IDFiduciante Nome Cognome Data dinascita Luogo dinascita Residenza Cittadinanza Codice Fiscale
Egregio Sig.
ID Fiduciante | Nome | Cognom e | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Cittadinanza | Codice Fiscale |
Oggetto: mandato fiduciario numero .
Milano, lì . Egregi Signori,
In data odierna ci è pervenuto il Vostro mandato fiduciario del seguente tenore, che dichiariamo di accettare, confermandoVi che le clausole generali di contratto riportate di seguito al mandato sono conformi a quelle contenute nello schema di incarico fiduciario depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie.
Vi confermiamo altresì che nella futura corrispondenza, ci rivolgeremo nei Vostri confronti indicando unicamente il codice del presente mandato fiduciario, nonché il Vostro codice fiduciante, entrambi sopra indicati.
RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, cogliamo l’occasione di porgere
Distinti saluti
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
MANDATO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
DATA ACCETTAZIONE:
OGGETTO:
COD. RAPPORTO FIDUCIARIO:
DATI FIDUCIANTE:
ID Fiduciante | Nome | Cognome | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Cittadinan za | Codice Fiscale |
Documento Identità | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Scadenza |
Sommario:
Intestazione Fiduciaria Allegato 1: Clausole Generali
Allegato 2: Informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali Allegato 3: Tariffario
Allegato 4: Documento conoscitivo Allegato 5: Dichiarazione relativa ai valori
Allegato 6: Specimen firma e Istruzioni integrative del Fiduciante: forma convenzionale nelle comunicazioni Allegato 7: Nomina Interlocutore Autorizzato
INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Spett.le. Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A., Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx
OGGETTO: Mandato fiduciario.
Facendo seguito alle intese intercorse, il sottoscritto FIDUCIANTE (i cui dati sono riportati nel frontespizio), conferisce alla Vostra Società (d’ora in avanti indicata come FIDUCIARIA), l’incarico di assumere a proprio nome ma per suo conto, ed a Xxx esclusive spese, avuto riguardo all’attività esplicata dalla FIDUCIARIA a norma della L. 23 novembre 1939 n. 1966, e successive integrazioni, l’amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari (d’ora in avanti indicate come VALORI) qui di seguito elencate – anche ai sensi e per effetti dell’Art. 1378 C.C. rispetto ai beni di chiunque altro – secondo le specifiche istruzioni che Vi saranno impartite, fino all’eventuale scadenza o revoca e nel rispetto delle clausole generali di cui all’Allegato 1.
VALORI
- quota da nominali € della società (i cui dati sono sotto riportati). Le quote intestate alla FIDUCIARIA devono essere interamente liberate o il FIDUCIANTE deve mettere a disposizione della FIDUCIARIA una provvista in modo tale da poter adempiere in ogni momento alla richiesta di liberazione.
- n. azioni da nominali € cadauna per complessivi € della società (i cui dati sono sotto riportati). I titoli intestate alla FIDUCIARIA devono essere interamente liberati o il FIDUCIANTE deve mettere a disposizione della FIDUCIARIA una provvista in modo tale da poter adempiere in ogni momento alla richiesta di liberazione.
- Credito di € , infruttifero di interessi, ai sensi dell’articolo 45 D.P.R. 917/1996, nei confronti della società
(i cui dati sono sotto riportati); tale credito viene considerato dalla società partecipata a titolo di (finanziamento soci, finanziamento in conto futuro aumento capitale, in conto aumento capitale, in conto capitale…). Il credito deve essere proporzionale alla quota di partecipazione in amministrazione fiduciaria ed il relativo versamento deve essere effettuato in base a formale deliberazione assembleare.
- Eventuale ente depositario indicato dal FIDUCIANTE .
INDICARE VALORE FISCALE:
Provenienza fondi per operazione | Dichiarazione del valore fiscale (trasferimento beni senza acquisto) |
DA INSERIRE IN CASO DI COSTITUZIONE:
Gli elementi dell’atto costitutivo qui non indicati, nonché lo Statuto della costituenda Società, dovranno essere da Voi approvati nella
stesura, a me già nota e gradita, che sarà presentata in sede di costituzione.
DA INSERIRE IN CASO DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE (o altre operazioni)
Il Fiduciante, inoltre, da’ istruzione alla Fiduciaria di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di investimento, dell’atto di adesione e di ogni documento collegato all’operazione di aumento di capitale, manlevando la FIDUCIARIA da qualsiasi onere, responsabilità o obbligo nei suoi confronti relativamente al mandato in oggetto e a quanto sopra specificato.
DATI SOCIETA’ PARTECIPATA:
ID EMITTENTE | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO SEDE LEGALE | STATO SEDE LEGALE | COSTITUITA IL | LUOGO DI COSTITUZIONE | STATO COSTITUZIONE | REGISTRO IMPRESE DI | NUMERO ISCRIZIONE | CODICE FISCALE |
PARTITA IVA | TIPOLOGIA SOCIETARIA | ATTIVITÀ PARTICOLARI O RISERVATE | SETTORE ECONOMICO PRINCIPALE | RAPPRESENTANTE LEGALE |
Il FIDUCIANTE conferma altresì che qualora nello Statuto della suddetta Società siano previste clausole limitanti la libera circolazione delle quote:
- l’esecuzione da parte Vostra dell’incarico conferitoVi sarà subordinata al pieno rispetto sia formale sia sostanziale, a Xxxxxx insindacabile giudizio, della clausola di prelazione;
- l’esistenza del diritto di prelazione in capo agli altri soci non limiterà in alcun modo, per quanto concerne il FIDUCIANTE, la facoltà di recesso dal rapporto di amministrazione fiduciaria prevista contrattualmente a Vostro favore.
MODALITA D’INTESTAZIONE DEI VALORI, PROVVISTA FONDI: ISTRUZIONI
Ove i VALORI fossero costituiti in tutto o in parte da disponibilità liquide (sia inizialmente che durante l’esecuzione del mandato fiduciario), la FIDUCIARIA eseguirà le istruzioni del FIDUCIANTE riguardanti l’investimento delle suddette disponibilità unicamente alla condizione che per gli strumenti finanziari scelti dal FIDUCIANTE la Banca depositaria possa operare come sostituto d’imposta a titolo definitivo. A tal fine il FIDUCIANTE autorizza la FIDUCIARIA a comunicare la propria posizione di soggetto persona fisica, fiscalmente residente in Italia.
I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla Vostra Società, e dalla stessa amministrati per effetto della presente, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE (salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi), il quale agisce a titolo personale, al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l’assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente incarico.
Il parametro per la valorizzazione delle attività mobiliari adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni effettuate tramite la FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE ai soli fini del presente rapporto.
Le clausole e le condizioni generali del presente incarico si applicano alle attività mobiliari amministrate inizialmente ed a quelle derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere sulla base di specifici incarichi successivi, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili alle attività mobiliari oggetto dell’incarico.
Qualora il FIDUCIANTE non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, delle spese o dei rimborsi addebitati, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, gli importi dovuti dovranno essere maggiorati di interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Detti interessi saranno dovuti senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE.
Nell’ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.
Il fiduciante
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c.:
1) il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle clausole generali riportate nell’Allegato 1 e dichiara di approvarle integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificamente le clausole che prevedono:
- l’approvazione dell’operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 2 lett. d);
- l’esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto “divergente” (clausola 2 lett. d) e per l’eventuale mancato
esperimento di azioni giudiziarie (clausola 4);
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 7);
- la facoltà di rinuncia all’incarico da parte della FIDUCIARIA (clausola 9),
- l’esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla clausola 11;
- la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla clausola (12);
- l’elezione di domicilio (clausola 15);
- criteri per il computo dei termini (clausola 16).
Il fiduciante
2) Le Parti eleggono come foro esclusivo competente a decidere ogni tipo di controversia derivante dal presente mandato il Foro di Milano. Il FIDUCIANTE approva specificamente altresì la presente clausola, dichiarando che la stessa è stato oggetto di apposita discussione.
Il fiduciante
Opzioni aggiuntive (MANDATO FISCALE)
In ogni caso, ove possibile, con la presente si conferisce mandato alla FIDUCIARIA di gestire i redditi derivanti dai VALORI nell’ambito del c.d. “risparmio amministrato”, con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs n. 461/1997.
Il FIDUCIANTE incarica altresì la FIDUCIARIA per tutti gli adempimenti di cui al decreto n. 239 del 1996.
In ogni caso, ove possibile, il FIDUCIANTE conferisce mandato di eseguire le eventuali e possibili ritenute o imposte sostitutive previste per qualsiasi tipo di reddito di natura finanziaria che possa essere generato con riferimento alla liquidità o agli strumenti finanziari comunque depositati sulle relazioni di cui sopra o in quelle che in futuro saranno aperte per conto del FIDUCIANTE.
In ogni caso viene dato mandato alla FIDUCIARIA d’intervenire come intermediario nella riscossione nei redditi derivanti dai VALORI, ed in generale ad intervenire come intermediario nella gestione di tutti i flussi finanziari.
Il FIDUCIANTE conferma altresì che manleverà la FIDUCIARIA da ogni onere, anche fiscale, che ad essa dovesse essere imputato per quanto previsto dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. n. 461/97.
Il fiduciante
Opzioni aggiuntive (solo se part. Non qualificate)
OPZIONE RISPARMIO AMMINISTRATO
Premesso che:
- i VALORI oggetto del presente mandato non sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del T.U.I.R., né costituiscono “partecipazioni qualificate” ai sensi della lettera c) dell’articolo 67 del T.U.I.R.;
- il FIDUCIANTE s’impegna in ogni caso a comunicare alla FIDUCIARIA ogni nuova circostanza che comporti una modifica
della situazione così rappresentata;
Tutto ciò premesso, il FIDUCIANTE, in relazione ai VALORI, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, visto il Decreto Ministeriale del 2 giugno 1998, intende optare per il c.d. Regime del Risparmio Amministrato.
Il FIDUCIANTE, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, intende altresì usufruire, per ciò che concerne i dividendi relativi ai VALORI, della ritenuta a titolo d’imposta del 26%. A tal fine il FIDUCIANTE incarica la FIDUCIARIA di comunicare alla società emittente cui i VALORI si riferiscono che i percettori finali dei dividendi sono persone fisiche residenti e che i dividendi stessi sono relativi ad una partecipazioni non qualificata.
Il FIDUCIANTE conferma altresì che manleverà la FIDUCIARIA da ogni onere, anche fiscale, che ad essa dovesse essere imputato per quanto previsto dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. n. 461/97.
Il fiduciante
3) Vorrete confermare il Vostro accordo su quanto sopra, inviando copia della presente da Xxx firmata per accettazione; vorrete altresì confermare la conformità delle clausole generali di contratto a tergo riportare alle clausole contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.
Il fiduciante
Per accettazione
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
C L A U S O L E G E N E R A L I
Conformi alle clausole generali contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione
1) La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.
2) La FIDUCIARIA nell’esecuzione dell’incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei valori affidati.
La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all’esecuzione dell’incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:
a) ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest’ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 del DPR n. 600/73;
b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all’esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all’esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l’esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell’interesse del FIDUCIANTE;
d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l’Assemblea, purchè alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore.
In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell’interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l’esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l’Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all’Assemblea stessa.
Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all’esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all’esercizio del voto stesso.
3) Nel corso dello svolgimento dell’incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti.
Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell’operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA.
Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l’eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione.
E’ fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.
4) Eventuali azioni giudiziarie o l’attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA.
5) La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell’incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee.
La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli dalla sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti soggettivi.
6) Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell’incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata A.R. con effetto dal Ricevimento della comunicazione da parte del cliente.
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto.
7) In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI.
Pertanto, ogni disposizione per l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell’incarico e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI.
Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei
XXXXXX, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d’accordo fra tutti i FIDUCIANTI.
Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.
8) Xxxxx diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e di diritti di opzione ed di assegnazione, dall’incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall’amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 giorni non avvenga l’impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario
aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso.
Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l’esclusione della compensazione di cui all’art. 1853 c.c. tra i
saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca.
La FIDUCIARIA con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei VALORI in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa.
9) Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di quindici giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima.
La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest’ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso.
Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro.
La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente incarico come
semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all’integrale soddisfacimento.
Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla
stessa conferiti per l’esecuzione dell’incarico.
10) Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ritrasferimento in capo a sé medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.
11) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 c.c.
La FIDUCIARIA, nell’esecuzione dell’incarico è autorizzata in via generale, a termine dell’art, 1717 2° comma c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest’ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 c.c.
La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati.
12) La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall’esecuzione del presente incarico.
Il FIDUCIANTE dichiara per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e
comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all’esecuzione dell’incarico.
13) Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa
provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell’attività svolta con cadenza almeno annuale.
14) La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera
trasferibilità dei VALORI oggetto dell’incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso.
15) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all’atto del conferimento dell’incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più fiducianti, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della Società in Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
16) Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
Il fiduciante
Milano, .
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679
La scrivente Fiduciaria comunica che, al fine dell'instaurazione e gestione del rapporto professionale con Lei in corso, sarà in possesso di Suoi dati Personali e che il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”) e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’art. 4 al punto 1) del Regolamento, ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (di seguito, i “Dati Personali”).
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali – con tale termine dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (di seguito, il “Trattamento”) – è necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati.
A tal proposito, la presente Informativa – redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 14 del Regolamento – ha lo scopo di fornirle, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie affinché possa conferire i Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
A. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La società che tratterà i Dati Personali per la finalità principale di cui alla Sezione B della presente Informativa e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare del trattamento secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 4 al punto 7) del Regolamento, ossia “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” è:
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.a. (in seguito il “Titolare” o “CFL”), con sede legale in Piazza Xxxx n. 5 – Milano (di seguito, la “Sede”).
Inoltre, il Titolare ha nominato SAPG LegalTech S.r.l. come responsabile della protezione dei dati (il “DPO”), contattabile all’indirizzo xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
B. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Dati Personali si baserà giuridicamente sul rapporto che verrà a crearsi tra te ed il Titolare in forza dell’art. 6, comma 1, punto b) e c)
del Regolamento ed è necessario al fine di porre in essere il mandato fiduciario ed adempiere agli obblighi di legge.
Per consentire al Titolare di effettuare le attività di Trattamento per le finalità di cui sopra, sarà necessario il conferimento dei Dati Personali. In mancanza del conferimento non sarà possibile procedere al Trattamento dei Dati Personali.
I Dati Personali che ti saranno richiesti per il perseguimento delle finalità di cui sopra, saranno quelli riportati nel modulo di registrazione e/o di contatto, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici di utenze fisse e/o mobili.
C. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati Personali. Infatti, l’art. 4 al punto 9) del Regolamento, definisce destinatario di un Dato Personale “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi” (di seguito, i “Destinatari”).
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i Dati Personali:
- soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare. Tali soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a norma dell’art. 4 al punto 8) del Regolamento, “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento” (di seguito, il “Responsabile del Trattamento”);
- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di Trattamento sui Dati Personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a norma dell’art. 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (di seguito, le “Persone Autorizzate”).
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti come Destinatari. Infatti, a norma dell’art. 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate Destinatari”.
D. TEMPI DI TRATTAMENTO E DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Dati Personali concerne la limitazione del periodo di conservazione, disciplinata all’art. 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato”.
Alla luce di tale principio, i Dati Personali saranno trattati dal Titolare limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla Sezione B presente Informativa.
In particolare, i Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra te ed il Titolare, fatto salvo il legittimo interesse del Titolare di cui al Considerando 47 del Regolamento nonché un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento.
E. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Come previsto dall’art. 15 del Regolamento, potrà accedere ai Dati Personali, chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporsi al Trattamento per motivi legittimi e specifici. In particolare, le riportiamo di seguito tutti i diritti che potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare.
Diritto di accesso
Avrà il diritto, a norma dell’art. 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le categorie di Dati Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale Trattamento per l’Interessato.
Diritto di rettifica
Potrà ottenere, a norma dell’art. 16 del Regolamento, la rettifica dei Dati Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento,
inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione
Potrà ottenere, a norma dell’art. 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare avrà l’obbligo di cancellare i Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei Dati Personali; d) i Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno.
In alcuni casi, come previsto dall’art. 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’art. 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) si è opposto al Trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Regolamento.
In caso di limitazione del Trattamento, i Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. La informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
Diritto alla portabilità dei dati
Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’art. 20, comma 1 del Regolamento, tutti i Dati Personali trattati dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intendi trasferire i Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.
Diritto di opposizione
A norma dell’art. 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrà opporsi, in qualsiasi momento, al Trattamento dei Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il Trattamento dei Dati Personali condotto dal Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.
Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, Le basterà contattare il Titolare nelle seguenti modalità:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxx.xx;
- inviando una raccomandata alla Sede di CFL.
F. LUOGHI DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Il sottoscritto FIDUCIANTE prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art 13 GDPR.
Il fiduciante
TARIFFARIO.
Milano,
A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’incarico conferito, il FIDUCIANTE si impegna a corrispondere alla FIDUCIARIA gli importi, maggiorati dell’Imposta sul Valore Aggiunto, risultanti dal tariffario qui di seguito riportato, nei termini e con le modalità previste dal presente contratto.
Tariffario commissioni periodiche di amministrazione.
Anno Iniziale | |
Anni successivi |
Commissioni accessorie.
Apertura del mandato fiduciario – UNA TANTUM per l’istruzione del mandato (comprensivo di spese telefoniche, postali …). | |
Estinzione parziale o totale del mandato fiduciario |
MODALITA’ EMISSIONE:
⧠ FATTURA (NOMINATIVA)
MODALITA’ CONSEGNA NOTA DEBITO\FATTURA:
⧠ TRAMITE MAIL A
⧠ TRAMITE POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO
⧠ CONSEGNA A PROFESSIONISTA DI FIDUCIA
Le commissioni periodiche sopraindicate maturano in ragione d’anno solare, o frazione di esso, con riferimento al valore dei beni e con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di amministrazione fiduciaria. La commissione periodica dovrà essere pagata ogni anno in via anticipata (per la prima volta all’atto della firma del presente mandato per l’intero ammontare), con conguaglio alla fine dell’anno, sulla base delle variazioni del valore di riferimento derivanti da quanto sopra, con decorrenza dalla data delle variazioni stesse; in ogni caso le eventuali differenze a credito del FIDUCIANTE verranno liquidate o portate in detrazione in sede di pagamento della commissione per l’esercizio successivo.
In caso di durata del contratto per periodi inferiori all’anno la commissione verrà ragguagliata alla durata (tuttavia per la prima la commissione è interamente dovuta), fermo restando, in ogni caso, il minimo annuo pari a «IMPORTO_MINIMO_» 70%, che dovrà aggiungersi alle commissioni di estinzione del mandato. Superato il 30 di giugno sarà dovuto in ogni caso l’intero importo previsto per l’intestazione annuale.
La commissione periodica, come pure il minimo annuo e le commissioni accessorie, potranno essere adeguati con decorrenza dalla data della richiesta, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT – costo della vita, maturato dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e fermo restando quanto pagato per il passato.
Qualunque intervento di carattere professionale che esuli da quelli sopra specificati, nonché qualunque ulteriore spesa (spese di trasferta, spese notarili, imposte e tasse sui trasferimenti…), sarà oggetto di autonomi addebiti, anche nell’ipotesi di esercizio da parte della FIDUCIARIA della facoltà di recesso.
Ove i VALORI fossero costituiti da liquidità, o gli stessi dovessero determinare disponibilità liquide, anche ai sensi dell’articolo 8 delle Condizioni Generali, la FIDUCIARIA è autorizzata sin da ora a prelevare l’importo delle commissioni e delle spese determinate in base al presente mandato dalle stesse liquidità esistenti in amministrazione fiduciaria o altrimenti disponibili, salva la facoltà del FIDUCIANTE di mettere in altro modo a disposizione della FIDUCIARIA le somme relative.
Il fiduciante
Spese giudiziali
Ad ulteriore specificazione dell’articolo 12, II° comma delle “Condizioni Generali”, nel caso in cui la FIDUCIARIA, nonché i suoi rappresentanti legali e procuratori, dovessero intervenire, essere chiamati in causa, o altrimenti attivarsi, a qualsiasi titolo, con riferimento a qualsivoglia procedimento giudiziale (“Chiamata in causa” d’ora innanzi), in virtù dell’accettazione e dell’esecuzione del presente mandato, il FIDUCIANTE, ove tale Chiamata in Causa della FIDUCIARIA non dipendesse da un inadempimento del presente mandato, si obbliga e garantisce alla FIDUCIARIA di corrispondere la necessaria provvista per far fronte a tutte le spese ed i costi che la FIDUCIARIA dovesse affrontare in relazione alla Chiamata in Causa.
Il fiduciante
Operazioni straordinarie
Si precisa che qualsiasi operazione sui Valori di natura straordinaria ed in particolare:
- incremento (acquisto, versamenti in conto capitale, aumento capitale, finanziamento soci ecc..) o decremento (vendita, rimborso finanziamenti, incasso crediti, scissione ecc….) rispetto alla distinta Valori riportata nel presente Mandato;
- coordinamento operazioni con professionisti terzi o altre fiduciarie o intermediari;
- redazione documenti di natura contrattuale, traduzione degli stessi, studio e realizzazione operazioni di natura straordinaria.
Sarà oggetto di separato addebito, ove possibile preventivamente concordato con il FIDUCIANTE.
In ogni caso, ove il FIDUCIANTE ovvero norme imperative, o comunque disposizioni di legge, richiedessero comunque la realizzazione dell’operazione straordinaria, si utilizzerà come riferimento per il calcolo delle commissioni da praticare, quanto disposto in tema di consulenza ed assistenza stragiudiziale forense, dalla normativa applicabile.
Il fiduciante
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
Milano,
DOCUMENTO CONOSCITIVO.
Redatto ai sensi dell’articolo 5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1995.
I) Presentazione della società.
a) La “Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.” è una Società per Azioni costituita a Garbagnate Milanese (MI), il 9 luglio 2002, presso il Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. La società ha per oggetto sociale l’esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal X.X. 00 aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia. La società è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano nella sezione ordinaria al numero 03625220961 (data iscrizione 16/03/06), numero R.E.A. 1804382.
b) La società ha stabilito la propria sede legale in Milano, Piazza Xxxx n.5. Gli uffici amministrativi della società si trovano presso la stessa sede legale. Numeri di telefono 0000000000, numero di fax 0000000000, e-mail xxx@xxxxxx.xx. La società ha altresì istituito le seguenti unità locali:
- Milano, via Durini n. 15 i cui recapiti telefonici sono gli stessi di quelli della sede legale
- Brescia, via Xxxxxxxx Xxxx n. 34, numero di telefono 030–45560, numero di fax 030–0000000
- Treviso, xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 00/X, numero di telefono 0000-000000.
c) La società possiede un capitale sociale deliberato e versato di Euro 502.500,--(cinquecentoduemilacinquecento/00), rappresentato da numero 502.500,-- azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
d) La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al X.X. 00 aprile 1940 n. 531 con Decreto del Ministero delle Attività Produttive emesso in data 3 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2002, Serie Generale num. 293.
La Società è iscritta nella sezione separata dell’Albo ex art. 106 TUB con provvedimento della Banca d’Italia del 12 settembre 2017, codice identificativo 19481.1.
e) Il Consiglio di Amministrazione della Società è così composto:
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente);
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx (Amministratore Delegato);
- xxxx. Xxxxxxx Xxxx (Consigliere).
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
f) Il Collegio Sindacale della Società è così composto:
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx(Presidente);
- dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Sindaco effettivo);
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (Sindaco effettivo);
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Sindaco Supplente);
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (Sindaco Supplente):
g) La società di revisione è la BDO ITALIA S.p.A.
II) Compagine azionaria.
a) La “Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.” non appartiene ad alcun “Gruppo finanziario”.
b) Alla data della presente risultano iscritti a libro soci le seguenti persone:
● per una partecipazione avente ad oggetto n. 44.375,-- (quarantaquattromilatrecentosettantacinque) azioni del valore complessivo di Euro 44.375,--:
- xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
- Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx;
- Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxx;
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
- Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- xxxx. Xxxxxxx Xxxx.
● per una partecipazione avente ad oggetto n. 29.375,-- (ventinovemilatrecentosettantacinque) azioni del valore complessivo di Euro 29.375,--:
- dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
● per una partecipazione avente ad oggetto n. 17.625,-- (diciasettemilaseicentoventicinque) azioni del valore complessivo di Euro 17.625,--:
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
● per una partecipazione avente ad oggetto n.11.750,-- (undicimilasettecentocinquanta) azioni del valore complessivo di Euro 11.750,--:
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxx.
c) La società non ha alcun rapporto con società aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 2 del Decreto Legge n. 233 del 1986, convertito con la Legge n. 430 del 1986 (c.d. “società di gruppo”).
III) Descrizione dell’attività esercitata.
La società ha per oggetto sociale l’esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal X.X. 00 aprile 1940 n.
531 e successive norme in materia. La società pertanto può:
- assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti;
- accettare la custodia e l’amministrazione di titoli, valori mobiliari, azioni ed obbligazioni;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare di banca e di finanza per conto di terzi ed in particolare partecipare alla costituzione di società di capitale per conto terzi;
- costituire sindacati di azioni di qualsiasi natura, parteciparvi ed incaricarsi dell’amministrazione di essi;
- assumere l’amministrazione di fondi di quiescenza del personale di imprese comunque costituite;
- assumere incarichi di esecutore testamentario, provvedere a divisioni ereditarie;
- rendersi intestataria fiduciaria di titoli o valori, anche per conto di gestioni familiari;
- custodire pegni in qualità di terzo depositario;
- svolgere l’attività di trustee e di protector di trust. La società s’interdice di:
- effettuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti;
- predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiducianti operazioni finanziarie con società collegate o controllate senza la preventiva istruzione del fiduciante;
- contrarre debiti ed assumere impegni finanziari in proprio (tali impegni dovranno invece essere assunti per conto di fiducianti, sempreché a fronte sia stata fornita la provvista o idonea garanzia sostitutiva);
- espletare funzioni le cui attribuzioni di carattere strettamente personale siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali.
La società può assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre società ed aziende affini.
La società può operare sia in Italia che all’estero.
IV) Norme regolanti le attività esercitate.
L’attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939 n. 1966; del Regio Decreto del 22 aprile 1940 n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n. 361, del Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 16 gennaio 1995, in base al quale è stato redatto il presente documento conoscitivo.
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
Il Fiduciante
DICHIARAZIONE RELATIVA AI VALORI
Milano,
Spettabile Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.,
il sottoscritto FIDUCIANTE, con riferimento al mandato individuato con il codice rapporto fiduciario , dichiara che:
1) le attività economiche proprie delle società cui i VALORI si riferiscono non rientrano tra le attività per le quali le seguenti
disposizioni normative prevedono una disciplina particolare o, in alcuni casi, il divieto, del ricorso all’intestazione fiduciaria:
a) Legge 05/08/1981 n. 416 e Legge 06/08/1990 n. 223 (disciplina delle imprese editrici e del sistema radiotelevisivo,);
b) Legge 19/03/1990 n. 55, DPCM 11/05/1991 n. 187, Legge 18/11/1998 n. 415 (soggetti aggiudicatari di opere pubbliche);
c) D.Lgs 01/09/1993 n. 385, articoli 106, 107 e 113, così come integrati dal Provvedimento della Banca d’Italia del 31/12/1993 (soggetti che esercitano, nei confronti del pubblico o meno, le attività previste e autorizzate a mente dell’articolo 106 del D.Lgs 385/93, quali l’assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazioni di servizi di pagamento, la prestazioni di servizi di intermediazione in cambi).
d) X.Xxx 374/99 (soggetti autorizzati al recupero crediti per conto terzi; alla custodia e trasporto di denaro contante a mezzo di guardie giurate; agenzia di affari in mediazione immobiliare; al commercio di cose antiche; al commercio oro; alla fabbricazione e commercio oggetti preziosi; alla gestione case da gioco; alla mediazione creditizia; agenti in attività finanziaria).
2) i VALORI non sono e non possono essere in alcun modo legati o altrimenti connessi con fattispecie di reato previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.
IL FIDUCIANTE si assume ogni e qualsiasi tipo di responsabilità od onere in conseguenza della presente dichiarazione, manlevando completamente la Compagnia Fiduciaria Lombarda
Il FIDUCIANTE s’impegna altresì, anche a mente delle sanzioni civili e penali previste dalla citata normativa, a comunicare senza indugio alla Compagnia Fiduciaria Lombarda situazioni potenzialmente rilevanti ai fini di quanto sopra.
Il fiduciante
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
Nel caso in cui, in virtù della propria attività, la società cui i VALORI si riferiscono dovesse essere ricompressa tra i soggetti di cui agli articoli 106, 107 e 113 del D.Lgs 385/93, il FIDUCIANTE s’impegna a comunicare immediatamente alla FIDUCIARIA detta circostanza, e dichiara inoltre, ai fini dell’articolo 108 dello stesso decreto (“Requisiti di onorabilità dei partecipanti”), visto il Decreto del Ministero del Tesoro del 30/12/1998, n. 517:
a) di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
▪ a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
▪ alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
▪ alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
▪ alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno;
tutto ciò sia in Italia che all’Estero (in quest’ultimo caso la dichiarazione si intende effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale tra le fattispecie criminose estere, con le relative sanzioni, e la normativa italiana).
Il FIDUCIANTE autorizza sin d’ora la FIDUCIARIA a certificare i dati di cui sopra nei confronti dei soggetti pubblici deputati al controllo delle società di cui agli articoli 106, 107 e 113 del D.Lgs 385/93.
Il fiduciante
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
SPECIMEN FIRME E FORMA CONVENZIONALE NELLE COMUNICAZIONI
Milano,
FIRMA DEL FIDUCIANTE:
Firma:
1) FORMA CONVENZIONALE NELLE COMUNICAZIONI
Il sottoscritto FIDUCIANTE indica alla FIDUCIARIA il proprio indirizzo di posta elettronica ordinario e, se esistente, di posta certificata:
Indirizzo:
Indirizzo PEC (eventuale):
La FIDUCIARIA è autorizzata ad inviare agli indirizzi di posta sopra indicati qualsiasi documentazione inerente al presente mandato, compresi i RENDICONTI ad esso relativi, ritenendo adempiuto in tal modo il proprio obbligo di comunicazione al FIDUCIANTE.
Con tale modalità sarà possibile anche inviare istruzioni, modifiche del presente contratto, accordi specifici relativi alle singole operazioni e tutto quanto relativo al presente mandato o alla sua esecuzione.
2) PROTEZIONE
La documentazione sarà inviata in formato PDF, .ZIP E .RAR e dovrà essere protetta utilizzando la seguente password, indicata dal FIDUCIANTE:
Password:
La password potrà essere modificata con le forme qui condivise.
3) COMUNICAZIONI ALLA FIDUCIARIA
Il FIDUCIANTE potrà inviare le proprie comunicazioni e documenti ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
4) ALTRI RECAPITI
Al di là delle informazioni reperite attraverso gli adempimenti antiriciclaggio, il FIDUCIANTE indica i seguenti recapiti per eventuali comunicazioni con la FIDUCIARIA:
- Telefono fisso:
- FAX:
- Cellulare:
Il fiduciante
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
NOMINA INTERLOCUTORE AUTORIZZATO
Milano,
Spettabile Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.,
Con riferimento al mandato di amministrazione fiduciaria con Voi corrente con la presente Vi confermo che ho incaricato il/la Sig./Sig.ra:
NOME COGNOME:
RESIDENTE IN: VIA: n°:
TELEFONO: MAIL:
di assumere il ruolo di INTERLOCUTORE AUTORIZZATO nei Vostri confronti.
Siete pertanto autorizzati a fornire al soggetto sopraindicato, sia telefonicamente che per iscritto, dati e notizie concernenti il mandato di amministrazione fiduciaria fra noi corrente e da cui potrete ricevere preavvisi concernenti eventuali operazioni da effettuare, manlevandoVi di conseguenza dall’obbligo di riservatezza, esclusivamente nei confronti del citato interlocutore, derivante dal mandato di amministrazione fiduciaria.
Resta comunque confermata l’esclusiva facoltà mia o delle persone eventualmente da me appositamente
nominate, di impartirVi istruzioni per iscritto.
Le presenti istruzioni avranno valore fino a revoca scritta da parte mia. Distinti saluti
Il fiduciante
Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A.
Nota: Si allega copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’interlocutore autorizzato.