Accordo
Traduzione1
Accordo
0.946.293.212
concernente i pagamenti tra la Svizzera e l’Egitto
Firmato al Cairo il 6 aprile 1950 Entrato in vigore il 1o aprile 1950
1. Per assicurare il regolamento dei pagamenti fra l’Egitto e la Svizzera sono aperti due conti, di cui il primo, o conto «A», sarà tenuto dalla Banca Nazionale Svizzera in franchi svizzeri a favore della Banca Nazionale d’Egitto, e il secondo, o conto
«B», sarà tenuto dalla Banca Nazionale d’Egitto in lire egiziane a favore della Banca Nazionale Svizzera.
2. I pagamenti ammessi al trasferimento nell’ambito del presente accordo sono elencati negli allegati I e II.
a. i pagamenti indicati nell’allegato I saranno trasferiti per mezzo del conto
«A» e
b. quelli indicati nell’allegato II, per mezzo del conto «B».
D’intesa tra le parti contraenti, l’una o l’altra categoria di pagamenti contemplata in uno dei due allegati potrà esserne stralciata e iscritta sull’altro allegato.
3. Il regolamento, per mezzo del conto «A», delle somme dovute ai creditori domi- ciliati in Egitto dai debitori domiciliati in Svizzera sarà eseguito in franchi svizzeri alla Banca Nazionale Svizzera. Quest’ultima avvertirà quotidianamente la Banca Nazionale d’Egitto dei versamenti eseguiti a questo conto. La Banca Nazionale d’Egitto pagherà immediatamente ai creditori domiciliati in Egitto il controvalore delle somme accreditate dalla Banca Nazionale Svizzera.
Il regolamento, per mezzo del conto «A», delle somme dovute ai creditori domicilia- ti in Svizzera dai debitori domiciliati in Xxxxxx xxxx eseguito mediante acquisto a carico di questo conto di franchi svizzeri. La Banca Nazionale d’Egitto cederà ai debitori domiciliati in Egitto, ogni volta che ne faranno domanda, i franchi svizzeri necessari al regolamento dei loro debiti.
4. Nel caso in cui il saldo disponibile del conto «A» non bastasse ad eseguire gli ordini di pagamento della Banca Nazionale d’Egitto, il Governo svizzero metterà a disposizione del Governo egiziano, per il tramite della Banca Nazionale Svizzera, un credito fino a concorrenza di cinque milioni di franchi svizzeri al massimo.
Se, dopo aver esaurito questo credito, la Banca Nazionale d’Egitto avesse ancora bisogno di franchi svizzeri per l’esecuzione dei trasferimenti previsti alla lettera a dell’articolo 2, essa se li procurerà mediante cessione di dollari degli Stati Uniti d’America o di oro.
RU 1950 322
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Se, dopo l’esecuzione dei trasferimenti previsti alla lettera a dell’articolo 2, esiste un saldo in favore della Banca Nazionale d’Egitto superiore a cinque milioni di franchi svizzeri, questa banca avrà il diritto di acquistare dollari degli Stati Uniti d’America od oro per la somma eccedente l’ammontare di cinque milioni di franchi svizzeri.
Dopo la scadenza del presente accordo, qualsiasi saldo del conto «A» a favore della Banca Nazionale d’Xxxxxx xxxx messo a libera disposizione di quest’ultima, con riserva dell’articolo 8. Lo stesso dicasi dei versamenti eseguiti nei tre mesi che seguiranno in esecuzione delle garanzie bancarie previste all’articolo 6. Se, invece, il conto «A» si chiude con un saldo a favore della Banca Nazionale Svizzera, la Banca Nazionale d’Egitto ne regolerà l’ammontare mediante cessione di dollari degli Stati Uniti d’America entro il termine di tre mesi.
5. Il regolamento, per mezzo del conto «B», delle somme dovute ai creditori domi- ciliati in Svizzera da debitori domiciliati in Xxxxxx xxxx eseguito in lire egiziane alla Banca Nazionale d’Egitto a favore dei creditori in Svizzera. La Banca Nazionale d’Egitto avviserà la Banca Nazionale Svizzera quotidianamente dei versamenti eseguiti in Egitto.
Il regolamento, per mezzo del conto «B», delle somme dovute ai creditori domicilia- ti in Egitto da debitori domiciliati in Svizzera sarà eseguito mediante acquisto di lire egiziane che sono accreditate al conto «B» a favore dei creditori svizzeri. La Banca Nazionale d’Egitto eseguirà quotidianamente gli ordini di pagamento per il tramite della Banca Nazionale Svizzera.
6. Se il saldo del conto «B» scende al disotto di 200 000 lire egiziane, la Banca Nazionale d’Egitto anticiperà, verso presentazione della garanzia di una banca svizzera accetta, delle lire egiziane per l’esecuzione degli ordini di pagamento. Tuttavia, la validità della garanzia bancaria non oltrepasserà sei mesi. In mancanza di un regolamento in lire egiziane eseguito prima della scadenza della garanzia bancaria, la somma garantita, convertita in franchi svizzeri al corso ufficiale, dovrà essere versata al conto «A».
7. Il presente accordo entrerà in vigore il 1o aprile 1950. Il saldo del conto della Banca Nazionale d’Egitto presso la Banca Nazionale Svizzera, come pure i saldi dei conti delle banche accette egiziane presso le banche accette svizzere esistenti a tale data, saranno trasferiti al conto «A» della Banca Nazionale d’Egitto presso la Banca Nazionale Svizzera.
8. Il presente accordo può essere disdetto in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, al più presto per il 31 marzo 1951.
I conti A e B continueranno a essere utilizzati dopo lo spirare del presente accordo, conformemente alle disposizioni di quest’ultimo, fino al regolamento di tutti i paga- menti risultanti da contratti conchiusi durante la validità dell’accordo2.
Se, allo spirare del presente accordo, anticipazioni della Banca Nazionale d’Egitto, garantite da banche svizzere, non sono state rimborsate, il Governo egiziano autoriz- zerà, nei tre mesi che seguiranno, l’importazione di merci svizzere il cui regolamen- to sarà destinato al rimborso di siffatte anticipazioni.
2 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 27 maggio/12 giugno 1954 (RU 1954 577).
Dopo la scadenza del presente accordo, le somme accreditate al conto «B» continue- ranno a rimanere disponibili per il pagamento di merci egiziane acquistate da impor- tatori svizzeri.
9. Il Governo svizzero manterrà i provvedimenti attualmente in vigore, secondo i quali il prodotto delle esportazioni di merci d’origine egiziana verso la Svizzera è regolato dalle disposizioni del presente accordo.
10. Una commissione mista sarà costituita per sorvegliare gli sviluppi del presente accordo e per prendere, se è il caso, i provvedimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento di queste disposizioni.
Per il
Governo svizzero:
Per il
Governo reale d’Egitto:
B. de Xxxxxxx X. Xxxxx El-Dine
Allegato I
Pagamenti commerciali
1. Pagamenti per l’importazione in Svizzera di cotone del tipo Carnak prove- niente dalle scorte governative, di riso venduto ad un prezzo speciale fissato dal Governo egiziano, come pure pagamenti del 30 per cento del prezzo del cotone, tipo Carnak, acquisto sul mercato libero.
2. Regolamenti periodici delle amministrazioni delle poste, dei telegrafi e tele- foni, nonchè delle imprese di trasporti pubblici, comprese le imprese di tra- sporti aerei.
Pagamenti governativi
3. Pagamenti per le spese amministrative delle rappresentanze ufficiali.
4. Contributi ad organizzazioni internazionali.
5. Pagamenti per le ordinazioni fatte in Svizzera per l’Assouan.
Pagamenti per spese di viaggio e di soggiorno in Svizzera
6. Soggiorni di vacanze.
7. Soggiorni di cura.
8. Spese per soggiorni d’educazione e di studi (comprese le spese scolastiche).
9. Viaggi d’affari.
Pagamenti per sussidi, pensioni e beneficenza
10. Pagamenti di sussidi, pensioni alimentari e soccorsi.
11. Pensioni e annualità.
12. Pagamenti derivanti da donazioni e collette in favore di opere di beneficen- za.
13. Quote e indennità delle assicurazioni sociali, compresa l’assicurazione vec- chiaia e superstiti, ecc.
Assicurazioni
14. Pagamenti per premi, infortuni ed altri obblighi derivanti da polizze di assi- curazione, che devono essere eseguiti tra le sedi sociali o le succursali di compagnie d’assicurazione in uno dei due paesi e gli assicurati, i beneficiari o altri debitori o creditori nell’altro paese.
Per quanto concerne i pagamenti relativi alle polizze d’assicurazione di tra- sporto, come pure sulla responsabilità civile, le Autorità egiziane si dichiara- no disposte ad esaminare siffatte domande con benevolenza.
15. Pagamenti derivanti da operazioni di assicurazione, che devono essere ese- guiti tra le sedi sociali di una compagnia d’assicurazione in uno dei due pae- si e la succursale di detta compagnia nell’altro paese.
Le eccedenze annue delle succursali di compagnie svizzere di assicurazioni dirette che esercitano, in Egitto, i rami vita e danni elementari saranno trasfe- rite.
16. Pagamenti per premi, infortuni ed altri obblighi derivanti da contratti di rias- sicurazione.
Pagamenti finanziari e generali
17. Trasferimenti di eque somme risultanti da risparmi conseguiti col prodotto del loro lavoro da cittadini svizzeri occupati temporaneamente in Egitto.
18. Trasferimenti in casi di rigore.
19. Spese di giustizia, imposte, pagamenti per la registrazione di brevetti e mar- chi.
20. Rimborso di pagamenti effettuati per operazioni ammesse dal presente elen- co e che non sono state eseguite.
21. I trasferimenti non specificati qui sopra potranno essere ammessi d’intesa tra le autorità competenti dei due paesi.
Potranno inoltre essere trasferiti attraverso il conto «A» i pagamenti indicati nell’allegato II, in quanto si tratti di obblighi con una clausola in pagamento in oro o stilati in un’altra moneta che non sia la lira egiziana, contratti prima del 2 settembre 1939 o dopo questa data con il consenso delle Autorità egiziane dei cambi.
Allegato II
Pagamenti commerciali
1. Pagamenti per l’importazione in Egitto di merci d’origine svizzera e l’im- portazione in Svizzera di merci d’origine egiziana, salvo quelli indicati nell’allegato I.
2. Spese e utili risultanti dal commercio di transito.
3. Spese di trasporto, d’assicurazione, di deposito, di dogana ed ogni altra spesa accessoria nel traffico delle merci.
4. Pagamenti per tasse e diritti di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti d’autore, concessioni, ecc.
5. Pagamenti per prestazioni di servizio, come commissioni, provvigioni, ono- rari, stipendi, salari, spese di propaganda, spese di montaggio, spese di ripa- razione, indennità di membri di consigli d’amministrazione.
6. Pagamenti di utili d’esercizio e di contributi a spese di regia ed a spese gene- rali da parte di filiali e succursali alla loro casa madre.
Pagamenti finanziari e generali
7. Versamenti di redditi risultanti da investimenti svizzeri in Egitto (per esem- xxx xxxxxx, interessi, dividendi, interessi ipotecari e pigioni) a favore di cit- tadini svizzeri o di persone giuridiche svizzere, se il debitore è domiciliato in Egitto o se i titoli sono pagabili in Egitto; pagamenti di utili risultanti da par- tecipazioni svizzere a società residenti in Egitto.
8. Pagamenti concernenti ammortamenti convenzionali e rimborsi di investi- menti indicati al numero 7 dovuti secondo le condizioni contrattuali o di emissione (è considerato come ammortamento convenzionale ogni rimborso di un capitale ricevuto in prestito, eseguito alle condizioni previste nel con- tratto di prestito mediante scadenza fissa, estrazione a sorte, rimborso alla scadenza anche anticipato, o in ogni altro modo).
9. Versamenti di capitali appartenenti a cittadini svizzeri rientrati definitiva- mente in Svizzera, compresi gli averi provenienti da polizze d’assicurazione sulla vita.
Versamenti di ricavi risultanti dalla vendita di proprietà fondiarie, case, mobili, effetti personali che hanno servito all’uso personale del proprietario.
Pagamenti risultanti dalla partecipazione alla vendita o alla liquidazione di società in Egitto.
L’importo complessivo di questi trasferimenti è limitato alla somma di 7000 lire egiziane per persona.
10. Pagamenti di somme destinate a riparazioni e a lavori necessari alla manu- tenzione di proprietà i cui proprietari sono domiciliati nell’altro paese e non dispongono di fondi sufficienti nel paese in cui si trova la proprietà.
11. Versamenti di legati e di eredità provenienti dalla successione di persone che, al momento del loro decesso, erano domiciliate in Egitto, fino a concor- renza di 1200 lire egiziane per persona, se i beneficiari si trovano nell’indigenza.
12. Versamenti di legati previsti nei testamenti di persone non residenti in Egitto a beneficiari domiciliati in Svizzera, fino a concorrenza di 1200 lire egiziane per persona, se i beneficiari si trovano nell’indigenza.
13. Rimborso di pagamenti effettuati per le operazioni ammesse dal presente elenco e che non sono state eseguite.
14. I trasferimenti non specificati qui sopra potranno essere ammessi d’intesa tra le autorità competenti dei due paesi.
Processo verbale
di firma dell’Accordo concernente i Pagamenti
e del Protocollo Commerciale tra il Governo Svizzero e il Governo Reale d’Egitto
Il sei aprile dell’anno millenovecentocinquanta si sono riuniti al Cairo, in una sala del Palazzo del Ministero Reale degli Affari Esteri:
Sua Eccellenza Xxxxx-Béat de Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di Svizzera al Cairo, assistito dal signor Xxxx Xxxxxxxx, secondo segretario della Legazione di Svizzera al Cairo,
Sua Eccellenza Xxxxxxx Xxxxx Xx-Xxxx Xxx, Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx, assistito da S. E. Xxxxx-Xxxxxx Xxxxx Xxx, Sottosegretario di Stato al Ministero Reale degli Affari Esteri, dalle LL. EE. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx e Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx, ambedue Ministri Plenipotenziari presso il suddetto Ministero,
per procedere alla firma dell’Accordo concernente i Pagamenti e del Protocollo Commerciale ivi allegato.
Sua Eccellenza Xxxxx-Béat de Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx avendo presentato una Nota della Legazione di Svizzera al Cairo in data del 3 aprile 1950, con la quale si comu- nica che il Consiglio Federale Svizzero lo autorizza a firmare i documenti sopra indicati in nome del Governo Elvetico, e Sua Eccellenza Xxxxxxx Xxxxx Xx-Xxxx Xxx avendo dichiarato che il Consiglio dei Ministri l’ha autorizzato a firmare questi documenti in nome del Governo Reale d’Egitto, è stato proceduto alla firma dei detti Accordo e Protocollo.
In fede di che, il presente processo verbale è stato redatto e firmato in due esemplari.
Per il
Governo svizzero:
Per il
Governo reale d’Egitto:
B. de Xxxxxxx X. Xxxxx El-Dine