STATUTO Fe.L.S.A.
STATUTO Fe.L.S.A.
COSTITUZIONE
Art. 1
E’ costituita, con sede in Xxx Xx 00, 00000 Xxxx la Federazione Lavoratori somministrati, autonomi e atipici di seguito denominata FeLSA. Essa è promossa dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), a cui aderisce, da Alai e dalla Federazione Clacs.
Art. 2
La FeLSA associa i Lavoratori somministrati, lavoratori autonomi e lavoratori atipici, precedentemente associati in Alai e Clacs ed è titolare del tesseramento;
I Lavoratori rappresentati sono:
Lavoratori con contratto di somministrazione;
Lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, “non contrattualizzati” ovvero non soggetti a normative regolamentate da CCNL stipulati da altre Federazioni di categoria aderenti alla CISL, associati in partecipazione, lavoratori con incarico LSU, lavoratori in stage e tirocinio;
Lavoratori autonomi e con partita IVA, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati e/o Associazioni professionali già precedentemente aderenti al Clacs o per altri Sindacati e/o Associazioni professionali che dovessero successivamente richiedere l’affiliazione. Tali lavoratori potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali e/o territoriali della FeLSA. Queste ne daranno immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di area tematica.
PRINCIPI E SCOPI
Art. 3
La Federazione si ispira ai valori e alla concezione della CISL e in particolare:
a) all’autonomia dell’associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori;
b) al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l’autogoverno dell’associazione sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;
c) all’identità delle categorie nel quadro della solidarietà confederale e degli interessi generali del Paese;
d) al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la partecipazione dei lavoratori alle scelte, all’andamento dell’impresa e forme contrattate del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei processi di accumulazione;
e) alla difesa dei valori costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l’evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico;
f) alla scelta europeista per l’unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovi riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d’Europa e la contrattazione a livello europeo.
Ai fini di valorizzare la rappresentanza specifica delle varie tipologie contrattuali, la Federazione si articolerà in 4 comparti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa e per la composizione degli organi della Federazione ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.
I Comparti, intesi come meccanismo organizzativo interno e rappresentanti negli organi della Federazione, sono di seguito elencati:
❑ Comparto somministrati;
❑ Comparto atipici;
❑ Comparto autonomi, associati ai Sindacati
❑ Comparto dei professionisti associati alle Associazioni professionali
I comparti al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell’area del lavoro diverso da quello dipendente richiede.
La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno della Federazione ma trova accoglimento nelle “politiche di comparto.
La titolarità delle scelte politico-strategiche-organizzative è degli organismi preposti statutariamente (Segreteria, Esecutivo e Consiglio generale).
Il medesimo comparto potrà dotarsi, all’interno delle linee strategiche definite dalla Federazione, anche di autonomi strumenti organizzativi che ne costituiscano il necessario momento di dibattito e di individuazione degli strumenti di evidenza e di integrazione, in un processo più vasto delle “politiche di settore”.
La Federazione FeLSA, assumendo al proprio interno tutte le precedenti prerogative in campo delle Organizzazioni fondatrici ( Alai – Clacs ), è titolare dei rapporti con la Confederazione, assume le titolarità contrattuali e di legge nei rapporti con le Associazioni Datoriali di competenza ( salvo le diverse specificazioni definite nel Regolamento di Attuazione relative ai sindacati e associazioni professionali affiliate ), è titolare dell’esazione delle risorse
economiche derivanti dagli associati e della loro retribuzione interna ai vari livelli, assume i compiti di rappresentanza esterna complessivamente intesa, della eventuale titolarità in affiliazioni con altre Organizzazioni di carattere europeo e internazionale.
Art. 4
Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati, la FeLSA si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme statuarie della CISL.
La FeLSA si propone di:
a) rappresentare in tutte le sedi di competenza i lavoratori associati, sul piano economico, sociale, sindacale, professionale, culturale, ricreativo e formativo;
b) di coadiuvare e assistere i sindacati presenti nel comparto nella stipulazione di accordi collettivi per la regolamentazione dei rapporti economici e di utilizzare gli strumenti della contrattazione (sia individuale che collettiva), della mutualità, della bilateralità, della partecipazione, della concertazione e del confronto istituzionale;
c) rappresentare nelle sedi opportune le istanze di carattere sindacale, professionale, previdenziale, fiscale, che siano compatibili con le linee generali della CISL;
d) favorire il miglioramento delle condizioni dei lavoratori associati, assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi legislative;
e) designare, su indicazione dei comparti, i propri rappresentanti in organismi nei quali è prevista per Legge o per Regolamento, la presenza della FeLSA;
f) assicurare agli iscritti e ai lavoratori associati la tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti dagli enti, dalle Associazioni, dalle strutture territoriali della CISL ed al sistema integrato dei servizi per gli iscritti;
g) promuovere e coordinare - di concerto con le organizzazioni ad esso aderenti – lo studio e le proposte di soluzioni dei problemi economici, sociali e sindacali dei comparti rappresentati;
h) stabilire e sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di comparto degli altri paesi, specialmente in sede Unione Europea;
i) promuovere e favorire lo sviluppo del proselitismo tra i lavoratori associati alla FeLSA, il rafforzamento delle strutture dei comparti, l’aggregazione di comparto nell’ambito della propria competenza organizzativa; la formazione sindacale della dirigenza della Federazione; svolgere opera di conciliazione in caso di contrasti tra i comparti rappresentati;
l) di rappresentare i lavoratori iscritti presso le strutture Confederali a tutti i livelli.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 5
Comma 1 – Iscrizione individuale
L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di esso condivida principi e finalità.
Gli iscritti alla FeLSA hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro , nei territori nonché i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre diritto a ricevere all’atto della sottoscrizione della delega, la tessera di iscrizione alla FeLSA ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto alla critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all’attività sindacale.
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione alla FeLSA con le modalità e nell’ammontare definiti dagli Organi Statutari.
L’adesione alla FeLSA avviene:
· direttamente con l’iscrizione da parte dei lavoratori impiegati nella somministrazione, nei lavori socialmente utili, nel lavoro atipico, tale adesione può avvenire anche tramite convenzioni stipulate dalla FeLSA con le altre Federazioni della CISL;
· collettivamente unicamente attraverso i sindacati o associazioni professionali aderenti alla FeLSA secondo quanto stabilito all’articolo 4 dello Statuto confederale e con le specifiche e le modalità di cui al precedente articolo 2. L’iscrizione personale, diretta e collettiva dà diritto alla tessera FeLSA CISL. Il costo e le modalità del tesseramento sono stabiliti annualmente dalla Segreteria Nazionale e formeranno oggetto di uno specifico regolamento
Comma 2 – Iscrizione Collettiva
L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun Sindacato e Associazione che di esso condivida principi e finalità.
I Sindacati e le Associazioni che intendono aderire alla FeLSA devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai seguenti documenti:
a) due esemplari dello Statuto;
b) l’elenco ufficiale dei componenti degli organi direttivi;
c) informazioni sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti;
d) dichiarazione di impegno ad uniformare il loro Statuto al Presente Statuto ed a quello della CISL.
L’adesione è decisa dall’ Esecutivo della FeLSA – di concerto con la CISL e sentito il parere del comparto – previa adeguata istruttoria.
La qualità di associazione aderente alla FeLSA, cessa allorquando l’associazione stessa si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie e del mancato ed ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi.
La disaffiliazione dalla FeLSA può essere deliberata solo dal congresso dell’Associazione affiliata interessata appositamente convocata a maggioranza dei 2/3 .
Le somme versate alla FeLSA dagli organismi radiati o disaffiliati o sospesi, rimangono acquisite alla FeLSA stessa. Lo stesso dicasi per ogni altro bene mobile o immobile.
COMPITI
Art. 6
La FeLSA nell’ambito della contrattazione provvede a:
a) formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale;
b) stipulare contratti e accordi nazionali per i diversi comparti della Federazione, ferma restando la competenza delle singole strutture organizzate dei comparti e loro articolazioni, ancorché associati a Sindacati e/o Associazioni professionali che manterranno, all’interno delle politiche generali definite dagli organismi statutari della Federazione, una loro autonomia. La contrattazione dovrà formare oggetto di comunicazione alla Segreteria e agli organismi statutari della FeLSA, cui è rimesso il parere dirimente sulla rispondenza della contrattazione con le politiche generali della Federazione.
c) programmare e gestire le attività di formazione degli iscritti e dei quadri;
d) promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli.
Per il conseguimento di detti fini la FeLSA esercita le seguenti competenze:
- eleggere nei Congressi delle Federazioni territoriali, Regionali e Nazionale i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con il Segretario Generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l’omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza delle strutture della Federazioni e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.
ORGANI
Art. 7
La Federazione, per il livello nazionale, sarà articolata con propri organi di seguito elencati:
Congresso
Consiglio Generale Nazionale Comitato Esecutivo Nazionale Segreteria Nazionale
Collegio dei Sindaci Revisori Collegio dei Probiviri
La composizione numerica degli organi verrà disciplinata dal Regolamento e comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli comparti ai vari livelli.
IL CONGRESSO
Art. 8
Il Congresso Federale è il massimo organo deliberante della Federazione.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in salvo le convocazioni straordinarie. Esso si svolge sulla base delle norme fissate nel Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Generale della CISL opportunamente adattate dagli Organi della FeLSA.
Ad esso partecipano i rappresentanti eletti dalle istanze regionali della FeLSA, laddove costituite ed i rappresentanti dei sindacati e/o associazioni eletti dai rispettivi Congressi.
Il congresso Nazionale elegge la componente elettiva del Consiglio generale della FeLSA, nel quale devono essere rappresentati tutti i Sindacati aderenti e tutte le strutture Regionali della FeLSA, tenuto conto del loro rispettivo grado di rappresentatività.
Il Congresso in xxx xxxxxxxxxxxxx, x convocato quando:
ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Generale;
ne faccia motivata richiesta 1/3 degli iscritti a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme.
In questo caso, l’Esecutivo, provvede alla convocazione del Congresso straordinario entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste
IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE
Art. 9
La composizione del Consiglio Generale Nazionale viene così disciplinata:
- componenti eletti al Congresso Nazionale
- Componenti di diritto: segretari generali delle Federazioni Regionali, segretari generali di sindacati, presidenti di associazioni professionali secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale Nazionale elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo Nazionale, nel numero fissato dal Regolamento di attuazione allo Statuto.
Elegge inoltre, il Segretario Generale e la Segreteria.
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 10
Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’Organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i rappresentanti dell’Organizzazione in Enti ed in organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla Segreteria nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici e dei rimborsi.
Il Comitato Esecutivo delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture regionali e territoriali.
E’ competente a concedere ai dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
L’esecutivo è composto dalla Segreteria Nazionale, dai rappresentanti delle Segreterie Regionali, dai Segretari o Presidenti di sindacati /associazioni come stabilito dal Regolamento.
IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 11
La Segreteria Nazionale è composta nel numero previsto dal Regolamento di attuazione allo Statuto.
La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione generale della Federazione e il bilancio.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale della Federazione.
Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari dipartimenti di lavoro, inerenti anche ai comparti, nell’ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale inoltre prende le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.
Essa risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 12
Il Collegio dei Sindaci revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli al presente Statuto e, per quanto non disciplinato, di quello Confederale della CISL.
Essi partecipando alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale della FeLSA; rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e non revocabili nel corso del mandato congressuale.
Il Consiglio Generale della FeLSA, nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente tra i componenti effettivi (i tre che hanno ricevuto più voti) e tenuto conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni Confederali della CISL.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 13
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del regolamento di attuazione e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. Il Collegio dei Probiviri della FeLSA è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
Il Collegio dei Probiviri della FeLSA è composto da tre membri eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato Congressuale. Nelle votazioni si esprimono due preferenze.
Risultano eletti i componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio dei probiviri è componente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci della FeLSA.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
❑ il richiamo scritto;
❑ la deplorazione con diffida;
❑ la destituzione dalle eventuali cariche;
❑ la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
❑ l’espulsione.
Quando le Segreterie dei Sindacati aderenti o della FeLSA, ai vari livelli, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni previste dallo Statuto Confederale della CISL che restano unico riferimento per tutte le strutture della FeLSA.
STRUTTURE PERIFERICHE
Art. 14
La FeLSA, oltre che sul piano nazionale, si struttura a livello regionale e territoriale. L’istanza congressuale, pertanto, si articola in livello Nazionale, Regionale e Territoriale.
La composizione di tali organi è demandata al Regolamento di attuazione del presente Statuto.
CONGRESSO REGIONALE
Art. 15
Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali e nei congressi dei Sindacati e delle Associazioni territoriali come fissato dal Regolamento.
Il Congresso Regionale elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale regionale, i Delegati al Congresso della USR e i delegati al Congresso Nazionale nella misura prevista.
IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
Art. 16
Il Consiglio Generale regionale è composto dall’Esecutivo, dai componenti eletti al Congresso e dai componenti di diritto.
La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il Segretario Generale, i componenti della Segreteria e l’Esecutivo.
ESCUTIVO REGIONALE
Art. 17
L’Esecutivo Regionale è l’organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
Il numero e la modalità di composizione è stabilito dal Regolamento.
LA SEGRETERIA REGIONALE
Art. 18
La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti delle controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, interviene a dirimere eventuali conflitti insorgenti fra le strutture territoriali; predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.
Esercita azione di vigilanza sulle strutture territoriali in materia di osservanza statutaria. Il numero dei componenti della Segreteria regionale è stabilito dal Regolamento di attuazione allo statuto.
LA STRUTTURA TERRITORIALE
Art. 19
Nell’ambito di ciascuna regione sono costituite le Federazioni Territoriali. Sono organi della Federazione territoriale:
a) Il Congresso;
b) Il Consiglio Generale territoriale;
c) la Segreteria Territoriale.
d) Esecutivo (ove previsto – facoltativo)
CONGRESSO TERRITORIALE
Art. 20
Il Congresso Territoriale della FeLSA è composto dai componenti del Consiglio Generale territoriale uscenti che parteciperanno, ove non delegati, con diritto di parola e senza diritto di voto, e dai delegati eletti a livello di comparto.
Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UST, i componenti elettivi del Consiglio Generale ed i delegati al Congresso Regionale della FeLSA nella misura prevista.
IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE
Art. 21
A livello territoriale è costituito il Consiglio Generale, composto dai componenti eletti al Congresso e dai componenti di diritto, ove previsti dal Regolamento.
La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.
Viene convocato dalla Segreteria almeno una volta l’anno.
Il Consiglio Generale ha la funzione di organo consultivo della Segreteria territoriale. In occasione del Congresso, il Consiglio Generale è il livello territoriale congressuale.
LA SEGRETERIA TERRITORIALE
Art. 22
Il numero dei Componenti della Segreteria è stabilito fino ad un numero massimo di 3 componenti.
Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il Segretario generale e i componenti della Segreteria.
La Segreteria territoriale coordina e sostiene i delegati territoriali, i delegati eletti sul luogo di lavoro e i delegati dei Sindacati e delle Associazioni di rappresentanza.
ROTAZIONE E SOSTITUZIONE NEGLI INCARICHI
Art. 23
Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, Segretario generale e segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati ( 12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.
INCOMPATIBILITA’
Art. 24
Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:
a) incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale e simili, comunque denominati;
b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale (per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale).
c) Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
In ogni caso, il Comitato Esecutivo nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni regionali, sentita la Segreteria nazionale, sono competenti a concedere a dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Art. 25 Eleggibilità
I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.
Art. 26 Cooptazioni
I Consigli generali, i Comitati esecutivi e gli organismi similari comunque denominati della Federazione hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.
Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
Art. 27 gestioni straordinarie
Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive, da parte degli organi periferici, il Comitato Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti dei sindacati territoriali e regionali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall’adozione al Collegio dei probiviri Federale, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Art. 28
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 25 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art. 29
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 25 e 26 possono essere decisi dalla FeLSA nazionale con l’osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell’art.10 del presente Statuto.
E’ ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al Collegio dei Probiviri per la verifica di legittimità.
Art. 30
Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono
chiedere alla FeLSA Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all’organismo o anche alla categoria.
La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d’intesa con la Segreteria Nazionale.
FINANZA E PATRIMONIO
Art. 31
Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.
Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Finché dura la Federazione i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
La Finanza e il Patrimonio della FeLSA sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi della Federazione.
I contributi degli iscritti sono versati su conti intestati alla FeLSA ed i prelievi avvengono con firma congiunta dei responsabili.
Articolo 32
La Federazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all’amministrazione
Articolo 33
Le federazioni Regionali e Territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.
Articolo 34
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Regionali e territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Art. 30
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima istanza, e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale nazionale.
A tale scopo, sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.
Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 31
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:
a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dell’intero organismo;
c) dalle Federazioni regionali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.
La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell’organizzazione due mesi prima della data di effettuazione del Congresso.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
Delle procedure di approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria Confederale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Il presente Statuto si adegua di diritto alle norme dello Statuto della CISL, e qualsiasi norma in contrasto con lo Statuto Confederale è nulla.
Art. 34
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale.
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 35
Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del patrimonio.
In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra Federazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.