DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Numero del provvedimento | 12 |
Data del provvedimento | 26-06-2020 |
Oggetto | |
Contenuto | ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 ANNI 2020-2025 – APPROVAZIONE. |
Presidente | Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx |
Direttore | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Ufficio/Struttura | Direttore |
Resp. Ufficio/Struttura | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Resp. del procedimento | Xxxxxxx Xxxxxxxx - direttore |
Parere e visto di regolarità contabile | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 9:30 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:
ente | Rappresentante | quote | presente | assente | |
Comune Abetone Cutigliano | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx | 0,81% | X | |
Comune Agliana | p. Xxxxxxxxx Xxxx Assessore X. Xxxxxxx | Xxxxxxx | 6,75% | X | |
Comune Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Sindaco | 1,24% | X | |
Comune Montale | p. Xxxxxxxxxx Xxxxx Assessore X.Xxxx | Xxxxxxx | 4,13% | X | |
Comune Xxxxxxx | Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx | vice sindaco | 34,76% | X | |
Comune Quarrata | p. Xxxxx Xxxxxxxx Assessore A. Colzi | Sindaco | 10,08% | X | |
Comune Sambuca Pistoiese | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | 0,62% | X | |
Comune San Xxxxxxxx Xxxxxxxx | x. Xxxx Xxxxx Assessore X. Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | 3,12% | X | |
Comune Serravalle Pistoiese | p. Xxxxx Xxxxxxx Assessore I. Gargini | Sindaco | 4,49% | X | |
Azienda USL Toscana Centro | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Delegato | 33,00% | X |
Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti
Organismi/nominativo presidente | presente | assente |
Comitato di partecipazione Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | X | |
Consulta Terzo Settore Xxxxxx Xxxxxx | X |
Allegati Atto | ||
Allegato | N.Pagine allegato | Oggetto Allegato |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |
REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 22 | Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92 |
Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Numero della delibera | |
Data della delibera | 26-06-2020 |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx/determina a contrarre |
Contenuto | ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 ANNI 2020-2025 –APPROVAZIONE. |
Presidente | Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx |
Direttore | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Ufficio/Struttura | Direttore |
Resp. Ufficio/Struttura | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Resp. del procedimento | Xxxxxxx Xxxxxxxx - direttore |
Parere e visto di regolarità contabile | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Allegati Atto | ||
Allegato | N.Pagine allegato | Oggetto Allegato |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 22 | Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92 |
REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;
Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS X.xx n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Vice Presidente della SdS X.xx;
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;
Richiamate
- La Legge n.104 del 5 febbraio 1992, in particolare l’art.13 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- il Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 9/04/1992 (Indirizzi per la stipula degli accordi idi programma ai sensi dell’art.13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- il Decreto Legislativo del 31/03/1998 n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marco 1997, n.59);
- l’art.19 della Legge 8/11/2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289);
- la Legge del 3/03/2009 n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- l’art.1 comma 89 della Legge del 7 aprile 2014 n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
-l’art.1 commi 70 e 71 della Legge del 13/07/2015 n.107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- il Decreto Legislativo del 13/04/2017 n.66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n.107);
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Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
- Xxxxxxx Legislativo del 7/08/2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante: “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera c), della legge 13 luglio 2017, n.107”);
- la DGRT n. 1449/2017 avente ad oggetto “Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita”
- la determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 370 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Nomina della equipe UVMD per la zona pistoiese”
Premesso
Che la Società della Salute (d’ora in poi “SdS”) Pistoiese all’art. 2 comma 1 dello Statuto ha come finalità istituzionale “…la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS Pistoiese, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute (d’ora in poi anche “PIS”).”
Dal 1° gennaio 2019 i comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale e Marliana hanno delegato, assegnando alla SdS, le funzioni relative all’assistenza scolastica dei disabili;
Che nel Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (d’ora in poi “PISSR”) 2018-2020 sono previsti degli obiettivi tendenti alla strutturazione di un sistema basato su un welfare etico e partecipato nel quale la prevenzione e la promozione della salute e del benessere sociale, insieme all’abbattimento delle disuguaglianze, siano colonne per la cura della comunità;
che nel Focus 2 del PISSR 2018-2020 si prevede di “Sostenere e valorizzare la centralità della persona con disabilità sviluppandone le capacità esistenti e le potenzialità di crescita finalizzate al raggiungimento e mantenimento della massima autonomia possibile e di una vita indipendente”;
che nel Focus 3 del PISSR 2018-2020 dedicato alla salute mentale si prevede la costituzione di una rete che integri le competenze mediche con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, il Sistema Scolastico, gli Enti locali e il Volontariato nell’ottica di una “presa in carico globale della persona, rafforzando le reti relazionali, sociali, economiche ed il coordinamento con la comunità di riferimento e le reti informali” oltre che alla promozione di istituti di partecipazione;
che nel PIS 2020-2022 si prevede l’attuazione delle delibere regionale n.1449/2017 e n.1642/2019 a garanzia della presa in carico globale della persona con disabilità e della definizione del progetto di vita oltre all’implementazione di modelli per realizzare la fase di transizione dalla minore età all’età adulta;
Dato atto
Che fin dal mese di marzo 2018 la Provincia di Pistoia ha promosso un percorso per il rinnovo dell’accordo di programma dell’anno 2012 recante “Rinnovo Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili ex L.104/92 anni 2012-2017” scaduto nel marzo 2018;
che ha avviato un percorso tecnico-amministrativo propedeutico al rinnovo dell’accordo di programma per il periodo 2020-2025 con la costituzione di un Tavolo Politico con i rappresentanti delle Conferenze Zonali di Pistoia e della Valdinievole e delle Sds Pistoiese e della Valdinievole mentre dall’11/5/2018 sono iniziati gli incontri con i rappresentanti degli enti competenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia, dell’ASL.
Che alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte: la Provincia di Pistoia;
l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale;
le Istituzioni Scolastiche autonome statali della provincia di Pistoia; le Scuole paritarie della provincia di Pistoia;
i soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di nidi;
la Sds Pistoiese e della Valdinievole e le Amministrazi oni Comunali;
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Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
l’Azienda Usl Toscana Centro.
Considerato
che i soggetti firmatari dell’Accordo si sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a favorire il raggiungimento delle finalità dell’Accordo stesso;
che il Presidente della Provincia di Pistoia si impegna a provvedere, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell’Accordo ai trasferimenti nazionali e regionali, nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;
L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 7
Con votazione: 5 favorevoli e 2 astenuti.
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare, per quanto di competenza della Società della Salute Pistoiese e dei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale e Marliana e dell’Unione dei comuni montani dell’appennino pistoiese, l’Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della L.104/92-anni 2020-2025 approvato dalla la Provincia con Decreto del Presidente n.96 del 26/05/2020.
2. DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line
x.xx IL DIRETTORE x.xx LA PRESIDENTE
(Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx)
Provincia di Pistoia
Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92
2020-2025
Testo elaborato dal Gruppo tecnico per il rinnovo dell’Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica e formativa delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della L. n. 104/92
INDICE
PREMESSA
CAPITOLO 1: FINALITÀ, SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Enti firmatari dell’Accordo di programma
2.1 Enti firmatari
Art. 3 - Campo di applicazione
3.1 Valenza territoriale
3.2 Ambiti di applicazione e validità
CAPITOLO 2: COMPETENZE E IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
Art. 4 - UFFICIO XI - PISTOIA Ambito Territoriale provinciale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
.
Art. 5 - Istituzioni Scolastiche autonome
5.1 Istruzione domiciliare e disabilità
5.2 Orientamento e continuità Art. 6 – Scuole paritarie
Art. 7 - Provincia di Pistoia
Art. 8 - Azienda USL TOSCANA CENTRO
Art. 9 - Società della Salute e Amministrazioni Comunali
9.1 Modello organizzativo dei servizi sul territorio provinciale
9.1.1 Xxxx Xxxxxxxxx
0.0.0 Xxxx Xxxxxxxxxxxx
9.1.3 I Comuni e la Società della Salute
9.1.4 Competenze e adempimenti
CAPITOLO 3: STRUTTURE DI GOVERNANCE
Art. 10 - Organismi di governance a livello provinciale Art. 11 - Strutture di supporto
11.1 Il Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione
11.2 Il Centro Territoriale di Supporto e il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTS e CTI)
CAPITOLO 4: PROGETTO/PERCORSO EDUCATIVO E DI INCLUSIONE
Art. 12 – L’inserimento dei soggetti con disabilità nella scuola
12.1 La fase della diagnosi
12.2 L’attestazione della condizione di disabilità (handicap)
12.3 La richiesta di introduzione di insegnamento individualizzato di sostegno
12.4 Il percorso scolastico dello studente con disabilità
Art. 13 – Percorso di vita
13.1 Servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
13.2 Scuola dell’infanzia
13.3 Scuola primaria
13.4 Scuola secondaria di primo grado
13.5 Scuola secondaria di secondo grado
CAPITOLO 5: COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICHE
Art. 14 – Il gruppo dei rappresentanti politici e tecnici
14.1 I rappresentanti del gruppo politico e tecnico
CAPITOLO 6: DURATA E MODIFICABILITÀ’ DELL’ACCORDO
Art. 15 - Modifiche ex lege e validità.
- Allegato 1: VADEMECUM ADEMPIMENTI PER RICHIESTA INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO
PREMESSA
Il presente testo rinnova l'Accordo di programma per l'inclusione scolastica nella provincia di Pistoia, scaduto a marzo 2018, adeguandolo allo sviluppo della normativa nel frattempo intervenuta.
Con questo Accordo le istituzioni coinvolte nella formazione, nell'assistenza e nella tutela della salute si sono coordinate per promuovere azioni condivise al fine di permettere un'effettiva inclusione scolastica e un'efficace occasione di formazione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, in modo da garantire la piena realizzazione di un loro progetto di vita autonomo, in relazione anche alla vita al di fuori dalla scuola.
La dizione “delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti” riprende fedelmente quella del D.Lgs n. 66 del 13.4.2017; per non appesantire il testo che segue sono stati utilizzati singolarmente i diversi termini a seconda dell’ordine scolastico di competenza o genericamente a seconda dei casi.
Gli impegni e le decisioni contenuti in questo Accordo si applicano a partire dall'asilo nido fino al termine della scuola media superiore, con la possibilità di stabilire utili collegamenti, ai fini dell'inserimento, con i percorsi universitari e lavorativi.
Il presente Accordo di programma rappresenta un importante momento di riflessione e di revisione che ha coinvolto tutti i soggetti firmatari e che ha permesso di stabilire linee di accoglienza e di intervento rispettose delle specificità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità. L'Accordo impegna le istituzioni e le associazioni aderenti e tutta la comunità ad adottare e ricercare percorsi condivisi, ai quali ciascuno partecipa nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, ma sempre con lo scopo di valorizzare le capacità e soddisfare i bisogni della persona.
L'inclusione scolastica e sociale è infatti un processo complesso che si realizza solo se tutte le realtà (famiglia, scuola, autonomie locali, associazionismo, privato sociale) che interagiscono con la persona con disabilità, collaborano in modo responsabile e condiviso.
CAPITOLO 1
FINALITA’, SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 – FINALITÀ
Il presente Accordo di programma conferma la finalità generale del documento precedente, ovvero vuole garantire, promuovere, facilitare e sostenere il diritto all'educazione, all'istruzione, alla frequenza e all'inclusione scolastica ed extrascolastica e sociale delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificati ai sensi della Legge
n. 104/92 iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pistoia. Il presente Accordo vuole essere lo strumento operativo con il quale le istituzioni firmatarie ed aderenti stabiliscono una collaborazione sinergica e condivisa per promuovere il benessere, il successo formativo e l'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, al fine di realizzare la piena attuazione del diritto all'istruzione e allo studio. L'obiettivo principale rimane quello di permettere alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti con disabilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità, mettendoli al centro di un percorso dove la persona è valorizzata nella sua globalità e in tutti i contesti sociali e dove è favorita l'acquisizione dell'autonomia personale e sociale.
Art. 2 - ENTI FIRMATARI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Alla sottoscrizione del presente Accordo di programma a livello provinciale prendono parte, in quanto enti firmatari, tramite i loro Legali Rappresentanti:
- la Provincia di Pistoia;
- l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale;
- le Istituzioni Scolastiche autonome statali della provincia di Pistoia;
- le Scuole paritarie della provincia di Pistoia;
- i soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di nidi;
- la Società della Salute Valdinievole e la Società della Salute Pistoiese e le Amministrazioni Comunali;
- l’Azienda USL Toscana Centro.
I soggetti sopraindicati si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento delle finalità indicate all’art. 1.
Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
3.1 Valenza territoriale
Quanto contenuto nel presente Accordo si rivolge alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della L. n. 104/92 frequentanti le scuole del territorio provinciale pistoiese di ogni ordine e grado. Rispetto ai non residenti, gli interventi
specialistici e gli oneri finanziari relativi al percorso scolastico e di crescita sono di competenza degli enti del territorio di residenza ad eccezione dell'assegnazione degli ausili per l'inclusione scolastica degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado certificati in base alla L. n. 104/1992.
3.2 Ambiti di applicazione e validità
L’Accordo di programma si riferisce alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92, individuati secondo l’art. 3 della L. n. 104/92 frequentanti:
- i servizi educativi per la prima infanzia ai quali le norme del presente Accordo si applicano, secondo quanto stabilito dai Regolamenti dei servizi educativi dei singoli Comuni;
- tutte le scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo;
- i percorsi integrati di istruzione-formazione professionale per l'assolvimento del diritto-dovere svolti presso Enti di Formazione Professionale accreditati.
Il presente Accordo di programma ha validità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, previa verifica intermedia al terzo anno ma rimane comunque in vigore fino a che non sarà firmato l'Accordo che andrà a sostituirlo.
CAPITOLO 2
COMPETENZE E IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
Art. 4 - UFFICIO XI - PISTOIA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
L’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale coordina e promuove il diritto allo studio di tutti gli alunni e si impegna a favorire l’applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali, per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini e degli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92.
In particolare promuove per tutti gli studenti con disabilità un inserimento più prossimo possibile al luogo di residenza e favorisce, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado, una ripartizione che tenga conto delle potenzialità e degli interessi degli alunni stessi, cercando di prevenire un’eccessiva concentrazione in alcuni specifici Istituti. A questo scopo, l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale in collaborazione con le Scuole Polo per l’inclusione e/o per la formazione organizza ogni anno, con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle iscrizioni, una Conferenza di Servizi aperta all’Azienda USL, Enti Locali, Società della Salute e associazioni rappresentative del mondo della disabilità.
Inoltre:
- elabora, secondo la normativa vigente, la proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di dotazione organica del personale di sostegno, di diritto ed in deroga, anche per sopravvenute esigenze durante l’anno scolastico;
- promuove corsi di informazione, formazione ed aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti curricolari, di sostegno e per il personale ATA;
- promuove la realizzazione di progetti e forme di sperimentazione in ambito didattico, metodologico ed educativo;
- collabora con il Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione e con vari enti;
- coordina il pieno funzionamento del Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XXX) x xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx per l’Inclusione (CTI) ;
- promuove appositi incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche autonome;
- favorisce la sperimentazione di nuove forme di inclusione fra scuola, territorio e formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente;
- sostiene ed incoraggia, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, un percorso formativo di sviluppo dell’autonomia finalizzato ad un progetto di inserimento sociale e/o lavorativo;
- assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell’autonomia per i posti di sostegno;
- raccoglie i dati inerenti alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92, per ordine di scuola inviati dalle singole istituzioni scolastiche sulla piattaforma SIDI;
- l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 13 luglio 2015 n. 107, istituisce il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) di cui al D.Lgs n. 66/2017, composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.
Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Art. 5 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Le Istituzioni Scolastiche autonome, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegnano a:
- dotarsi di strumenti di rilevazione per l’individuazione precoce delle difficoltà connesse all’apprendimento;
- promuovere percorsi di monitoraggio dei processi di inclusione dei singoli alunni;
- promuovere progetti di Istituto per l’accoglienza, l’inclusione e per la continuità educativa e didattica;
- formulare proposte organizzative;
- programmare in collaborazione con le Scuole Polo per l’inclusione corsi di aggiornamento su temi significativi per le caratteristiche dell’utenza;
- deliberare progetti di orientamento e continuità fra i vari ordini di scuola, che permettano anche l’utilizzo temporaneo e parziale dei docenti della scuola di provenienza, per favorire il passaggio e l’accoglienza nei successivi gradi di istruzione, tra sistema scolastico e sistema formativo e, in caso di trasferimento, tra due Istituti Scolastici;
- organizzare l’assistenza di base utilizzando i collaboratori scolastici in dotazione all’Istituto, con particolare riguardo a quelli ex art. 7 del CCNL del Comparto scuola o con incarichi specifici assegnati;
- predisporre le condizioni organizzative che garantiscano la partecipazione degli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92 ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e agli scambi culturali programmate dagli organi collegiali ed inseriti nel PEI;
- inserire all’interno del PTOF la descrizione delle attività previste per l’inclusione;
- istituire il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI (D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017). In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto delle studentesse e degli studenti, dei genitori e può avvalersi, in relazione all’inclusione scolastica, della consulenza delle associazioni del territorio maggiormente rappresentative della disabilità. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente (D.Lgs n. 96/2019 articolo 3, comma 5-bis). Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con alunni con disabilità, nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia degli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno (D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019).
Le Scuole si impegnano a:
- formalizzare la richiesta per le ore di sostegno all’Ambito Territoriale per la definizione dell’organico e ripartire le risorse assegnate a seconda delle esigenze di ogni singolo studente;
- programmare, con gli enti interessati e le famiglie, il calendario delle riunioni dei diversi gruppi di lavoro;
- elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e provvedere alle sue verifiche in itinere;
- elaborare nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
Nel caso in cui la gravità dell’handicap renda necessario un intervento per l’autonomia dell’alunno ad integrazione dell’operato dell’insegnante di sostegno, la scuola può richiedere all’Ente locale l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, coordinandola con le attività didattico- educative.
5.1 Istruzione domiciliare e disabilità
Premesso che l’istruzione domiciliare non rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa prevista dalla Legge n. 104/92 rivolta agli alunni disabili, gli interventi domiciliari per gli alunni disabili devono ritenersi opportunità ridotte rispetto all’offerta formativa usufruibile in classe con il gruppo di pari e con tutti i docenti di riferimento (curricolari e di sostegno).
Questo non toglie che in casi eccezionali, gli alunni che usufruiscono dei benefici della Legge n. 104/92, per i quali è stato attivato il PEI, ed è stato assegnato un eventuale docente di sostegno, possono richiedere temporanei interventi domiciliari anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie, accertata l'impossibilità della frequenza scolastica dovuta alla condizione di disabilità. Tale fattispecie non può rientrare nell’esercizio dell’Istruzione domiciliare, ma rientra nella flessibilità del piano educativo individualizzato previsto per tali alunni.
Laddove il servizio di istruzione domiciliare sia attivato per un alunno con disabilità certificata è opportuno valutare la flessibilità di tutte le risorse assegnate ottimizzandole, ivi compreso l’insegnante di sostegno (D.Lgs n. 66/2017 modificato 2019 - art 16 comma 2/ter “Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui a commi 1 e 2 bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.) - vedi nota XXX Xxxxxxx x. 00000 del 24.10.2019. L’istruzione domiciliare è gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale, che valuta e autorizza i progetti presentati dalle scuole e procede all’eventuale stanziamento di risorse.
5.2 Orientamento e continuità
Le Istituzioni coinvolte nel presente Accordo si impegnano, ognuna per le proprie competenze, a garantire:
- un corretto orientamento per il passaggio al successivo livello di istruzione o di formazione, che tenga conto delle risorse, delle potenzialità e delle aspirazioni di ogni singolo studente disabile e del criterio della territorialità;
- la continuità educativa e didattica, per un’accoglienza positiva al passaggio ai vari ordini di istruzione e alle diverse opportunità dell’obbligo formativo e per assicurare un’esperienza scolastica e formativa coerente con i bisogni educativi.
I bisogni suddetti potrebbero prevedere, in casi eccezionali, progetti didattici condivisi tali da consentire la permanenza, di norma per un anno, nella scuola dell’infanzia.
In particolare si impegnano a:
- organizzare incontri fra insegnanti della scuola di provenienza e di accoglienza dello studente, operatori dei servizi socio-sanitari e genitori per un esame dei bisogni e per affrontare eventuali problematiche collegate all’inclusione;
- trasmettere la documentazione ed ogni notizia utile per la formulazione del nuovo piano educativo;
- partecipare alla progettazione del piano educativo, ove necessario (C.M. 1/88), del docente di sostegno della scuola di provenienza dello studente a titolo consultivo;
- limitatamente ai primi mesi di frequenza, organizzare interventi rivolti agli studenti da parte dell’insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola, ove se ne ravveda l’esigenza (C.M. 1/88).
Art. 6 – SCUOLE PARITARIE
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, 6. (Art. 1, comma 2, Legge 62/2000).
Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) hanno l’obbligo:
- di accogliere la domanda di iscrizione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità;
- nella formazione delle classi, in conformità alla normativa vigente, di non superare il numero massimo di alunni stabilito dalla normativa e di costituire sezioni/classi il più adeguate possibile, anche in termini numerici.
Art. 0 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Xx Xxxxxxxxx nell'ambito delle proprie competenze e della normativa statale e regionale vigente in materia si impegna a:
- promuovere il rinnovo dell’Accordo di Programma;
- promuovere le politiche per l’inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità nell’ambito delle sedi di governo territoriale del sistema di istruzione e formazione, in particolare attraverso il coordinamento del Tavolo Integrato Provinciale (T.I.P.), nell’ambito delle proprie competenze e della normativa nazionale e regionale vigente in materia. A questo fine la Provincia si impegna altresì a promuovere azioni coordinate con le altre sedi istituzionali secondo quanto previsto dalle linee guida del MIUR:
- perseguire l'obiettivo dell'accessibilità nella progettazione di nuove costruzioni e garantire attraverso un programma di attuazione progressivo la costruzione e/o l'adattamento delle strutture e degli impianti che consentono il superamento degli ostacoli architettonici per coloro che hanno ridotte capacità motorie o limitazioni che impediscono la piena fruibilità degli spazi all'interno degli edifici scolastici di competenza;
- garantire, nell’ambito delle proprie competenze, supporto e collaborazione con le Amministrazioni Scolastiche e i Comuni, relativamente all’orientamento scolastico e professionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, anche promuovendo strumenti informativi di sostegno alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e progetti in rete che mettano a sistema le pratiche di inclusione delle singole scuole;
- fornire, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, arredi speciali e ausili didattici e informatici per le studentesse e gli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Secondari di Secondo grado, adeguati alle esigenze manifestate dalle scuole dietro presentazione di specifici progetti valutati in collaborazione con il Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione, il Centro Territoriale di Supporto e il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTS e
CTI). Gli ausili acquistati seguono le studentesse e gli studenti in caso di trasferimento nell'ambito della provincia e qualora non siano utilizzati (ad es: a conclusione del ciclo scolastico per i quali erano stati richiesti) potranno essere messi a disposizione di altro istituto che ne faccia richiesta.
Successivamente al riordino delle funzioni delle province di cui all'art.1, comma 89, della L. n. 56/2014, la L. n. 218/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1 comma 947 ha stabilito che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13 comma 3 della L. n. 104/1992 ed al conferimento di funzioni di cui all'art. 139 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016 “fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province”.
In relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della L. R. n. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 7 aprile 2014 n. 56) secondo il quale: “Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.” la Regione ha confermato l'attribuzione delle competenze in capo alle province trasferendo nel contempo fondi vincolati all'inclusione degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado per il trasporto scolastico e l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, ai quali si sono aggiunti dal 2015 fondi ministeriali “destinati agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.
Alla luce del nuovo assetto delle province, indotto dalla L. n. 56/2014, che ha inciso pesantemente sull'autonomia finanziaria dell'ente rendendo precario l'equilibrio strutturale del bilancio, ad oggi la Provincia può garantire il trasporto e l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale delle studentesse e degli studenti, certificati ai sensi della Legge n. 104/92, che frequentano gli Istituti Superiori e che risiedono nel territorio provinciale, utilizzando i fondi assegnati dalla Regione e dal Ministero tramite trasferimento dei medesimi a Comuni e Società della Salute in quanto enti erogatori del servizio. L’organizzazione e le modalità di erogazione del servizio saranno rapportati alle effettive risorse finanziarie disponibili nel bilancio provinciale.
Qualora la Provincia recuperasse condizioni di stabilità economica tali da avere certezze sulle risorse da destinare all'inclusione e all'esercizio del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità che ricadono nella competenza provinciale si può ipotizzare un percorso che conduca all'indizione di gare uniche a livello provinciale relative ai servizi del trasporto e dell'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale.
Art. 8 - L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
L’Azienda Unità Sanitaria Locale mediante l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) e gli specialisti convenzionati garantiscono la realizzazione del seguente percorso:
- valutazione diagnostica e presa in carico dello studente;
- redazione di una relazione sulla condizione di handicap;
- avvio procedura di riconoscimento della situazione di handicap ai sensi della L. n. 104/92, come successivamente specificato all’art. 12.2 del presente Accordo;
- redazione del profilo di funzionamento dello studente e suo aggiornamento ad ogni passaggio di grado scolastico, ovvero ogni qualvolta si verifichi una modificazione del suo quadro clinico ai sensi della normativa vigente;
- redazione di parere favorevole alla frequenza ai laboratori nel caso di iscrizione agli Istituti Superiori nei quali si svolgono tali attività.
Tutta la documentazione sanitaria sopra elencata viene consegnata dal medico specialista alla famiglia.
L’U.F.S.M.I.A. e gli specialisti convenzionati garantiscono altresì:
- la partecipazione alla stesura ed alla verifica del PEI tramite la presenza programmata del referente del caso individuato tra gli operatori di cui all’art. 12 della legge n. 104/92;
- la collaborazione con l’Amministrazione Scolastica al fine di realizzare progetti di formazione del personale;
- la partecipazione alle commissioni interistituzionali.
Art. 9 - SOCIETA’ DELLA SALUTE E AMMINISTRAZIONI COMUNALI
9.1 Modello organizzativo dei servizi sul territorio provinciale
Nel territorio provinciale l’organizzazione dei servizi territoriali socio-sanitari è articolata in due modelli organizzativi differenti.
9.1.1 Zona Pistoiese
I Comuni e l’Azienda USL hanno costituito il Consorzio Società della Salute che gestisce, in maniera diretta o indiretta (tramite i comuni), i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
9.1.2 Zona Valdinievole
In questa zona i Comuni e l’Azienda USL hanno costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute, al quale hanno delegato la programmazione e la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali.
9.1.3 I Comuni e la Società della Salute
Sono soggetti di promozione del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’inclusione nel sistema scolastico e formativo, sono altresì soggetti di relazione interistituzionale per la governance locale nel sistema integrato dell’istruzione.
9.1.4 Competenze e adempimenti
I Comuni:
- garantiscono l’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un programma di attuazione progressivo, degli edifici di propria competenza (asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado) e di ogni altro ostacolo che impedisca l’accesso e la totale fruizione dei percorsi scolastici e formativi;
- dotano le strutture di propria competenza di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92, con la consulenza del Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione.
I Comuni favoriscono la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici e garantiscono l’organizzazione dei trasporti specifici per gli studenti residenti nel Comune, che frequentano gli ordini di scuola di propria competenza (scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado). Organizzano altresì il trasporto scolastico delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado secondo quanto stabilito dall’art. 7, ultimo paragrafo del presente A.d.P.
I Comuni e la Società della Salute:
- promuovono le politiche atte a garantire alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni e alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92 il diritto alla relazione, all’educazione e all’istruzione, in collaborazione con le famiglie;
- individuano opportune forme di coordinamento degli interventi con i servizi sociali e sanitari, educativi e scolastici, secondo le finalità del T.I.P.;
- offrono opportunità di carattere socio-educativo, culturali e sportive, programmate al fine di favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti disabili;
- assicurano la partecipazione dei propri referenti alle commissioni tecniche e gruppi di lavoro previsti nel presente Accordo;
- assicurano, nei limiti delle risorse disponibili, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale (Enti Locali) da svolgersi con personale qualificato, in possesso di titoli formativi adeguati, non sostitutiva del docente di sostegno e in coerenza con le mansioni del collaboratore scolastico come indicato nell'art. 3 comma 5 del D.Lgs n. 66/2017; tale figura svolge funzioni, nell’ambito di quanto previsto all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI), di facilitatore agli apprendimenti, alla socializzazione ed all’autonomia personale;
- svolgono attività di monitoraggio e di verifica degli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, di cui al punto precedente, in modo coordinato con i singoli Istituti Scolastici, affinché la presenza di figure aggiuntive al personale statale rappresenti una risorsa per l’inclusione e favorisca la reale fruizione da parte degli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92 delle opportunità sociali, formative e scolastiche;
- possono garantire, negli asili nido pubblici che accolgono le bambine e i bambini con disabilità, opportune forme di sostegno, anche mediante l’impiego di risorse umane e strumentali;
- realizzano, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori degli asili nido e per gli insegnanti curriculari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario e di supporto coinvolto nell’accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, su tematiche di carattere psicologico, pedagogico e didattico;
- promuovono, per rendere maggiormente efficace l’inclusione ed il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini ed alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92, le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri enti e le famiglie e, comunque, che favoriscono la partecipazione di educatori ed insegnanti ad occasioni di formazione e aggiornamento comuni, come previsto dall’art. 14 della L. n. 104/92;
- redigono i Progetti Individuali (ex art. 14 della L. n. 328/2000), su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità, in accordo con la competente Azienda Sanitaria Locale e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche interessate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs n. 96/2019.
Per eventuali attività extrascolastiche potrà essere attivata, nei limiti delle risorse disponibili, la presenza di assistenti con il compito di facilitare la socializzazione e l’autonomia personale del bambino con disabilità, con le modalità stabilite nei regolamenti comunali per le prestazioni sociali e nel Progetto Individuale.
Nell’ipotesi in cui i Comuni gestiscano direttamente le Scuole dell’infanzia si impegnano a:
- dare priorità di accesso alle bambine e ai bambini con certificazione di disabilità secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per le scuole dell’infanzia del Comune di Pistoia;
- assicurare alle scuole dell’infanzia che accolgono le bambine e i bambini disabili personale di supporto, attraverso l’insegnante di sostegno e un’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale.
CAPITOLO 3
STRUTTURE DI GOVERNANCE
Art. 10 - ORGANISMI DI GOVERNANCE A LIVELLO PROVINCIALE
L’Accordo ANCI-URPT-UNCEM siglato nel 2004 in perfetta aderenza con i principi delle L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” impegna le istituzioni coinvolte ad attuare il processo di concertazione a livello provinciale della programmazione delle attività di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, per realizzare, tramite l’inclusione delle politiche,
l’obiettivo della governance territoriale.
La successiva L.R. n. 5/2005 “Modifiche alla L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale” istituisce la Conferenza zonale per l’istruzione “formata da tutti i Sindaci o Assessori delegati di ciascuna zona socio- sanitaria”.
Espressione operativa della governance è il Tavolo Integrato Provinciale (T.I.P.), un organismo presieduto dalla Provincia e composto da rappresentanti delle Conferenze zonali, all’interno del quale si opera per conciliare e uniformare le esigenze, le risorse e le scelte espresse dai diversi livelli partecipativi al fine di armonizzare le linee programmatiche in merito alle politiche educative.
Il T.I.P. si configura come l’organismo istituzionale che potrebbe raccogliere le istanze relative alla disabilità, in ambito educativo, con l’impegno di promuovere azioni coordinate con le altre sedi istituzionali come da linee guida del MIUR.
Ai gruppi politico e tecnico che hanno redatto il presente Accordo si attribuiscono compiti di verifica circa l’applicazione dello stesso nonché successivo coordinamento e monitoraggio degli interventi realizzati, come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Accordo.
Art. 11 - STRUTTURE DI SUPPORTO
I firmatari del presente Accordo si impegnano a sostenere e promuovere le strutture sotto riportate come strumenti di informazione, formazione e consulenza per i diversi soggetti coinvolti nei percorsi di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità nel territorio provinciale, in collegamento con le ulteriori risorse presenti nel territorio.
11.1 Il Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione
Opera nel territorio della provincia di Pistoia con sede presso l’ex Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Nasce nell’ex Azienda USL 3 di Pistoia con un “Accordo per il Laboratorio” tra Azienda, Provincia di Pistoia, Comuni dell’Area Pistoiese e della Valdinievole e le Istituzioni Scolastiche della provincia.
Si caratterizza per la sinergia progettuale ed operativa fra:
- il Consiglio del Laboratorio,
- il Comitato Tecnico Scientifico,
- l’Equipe Operativa,
- il Centro Territoriale di Supporto Scolastico,
attraverso la collaborazione fra i professionisti dell’Azienda e le rappresentanze politiche e tecniche degli Enti e Istituzioni.
E’ un servizio pubblico inserito nel Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Az. USL Toscana Centro, che ha finalità di attivare i supporti tecnologici e informatici utili per garantire l’inserimento scolastico, lavorativo e l’autonomia alle persone con disabilità.
Opera attraverso la valutazione, la prescrizione, la fornitura, le indicazioni all’uso e la progettazione di percorsi di utilizzo e verifica di hardware e software.
Il Laboratorio attiva nei confronti dei portatori di handicap ogni utile, funzionale supporto tecnologico all’inserimento scolastico,lavorativo e all’autonomia personale.
In particolare il laboratorio assicura, in collaborazione con l’equipe specialistica che ha in cura il soggetto:
-osservazioni funzionali e progetti individualizzati in ambito (educativo) riabilitativo, sociale e del benessere e dell’autonomia della persona;
- individuazione di software per la comunicazione, ricerca nell’ambito degli ausili hardware ed acquisizione di competenze nel campo degli ausili hardware e software;
- individuazione ausili informatici per l’adeguamento al posto di lavoro;
- corsi di aggiornamento, giornate di studio, progettistica, ricerca, sperimentazione, collaborazione con l’ambito didattico e sociale finalizzati all’inclusione;
- analisi e studi dei fabbisogni culturali, sociali e formativi del territorio, curando i raccordi con le strutture sanitarie e sociali competenti rispetto agli interventi per i portatori di handicap e, più in generale, sul disagio scolastico.
Per il raggiungimento dei propri fini il Laboratorio:
- assume ogni utile contatto ed avvia sinergie con Università, Centri di Ricerca, forze economiche e sociali del territorio;
- opera in raccordo con i gruppi operativi per l’handicap, i servizi sociali territoriali, le scuole, gli enti educativi, i servizi della Provincia che si occupano di disabilità e collabora alla realizzazione di progetti scolastici integrati d’area;
- opera come sportello di informazione e consulenza in ambito di ausili per la comunicazione, per la domotica e per la facilitazione all’accesso al PC/tablet.
11.2 Centro Territoriale di Supporto e il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTS e CTI)
Operano nel territorio della provincia di Pistoia e in Valdinievole, con sede presso le Scuole Polo per l’inclusione, rispettivamente come CTS l’Istituto Comprensivo “Xxxxxxxx Xx Xxxxx “ a Pistoia e come CTI l’Istituto Professionale Alberghiero “ X. Xxxxxxx” a Montecatini Terme e sono stati costituiti ai sensi del D.M. del 27/12/2012 «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica».
I compiti del CTS e del CTI sono:
- ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle attrezzature hardware e software e nella loro gestione e adattamento alle esigenze dei singoli utenti, con trasferimenti da una scuola all'altra secondo il variare dei bisogni, attraverso il comodato d’uso;
- fornire indicazioni idonee all’utilizzo delle tecnologie in modo efficace nelle attività scolastiche, considerando anche gli aspetti psico-pedagogici e didattico-educativi e le esigenze delle varie discipline;
- individuare e promuovere le azioni volte ad accrescere le competenze tecnologiche degli studenti e dei docenti;
- curare la raccolta e la diffusione della normativa, di materiale didattico e pedagogico;
- sperimentare gli strumenti tecnologici (hardware e software);
- favorire la diffusione delle tecnologie a basso costo, open-source e freeware;
- dare informazioni sui servizi offerti dal centro anche attraverso un sito web;
- la costituzione di una biblioteca di software didattici.
I destinatari delle azioni del CTS Pistoia sono gli Istituti di ogni ordine e grado statali e paritari, le famiglie, gli alunni con disabilità, DSA, BES, il personale di Istituti, Enti e Associazioni del territorio.
Presso il CTS Pistoia è istituito il Comitato Operativo composto dagli operatori del centro ed è coordinato dal Dirigente Scolastico o suo delegato. I compiti del Comitato Operativo sono:
- formulare proposte al Comitato Tecnico Scientifico;
- rendere operativo il Piano Annuale di Intervento;
- valutare le richieste di materiale da assegnare in comodato d’uso e deliberarne l’acquisto;
- procedere alla conservazione e assegnazione degli strumenti tecnologici;
- aggiornare il sito del CTS.
Le azioni del Centro Territoriale di Supporto, compatibilmente con le risorse disponibili, riguardano le seguenti aree:
a) Informazione e Formazione
• normativa sui Bisogni Educativi Speciali;
• tecnologie hardware e software (uso, adattamento e utilizzo);
• interventi didattici (progettazione didattica con l’utilizzo di nuove tecnologie);
• nuovi ausili didattici per l’inclusione e risorse tecnologiche disponibili al CTS tramite sito web e sportelli di consulenza.
b) Consulenza
La consulenza del CTS è legata ai compiti e viene fornita mediante l’apertura di uno sportello con interventi sia in sede che direttamente nella scuola interessata oppure tramite sito web o posta elettronica.
c) Ricerca e sperimentazione
Il CTS Pistoia raccoglie e documenta buone pratiche didattiche di inclusione realizzate dalle Istituzioni Scolastiche, anche organizzate in rete, condividendole con le scuole del territorio sia mediante attività di informazione sia attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza.
d) Gestione degli ausili e comodato d’uso
• le risorse (ausili, hardware e software) in dotazione al CTS potranno essere concesse in comodato d’uso gratuito alle Scuole statali e Paritarie;
• le scuole presentano il progetto didattico-educativo su specifico modulo fornito dal CTS Pistoia documentando la tipologia del bisogno educativo speciale del soggetto;
• le scuole si impegnano a restituire il materiale ricevuto in comodato d’uso, rispettando i tempi indicati nel progetto e a risarcire il danno arrecato ai materiali ricevuti in dotazione;
• le scuole si impegnano a utilizzare il materiale ricevuto esclusivamente allo scopo per cui è stato destinato.
I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
Il CTS promuove in rete con le Istituzioni scolastiche, Associazioni, Enti Pubblici e Privati protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni.
D’intesa con i servizi socio sanitari e il Laboratorio Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione, elabora procedure condivise per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati all’inclusione e alla prevenzione del disagio scolastico.
CAPITOLO 4
PROGETTO/ PERCORSO EDUCATIVO E DI INCLUSIONE
Art. 12 - L’INSERIMENTO DEI SOGGETTI CON DISABILITA’ NELLA SCUOLA
12. 1 La fase della diagnosi
Il riconoscimento della condizione di disabilità nelle bambine/ bambini, nelle alunne/ alunni e nelle studentesse/ studenti è specifico compito dell’ASL e delle strutture convenzionate accreditate; il loro accesso ai servizi avviene su iniziativa dei genitori, di solito tramite richiesta del medico curante (in genere del pediatra di libera scelta) e successiva prenotazione dell’appuntamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP). Laddove la scuola, in seguito ad un percorso di osservazione,
ravveda una situazione di difficoltà, può invitare la famiglia a rivolgersi alle strutture sanitarie di competenza per una specifica valutazione.
La fase valutativa può aver luogo presso le due Unità Funzionali Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) dell’ASL (della Zona di Pistoia e della Valdinievole), oppure presso le strutture convenzionate con la ASL che sono accreditate per svolgere valutazioni medico- psicologiche.
La valutazione all’interno delle U.F.S.M.I.A. (o delle strutture convenzionate) richiede di regola la partecipazione di operatori con competenze diverse (medici neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, fisioterapisti ecc.). Al termine dell’iter valutativo, specie nei casi in cui siano state rilevate difficoltà nell’apprendimento scolastico è opportuno, una volta verificato l’assenso della famiglia al riguardo, un incontro fra gli operatori sanitari e gli insegnanti. Nell’ambito di questo incontro ha luogo uno scambio di informazioni fra gli operatori sanitari e il personale docente, finalizzato fra l’altro anche ad appurare l’eventuale utilità dell’inserimento di un insegnamento individualizzato di sostegno richiedendo il consenso della famiglia.
12.2 L’attestazione della condizione di disabilità (handicap)
Nei casi in cui sussistano le condizioni per le quali le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti presentino una delle patologie che prevedono, ai sensi della L. n. 104/92, il riconoscimento della condizione di disabilità (handicap), il medico neuropsichiatra infantile redige una relazione in cui sono riportate, oltre ai dati anagrafici, le patologie neuropsichiche o sensoriali che determinano la condizione di disabilità. Lo stesso medico neuropsichiatra oppure il medico curante, collegandosi via internet al sito web dell’INPS, redige e invia la certificazione per la relativa valutazione da parte dell’apposita Commissione Medica. Entro 30 giorni la famiglia effettua a sua volta, anche tramite l’ausilio di un patronato, la richiesta relativa all’effettuazione della visita per accertamento di handicap.
Successivamente la Commissione Medica dell’INPS convoca a visita il paziente. In quell’occasione sarà cura della famiglia produrre alla Commissione stessa tutta la documentazione sanitaria disponibile fornita da servizi pubblici, convenzionati o privati riguardante gli accertamenti sanitari effettuati sul minore.
12.3 La richiesta di introduzione di insegnamento individualizzato di sostegno
Ottenuta la certificazione ai sensi della L. n. 104/92, la famiglia consegna alla scuola la documentazione relativa, al fine di ottenere i benefici previsti.
12.4 Il percorso scolastico dello studente con disabilità
La Commissione Multidisciplinare ai sensi del D.Lgs n. 66/17 redige il Profilo di Funzionamento che sarà poi aggiornato se si osservassero modificazioni del quadro clinico e comunque ad ogni passaggio di scuola.
All’inizio di ogni anno scolastico viene redatto ai sensi del D.Lgs n. 66/17 il Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato con i genitori del minore. L’incontro GLH operativo avviene ai sensi dello stesso Decreto n. 66/17. Nel corso dell’anno scolastico possono effettuarsi altri incontri di verifica.
Nel caso lo studente svolga attività di tipo terapeutico in orario scolastico si ritiene opportuna la condivisione dell’organizzazione tra la famiglia, l’Istituzione Scolastica, l’Ente Locale e la struttura che eroga prestazioni terapeutico-riabilitative.
Art. 13 – PERCORSO DI VITA
13.1 Servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
L’iscrizione a tali servizi avviene spesso su indicazione dei servizi sanitari. Le famiglie presentano la domanda corredata dalla certificazione rilasciata dalla ASL di competenza.
In base alla disabilità e alle esigenze del bambino e della famiglia viene individuata la struttura educativa più adeguata a rispondere ai bisogni espressi.
Viene informato il gruppo di lavoro e concordato un contatto con i servizi sanitari che accompagnano la crescita del bambino. Vengono inoltre congiuntamente stabilite modalità di raccordo con le istituzione sanitarie che prevedono momenti di verifica e di confronto.
Nella grandissima maggioranza dei casi, in tali servizi, vista l’età dei bambini e visto il rapporto numerico tra adulto e bambino, è previsto l’inserimento di ulteriori risorse umane (es. assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale) solo in casi particolarmente gravi e su specifica indicazione del medico specialista.
13.2 Scuola dell’infanzia
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è auspicabile nel caso di bambino con disabilità.
Le Istituzioni Scolastiche si impegnano, in questi casi, ad assegnare una priorità di accesso. L’organizzazione del percorso educativo fa riferimento alle modalità indicate per la scuola primaria.
L’Istituzione scolastica redige, con l’équipe socio sanitaria e la famiglia, un Piano Educativo Individualizzato che conterrà obiettivi e strategie educative tese al raggiungimento di traguardi possibili.
Tale piano educativo potrà prevedere, in casi eccezionali, anche la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età, come già indicato all’art. 5.2 del presente Accordo.
13.3 Scuola primaria
L’iscrizione alla scuola primaria costituisce l’inizio del percorso scolastico obbligatorio della durata di 10 anni.
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza (C.M. n. 4/2009 – D.P.C.M. n. 185/2006).
Sulla base di tale certificazione, la scuola organizza una riunione per affrontare le questioni relative alla continuità educativa con la scuola dell’infanzia ed acquisire tutta la documentazione utile e tutte le informazioni necessarie all’inclusione nel nuovo ordine di scuola.
In base alla disabilità, la scuola valuta le esigenze del bambino relativamente alle barriere architettoniche ed agli ausili necessari per la didattica e l’apprendimento, eventualmente grazie alla
consulenza del Centro Territoriale di supporto e, all’occorrenza, indirizza le famiglie al Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione tramite i Servizi Sanitari specialistici.
All’inizio dell’anno scolastico, qualora si tratti di nuova certificazione, si provvederà, tramite i genitori, alla richiesta all’ASL ed alle strutture convenzionate, del Profilo di funzionamento. Completato il fascicolo personale del bambino di tutta la documentazione necessaria, si programmerà la riunione del Gruppo di lavoro multidisciplinare per l’elaborazione del PEI.
Il Gruppo di lavoro operativo si riunirà in corso d’anno e al termine dell’anno scolastico per le
verifiche in itinere e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento.
Prima del termine dell’anno scolastico, si riunisce il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI), che formula le proposte inerenti il personale docente di sostegno e di assistenza scolastica a carico dell’Ente Locale.
Al termine della scuola primaria sono attivate le procedure previste dall’art. 5.2 (orientamento e continuità).
13.4 Scuola secondaria di primo grado
Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado verranno messe in atto le procedure e i percorsi previsti per la scuola primaria.
Durante il percorso della scuola secondaria di primo grado, in particolare durante l’ultimo anno di frequenza, saranno attivati percorsi di orientamento che coinvolgano gli alunni, le famiglie, i docenti e gli operatori socio-sanitari al fine di individuare la prospettiva scolastica più idonea per l’alunno.
Al termine della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato comprovante i crediti formativi maturati che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi (ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 62/2017).
13.5 Scuola secondaria di secondo grado
Ai sensi della L. n. 296/2007 e del Decreto Ministeriale n. 139/2007 l’istruzione, impartita per almeno 10 anni, è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado verranno messe in atto le procedure e i percorsi previsti per i precedenti ordini scolastici.
Inoltre:
- per l’iscrizione agli Istituti tecnici, professionali ed artistici, nei quali sono previste attività di laboratorio il profilo di funzionamento deve essere accompagnato dal parere per la frequenza ai laboratori, rilasciato dall’U.F.S.M.I.A. Nel caso che il parere sia negativo è previsto un supplemento di indagine per rimuovere le cause di pericolosità. In caso contrario, non è possibile l’iscrizione in quello specifico Istituto, per quel determinato anno scolastico;
- le famiglie degli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media, secondo le indicazione fornite dai docenti e dall’equipe socio-sanitaria, optano, attraverso un formale assenso, verso uno dei due differenti percorsi di studio:
• percorso curricolare conforme agli obiettivi didattici previsti dalle progettazioni curriculari o, comunque ad essi globalmente riconducibili, con eventuale conseguimento del diploma;
• percorso funzionale, personalizzato e strutturato sulla base delle reali esigenze dello studente (PEI differenziato, in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili alle progettazioni curriculari), con conseguimento di una attestazione delle competenze e delle abilità acquisite (O. M. 21 maggio 2001, n. 90, art. 15);
• lo studente che ha conseguito unicamente l’attestato comprovante i crediti formativi ha titolo per l’iscrizione e la frequenza alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi (O. M. 21 maggio 2001, n. 90, art. 12).
Durante la scuola secondaria superiore è prevista anche:
- l’attivazione di percorsi in grado di fornire un aiuto nei processi di scelta, sia in prospettiva formativa che lavorativa, mediante la presa di coscienza di abilità, attitudini, limiti e mediante l’analisi delle opportunità del territorio;
- l’attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro e ogni altra forma idonea per orientare gli studenti e favorire il loro futuro inserimento sociale e lavorativo.
Per gli studenti che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, i docenti, al termine della scuola secondaria, possono, all’occorrenza, orientare lo stesso verso percorsi universitari fornendo al medesimo e alla famiglia informazioni sui criteri per l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi, sugli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap previsti nel percorso universitario.
CAPITOLO 5 COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICHE
Art. 14 – IL GRUPPO DEI RAPPRESENTANTI POLITICI E TECNICI
Al gruppo dei rappresentanti politici e tecnici che ha redatto il presente Accordo si attribuiscono compiti di verifica circa l’applicazione dello stesso, nonché il successivo coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati.
In particolare il gruppo, che si riunisce annualmente, ha il compito di:
- promuovere la diffusione e la conoscenza dell’Accordo di Programma, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti;
- garantire l’eventuale aggiornamento del testo dell’Accordo di Programma sulla base delle modifiche di tipo normativo e legislativo che interverranno nel quinquennio di vigenza;
- predisporre, in considerazione della durata quinquennale dell’Accordo, una verifica intermedia dello stesso che permetterà di effettuare un’adeguata valutazione della sua applicazione.
14.1 - I rappresentanti del gruppo politico e tecnico
I rappresentanti del gruppo politico e tecnico:
- promuovono, all’interno degli Enti di appartenenza, iniziative di approfondimento atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell’Accordo;
- si impegnano ad applicare all’interno dei rispettivi Enti modalità operative di monitoraggio e verifica, nonché a partecipare gli esiti di tali operazioni agli altri componenti del gruppo politico e tecnico, al fine di offrire a tutti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza.
CAP. 6
DURATA E MODIFICABILITÀ' DELL'ACCORDO
ART. 15 MODIFICHE EX LEGE E VALIDITÀ
Allegato 1
Vademecum adempimenti per richiesta insegnamento di sostegno
Procedura certificazione ai sensi della L. n. 104/92
Nei casi in cui si renda necessaria una certificazione ai sensi della L. n. 104/92 lo specialista, ottenuto il consenso della famiglia e consultati di regola gli insegnanti, redige una relazione clinica da consegnare al medico curante (Pediatra di Xxxxxx Xxxxxx o Medico di Medicina Generale).
Il curante, presa visione della relazione dello specialista, nel caso anch’egli ritenga opportuna la certificazione richiede per via telematica la visita del minore presso la Commissione preposta e la famiglia conferma all’INPS, sempre per via telematica, il proprio consenso al riguardo. Effettuata la visita, una volta che la famiglia avrà ottenuto comunicazione del riconoscimento della situazione di handicap del minore, dovrà portare copia della documentazione alla scuola perché possa essere attivata la richiesta di insegnamento individualizzato di sostegno.
Redazione Profilo di Funzionamento e attivazione del sostegno scolastico
Secondo quanto previsto dal Decreto n. 66 del 13.04.17 e come modificato dal Decreto n. 96/7.8. 2019 una commissione multiprofessionale redige una dettagliata relazione clinica sull’alunno riconosciuto in situazione di handicap (Profilo di Funzionamento). Tale relazione dovrà contenere tutti i dati diagnostici relativi al paziente che debbono essere a conoscenza degli insegnanti per poter garantire allo stesso un percorso scolastico che sia il più adatto possibile alle sue potenzialità e alle sue esigenze nonché le risorse che sono necessarie per raggiungere tale scopo. A tutt’oggi non sono state ancora fornite le linee-guida relative alla redazione del Profilo di Funzionamento. In attesa di queste, sarà cura della commissione multi-professionale redigere tale documento nel modo che riterrà più idoneo perché siano raggiunte le finalità sopra riportate.
Sulla base del Profilo di Funzionamento gli insegnanti che seguono l’alunno redigono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in collaborazione con la famiglia e con i sanitari che seguono l’alunno. Il raggiungimento degli obiettivi del PEI è sottoposto a verifica almeno una volta per ogni anno scolastico.
Richiesta ore di sostegno e di assistenza alla persona per ogni alunno
Le risorse necessarie per il corretto inserimento scolastico dell’alunno vengono già indicate nel Profilo di Funzionamento e vengono aggiornate anno per anno. Il gruppo di lavoro che verifica il raggiungimento degli obiettivi del PEI stabilisce quali risorse sono necessarie per il successivo anno scolastico e trasmette tale richiesta al Dirigente Scolastico il quale la inoltra agli organi competenti a livello territoriale e regionale.
Da tenere presente che è importante distinguere caso da caso e che la quantità di ore di sostegno o di assistenza richieste non debbono essere correlate direttamente alla gravità della patologia ma piuttosto alle effettive esigenze dell’alunno. Per esempio, un alunno portatore di handicap in situazione di gravità può aver bisogno di un numero limitato di ore di insegnamento di sostegno e invece di molte ore di assistenza.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Atto n. 12 del 26-06-2020
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 26-06-2020 al 11-07-2020
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 in data