CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
C.I.S.A.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
Sede: Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx- Xx
Tel. 0000-000000–02-03-04 – Fax 0000-000000 – E-mail xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
S T A T U T O
ART. 1 NATURA
1. Il Consorzio e' Ente strumentale degli Enti Locali aderenti ed e' dotato di personalità giuridica. Gli Enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, si costituiscono in Consorzio dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
ART. 2 COMPITI E FINALITA’
1. Il Consorzio in attuazione della Legge Regionale 13.04.1995, n. 62 e sue successive modificazioni, gestisce obbligatoriamente le attività per la tutela materno-infantile e dell’età evolutiva, le attività a rilievo sanitario per i disabili e gli anziani non autosufficienti, le funzioni amministrative regionali delegate e sub delegate.
2. E’ fatta salva la facoltà per i Comuni aderenti al Consorzio di gestire, secondo le modalità previste dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo n. 267/2000 ed accollandosene i costi, una o più di tale attività nell’ambito del proprio territorio, purchè in modo coordinato e compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal Consorzio stesso.
ART. 3
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. Il Consorzio e' costituito tra i seguenti Comuni: Xxxxx Xxxxxxxx - Balocco - Bianzè - Borgo d’Ale –Borgo Vercelli - Buronzo - Caresana - Carisio - Cigliano - Costanzana - Crova – Desana - Gifflenga - Livorno F.ris - Moncrivello - Motta dei Conti - Pertengo - Pezzana - X. Xxxxxxx X.xx – S. Giacomo X.xx - Xxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, assume la denominazione di Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale e può anche essere indicato con la sigla C.I.S.A.S.
2. Il Consorzio ha sede legale in Xxx Xxxxx x. 00, Santhià,
3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.
4. Il Consorzio si costituisce a seguito di approvazione, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti ed a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto, unitamente alla Convenzione.
5. Le proposte di modifiche statutarie, adottate dall’Assemblea Consortile a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e formulate ai Comuni associati, saranno approvate con le stesse modalità di cui al comma 4°.
ART. 4 DURATA
1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio dal 1.1.1997 a tutto il 31.12.2020, per un totale di anni 24.
2. Periodicamente l'assemblea Consortile, su richiesta di un numero di Comuni rappresentanti almeno 1/3 delle quote di partecipazione, può effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del Consorzio.
3. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento anche prima della scadenza prevista dal 1° comma del presente articolo purchè vi sia il consenso del 50,1% delle quote di partecipazione di cui all'art. 8 della convenzione.
4. Alla scadenza del termine, come fissato al comma 1, la durata del Consorzio e' automaticamente prorogata di un uguale periodo, previa acquisizione, almeno sei mesi prima della scadenza, del consenso di tutti i Comuni aderenti, da esprimersi con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.
ART. 5 RECESSO
1. Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso, motivata da questioni di pubblico interesse, entro il mese di giugno di ogni anno.
2. La proposta di recesso deve essere comunicata all'Assemblea, che ne prende atto.
3. Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma secondo, del decreto legislativo n. 267/2000 contenente le opportune modifiche da apportare allo statuto ed alla convenzione.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti duraturi, e fino all’estinguersi dell'obbligazione stessa.
ART. 6
ADESIONE DI NUOVI COMUNI
1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione, purche' vengano integralmente accettate le disposizioni del presente Statuto e dell'atto convenzionale.
2. L’Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare richiesta di adesione alla Segreteria del Consorzio stesso, corredata dalla deliberazione preliminare del Consiglio Comunale con la quale viene disposta la presentazione della domanda e vengono, preliminarmente accettate tutte le disposizioni statutarie e convenzionali. La Segreteria provvede, entro 3 giorni dal ricevimento, a rimettere la richiesta pervenuta al Presidente dell’Assemblea il quale, a sua volta, provvedera’ alla convocazione dell’Assemblea stessa entro tre mesi dalla data di deposito.
3. L’Assemblea e’ chiamata ad esprimersi sulla richiesta di adesione presentata, deliberandone l’ammissione a maggioranza assoluta (50.1%) delle quote di partecipazione.
4. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione dello statuto e della convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma secondo, del decreto legislativo n. 267/2000
ART. 7
RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI
1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.
ART. 8 GLI ORGANI
1. Gli organi del Consorzio sono:
a) l'Assemblea Consortile;
b) Il Presidente dell’Assemblea Consortile
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) il Direttore/Segretario
f) il Revisore
ART. 9 L'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti consorziati ne rappresenta gli interessi economici e sociali e dà indirizzi politici.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
ART. 10 COMPOSIZIONE
1. L'Assemblea è composta dal Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea, da comunicare al Presidente dell'Assemblea stessa, deve essere resa per iscritto, può essere permanente o saltuaria e comunque sempre revocabile.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della carica di Sindaco del Comune.
ART. 11
QUOTA DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
1. Gli Enti associati sono responsabili e partecipano alla gestione consortile esercitando effettiva potestà d'intervento, nei processi decisionali in sede di Assemblea Consortile, nelle seguenti misure:
- 1 voto indistintamente a ciascun Comune;
- 1 voto ogni 1.500 abitanti oltre i primi 1.000, che qualificano il primo voto per i Comuni oltre i 2.500 abitanti, come evidenziato nell'allegata tabella.
ART. 12 FUNZIONAMENTO
1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano, su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno 1/3 dei membri, purché rappresentanti almeno il 33% delle quote di partecipazione, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio. Copia dell'ordine del giorno sarà inviata, per notizia, a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentanti almeno 2/5 dei Comuni aderenti.
7. Tuttavia, in caso di seduta dichiarata deserta e per gli argomenti per i quali non e' prevista una maggioranza qualificata, dopo un'ora dalla convocazione, l'organo può deliberare in seconda convocazione , sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote partecipazione e rappresentanti di almeno 1/5 dei Comuni.
8. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta nei modi previsti dal comma 2, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti preposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissioni, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.
ART. 13 COMPETENZA
1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare compete all'Assemblea:
a) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure disposte per le ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previsti nel capo II del titolo III, parte I del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
d) la determinazione delle indennità previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000;
e) l'approvazione dei programmi, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
f) l'autorizzazione a contrarre mutui e prestiti obbligazionari;
g) l'approvazione delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare nell'ordinamento interno;
i) la partecipazione a società di capitali per la gestione di alcuni specifici servizi connessi agli scopi di cui all'articolo 2) del presente statuto;
l) l'istituzione e l'ordinamento dei canoni, e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
m) l'espressione di parere in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo statuto, così pure nel caso di formulazione di proposte di modifiche statutarie avanzate dall'Assemblea, dal singolo Comune, alle quali si applicherà l'iter del precedente art. 3 comma 5;
n) la nomina del Revisore dei Conti;
o) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle aziende speciali.
ART. 14 DELIBERAZIONI
1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione e pubblicazione.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, a votazione segreta si procederà nel caso di atti concernenti persone, qualità e valutazione soggettive delle persone stesse. In caso di votazione segreta a ciascun consigliere si consegneranno tante schede di votazione pari alle quote che rappresenta per quanto previsto dal precedente art. n.11.
4. I verbali di deliberazione vengono pubblicati, per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Consorzio e diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.
5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da eventuale apposito regolamento.
6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, li sottoscrive.
ART. 15 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea Consortile nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti dallo statuto. Esso dura in carica 5 anni, purché per tutto il periodo conservi la carica di Sindaco di uno dei Comuni consorziati. Nel caso di cessazione dalla carica nel corso del quinquennio di presidenza, l'elezione del nuovo Presidente dovrà avvenire entro 6 mesi dalla cessazione stessa. Nel periodo di vacanza le funzioni di Presidente saranno esercitate in conformità a quanto disposto al comma 2.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
ART. 16 ATTRIBUZIONI
1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.
ART. 17
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale, gestionale e di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea Consortile.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale nonché competenza tecnica e/o amministrativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio e si compone di numero 5 Consiglieri, compreso il Presidente.
4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
ART. 18
ELEZIONI - DECADENZA E REVOCA
1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Consigliere e di Presidente.
2. La proposta contenente l'indicazione del programma degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "Curriculum vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso delle prescritte competenze tecniche e/o amministrative.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina altresì i casi di decadenza.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, egli dovrà essere sostituito entro quarantacinque giorni.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
6. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione con voto espresso sulla proposta presentata nei modi di cui al comma 2.
7. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia proposta dai titolari di almeno il 2/5 delle quote di partecipazione, ed e' approvata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione stesse. La mozione di sfiducia deve contenere la proposta di un nuovo Consiglio di Amministrazione, che si intende eletto con l'approvazione della mozione.
8. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
ART. 19
COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione delle attività di amministrazione dell'Ente e compie tutti gli atti che non siano per legge o per statuto riservati ad altri organi.
2. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) esegue e fa osservare le deliberazioni dell'Assemblea;
b) approva in schema e propone all'Assemblea i provvedimenti contabili;
c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
d) adotta nei confronti del personale i necessari provvedimenti sanzionatori che non siano di competenza del Direttore;
e) nomina le commissioni per gli appalti e per i concorsi;
f) adotta in via d'urgenza e salvo ratifica da parte dell'Assemblea le deliberazioni relative a variazioni al bilancio;
g) dirige l'attività dell'Azienda nel quadro del programma di intervento e dei criteri generali per la gestione stabiliti dall'Assemblea;
h) affida gli incarichi tecnico-professionali necessari per l'esecuzione dei programmi fissati dall'Assemblea;
i) svolge ogni altra mansione ad esso affidata dall'Assemblea;
ART. 20 ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sull'azione da questi svolta.
4. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste, con compiti di verbalizzazione, il Segretario. In caso di sua assenza la verbalizzazione viene effettuata dal Direttore o, in assenza dello stesso, da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente.
7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione. I relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 21 DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate, per quindici giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio e diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.
ART. 22
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo statuto e dai Regolamenti. Esso è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.
2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, in quanto richiesto e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
3. In particolare, il Presidente:
a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, può distribuire gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio, nonche' sottoscrive gli atti deliberativi, unitamente al Segretario;
c) sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
e) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
f) adotta, ove necessario, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;
h) vigila sull'attività e sull'operato del Direttore e del Segretario;
i ) ha la rappresentanza legale del consorzio e, previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può stare in giudizio;
l ) stipula i contratti in rappresentanza del Consorzio;
m) sottoscrive gli ordinativi di pagamento ed incasso.
ART. 23
PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ' DEGLI AMMINISTRATORI
1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme contenute nel capo IV (“status degli amministratori”) del titolo III, parte I del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali dal decreto legislativo n. 267/2000.
3. Il Consorzio assicura, nell’ipotesi di illeciti commessi nell'espletamento delle funzioni d'ufficio, l'assistenza legale degli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non
sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini al quarto grado civile.
ART. 24
IL DIRETTORE
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in conformità alle modalità previste dall’art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000 nel rispetto dell'art. 43 della L.R. 62/1995, ed eventuali sue successive modificazioni.
La nomina del Direttore ha durata quinquennale e può essere riconfermata.
La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o dell’inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto concerne l'estinzione del rapporto di lavoro (recesso del Direttore, recesso dell'amministrazione) si applicano le normative previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli EE.LL.
Competenze:
- il direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
- Il direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri previsti dalla legge, dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale.
- interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e dell'assemblea, senza diritto di voto.
- esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- controfirma gli ordinativi di incasso e pagamenti.
- dispone spese in economia nei limiti posti dal regolamento di cui all'art.39, comma 2, successivo.
Le funzioni vicarie in caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o sua assenza prolungata, sono svolte dal Segretario di cui al successivo art. 25.
ART. 25
IL SEGRETARIO
1. Il segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, esprime i pareri previsti dalla legge.
2. Il segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione tra:
- i segretari degli enti consorziati
- per chiamata rivolta a persone in possesso di chiara esperienza di dirigenza maturata in enti pubblici appartenenti al comparto EE.LL.
4. Qualora il Segretario sia nominato tra i Segretari Comunali, al medesimo spetta di rogare contratti nell’interesse del Consorzio.
ART. 26
IL REVISORE
1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio e' affidata ad un revisore, dei conti nominato ai sensi del D.L. n. 8 del 18.01.1993 convertito con la L. n. 68 del 19.03.1993, che ai fini della vigilanza amministrativa e contabile, svolge le funzioni di cui all’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di eseguibilità dell'atto di nomina, ed e' rieleggibile solo per un ulteriore triennio.
3. Il Revisore e' revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilita' derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
4. L'attività ed il funzionamento del Revisore sono disciplinate dalla Legge.
5. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici.
6. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili. Egli può partecipare alle sedute dell'Assemblea, il cui avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificato nei tempi e nei modi previsti per i membri.
7. Il Revisore, in quanto richiesto, può partecipare al Consiglio di Amministrazione
ART. 27
PRINCIPI E CRITERI GENERALI
1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore, coadiuvato dal personale. Essa si attiene e si uniforma al principio enunciato all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo i criteri di economicità.
ART. 28 PERSONALE
1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio, formandone la relativa Pianta Organica.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore degli Enti Locali e dai C.C.N.L..
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
ART. 29 INCOMPATIBILITÀ' E RESPONSABILITÀ'
1. A tutto il personale dipendente, xxx compreso il direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professionale o commerciale, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente , dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati Dipendenti o Direttore del consorzio i Consiglieri degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore ed i Dipendenti del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti di Enti Locali.
ART. 30
CRITERI INFORMATORI DELLA GESTIONE
1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al Consorzio le norme sull’ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo n. 267/2000.
ART. 31 PATRIMONIO
1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto dell’istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. In caso di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i criteri seguenti:
- gli impianti ed i beni conferiti quale capitale di dotazione saranno assegnati al Comune che li ha conferiti;
- gli impianti ed i beni non oggetto di conferimento verranno regolamentati come segue:
a) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti direttamente a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni;
b) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati, ma in tal caso, ciascun Comune deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore degli impianti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata; così come per gli impianti centralizzati al servizio di più Comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alle quote di partecipazione;
c) i beni assegnati in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei Comuni che li hanno assegnati;
d) gli impianti centralizzati e le altre attività risultanti dallo stato finale di liquidazione sono ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra i Comuni interessati;
e) gli impianti e i beni posti al servizio di più Comuni saranno di norma assegnati al Comune che ha la più alta quota di partecipazione, con l'obbligo di questo di versare agli altri Comuni la loro quota di partecipazione in proporzione al valore di detti impianti e beni rapportati al capitale di dotazione conferito;
f) le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli Comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i Comuni interessati.
ART. 32 CAPITALE DI DOTAZIONE
1. Il capitale di dotazione, è costituito dai beni immobili e mobili che i Comuni aderenti metteranno a disposizione, nonché un fondo liquido di L. 1.000 per abitante costituente capitale di avvio.
Per la costituzione del fondo liquido confluiranno le rimanenze dovute ai Comuni aderenti a seguito di chiusura della precedente gestione del servizio socio assistenziale. L'eventuale differenza sarà assunta dai Comuni aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere, a ciascun Comune, un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione di mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
Dell'avvenuta completa costituzione e consistenza verrà redatto apposito verbale da parte del Direttore, di cui prendere atto, da parte dell'Assemblea, nella prima seduta utile della sessione ordinaria.
ART. 33 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
1. Ciascun Ente associato partecipa alle spese del Consorzio, accollandosene l'onere finanziario, sulla base della popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Il dato viene tratto dalla statistica demografica ISTAT, da comunicarsi al Consorzio, da parte degli Enti Consorziati, entro il mese di febbraio dell'anno precedente. In sede di prima applicazione sono presi a base i dati al 31.12.1995, riportati nella tabella allegata. La variazione annuale di tali dati non costituisce modifica statutaria.
2. La partecipazione alle spese avviene tramite trasferimenti annuali, proporzionali alle quote di partecipazione da determinarsi preventivamente in sede di Bilancio di Previsione.
I trasferimenti, come sopra determinati, saranno versati alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti cadenze:
-il 50% della quota prevista in sede di Bilancio preventivo: entro il 31 Gennaio qualora il Xxxxxxxx stesso fosse approvato entro il 31 Dicembre del precedente esercizio oppure entro 30 giorni dalla data della sua approvazione;
-il 50% a saldo della quota prevista in sede di Bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario a cui il Bilancio si riferisce.
Per il primo anno di attività il primo acconto dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Consorzio ai Comuni consorziati, di avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione e della relativa quota stabilita.
Qualora l'importo degli acconti superasse la quota definitiva, l'eccedenza verrà portata in detrazione del primo acconto relativo all'esercizio successivo a quello di competenza. (es.: eccedenza esercizio 95 in detrazione dal I acconto per l'esercizio 97)
Il ritardato pagamento di oltre 30 giorni rispetto al termine prefissato, autorizza il Consorzio ad applicare gli interessi legali con conteggio a partire dal giorno successivo al termine di scadenza.
ART. 34 PROGRAMMAZIONE
1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma, inteso come strumento di programmazione generale nel bilancio pluriennale.
2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
3. L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.
ART. 35 BILANCIO
1. Il Bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
ART. 36
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei Servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.
2. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.
ART.37 RENDICONTO DELLA GESTIONE E
RIEQUILIBRIO
1. Il rendiconto della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea Consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.
3. Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione del revisore viene rimesso all'Assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.
4. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvederà ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente provvedimenti di ripiano. Tale deliberazione e' allegata al rendiconto del relativo esercizio.
ART. 38 GESTIONE DEL CONSORZIO
1. La gestione del Consorzio si ispira al principio di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
ART. 39 CONTRATTI ED APPALTI
1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, la fornitura di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.
ART. 40
CONVENZIONI, CONCESSIONI PARTECIPAZIONI
1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti Locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per loro conto il servizio, sulla base di preventivi di impianti e/o d'esercizio.
2. Il Consorzio nell’ambito delle proprie finalità e per la gestione di talune attività, può avvalersi delle forme previste dagli artt. 112, 113, 116, 117, 118, 119 di cui al titolo V, parte I del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto compatibili.
3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, secondo le rispettive competenze.
ART. 41
SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda è affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione, previa procedura ad evidenza pubblica. In fase di prima applicazione e' consentito valutare l'affidamento a trattativa privata ad un Istituto di Credito che, quale Tesoriere, già operi in uno o più Comuni del Consorzio.
2. L'Azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale.
3. L'oggetto del servizio di tesoreria, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.
ART. 42 RACCORDO CON GLI ENTI
1. Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo
n. 267/2000 elenco di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea, relative agli atti fondamentali. Ciascun Ente ha diritto ad ottenere, su richiesta, copia di detti atti.
2. Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
ART. 43
INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI
1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri Comunali e Provinciali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.
ART. 44 TRASPARENZA
1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.
ART. 45
ALBO DELLE PUBBLICAZIONI
1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato all'albo delle pubblicazioni, nella sede del Consorzio.
2 L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
ART. 46
ACCESSO E PARTECIPAZIONE
1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.
ART. 47 PARTECIPAZIONE UTENTI
1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
b) promuovere e se richiesto, partecipare ad Assemblea o incontro indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
c) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
d) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
3. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli Enti associati.
ART. 48 FUNZIONI NORMATIVE
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I regolamenti interni sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è
divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
ART 49 DISPOSIZIONE FINALE
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni se compatibili.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 3 del presente Statuto e limitatamente al recepimento degli adeguamenti legislativi da apportare allo stesso, la competenza a deliberare è assegnata al Consiglio di Amministrazione. Il relativo provvedimento sarà trasmesso agli Enti consorziati entro 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione.
ART. 50
DISCIPLINA PER LA FASE COSTITUENTE
1. Il Sindaco dell'Ente sede del Consorzio convoca la prima seduta dell'Assemblea, per la nomina del Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza del Segretario dello stesso Ente.
2. L'Assemblea, nelle more della elaborazione e approvazione dell'ordinamento normativo del Consorzio, approva con appositi provvedimenti la disciplina regolamentare provvisoria, finalizzata a consentire le specifiche attività organizzativo-contabili, che debbono essere poste in essere, in attuazione delle vigenti norme di legge, delle disposizioni della convenzione e del presente statuto.
3. Il Consorzio, in via provvisoria, fa propria la pianta organica dell'ex U.S.S.L. n. 46, approvata con deliberazione della Giunta Regionale ed inquadra il personale inserito nella pianta organica stessa, e prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al servizio socio-assistenziale dell' USL 11, con riferimento ai Comuni aderenti al Consorzio stesso.
ART. 51 ESTINZIONE DEL CONSORZIO
TERMINE DI GESTIONE DI ATTIVITÀ IN COMUNE CON L’A.S.L. N. 11
1) In caso di estinzione del Consorzio o di esercizio diretto di attività socio-assistenziali a rilievo sanitario da parte dell’Azienda A.S.L. n. 11, il personale del Consorzio, sarà assorbito al verificarsi di tale evento, dalla pianta organica dell’Azienda A.S.L. n. 11 e con analoga qualifica, purché in attività nelle sottosegnate funzioni:
- residenze sanitarie assistenziali di Livorno F.ris, Cigliano e Santhià, (a.d.e.s.t. animatori e personale amministrativo necessario alla gestione di detti presidi,)
- assistenza domiciliare integrata (a.d.i.)
- centro diurno di recupero psico-sociale del C.S.M. (unità educative/assistenziali)
2) In caso di estinzione del Consorzio il proprio personale, addetto ai servizi territoriali e alla sede centrale, sarà assorbito in parti proporzionali dalle piante organiche dei Comuni consorziati secondo le determinazioni dell'esercente l'attività di liquidazione.
N. | COMUNE | POPOLAZIONE Al 31/12/2011 | QUOTA DI PARTEC. |
01 | XXXXX XXXXXXXX | 2.743 | 2 |
02 | BALOCCO | 241 | 1 |
03 | BIANZÈ | 2.050 | 1 |
04 | BORGO D’ALE | 2.633 | 2 |
05 | BURONZO | 908 | 1 |
06 | CARESANA | 1.051 | 1 |
07 | CARISIO | 915 | 1 |
08 | CIGLIANO | 4.565 | 3 |
09 | COSTANZANA | 818 | 1 |
10 | CROVA | 412 | 1 |
11 | GIFFLENGA | 129 | 1 |
12 | LAMPORO | 545 | 1 |
13 | LIVORNO F.RIS | 4.549 | 3 |
14 | MONCRIVELLO | 1.416 | 1 |
15 | MOTTA DEI CONTI | 807 | 1 |
16 | PERTENGO | 318 | 1 |
17 | PEZZANA | 1.347 | 1 |
18 | SALASCO | 237 | 1 |
19 | SAN GERMANO X.XX | 0.000 | 0 |
00 | XXX XXXXXXX X.XX | 332 | 1 |
21 | SANTHIÀ | 8.902 | 6 |
22 | STROPPIANA | 1.267 | 1 |
23 | TRONZANO | 3.587 | 2 |
24 | VIVERONE | 1.457 | 1 |
T O T A L E | 43.017 | 36 |
Variazioni apportate allo Statuto Consortile
- delibera n. 5 del 07.07.1997
- delibera n. 9 del 01.12.1997
- delibera n. 9 del 18.12.1998
- delibera n. 8 del 27.12.2000
- delibera n. 4 del 28.11.2001
- delibera n. 6 del 29.09.2005
- delibera n. 8 del 29.09.2005
- delibera n. 2 del 30.01.2007
- delibera n. 9 del 13.12.2012