Contract
Tipologia | Lavoro subordinato (legge Biagi) |
Caratteristiche | Si tratta di un contratto di lavoro caratterizzato da una relazione fra tre soggetti: lavoratore, somministratore e utilizzatore. Il lavoratore viene assunto da un’Agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore), ma presta la propria attività presso una impresa (utilizzatore). La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. |
Durata | Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato (ex lavoro interinale) o indeterminato (Staff leasing). |
Somministrazione a tempo determinato | |
Sostituisce la disciplina sul lavoro interinale Può essere stipulato per far fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Con la Finanziaria 2010 questi limiti non valgono se l’assunzione riguarda lavoratori in mobilità (art.8, comma 2, L.223/1991) La circolare n.7 del 22 febbraio 2005 ha introdotto alcune novità: - possono ricorrere alla somministrazione a tempo determinato anche le pubbliche amministrazioni; - la somministrazione a termine è ammessa anche nei casi previsti per la somministrazione a tempo indeterminato purchè sia specificata anche la ragione tecnica- organizzativa o produttiva che determina l’apposizione del termine. Nel caso di somministrazione a termine, il rapporto tra agenzia e lavoratore è solitamente regolato da contratti di lavoro a tempo determinato con applicazione del dlgs n. 368/01, per quanto compatibile. | |
Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) | |
Con la Finanziaria 2010 viene reintrodotta questa tipologia di contratto, abrogata dalla L. 247/2007. E’ ammessa solamente nei seguenti casi: |
• servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico • servizi di pulizia, custodia, portineria • servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato • attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale • attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale • gestione di call-center • costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative • in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona di sostegno alla famiglia Con la Finanziaria 2010 questi limiti non valgono se l’assunzione riguarda lavoratori in mobilità (art.8, comma 2, L.223/1991) Al lavoratore assunto dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato spetta una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane a disposizione in attesa di assegnazione. L’indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non inferiore a 350 euro. Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. |
La legge prevede inoltre che i lavoratori possano intrattenere con l’agenzia un qualsiasi rapporto di lavoro (ripartito, apprendistato, inserimento, indeterminato o a termine…) | |
Trattamento economico e normativo | I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto: - alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte; - ad esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale e a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. L’utilizzatore è obbligato con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali; pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. |
Forma del contratto | Deve essere stipulato per iscritto e deve contenere una serie di elementi, fra i quali: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia; - il numero dei lavoratori che è possibile assumere con tale contratto; - le ragioni per le quali si utilizza la somministrazione; - indicazione dei rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori; - data di inizio e durata; - mansioni e livello di inquadramento; - luogo, orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative. In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. |
Note | E’ vietato ricorrere alla somministrazione nei seguenti casi: - sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione - all’interno di aziende nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo diversa |
disposizione degli accordi sindacali. Non si applica il divieto se il contratto: è stipulato per sostituire personale assente; è stipulato per assunzioni a t.determinato di personale in mobilità; abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. - all’interno di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi l. 626/94. | |
Riferimenti normativi | • Legge 191 del 23 dicembre 2009 • Circolare ministeriale n.13 del 9 aprile 2009 • Circolare ministeriale n.7 del 25 marzo 2008 • Legge 247/2007 • Circolare Inps n.41 del 13 marzo 2006 • Circolare ministeriale n. 7 del 22 febbraio 2005 • Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28 |