MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
Sommario
1. Il Decreto Legislativo 231/2001 6
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti 6
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa 9
2. Finalità del Modello 231 10
4. Elementi fondamentali del Modello 11
5. Codice Etico e Modello 231 12
PARTE II - Organismo di Vigilanza 13
1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità 13
2. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza 14
3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza 15
4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 15
5.1 Oggetto della segnalazione 17
5.2 Contenuto delle segnalazioni 17
5.3 Modalità e destinatari della segnalazione 17
5.4 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione 18
5.5 Conservazione della documentazione 18
5.6 Tutela del whistleblower 18
5.7 Responsabilità del whistleblower 19
PARTE III - GOVERNANCE ORGANIZZATIVA 20
3. Quadro normativo di riferimento 21
SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 23
1. Reati e modalità di commissione 23
2. Xxxxx e responsabilità interne 28
3. Identificazione delle attività a rischio 30
4. Protocolli di controllo Specifici 30
4.1 Richiesta e gestione di permessi, autorizzazioni funzionali all’attività di core 30
4.2 Richiesta e gestione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni (erogati da enti pubblici) 32
4.2 Gestione contratti, convenzioni con la PA 33
4.3 Gestione di visite ispettive, verifiche e controlli da parte di Pubblici Ufficiali 33
4.4 Gestione del precontenzioso e del contenzioso 34
4.5. Gestione del patrimonio di proprietà dell’ATER o di altri enti pubblici e privati. 35
5. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione 38
SEZIONE B – REATI SOCIETARI 45
1. Reati e modalità di commissione 45
2. Xxxxx e responsabilità interne 47
3. Identificazione delle attività a rischio 47
4.1Protocolli di controllo specifici 48
SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 51 Premessa 51
2. Xxxxx e responsabilità interne 53
2.1 Responsabilità del datore di lavoro, del RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente 54
3.1 Valutazione dei rischi e DVR 56
3.2 Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30 56
3.3Principi di comportamento 57
4. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 58
SEZIONE D – DELITTI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 59
1. Reati e modalità di commissione 59
2. Xxxxx e responsabilità interne 62
3. Identificazione delle attività a rischio 63
4. Protocolli di controllo specifici 63
5. Flussi informativi verso l’OdV 66
SEZIONE E- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA’ DI PROVENIENZA
1. Reati e modalità di commissione 68
2. Xxxxx e responsabilità interne 69
3. Identificazione delle attività a rischio 70
4. Protocolli di controllo specifici 70
SEZIONE F – REATI AMBIENTALI 72
1. Reati e identificazione delle attività a rischio 72
2. Xxxxx e responsabilità interne 73
3. Protocolli di controllo specifici 73
SEZIONE G – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
1. Reati e modalità di commissione 74
2. Xxxxx e responsabilità interne 74
3. Identificazione delle attività a rischio 74
4. Protocollo generale di comportamento 75
SEZIONE H - REATI TRIBUTARI 76
1. Reati e modalità di commissione 76
2. Xxxxx e responsabilità interne 78
3. Identificazione delle attività a rischio 78
4. Protocolli di controllo specifici 78
ALLEGATO 1 – MISURE INTEGRATIVE ANTICORRUZIONE
Il presente Modello adottato da ATER Gorizia (d’ora in poi anche “l’Ente”) è così suddiviso:
• Parte I - PARTE GENERALE, che richiama i contenuti principali del decreto 231/01
• Parte II - ORGANISMO DI VIGILANZA, che descrive poteri, responsabilità e modalità operative dell’organismo
deputato alla verifica dell’efficacia e funzionamento del Modello ai sensi dell’art. 6 del decreto 231/01.
• Parte III – GOVERNANCE ORGANIZZATIVA che descrive il sistema dei poteri interno e il quadro normativo di riferimento che disciplina le attività di ATER Gorizia.
• Parte IV - PARTE SPECIALE suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata alle fattispecie di reato configurabili nella realtà di ATER Gorizia.
Costituiscono parte integrante del Modello:
• il Codice Etico
• il Sistema Disciplinare
• la Mappatura dei rischi
• le procedure redatte per le finalità del Decreto.
1. Il Decreto Legislativo 231/2001
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti
In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300
– il Decreto Legislativo n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:
• la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
• la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
• la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente “Enti”), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:
• persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
• persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
• persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui l’autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.
La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale societas delinquere non potest.
Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può conseguire la responsabilità̀ amministrativa dell’Ente.
Alla data di apporovazione del presente Modello le categorie di reato presenti nel Decreto sono:
• Reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità̀ corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25 come ridenominato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e integrato dalla L. n.3. del 03.01.2019). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato
ulteriormente integrato dalla L. 119/2013, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 75/2000. Quest’ultimo ha previsto i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
• Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
• Reati di criminalità̀ organizzata (art. 24 ter del Decreto inseriti dalla c.d. Legge Sicurezza, legge 15 luglio 2009 n. 94 e in parte modificato dalla legge 62/2014);
• Reati di falsità̀ in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25bis, inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito in Legge n. 409/2001, e modificato dalla Legge n. 99/09 e dal d. Lgs. 125/2016);
• Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, introdotto dalla Legge n. 99/09);
• Reati di frode sanitaria ovvero i delitti di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate e di commercio di sostanze alimentari nocive introdotte dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" (c.d. Legge Salva Olio, in vigore dal 1° febbraio 2013)
• Reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter, aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell’ambito della riforma del diritto societario, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dalla legge 69/2015, nonché ulteriormente modificato dal d. Lgs. 38/17 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato e dal D. Lgs. 75/2020 che ha previsto i reati di peculato e di abuso d’ufficio);
• Reati con finalità̀ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater, inserito dalla Legge 14
gennaio 2003, n. 7);
• Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater-1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
• Reati contro la personalità̀ individuale (art. 25quinques, introdotto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla
legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal d. Lgs 24/2014, dal d.lgs. 39/2014 e, infine, dal d. Lgs. 28 ottobre 2016 n. 199);
• Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25 sexies, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
• Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
• Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del d. Lgs 81/08);
• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità̀ di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25
octies, previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in parte modificato dalla legge 186/2014);
• Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 introdotto dal D.Lgs. 184/2021);
• Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, inserito dalla Legge n. 99/09);
• Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità̀ giudiziaria (art. 25 decies, inserito dalla Legge n. 116/09);
• Reati ambientali (art. 25 undecies, inserito dalla D. Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015);
• Reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 25-duodecies, introdotto dal D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012, e poi modificato dall’art. 12 TU immigrazione - D. Lgs. 286/98, commi 3, 3 bis e 3 ter);
• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto dal D. lgs. 21/2018);
• Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 che prevede i reati di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Articolo modificato dal
D. Lgs. 75/2020 con l’aggiunta dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita
compensazione);
• Reati di frode sportiva (Art. 24 quaterdecies introdotto dalla legge n. 39 del 3 maggio 2019);
• Reati di contrabbando (Art. 25 sexiesdecies introdotto dal D.lgs n. 75/2020).
Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l’applicazione di:
• sanzioni pecuniarie;
• sanzioni interdittive;
• confisca;
• pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:
• l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:
o l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
o un Modello è stato adottato e reso operativo.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell’Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
• in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell’ente e il
pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini preliminari.
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.
In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede l’esonero qualora l’Ente dimostri
che:
• l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di
organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell’Ente (Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
• le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
• non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l’art. 7 prevede che l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:
• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
• prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in
relazione ai reati da prevenire;
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
• introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità del Modello a prevenire i reati.
È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo
dirigente.
Con riferimento all’effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:
• una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
• l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.
In applicazione del criterio generale dell’art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale in Italia rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
ATER Gorizia è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e
delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti.
Inoltre l’Ente è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la
commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di ATER Gorizia anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire ad ATER Gorizia di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso.
Con l’adozione e l’attuazione del Modello, ATER Gorizia intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso:
• la costante vigilanza dell’OdV sulle attività svolte dai soggetti che operano nell’ambito delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali/funzionali;
• la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui intrattiene rapporti nell’ambito delle aree di attività a rischio o dei processi strumentali/funzionali.
Occorre precisare che l’efficacia del Modello dipende soprattutto dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l’area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall’esistenza di meccanismi di controllo, preventivo e successivo, idonei a identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte critiche rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie.
Le regole contenute nel Modello si applicano:
• a coloro i quali siano titolari, all’interno dell’Ente, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, sindaco;
• a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
• a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo dell’Ente. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della società;
• ai lavoratori subordinati dell’Ente, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
• a chi, pur non appartenendo all’Ente, opera su mandato o nell’interesse del medesimo (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).
4. Elementi fondamentali del Modello
In linea con le esigenze definite all’art. 6 co 2 del Decreto, gli elementi fondamentali del Modello di ATER Gorizia sono:
• la mappatura delle “attività a rischio” (diretto o strumentale) di commissione dei reati con la descrizione di possibili modalità di realizzazionedegli stessi ,richiamati dal Decreto;
• le procedure operative dirette a regolamentare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente nonché la gestione di risorse finanziarie;
• i principi etici e le regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello;
• l’Organismo di Xxxxxxxxx al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell’art. 6 punto b) del Decreto;
• il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
• la costante attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione delle previsioni del Decreto e dei contenuti del Modello ai Destinatari;
• le modalità per l’adozione e l’effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o
integrazioni dello stesso.
Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico che ne costituisce parte integrante. In merito si precisa che:
• il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che ATER Gorizia riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse (ad es. fornitori, partner, utenti, Pubblica Amministrazione, ecc.);
• il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.
Nella definizione del presente Modello, ATER Gorizia ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno al fine di valutarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto.
In tale ottica, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:
• sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell’attribuzione delle responsabilità;
• poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità attribuite ai Responsabili;
• sistema di comunicazione interna e formazione del personale sui presupposti della normativa e sui contenuti del Modello;
• procedure operative interne relative ai principali processi aziendali.
Alla base del sistema di controllo interno di ATER Gorizia vi sono i seguenti principi:
• ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
• nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
• il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
PARTE II - Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l’aggiornamento del Modello sia affidata a un Organismo di Vigilanza (OdV o Organismo) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Xxxxxxx sia nominato un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.
All’OdV sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l’impiego di un budget annuo adeguato, approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dello stesso XxX. In particolare, la composizione dell’OdV deve garantire i seguenti requisiti:
• autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall’assenza di un riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione, dalla composizione dell’OdV il cui componente non si trova in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all’interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo;
• onorabilità e professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone il componente dell’OdV.
• continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.
1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità
Non possono essere nominati membri dell’Organismo e se nominati decadono dall’ufficio:
• coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità̀ e decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità̀ a esercitare uffici direttivi);
• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi dell’Ente, gli amministratori esecutivi;
• coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità̀ giudiziaria, salvi gli effetti della
riabilitazione;
• coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.
L’Organismo può avvalersi, per l’espletamento dei suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità
in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.
2. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza
All’OdV sono affidati i seguenti compiti:
• vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
• curarne l’aggiornamento.
Tali compiti sono svolti dall’Organismo attraverso le seguenti attività:
• vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell’osservanza del
Modello;
• vigilanza sull’effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
• disamina dell’adeguatezza del modello, ossia dell’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione
dei reati previsti dal Decreto;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello
• formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno
effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
• segnalazione, anche documentale, al Presidente di ATER Gorizia di eventuali violazioni accertate del modello
organizzativo che possano comportare l’insorgere della responsabilità in capo all’Ente.
Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
• collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione ed erogazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
• documentare lo svolgimento dei suoi compiti;
• raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza
del Modello;
• verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.
Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'OdV operi in stretta collaborazione con gli uffici aziendali.
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:
• accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
• disporre che tutti i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.
3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza
Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull’attuazione del Modello, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l’implementazione del Modello.
L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.
4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Per ciascuna “area a rischio reato” è identificato un “Responsabile Interno” che dovrà fornire all’OdV i flussi informativi così come definiti dall’Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all’OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione “negativa”.
Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:
• I Destinatari devono riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che
possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.
• Gli organi sociali devono riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il
funzionamento del Modello.
Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:
(i) i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello;
(ii) i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit svolte in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
(iii) le analisi di risk assessment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti;
(iv) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
(v) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente l’Ente;
(vi) le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente l’Ente;
(vii) le eventuali ispezioni, accertamenti e visite della Pubblica Amministrazione o di altri Enti competenti nei confronti dell’Ente e i relativi contenziosi in essere;
(viii) le modifiche del sistema dei poteri interno, dello statuto e dell’organigramma aziendale;
(ix) la segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro dell’Ente.
I destinatari possono inoltre trasmettere all’OdV indicazioni e suggerimenti relativi all’attuazione, adeguatezza e aggiornamento del Modello.
Al fine di agevolare il flusso informativo verso l’OdV è istituito un canale informativo dedicato al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un indirizzo di posta elettronica dedicato. L’OdV raccoglierà e valuterà tutte le informazioni e le segnalazioni pervenutegli.
È rimesso alla discrezionalità dell’OdV valutare sulla base delle segnalazioni ricevute le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l’eventuale presunto autore della violazione, dando luogo ad accertamenti e indagini che ritenga necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.
Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed è obbligo dell’OdV agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti dell’Ente e dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.
Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall’OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, fornitori, il pubblico o la stessa reputazione di ATER Gorizia e la segnala agli organi legittimati a intervenire.
Questo strumento di tutela, già presente in altri Paesi quali Stati Uniti e Inghilterra, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 179 del 30 Novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (la “Legge Whistleblowing”), che ha modificato l’art. 6 del Decreto Legislativo 231/01.
La ratio della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità.
5.1 Oggetto della segnalazione
Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati,
a danno dell’interesse pubblico.
La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:
a. penalmente rilevanti;
b. poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice Etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
c. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale ad ATER Gorizia o ai dipendenti o ad altri
soggetti che svolgono la loro attività presso l’Ente.
5.2 Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
• generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
• la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano
di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche laddove esse riportino con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.
5.3 Modalità e destinatari della segnalazione
La segnalazione relativa a illeciti/irregolarità o violazioni del Modello può essere indirizzata all’Organismo di Vigilanza e qualora sia ricevuta da qualsiasi altro dipendente di ATER Gorizia deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Presidente dell’Organismo di Vigilanza al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.
Il canale dedicato alle segnalazioni è l’indirizzo di posta elettronica dell’OdV.
5.4 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Qualora all’esito della verifica la segnalazione risulti fondata l’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione alla natura della
violazione, provvederà a:
• presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;
• comunicare l’esito dell’accertamento al Consiglio di Amministrazione e al Responsabile della funzione alla quale appartiene l’autore della violazione accertata, affinché provvedano all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare.
5.5 Conservazione della documentazione
Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l’OdV assicura l’archiviazione di tutta
la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della segnalazione.
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
A eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità
previste dall’ordinamento.
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione in buona fede all’OdV non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:
• al Consiglio di Amministrazione il quale valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
• alla funzione che si occupa delle sanzioni disciplinari, per i procedimenti di propria competenza, al fine di valutare la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.
5.7 Responsabilità del whistleblower
Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria
ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente capitolo.
PARTE III - GOVERNANCE ORGANIZZATIVA
Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla L.R. 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Gorizia, è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Come espressamente previsto dallo Statuto, ATER Gorizia concorre a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e a ridurre il disagio abitativo, prioritariamente, mediante l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia sovvenzionata. Promuove e sostiene l'accesso a un alloggio adeguato in locazione come prima casa di abitazione ai cittadini della regione, ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. In particolare, indirizza la sua azione alla realizzazione di interventi di costruzione, acquisto e recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente, o a lungo termine.
In particolare, ATER Gorizia, ai sensi dell’art. 3 L.R. 14/2019 provvede a:
a) concorrere a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative;
b) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
c) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per
conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell’edilizia residenziale universitaria;
d) realizzare, per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
e) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
f) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell’attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
g) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell’edilizia;
h) intervenire mediante l’utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini
calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica agli organi ed uffici regionali competenti;
j) partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
k) promuovere progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell’abitare
negli edifici a prevalente proprietà ATER;
l) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro regionale;
m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.
Nell’analisi organizzativa preliminare all’adozione del Modello 231/01 si è avuto cura di verificare che:
• tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti a un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite mansioni e responsabilità;
• l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
• a ciascun responsabile di funzione competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la supervisione del personale assegnato.
ATER Gorizia ha adottato il “Modello organizzativo aziendale e dotazione del personale” che descrive l’organizzazione dell’Ente in termini di struttura organizzativa, missioni, compiti, responsabilità e compiti assegnati. In base al Capo II dello Statuto della Società, Sono Organi Sociali dell’Ente:
• il Presidente
• Consiglio di Amministrazione;
• il Collegio unico dei revisori dei conti;
• il Direttore.
3. Quadro normativo di riferimento
L’attività dell’Ente si inserisce in un processo partecipativo definito e strutturato dalle disposizioni regionali di riferimento, finalizzato a realizzare gli obiettivi individuati nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4 della L.R. 1/2016.
Il funzionamento dell’Ente è disciplinato da un quadro normativo regionale ampio e cogente, costituito principalmente da:
• L.R. FVG 19 febbraio 2016, n. 1 “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater” e xx.xx.
• L.R. 6 agosto 2019, n. 14 “Ordinamento delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla
Legge Regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica”;
• D.P.Reg del 26 ottobre 2016, n. 0208 “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a
sostegno della costruzione, dell’acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli artt. 16 e 44 della L.R. 1/2016”;
• D.P.Reg. 22 settembre 2017 n. 210/Pres (pubblicato sul BUR Regione FVG dd. 04/10/2017, n.40) “Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero di cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)".
nonché da norme nazionali di interesse generale quali:
• Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/16 e xx.xx.;
• Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08;
• Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/06;
• Legge 190/12 e xx.xx;
• Delibere e Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Ne deriva che i protocolli di prevenzione e le regole dettate dal Modello si innestano in un insieme di presidi di legge, regole cogenti e controlli esterni che vige a prescindere dalle previsioni del decreto 231, ma che al contempo garantisce un valido presidio ex ante alla commissione dei reati.
SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presente sezione è suddivisa come segue:
1. Reati e modalità di commissione: richiama i reati nei confronti della P.A.1 con un commento sulle loro modalità di commissione
2. Xxxxx e responsabilità interne a presidio: individua i ruoli e le responsabilità organizzative a presidio dei rischi
3. Aree a rischio: identifica le aree sensibili ai rischi reato
4. Protocolli di prevenzione: definisce i protocolli di prevenzione adottati e gli obblighi informativi nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza
5. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali ai reati di corruzione o concussione; indica le regole di comportamento da adottarsi durante la gestione di: personale, incarichi di consulenza, flussi finanziari, acquisti, adempimenti fiscali, omaggi, donazioni, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.
1. Reati e modalità di commissione
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta. Di conseguenza, poiché il reato si perfeziona nel momento in cui le somme, erogate dallo Stato o da altro ente pubblico, vengono spese per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, la condotta illecita può essere contestata anche a notevole distanza di tempo rispetto all’incasso del finanziamento.
1 Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale identifica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. E’ pertanto un IPS chi svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o prestazioni d’opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano senza averne diritto, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.
Tale ipotesi di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
La fattispecie di reato punisce coloro i quali, al fine di trarre un ingiusto profitto, mediante artifizi o raggiri o inducendo taluno in errore, ottengono vantaggi patrimoniali ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all’art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all’erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio per la società.
Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio determinando un vantaggio in favore dell’offerente. L’attività del pubblico ufficiale può estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio accettare denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis)
La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente, compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell’abuso di potere del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Si tratta di un reato introdotto dalla legge 190/2012 e modificato dalla L. 3 del 2019 che punisce i soggetti terzi che intermediano nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore.
Il comportamento antigiuridico sanzionato si verifica nel momento in cui viene pattuita la dazione di un bene o altra utilità in cambio dell’esercizio di un’influenza sul pubblico ufficiale deputato alle decisioni amministrative favorevoli al soggetto che promette o dà.
Le condotte che rientrano nella fattispecie astratta di reato possono essere di due tipologie: il traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro destinato alla corruzione del P.U. (il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio), realizzando così il delitto di corruzione propria o di corruzione in atti giudiziari; traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando, in qualunque modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico. La condotta è integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell’intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l’agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
In merito alla possibilità di commissione del reato di frode informatica si può ipotizzare l'alterazione di registri informatici tenuti da Pubbliche Amministrazioni per far risultare esistenti condizioni essenziali per ottenere contributi pubblici; ovvero per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione competente. Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art.320 c.p.)
Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)
Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Il termine "contratto di fornitura" si riferisce a qualsiasi strumento contrattuale che prevede degli obblighi da parte del privato verso la Pubblica Amministrazione e che può avere ad oggetto beni, servizi o forniture. Sul piano della punibilità in sede penale rileva qualunque frode in danno della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per l’erogazione delle prestazioni, Cass., VI, 27 maggio 2019)
Tuttavia, si specifica che per integrare la condotta punita dal Codice Penale non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale verso la Pubblica Amministrazione, ma è richiesto un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). È necessario altresì che il fornitore con cui la Pubblica Amministrazione intrattiene rapporti contrattuali, tenga un comportamento antigiuridico in quanto non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede.
Abuso d’ufficio (Art. 323 c.p.)
La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Peculato (Art. 314 c.p.)
La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (Art. 316 c.p.)
La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1. alle persone indicate nel primo comma;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a
quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:
o Presidente del CdA
o Direttore
o Responsabile Servizi Legali e di Segreteria
o Ufficio Segreteria Generale
o Ufficio Legale
o Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica
o Ufficio Servizi informativi
o Dirigente Area Amministrativa
o Ufficio Locazioni e Canoni
o Ufficio Bandi e Assegnazioni
o Ufficio Contabile e Fiscale
o Dirigente Area Tecnica
o Responsabile Servizi Patrimoniali e Condominiali
▪ Ufficio Patrimonio
▪ Ufficio Condomini e Servizi Reversibili
o Responsabile Servizi Manutentivi e Gestionali
▪ Ufficio Manutenzione
▪ Ufficio Ispettivo
▪ Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
o Responsabile Servizi di Progettazione ed Esecuzione lavori
o tutte le funzioni che episodicamente sono tenute a intrattenere o devono intrattenere periodicamente per
ragioni d’ufficio rapporti con la P.A.
o i Referenti interni dell’OdV.
Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.
Prima di entrare nel merito dei processi sensibili e dei presidi in atto, onde limitare le situazioni a rischio di reato nei confronti della P.A. che potrebbero insorgere già dall’instaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, si riporto uno standard cautelativo generale, al cui rispetto sono tenuti tutti i destinatari del Modello.
È espressamente fatto divieto di:
1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;
3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
4) effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
5) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Xxxxxx etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
6) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
7) effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
8) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
9) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
10) elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
11) favorire indebitamente gli interessi dell’Ente inducendo con violenza o minaccia, offerta di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.
3. Identificazione delle attività a rischio
All’esito dell’analisi dei rischi svolta ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Decreto, le aree a rischio reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono:
• Richiesta e gestione di permessi, autorizzazioni funzionali all’attività di core;
• Richiesta e gestione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni
• Gestione contratti, convenzioni con la PA
• Gestione di visite ispettive, verifiche e controlli da parte di Pubblici Ufficiali;
• Gestione del precontenzioso e contenzioso;
• Gestione del patrimonio di proprietà dell’ATER o di altri enti pubblici e privati.
Tra i processi aziendali “strumentali e/o funzionali” rilevano:
⬩ Gestione degli approvvigionamento di beni servizi e lavori in appalto e subappalti
⬩ Selezione assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane;
⬩ Affidamento incarichi di consulenza;
⬩ Gestione dei flussi monetari e finanziari;
⬩ Gestione degli adempimenti fiscali;
⬩ Gestione di omaggi, sponsorizzazioni liberalità e spese di rappresentanza.
4. Protocolli di controllo Specifici
4.1 Richiesta e gestione di permessi, autorizzazioni funzionali all’attività di core
ATER Gorizia può richiedere alla PA permessi, autorizzazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di gestione del patrimonio di proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati, ad esempio per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi affidati alla Società.
In tali circostanze l’istruttoria per la richiesta è curata dal Responsabile dell’Area Tecnica, il quale elabora l’iter
procedurale prevedibile e la relativa tempistica.
A tal fine l’istruttoria contiene, oltre alle caratteristiche tecniche legate al permesso/autorizzazione che si vuole richiedere, anche le seguenti informazioni:
▪ le Pubbliche Amministrazioni competenti coinvolte nel processo nonché le relative competenze e iter decisionali (atti, delibere);
▪ le Autorità locali competenti per il rilascio di certificazioni/attestazioni/benestare a margine del processo autorizzativo principale (ASL, Vigili del fuoco, etc.);
▪ gli eventuali consulenti esterni locali coinvolti (i cui rapporti vengono formalizzati sulla base degli standard contrattuali normalmente adottati che includeranno una clausola relativa al d. lgs. 231/01);
▪ la documentazione interna da produrre a supporto delle richieste e la direzione competente in materia;
▪ le autocertificazioni da produrre;
▪ gli eventuali iter dei sopralluoghi preliminari, concomitanti e finali, che si prevede siano effettuati dalle Autorità
▪ ogni altra informazione ritenuta utile
▪ le criticità connesse a ciascun degli adempimenti necessari.
La richiesta del permesso o dell’autorizzazione con tutta la documentazione di supporto è firmata dal Direttore o dal Direttore e inviata telematicamente alla PA di competenza.
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio attua il monitoraggio dell’evoluzione dei processi autorizzativi e riferisce al Responsabile dell’Area Tecnica specificamente sui provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche preposte a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a:
▪ eventuali dinieghi delle autorizzazioni richieste e relative motivazioni;
▪ formali contestazioni in merito alle richieste inoltrate;
▪ ispezioni e verifiche effettuate e relativi verbali di constatazione.
▪ contestazioni circa le autocertificazioni prodotte
Di ciascun iter procedurale è conservata a cura del Responsabile Servizi Manutentivi e Gestionali adeguata
documentazione che consenta la verifica di tutti gli adempimenti procedurali a richiesta dell’Organismo di Vigilanza.
A ulteriore presidio è previsto che:
▪ i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti degli occorrenti poteri, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti;
▪ tutta la documentazione sia verificata e sottoscritta da parte del Responsabile della funzione interessata o da altro soggetto delegato;
▪ tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano autorizzate, coordinate, gestite e firmate da coloro che siano dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
▪ le funzioni interessate si dotino di un calendario/scadenzario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
▪ ciascuna funzione aziendale sia responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
▪ sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente e in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
▪ sia redatta una verbalizzazione degli incontri particolarmente rilevanti con il rappresentante della Pubblica Amministrazione attraverso la redazione di un verbale/memo, con l’indicazione del nominativo e ruolo del rappresentante della Pubblica Amministrazione incontrato, dell’oggetto dell’incontro, ecc.
4.2 Richiesta e gestione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni (erogati da enti pubblici)
I processi potenzialmente a rischio di commissione dei reati nell’ambito dell’attività di Xxxxxxxxx e gestione di
finanziamenti contributi e sovvenzioni erogati da enti pubblici sono:
− la richiesta e la gestione di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di opere all'interno degli alloggi gestiti dalla Società;
− il monitoraggio sull'utilizzo del finanziamento, contributo, o sovvenzione e la relativa rendicontazione nei
confronti dell’ente erogatore.
Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati nell’ambito di tali processi la Società ha adottato i seguenti presidi specifici di controllo:
• approvazione del “Regolamento del Fondo sociale per l’edilizia sovvenzionata” che disciplina la composizione del fondo sociale assegnato all’ATER, le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle somme presenti in tale fondo;
• esecuzione di specifici controlli di conformità sull’utilizzo del finanziamento/contributo nel rispetto delle
ordinarie procedure e termini dettati dall’ente erogatore;
• esecuzione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica di verifiche in merito alla validità e veridicità della documentazione da presentare per la richiesta dei finanziamenti nazionali e regionali;
• previsione di specifici livelli autorizzativi per la presentazione della richiesta di finanziamento agli enti i erogatori e della relativa documentazione necessaria per l’assegnazione del finanziamento/contributo;
• previsione di controlli da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori in merito allo stato di attuazione degli interventi finanziati nonché alla corretta e conforme esecuzione degli stessi;
• con riferimento ai finanziamenti pubblici destinati al riatto alloggi, predisposizione con cadenza trimestrale a cura dell’ufficio riatto alloggi, degli elenchi relativi agli interventi effettuati sugli immobili;
• esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del monitoraggio e dei controlli sul rispetto delle condizioni previste dal decreto di assegnazione dei contributi pubblici;
• trasmissione di flussi informativi periodici verso l’ente erogatore aventi ad oggetto l’ esecuzione delle opere finanziate, le eventuali varianti e riserve iscritte dall’appaltatore/subappaltatore per consentire l’esecuzione dell’attività di sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi da parte di quest’ultimo.
4.2 Gestione contratti, convenzioni con la PA
ATER Gorizia ha stipulato con alcuni Comuni apposite Convenzioni per la gestione dei patrimoni immobiliari di questi, che
disciplinano l’esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e riatto alloggi.
Nell’esecuzone delle Convenzioni stipulate con tali enti l’ATER svolge interventi manutentivi a favore di un committente pubblico, a fronte dell’incasso dei canoni di locazione relativi agli alloggi oggetto sui quali l’ATER esegue l’intervento.
Nella gestione di tali convenzioni con la PA, i protocolli specifici di controllo adottati da ATER Gorizia prevedono:
• la formalizzazione di specifici livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli Accordi Quadro con gli Enti Locali ed altri Enti pubblici;
• la predisposizione di specifici flussi di reporting verso gli enti locali proprietari degli immobili oggetto degli accordi quadro, al fine di rappresentare l’avanzamento delle opere in corso di realizzazione, le previsioni sull’andamento della gestione, lo stato di attuazione,eventuali impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi previsti;
• il monitoraggio periodico da parte del Responsabile dei Servizi Manutentivi sul rispetto dei vincoli contrattuali
presenti nell’Accordo Quadro sottoscritto con l’ente pubblico;
• la formale individuazione di un soggetto deputato ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione che ha affidato in gestione alla Società la manutenzione degli alloggi di proprietà;
• l’archiviazione su supporto cartaceo ed informatico della documentazione ralativa a ciascun rapporto contrattuale al fine di consentire ex post di procedere a controlli in merito alla gestione dello stesso, alla verifica del corretto adempimento di quanto contrattualmente previsto.
Inoltre, qualsiasi anomalia o contestazione da parte della PA per inadempimento contrattuale sia tempestivamente
comunicato a cura del Responsabile designato al Direttore e all’Organismo di Vigilanza.
4.3 Gestione di visite ispettive, verifiche e controlli da parte di Pubblici Ufficiali
Per la gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali in sede di visite ispettive i protocolli specifici di controllo adottati da ATER Gorizia prevedono che:
• in caso di verifiche da parte di funzionari di autorità pubbliche di Vigilanza il personale della portineria ne dia immediata informazione al Responsabile Segreteria Generale che identifica il Responsabile della funzione competente per la gestione della visita ispettiva;
• il responsabile individuato trasmetta l’informativa al Direttore o al soggetto da questi delegato;
• alle verifiche ispettive e agli accertamenti partecipino i soggetti incaricati dal Direttore i quali sono tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
• allo svolgimento della visita ispettiva effettuata dalla PA o dalle Autorità di Xxxxxxxxx debbano essere presenti almeno due dipendenti di ATER Gorizia, delegati dal Direttore;
• venga redatto apposito verbale della visita ispettiva contente tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito della stessa. Qualora siano state sollevate eccezioni, comminate sanzioni da parte dell’Autorità Pubblica Procedente, il Responsabile ne da immediata comunicazione al Direttore e al Responsabile dell’Ufficio Legale;
• il Responsabile della funzione sottoposta a verifica provveda all’implementazione delle azioni di mitigazione e ai
successivi follow-up;
• la documentazione sia conservata dal responsabile di funzione competente in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
• tutte le visite vengano tracciate in apposito registro conservato presso la funzione sottoposta a verifica, che provvede periodicamente a trasmetterne copia all’Ufficio Legale che provvederà a inoltrarlo all’OdV.
Con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa relativa a temi di sicurezza e salute dei lavoratori e alle verifiche ispettive connesse, è responsabilità del Direttore (Datore di Lavoro) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e rappresentare ATER Gorizia in caso di verifiche ispettive degli Enti competenti, avvalendosi, di volta in volta, del supporto dei Responsabili delle funzioni competenti.
4.4 Gestione del precontenzioso e del contenzioso
Per le operazioni riguardanti l’attività di gestione del precontenzioso e del contenzioso (nonché dei rapporti con l’Autorità giudiziaria) e più in particolare nella gestione della nomina dei legali e dei consulenti di parte e alla gestione dei rapporti con i consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario), si rinvia alle regole generali di comportamento nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui al par. 4.1.
Inoltre la Società adotta i seguenti protocolli specifici di controllo:
• predisposizione del “Regolamento di disciplina del Contenzioso ai sensi dell’Art.9 comma 4 dello Statuto” che prevede criteri e limiti della potestà attribuita al Direttore di promuovere e resistere alle liti che riguardano l’Azienda, nonché di conciliare e transigere anche stragiudizialmente;
• previsione di specifici livelli autorizzativi relativamente alla sottoscrizione degli accordi bonari proposti dagli
appaltatori o subappaltatori in caso di mancata autorizzazione dell’iscrizione delle riserve;
• previsione di specifici livelli autorizzativi e di specifiche deleghe al responsabile dell’ Ufficio Legale relativamente alll’avvio delle procedure esecutive di recupero dei canoni di locazione;
• adozione di un provvedimento motivato che autorizza il Direttore a transigere e conciliare le controversie stragiudiziali e autorizzazione all'adozione di tale provvedimento a cura del Consiglio di Amministrazione;
• previsione di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione al Direttore ad avviare e resistere in giudizio per controversie di valore superiore ad euro 200.000 o ad euro 500.000 o aventi ad oggetto materie statutarie e il Codice degli appalti;
• previsione di informative periodiche da parte del Direttore al Presidente del Consiglio di Amministrazione circa l'andamento dei giudizi pendenti;
• definizione di specifici criteri di selezione dei legali esterni in base a criteri oggettivi di valutazione dei requisiti di professionalità in conformità a quanto previsto dalla Linee guida ANAC in merito al criterio dell'intuitu personae;
• definizione di specifici flussi di monitoraggio periodici versso il Direttore, al Direttore e al CdA relativamente allo stato e grado del giudizio in cui è coinvolta la Società nonché della procedure esecutive avviate dalla Società per il recupero dei canoni di locazione;
In caso di contenzioso è compito del Responsabile dell’Ufficio Legale:
• curare l’istruttoria generale del contenzioso redigendo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell’atto, funzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
• conservare tutta la documentazione a disposizione dell’OdV;
• mantenere un file di tutte le informazioni acquisite dall’Ente relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparizione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio);
• valutare e discutere con il Direttore i presupposti per effettuare una transazione;
• aggiornare periodicamente l’OdV e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sullo status dei contenziosi e segnalare le cause chiuse con sentenza definitiva.
4.5. Gestione del patrimonio di proprietà dell’ATER o di altri enti pubblici e privati.
I processi potenzialmente a rischio di commissione dei reati nell’ambito dell’attività di Gestione del patrimonio di proprietà dell’ATER o di altri enti pubblici e privati sono:
• assegnazione e gestione delle graduatorie degli alloggi gestiti dall’ater in adempimento degli obblighi previsti
dalla L.R.;
• procedimenti accessori e successivi all'assegnazione e gestione degli alloggi;
• gestione assemblee, valutazione richieste dei condomini, segnalazioni;
• recupero delle morosità;
• perseguimento delle occupazioni abusive e delle violazioni dei regolamenti condominiali (ivi inclusi gli abusi edilizi);
• monitoraggio del possesso dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio
• ampliamenti del nucleo familiare;
• acquisto e alienazione (cessione) di immobili di proprieta';
Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati nell’ambito di tali processi la Società si è dotata dei seguenti presidi specifici di controllo:
• predisposizone del “Regolamento rideterminazione Canoni” che disciplina la rideterminazione in riduzione del canone di locazione degli alloggi gestiti dall’ATER così come previsto dall’art. 17 , comma 7, del D.P.Reg. 0208/Pres. del 26.10.2016;
• adozione del “Regolamento Ospitalità” che disciplina l’autorizzazione all’ospitalità di persone non comprese nel nucleo familiare dell’inquilino all’atto dell’assegnazione e costituisce specificazione degli oneri e doveri che gravano sull’intestatario ai sensi del contratto di locazione e della normativa vigente;
• adozione del “Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” che disciplina i criteri e le modalità per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in attuazione alle previsioni del Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata gestiti dalle Ater, approvato con D.P.Reg. 0208/2016;
• adozione del “Regolamento per la ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione” ” che disciplina le
modalità di ripartizione tra locatore e locatario de oneri derivanti dal rapporto di locazione;
• adozione “Regolamento recante modalità operative e criteri da seguire per i controllo da eseguirsi ex art.71 e ss. del D.P.R. 445/2000”;
• determinazione del canone di locazione di edilizia sovvenzionata, in conformità alla normativa esterna di riferimento, sulla base dell'ISEE dell'assegnatario, del suo nucleo famigliare e di eventuali ospiti non compresi nel nucleo;
• identificazione di ruoli e responsabilità che garantiscono la segregazione di funzioni nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di rideterminazione in riduzione o di rinnovo;
• preliminare definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi e per la formazione delle graduatorie in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale;
• individuazione degli obblighi e degli oneri derivanti dal rapporto di locazione, puntualmente ripartiti tra proprietario e inquilino;
• previsione e formalizzazione di verifiche, anche campionarie sulla veridicità delle dichiarazioni presentante dagli assegnatari degli immobili in sede di partecipazione al Bando di assegnazione Tali verifiche possono essere dirette o indirette e si svolgono attraverso la consultazione dei seguenti canali:
o accesso alla Banca Dati Informatica dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL);
o accesso alla Banca Dati per consultare situazioni pensionistiche;
o accesso Banca Dati Tavolare e Catasto accesso ad eventuali altre Banche Dati;
• formalizzazione di un elenco delle richieste di segnalazione trasmesse dagli assegnatari degli immobili per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria;
• formalizzazione dell'esito dei sopralluoghi effettuati da parte del personale addetto , presso gli alloggi di competenza dell'ATER;
• procollazione e archiviazione delle raccomandate trasmesse dall'ATER ai condomini per la convocazione dell'assemblea condominiale;
• approvazione del Quadro economico dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ATER;
• approvazione da parte dell'Assemblea condominiale degli interventi di manutenzione straordinaria con costi a carico dei condomini;
• svolgimento monitoraggio periodico a cura dell’Ufficio Canoni e Locazioni dei canoni scaduti per i quali è
necessario avviare la procedura esecutiva di recupero del credito;
• svolgimento a cura dell’Ufficio Ispettivo di un monitoraggio periodico sul rispetto da parte degli inquilini dei
regolamenti condominiali .
• svolgimento a cura dell’Ufficio Ispettivo di un monitoraggio costante delle situazioni di disagio sociale attraverso la trasmissione di flussi informativi periodici e ad evetnto verso le istituzioni pubbliche preposte (ASL, Servizi Sociali, Sert, CIM ecc.);
• svolgimento di un monitoraggio costante a cura dell’Ufficio Ispettivo delle segnalazioni di assenza degli inquilini e delle occupazioni abusive degli immobili temporaneamente liberi attraverso il coinvolgimento dell'ufficio anagrafe del Comune di appartenenza nonché la polizia locale, e relativa cerbalizzazione dei sopralluoghi e segnalazione alle competenti autorità.
• previsione di specifiche modalità di rideterminazione in riduzione del canone di locazione, qualora l'ISEE dell'assegnatario abbia sofferto una diminuzione non inferiore al 25% per causa sopravvenuta;
• aggiornamento con frequenza biennale delle graduatorie di assegnazione degli alloggi sulla base delle modifiche della situazione patrimoniale degli assegnatari e della dichiarazioni sostitutive aggiornate;
• previsione di specifiche modalità di richiesta di ospitalità presso l'alloggio gestito da ATER e assegnato al conduttore a seguito di bando pubblico (Predisposizione modulistica e verifica della documentazione allegata) e di ricalcolo del canone all'esito dell'accoglimento della richiesta di ospitalità.
• esecuzione di verifiche in merito al possesso dei requisiti relativi alle richieste di ospitalità in conformità alla legge e al regolamento interno;
• previsione di specifiche verifiche relativamente alla richiesta d'acquisto degli immobili di proprietà di ATER, al fine di accertare il possesso in capo all'assegnatario dell'alloggio, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di acquisto;
• individuazione di specifiche modalità e tempistiche per la presentazione da parte del potenziale acquirente
dell’immobile della domanda d'acquisto indirizzata ad ATER;
• elaborazione di uno specifico Piano di Vendita al fine di individuare: gli alloggi per i quali è possibile procedere alla compravendita, i soggetti cui è riservato il diritto di acquisto, i termini entro cui presentare l'istanza di acquisto;
• pubblicità e trasparenza dell'elenco alloggi inclusi nel Piano di Vendita attraverso la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web dell'ATER, su quello della Regione FVG, nonché mediante affissione presso la sede dell'ATER;
• identificazione di criteri per la determinazione del prezzo di vendita: valore di mercato, stato manutentivo, vetustà dell'alloggio e sua ubicazione, necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
• preventiva richiesta e ottenimento dell'APE (Attestazione della Prestazione Energetica dell'alloggio) prima della
stipula dell’atto preliminare di compravendita;
• verifica e ed adeguamento delle pratiche amministrative e catastali degli immobili oggetto di cessione in vendita prima della stipulazione dell’atto preliminare di compravendita.
I processi potenzialmente a rischio di commissione dei reati nell’ambito dell’attività di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi/affidamenti/subappalti sono i seguenti:
• programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
• affidamenti diretti con valore inferiore ad euro 40.000;
• gestione delle richieste di chiarimento;
• progettazione delle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
• selezione dei contraenti;
• aggiudicazione e stipula del contratto;
• gestione delle riserve e delle varianti in corso d’opera, delle istanze di disapplicazione delle penali i e degli accordi bonari;
• esecuzione e rendicontazione del contratto;
• gestione dei collaudi.
l’ATER Gorizia si è dotata dei seguenti presidi specifici di controllo:
• adozione, secondo obiettivi tattici parziali, degli strumenti di pianificazione strategica dei i fabbisogni della Società in materia di acquisti e in particolare “Programma triennale dei lavori” (nella programmazione di lavori rientrano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, il riatto degli alloggi con manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico) e del “Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi”, aggiornati annualmente, approvati dal Consiglio di Amministrazione, inviati alla Regione Friuli-Venezia Giulia per pronta visione e pubblicati, dopo 15 gg, sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
• adozione di un Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria e del relativo allegato operativo
• adozione di un regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici che disciplina criteri e requisiti per la scelta dei commissari di gara
• individuazione di modalità operative specifiche in relazione al valore dell'affidamento da effettuare:
o sotto €40.000: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più preventivi
o pari o superiore a €40.000: affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori
economici
o compreso tra €40.000 e €150.000: affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi
o compreso tra €150.000 e €350.000: procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori
economici
o compreso tra €350.000 e €1.000.000: procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori
economici
o pari o superiore a €1.000.000: procedura ordinaria ex art. 60 del D.lgs. 59/2016
o pari o superiore a €1.000.000: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
• Previsione di verifiche preliminari sulla copertura finanziaria o la capienza di budget per l’acquisto di beni servizi o forniture o l’affidamento di lavori a cura dell’ Ufficio contabilità;
• puntuale calcolo a cura dell’Ufficio che richiede il servizio o la fornitura del valore stimato delle procedure sotto
soglia in osservanza ai criteri fissati dal Codice degli Appalti;
• predisposizione a cura dell’Ufficio Segreteria e Appalti di uno scadenziario che prevede i termini relativi ai riscontri delle richieste di chiarimento presentate dai partecipanti alle procedure di gara e relativa pubblicazione dei riscontri forniti;
• presenza di un iter autorizzativo per la predisposizione del riscontro alla richiesta di chiarimento e relativa autorizzazione alla trasmissione e pubblicazione;
• definizione di requisiti di partecipazione alle procedure e criteri di valutazione a tutela delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, garantendo altresì una corretta suddivisione in lotti nel rispetto del principio di proporzionalità;
• rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza in conformità con le previsioni del Codice degli Appalti pubblici e alla normativa sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;
• formalizzazione di apposite deleghe ai dirigenti, quadri e responsabili di ciascun ufficio ai fini dell'attuazione delle misure anticorruttive previste nel Piano Triennale Anticorruzione di ATER Gorizia;
• preliminare individuazione, all'interno dell'Allegato 5 della Tabella Trasparenza al PTPCT, degli obblighi di pubblicazione di trasparenza applicabili alla società in materia di affidamenti di beni lavori servizi e forniture;
• predisposizione a cura dell’Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica, di un Elenco di Fornitori in possesso della documentazione idonea a verificare gli adempimenti del D.lgs 81/08 che contiene la valutazione qualitativa dei Fornitori presenti nell’apposito Albo, al fine di avviare il processo di selezione del Fornitore;
• preventiva valutazione della reputazione e dell’affidabilità sul mercato del fornitore, attraverso verifica dell’adesione a valori etici comuni a quelli espressi nel Codice Etico dell’Ente;
• previsione di criteri per l'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione;
• adozione di un regolamento interno che prevede le modalità operative per la verifica dell’autenticità delle dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
• previsione di specifici requisiti per assumere l'incarico di commissario delle commissioni giudicatrici nonché specifici criteri di nomina degli stessi al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità di giudizio nell'ambito della selezione del contraente;
• formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione o affidamento a firma del Direttore a seguito delle verifiche sulle dichiarazioni prima della stipula del contratto;
• previsione di verifiche di conformità sulle clausole previste all’interno del contratto da far sottoscrivere al fornitore a cura dell’Ufficio Legale;
• svolgimento di verifiche preliminari alla stipula del contratto di appalto in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario in fase di partecipazione al bando di gara;
• esecuzione da parte del Direttore dei Lavori di specifiche verifiche sui SAL presentati dall'appaltatore in merito al rispetto da parte di quest'ultimo dei termini previsti dal contratto di appalto, con particolare riferimento alle opere finanziate tramite l'erogazione di fondi pubblici;
• esecuzione da parte del Direttore Lavori di specifiche verifiche in merito alla fondatezza e alla tempestività dell'iscrizione delle riserve e proposizione delle varianti da parte dell'appaltatore;
• in caso di accordi transattivi previsione dautorizzazione a firma del Direttore per procedere alla sottoscrizione degli stessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
• trasmissione al collaudatore, o alla commissione di collaudo eventualmente nominata dall'ente finanziatore delle varianti in corso d'opera proposte dall'appaltatore ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse;
• esecuzione a cura dell’Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica su indicazione del RUP di verifiche a campione sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti dichiarati dai subappaltatori;
• utilizzo da parte delle funzioni interne di un software gestionale per il tracciamento di tutte le fasi del flusso autorizzativo relativo al processo di acquisto di un bene, servizio o di una fornitura;
• formalizzazione da parte del Direttore di un provvedimento di assegnazione di un budget dedicato a ciascun Ufficio. (Tale budget viene eroso all'arrivo delle fatture di consuntivo secondo uno specifico iter autorizzativo);
• monitoraggio da parte del RUP in merito al rispetto dei termini dell'esecuzione dei collaudi in conformità a quanto previsto dal Decreto di assegnazione dei fondi pubblici e del contratto sottoscritto con l'appaltatore.
Per le operazioni riguardanti il processo di gestione di incarichi di consulenza, i protocolli specifici di controllo, prevedono che:
• sia prevista l’esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione delle consulenze (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
• sia effettuata un’adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore;
• siano utilizzati strumenti contrattuali adeguatamente formalizzati;
• esistano adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti;
• siano definiti livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;
• nel processo di selezione del fornitore sia sempre coinvolto l’Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica che richiede le offerte a diversi professionisti ed effettua la verifica del possesso dei requisiti delle terze parti;
• venga sempre tenuta traccia delle negoziazioni intercorse con il professionista sulla base delle quali l’Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica prepara una tabulazione finale d’offerta che indica prezzo, tempi e validità tecnica da sottoporre alla firma del Direttore;
• siano definiti i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
• nell’impiego di consulenti esterni, nell’ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, siano previsti meccanismi di verifica preventiva circa l’assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante auto-certificazione del consulente esterno);
• la prestazione resa dal professionista venga sempre monitorata a cura dell’ufficio richiedente attraverso la
surpervisione dello stato di avanzamento dell’attività prevista dal contratto.
Per le operazioni relative al processo di selezione, assunzione delle risorse umane ATER Gorizia ha previsto i seguenti presidi di controllo:
• adozione del “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca selezione e inserimento del personale;
• rispetto delle disposizioni di trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione del personale, ispirate ai principi di imparzialità, oggettività e non discriminazione;
• previsione di verifiche annuali sui fabbisogni occupazionali e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale per le rispettive funzioni di vigilanza e controllo espletate;
• previsione di specifiche modalità di clieclutamento del personale attraverso: selezione esterna senza preselezione, selezione esterna preceduta da preselezione, selezione interna, chiamata diretta, trasferimento da altri Enti e Azienda cui si applica il CCNL delle ATER regionali, chiamata tramite liste di collocamento, assunzione di categorie protette ex L. 68/99;
• individuazione di requisiti minimi ed essenziali per l'assunzione delle risorse umane tra cui:
o il possesso di idonei titoli di studio e di specifica esperienza professionale rispetto alla posizione che dovrà ricoprire presso ATER;
o l'assenza di condanne o procedimenti penali pendenti;
o l'assenza di precedenti rapporti di lavoro con l'amministrazione controllante;
• nomina di apposita commissione esaminatrice dei candidati alla procedura di selezione tramite provvedimento del Direttore;
• previsione di specifiche verifiche, anche campionarie in merito alla veridicità e validità della autocertificazioni presentate dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di selezione;
• individuazione di un Fattore "Redditività" e di un Fattore "Produttività" per l'attribuzione del premio di risultato ai dipendenti, definizione di puntuali modalità di calcolo del premio;
• definizione di appositi criteri di distribuzione del premio di risultato basati sui livelli di inquadramento e della presenza in servizio di ciascun dipendente;
• preliminare individuazione dei criteri e dei parametri, sulla Base del CCNL applicabile ai dipendenti dell'ATER degli aumento della retribuzione e delle progressioni orizzontali di carriera;
• in merito alla Formazione dei dipendenti è stato sottoscritto un accordo integrativo il quale prevede la formalizzazione di un Piano Formativo e del monitoraggio dell'esecuzione dello stesso da parte del Comitato Paritetico Istituito.
Per le operazioni relative al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari i protocolli specifici di controllo prevedono che:
• la fatturazione attiva sia gestita dall'Ufficio Locazioni e Canoni tramite un sistema informativo dedicato e che le registrazioni contabili vengano poi verificate, sotto il profilo della coerenza, dall'Ufficio Contabilità. Tale sistema informativo consente altresì di associare le singole partite agli incassi ricevuti;
• siano effettuate da parte dell'ufficio Ragioneria specifiche verifiche su base mensile delle registrazioni contabili presenti nel giornale di cassa rispetto ai saldi contabili;
• sia rispettato un iter autorizzativo e l’esecuzione di specifiche verifiche prima dell’emissione da parte dell’Ufficio
Ragioneria delle reversali relative ai pagamenti per cassa dei canoni di locazione con valore inferiore ad € 2.000;
• la registrazione delle fatture passive avvenga attraverso un sistema informatico che garantisce la corretta registrazione del dato contabile sottoposto alla verifica dall’Ufficio Contabile e fiscale;
• sia rispettato un iter autorizzativo per l'esecuzione dei pagamenti e più nel dettaglio che tutti i pagamenti vengono effettuati a seguito della predisposizione di appositi fogli di liquidazione approvati e autorizzati a seconda degli importi dal RUP e dai responsabili di settori che hanno beneficiato della fornitura o del servizio;
• i movimenti sui conti correnti possaono essere effettuati esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri di firma come comunicati presso gli Istituti di Credito;
• mensilmente l’Ufficio Contabile e Fiscale effettua i controlli sulle registrazioni contabili e i movimenti effettuati sui conti correnti al fine di gestire evenutali disallineamenti ed effettuare le eventuali registrazioni contabili di rettifica;
• il Dirigente Area Amministrativa effettua periodicamente le verifica sulle riconciliazioni effettuate.
Per la Gestione di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità e spese di Rappresentanza i protocolli specifici di controllo, prevedono che:
• il destinatario della sponsorizzazione debba godere di una reputazione eccellente e di alto prestigio, tali da
escludere un danno all’immagine dell’Ente;
• sia formalizzata all’interno del contratto della clausola relativa al rispetto delle norme etiche e del Modello 231 venga rilasciata una dichiarazione in cui la controparte s’impegna a utilizzare le somme conferite esclusivamente per l’iniziativa sponsorizzata;
• siano previsti documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico ed archiviati;
• gli omaggi aventi carattere commerciale/promozionale offerti a terzi da parte del personale dell’Ente non
possano superare il valore di € 150 cadauno e la soglia complessiva di € 600 annuali per soggetto ricevente;
• sia verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
• siano interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
• siano previsti report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.
Per l’attivitò di gestione degli adempimenti fiscali ATER Gorizia ha adottato i seguenti protocolli specifici:
• esistenza di segregazione nelle fasi di determinazione delle imposte dirette e indirette rispetto alle evidenze contabili e nel rispetto della normativa fiscale, di autorizzazione dei Modelli di versamento, di esecuzione dei pagamenti/versamenti delle imposte;
• esistenza di segregazione nelle fasi di verifica delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali rispetto alle fonti dei dati ed ai requisiti di legge, di sottoscrizione delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali, di inoltro telematico (diretto o tramite intermediario abilitato) delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali all’Amministrazione Finanziaria;
• monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento;
• formale definizione delle scadenze per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa e/o di eventuali comunicazioni specifiche;
• formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
• archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di determinazione delle imposte e tenuta e aggiornamento dei registri fiscali, di predisposizione ed approvazione dei modelli dichiarativi/di versamento delle imposte, di avvenuta trasmissione dei modelli dichiarativi/versamento all’Amministrazione Finanziaria;
• flussi informativi alle Funzioni competenti, relativi alle modalità di calcolo e pagamento dei tributi locali e alla segnalazione di eventuali avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali;
• flussi informativi alle Funzioni competenti relativi alle Schede Fiscali previste dalle procedure aziendali ai fini della determinazione delle imposte correnti IRES e IRAP;
• predisposizione dei modelli dichiarativi/di versamento delle imposte;
• monitoraggio circa le scadenze previste dalla Legge, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi richiesti;
• archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
• formale elaborazione, con il supporto del consulente esterno, dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;
• esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei dati necessari al calcolo delle imposte;
• verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
• archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di predisposizione e approvazione dei modelli dichiarativi/di versamento delle imposte;
• utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi verso l’Amministrazione Finanziaria;
• formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare ATER Gorizia nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;
• archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di gestione dei rapporti con
l’Amministrazione Finanziaria.
La presente sezione è suddivisa come segue:
1. Reati e modalità di commissione: contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall’art.
25 ter del Decreto.
2. Xxxxx e responsabilità; richiama i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi.
3. Aree sensibili e processi a rischio; in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività aziendale e il livello di rischio associato.
4. Presidi interni; descrive le responsabilità istituzionali a norma di legge, richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e individua i principi di comportamento da adottarsi.
1. Reati e modalità di commissione
False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)
Il reato previsto dall’art. 2621 c.c. è un reato proprio: conseguentemente, per la sua configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E’ possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni in bilancio e nella nota integrativa siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente considerato a elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
Al successivo art 2621 bis, è prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa riduzione della pena è prevista se i fatti di cui all’art 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art 12 Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
2 Sostituito dall’art 1 del d.lgs. n. 5/2006 con il seguente: “Non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale in forma individuale o collettiva, che anche alternativamente:
Hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
Hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila”.
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
Corruzione tra privati (2635 c.c.)
Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente qualora i soggetti apicali o i soggetti
subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:
1. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società;
2. coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.
Si fa presente che l’ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando
siano stati corrotti.
La responsabilità amministrativa è limitata all'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
• la prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
• la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.
Soggetti attivi dell’ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)
Per tutti i reati previsti nella presente sezione, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
***
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli interni a presidio dei rischi sono:
• Consiglio di Amministrazione
• Presidente
• Direttore
• Dirigente Area Amministrativa
• Responsabile Ufficio Contabile e Fiscale
• Tutti i responsabili che trasmettono dati che confluiscono nelle comunicazioni sociali.
3. Identificazione delle attività a rischio
Le attività a rischio sono:
• la gestione della contabilità generale, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione della bozza di bilancio
Nonché in relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati:
• gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi/affidamenti/subappalti
• gestione di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità e spese di rappresentanza
• gestione contratti, convenzioni con la p.a.
• gestione di incarichi di consulenza;
• selezione, assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane;
• gestione dei flussi monetari e finanziari;
• gestione del patrimonio di proprietà dell’ATER o di altri enti pubblici e privati;
• gestione della comunicazione esterna.
Considerato il modello di Governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:
• • Il sistema di Governance in generale e gli organi istituzionali che lo qualificano
o il Consiglio d’Amministrazione collegialmente in relazione ai poteri di legge e tutti i suoi componenti
individualmente in relazione all’obbligo di agire informati ex art. 2381 c.c. ultimo comma.
o il Presidente.
o i Responsabili di Funzione che a diverso titolo, anche istruttorio o esecutivo, intervengono nei processi e nelle attività a rischio.
o Il complesso delle regole e delle procedure interne aventi rilievo nella prevenzione dei reati, quali quelle contenute nello Statuto e nelle procedure/istruzioni interne.
o In relazione all’ambito di manifestazione degli illeciti trattati nella presente sezione, rilevano le funzioni interne riconducibili all’area amministrativa per quanto attiene la veridicità e completezza delle informazioni fornite nel contesto delle operazioni sopra descritte.
o Le funzioni richiamate collaborano attivamente con il Collegio Unico dei Revisori fornendo senza indugio le informazioni richieste da quest’ultimo e segnalando tempestivamente il verificarsi di anomalie o disfunzioni nel normale svolgimento delle proprie mansioni qualora lo ritengano necessario.
4.1 Protocolli di controllo specifici
Un primo presidio generale è costituito dagli amministratori, ai quali compete l’obbligo di adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la dovuta diligenza (art. 2392 c.c.) nonché l’obbligo di agire informati (art. 2381 ultimo comma).
Per le operazioni relative alla gestione della contabilità generale, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione della bozza di Bilancio, la Società ha adottato il “Regolamento di contabilità ed amministrazione del patrimonio dell’ATER” con l’obiettivo di disciplinare gli aspetti contabili amministrativi recepiti per garantire il rispetto de principi di efficienza economicità, funzionalità efficacia e trasparenza e rispetto delle normative in vigore.
In aggiunta i protocolli di controllo specifici di cui si è dotata l’ATER prevedono che:
• sia definito un budget di spesa per ciascun Ufficio i cui scostamenti sono verificati con cadenza trimestrale da
parte dell’Ufficio designato;
• qualsiasi spesa al di fuori del budget assegnato sia preventivamente autorizzata dal Direttore laddove la stessa sia adeguatamente motivata;
• siano definiti da parte del Direttore i c.d. centri di attività e i rispettivi responsabili del controllo dei costi sostenuti da ciascun centro di attività;
• siano diffuse al personale coinvolto in attività di comunicazione dei dati di bilancio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare;
• siano previamente identificati i dati e le notizie da fornire in relazione alle chiusure annuali per il bilancio civilistico, con esplicitazione di modalità e tempistiche;
• siano fornite dai responsabili delle diverse funzioni aziendali le informazioni in modo tempestivo;
• qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, sia previsto che la funzione preposta informi tempestivamente l’Organismo di Vigilanza;
• la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione del Presidente e del Collegio Unico dei Revisori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione che approva il progetto di bilancio;
• i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività a rischio sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione
competente per l’operazione;
• la trasmissione delle informazioni sia consentita alle sole persone autorizzate e avvenga attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni;
• l’accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al revisore legale e all’Organismo di Vigilanza;
• il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
• ogni modifica ai dati contabili sia effettuata dalla sola Struttura che li ha generati, garantendo la tracciabilità
dell’operazione di modifica;
• siano previste regole di comportamento, rivolte al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, per la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
Per le operazioni a richio di corruzione tra privati si rimanda ai protocolli specifici riportati nella Sezione A al Parr. 4 e 5.
I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano
coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.
In via generale, ai Destinatari è richiesto di:
• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
• astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da ATER Gorizia;
• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, senza porre alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
È fatto espresso divieto ai Destinatari di:
• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Ente;
• porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi
fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del Collegio Unico dei Revisori.
SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La Sezione attinente ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora in poi T.U.)3 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 109 intende dare attuazione al dettato normativo dell’art. 30 del T.U. assicurando:
1) un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
b) alle attività di valutazione dei rischi ecc.
c) alle attività di natura organizzativa
d) all’attività di sorveglianza sanitaria
e) all’attività di formazione e informazione
f) all’attività di vigilanza all’acquisizione di documentazione
g) alle periodiche verifiche dell’applicazione delle procedure
h) all’acquisizione e documentazione
2) un idoneo sistema di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra
3) un’articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
4) un idoneo sistema di controllo dell’attuazione del Modello e del suo aggiornamento.
Tali precetti, la cui sostanziale applicazione configura i requisiti dell’esimente della responsabilità amministrativa d’impresa ex D. Lgs 231/01, in linea di principio non aggiungono contenuti alle misure di prevenzione vera e propria dettate dal T.U., ma le qualificano in termini di:
1) sistema organizzato di adempimento degli obblighi giuridici
3 Per “norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.
2) registrazione e documentazione degli adempimenti
3) organizzazione interna
4) e in materia controllo di attuazione e aggiornamento del Modello, precetti già ampiamente precisati nel decreto.
Ciò premesso la presente sezione è suddivisa come segue:
1. Fattispecie criminose: contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall’art. 25 septies
del Decreto.
2. Xxxxx e responsabilità; richiama i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi come rappresentate dal TU D. Lgs. 81/08.
3. Protocolli di prevenzione; descrive il Sistema di Salute e Sicurezza adottato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.
4. Verifiche dell’Organismo di Xxxxxxxxx; illustra le modalità di verifica dei soggetti di c.d. primo e secondo livello.
Le fattispecie criminose sono individuate dall’art. 25 septies del decreto 231: “In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Le richiamate norme così recitano:
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Si tratta di reati di natura colposa e non solo dolosa.
Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od
omissione; la colpa sussiste quando l’autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza
delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
In merito alla discussa contraddizione tra “reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente” quale condizione per la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura colposa di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell’ente nei reati colposi va ricercato non nell’evento del reato bensì nella condotta dell’Ente, individuando nel deficit organizzativo “desumibile” dagli incidenti e sino a prova contraria la causa degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone (“desumibile” risparmio nella prevenzione), il presupposto della punibilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/014.
2. Xxxxx e responsabilità interne
Dato atto che il datore di lavoro (DL), ha adempiuto ai doveri non delegabili dettati dall’art. 17 del TU:
1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del medico competente all’uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all’art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l’utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l’informazione, la formazione e l’addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l’uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
2) ha inoltre designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP d’ora in poi),
nella presente Parte sono richiamati gli obblighi dei diversi soggetti interni (con particolare riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia5) che a diverso titolo intervengono nella gestione della prevenzione. In merito si assume che, ai sensi dell’art. 299 del TU, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti.
Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale di cui al punto precedente sono il Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati
4 Tesi probatoria contraddetta dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che ”il d.lgs. 231/01 non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell’organizzazione dell’ente”.
5 Posizione di garanzia art. 40 c. p. “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il lavoratore e il medico competente.
Datore di lavoro |
Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione |
A norma dell’art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) La valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) Tra gli altri doveri il datore di lavoro deve: 1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi 2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 3. designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza; 4. nell’ affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza; 5. fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente 6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 7. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione 8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze perviste 9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione 11. xxxxxxxsi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato 12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall’art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze 13. munire i lavoratori della tessera di riconoscimento 14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 15. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. 16. convocare le riunioni periodiche di cui all’art.35. |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) |
Doveri ex art. 32, 33 e segg. in materia di prevenzione |
Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell’aggiornamento periodico del DVR, provvede all’aggiornamento dei rischi, all’individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all’individuazione delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di riferimento. In particolare è responsabile: ▪ della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati; ▪ dell’attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l’utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di |
deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità: a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell’art. 36 e 37 del T.U b) organizzare la riunione annuale prevista dall’art. 35 del TU c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I. d) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all’attività aziendale e proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune e) supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell’adempimento dei suoi obblighi di cui all’art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicurezza e salute, ecc.). f) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali. |
Preposto |
Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione |
A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all’osservanza dell’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: a) sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d’inosservanza, informa i superiori diretti; b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio; d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori; e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute f) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 56 del T.U. |
Lavoratori |
Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione |
Nell’ambito dell’attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.). In particolare i lavoratori hanno il dovere di: a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; |
i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società. I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 59 del T.U. |
Medico competente |
Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione |
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Egli ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l’esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria6. Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l’idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende: a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all’anno). |
Nel paragrafo sono descritti la valutazione dei rischi e gli elementi principali del Sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori adottato da ATER Gorizia che, insieme ai ruoli e alle responsabilità descritti nella Parte precedente, configurano lo strumento di attuazione delle misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro.
3.1 Valutazione dei rischi e DVR
Si prende atto che il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e del RSPP, in conformità a quanto prescritto all’art. 17 del TU, ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato il DVR che costituisce parte integrante della presente Sezione.
3.2 Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30
Prescrizioni generali | Prescrizioni e responsabilità ex art. 30 |
Servizio di prevenzione e protezione: ai sensi dell’art. 32 il servizio deve essere organizzato in relazione agli esiti della valutazione dei rischi e può essere affidato al RSPP assicurando che gli addetti abbiano i necessari requisiti professionali. | Il compito di verificare i requisiti di idoneità del Servizio compete al RSPP sentito il parere del medico competente. IL RSPP riferisce periodicamente anche all’OdV sui miglioramenti necessari. |
Formazione, informazione e addestramento: deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i termini di durata convenuti nelle sedi deputate. L’RSPP deve seguire un percorso formativo specifico in relazione ai rischi del contesto aziendale. | Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura del RSPP. |
Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza di cui all’art.41 deve essere attuata dal medico competente avente i requisiti di cui all’art. 38. | Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai suoi doveri e invia periodicamente al datore di lavoro e all’OdV una sintesi dell’attività svolta. Eventuali criticità riscontrate sullo stato di salute delle persone che su gravi rischi |
6 Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856
per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro. | |
Gestione delle emergenze: a integrazione del SPP di cui all’art.32 devono essere predisposte le misure generali di cui all’art. 43 nonché specifiche misure di primo soccorso (art.45) e prevenzione incendi (art. 46). | Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal T.U in materia. |
Tenuta della documentazione e delle statistiche infortuni; è autorizzata la tenuta su supporto informatico. | La tenuta della documentazione quale a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza, l’attività di formazione e informazione, le statistiche relative agli infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali delle riunioni periodiche, compete al RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche. |
Riunione periodica Il datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante b) i delegati di funzione c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi d) il medico competente e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Durante la riunione sono sottoposti all’attenzione dei partecipanti: i. il DVR ii. l’andamento degli infortuni e della sorveglianza sanitaria iii. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati 🞟 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni; 🞟 obiettivi di miglioramento della sicurezza. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. |
Tutti i Destinatari del presente Modello, al fine di prevenire situazioni a rischio reato relative alla salute e sicurezza suo luoghi di lavoro, devono evitare di:
1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.
E’ fatto obbligo di:
a) rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
b) svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) rispettare le misure di prevenzione e protezione adottate dall’Ente.
4. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza
Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal T.U., l’OdV monitora l’adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti. Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di primo livello – il RSPP, il medico competente e tutti gli altri soggetti indicati nella Parte 3 dotati di potere impeditivo - si raccordano con l’OdV incaricato del controllo c.d. di secondo livello. Devono essere fornite con immediatezza all’OdV informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l’OdV possa trasmetterle all’organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all’art. 35 co.4. Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell’OdV all’organo dirigente.
SEZIONE D – DELITTI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
La presente è suddivisa nelle seguenti parti:
1. Reati e modalità di commissione; contiene la descrizione delle fattispecie criminose richiamate dall’art. 24 bis
del Decreto.
2. Xxxxx e responsabilità interne; individua i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi.
3. Aree sensibili; illustra sinteticamente le attività a rischio.
4. Protocolli di prevenzione; richiama i protocolli specifici adottati a presidio delle aree sensibili.
5. Flussi informativi verso l’OdV; descrive il flusso informativo verso l’OdV.
1. Reati e modalità di commissione
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.)
Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni,
dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.Lgs. 196/2003)
Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. 196/2003)
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (art. 640-ter c.p. come modificato dallo stesso D.L. 93/2013);
1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo xxxxx, è inserito il seguente: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell´identità digitale in danno di uno o più soggetti";
b) all’ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli interni a presidio dei rischi sono:
• Direttore
• Direttore Sosituto
• Responsabile Ufficio Sistemi Informativi.
3. Identificazione delle attività a rischio
ATER Gorizia risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nella gestione dei Sistemi informativi con particolare riferimento a:
o creazione, gestione e diffusione di documenti informatici;
o accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
o installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
4. Protocolli di controllo specifici
ATER Gorizia ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della Privacy aggiornato dal
D. Lgs. 101/2018 contenente disposizioni di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), adotta un adeguato sistema di sicurezza informatico, basato su:
• regolamentazione dei comportamenti;
• formazione obbligatoria;
• controllo del personale interno ed esterno;
che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:
• distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
• accesso non autorizzato;
• trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile Ufficio Sistemi Informativi:
• adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
• monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
o la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica;
o la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
o la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
o l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
o rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici
implementati dall’azienda, attraverso un’attività di formazione che illustra:
▪ i rischi che incombono sui dati;
▪ le misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
▪ le responsabilità che ne derivano e che viene implementata al momento dell’assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all’introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali;
• garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta
adottate in aderenza ai principi del Modello.
Internet e relativi servizi:
• l’utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l’utilizzatore nell’esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali;
• l’uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell’ambito della normale attività aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell’immagine aziendale;
• conformemente al Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), l’Ente adotta le seguenti misure:
o individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
o configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
o eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.
In relazione all’impiego di internet, ogni utente:
• deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione;
• non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);
• deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una “porta aperta” a
virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a
insaputa dell’utente;
• non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale.
Uso del Personal Computer:
• l’utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l’efficienza, la
regolarità di funzionamento e la pulizia;
• ogni Personal Computer, in qualunque configurazione, viene consegnato all’utente dotato di tutto ciò che
necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software;
• con riferimento all’uso di personal computer, al lavoratore è vietato:
o modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;
o manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;
o far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti dell’Ente o da questa specificatamente autorizzati;
o utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
o divulgare dati, schede o software dell’Ente senza l’autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
o collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
o installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all’utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.
Fermo restando quanto sopra, a carico di tutti i Destinatari è fatto divieto di:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
• porre in essere condotte, anche con l’ausilio di terzi, miranti ad accedere in maniera non autorizzata ai sistemi
informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
• acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informativi;
• danneggiare, distruggere o alterare dati o programmi contenuti nei suddetti Sistemi Informativi;
• alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento del sistema informativo;
• utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione
degli stessi;
• formare falsamente documenti societari aventi rilevanza esterna, mediante accesso ai sistemi e alterazione dei dati;
• distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici, per ottenere vantaggi o
condizioni favorevoli per l’azienda;
• porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità
probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
• utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
• lasciare il proprio Personal Computer incustodito;
• rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
• detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
• entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello
assegnato.
Nell’ambito delle attività svolte, i fornitori terzi devono rispettare i principi di comportamento e le regole indicate nella presente Parte Speciale, al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali.
5. Flussi informativi verso l’OdV
Ciascun utente è tenuto a segnalare al superiore gerarchico ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.
Il Responsabile Interno effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all’OdV qualsiasi
anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull’utilizzo dei sistemi informativi.
La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all’attività lavorativa sia sui PC dei lavoratori, sia sulla rete aziendale.
Il Responsabile Sistemi Informativi può segnalare altresì periodicamente la necessità di sottoporre l’intero sistema
informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.
SEZIONE E- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E
UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
Le fonti normative antiriciclaggio sono:
• il D. Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio indirizzato agli operatori ivi specificati (istituti di credito, società finanziarie ecc.) e quindi non applicabile alla realtà di ATER Gorizia;
• gli articoli del codice penale 648 (Ricettazione), 648 bis c.p. (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), inseriti dall’articolo 63 del Decreto Antiriciclaggio tra i reati presupposto nel D.lgs. 231/01 all’articolo 25 octies.
Tale impianto normativo è stato poi integrato dalla Legge 184/14 che ha introdotto nel codice penale e nel d. lgs. 231/01, l’art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio il quale punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Il Legislatore ha così riconosciuto la natura plurioffensiva del fenomeno del riciclaggio, associando alla tutela giuridica del patrimonio individuale la tutela di altri due beni giuridici ritenuti altrettanto meritevoli: l’amministrazione della giustizia nel suo complesso e la libera concorrenza (potenzialmente lesa dalle maggiori disponibilità rivenienti dai delitti sanzionati dalla nuova fattispecie di cui all’art.648 ter 1 c.p.).
Ai sensi dell’art 648 bis il riciclaggio è punibile soltanto «fuori dei casi di concorso nel reato» presupposto. Esso non colpisce quindi, né il riciclaggio compiuto autonomamente dall’autore del reato, né quello compiuto dal “riciclatore” che concorra anche nel compimento del reato stesso.
L’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p. ha così superato la c.d. clausola di riserva ex art. 649 c.p.p. “l’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto” introducendo una nuova fattispecie giuridica diversa da quella contenuta nell’art 648 bis c.p., in relazione alla quale al reo originario veniva riconosciuta l’immunità relativa al reimpiego che, in ipotesi di successiva incriminazione, avrebbe comportato una duplice imputazione per il medesimo reato: la prima per la commissione del reato originario, la seconda per il riciclaggio che invece, conformemente a giurisprudenza e dottrina ampiamente consolidata, rappresenta solo un completamento del primo (reimpiego dell’illecito).
La nuova fattispecie di “autoriciclaggio” configura la condotta di riciclaggio posta in essere dall’autore, anche in concorso,
del reato presupposto.
Tutto ciò premesso la presente Sezione è articolata nei seguenti paragrafi:
1. Reati e modalità di commissione; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall’art.
25 octies del Decreto
2. Xxxxx e responsabilità interne; individua i ruoli a presidio
3. Principi di comportamento; sono indicate le regole di comportamento a prevenzione dei reati.
1. Reati e modalità di commissione
Ricettazione (art. 648 c.p.)
La fattispecie punisce chi “Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.
La condotta incriminata è quella di acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero
«intromettersi» nel farli acquistare, ricevere od occultare. La formula normativa configura, quindi, due tipi di delitti: la ricettazione vera e propria e la cosiddetta intermediazione nella ricettazione.
Circa la prima forma, la nozione di «acquisto» sta a significare ogni attivita negoziale il cui effetto giuridico consista nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.
La precisazione del significato del termine «ricevere» e correlata a quella del termine «acquisto», nel senso cioe che il primo finisce per ricomprendere ogni forma di conseguimento della disponibilita della cosa proveniente da delitto differente da quella di acquisto. Si tratta, quindi, di una nozione residuale non quanto all'ampiezza, ma quanto al modo della sua determinazione concettuale.
L'«occultamento» a sua volta implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo. Quanto al secondo tipo di ricettazione, l'«intromissione» si realizza non soltanto con lo svolgimento dell'attivita di mediazione in senso strettamente civilistico, ma anche con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente.
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Autoriciclaggio
Le condotte che impegnano la responsabilità del reo in relazione all’illecita natura dei proventi sono 1) la sostituzione
2) il trasferimento 3) il loro reimpiego in determinate attività 4) la rappresentazione contabile falsa o fittizia idonea a dissimularne il compimento. Condotte che sebbene non necessariamente artificiose in sé (non classificabili cioè nella più grave condotta di artifici e raggiri), sono caratterizzate da un comportamento decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione dell’origine delittuosa dei proventi illeciti.
Sono invece esenti le condotte che configurano un mero godimento personale del bene, del denaro o delle altre utilità.
Innanzitutto i flussi in entrata dovrebbero pervenire da una condotta criminosa che si realizza solo al superamento di alcuni limiti previsti dalla normativa sui reati fiscali. Pertanto, è necessario che siano superate le soglie di punibilita previste dal D.lgs. n. 74/2000, per poter determinare l'esistenza del reato presupposto. In secondo luogo è necessario che i flussi in uscita siano destinati ad attività imprenditoriali, economiche e finanziarie idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa.
Va, poi, considerato che - come chiarito dalle Linee guida di Confindustria - il reato di autoriciclaggio, in relazione ai proventi derivanti dall'evasione fiscale, comporta la necessità di identificare e isolare dal patrimonio aziendale del contribuente, il provento illecito oggetto delle successive operazioni di reimpiego, sostituzione o trasferimento. In sostanza, è necessario che al compimento del reato fiscale presupposto segua un'azione in cui il provento della frode fiscale venga fisicamente "isolato" dal patrimonio del contribuente e trasferito su un conto corrente apparentemente terzo, gestito da un operatore fiduciario che agisce in un paese off- shore con una societa di diritto estero, non operativa e priva di reali finalità imprenditoriali. In tale particolare situazione è possibile ipotizzare l'esistenza del reato di autoriciclaggio. Nel caso in cui il risparmio d'imposta illegittimo o il provento del reato presupposto, resti confuso nel patrimonio del contribuente e venga reimpiegato anche in attività economiche oggetto dell'ordinaria attività aziendale, non si potrà rilevare la necessaria condotta idonea a ostacolare l'identificazione delittuosa del bene.
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a
quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:
o Ufficio Contabile e Fiscale
o Addetti amministrativi.
Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.
3. Identificazione delle attività a rischio
La società potrebbe essere esposta al rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle seguenti attività:
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi/affidamenti/subappalti;
- gestione degli adempimenti fiscali
- predisposizione del bilancio civilistico
- gestione delle risorse umane
- gestione omaggi
- gestione dei prodotti informatici della rete commerciale.
4. Protocolli di controllo specifici
Per i protocolli di prevenzione relativi alle attività a rischio individuate si rimanda alle seguenti sezioni:
- Per la gestione di: flussi monetari, acquisti, adempimenti fiscali, risorse umane, omaggi si rimanda al Par. 5 della Sezione A della Parte speciale del Presente Modello.
- Per la predisposizione del bilancio civilistico si rimanda alla Sez. B Reati societari
- Per la gestione dei prodotti informatici della rete commerciale si rimanda alla Sez. D Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
In relazione ai reati di cui alla presente sezione si ritiene comunque di dover dettare alcuni principi generali di comportamento, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di vigilanza dell'OdV.
Ciascun responsabile di funzione deve:
a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
b) verificare la regolarità dei pagamenti e dei versamenti tributari e contributivi;
c) verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
d) verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi;
e) verificare la tesoreria e in particolare il rispetto delle soglie dei pagamenti per contanti;
f) garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
g) garantire la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti;
h) adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di riciclaggio.
La sezione è suddivisa come segue:
1. Reati e aree di rischio: identifica le aree sensibili in relazione all’attività svolta dall’Ente e richiama i reati dell’art.
25 undecies del Decreto
2. Xxxxx e responsabilità interne; individua i ruoli e le responsabilità organizzative interne a presidio dei rischi
3. Protocolli di prevenzione; descrive i presidi in atto.
1. Reati e identificazione delle attività a rischio
Tra i reati ambientali di cui all’art. 25 undecies del Decreto si riportano solo quelli inerenti alla gestione dei rifiuti,
teoricamente configurabili nella realtà di ATER Gorizia in relazione ai rifiuti speciali prodotti quali toner esausti e RAEE.
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
La fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
La fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.)
La fattispecie punisce gli accordi tra tre o più persone fisiche o giuridiche diretti all'elusione di norme ambientali al fine di conseguire un ingiusto profitto o risparmio, con l'effetto di provocare inquinamento o disastro ambientale.
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater (inquinamento ambientale e disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)
La fattispecie punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata.
Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06 art. 258 c. 4, secondo periodo)
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260)
La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:
1) Presidente del Consiglio di Amministrazione
2) Direttore
3) Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica.
3. Protocolli di controllo specifici
ATER Gorizia adotta i seguenti presidi:
• il ritiro dei rifiuti speciali è affidato a ditte esterne autorizzate.
• in fase di definizione contrattuale è verificato, a cura dell’Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica il possesso di tutte le autorizzazioni del caso.
I contratti con le ditte autorizzate al ritiro dei rifiuti devono:
• essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs.231/2001;
• contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, dell’adozione da parte di ATER Gorizia del Modello 231 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 e delle regole di comportamento contenute nel Modello 231 di ATER Gorizia.
SEZIONE G – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
La presente Sezione è suddivisa nelle seguenti parti:
1. Reati e modalità di commissione; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall’art.
25 decies del Decreto
2. Xxxxx e responsabilità interne
3. Aree a rischio; in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a
rischio
4. Protocollo generale di comportamento; sono indicate le regole di comportamento a prevenzione dei reati.
1. Reati e modalità di commissione
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)
L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.
La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).
Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.
E’ ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.
2. Xxxxx e responsabilità interne
Tutti i dipendenti di ATER Gorizia.
3. Identificazione delle attività a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate l’attività ritenuta più specificamente a rischio è la gestione dei contenziosi giudiziali e in particolare la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.
Tuttavia sono indicati di seguito i principi di comportamento che, insieme a quelli declinati nel codice etico, devono essere rispettati da tutti i dipendenti.
4. Protocollo generale di comportamento
E’ fatto divieto a carico di tutti i Destinatari di:
1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
2) prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte a evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento della società;
3) porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.
La presente Sezione è suddivisa nelle seguenti parti:
1. Reati e modalità di commissione; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall’art.
25 decies del Decreto
2. Xxxxx e responsabilità interne
3. Aree a rischio; in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a
rischio
4. Protocolli di prevenzione; sono indicate le regole di comportamento a prevenzione dei reati.
1. Reati e modalità di commissione
La Legge n. 157 del 19.12.2019 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25-quinquiesdecies «Reati tributari», di cui al d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74. L’articolo è stato poi integrato dal D. Lgs. 75/2020.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000)
La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs 74/2000)
La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
o l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs 74/2000)
La fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)
Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.
La fattispecie criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)
È punito con la reclusione da due a cinque anni(1) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni(2) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2. Xxxxx e responsabilità interne
I ruoli interni a presidio dei rischi sono:
• Direttore
• Dirigente Area Amministrativa
• Ufficio Contabile e Fiscale
• Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica.
3. Identificazione delle attività a rischio
L’Ente risulta essere esposto al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:
a) Gestione degli adempimenti fiscali
b) Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale, dei compensi o di eventuali sistemi premianti
c) Gestione degli acquisti
d) Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.
4. Protocolli di controllo specifici
Per i protocolli specifici di prevenzione in relazione alle attività a rischio di cui ai punti a), b) e c), si rimanda al Par. 5 della Sezione A della Presente Parte speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Per i protocolli relativi all’attività a rischio di cui al punto d) si rimanda alla Sezione B della Parte Speciale – Reati Societari. ATER Gorizia si conforma inoltre ai seguenti principi generali di controllo:
• attribuzione all’Ufficio Contabile e Fiscale della responsabilità di supervisionare il processo relativo alla gestione fiscale;
• predisposizione delle dichiarazioni fiscali e tenuta della documentazione obbligatoria in ambito tributario, adempimenti fiscali dell’Ente quale sostituto d’imposta con riferimento ai compensi riconosciuti a professionisti;
• predisposizione in base alle scadenze fiscali del modello F24 per la firma del Dirigente Area Amministrativa e il relativo versamento.
In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.
Nell’ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:
• indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
• indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
• occultare o distruggere documenti contabili;
• rappresentare e/o trasmettere, ai fini dell'elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
• omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
• porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dell'azionista e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
• omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentare di settore nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
• ostacolare le attività di verifica e di controllo degli organi/funzioni preposti;
• omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi all’Ente
• emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti.
Premessa
Il presente Codice Etico è stato predisposto da ATER Gorizia (d’ora in poi anche “l’Ente”), contestualmente alla progettazione del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, di cui costituisce parte integrante, allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto.
Con il Codice Etico ATER GORIZIA non si limita a individuare i comportamenti corretti da seguire per scongiurare il rischio di commissione dei reati, ma vuole anche cogliere l’occasione per estendere l’ambito di applicazione dello stesso alla sfera degli affari, richiamando i più ampi principi etici, indispensabili nella conduzione degli stessi, per la salvaguardia degli interessi degli stakeholder, nonché della propria immagine e reputazione.
Il Codice richiama i principi etici, i doveri morali e norme di comportamento, ai quali dovrà essere improntato l’agire di tutti coloro che (dipendente, collaboratore, fornitore, ecc.), ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo, cooperano al perseguimento dei fini di ATER GORIZIA e nell'ambito delle relazioni che l’Ente intrattiene con i terzi.
Il Codice ha le seguenti funzioni:
• di legittimazione in quanto esplicita i doveri e le responsabilità di ATER GORIZIA nei confronti degli stakeholder affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
• cognitiva in quanto, attraverso l’enunciazione di principi generali e di norme di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
• preventiva poiché la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno di ATER GORIZIA a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
• di incentivo in quanto, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dell’Ente e il rapporto di fiducia con gli stakeholder.
1. Destinatari del Codice Etico
Il Codice Etico individua gli impegni e le responsabilità etiche assunte dal management, dai dipendenti e più in generale dai collaboratori di ATER GORIZIA nella conduzione delle attività aziendali.
Tutte le norme del Codice Etico si applicano al personale dipendente e a tutti coloro che cooperano e collaborano allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi fini e obiettivi.
I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del CdA in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa; allo stesso modo i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche per rappresentare un modello di riferimento per tutto il personale e tutti i collaboratori.
Del pari, anche tutti i dipendenti e coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con ATER GORIZIA, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico e non assumere iniziative in contrasto con quanto affermato nel Codice medesimo.
2. Valore del Codice Etico
ATER GORIZIA considera l’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato, anche ai sensi dell’art. 2104 c.c., e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali e di legge.
La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.
I destinatari del Codice sono tenuti a riferire tutte le informazioni utili su eventuali carenze nei controlli, comportamenti censurabili o fondati sospetti di mala gestio oltre che ai propri superiori diretti, anche all’Organismo di Vigilanza preposto alla sua osservanza.
3. Principi etici
Tutela dell’immagine aziendale
Ciascun destinatario del Codice Etico orienta i propri comportamenti alla tutela dell’immagine aziendale, nella
consapevolezza che la buona reputazione e la credibilità costituiscono irrinunciabili risorse immateriali di ATER GORIZIA.
Riservatezza
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività aziendale, in quanto contribuisce
alla reputazione dell’Ente stesso.
Tutto il personale, di ogni ordine e grado, e i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, gli Organi sociali, il management, il personale dipendente e i collaboratori esterni devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti all’Ente e, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione. L’obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui l’Ente intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di riservatezza.
Tutela della privacy
ATER GORIZIA tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati, relativi al personale dipendente, ai collaboratori o ai terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, per cui ogni destinatario di dati raccolti in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni è tenuto a riservare ai dati personali, dei quali venga a conoscenza, il trattamento più adeguato a tutelarne la riservatezza in ragione delle legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro dignità ed immagine.
Lo svolgimento dell’attività aziendale comporta l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all’interno delle varie funzioni aziendali di documenti, studi, dati e informazioni scritte, telematiche o verbali, e di ogni tipo di materiale riguardanti le attività di ATER GORIZIA, i programmi, le iniziative attuali e future, il proprio know-how.
Queste informazioni e materiali, acquisiti o elaborati dal personale, nell’esercizio delle proprie mansioni, sono nella disponibilità di ATER GORIZIA e possono essere utilizzati, comunicati o divulgati unicamente nel pieno rispetto, per quanto riguarda il personale dipendente, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili alle regole interne.
Salvo espressa e preventiva autorizzazione, è severamente vietato fornire a chiunque indicazioni o nozioni tecniche, programmi o progetti, di qualunque genere.
E’ severamente vietato altresì fotocopiare qualsivoglia documento aziendale, se non limitatamente a ragioni di ufficio,
così come è rigorosamente vietato portare all’esterno qualsiasi documentazione aziendale.
Tutela del patrimonio aziendale
Ogni amministratore, dipendente, collaboratore è direttamente e personalmente responsabile della conservazione dei beni materiali, mobili e immobili, e delle risorse aziendali che gli vengono affidate per l’espletamento dei propri compiti, nonché dell’utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all’interesse aziendale.
Legalità e rispetto dei valori democratici
ATER Gorizia si impegna a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto e a non agevolare in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite, garantendo viceversa il rispetto della legalità e dei valori dell’ordinamento democratico.
Integrità
L’integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più forte garanzia dell’impegno civile dell’Ente nei
confronti di tutte le persone che in essa lavorano, di tutti i fornitori e di tutti i suoi stakeholder in generale.
Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regole dell’integrità morale in ogni attività e in ogni circostanza.
ATER Gorizia non tollera violazioni a questo principio e, pertanto, disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione, per tutelarsi quale istituzione culturale e sociale.
Non è quindi permesso corrispondere e/o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per condizionare o remunerare l’operato del loro ufficio o, comunque, per acquisire trattamenti di favore.
Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l’integrità o il credito di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi in modo improprio. Parimenti, è fatto divieto agli Organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia e della situazione deve essere informato, anche verbalmente, il Responsabile della funzione/direzione.
Conflitto di interessi
Tutto il personale dell’Ente nell’esercizio delle proprie funzioni ai diversi livelli di responsabilità non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi dell’Ente o incompatibili con i doveri di ufficio. Le situazioni in contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate ai Responsabili. I componenti degli Organi sociali, il management, il personale dipendente e i collaboratori devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all’interno dell’Ente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono conflitti di interesse le seguenti situazioni:
• interessi economici e finanziari del personale e/o delle rispettive famiglie in attività di fornitori;
• utilizzo della propria posizione o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
• svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso fornitori.
Responsabilità sociale
ATER Gorizia assume come valori essenziali:
a. Lo sviluppo e la tutela della professionalità
ATER Gorizia si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l’intera collettività e una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.
b. La sicurezza sul lavoro e la salute
ATER Gorizia s’impegna ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro anche attraverso la definizione
di specifiche procedure e il controllo della loro corretta implementazione.
Si impegna inoltre a tutelare la salute di tutto il personale in ogni luogo e condizione di lavoro.
La prevenzione sanitaria e il rispetto delle norme igieniche avvengono nella piena tutela della privacy.
c. L’ambiente
ATER Gorizia si impegna a garantire il diritto dei cittadini al rispetto dell’ambiente, gestendo le proprie attività in conformità alla normativa di riferimento e alle disposizioni delle Autorità competenti.
d. La responsabilità negli affari
ATER Gorizia assicura che tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari, siano improntati alla massima correttezza, escludendo qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.
Veridicità delle comunicazioni sociali
Nelle comunicazioni sociali si osservano i seguenti obblighi comportamentali:
a) devono essere osservate le norme del Codice civile e i principi contabili;
b) devono essere osservati i principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
c) tutti gli operatori coinvolti nel processo devono fornire informazioni chiare e complete, devono assicurare l’accuratezza
dei dati e delle elaborazioni, devono segnalare la presenza di conflitti di interesse;
d) deve essere assicurata una costante attività di formazione/aggiornamento del personale coinvolto nel processo;
e) non si deve interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione o, comunque, influenzare la loro indipendenza;
f) non si deve impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali e dei revisori e, collaborando, ove richiesto, all’espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell’attività di controllo o revisione legalmente attribuite al collegio sindacale o alla società di revisione.
Tutela contro le molestie sessuali
E’ fatto obbligo a tutto il personale assumere un comportamento corretto e civile nei confronti di tutti i colleghi e terzi.
Qualora la direzione venisse a conoscenza, direttamente o indirettamente, di soprusi, prevaricazioni o molestie sessuali
di ogni tipo, realizzati da personale dipendente nei confronti di xxxxxxxx/e di lavoro o di altre persone all’interno
dell’azienda, saranno adottate sanzioni disciplinari a seconda della gravità del comportamento, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Norme di comportamento Rapporti con gli utenti
ATER Gorizia è consapevole che per consolidare la fedeltà e la fiducia degli utenti è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza e professionalità.
Il personale è chiamato costantemente a migliorare la propria preparazione professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione e a dare risposte confacenti alle esigenze conoscitive degli utenti, con lealtà e spirito di collaborazione, fornendo ogni assistenza utile per assumere decisioni consapevoli in termini di prezzi e qualità.
Rapporti con i fornitori
Nei rapporti di fornitura di merci e di prestazione di servizi ognuno deve operare nel rispetto della normativa, dei principi del presente Codice Etico e delle procedure interne.
ATER GORIZIA ritiene infatti che la buona reputazione costituisca una risorsa immateriale essenziale e che, nella condotta degli affari, i comportamenti non etici compromettano il rapporto di fiducia tra l’Ente e i suoi interlocutori diretti e indiretti.
Per tale motivo, il personale addetto alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi in generale, deve procedere alla selezione degli stessi, prestando particolare attenzione all'osservanza degli standards qualitativi richiesti dalla normativa vigente e comunque imposti da ATER Gorizia, e alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando alla direzione competente l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.
In osservanza del principio di reciprocità ATER GORIZIA richiede che ciascun fornitore agisca nei suoi confronti e nei confronti dei suoi interlocutori, diretti e indiretti, secondo regole e principi ispirati ad analoghe condotte etiche.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore e previo consenso della propria direzione, da parte dei fornitori, appaltatori o altre ditte con cui l’Ente può avere o instaurare rapporti.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti
ATER GORIZIA adotta, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti che svolgono attività di pubblica utilità, la più rigorosa osservanza delle normative Comunali, Regionali, Nazionali e Comunitarie, applicabili.
La gestione di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali e al personale a ciò preposto e autorizzato.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti, ATER Gorizia, e per conto di questa, ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’Istituzione interessata al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.
Rapporti con le imprese appaltatrici
I rapporti con le imprese appaltatrici devono essere improntati alla massima chiarezza e trasparenza, ogni servizio o attività appaltata deve essere preceduta da uno specifico contratto di appalto o da uno specifico incarico, nel quale sono definiti tutti i rapporti di esecuzione ed economici, e assicurandosi altresì che le imprese rispettino, nell’esecuzione delle singole attività, le leggi e i contratti di lavoro nei confronti del proprio personale.
Rapporti con e fra il personale
L’Ente dedica particolare attenzione affinché tra i dipendenti vi sia un clima di armonia e collaborazione, oltre che per un
fattore di civile convivenza, anche per la migliore cooperazione in funzione della prosperità aziendale.
Pertanto, l’atmosfera di lavoro all'interno dell'azienda deve essere serena, libera da discriminazioni o pressioni legate a razza, colore, religione, sesso, età, politica, sindacato, che nulla hanno a che vedere con le prestazioni lavorative del personale.
Il dipendente si impegna a rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della Legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini. Il dipendente deve, in particolare:
• collaborare con diligenza;
• rispettare l’orario di lavoro;
• adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l’autorizzazione del Responsabile;
• durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi
di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
• eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
• avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi a lui affidati;
• in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
• chiedere aiuto o collaborazione ai colleghi in caso di difficoltà o impedimenti nello svolgimento del lavoro assegnato confrontarsi con xxxxxxxx o responsabili a fronte di opinioni contrastanti mantenendo la discussione ad un
livello civile e di sano confronto costruttivo rispettare tutte le disposizioni interne e le scelte organizzative disposte dal proprio Responsabile;
• non ritardare la consegna dei lavori senza una giustificazione oppure con quantità inferiore alle aspettative;
• non far ricadere su altri dipendenti lo svolgimento di attività o l’adozione di decisioni di propria responsabilità;
• non contestare e disattendere le disposizioni interne o le scelte organizzative non condivise;
• non abbandonare il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, anche per brevi periodi, lasciando scoperto
l’ufficio o le aree di accesso agli utenti.
Il Responsabile rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti nell’ambito della
misurazione e della valutazione della performance individuale.
ATER Gorizia non tollererà alcun comportamento, azione o commento, che possa a suo giudizio creare un clima
d’intimidazione, di offesa o di emarginazione.
Coloro che ritengono di subire comportamenti in contrasto con tali principi, potranno portare il loro problema all'attenzione del diretto superiore o del Direttore.
Qualsiasi denuncia da parte dei dipendenti di comportamenti illeciti o ritenuti tali, verrà sicuramente e celermente presa in considerazione, con la garanzia che non sarà tollerata alcuna minaccia di ritorsione o di penalizzazione nei confronti di coloro che facciano ricorso ai canali di denuncia dei comportamenti od azioni illegittime.
Di contro, ATER Gorizia non tollererà comportamenti illegittimi, contrari all'interesse aziendale, dannosi all'immagine e al patrimonio della stessa, da chiunque commessi.
5. Vigilanza sull'applicazione del Codice Etico e formazione
ATER GORIZIA ha nominato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo al quale è affidato il compito, tra l'altro, di approfondire, verificare, promuovere la diffusione e l'aggiornamento del Codice Etico e monitorarne l'attuazione.
Il presente Xxxxxx sarà portato a conoscenza di ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Unico dei Revisori, nonché di tutti i dipendenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con ATER GORIZIA, mediante apposite attività di informazione e comunicazione (es. per i dipendenti la creazione di apposita sezione di intranet aziendale; per i collaboratori consegna di copia del documento o l’inserimento di apposita clausola contrattuale, e genericamente per tutti gli stakeholder esterni la pubblicazione su internet, ecc.).
La funzione del personale predispone un piano di formazione, come previsto nella parte generale del modello, anche per la comprensione dei principi, delle procedure e dei comportamenti espressi nel presente Codice Etico. Lo stesso deve prevedere diversi livelli di formazione in relazione al ruolo aziendale dei partecipanti.
Premessa
L’osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e controllo adottato da ATER Gorizia deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari”.
La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Ente e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.
Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice Etico e nel Modello
Organizzativo, oltre alle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della propria funzione.
Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza all’Ente.
L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde dall’eventuale
instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.
Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per
violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell’Organismo di Xxxxxxxxx.
1. Destinatari
Lavoratori subordinati
Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari i soggetti legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri, impiegati e operai.
In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 x.x. x 0 xxxxx X. 000/00, xxxxxxx il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale.
Lavoratori parasubordinati
Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati all’Ente da contratti di lavoro “parasubordinato”, ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30”, i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare dell’Ente e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.
Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice Etico, nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante.
In tal modo, ATER Gorizia potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c.
Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti
Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario titolo, nonché i soggetti
esterni che operano nell’interesse dell’Ente.
Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo.
Altri destinatari
Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori, i revisori e tutti i partners che a vario titolo intrattengono rapporti con
l’Ente.
2. Criteri di applicazione delle sanzioni
Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati e in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni ad ATER Gorizia.
I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:
• elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia)
• rilevanza degli obblighi violati
• entità del danno derivante all’Ente o dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto
• livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica
• presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative
• eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza
• recidiva.
Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.
3. Misure per i dipendenti
Per ogni rapporto di lavoro subordinato, oltre allo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) si fa riferimento alla normativa dei contratti collettivi di lavoro e alle norme del codice civile, tra cui gli artt. 2104, 2105 e 2106 che qui si riportano.
• Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
• Art. 2105 Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad esso pregiudizio.
• Art. 2106 Sanzioni disciplinari. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (e in conformità delle norme corporative).
3.1 Tipologie di comportamenti sanzionabili dei dipendenti
Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati e operai, alle dipendenze di ATER Gorizia che attuino illeciti disciplinari derivanti da:
a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;
b) inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reati presupposto;
c) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
d) violazione e/o elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Xxxxxxxxx;
e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
f) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
g) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a: rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
h) comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’Organismo di Xxxxxxxxx, impedimento ingiustificato dell’accesso a informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;
i) omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte di reati presupposto;
l) violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo aggiornamento;
m) omessa segnalazione dell’inosservanza e irregolarità commesse anche da soggetti apicali
n) omessa informativa all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni nonché all’organo dirigente di ogni situazione a rischio
reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.
o) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.
3.2 Possibili sanzioni
Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.
b) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:
- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale.
c) multa per un importo fino a 4 ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell’ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:
- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al processo di bilancio;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).
Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno l’Ente, l'applicazione della
sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.
e) licenziamento con preavviso: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).
f) licenziamento senza preavviso: verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, realizzate con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse
- gravi inadempimenti degli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro che potrebbero causare direttamente o
indirettamente lesioni personali colpose gravi o gravissime o omicidio colposo, di cui all’art. 25 septies del Decreto. In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f), ATER Gorizia potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nel caso in cui ATER Gorizia decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.
* * * * *
Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza aver sentito la sua difesa.
La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.
La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
4. Misure per gli apicali Dirigenti
Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello,
verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l’intenzionalità del comportamento stesso.
I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme
legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell’azienda cui il dirigente appartiene.
Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza aver sentito la sua difesa.
La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.
La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Amministratori
In caso di violazione del modello da parte degli amministratori, l’Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione, affinché ciascun consigliere, singolarmente, ovvero ciascun organo, provveda ad assumere le iniziative più opportune e adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione di consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all’ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).
Si ricorda che a norma dell’art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l’esercizio di un’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c.
4.1 Tipologia di comportamenti sanzionabili degli apicali
Qui di seguito sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili degli apicali:
1. inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell’organo dirigente (consiglieri di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, consiglieri di gestione) nello svolgimento delle proprie funzioni;
2. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell’organo dirigente nelle attività
organizzative;
3. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie
predisposte per la prevenzione dei reati
4. Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto per i processi a rischio di reato individuati nel Modello
5. Omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la società a rischi reato
6. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, dirette in modo univoco al compimento dei reati presupposto previsti dal Decreto
7. Comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell’OdV, impedimento ingiustificato dell’accesso ad
informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli
8. Omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte dei reati presupposto
9. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;
10. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
11. Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi
evidenziati dall’Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza dei soggetti apicali.
4.2 Possibili sanzioni
I provvedimenti disciplinari che possono essere intrapresi nei confronti degli apicali in caso di adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente sono:
• richiamo e intimazione a conformarsi
• sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
• revoca se si verifica una reiterazione dopo la sospensione
• revoca se si realizza il reato presupposto
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte.
La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 4.1 costituisce maggiore gravità delle violazioni.
5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo può
determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo
contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti
comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
In particolare, si renderà necessaria l’utilizzazione di un’apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, e che formerà
oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.
Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo adottati dalla Società, di aver eventualmente adottato anch’essi un analogo codice etico e Modello Organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.
Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società, qualora si addivenga all’instaurazione del rapporto.
La clausola anzidetta potrà avere il seguente tenore letterale:
“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del
D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative, nonché nella stipulazione del presente contratto.
Il Collaboratore/Consulente si impegna, oltre a ciò, a rispettare il Codice etico allegato al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed essenziale, a vigilare sull’esecuzione del contratto, nonché ad attivare idonee procedure interne al fine di ridurre e, ove occorrer possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001”.
Nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, ATER Gorizia, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, potrà:
a) contestare l’inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal presente Sistema Disciplinare, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente, nonché
b) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo decorrente
dalla data dell’accertamento della violazione della raccomandazione all’effettivo adempimento.
Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di n° 3 (tre) divieti contenuti nel Codice Etico o nel Modello, l’Ente
potrà:
c) risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c. nonché
d) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell’accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del divieto alla data di comunicazione della risoluzione.
5.1 Tipologia di comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi
Possibili comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi sono:
1. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell’organo dirigente nelle attività
organizzative;
2. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati;
3. Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto per i processi a rischio di reato
individuati nel Modello;
4. Omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la società a rischi reato;
5. Omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte dei reati presupposto;
6. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;
7. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
8. Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi
evidenziati dall’Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza dei soggetti apicali.
5.2 Possibili sanzioni
Le possibili sanzioni che possono essere previste nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente, da prevedere anche in seno ai singoli contratti sono:
1. Richiamo e intimazione a conformarsi
2. Comminazione di una penale ex. art. 1382 c.c.
3. Risoluzione ex. art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
4. Revoca se si verifica una reiterazione dopo la sospensione
5. Revoca se si realizza il reato presupposto
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.
La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 5.1 costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.