RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2016
COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'Unione europea e l'Islanda sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che prevede la libera circolazione delle merci, ad eccezione dei prodotti agricoli e della pesca. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'articolo 19 dell'accordo SEE dispone che le parti riesaminino ad intervalli biennali la situazione degli scambi di prodotti agricoli e decidano, su base reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo.
I negoziati in questione sono stati condotti dal 4 luglio 2012 al 17 settembre 2015. Il conseguente accordo è stato siglato dalle parti il 17 settembre 2015 e prevede ulteriori preferenze commerciali per gli scambi di prodotti agricoli, tra cui linee tariffarie supplementari interamente liberalizzate: di conseguenza quasi il 90 % dei prodotti agricoli dell'UE entrerà in Islanda in esenzione da dazi. Per i prodotti più sensibili, come la carne, i prodotti lattiero-caseari, gli ortofrutticoli e le piante ornamentali, sono stati concordati ulteriori contingenti tariffari o riduzioni delle tariffe.
Entrambe le parti convengono che l'accordo entri in vigore il settimo mese successivo alla data in cui le parti si siano reciprocamente notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'accordo precedente, sotto forma di scambio di lettere, liberalizzava gli scambi di prodotti agricoli tra l'Islanda e l'UE, a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. Entrato in vigore il 1° gennaio 2007, prevedeva la concessione reciproca di contingenti tariffari e riduzioni dei dazi, nonché l'impegno delle parti a riprendere, trascorsi due anni, i negoziati bilaterali nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo SEE.
L'accordo commerciale bilaterale UE-Islanda del 2007 sui prodotti agricoli ha aumentato al 51,9 % degli scambi l'accesso in franchigia doganale dei prodotti agricoli islandesi al mercato dell'UE e al 66,4 % degli scambi commerciali l'accesso in franchigia doganale dei prodotti agricoli dell'UE al mercato islandese. Ne risulta ampio margine per ulteriori concessioni commerciali. Pertanto, scopo dell'ultimo ciclo di negoziati era:
• aumentare il grado di liberalizzazione da entrambe le parti,
• aumentare gli attuali contingenti tariffari, e
• aprire nuovi contingenti tariffari per altri prodotti agricoli.
• Coerenza con altre politiche dell'UE
L'approfondimento delle relazioni commerciali con l'Islanda si inserisce nel contesto generale della politica commerciale dell'UE ed è vantaggioso per l'Unione in quanto esportatrice netta di prodotti agricoli di base verso l'Islanda. La bilancia commerciale per il 2014 era pari a 129 milioni di EUR a favore dell'UE, con esportazioni dell'UE pari a 150 milioni di EUR contro 21 milioni di EUR di importazioni. I principali prodotti esportati dall'UE sono gli ortofrutticoli e i cereali, per i quali esiste un ampio accesso in franchigia doganale al mercato
islandese. Le importazioni nell'UE dall'Islanda consistono principalmente in alghe marine, alghe, carni ovine, cavalli vivi e pelli da pellicceria.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Nell'aprile 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare un nuovo ciclo di negoziati con l'Islanda al fine di conseguire ulteriori preferenze per gli scambi di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE.
3. INCIDENZA SUL BILANCIO
Il presente accordo non avrà alcun impatto sul lato spese del bilancio dell'UE. Le nuove concessioni sulle importazioni dall'Islanda potrebbero comportare una riduzione delle risorse proprie dovuta a una riduzione della riscossione dei dazi doganali.
2016/0269 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
(2) Il 24 aprile 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. I negoziati sono stati condotti a buon fine il 17 settembre 2015, con la sigla di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo.
(3) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo1.
Articolo 2
Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
1 Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […]. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente