ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
“Associazione di Volontariato la Voce del Vento” A.V.V.V.
ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
1.1.1 E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata Associazione di Volontariato la Voce del Vento (A.V.V.V.), con sede a Mezzano, nel Comune di Ravenna, in via Bassa 38 . Ogni cambiamento di sede non comporta variazioni di statuto.
1.2 L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
1.3 La durata è illimitata.
ART.2 SCOPI E ATTIVITA’
2.1.1 L’Associazione è espressione delle attività sociali della Parrocchia di Mezzano nella promozione della vita umana in tutte le sue fasi. Agisce in consonanza con la progettualità generale della Parrocchia e, nel suo operare verso l’intera Comunità, si ispira costantemente ai principi cristiani espressi nella “Dottrina Sociale della Chiesa”.
2.2 Per questo:
▪ Diffonde i propri principi ispiratori e invita alla partecipazione alle proprie attività attraverso manifestazioni pubbliche di informazione e formazione, anche a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo;
▪ Organizza servizi socio – assistenziali ed educativi finalizzati alla promozione della persona, con particolare attenzione ai temi dell’educazione, dell’integrazione sociale, della valorizzazione delle diversità;
▪ Organizza attività di animazione socio – culturale territoriale e servizi di prossimità;
▪ Promuove e sviluppa rapporti e scambi con altre realtà territoriali, associazioni, istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con possibilità di stipulare accordi e convenzioni;
▪ In questo l’Associazione si ispira costantemente ai principi della partecipazione democratica.
ART.3 SOCI
3.1 Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.
3.2 Gli associati si distinguono in soci fondatori, onorari, ordinari.
▪ Sono soci fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo;
▪ Sono soci onorari coloro, persone fisiche, che per la loro attività, per la frequentazione all’associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa ne abbiano sostenuto l’attività e la valorizzazione;
▪ Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano regolarmente all’attività dell’Associazione e che concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
3.3 tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
3.4 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
3.5 I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
4.1 L’ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati unita alla presentazione da parte di almeno 2 soci dell’Associazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
4.2 I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’Assemblea.
4.3 La qualità di socio si perde per:
▪ Recesso;
▪ Esclusione:
▪ Decesso.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
▪ Mancato versamento della quota associativa;
▪ Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
▪ Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
5.1 I soci sono obbligati:
a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) A versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
5.2 I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.
5.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né d altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
5.4 Il diritto – dovere di partecipare all’Assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno. Il socio può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.
Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, a qualsiasi categoria essi appartengano.
ART.6 RISORSE ECONOMICHE. BILANCIO
6.1 L’Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da
▪ contributi di aderenti e di privati;
▪ contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni Pubbliche nazionali e/o internazionali;
▪ donazioni e lasciti testamentari;
▪ entrate derivanti da convenzioni;
▪ entrate derivanti da attività marginali e produttive marginali di carattere commerciale, da iniziative promozionali o raccolte di fondi nelle forme che si riterranno più opportune relativamente alle singole iniziative.
6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto dello scioglimento.
6.3 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
6.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli eventuali utili
risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.
6.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.
ART.7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7.1 Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente.
7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.
ART.8 ASSEMBLEA
8.1 L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano, in regola con il pagamento della quota sociale.
8.2 L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività della associazione ed in particolare:
a) Approva il bilancio consuntivo;
b) Elegge i componenti del consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti;
c) Approva la relazione annuale ed il bilancio;
d) Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino ala sua competenza nonché su quelli che il Consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporle;
e) Stabilisce anno per anno la quota associativa;
f) Approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
8.3 L’Assemblea Straordinaria:
a) Delibera sulle modifiche dello statuto;
b) Delibera sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.
8.4 L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
8.5 L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
8.6 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8.7 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i medesimi. Essi rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del consiglio Direttivo esclusivamente soci maggiorenni.
9.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, in qualità di uditori, gli ospiti che questi riterrà opportuno .
9.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
9.4 Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche:
▪ Presidente;
▪ Vice Presidente;
▪ Segretario;
▪ Tesoriere.
9.5 Al consiglio direttivo spetta di:
a) Curare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea.
9.6 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal membro più anziano.
Esso si riunisce almeno ogni 3 mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei sui membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è in alcun modo ammessa la delega e nelle votazioni in caso di parità, non prevalendo il voto del Presidente, la proposta sarà da intendersi respinta, fatta salva la possibilità che la stessa sia ripresentata.
ART.10 IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l’assemblea dei soci, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e non può essere eletto più di 3 volte consecutivamente.
10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione verso terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
10.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella prima riunione successiva.
ART.11 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimoni residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.
ART.12 CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo, nonché tra l’Associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno “ex bono et equo” senza formalità di procedura.
ART.13 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto porta una modifica all’Art. 12 dello Statuto registrato in data 7 gennaio 2000 Protocollo n°. 55 - II E.