Allegato – Delibera Assemblea n. 4 del 13.04.2018
Allegato – Delibera Assemblea n. 4 del 13.04.2018
STATUTO DEL CONSORZIO CO.VE.VAR
TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1. - Denominazione e sede Art. 2. - Natura e oggetto
Art. 3. - Competenza consortile
Art. 4. - Quote di partecipazione e qualità di consorziato Art. 5. -Aree territoriali omogenee
Art. 6. - Funzione regolamentare e tariffe Art. 7. - Programmazione
Art. 8. - Norma di rinvio
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 9. - Informazione
Art. 10.- Accesso, partecipazione e azione popolare Art. 11. - Garanzie per gli utenti
Art. 12. - Rapporti con associazioni ed istituzioni TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO
Art. 13. - Organi del Consorzio Capo I - Assemblea
Art. 14. - Funzioni
Art. 15. - Convocazione dell’Assemblea Art. 16. - Sessioni e sedute
Art. 17. - Funzionamento
Art. 18. - Composizione dell’Assemblea Capo II - Consiglio d’Amministrazione Art. 19. - Funzioni
Art. 20. - Convocazione e funzionamento Art. 21. - Composizione e nomina
Art. 22. - Scioglimento, decadenza e sostituzioni Capo III - Presidente del Consorzio
Art. 23. - Funzioni Art. 24. - Elezione
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti Art. 25. - Revisore dei conti. Funzioni
Art. 26. - Segretario del Consorzio e personale
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 27. - Gestione economico-finanziaria e contabile Art. 28. - Investimenti e contratti
Art. 29. - Disposizioni finali
TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1. (Denominazione e sede)
1. È costituito il Consorzio di area vasta denominato Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani siglabile “Co.VE.VA.R.”, composto dai seguenti Comuni: ALAGNA VALSESIA - ALBANO VERCELLESE - XXXXX XXXXXXXX – ALTO SERMENZA - ARBORIO – ASIGLIANO X.XX – BALMUCCIA – BALOCCO – BIANZE’ – BOCCIOLETO – BORGO D’ALE – BORGO VERCELLI – BORGOSESIA – BURONZO – CAMPERTOGNO – CARCOFORO – CARESANA - CARESANABLOT – XXXXXXX – CASANOVA ELVO – CELLIO con BREIA
– CERVATTO - CIGLIANO – CIVIASCO - COLLOBIANO – COSTANZANA – CRAVAGLIANA - CRESCENTINO – CROVA – DESANA – FOBELLO - FONTANETTO PO – FORMIGLIANA – GATTINARA – GHISLARENGO – GREGGIO – GUARDABOSONE – LAMPORO – LENTA – LIGNANA – LIVORNO FERRARIS – LOZZOLO – MOLLIA – MOTTADEI CONTI - MONCRIVELLO – OLCENENGO – OLDENICO – PALAZZOLO X.XX – PERTENGO – PEZZANA – PILA – PIODE - POSTUA
– PRAROLO – QUARONA - QUINTO X.XX – RASSA – RIMELLA – RIVA VALDOBBIA- RIVE – ROASIO – RONSECCO – ROSSA – ROVASENDA – SALASCO – SALI X.XX – SALUGGIA – SAN GERMANO X.XX – SAN XXXXXXX X.XX – SANTHIA’ – SCOPA – SCOPELLO – STROPPIANA - SERRAVALLE SESIA – TRICERRO – TRINO – TRONZANO X.XX – VALDUGGIA – VARALLO – VERCELLI – VILLARBOIT - VOCCA.
2. Il Consorzio ha sede legale in Vercelli, via XX Settembre.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.
4. La rappresentanza di Comuni in seno all'Assemblea del Consorzio, per il tramite di altro Ente Locale, sono deliberate dall’Assemblea e comunicate ai Comuni di cui al comma 1.
Art. 2. (Natura e oggetto)
1. Il Consorzio di area vasta ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
Art. 3. (Competenza consortile)
1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all’avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all’articolo 6 della Legge Regionale 10
gennaio 2018 n. 1, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di xxxxxxxxx nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino .
4. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d’ambito regionale, predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal Comune stesso, salvo diversa pattuizione.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
Art. 4.
(Quote di partecipazione e qualità di consorziato)
1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, per l’80% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell’estensione del territorio comunale come emerge dalla tabella allegata sub
1) al presente statuto.
2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse .
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.
Art. 5.
(Aree territoriali omogenee)
1. E’ facoltà del Consorzio articolarsi in aree territoriali omogenee da definirsi con apposito atto dell’assemblea approvato con maggioranza qualificata del 60% delle quote.
2. L’Assemblea dei sindaci dell’area territoriale omogenea assume le proprie decisioni secondo le quote di rappresentatività determinate in proporzione per l’80% alle popolazioni residenti e per la parte restante alle superfici dei rispettivi territori.
3. L’Assemblea di area territoriale omogenea si riunisce, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea stessa, presso il comune di maggiori dimensioni per numero di abitanti e si avvale per l’espletamento dell’attività amministrativa della struttura dello stesso Comune.
4. Spetta all’Assemblea la decisione della modalità di partecipazione dei Comuni consorziati all’Assemblea del consorzio di area vasta, a livello di singolo ente o attraverso uno o più rappresentanti Comuni (sindaci) da essa individuati. In tale seconda eventualità provvede alla individuazione del suo rappresentante. Nel caso di nomina di più rappresentanti, l’Assemblea indica nella propria deliberazione le quote di rappresentanza a ciascuno di essi attribuita. L’Assemblea decide altresì della revoca del mandato di rappresentante e assume le ulteriori deliberazioni connesse (nomina dell’eventuale nuovo rappresentante e comunicazioni al consorzio di area vasta).
5. L’Assemblea di area territoriale omogenea esamina le deliberazioni del consorzio di area vasta, le valuta alla luce delle esigenze del proprio territorio e assume le decisioni relativamente alle posizioni da tenere in sede di Consorzio per la salvaguardia dei suoi interessi territoriali.
6. L’Assemblea di area territoriale omogenea delibera i servizi di area di cui intende fruire, dopo avere avuto indicazione dal consorzio di area vasta dei relativi costi e definisce le modalità di ripartizione di tali costi tra i suoi Comuni, laddove la ripartizione non avvenga ordinariamente secondo le rispettive quote di rappresentanza nell’Assemblea di area territoriale omogenea stessa.
7. Per gli approfondimenti tecnici connessi all’esercizio delle proprie prerogative l’Assemblea di area territoriale omogenea può avvalersi del personale tecnico del consorzio di area vasta che viene destinato a tale attività dietro formale richiesta dell’Assemblea di area territoriale omogenea.
Art. 6.
(Funzione regolamentare e tariffe)
1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio del Consorzio dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti sono definiti dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, in accordo con i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.
Art. 7. (Programmazione)
1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d’ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano d’ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall’articolo 2 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall’articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.
3. Il piano d’ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall’Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.
4. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i Comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all’articolo 18 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
5. L’Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.
Art. 8. (Norma di rinvio)
1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 9. (Informazione)
1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato o l’incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle Pubblicazioni e sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.
Art. 10.
(Accesso, partecipazione e azione popolare)
1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.
Art. 11.
(Garanzie per gli utenti)
1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all’utenza.
3. Nell’ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l’emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l’individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.
Art. 12.
(Rapporti con associazioni ed istituzioni)
1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.
TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO Art. 13.
(Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L’azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea.
Capo I - Assemblea.
Art. 14.
(Funzioni)
1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d’ambito, il programma annuale d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.
3. La fusione, anche per incorporazione, la costituzione di Unioni, la variazione della rappresentanza di Comuni, per il tramite di altro Ente Locale, sono deliberate dall’Assemblea e comunicate agli Enti di cui all'articolo 1.
Art. 15.
(Convocazione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell’apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei Comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l’Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.
Art. 16.
(Sessioni e sedute)
1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l’approvazione del programma d’erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l’Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.
Art. 17.
(Funzionamento)
1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 20 giorni dalla data di adozione.
Art. 18.
(Composizione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è composta dai sindaci dei Comuni consorziati e dai rappresentanti delle Unioni dei Comuni, ovvero dai rappresentanti le aree territoriali omogenee qualora determinato in tal senso dall’Assemblea dell’area territoriale omogenea, o da un loro delegato, scelto tra gli Amministratori dell’Ente, per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell’inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.
Capo II - Consiglio di amministrazione.
Art. 19.
(Funzioni)
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea.
Art. 20.
(Convocazione e funzionamento)
1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull’albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.
Art. 21.
(Composizione e nomina)
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall’Assemblea per appello nominale, in numero pari a sei.
2. I consiglieri sono sindaci, assessori o consiglieri comunali delegati dei Comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.
3. L’esperto che non riveste la qualifica di sindaco, assessore o consiglieri comunali delegati dei Comuni consorziati è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.
Art. 22.
(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)
1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
Capo III - Presidente del Consorzio.
Art. 23.
(Funzioni)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
Art. 24.
(Elezione)
1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall’Assemblea a maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d’età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
Art. 25.
(Revisore dei conti. Funzioni)
1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore
efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
Art. 26.
(Segretario del Consorzio e personale)
1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei Comuni consorziati, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.
2. L’Assemblea delibera il compenso spettante al Xxxxxxxxxx.Xx dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.
3. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.
4. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:
a) la predisposizione degli atti nonché l’effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del programma degli interventi e l’acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l’erogazione dei servizi;
c) il compimento degli atti necessari all’affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;
e) ogni altra attività attribuitale dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all’espletamento della propria attività.
6 Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.
7. Al personale del consorzio di area vasta si applica il contratto degli enti locali.
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 27.
(Gestione economico-finanziaria e contabile)
1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.
3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
Art. 28.
(Investimenti e contratti)
1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.
Art. 29.
(Disposizioni finali)
1. In prima attuazione l’Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell’anno del proprio insediamento all’aggiornamento delle quote consortili per l’80% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell’estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
2. Per garantire continuità nella rappresentanza in seno all’Assemblea si confermano le deleghe assegnate alle Unioni dei Comuni attualmente in essere.
3. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.