COMUNE di SAVONA
COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del
C O N S I G L I O C O M U N A L E
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 27/09/2018
OGGETTO: PIANO CONCORDATO PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATA S.P.A. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:00, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ANDREINO XXXXXXX XXXXXXXXX
DI PADOVA XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX GIUSTO XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
Presente Presente Presente Assente Presente Assente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX MELES XXXXXX
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
Presente Assente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
PRESENTI N. 30 ASSENTI N. 3
Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO. Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa XXXXXX XXXXX.
Oggetto: PIANO CONCORDATO PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATA S.P.A.
ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) il Comune di Savona detiene una partecipazione in ATA S.p.a., pari all'85% del capitale sociale (€ 102.000,00=, su un totale di € 120.000,00=);
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra le altre, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
c) il mantenimento della suddetta partecipazione è stato nuovamente autorizzato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 10 del 26 marzo 2015, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 611-614, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
n. 40 del 28 settembre 2017, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;
d) la società ha i requisiti domestici comunitari in house providing, come definiti:
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
e) il Comune di Savona esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi, in conformità a quanto previsto:
dall'art. 8 dello Statuto societario;
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2009, “Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente”;
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 26.10.2009, “Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente. Definizione, adempimenti in sede di prima applicazione”;
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10.07.2014, “Attuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147-quater del testo unico degli enti locali – Principi organizzativi ed indirizzi operativi”;
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2014, “Approvazione di convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto l'istituzione e l'esercizio del controllo analogo congiunto con gli altri Comuni soci di ATA Spa”;
f) con domanda telematica n. 594 del 09.03.2018, prot. ANAC n. 20180309-001164640094- 00175270099, è stata richiesta l'iscrizione nell’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house”, presso il portale A.N.A.C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017;
Visti:
• l'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui sono materie di competenza del Consiglio Comunale: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
• l’articolo 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19), secondo cui “l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedimenti trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento dei termini di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143 comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall’autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore”;
Visti gli articoli del predetto D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nn.:
• 5, rubricato “Oneri di motivazione analitica”:
◦ comma 1, secondo cui “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;
◦ comma 2, a norma del quale “L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
◦ comma 3, in base a cui “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;
◦ comma 4, secondo il quale “Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”;
• 6, "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", commi 2 e 4, secondo cui tali società sono tenute a predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informare i soci degli strumenti adottati, annualmente in occasione dell'adozione del bilancio di esercizio;
• 14 ,"Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica":
◦ comma 1, secondo cui tali società sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo;
◦ comma 2, a norma del quale, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 6, l'organo amministrativo societario adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
◦ comma 3, che esplicitamente definisce come "grave irregolarità" la mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, ai fini della denunzia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c..;
• 19, "Gestione del personale", comma 5, che obbliga le Amministrazioni Pubbliche socie a fissare “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate”, coerentemente con quanto già stabilito dall'art. 42, comma 0, xxxx. x, xxx X.Xxx. x. 000/0000 (XXXX);
Viste, altresì:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.06.2018, di approvazione dell'“Ordine del Giorno urgente presentato in data 27 giugno 2018, ad oggetto: "Azioni a tutela della societa' partecipata ATA S.p.a."”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2018, di approvazione della “Mozione urgente presentata in data 27 giugno 2018, ad oggetto: "Situazione della discarica di Cima Montà”;
Dato atto che:
• ATA S.p.a. ha presentato al Tribunale di Savona, con ricorso del 26.02.2018, domanda di ammissione a procedura di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 (L.F.), chiedendo la concessione di un termine di 120 gg. per la presentazione di un piano concordatario;
• il Tribunale di Savona, con provvedimento del 07.03.2018, ha assegnato il termine richiesto con scadenza al 05.07.2018, nominando nel contempo apposito Commissario della Procedura;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.a., con nota assunta al Protocollo dell'Ente al n. 43565 del 12.06.2018, indirizzata al Sindaco ed all'Assessore competente e conservata in atti, ha formalmente:
1. richiesto, in via preliminare, la condivisione con il solo Comune di Savona della definizione dei rapporti attinenti agli oneri post mortem della discarica di Cima Montà, con assunzione dei relativi costi a carico del Comune; il riferimento è ad altra nota concomitante dello stesso Presidente, acquisita al Protocollo con il n. 43259 del 12.06.2018, recante allegata perizia di stima dei costi complessivi in € 6.210.543,35;
2. richiesto, in via preliminare, la condivisione con il Comune di Savona e con gli altri Comuni soci, con apposite deliberazioni, di un percorso che preveda:
2.a) l'eventuale affitto a breve termine del ramo di azienda relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ad operatore qualificato;
2.b) la successiva aggregazione industriale, con operatore qualificato, finalizzata
alla permanenza della presenza pubblica ed al mantenimento degli affidamenti in essere, con proroga degli stessi;
3. proposto, subordinatamente alla positiva risoluzione delle preliminari che precedono, un percorso aziendale articolato nei seguenti punti:
3.a) conferimento di incarico ad advisor, per la predisposizione del piano industriale funzionale all'aggregazione nonché per la valutazione del ramo aziendale, sia ai fini dell'eventuale affitto che dell'aggregazione;
3.b) conferimento di incarichi a professionisti, per la stesura del piano concordatario;
3.c) conferimento di incarico ad attestatore del piano concordatario;
4. allegato un cronoprogramma delle azioni proposte, con previsione di richiesta, al Tribunale di Savona, di una proroga del termine assegnato, in scadenza al 05.07.2018;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.a., con nota assunta al Protocollo dell'Ente al n. 46390 del 21.06.2018, indirizzata ai Sindaci di tutti i Comuni soci ha convocato in data 29.06.2018, alle ore 11.00, l'Assemblea ordinaria della società, allegando relazione di dettaglio economico-patrimoniale sulla situazione nel periodo 26.02.2018 – 31.05.2018, ed inserendo i seguenti punti all'o.d.g.:
• comunicazioni da parte degli amministratori in merito alle ragioni che impongono il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2017. Delibere conseguenti.;
• comunicazioni da parte degli amministratori in merito all’aggiornamento del piano concordatario. Differimento dei termini per il deposito della proposta. Delibere conseguenti;
• illustrazione della proposta del piano concordatario in itinere. Condivisione di essa da parte dei Soci. Delibere conseguenti;
• con delibera n. 123 del 29 giugno 2018, richiamata integralmente, la Giunta Comunale ha approvato i seguenti indirizzi all’Assessore alle Società Partecipate, in merito all’Ordine del Giorno proposto:
sul primo punto all'o.d.g. assembleare (comunicazioni da parte degli amministratori in merito alle ragioni che impongono il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2017. Delibere conseguenti): nessuna osservazione sul rinvio dell'approvazione;
◦ sul secondo punto all'o.d.g. assembleare (comunicazioni da parte degli amministratori in merito all’aggiornamento del piano concordatario. Differimento dei termini per il deposito della proposta. Delibere conseguenti): presa d'atto sull'aggiornamento del piano concordatario, per quanto ad oggi noto sulla scorta di quanto allegato alla convocazione;
◦ sul terzo punto all'o.d.g. assembleare (illustrazione della proposta del piano concordatario in itinere. Condivisione di essa da parte dei Soci. Delibere conseguenti): pur di massima condividendo il percorso tracciato dal Consiglio di Amministrazione come indicato nella nota prot. n. 43565 del 12.06.2018, al fine di sottoporre ad organo competente le necessarie deliberazioni:
1.1. chiedere al Consiglio di Amministrazione di fornire all'Amministrazione Comunale, senza indugio, la documentazione occorrente ai fini istruttori per una compiuta valutazione sull'adottabilità o meno degli atti deliberativi di competenza consiliare, ossia:
1.1.1. asseverazione giudiziale della stima inclusa nella perizia allegata alla nota del Presidente della società, acquisita al Protocollo con il n. 43259 del 12.06.2018;
1.1.2. piano industriale funzionale all'aggregazione nonché alla valutazione del ramo aziendale;
1.1.3. quant'altro occorra e già richiamato nel corpo della premessa della presente deliberazione, in merito agli adempimenti discendenti dal D.Lgs. n.
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175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare dall'art. 5, rubricato “Oneri di motivazione analitica”;
1.2. esprimere:
1.2.1. assenso alla volontà espressa dal Cda il 01.06.2018, in ordine alla richiesta di proroga del termine del 05.07.2018, assegnato dal Tribunale di Savona;
1.2.2. non contrarietà bensì rinvio decisionale, condizionato alla previa acquisizione della documentazione integrativa di cui ai punti che precedono, per quanto attiene le proposte, preliminari e non, formulate con la più volte citata nota prot. n. 43565 del 12.06.2018;
1.3. richiedere un aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, relativamente a quanto intrapreso sulla scorta degli indirizzi espressi con DGC n. 118/2017, ossia a volersi attivare senza indugio, con i modi e forme necessari, nei confronti di tutti coloro che potrebbero aver causato danni di natura patrimoniale ed erariale nonché ad informare tempestivamente quest’Amministrazione per le dovute comunicazioni agli Organi Competenti;
1.4. rinnovare l'invito al Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi espressi con la summenzionata DGC n. 118/2017, a fornire con cadenza straordinaria mensile (in aggiunta all'ordinaria trimestrale, come da X.X.X. x. 00/0000, X.X.X. n. 283/2009 e D.G.C. n. 154/2014 vigenti), un report specifico sull’andamento generale della società e sulle azioni intraprese atte alla salvaguarda dell’azienda ed al piano di risanamento, da trasmettere ai Capigruppo consiliari come i report ordinari;
• l’assemblea ordinaria societaria, nella seduta del 29 giugno 2018, ha deliberato in merito all’Ordine del Giorno conformemente agli indirizzi impartiti con D.G.C. n. 123/2018;
• con provvedimento RG 3/2018 CP del 6 luglio 2017, il Tribunale di Savona, dando atto che:
1. “superate le iniziali incertezze, la ricorrente mostra ora di avere un quadro sufficientemente preciso del percorso che intende seguire per giungere a formulare il piano concordatario e la connessa proposta di soddisfacimento dei creditori concorsuali;
2. il percorso ipotizzatosi si appalesa complesso, anche in ragione della natura pubblicistica dei soggetti coinvolti e della particolare normativa alla quale essi sono soggetti, e si articola in più fasi che precedono in estrema sintesi:
- la condivisione con il Comune di Savona della definizione dei rapporti attinenti agli oneri “post mortem” della discarica di Cima Montà, con assunzione dei relativi costi a carico del Comune;
- la condivisione da parte del Comune di Savona e degli altri Comuni soci, con apposite deliberazioni aventi anche natura direttiva, di un percorso che preveda:
o l’eventuale affitto a breve termine del ramo d’azienda relativo alla gestione RSU ad operatore qualificato;
o la successiva aggregazione industriale con operatore qualificato finalizzata alla permanenza della presenza pubblica ed al mantenimento degli affidamenti in essere con proroga degli stessi”;
ha disposto la proroga di giorni sessanta per il deposito della domanda definitiva e del piano concordatario, dando altresì atto che il termine è soggetto alla sospensione feriale;
• con nota del 14.08.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 60092, ATA S.p.a. ha fatto pervenire una nuova proposta di ulteriore dettaglio, prospettando la necessità di acquisire, dai Soci Azionisti un atto di indirizzo politico sul percorso ipotizzato che preveda al fine di un buon esito concordatario, il superamento dell'iniziale ipotesi di affitto di azienda ed un'aggregazione industriale fondata su:
1. previo accollo, da parte del Comune di Savona, degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, con oneri e metodi da definire e da
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quantificare con apposita perizia, da affidarsi a professionista incaricato dal Comune stesso e con le necessarie cautele ed approfondimenti, anche in merito alle eventuali responsabilità, in aderenza ai pareri legali acquisiti dagli Studi Vigotti e Xxxxxxx ed alla mozione approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 27 giugno 2018;
2. conferimento del ramo d’azienda cittadino di gestione dell'igiene urbana in una Newco (nuova società di capitali) contemporaneamente alla cessione, tramite gara a doppio oggetto e ad evidenza pubblica ai sensi di legge, di una consistente partecipazione minoritaria nella stessa Newco, ad un soggetto qualificato, già operante nel settore;
3. rideterminazione del termine di scadenza del contratto di servizio cittadino di igiene urbana, in misura coerente con le necessità concordatarie ossia tale da consentire una sufficiente appetibilità di mercato del quadro concordatario stesso, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19);
4. possibilità di rimodulazione del termine di scadenza e/o delle condizioni degli altri contratti di servizio in essere, in particolare fino almeno al 31.12.2023 per quanto concerne il contratto di gestione dei parcheggi;
5. trasferimento dei soli debiti di funzionamento aziendali e di quelli relativi ai mutui contratti per gli immobili strumentali; la Newco non risponderà pertanto dei debiti pregressi ex artt. 105, 182 e 186-bis legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
6. requisiti di partecipazione alla gara consistenti nella maggioranza pubblica societaria ed in una consolidata operatività nel settore multiutilities, con adeguati requisiti dimensionali;
7. corrispettivo a base d’asta sufficiente a dotare ATA delle risorse necessarie a dare adempimento alla proposta concordataria, nei termini percentuali offerti ai creditori chirografari;
8. al medesimo fine, alienazione dei seguenti cespiti non strategici:
8.a) la partecipazione in Ecologic@ S.r.l., peraltro già prevista nei Piani di razionalizzazione societaria approvati con DCC nn. 10/2015 e 40/2017;
8.b) il parcheggio di Via Saredo;
8.c) il parcheggio del Sacro Cuore, previa definizione di un percorso condiviso con l'Amministrazione, in ragione della compresenza di diritti reali sull'immobile;
9. possibilità statutaria, per gli altri Comuni soci di ATA S.p.a., sia di aderire alla Newco che di affidare alla stessa i propri servizi;
10. determinazione del valore della Newco tramite apposita perizia;
Vista la nota di precisazione di ATA Spa in data 17/8/2018 assunta al protocollo dell'ente in pari data al numero 60766;
Atteso che occorre garantire l'operatività dei diversi profili secondo i principi anche pubblicistici del diritto societario, ed in particolare:
• l'autonomia degli Amministratori societari, cui esclusivamente spetta la gestione dell'impresa ed a tal fine compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ex art. 2380-bis del C.C.;
• il mantenimento del valore della partecipazione attraverso l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e successive verifiche da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni socie, partecipanti e di controllo;
Valutato che, allo stato, si ritiene di esprimere un mero atto di indirizzo, affinché ATA S.p.a. possa essere in grado di predisporre quanto necessario per la presentazione del piano concordatario definitivo, con annessi preliminari documenti propedeutici, e che solo successivamente il Consiglio Comunale potrà esprimersi nel dettaglio delle proprie competenze, ai sensi:
• per quanto concerne l'aggregazione, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, rubricato “Oneri di motivazione analitica”;
• per quanto riguarda le rideterminazioni delle scadenze contrattuali, dell'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19);
• per ciò che attiene ad entrambe, l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che gli indirizzi da approvarsi non alterano il nesso eziologico della partecipazione;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione degli indirizzi di massima proposti dagli organi societari che, in quanto tali, non richiedono i pareri prescritti, ai sensi di quanto stabilito dall'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
pur rinviando a successivi atti di dettaglio, da adottarsi ad avvenuta omologazione del Concordato in continuità di ATA S.p.A. e superato ogni vincolo disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e da ogni altra normativa vigente e pertinente, così come già coerentemente tratteggiato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.06.2018, di valutare positivamente la proposta formulata dalla società stessa di cui alla sua nota del 14 agosto 2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 60092, e la successiva nota di precisazione di ATA Spa in data 17/8/2018 assunta al protocollo dell'ente in pari data al numero 60766, che sommariamente si riassume in:
1. previo accollo, da parte del Comune di Savona, degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, con oneri e metodi da definire e da quantificare con apposita perizia, da affidarsi a professionista incaricato dal Comune stesso e con le necessarie cautele ed approfondimenti, anche in merito alle eventuali responsabilità, in aderenza ai pareri legali acquisiti dagli Studi Vigotti e Xxxxxxx ed alla mozione approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 27 giugno 2018;
2. conferimento del ramo d’azienda di gestione dell'igiene urbana in una Newco (nuova società di capitali) contemporaneamente alla cessione, tramite gara a doppio oggetto e ad evidenza pubblica ai sensi di legge, di una consistente partecipazione minoritaria nella stessa Newco, ad un soggetto qualificato, già operante nel settore;
3. rideterminazione del termine di scadenza del contratto di servizio cittadino di igiene urbana, in misura coerente con le necessità concordatarie ossia tale da consentire una sufficiente appetibilità di mercato del quadro concordatario stesso, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19);
4. possibilità di rimodulazione del termine di scadenza e/o delle condizioni degli altri contratti di servizio in essere, in particolare fino almeno al 31.12.2023 per quanto concerne il contratto di gestione dei parcheggi;
5. trasferimento dei soli debiti di funzionamento aziendali e di quelli relativi ai mutui
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contratti per gli immobili strumentali; la Newco non risponderà pertanto dei debiti pregressi ex artt. 105, 182 e 186-bis legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
6. requisiti di partecipazione alla gara consistenti nella maggioranza pubblica societaria ed in una consolidata operatività nel settore multiutilities, con adeguati requisiti dimensionali;
7. corrispettivo a base d’asta sufficiente a dotare ATA delle risorse necessarie a dare adempimento alla proposta concordataria, nei termini percentuali offerti ai creditori chirografari;
8. al medesimo fine, alienazione dei seguenti cespiti non strategici:
8.a) la partecipazione in Ecologic@ S.r.l., peraltro già prevista nei Piani di razionalizzazione societaria approvati con DCC nn. 10/2015 e 40/2017;
8.b) il parcheggio di Via Saredo;
8.c) il parcheggio del Sacro Cuore, previa definizione di un percorso condiviso con l'Amministrazione, in ragione della compresenza di diritti reali sull'immobile;
9. possibilità statutaria, per gli altri Comuni soci di ATA S.p.a., sia di aderire alla Newco che di affidare alla stessa i propri servizi;
10. determinazione del valore della Newco tramite apposita perizia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4740 del 16 agosto 2018, formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto la Prima Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 19 settembre 2018, NON ha espresso parere in quanto, in base all'articolo 17, comma 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il numero dei voti favorevoli non è stato superiore a quello dei voti contrari;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visti gli emendamenti presentati in data 25 settembre 2018 dal Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle, (numerati dal n. 1 al n. 3), e l'emendamento presentato in data 27 settembre 2018 dal Sindaco (numerato con il n. 4), allegati alla presente deliberazione;
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle (allegato n. 1) – Indirizzo sull'azione di responsabilità:
Presenti: | n. | 29 | (non sono presenti al voto il Presidente e i consiglieri APICELLA, |
Astenuti: | n. | 0 | XXXXXXXXXX, MARABOTTO) |
Votanti: | n. | 29 | |
Voti favorevoli: | n. | 5 | |
Voti contrari: | n. | 24 | (SINDACO, GHISO, XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, SOTGIU, |
VERSACE, RAVERA, PASQUALI, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXX, VENTURELLI, BUSSALAI, ADDIS, DI PADOVA, ALLEGRA, XXXXX, XXXXXXX, DOGLIOTTI, XXXXXXXXXX, KARUNARATNE, MAIDA, BATTAGLIA)
L'emendamento NON è approvato.
Emendamento n. 2 – Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle (allegato n. 2) – Azioni a tutela del personale dipendente:
Presenti: | n. | 30 | (non sono presenti al voto i consiglieri XXXXXXXXXX, MARABOTTO, |
Astenuti: | n. | 0 | APICELLA) |
Votanti: | n. | 30 | |
Voti favorevoli: | n. | 30 | |
Voti contrari: | n. | 0 | |
L'emendamento è | approvato. | ||
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Emendamento n. 3 – Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle (allegato n. 3) – Rinnovo anticipato Consiglio di Amministrazione:
Presenti: | n. | 28 | (non sono presenti al voto il Presidente e i consiglieri RAVERA, |
Astenuti: | n. | 0 | XXXXXXXXXX, APICELLA, MARABOTTO) |
Votanti: | n. | 28 | |
Voti favorevoli: | n. | 6 | |
Voti contrari: | n. | 22 | (SINDACO, GHISO, XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, SOTGIU, |
VERSACE, ADDIS, BATTAGLIA, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXX, VENTURELLI, BUSSALAI, MAIDA, ALLEGRA, ROSSI, XXXXXXX, DOGLIOTTI, XXXXXXXXXX, KARUNARATNE, PASQUALI)
L'emendamento NON è approvato.
Emendamento n. 4 – Sindaco (allegato n. 4):
Presenti: | n. | 26 | (non sono presenti al voto i consiglieri BERTOLAZZI, DIASPRO, |
Astenuti: | n. | 0 | MELES, MARABOTTO, DEBENEDETTI, APICELLA, DELFINO) |
Votanti: | n. | 26 |
Voti favorevoli: n. 20
Voti contrari: n. 6 (XXXXXX, PASQUALI, ADDIS, DI PADOVA, MAIDA,
BATTAGLIA)
L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione nel testo modificato a seguito dell'adozione degli emendamenti di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: | n. | 30 | (non sono presenti al voto i consiglieri XXXXXXXXXX, MARABOTTO, |
Astenuti: | n. | 0 | APICELLA) |
Votanti: | n. | 30 | |
Voti favorevoli: | n. | 19 | |
Voti contrari: | n. | 11 | (XXXXXX, PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO, ADDIS, DI |
PADOVA, DIASPRO, MELES, MAIDA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI)
D E L I B E R A
pur rinviando a successivi atti di dettaglio, da adottarsi ad avvenuta omologazione del Concordato in continuità di ATA S.p.A. e superato ogni vincolo disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e da ogni altra normativa vigente e pertinente, così come già coerentemente tratteggiato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.06.2018, di valutare positivamente la proposta formulata dalla società stessa di cui alla sua nota del 14 agosto 2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 60092, e la successiva nota di precisazione di ATA Spa in data 17/8/2018 assunta al protocollo dell'ente in pari data al numero 60766, che sommariamente si riassume in:
1. previo accollo, da parte del Comune di Savona, degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, con oneri e metodi da definire e da quantificare con apposita perizia, da affidarsi a professionista incaricato dal Comune stesso e con le necessarie cautele ed approfondimenti, anche in merito alle eventuali responsabilità, in aderenza ai pareri legali acquisiti dagli Studi Vigotti e Xxxxxxx ed alla mozione approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 27 giugno 2018;
2. conferimento del ramo d’azienda di gestione dell'igiene urbana in una Newco (nuova società di capitali) contemporaneamente alla cessione, tramite gara a doppio oggetto e ad evidenza pubblica ai sensi di legge, di una consistente partecipazione minoritaria nella stessa Newco, ad un soggetto qualificato, già operante nel settore;
3. rideterminazione del termine di scadenza del contratto di servizio cittadino di igiene urbana, in misura coerente con le necessità concordatarie ossia tale da consentire una sufficiente appetibilità di mercato del quadro concordatario stesso, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19);
4. possibilità di rimodulazione del termine di scadenza e/o delle condizioni degli altri contratti di servizio in essere, in particolare fino almeno al 31.12.2023 per quanto concerne il contratto di gestione dei parcheggi;
5. trasferimento dei soli debiti di funzionamento aziendali e di quelli relativi ai mutui contratti per gli immobili strumentali; la Newco non risponderà pertanto dei debiti pregressi ex artt. 105, 182 e 186-bis legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
6. requisiti di partecipazione alla gara consistenti nella maggioranza pubblica societaria ed in una consolidata operatività nel settore multiutilities, con adeguati requisiti dimensionali;
7. corrispettivo a base d’asta sufficiente a dotare ATA delle risorse necessarie a dare adempimento alla proposta concordataria, nei termini percentuali offerti ai creditori chirografari;
8. al medesimo fine, alienazione dei seguenti cespiti non strategici:
8.a) la partecipazione in Ecologic@ S.r.l., peraltro già prevista nei Piani di razionalizzazione societaria approvati con DCC nn. 10/2015 e 40/2017;
8.b) il parcheggio di Via Saredo;
8.c) il parcheggio del Sacro Cuore, previa definizione di un percorso condiviso con l'Amministrazione, in ragione della compresenza di diritti reali sull'immobile;
9. possibilità statutaria, per gli altri Comuni soci di ATA S.p.a., sia di aderire alla Newco che di affidare alla stessa i propri servizi;
10. determinazione del valore della Newco tramite apposita perizia;
10 bis Garantire per entrambe le società la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, senza intaccare i livelli salariali, prevedendo un piano di reclutamento del personale adeguato al potenziamento dei servizi di igiene urbana;
10 ter Gli atti derivanti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento, che riguardano le prospettive futura della/e società in argomento, non esimono il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. - quale organo prepossto alla fase propulsiva sulle
verifiche relative a manchevolezze societarie – a voler consegnare all'Assemblea dei Soci, quale organo preposto all'avvio dell'azione di responsabilità, tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'azione di responsabilità ex art. 2303 del c.c., onde permettere ogni azione giudiziaria e, ove ricorrano i presupposti di cui alla recente senteza della Corte di Cassazione – Sezione Unite Civile 20.03.2018, n. 6929, attivare i competenti organi della Corte dei Conti;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. ha comunicato che entro il 15 novembre 2018 sarà ultimata ogni fase di approfondimento della relazione tecnica, propedeutica ad eventuali azioni di responsabilità, il Consiglio Comunale di Savona, ritiene essenziale ed ultimo detto termine di consegna dell'elaborato e si riserva ogni decisione necessaria in caso di inadempimento.
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: | n. | 19 | (non sono presenti al voto i consiglieri BERTOLAZZI, ADDIS, |
Astenuti: | n. | 0 | PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO, MARABOTTO, MAIDA, DI PADOVA, DIASPRO, MELES, RAVERA, APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI) |
Votanti: | n. | 19 | |
Voti favorevoli: | n. | 19 | |
Voti contrari: | n. | 0 | |
D E L I B E R A |
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di immediatamente notiziare e rendere operativi per la Società gli indirizzi di cui alla presente deliberazione, in ogni sede ritenuta opportuna.
Il Presidente del Consiglio Dott.
Il Segretario Generale Dott.ssa
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
Copia informatica per consultazione 15 / 20
Copia informatica per consultazione 16 / 20
Copia informatica per consultazione 17 / 20
COMUNE di SAVONA
Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 27/09/2018
Oggetto: PIANO CONCORDATO PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATA S.P.A. ATTO DI INDIRIZZO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.
Savona, 12/10/2018 IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXX
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
Copia informatica per consultazione 19 / 20
COMUNE di SAVONA
Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità Attestazione di Pubblicazione
Attestazione di Pubblicazione Delibera N. 35 del 27/09/2018
Oggetto: PIANO CONCORDATO PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATA
S.P.A. ATTO DI INDIRIZZO..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Savona dal 01/10/2018 al 16/10/2018.
Savona li, 17/10/2018
(XXXXXX XXXXX)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)