Testi normativi
Diritto dei contratti internazionali
Testi normativi
Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di di- ritto internazionale privato
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i cri- xxxx per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sen- tenze e degli atti stranieri.
Art. 2 - Convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere in- ternazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme.
Titolo II - GIURISDIZIONE ITALIANA
Art. 3 - Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o resi- dente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firma- ti a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (1). Rispet- to alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di
(1) I «criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II» della Convenzione di Bruxelles cor- rispondono, malgrado alcune modifiche, ai criteri dettati dalle sezioni 2, 3, 4 e 5 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, riportato per estratti infra.
un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdi- zione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 - Azioni reali relative ad immobili situati all’estero
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad ogget- to beni immobili situati all’estero.
[omissis]
Art. 7 - Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stes- se parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento stranie- ro possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio . Se il giudice straniero declina la propia giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, pre- via riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
[omissis]
Art. 10 - Materia cautelare
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedi- mento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizio- ne nel merito.
Titolo III - DIRITTO APPLICABILE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 13 - Rinvio
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene con- to del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la leg- ge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessa- te;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del capo XI del presente titolo.
3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della fi- liazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzio- ne internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dal- la convenzione.
Art. 14 - Conoscenza della legge straniera applicabile
1. L’accertamento della legge straniera e compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni in- ternazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, ne- anche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15 - Interpretazione e applicazione della legge straniera
1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16 - Ordine pubblico
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine
pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamen- to eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si ap- plica la legge italiana.
Art. 17 - Norme di applicazione necessaria
1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italia- ne che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere ap- plicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18 - Ordinamenti plurilegislativi
1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presen- te legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
[omissis]
Capo X - obbligazioni contrattuali
Art. 57 - Obbligazioni contrattuali
l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattua- li resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
[omissis]
Titolo IV - EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64 - Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricor- so ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i prin- cipi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il pro- cesso e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale leg- ge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronun- ziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo ogget-
to e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
[omissis]
Art. 67 - Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento del- la sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi ab- bia interesse può chiedere alla Corte d’Appello del luogo di attuazione l’accerta- mento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizio- ne, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e l’esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pro-
nuncia con efficacia limitata al giudizio.
[omissis]
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Nella sua forma originaria, la Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 1° aprile 1991; l’Italia vi ha dato esecuzione con legge 18 dicembre 1984 n. 975.
Titolo I - CAMPO D’APPLICAZIONE
Art. 1 - Campo d’applicazione
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni
contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’artico- lo 11;
b) alle obbligazioni contrattuali relative a:
- testamenti e successioni,
- regimi matrimoniali,
- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di xxxxx- xxxxx o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;
c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali stru- menti risultino dal loro carattere negoziabile;
d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridi- che, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la re- sponsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni del- la società, associazione o persona giuridica;
f) alla questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga a ob- bligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l’atto compiuto da un organo di una società, associazione o perso-
na giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l’associazione o la persona giuridica;
g) alla costituzione di trusts né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i
trustees e i beneficiari;
h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 14.
3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati mem- bri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è lo- calizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.
4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.
Art. 2 - Carattere universale
La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.
Titolo II - NORME UNIFORMI
Art. 3 - Libertà di scelta
1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espres- sa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il con- tratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contrat- to ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzio- ne di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla deter- minazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».
4. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al con- tratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.
Art. 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta
1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a nor- ma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presen- ta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia sepa- rabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro pa- ese.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazio- ne caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria resi- denza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’eserci- zio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da consi- derare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a nor- ma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immo- bile è situato.
4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di mer- ci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del con- tratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente pa- ragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleg- gio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un col- legamento più stretto con un altro paese.
Art. 5 - Contratto concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all’articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantita- gli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitual- mente:
- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una propo- sta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stes- so paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
- se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è re- cato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.
3. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell’arti- colo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al pa- ragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica:
a) al contratto di trasporto,
b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.
5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che pre- vede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro
1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabi- le ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicurata- gli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.
2. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:
a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il la- voratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stes- so paese,
a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si appli-
ca la legge di quest’altro paese.
Art. 7 - Disposizioni imperative e legge del contratto
1. Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un pae- se determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro pae- se con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro og- getto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
2. La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso con- creto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.
[omissis]
Art. 10 - Portata della legge del contratto
1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’articolo 12 regola in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le con- seguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, com- presa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridi- che;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e deca- denze fondate sul decorso di un termine;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del pa- ese dove l’esecuzione ha luogo.
[omissis]
Art. 15 - Esclusione del rinvio
Quando la presente convenzione prescrive l’applicazione della legge di un pae- se, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 16 - Ordine pubblico
L’applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
[omissis]
Art. 18 - Interpretazione uniforme
Nell’interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si ter- rà conto del loro carattere internazionale e dell’opportunità che siano interpre- tate e applicate in modo uniforme.
Art. 19 - Sistemi giuridici non unificati
1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le pro- prie norme in materia d’obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è consi- derata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secon- do la presente convenzione.
2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di di- ritto in materia d’obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la pre-
sente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità
territoriali. [omissis]
Art. 21 - Rapporti con altre convenzioni
La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle convenzioni inter- nazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.
[omissis]
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2005.
[omissis]
Capo I - CAMPO D’APPLICAZIONE
Art. 1 - Campo d’applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un con- flitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:
a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo
12;
b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che, confor- memente alla legge loro applicabile, producono effetti simili, comprese le obbligazioni alimentari;
c) le obbligazioni derivanti dai regimi patrimoniali tra coniugi o dai regimi patrimoniali relativi a rapporti che, conformemente alla legge loro applica- bile, producono effetti simili al matrimonio, dai testamenti e dalle succes- sioni;
d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri stru- menti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da questi ultimi risulti- no dal loro carattere negoziabile;
e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro compe- tente;
f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridi- che, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle stesse, la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica e la questione se un organo di una società, associazione o persona giuridica pos- sa impegnare la società, associazione o persona giuridica nei confronti dei terzi;
g) la costituzione di trusts e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i truste- es e i beneficiari;
h) la prova e la procedura, fatto salvo l’articolo 17;
i) le obbligazioni derivanti da un rapporto precontrattuale.
3. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca [, l’Irlanda e il Regno Unito].
Art. 2 - Applicazione della legge di un paese terzo
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quel-
la di uno Stato membro.
Capo II - NORME UNIFORMI
Art. 3 - Libertà di scelta
1. Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dal- le parti. La scelta può essere espressa o risultare in modo certo dalle disposizio- ni del contratto, dal comportamento delle parti o dalle circostanze della causa. Se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attua- li o future riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone che esse abbiano anche inteso scegliere la legge di tale Sta- to membro. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comu- nitario. Tuttavia, le questioni riguardanti le materie disciplinate da tali principi o norme e non espressamente risolte da questi ultimi verranno risolte secondo i principi generali cui si ispirano, o, in mancanza, conformemente alla legge ap- plicabile in mancanza di scelta ai sensi del presente regolamento.
3. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contrat- to ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determi- nazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 10 e non pregiudica i diritti dei terzi.
4. La scelta di una legge conformemente ai paragrafi 1 o 2 ad opera delle par- ti, accompagnata o meno dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel mo- mento della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di de- rogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».
5. La scelta ad opera delle parti della legge di uno Stato non membro non può recare pregiudizio all’applicazione delle disposizioni imperative del diritto co- munitario che sarebbero applicabili al caso di specie.
6. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al con- tratto sono disciplinate dagli articoli 9, 10 e 12.
Art. 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta
1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge applicabile ai contratti seguenti è determinata come segue:
a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il vendi- tore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il tra- sportatore ha la residenza abituale;
d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’im- mobile è situato;
e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso per- sonale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dal- la legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplina- to dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha
la residenza abituale;
g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale;
h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.
2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al mo- mento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la presta- zione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
Art. 5 - Contratti conclusi da consumatori
1. I contratti di consumo secondo la definizione e alle condizioni di cui al pa- ragrafo seguente sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale.
2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti conclusi da una persona fisica, il consu- matore, avente la residenza abituale in uno Stato membro, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, con una altra persona, il professionista, che agisce nell’esercizio della sua attività professionale. Il para- grafo 1 si applica a condizione che il contratto sia stato concluso con un profes- sionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato mem- bro in cui il consumatore ha la residenza abituale o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di paesi comprendente tale Stato membro e a condizione che il contratto rientri nell’ambito di dette attivi- tà, a meno che il professionista ignorasse il luogo di residenza abituale del con- sumatore e tale ignoranza non fosse imputabile ad una sua imprudenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti seguenti:
a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore de- vono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;
b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990;
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994.
Art. 6 - Contratti individuali di lavoro
1. In deroga all’articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della leg- ge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezio- ne assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabi- le, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo.
2. In mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto individuale di la- voro è disciplinato:
a) dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzio- ne del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimen- to abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del la- voro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compi- to all’estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore com- pia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo;
b) dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in o a partire da uno stesso paese o qualora compia abitualmente il suo lavoro in uno spazio non
sottoposto ad una sovranità nazionale.
3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest’altro paese.
[omissis]
Art. 8 - Leggi di polizia
1. Una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientri- no nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non possono impedire l’applica- zione delle leggi di polizia del giudice adito.
3. Potrà essere data efficacia anche alle leggi di polizia di un paese diverso da quello del foro con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento. Per decidere se vada data efficacia a queste leggi, il giudice terrà conto della loro na- tura e del loro oggetto conformemente alla definizione di cui al paragrafo 1, nonché delle conseguenze che la loro applicazione o mancata applicazione com- porterebbe per l’obiettivo perseguito dalla legge di polizia interessata e per le parti.
Art. 9 - Esistenza e validità sostanziale
1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabilisco- no in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consen- so, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circo- stanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Art. 10 - Validità formale del contratto
1. Un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della leg- ge del paese in cui si trova una delle parti o il suo agente al momento della con- clusione del contratto o della legge del paese in cui una delle parti risiede abi- tualmente in tale momento.
2. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da conclu- dere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente rego- lamento o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d’ap- plicazione dell’articolo 5. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi contratto avente per oggetto un di- ritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle norme imperative di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempreché, secondo questa legge, si tratti di norme di polizia ai sensi dell’artico- lo 8 del presente regolamento.
Art. 11 - Portata della legge del contratto
1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento discipli- na in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le con- seguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, com- presa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridi- che;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e deca- denze fondate sul decorso di un termine;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del pa- ese in cui ha luogo l’esecuzione.
[omissis]
Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18 - Equiparazione alla residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento, la residenza abituale di una società, asso- ciazione o persona giuridica è situata nel luogo della sua amministrazione cen- trale. Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una succursale, di un’agenzia o di qualunque altra sede, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, la residenza abituale è situa- ta nel luogo in cui si trova tale sede.
2. Ai fini del presente regolamento, quando il contratto è concluso nel qua- dro dell’esercizio dell’attività professionale di una persona fisica, si considera re- sidenza abituale di quest’ultima il luogo di detto esercizio.
Art. 19 - Esclusione del rinvio
Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di un pae- se, esso si riferisce alle norme di diritto sostanziale in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 20 - Ordine pubblico
L’applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l’or- dine pubblico del foro.
Art. 21 - Sistemi giuridici non unificati
Se uno Stato si compone di più unità territoriali ciascuna delle quali ha le pro- prie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è con- siderata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile se- condo il presente regolamento.
[omissis]
Art. 23 - Rapporti con convenzioni internazionali in vigore
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco delle convenzioni multila- terali che disciplinano, in materie particolari, i conflitti di leggi nel campo del- le obbligazioni contrattuali e di cui sono parti. La Commissione pubblica l’elen- co sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le even- tuali denunce di queste convenzioni e la Commissione pubblica tale informa- zione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal suo ricevi- mento.
2 Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando tutti gli elementi pertinenti della situazione sono localizzati, al momento della conclusione del contratto, in uno o più Stati membri, il presente regolamento prevale sulle seguenti convenzioni:
- Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee;
- Convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 relativa alla legge applicabile ai contratti d’intermediari e alla rappresentanza.
3. Nella misura in cui riguardano materie disciplinate dal presente regolamen- to, quest’ultimo prevale anche sulle convenzioni internazionali bilaterali con- cluse tra Stati membri e figuranti nell’allegato II.
[omissis]
Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali
La Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 1° settembre 1964; l’Italia vi ha dato esecuzione con legge 4 febbraio 1958 n. 50; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (il testo facente fede è quello francese).
Art. 1
1. La presente Convenzione è applicabile alle vendite a carattere internaziona- le di cose mobili corporali.
2. Essa non si applica alle vendite di titoli, alle vendite di navi e di imbarcazio- ni o di aeromobili registrati, alle vendite eseguite in forza di provvedimenti giu- diziari di qualunque natura. Si applica alle vendite su documenti.
3. Per la sua applicazione sono assimilati alle vendite i contratti di fornitura di cose mobili corporali da fabbricare o da produrre, qualora la parte che si obbliga a consegnare debba fornire le materie prime necessarie alla fabbricazione o alla produzione.
4. La sola dichiarazione delle parti, relativa all’applicazione di una legge o alla competenza di un giudice o di un arbitro, non è sufficiente per conferire alla vendita il carattere internazionale nel senso di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2
1. La vendita è disciplinata dalla legge interna del paese designato dai contraenti.
2. Tale designazione deve essere oggetto di una clausola espressa, o risultare in modo indubbio dalle disposizioni del contratto.
3. Le condizioni, relative al consenso dei contraenti quanto alla legge dichiara- ta applicabile, sono determinate da quest’ultima legge.
Art. 3
1. In mancanza di una legge dichiarata applicabile dalle parti, nei termini pre- visti dall’articolo precedente, la vendita è disciplinata dalla legge interna del pae- se in cui il venditore ha la sua residenza abituale nel momento in cui riceve l’or- dine. Se l’ordine è ricevuto presso uno stabilimento del venditore, la vendita è regolata dalla legge interna del paese dove si trova lo stabilimento.
2. La vendita, tuttavia, è regolata dalla legge interna del paese in cui il compra- tore ha la sua residenza abituale, o dove possiede lo stabilimento che ha trasmes- so l’ordine, se l’ordine è stato ricevuto in tale paese dal venditore, o da un suo rap- presentante, agente o commesso viaggiatore.
3. Se si tratta di un contratto di borsa o di una vendita all’asta, la vendita è re- golata dal diritto interno del paese dove si trova la borsa o in cui si svolge l’asta.
Art. 4
Salvo clausola espressa in senso contrario, la legge interna del paese dove deve aver luogo l’esame delle cose mobili corporali consegnate in virtù della vendita si applica, per quanto concerne la forma e i termini nei quali dovranno aver luo-
go l’esame e le notificazioni relative a questo, nonché le misure conseguenti al ri- fiuto di ricevere le cose.
Art. 5
1. La presente Convenzione non si applica:
1) alla capacità dei contraenti;
2) alla forma del contratto;
3) al trasferimento della proprietà, restando tuttavia inteso che le diverse obbli- gazioni delle parti, e particolarmente quelle relative ai rischi, sono sottopo- ste alla legge applicabile alla vendita in virtù della presente Convenzione;
4) agli effetti della vendita nei confronti dei terzi.
Art. 6
In ciascuno degli Stati contraenti, l’applicazione della legge designata dalla pre- sente Convenzione può essere esclusa per motivi di ordine pubblico.
[omissis]
Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili
La Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 1° gennaio 1988; l’Italia vi ha dato esecuzione con legge 11 dicembre 1985 n. 765; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (i testi facente fede sono quelli francese, inglese, spagnolo, arabo, cinese e russo).
Gli Stati parte della presente Convenzione [omissis]
considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell’ugua- glianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amiche- voli relazioni fra gli Stati;
stimando che l’adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita in- ternazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuri- dici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;
hanno convenuto quanto segue
Prima parte - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo I - campo Di applicazione
Art. 1
1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti
aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b) quando le norme di diritto internazionale privato conducono all’applicazio- ne della legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta né dal contratto né da operazioni preceden- ti fra le parti né da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.
3. Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale delle parti
o del contratto saranno prese in considerazione per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 2
La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che le merci erano comprate per tale uso;
b) all’asta;
c) su pignoramento o comunque per provvedimento giudiziario;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e) di navi, imbarcazioni, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità.
Art. 3
1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che le ordina non debba fornire una parte sostan- ziale dei materiali necessari a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte prepon- derante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o di altri servizi.
Art. 4
La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda:
a) la validità del contratto, delle sue clausole o degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.
Art. 5
La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per de- cesso o per lesioni personali a chiunque causate dalle merci.
Art. 6
Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione ovvero, salve le disposizioni dell’articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposi- zioni o modificarne gli effetti.
Capitolo II - Disposizioni generali
Art. 7
1. Ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, si terrà conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commer- cio internazionale.
2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i prin- cipi generali a cui la Convenzione si ispira o, in mancanza di tali principi, in con- formità alla legge applicabile seconda le regole del diritto internazionale priva- to.
Art. 8
1. Ai fini della presente Convenzione, le dichiarazioni e gli altri comporta- menti di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di questa, quando l’altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le dichiarazioni e gli altri com- portamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una per-
sona ragionevole, della stessa qualità dell’altra parte, posta nella medesima situa- zione, avrebbe dato.
3. Al fine di stabilire l’intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze rilevanti, in particola- re delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, della pratica stabilita tra di esse, degli usi e di ogni successivo comportamento.
Art. 9
1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno consentito e dalla pratica stabilitasi tra di esse.
2. Salvo contrario accordo delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamen- te riferite nel contratto e per la sua formazione ad ogni uso di cui erano o avreb- bero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, sia larga- mente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti di contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.
Art. 10
Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più di una sede d’affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circo- stanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi mo- mento prima o al momento della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha una sede d’affari, si prenderà in considerazione la resi- denza abituale della parte.
Art. 11
1. Il contratto non deve essere concluso né provato per iscritto né sottoposto ad alcun’altra condizione di forma. Può essere provato con qualsiasi mezzo an- che per testimoni.
[omissis]
Seconda parte - FORMAZIONE DEL CONTRATTO Art. 14
1. Una proposta di contratto, diretta a una o più persone determinate, costi- tuisce un’offerta qualora sia sufficientemente precisa ed indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficiente- mente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni sufficienti per determinarli.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all’offerta, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia chia- ramente dichiarato il contrario.
Art. 15
1. Un’offerta diviene efficace quando perviene al destinatario.
2. Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la revoca perviene al destinatario prima o contemporaneamente all’offerta.
Art. 16
1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un’offerta può essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazio- ne.
2. Tuttavia, un’offerta non può essere revocata:
a) se indica, fissando un termine determinato per l’accettazione o in altro
modo, che essa è irrevocabile; o
b) se era ragionevole per il destinatario considerare l’offerta come irrevocabile
e se egli ha agito di conseguenza.
[omissis] Art. 18
1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano
il consenso ad un’offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l’inazione, da
soli, non possono valere come accettazione.
2. L’accettazione di un’offerta diviene efficace nel momento in cui la manife- stazione di consenso perviene all’autore dell’offerta. L’accettazione non ha effet- to se tale manifestazione non perviene all’autore dell’offerta nel termine da lui stabilito o, in mancanza, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circo- stanze dell’affare e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall’auto- re dell’offerta. Un’offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.
3. Se, tuttavia, in virtù dell’offerta, della pratica stabilita fra le parti o degli usi, il destinatario dell’offerta può indicare che aderisce, compiendo un atto attinen- te, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza dar- ne comunicazione all’autore dell’offerta, l’accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché entro i termini previsti dal precedente pa- ragrafo.
Art. 19
1. Una risposta diretta all’accettazione di un’offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto dell’offerta e costituisce una controf- ferta.
2. Tuttavia, una risposta diretta all’accettazione di un’offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’autore dell’offerta, senza ritar- do ingiustificato, non ne rilevi verbalmente le differenze o non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell’offer- ta, con le modifiche comprese nell’accettazione.
3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al paga- mento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e al momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte verso l’altra o al regolamento delle con- troversie, sono considerati come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell’offerta.
[omissis]
Art. 23
Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione di una offerta diviene efficace in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 24
Ai fini della presente parte della Convenzione, un’offerta, una dichiarazione dì accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà «perviene» al suo desti- xxxxxxx quando è fatta verbalmente o viene consegnata con qualsiasi altro mez- zo al destinatario personalmente, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale re- sidenza.
Terza parte - VENDITA DI MERCI Capitolo I- Disposizioni generali
Art. 25
Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quan- do causa all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che
questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesi- ma qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anch’essa potuto pre- vederlo.
Art. 26
Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata me- diante notifica all’altra parte.
[omissis]
Capitolo II - obblighi Del venDitore
Art. 30
Il venditore è obbligato, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a con- segnare i relativi documenti.
Sez. I - Consegna delle merci e dei documenti Art. 31
Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in un altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegna-
re le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente;
b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato da una massa o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclu- sione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell’acquirente in tale luogo;
c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell’acquirente nel luo- go in cui il venditore aveva la sua sede d’affari al momento della conclusio- ne del contratto.
[omissis]
Sez. II - Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi Art. 35
1. Il venditore deve consegnare merci di quantità, qualità e genere corrispon- denti a quelli previsti dal contratto e il cui imballaggio e confezione corrispon- dano a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti, le merci sono con- formi al contratto solo se:
a) sono idonee agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono idonee ad ogni uso speciale che sia stato espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del con- tratto, a menò che non risulti dalle circostanze che il compratore si è rimes- so alla competenza o alla valutazione del venditore o che era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato al compra- tore come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i modi usuali per le merci dello stes- so genere, oppure, in difetto di un modo usuale, in maniera atta a conservar-
le e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, ai sensi dei sottoparagrafi da a) a d) del para- grafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.
[omissis]
Art. 38
1. Il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.
2. Se il contratto implica un trasporto di merci, l’esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione.
3. Se le merci sono dirottate o rispedite dal compratore senza che questi ab- bia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l’esame può essere differi- to fino all’arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.
Art. 39
1. Il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’ha accertato o avrebbe dovuto accer- tarlo.
2. In tutti i casi il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di con- formità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale.
Art. 40
Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difet- to di conformità porta su fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha comunicato al compratore.
[omissis]
Sez. III - Mezzi di cui dispone il compratore in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore
Art. 45
1. Se il venditore non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni che gli deri- vano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il compratore ha ti- tolo per:
a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52;
b) richiedere i danni previsti agli articoli da 74 a 77.
2. Il compratore non perde il diritto al risarcimento dei danni qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro rimedio.
3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora il compratore si avvalga dì uno dei rimedi di cui dispone in caso di violazione del contratto.
Art. 46
1. Il compratore può esigere dal venditore l’adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.
2. Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione solo se il difetto di confor- mità costituisca un inadempimento essenziale al contratto e la consegna sia ri- chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell’articolo 39, o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.
3. Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere che il venditore ponga rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irra- gionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. Il rimedio deve essere chiesto al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell’artico- lo 39, o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.
Art. 47
1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di durata
ragionevole per l’adempimento dei suoi obblighi.
2. Xxxxx che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest’ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, il compra- tore non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mez- zi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, il compratore non perde per questo il diritto di richiedere il risarcimento del danno per ritar- do nell’esecuzione.
Art. 48
1. Fatto salvo l’articolo 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, rimediare, a sue spese, a qualsiasi inadempimento alle sue obbligazioni, a con- dizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi al comprato- re inconvenienti irragionevoli o incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dal compratore. Tuttavia, il comprato- re mantiene il diritto di richiedere il risarcimento del danno in conformità alla presente Convenzione.
2. Se il venditore chiede al compratore di comunicargli se accetta l’esecuzio- ne e se il compratore non gli risponde entro un termine ragionevole, il vendito- re può eseguire la prestazione entro il termine da lui indicato nella domanda. Il compratore non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un rime- dio incompatibile con l’adempimento da parte del venditore delle sue obbliga- zioni.
3. Allorché il venditore notifica al compratore la sua intenzione di adempiere ai suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo.
4. Una domanda o una comunicazione effettuata dal venditore secondo i para- grafi 2 o 3 del presente articolo non è efficace se non è ricevuta dal compratore.
Art. 49
1. Il compratore può dichiarare il contratto risolto:
a) se l’inadempimento da parte del venditore ad una qualsiasi delle obbliga- zioni che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costitui- sce una violazione essenziale del contratto; o
b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel ter- mine supplementare impartito dal compratore, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così impartito.
2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, il compratore decade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:
a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal mo-
mento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata;
b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole:
(i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza ditale inadempimento;
(ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare impartito dal compra- tore, in conformità al paragrafo i dell’articolo 47 o dopo che il vendito- re ha dichiarato che non eseguirà la sua prestazione entro tale termine supplementare; o
(iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal vendito- re in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 48 o dopo che il comprato- re abbia dichiarato che non accetterà l’esecuzione.
Art. 50
In caso di difetto di conformità delle merci rispetto al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o meno, il compratore può ridurre il prezzo proporzionalmen- te alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore rimedia ad ogni inadempimento ai suoi obblighi, in conformità all’articolo 37 all’articolo 48, o se il compratore rifiuta di accettare l’adempimento degli obblighi da parte del venditore in conformità a detti articoli, il compratore non può ridurre il prezzo.
[omissis]
Capitolo III - obblighi Del compratore
Art. 53
Il compratore assume l’obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla pre- sente Convenzione, di pagare il prezzo e di prendere in consegna le merci.
[omissis]
Capitolo IV - passaggio Dei rischi
Art. 66
Il perimento o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il passaggio dei ri- schi al compratore non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.
Art. 67
1. Quando il contratto di vendita comporta un trasporto di merci e il vendito- re non è tenuto a consegnarle in un luogo determinato, i rischi passano al com- pratore a partire dalla consegna delle merci al prima trasportatore per l’invio al compratore, in conformità al contratto di vendita. Quando il venditore è tenuto a consegnare le merci ad un trasportatore in un luogo determinato, i rischi non passano al compratore fino al momento in cui le merci non sono consegnate al trasportatore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non pregiudica il passaggio dei rischi.
2. Tuttavia i rischi non passano al compratore fino a quando le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto, e ciò mediante l’apposizione di un segno di riconoscimento sulla merce, mediante i documenti di trasporto, un av- visò dato al compratore o qualsiasi altro mezzo.
[omissis]
Capitolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OBBLIGHI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE
[omissis] Art. 71
1. Una parte può differire l’adempimento dei suoi obblighi quando sia mani-
xxxxx, dopo la conclusione del contratto, che l’altra parte non adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:
a) di una grave insufficienza della capacità di adempimento o della sua solvibi-
lità; o
b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.
2. Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni pre- viste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all’ac- quirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell’acquirente sulle merci.
3. La parte che differisce l’esecuzione, prima o dopo la spedizione delle mer- ci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all’altra parte, e deve procedere all’esecuzione se l’altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.
[omissis]
Sez. II - Risarcimento del danno Art. 74
Il danno risarcibile per un’inadempienza al contratto commessa da una parte è pari alla perdita subita ed al guadagno mancato dell’altra parte a seguito dell’ina- dempienza. Il risarcimento non può essere superiore alla perdita subita e al gua- dagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevede- re al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell’inadempienza del contratto.
Art. 75
In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termi- ne ragionevole dopo la sua risoluzione, l’acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che ri- chiede il risarcimento del danno può ottenere la differenza fra il prezzo del con- tratto e il prezzo dell’acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonché ogni altro risarcimento che può essere dovuto in virtù dell’articolo 74.
[omissis]
Sez. III - Interessi Art. 78
Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l’altra parte ha dirit- to a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù dell’articolo 74.
[omissis]
Sez. V - Effetti della risoluzione del contratto
Art. 81
1. La risoluzione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, sal- vo il risarcimento del danno eventualmente dovuto. La risoluzione del contratto non ha effetto sulle clausole del contratto relative alla risoluzione delle contro- versie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione.
2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere all’altra parte la restituzione di ciò che ha fornito o pagato in esecu- zione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo de- vono fare contemporaneamente.
[omissis]
Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale
La Convenzione, fatta a Ottawa il 26 maggio 1988, è entrata in vigore per l’Italia il 1° maggio 1995; l’Italia vi ha dato esecuzione con legge 14 luglio 1993 n. 259; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (i testi facenti fede sono quelli inglese e francese).
Capitolo I - SFERA DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. La presente Convenzione disciplina l’operazione di leasing finanziario de- scritta al paragrafo 2, nella quale una parte (il concedente)
a) stipula un contratto (il contratto di fornitura), sulla base delle indicazioni di un’altra parte (l’utilizzatore), con un terzo (il fornitore) in base al quale il concedente acquista impianti, materiali o altri beni strumentali (il bene o il bene strumentale) alle condizioni approvate dall’utilizzatore nella misura in cui lo concernono, e
b) stipula un contratto (il contratto di leasing) con l’utilizzatore dando a quest’ultimo il diritto di usare il bene contro pagamento di canoni.
2. L’operazione di leasing finanziario, di cui al paragrafo precedente, è un’ope- razione che presenta le seguenti caratteristiche:
a) l’utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affi- damento sulla capacità di giudizio del concedente;
b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di le- asing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il forni- tore è a conoscenza;
c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in par- ticolare dell’ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo dei bene.
3. La presente Convenzione si applica a prescindere dalla circostanza che l’uti- lizzatore abbia o meno, fin dal principio o in seguito, l’opzione di acquistare il bene o di prorogare il leasing per un periodo ulteriore ed a prescindere dal fatto che tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nomina- li.
4. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di leasing concer- nente ogni bene strumentale ad eccezione di quelli usati dall’utilizzatore essen- zialmente per usi personali, familiari o domestici.
[omissis]
Art. 3
1. La presente Convenzione si applica allorquando il concedente e l’utilizzato-
re abbiano la loro sede d’affari in Stati diversi e quando:
a) questi Stati o lo Stato nel quale il fornitore ha la propria sede di affari sono
Stati contraenti; o
b) il contratto di fornitura ed il contratto di leasing sono disciplinati dalla leg- ge di uno Stato contraente.
2. Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha più di una sede di affari, la sede che ha la più stret- ta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note e contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
Art. 4
1. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non viene meno qualora il bene venga ad essere incorporato o connesso ad un immobile.
2. Le questioni relative all’incorporazione o alla fissazione del bene ad un im- mobile, così come quelle relative agli effetti sui diritti inter se del concedente e di un soggetto titolare di diritti reali sull’immobile sono regolate dalla legge del- lo Stato dove tale immobile è situato.
Art. 5
1. L’applicazione della presente Convenzione può essere esclusa solo con il consenso di ciascuna delle parti del contratto di fornitura e di ciascuna delle parti del contratto di leasing.
2. Quando l’applicazione della presente Convenzione non sia stata esclusa, in conformità al precedente paragrafo, le parti possono, nelle loro reciproche rela- zioni, derogare a qualunque delle sue disposizioni o modificarne gli effetti ad ec- cezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell’articolo 8, nell’alinea b) del para- grafo 3 e nel paragrafo 4 dell’articolo 13.
Art. 6
1. Nella interpretazione della presente Convenzione si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi così come sanciti nel preambolo, al suo carattere in- ternazionale ed all’esigenza di promuovere l’uniformità della sua applicazione così come di assicurare l’osservanza della buona fede nel commercio internazio- nale.
2. Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformità ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internaziona- le privato.
Capitolo II - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
[omissis] Art. 8
1. a) Fatta riserva per le disposizioni della presente Convenzione e dei con-
tratti di leasing, il concedente è esonerato da ogni responsabilità deri- vante dal bene nei confronti dell’utilizzatore, fatta eccezione per il caso in cui questi abbia subito il danno in ragione dell’affidamento riposto nella capacità di giudizio del concedente, nonché in ragione dell’inter- vento di quest’ultimo nella scelta del fornitore e delle caratteristiche del bene.
b) Il concedente è esonerato, in tale sua qualità, da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per morte e danni a persone e a cose causati dal bene.
c) Le disposizioni del presente paragrafo non regolano la responsabilità del concedente in diversa qualità, ad esempio in quella di proprietario.
2. Il concedente garantisce che il pacifico godimento dell’utilizzatore non sarà turbato da soggetti che abbiano la proprietà del bene o altro superiore diritto su di esso o che facciano valere tale diritto di proprietà o diritto superiore nel cor- so di procedimenti giudiziari, allorché tale diritto o tale pretesa non risultino da un atto o da una omissione dell’utilizzatore.
3. Le parti non possono derogare alle disposizioni del paragrafo precedente né modificarne gli effetti nella misura in cui il diritto o la pretesa derivino da un atto o da un’omissione del concedente o da sua colpa grave.
4. Le disposizioni previste nei paragrafi 2 e 3 non pregiudicheranno l’eventua- le più ampia garanzia di pacifico godimento a carico del concedente che sia in- derogabile in base alla legge applicabile secondo le regole di diritto internazio- nale privato.
Art. 9
1. L’utilizzatore deve avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conser- varlo nello stato in cui gli è stato consegnato, fatta eccezione per la normale usu- ra e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti.
2. Quando il contratto di leasing giunge a termine, l’utilizzatore deve restituire il bene al concedente nello stato descritto nel paragrafo precedente, a meno che egli non abbia esercitato il diritto di acquistare il bene o di prorogare il contrat- to di leasing per un periodo ulteriore.
Art. 10
1. Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall’utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contrat- to e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sarà responsabile nei confronti sia del concedente che dell’utilizzatore per il medesimo danno.
2. Questo articolo non dà tuttavia diritto all’utilizzatore di risolvere o annulla- re il contratto di fornitura senza il consenso del concedente.
Art. 11
I diritti dell’utilizzatore, derivanti dal contratto di fornitura in base alla presente Convenzione, non saranno pregiudicati da una modifica di un qualsiasi termine del contratto di fornitura che sia stato preventivamente approvato dall’utilizza- tore, a meno che quest’ultimo non abbia acconsentito a tale modifica.
Art. 12
1. Se il bene non viene consegnato o viene consegnato in ritardo o non è con- forme al contratto di fornitura:
a) l’utilizzatore ha il diritto, nei confronti del concedente, di rifiutare il bene o
di risolvere il contratto di leasing; e
b) il concedente ha il diritto di rimediare al suo inadempimento all’obbligo di consegnare il bene in conformità al contratto di fornitura, come se l’utiliz- zatore avesse convenuto l’acquisto del bene dal concedente, alle stesse con- dizioni stabilite dal contratto di fornitura.
2. I diritti previsti dal paragrafo precedente potranno essere esercitati e saran- no perduti nelle stesse circostanze che se l’utilizzatore avesse convenuto di acqui- stare il bene dal concedente alle stesse condizioni sancite dal contratto di forni- tura.
3. L’utilizzatore ha il diritto di trattenere i canoni dovuti in base al contratto di leasing fino a che il concedente non abbia rimediato al suo inadempimento all’obbligo di consegnare il bene in conformità al contratto di fornitura o fino a quando l’utilizzatore non abbia perduto il diritto di rifiutare il bene.
4. L’utilizzatore, quando abbia esercitato il diritto di risolvere il contratto di le- asing, può ottenere il rimborso di tutti i canoni pagati e delle altre somme anti- cipate, dedotta una somma corrispondente ai benefici che abbia potuto ragione- volmente trarre dal bene.
5. L’utilizzatore non ha altra azione nei confronti del concedente, in conse- guenza della mancata consegna, della consegna ritardata o della consegna di bene non conforme, salvo che tali eventi non siano attribuibili all’atto o all’omis- sione del concedente.
6. Il presente articolo non pregiudica i diritti riconosciuti all’utilizzatore nei confronti del fornitore in base all’articolo 10.
[omissis]
Direttiva n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 relativa al coordi- namento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti com- merciali indipendenti
Il Consiglio delle Comunità europee, [omissis]
- considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rap- presentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Co- munità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e posso- no pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni com- merciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;
- considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe e quelle di un mercato unico, il che impone il ravvi- cinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati so- pra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta;
[omissis]
ha adottato la presente direttiva:
Capitolo I – CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la per- sona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera per- manente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazio- ni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente di- rettiva non può essere in particolare:
- una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
- un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
- un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento. [omissis]
Capitolo II - DIRITTI E OBBLIGHI
Art. 3
1. L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
2. In particolare, l’agente commerciale deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli af-
xxxx xx xxx è incaricato;
b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
Art. 4
1. Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con le- altà e buona fede.
2. In particolare, il preponente deve:
a) mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessa- ria relativa alle merci in questione;
b) procurare all’agente commerciale le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l’agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi.
3. Il preponente deve inoltre informare l’agente commerciale entro un termi- ne ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Art. 5
Le parti non possono derogare agli articoli 3 e 4.
Capitolo III – RETRIBUZIONI
Art. 6
1. In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribu- zioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione.
2. Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il va- lore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.
3. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l’agente commer- ciale non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione.
Art. 7
1. Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva preceden- temente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
2. Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commer- ciale ha parimenti diritto alla provvigione
- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
- quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un deter- minato gruppo di persone, e l’operazione è stata conclusa con un cliente ap- partenente a tale zona o a tale gruppo.
Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini.
Art. 8
Per un’operazione commerciale conclusa dopo l’estinzione del contratto di agen- zia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione;
a) se l’operazione è dovuta soprattutto al risultato dell’attività da lui svolta du-
rante il contratto di agenzia e se l’operazione è conclusa entro un termine ragionevole dopo l’estinzione del contratto, o
b) se, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, l’ordinazione effet- tuata dal terzo è stata ricevuta dal preponente o dall’agente commerciale prima dell’estinzione del contratto di agenzia.
Art. 9
L’agente commerciale non ha diritto alla provvigione di cui all’articolo 7, se que- sta è dovuta all’agente precedente a norma dell’articolo 8, a meno che non risulti dalle circostanze che è equo dividere la provvigione tra gli agenti commerciali.
Art. 10
1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l’operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtù dell’accordo con- cluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l’operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua par- te dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse ese- guito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento
dell’agente commerciale.
Art. 11
1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
- sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
- la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponen- te.
2. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il re- lativo diritto è estinto.
3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agen- te commerciale.
Art. 12
1. Il preponente consegna all’agente commerciale un estratto conto delle prov- vigioni dovute, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elemen- ti essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
2. L’agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le in- formazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del pre- ponente, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovu- te.
3. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento
dell’agente commerciale.
4. Questa direttiva non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati mem- bri che riconoscono all’agente commerciale un diritto di controllo sui libri con- tabili del preponente.
Capitolo IV – CONCLUSIONE E ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Art. 13
1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’altra parte un documen-
to firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clau-
sole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile.
2. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un con- tratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.
Art. 14
Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tem- po indeterminato.
Art. 15
1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.
2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agen- zia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno inizia- to e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi.
3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono con- cordare termini più brevi.
4. Se le parti concordano termini più lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il termine di preavviso che deve rispettare il preponente non deve essere più bre- ve di quello che deve rispettare l’agente commerciale.
5. A condizione che le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile.
6. Il presente articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato trasformatisi, in virtù dell’articolo 14, in contratti a tempo indeterminato, fermo restando che per calcolare il termine di preavviso si deve tener conto del termi- ne precedente.
Art. 16
La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest’ultima preveda l’estinzione immediata del contratto di agenzia:
a) per l’inadempienza di una delle parti nell’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;
b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.
Art. 17
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia an- cora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le cir- costanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente com- merciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano an- che l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle re- tribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiede- re un risarcimento dei danni.
3. L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni
- che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al pre- ponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente com- merciale;
- e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomanda- zione del preponente.
4. Il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudi- zio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l’estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell’agente commerciale.
5. L’agente commerciale perde il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far va- lere i propri diritti.
6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla noti- fica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione dell’articolo 30 e gli sot- topone, se del caso, proposte di modifica.
Art. 18
L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:
a) quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazio- nale, la risoluzione immediata del contratto;
b) quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze at- tribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Art. 19
Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.
Art. 20
1. Ai fini della presente direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell’attività professionale dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contrat- to, è denominata patto di non concorrenza.
2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui:
a) sia stipulato per iscritto; e
b) riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico af- fidati all’agente commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.
3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l’estinzione del contratto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto naziona- le che apportano altre restrizioni alla validità o all’applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.
[omissis]
Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali
Le disposizioni qui riprodotte sono tratte dalla seconda edizione dei Principi, adottata nel 2004; la versione italiana è fra quelle facenti fede.
Preambolo - Finalità dei Principi
I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti commercia- li internazionali.
I Principi si applicano quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia da essi disciplinato.
I Principi possono applicarsi quando le parti hanno convenuto che il loro con- tratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla “lex mercatoria” o si- mili.
I Principi possono applicarsi quando le parti non hanno scelto il diritto appli- cabile al loro contratto.
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme.
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione del di- ritto nazionale applicabile.
I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed interna- zionali.
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Libertà contrattuale
Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto.
Art. 1.2 - Libertà di forma
Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può es- sere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.
Art. 1.3 - Carattere vincolante del contratto
Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modifi- cato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi Principi.
Art. 1.4 - Norme imperative
Nessuna disposizione di questi Principi è intesa a limitare l’applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, appli- cabili secondo le norme di diritto internazionale privato.
Art. 1.5 - Esclusioni o modificazioni effettuate dalle parti
Le parti possono escludere l’applicazione dei presenti Principi o derogare a sin- gole loro disposizioni o modificarne gli effetti, salvo disposizione contraria in essi contenuta.
Art. 1.6 - Interpretazione ed integrazione dei Principi
1. Nell’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro ca- rattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione.
2. Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.
Art. 1.7 - Buona fede
1. Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio in- ternazionale.
2. Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo.
Art. 1.8 - Venire contra factum proprium
Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto af- fidamento a proprio svantaggio.
Art. 1.9 - Usi e pratiche
1. Le parti sono vincolate dagli usi che h anno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro.
2. Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e rego- larmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore com- merciale considerato, salvo quando l’applicazione di tali usi sia irragionevole.
Art. 1.10 - Avvisi
1. Quando sia richiesto un avviso, questo può essere dato con qualsiasi mezzo appropriato alle circostanze.
2. Un avviso produce effetto quando perviene al destinatario.
3. Ai fini del secondo comma un avviso “perviene” al destinatario quando gli viene riferito oralmente o è consegnato presso la sua sede d’affari o il suo recapi- to postale.
4. Ai fini di questo articolo il termine “avviso” comprende dichiarazioni, do- mande, richieste o qualsiasi altra comunicazione di intento.
[omissis]
CAPITOLO 3 – VALIDITÀ
Art. 3.1 - Materie non regolate
Questi Principi non si applicano all’invalidità dovuta a
a) mancanza di capacità;
b) contrarietà alla legge o al buon costume.
Art. 3.2 - Validità del semplice accordo
Un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle par- ti, senza bisogno di ulteriori requisiti.
Art. 3.3 - Impossibilità originaria
1. Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto l’adempimen- to dell’obbligazione assunta fosse impossibile non pregiudica la validità del con- tratto.
2. Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto una parte non avesse diritto di disporre dei beni cui il contratto si riferisce non pregiudica la validità del contratto.
Art. 3.4 - Definizione di errore
L’errore è un erroneo convincimento relativo alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento della conclusione del contratto.
Art. 3.5 - Errore rilevante
1. L’errore può costituire causa di annullamento del contratto solamente nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, l’errore era di una tale importanza che una persona ragionevole, trovandosi nella stessa situazione della parte in errore, avrebbe concluso il contratto a condizioni sostanzialmente diffe- renti o non avrebbe concluso il contratto affatto se la vera realtà delle cose le fos- se stata nota, e
a) l’altra parte era incorsa nello stesso errore, o lo aveva causato, oppure xxxx- xxxxx o avrebbe dovuto conoscere l’errore ed era contrario ai criteri ordinari di correttezza nel commercio lasciare l’altra parte in errore; o
b) l’altra parte al momento dell’annullamento non aveva ancora agito facendo
affidamento sul contratto.
2. In ogni caso, una parte non può annullare il contratto se
a) è stata in colpa grave nel commettere l’errore; o
b) l’errore si riferisce ad un elemento con riguardo al quale il rischio dell’erro- re era stato assunto o, considerando tutte le circostanze del caso, deve rite- nersi essere stato assunto dalla parte in errore.
Art. 3.6 - Errore nell’espressione o nella trasmissione
Un errore occorso nell’espressione o nella trasmissione di una dichiarazione è considerato come errore della persona dalla quale la dichiarazione proviene.
Art. 3.7 - Rimedi per l’inadempimento
Una parte non può annullare il contratto per errore se le circostanze che addu- ce le consentono, o avrebbero potuto consentirle, un rimedio per l’inadempi- mento.
Art. 3.8 - Dolo
Una parte può annullare il contratto quando sia stata indotta a concluderlo dall’inganno della controparte, attuato anche con parole o comportamenti, o nascondendo dolosamente alla parte stessa circostanze che in base ai criteri or- dinari di correttezza nel commercio avrebbe dovuto comunicarle.
Art. 3.9 - Violenza
La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una par- te sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevo- le alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.
Art. 3.10 - Eccessivo squilibrio
1. Una parte può annullare il contratto o una sua singola clausola se, al mo- mento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuivano ingiustifica- tamente all’altra parte un vantaggio eccessivo. Si devono considerare, tra gli altri fattori,
a) il fatto che l’altra parte abbia tratto un ingiusto vantaggio dallo stato di di- pendenza, da difficoltà economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure dalla sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare, e
b) la natura e lo scopo del contratto.
2. Su richiesta della parte che ha diritto all’annullamento il giudice può adat- tare il contratto o le sue clausole in modo da renderlo conforme ai criteri ordi- nari di correttezza nel commercio.
3. Il giudice può adattare il contratto o le sue clausole anche a richiesta del- la controparte alla quale sia stato inviato l’avviso di annullamento, purché tale parte ne informi l’altra prontamente dopo aver ricevuto l’avviso e prima che quest’ultima abbia agito facendovi affidamento. Le disposizioni di cui all’artico- lo 3.13(2) si applicano con le opportune modifiche.
Art. 3.11 - Terzi
1. Qualora il dolo, la violenza, lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni o l’erro- re di una parte siano imputabili o siano noti o avrebbero dovuto essere noti ad un terzo per i cui atti la controparte è responsabile, il contratto può essere annul- lato alle stesse condizioni che se il comportamento o la conoscenza fossero stati quelli della controparte in persona.
2. Qualora il dolo, la violenza o lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni siano imputabili ad un terzo per i cui atti la controparte non è responsabile, il contrat- to può essere annullato se la controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto es- sere a conoscenza del dolo, della violenza o dello squilibrio eccessivo delle pre- stazioni, o comunque se al tempo in cui il contratto è stato annullato essa non
aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto.
Art. 3.12 - Convalida
È esclusa la possibilità di annullare il contratto se la parte che ne ha diritto con- ferma in modo espresso o tacito il contratto stesso dopo che è iniziato a decorre- re il termine per dare l’avviso di annullamento.
Art. 3.13 - Perdita del diritto all’annullamento
1. Se una parte ha diritto di annullare il contratto per errore ma l’altra parte si dichiara disposta ad eseguire od esegue il contratto come lo stesso era stato inte- so dalla parte che ha diritto di annullarlo, il contratto sarà considerato concluso alle condizioni intese da quest’ultima parte. L’altra parte dovrà rendere una di- chiarazione in tal senso o dare esecuzione al contratto in tal senso, immediata- mente dopo essere stata informata di come la parte che ha diritto di annullare il contratto abbia inteso quest’ultimo, e prima che essa abbia agito facendo affida- mento su di un avviso di annullamento.
2. Dopo una tale dichiarazione o esecuzione la parte in errore perde il diritto all’annullamento e qualsiasi precedente avviso di annullamento diviene ineffica- ce.
Art. 3.14 - Avviso di annullamento
Il diritto di annullamento si esercita mediante avviso all’altra parte.
Art. 3.15 - Decadenza
1. L’avviso di annullamento deve essere dato entro un tempo ragionevole avu- to riguardo alle circostanze, a partire dal momento in cui la parte interessata che intende annullare il contratto abbia conosciuto o non avrebbe potuto ignorare i motivi di annullamento o sia stata in grado di agire liberamente.
2. Quando una particolare clausola di un contratto può essere annullata da una parte in base all’articolo 3.10, il termine per l’avviso di annullamento decor- re dal momento in cui l’altra parte intende avvalersi della clausola stessa.
Art. 3.16 - Annullamento parziale
Se il motivo dell’annullamento riguarda soltanto singole clausole del contrat- to, l’effetto dell’annullamento è limitato solo a quelle clausole qualora, consi- derando tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare la parte restan- te del contratto.
Art. 3.17 - Effetto retroattivo dell’annullamento
1. L’annullamento ha effetto retroattivo.
2. Per effetto dell’annullamento ciascuna parte può pretendere la restituzione di tutto ciò che è stato corrisposto in base al contratto o alla parte di esso annul- lata, purché essa contestualmente restituisca tutto ciò che abbia ricevuto in ese- cuzione del contratto o della parte di esso annullata o, se la restituzione in natu- ra non è possibile, dia l’equivalente di quanto ricevuto.
Art. 3.18 - Risarcimento dei danni
A prescindere dall’essere stato il contratto annullato o meno, la parte che cono- sceva o avrebbe dovuto conoscere il motivo di annullamento dovrà risarcire i danni così da mettere l’altra parte nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trova- ta se non avesse concluso il contratto.
Art. 3.19 - Carattere inderogabile delle disposizioni
Le disposizioni di questo Capitolo sono inderogabili, ad eccezione di quelle che si riferiscono al carattere vincolante del semplice accordo, all’impossibilità ori- ginaria o all’errore.
[omissis]
Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla compe- tenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia civile e commerciale
Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2002.
Il Consiglio dell’Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità eu- ropea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 1,
[omissis]
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione del- le persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Co- munità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funziona- mento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizio- ni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in ma- teria civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano ricono- sciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
[omissis]
(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell’arti- colo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernen- te la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia ci- vile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata «Convenzione di Bru- xelles»). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno con- cluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una con- venzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzio- ni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei ri- sultati ottenuti nell’ambito di tale revisione.
[omissis]
(10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere ricono- sciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.
(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibili- tà ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domi- cilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autono- mia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le perso- ne giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di com- petenza.
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attra- verso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stret- to tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la
buona amministrazione della giustizia.
(13) Xxx contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamen- to, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al mi- nimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non ven- gano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È ne- cessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in ma- teria, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pen- dente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere defi- nito in modo autonomo.
(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le de- cisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno dirit- to, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere ese- cutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazio- ne di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo presso- ché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documen- ti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.
[omissis]
ha adottato il presente regolamento:
Capo I - CAMPO D’APPLICAZIONE
Art. 1
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipen- dentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in par- ticolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniu- gi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l’arbitrato.
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Capo II - COMPETENZA
Sez. 1 - Disposizioni generali
Art. 2
1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato mem-
bro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vi- genti per i cittadini.
Art. 3
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I.
Art. 4
1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di que- sto Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I.
Sez. 2 - competenze speciali
Art. 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenu- ta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazio- ne dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa con- venzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere conse- gnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere presta- ti in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b) (2);
[omissis]
Art. 6
La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione
(2) L’art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giu- risdizionale e il riconoscimento elle decisioni in materia civile e commerciale, nel testo ri- sultante dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione della Spagna e del Por- togallo alla Convenzione di Bruxelles, reca: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere ese- guita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svol- ge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto». Una formulazio- ne pressoché identica si legge nell’art. 5 n. 1 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento elle decisioni in materia civile e commerciale.
unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia proposta solo per distogliere colui che è stato chiama- to in causa dal suo giudice naturale;
3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
[omissis]
Sez. 4 - competenza in materia Di contratti conclusi Da consumatori
Art. 15
1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazio-
ne di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, ver- so tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Sta- to membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qual- siasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le contro- versie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ul- xxxx Xxxxx.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedo- no prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
Art. 16
1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere propo- sta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere pro- posta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda prin- cipale in conformità della presente sezione.
Art. 17
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una con- venzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il do- micilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte conven- zioni.
Sez. 5 - competenza in materia Di contratti inDiviDuali Di lavoro
Art. 18
1. Salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contrat- ti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il da- tore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.
Art. 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitual- mente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la pro- pria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.
Art. 20
1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici del- lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di pro- porre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
Art. 21
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una con- venzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nel- la presente sezione.
Sez. 6 - competenze esclusive
Art. 22
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i
giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato tempo- raneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno com- petenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domici- liato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;
2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridi- che, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validi- tà delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto interna- zionale privato;
[omissis]
Sez. 7 - proroga Di competenza
Art. 23
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un deter- minato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso ac- cordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le par- ti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è am- piamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competen- za.
3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel ter- ritorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono co- noscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.
5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sen- si dell’articolo 22.
Art. 24
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del pre- sente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenu- to è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22.
[omissis]
Sez. 9 - litispenDenza e connessione
Art. 27
1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti sia- no state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia sta- ta accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giu- dice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del pri- mo.
Capo III - RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
[omissis]
Sez. 1 - riconoscimento
Art. 33
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Sta- ti membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
Art. 34
Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o co- municato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibi- lità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le mede- sime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controver- sia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato mem- bro richiesto.
Art. 35
1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezio- ni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’arti- colo 72.
2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richie- sta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato mem- bro d’origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le nor- me sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’artico- lo 34, punto 1.
Art. 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del me- rito.
[omissis]
Sez. 2 - esecuzione
Art. 38
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della par- te interessata.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (In- ghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registra- ta per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
[omissis]
Art. 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedi- mento, presentare osservazioni.
Art. 42
1. La decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecu- tività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previ- ste dalla legge dello Stato membro richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Art. 43
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III (3).
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contradditto- rio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giu- dice investito del ricorso in un procedimento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termi- ne di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dal- la data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Art. 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all’allegato IV (4).
Art. 45
1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli artico- li 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
[omissis]
Sez. 3 - Disposizioni comuni
Art. 53
1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presen- ti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54.
(3) In Italia, la Corte d’appello.
(4) In Italia, ricorso per cassazione.
Art. 54
Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compila- to utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento.
Art. 55
1. Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’au- torità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficien- za, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una per- sona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
[omissis]
Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato mem- bro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato mem- bro, applica la legge di quest’ultimo Stato.
Art. 60
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra perso- na giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d’attività principale. [omissis]
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimen- to e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere
La Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 1° maggio 1969; l’Italia vi ha dato esecuzione con legge 19 gennaio 1968 n. 62; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (i testi facenti fede sono quelli inglese, cinese, spagnolo, francese e russo).
Art. I
1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione del- le sentenze arbitrali rese sul territorio di uno Stato diverso da quelli in cui il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze sono richiesti e che concernono controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimenti applicabile alle sentenze arbitrali che non siano considerate come sentenze nazionali nello Sta- to in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono richiesti.
2. Per «sentenze arbitrali» si intendono non soltanto quelle rese da arbitri no- minati per casi determinati, ma anche quelle rese da Organismi permanenti di arbitrato ai quali le parti si siano sottoposte.
3. Al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, dell’ade- sione alla stessa o della notificazione di estensione prevista dall’articolo X, ogni Stato potrà, sulla base della reciprocità, dichiarare che applicherà la Convenzio- ne al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze rese sul territorio di un al-
tro Stato contraente. Esso potrà anche dichiarare che applicherà la Convenzione unicamente alle controversie scaturite da rapporti di diritto, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla propria legislazione.
Art. II
1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di di- ritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato.
2. Per «convenzione scritta» si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scam- bio di lettere o di telegrammi.
3. Il tribunale di uno Stato contraente, investito di una lite su di una questio- ne in merito alla quale le parti hanno stipulato una convenzione nel senso pre- cisato di questo articolo, rinvierà le parti all’arbitrato, su richiesta di una di esse, a meno che non accerti che detta convenzione è caducata, inoperante o non su- scettibile di applicazione.
Art. III
1. Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l’esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di proce- dura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Per il riconoscimento o l’esecuzione delle sentenze arbi- trali alle quali si applica la presente Convenzione, non saranno imposte condi- zioni sensibilmente più rigorose né spese di giustizia notevolmente più elevate di quelle imposte per il riconoscimento o l’esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali.
Art. IV
1. Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di cui al precedente articolo, la parte che richiede il riconoscimento e l’esecuzione deve produrre, unitamen- te alla domanda:
a) l’originale debitamente autenticato della sentenza o una copia dell’origina- le che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità;
b) l’originale della convenzione di cui all’articolo II o una copia che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità.
2. Se detta sentenza o detta convenzione non è redatta in una lingua ufficiale del Paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve produrre una traduzione di questi documen- ti in tale lingua. La traduzione deve essere certificata conforme da un traduttore ufficiale o da un traduttore giuridico o da un agente diplomatico o consolare.
Art. V
1. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza possono essere rifiutati, su istanza della parte contro la quale la sentenza è fatta valere solo se tale parte for- nisce la prova alla competente autorità del Paese in cui vengono domandati il ri- conoscimento e l’esecuzione:
a) che le parti alla convenzione di cui all’articolo II erano, in virtù della legge ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che detta convenzione non è va- lida in virtù della legge alla quale le parti l’hanno assoggettata o, in mancan- za di una indicazione al riguardo, in virtù della legge del Paese in cui la sen- tenza è stata resa; oppure
b) che la parte contro la quale la sentenza è invocata non è stata debitamen- te informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, o che si è trovata nell’impossibilità, per altra ragione, di far valere le proprie ragioni; oppure
c) che la sentenza verte su una controversia che non è contemplata dal com-
promesso o che non rientra nell’oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clau- sola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni della sentenza che si riferi- scono a questioni sottoposte all’arbitrato possono essere dissociate da quelle che riguardano questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono es- sere riconosciute e rese esecutive; oppure
d) che la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l’arbitrato ha avuto luogo; oppure
e) che la sentenza non è ancora diventata vincolante fra le parti o è stata an- nullata o sospesa da un’autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa.
2. Il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza arbitrale possono altresì es- sere rifiutati se l’autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l’esecu- zione sono richiesti constata:
a) che, secondo la legge di tale Paese, l’oggetto della controversia non è suscet- tibile di essere risolto mediante arbitrato; o
b) che il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sarebbe contrario all’or- dine pubblico del Paese stesso.
Art. VI
Se l’annullamento o la sospensione della sentenza è richiesta all’autorità compe- tente citata all’articolo V, paragrafo 1, e), l’autorità davanti la quale la sentenza è invocata può, se essa lo ritiene opportuno, soprassedere a decidere sull’esecuzio- ne della sentenza; essa può anche, su istanza della parte che richiede l’esecuzione della sentenza, ordinare all’altra parte di prestare idonee garanzie.
[omissis]
Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile
Il Trattato, fatto a Roma il 20 maggio 1991, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995; l’Italia vi ha dato esecuzione con la legge 4 marzo 1994 n. 199; il testo italiano fa fede al pari di quello cinese.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizione dell’espressione “materia civile”
Ai fini del presente Trattato “materia civile” comprende anche le materie oggetto
del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
Art. 2 - Protezione giudiziaria
I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell’altra Parte, per quan- to riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest’ultima e hanno diritto di accedere all’autorità giudiziaria dell’altra Par- te alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima.
[omissis]
Art. 6 - Ambito dell’assistenza giudiziaria
Ai sensi del presente Trattato l’assistenza giudiziaria comprende:
a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti
di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
c) su richiesta di parte, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.
[omissis]
Titolo III - RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE
Art. 20 - Ambito di applicazione
1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l’entrata in vigore del pre- sente Trattato dall’autorità giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell’altra Parte alle condizioni previste dal presente ti- tolo.
2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risar- cimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazio- ni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.
Art. 21 - Rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione
Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una del- le seguenti circostanze:
a) l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza non è competente se- condo i criteri di cui all’articolo 22 del presente Trattato;
b) la sentenza non è passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
c) la parte soccombente non è stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non è stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse Parti e sul medesimo ogget- to è stata pronunziata dall’autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero è stata da questa riconosciuta se pronun- ziata in un Paese terzo;
e) è pendente fra le stesse Parti davanti all’autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all’introduzione della domanda davanti all’auto- xxxx giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il rico- noscimento;
f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o con- trarie all’ordine pubblico di questa.
Art. 22 - Criteri di competenza
1. Ai fini del presente Trattato, l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sen- tenza è considerata competente, se:
a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronun- ziato la sentenza;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l’attività commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte;
c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell’autorità giudiziaria di detta Parte;
d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
e) in materia contrattuale, il contratto è stato concluso o è stato o dev’essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza ovvero è ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;
f) in materia di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l’evento si è ve-
rificato nel territorio di detta Parte;
g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al mo- mento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza;
h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore, aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;
i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domi- cilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;
l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la senten- za.
2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.
Art. 23 - Presentazione della domanda
1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all’au- torità giudiziaria competente per il riconoscimento e l’esecuzione della senten- za.
2. L’autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informa- zione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.
Art. 24 - Documenti da presentare per il riconoscimento e l’esecuzione
La Parte che richiede il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve pre- sentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l’incapace è stato regolarmente rappresen- tato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lette- re precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.
Art. 25 - Procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione
1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e del- le transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.
2. L’autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.
Art. 26 - Effetti del riconoscimento e dell’esecuzione
La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall’autorità giudiziaria di tale Parte.
[omissis]
Art. 28 - Sentenze arbitrali
Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle parti sono ricono- sciute e dichiarate esecutive nel territorio dell’altra Parte in conformità della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzio- ne delle sentenze arbitrali straniere.