COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO
COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO
Il nuovo T.U. sull’apprendistato
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 29-02-2012
Il D.Lgs. 167/2011 riordina la normativa in materia di apprendistato racchiudendo l'intera regolamentazione in un Testo Unico
Art. 1 Definizione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
c) apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 2 Disciplina generale
Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Art. 5 Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
Art. 7 Disposizioni finali
Normativa abrogata, dalla data di entrata in vigore del T.U. (25/10/2011)
- legge n. 25/1955 Disciplina dell’apprendistato
- artt. 21 e 22 della legge n. 56/1987 Art. 21 Disposizioni in materia di apprendistato
Art. 22 Applicazione degli articoli 21 e 22 della
legge n. 25 del 1955
- art. 16 della legge n. 196/1997 Art. 16 Apprendistato
- artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276/2003
Art. 47 Definizione, tipologie e limiti quantitativi
Art. 48 Apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione
Art. 49 Apprendistato professionalizzante
Art. 50 Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Art. 51 Crediti formativi
Art. 52 Repertorio delle professioni
Art. 53 Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 167/2011 l'apprendistato è un contratto di lavoro speciale a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani
E’ un contratto di lavoro subordinato a causa mista
La causa è rinvenibile nello scambio di lavoro contro retribuzione ed è l’unico contratto a contenuto formativo
L’apprendista svolge la prestazione lavorativa e in cambio il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuirlo e di fornirgli l’addestramento professionale specifico
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con un periodo di formazione a tempo determinato
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro potrà:
- recedere dal rapporto di lavoro osservando unicamente l’obbligo del preavviso stabilito contrattualmente, senza che vi sia necessità di una g.c. ovvero di un g.m.
In sostanza è sufficiente la sola manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro contraria alla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato e quindi, ai sensi dell’ art. 2118 c.c. comunicherà in forma scritta il recesso dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dal CCNL
oppure
- far proseguire il rapporto di lavoro, il quale procederà con le caratteristiche proprie di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il D.Lgs 167/2011 art.2 c.1 prevede il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una g.c. o di un g.m.
Il legislatore vincola anche il lavoratore a risolvere durante il periodo formativo il rapporto di lavoro se non si è in presenza di una g.c. o di un g.m. Ma le dimissioni dell’apprendista non hanno una particolare sanzione mentre il caso del licenziamento privo di una g.c. o di un g.m. consente l’applicazione delle ordinarie sanzioni previste dall’art.18 L. 300/1970 e quindi prevede, a seconda della dimensione dell’azienda, il reintegro (cd tutela reale) ovvero la riassunzione o indennità (cd tutela obbligatoria)
E‘ previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale le norme abrogate continuano a trovare applicazione nelle Regioni e per i settori in cui non è immediatamente operativa la disciplina prevista dal
D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (art. 7, commi 6 e 7)
Al termine del periodo transitorio
25 aprile 2012
l'unica disciplina applicabile è quella contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011
Ciò non vale, per espressa previsione legislativa art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011
per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, che può essere immediatamente attivato, ancor prima che le Regioni e la contrattazione collettiva ne disciplinino gli aspetti di competenza, tramite intesa "ad hoc" stipulata tra il singolo datore di lavoro e l'istituzione formativa e/o di ricerca prescelta (Min Lav circ. n. 29/2011)
I contratti di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U. o durante il periodo transitorio continuano ad essere disciplinati secondo la normativa previgente
Il contratto è definito secondo le seguenti tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale per i giovani di 15-25 anni con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro (3 anni in generale, 4 anni in caso di diploma quadriennale regionale)
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni, 17 anni con qualifica professionale che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro (3 anni in generale, 5 anni per l’artigianato)
- apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori tra i 18 e i 29 anni (durata massima decisa dalle Regioni)
Possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale
- soggetti di qualsiasi età (iscritti nelle liste di mobilità)
- contributi a carico del datore di lavoro = 10%
- contributi a carico del lavoratore = 5,84%
- durata dell’agevolazione = 18 mesi
- al termine dei 18 mesi nessuna agevolazione
- agevolazione anche in caso di assunzione part-time
- in caso di soggetto con diritto all’indennità di mobilità, il datore di lavoro ha
diritto per 12 mesi a un incentivo economico del 50% dell’indennità economica che sarebbe stata corrisposta al lavoratore
N.B. Il datore di lavoro - per usufruire delle agevolazioni - deve attestare la
regolarità contributiva con il DURC
Fonte principale legittimata a disciplinare il contratto di apprendistato
accordi interconfederali
ovvero
contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Va segnalata l‘ assenza del livello di contrattazione aziendale e territoriale
Sia gli accordi che i contratti collettivi sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale (da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni di calendario, dalla stipulazione del contratto)
Il contratto di apprendistato necessita della forma scritta in merito alla sua costituzione; la norma non richiede la forma scritta a pena di nullità e prevede una sanzione amministrativa in caso di mancanza della forma scritta
Nel contratto dovranno essere presenti i seguenti elementi: luogo della prestazione, orario di lavoro, qualifica da conseguire, retribuzione e inquadramento
Patto di prova in forma scritta (rif. art. 2096 c.c.): potrà essere diverso a seconda della qualifica da conseguire ma nel limite di 6 mesi (art.10 L.604/1996)
Possibilità di definire il piano formativo individuale entro 30 gg dalla sottoscrizione (in forma scritta) del contratto per precisare, appurate le conoscenze dell’apprendista, il giusto piano di sviluppo formativo
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità
di servizio
Le due soluzioni sono alternative tra loro; i CCNL dovranno fare una precisa scelta senza stabilire situazioni ibride di sottoinquadramento
- divieto di retribuzione a cottimo per evitare uno sfruttamento dell’apprendista a cicli lavorativi stressanti nella considerazione che l’apprendistato è costituito da “lavoro e formazione”
- presenza di un tutor o referente aziendale con i seguenti requisiti:
* possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato
* svolgere attività coerenti con quelle dell’apprendista
* possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane la funzione di tutor può essere ricoperta: dal titolare, da un lavoratore nominato dal titolare, da un socio, da un familiare coadiuvante
- possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi
- registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo (art. 2 comma 1 lett. i, D.Lgs. n. 276/2003)
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore
a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali (art. 118 della legge n. 388/2000 e all'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003)
- possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo
- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente
- possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011)
L'art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 167/2011 prevede
che i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni
possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale
e
possono accentrare le comunicazioni al Centro per l'impiego nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale
Xxxx apprendisti spetta la copertura assicurativa per
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L’apprendista è tutelato dall’INAIL a fronte di infortuni correlati alla prestazione lavorativa e si applica anche la disciplina in materia di infortunio in itinere ai sensi dell’art. 2 c. 3 DPR 1124/1965
Nella contribuzione da versare all’INPS vi è l’aliquota dello 0,30% che l’INPS dovrà girare all’INAIL
- Le malattie
La Finanziaria 2007 (L. 296/2006), riconosce la tutela previdenziale (misura, durata e limiti erogativi indennizzabili - max 180 gg – uguale disciplina vigente per i lavoratori subordinati)
E’ riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori
I datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti
Ai fini della compilazione dell’UniEmens saranno utilizzati gli elementi previsti per la generalità dei dipendenti
- la maternità
l’apprendista non dovrà prestare la propria attività lavorativa ricevendo un indennizzo da parte dell’Inps pari all’ 80% della retribuzione globale (comprensiva delle mensilità aggiuntive e dell’eventuale integrazione prevista dal CCNL)
L’apprendista ha diritto al c.d. periodo di congedo parentale
- l‘ invalidità e vecchiaia
- l‘ assegno familiare (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011).
I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione
con esclusione
dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato (art. 7, comma 9 D.Lgs n. 167/2011)
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro
non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3 può assumere apprendisti in numero non superiore a 3
Tali limitazioni non si applicano alle imprese artigiane art. 4 della legge n. 443/1985
art. 2, comma 3, X.Xxx. n. 167/2011
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per
l'applicazione di particolari normative salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo
(art. 7,comma 3, X.Xxx. n. 167/2011)
p.e., non entrano nella base utile per determinare la quota di riserva per disabili (L.68/1999) mentre entrano nel calcolo della base occupazionale dei 25 dip. per l’applicazione dell’intervento salariale straordinario (L.223/1991)
Gli apprendisti maggiorenni sono stati assimilati agli altri lavoratori (art. 2 c. 4 D.Lgs 66/2003) anche in riferimento all’orario di lavoro notturno
Gli apprendisti minorenni, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 66/2003, sono confermate le limitazioni previste dalla L. 977/1967
Il datore di lavoro, in virtù dei principi generali in tema di responsabilità di cui agli art. 2043 e 2048 c.c., non è responsabile per i fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista
L’apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale
Il Ministero del Lavoro (nota 7209/2006) ha precisato che, pur non sussistendo alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto di apprendistato, il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro
E’ permesso all’apprendista di svolgere contemporaneamente due rapporti part-time, con differenti datori di lavoro, fermo restando il rispetto delle ore non riproporzionabili di formazione minima obbligatoria, dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore (L. 66/2003) ed in particolare della durata massima settimanale dell’orario di lavoro
L’apprendista ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività e fornire ogni altra informazione utile
L’apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo determinato
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato
IMPORTANTE
I CCNL
stipulati a livello nazionale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato
Il D.Lgs. n. 167/2011
Prevede l‘ utilizzabilità del contratto di apprendistato anche nel settore pubblico
In particolare
la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione per i settori di attività pubblici non è immediatamente applicabile ma deve essere definita con D.P.C.M. entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del T. U.
(art. 7, comma 8, X.Xxx. n. 167/2011)
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni e
n. 167/2011).
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.
La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia contrattuale è rimessa alle regioni e alle province autonome
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi
- definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005
- previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione degli obiettivi del contratto e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005
- rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
Molti contratti collettivi di lavoro nel
regolamentare l'apprendistato professionalizzante hanno previsto una forma di
approvazione del piano formativo individuale da
parte degli enti bilaterali
La coerenza del piano formativo con le caratteristiche individuate nel contratto di lavoro
è vincolante solo per le aziende iscritte all'associazione che ha stipulato il contratto
collettivo
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere
per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i
giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni
(17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005)
Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire
- la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale
- la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità dell'azienda
è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica
finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi per la durata del triennio
e disciplinata
dalle regioni
sentite le parti sociali
e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011)
L'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce, con specifico riferimento all'apprendistato professionalizzante o di mestiere, che in assenza della offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti
Le regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Secondo l'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca i giovani di età compresa tra i 18 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni per il conseguimento:
- di un diploma di istruzione secondaria superiore
- di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca
- della specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008
- del praticantato per l'accesso alle professioni
- di esperienze professionali
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca
Standard professionali, formativi e certificazione delle competenze
L'art. 6 del D.Lgs n. 167/2011 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto entro il 25 ottobre 2012) il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione e previa intesa con le regioni e le province autonome deve definire gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione
Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale
La registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro
Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino.
Repertorio delle professioni
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro ed in coerenza con quanto previsto dall'intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011)
In assenza della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi standard regionali esistenti
Regime sanzionatorio
L'impianto sanzionatorio resta configurato alla stregua di quanto già previsto nella legge Biagi
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione
Il Ministero del lavoro nella circ. n. 29/2011 fa presente che il Legislatore stabilisce, ai fini della sanzionabilità della condotta, un duplice requisito
l‘ esclusiva responsabilità del datore di lavoro e
il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi
Pertanto:
- in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettuerà quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale con riferimento alla offerta formativa pubblica
- in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il TU è svolta sotto la responsabilità della azienda
- in caso di apprendistato di alta formazione e di apprendistato di ricerca la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale
Una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà quando
l‘ alto apprendistato
sia attivato, in assenza di regolamentazioni regionali,sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca; in questi casi è infatti possibile sostenere che l'attività formativa, così come in parte avviene per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, è svolta sotto la responsabilità dell'azienda
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011)
Tale procedura consentirà, pertanto, prima di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni, una regolarizzazione della posizione dell'apprendista
Nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il contratto di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi, un tempo congruo per il recupero del debito formativo, il personale ispettivo non potrà adottare il provvedimento di disposizione, ma dovrà applicare, sussistendone tutti i requisiti, il differenziale contributivo maggiorato del 100% (Min. Lav. circ. n. 29/2011)
In caso di inottemperanza alla disposizione trova applicazione la previsione sanzionatoria di cui all'art. 11, comma 1 del DPR n. 520/1955.
Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa
da euro 515,00 ad euro 2.580,00
Qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione pubblica, la disposizione non potrà essere adottata e il personale ispettivo si limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all'ispezione
Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100,00 a 600,00 euro
per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs n. 167/2011
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale
- divieto di retribuzione a cottimo
- sottoinquadramento o percentualizzazione della retribuzione
- presenza di un tutore o referente aziendale
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia
da 300,00 a 1.500,00 euro
si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla violazione amministrativa, accertata con ordinanza-ingiunzione, lo stesso soggetto commette un'altra violazione, non necessariamente con riguardo alla violazione della stessa lettera
dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 167/2011 e anche in relazione a diversi lavoratori (Min. Lav. circ. n. 29/2011)
Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono
gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza applicando la c.d. diffida obbligatoria
(art.13 D.Lgs. n. 124/2004)
Autorità competente a ricevere il rapporto è la Direzione del lavoro territorialmente competente
(art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011)
Mancanza della forma scritta del contratto
La procedura di diffida, in relazione alla forma scritta del contratto, consente la regolarizzazione non soltanto dei casi in cui il contratto differisce nei contenuti da quanto previsto dalla contrattazione collettiva ma anche dei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente
Il Legislatore rimette esclusivamente alla volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere la trasformazione del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto mediante la sola consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del
D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), della copia della comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta nell'apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro
Il Ministero precisa che, qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa comunicazione al Centro per l'impiego, il rapporto in questione potrà considerarsi in nero senza che sia possibile regolarizzare il rapporto con contratto di apprendistato
La sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del rapporto ovvero difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA DAL 1° GENNAIO 2012
L.183/2011 art. 22 (Legge di stabilità) prevede che
“Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”
con più di 9 dipendenti
Datore di lavoro 10,00%
Apprendista 5,84%
sino 9 dipendenti
Datore di lavoro
- dal 01/01/2012
al 31/12/2016 0,00%
- successivi
Apprendista
10,00%
5,84%
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167
Art. 1 Definizione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 2 Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;
f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
4. Le regioni e le Associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Art. 5 Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro Associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito Organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
Art. 7 Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli Organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge (comma così modificato dall'art. 22, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183)
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli artt. 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.