) finalizzato a conseguire titoli di studio universitari, post-‐universitari, nonché per il praticantato delle professioni ordinistiche (ART. 5 D.LGS 167/2011)
APPRENDISTATO
per la qualifica e per il diploma professionale
APPRENDISTATO
professionalizzante (o contratto di mestiere)
APPRENDIST
di alta formazi
e ricerca
(“Alto apprendist
DESTINATARI
giovani
dai 15 ai 25 anni da compiere
giovani
dai 18 ai 29 anni
giovani dai 18 ai 29 a
FINALITA’
Qualifica o Diploma professionale
Qualifica professionale a fini contrattuali
Laurea, Maste Dottorato di rice
✓ a chi si rivolge
“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (e 364 gg.)”1
✓ quali imprese possono assumere con contratto di apprendistato
Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività, mentre per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione.
✓ vantaggi per le imprese
Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili di giovani ad alto potenziale, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.
Offre inoltre la possibilità di assunzione e formazione di nuove professionalità a un costo del lavoro estremamente vantaggioso. Attraverso la:
− possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti e/o di riconoscere una retribuzione pari a una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato;
− possibilità di beneficiare di regimi contribuitivi e previdenziali agevolati:
⮚ per datori di lavoro fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni. Dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
⮚ per datori di lavoro oltre i 9 dipendenti: contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile per tutti gli anni del contratto. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi; anche la contribuzione a carico dell'apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
− Possibilità di ottenere contributi a fondo perduto mediante risorse nazionali e regionali:
6.000 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno e 4000 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.
− Possibilità di accedere al credito di imposta del 35% per l’assunzione di ricercatori o altamente qualificati (L 134/2012).
− Possibilità di ottenere contributi aggiuntivi regionali per la copertura dei costi di tutorship aziendale2.
− Possibilità di far partecipare gratuitamente il laureato assunto in apprendistato a Master Universitari e Dottorati progettati congiuntamente con l’Università degli Studi di Genova.
− Possibilità di assumere in apprendistato uno studente triennale o magistrale e fargli terminare gli studi attraverso un percorso co-‐progettato con l’Università di Genova.
1 (art. 5 TU 167/2011, comma 1)
2 Presto disponibili finanziamenti regionali per la copertura dei costi di tutorship aziendale
Al conseguimento del titolo di studio o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata dall’azienda la facoltà di recesso, il rapporto procede come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
✓ vantaggi per i giovani
Consente ai giovani di accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro, sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale e conseguire un titolo di studio di livello universitario in alternanza università-‐impresa.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenta in questo senso un nuovo strumento per costruire un ponte tra università e lavoro permettendo ai giovani apprendisti di conseguire titoli di:
− Specializzazione Tecnica Superiore (diploma ITS)
− Laurea Triennale e Magistrale;
− Dottorato di Ricerca;
− Master di I e II Livello;
oppure svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o svolgere, anche al conseguimento del titolo di studio, attività di ricerca applicata presso strutture di R&S aziendali.
All'esperienza lavorativa si alternano momenti di formazione che possono svolgersi sia all'interno dell'impresa sia presso l’Università o altri Centri di alta specializzazione.
✓ formazione
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. La durata minima è 6 mesi per tutti i percorsi di alta formazione e ricerca. Regione Liguria ha regolamentato l’alto apprendistato per l’acquisizione di un titolo di studio con la D.G.R. 1045/2013; non è stato invece ancora regolamentato il contratto di alto apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca e per l’accesso alle professioni ordinistiche, per i quali quindi valgono le regole nazionali.
✓ PFI
Il contratto di apprendistato è accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), da predisporre entro 30 giorni dall'assunzione.3
Il PFI descrive il percorso formativo dell’apprendista, specificando gli obiettivi da conseguire per l'acquisizione del titolo di alta formazione in accordo con le istituzioni formative (universitarie, di ricerca, ecc). Il Piano Formativo Individuale viene infatti definito dal tutor formativo e dal tutor aziendale.
Il PFI deve contenere:
− i dati relativi all'azienda, all'apprendista e al tutor o referente aziendale
− l'indicazione del titolo di studio o di alta formazione da acquisire
− le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale
✓ soggetti che intervengono nella formazione e ruoli
Tutor didattico: ruolo di coordinamento e facilitazione del processo formativo (non obbligatorio) espresso dall’Università
Tutor o referente aziendale: previsto dalla normativa, gestisce accoglienza e inserimento dell’apprendista, gestisce le relazioni con i soggetti esterni all’azienda, coinvolti nel percorso formativo e pianifica e accompagna i percorsi i percorsi di apprendimento e socializzazione dell’apprendista.
3 In attesa del Decreto di riforma preannunciato dallo Jobs Act del Consiglio dei Ministri. Regione Liguria metterà presto a disposizione finanziamenti per UNIGE per la copertura dei costi di progettazione, erogazione e tutorship didattica dei PFI.
Tutor didattico e tutor aziendale garantiscono il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell’apprendista secondo quanto definito nel PFI
✓ normativa fondamentale di riferimento
Testo unico dell'Apprendistato -‐ Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”
Delibera di Giunta n.1045 del 5 agosto 2013 con cui Regione Liguria ha approvato il protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Genova, le associazioni sindacali e datoriali per attivare percorsi di alta formazione ai sensi dall'articolo 41 della Legge regionale n.18 dell'11 maggio 2009 e del Testo Unico.
✓ approfondimenti
Bando FIxO xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-‐formazione-‐e-‐lavoro/il-‐nuovo-‐apprendistato-‐ai-‐sensi-‐del-‐ testo-‐unico/5-‐passi-‐per-‐lapprendistato.html
XIII Rapporto ISFOL sull’apprendistato e allegati xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/
✓ a chi rivolgersi
Xxxxxx Xxxxxx – Capo servizio
Formazione permanente e orientamento al lavoro -‐ PerForm Area Formazione permanente e post lauream
Universita' degli Studi di Genova
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 | 010 209 9466 | xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx