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CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI
“Uno Studio Clinico di Fase 2 Randomizzato, In Doppio Cieco, Controllato Verso Placebo, di Ricerca della Dose per Valutare la Sicurezza e l'Efficacia di ABBV-154 in Soggetti Affetti da Polimialgia Reumatica (PMR) Glucocorticoide-Dipendente”
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Azienda Socio Sanitaria Ligure ASL3 (d'ora innanzi denominato/a “Azienda"ovvero “Istituzione”), con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx C.F. e P. IVA n. 03399650104, in persona del Legale Rappresentante, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore Generale, che con Deliberazione n.18 del 23/01/19 ha munito con delega di idonei poteri di firma del presente atto l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Direttore S.C. Affari Generali
E
AbbVie S.r.l., con sede legale in Campoverde di Aprilia (Latina) Strada Regionale 148 Pontina KM 52 snc e unità locale in Roma Viale dell’Arte n. 25 C.F. n. e P.IVA n. 02645920592 (d'ora innanzi denominata “Società” ovvero “AbbVie”), rappresentata dal Direttore Medico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Procuratore Speciale, in virtù della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato in data 17 luglio 2018 agisce anche come rappresentante autorizzato in Italia di AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx e filiale in Xxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, lo sponsor dello Studio nell’Unione Europea in base alla definizione rispettivamente del Regolamento (UE) N. 536/2014, della Direttiva 2001/20/CE e del Decreto Legislativo 211/2003 (d'ora innanzi denominato “Promotore” ovvero “Sponsor”)
di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti"
Premesso che:
è interesse del Promotore effettuare la sperimentazione clinica dal titolo: "Uno Studio Clinico di Fase 2 Randomizzato, In Doppio Cieco, Controllato Verso Placebo, di Ricerca della Dose per Valutare la Sicurezza e l'Efficacia di ABBV-154 in Soggetti Affetti da Polimialgia Reumatica (PMR) Glucocorticoide-Dipendente” (di seguito "Sperimentazione"), avente ad oggetto il Protocollo versione n. 2.0 del 13 luglio 2021 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), codice EudraCT n. 0000-000000-00 presso l'Azienda, sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito “Sperimentatore principale”), presso la S.C. Reumatologia Ospedale La Colletta Arenzano ASL3 (di seguito “Centro di sperimentazione” ovvero “Centro sperimentale”);
- AbbVie individua quale proprio referente scientifico per la parte di propria competenza la Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxx Il Promotore/AbbVie può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all’Azienda;
- il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per la sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente;
- lo Sperimentatore principale e i collaboratori che svolgono qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore principale (di seguito “Co-sperimentatori”) sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;
- salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l’Azienda dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture;
-l'Azienda, pur essendo dotata di apparecchiature idonee all’esecuzione della Sperimentazione, riceve in comodato d’uso gratuito dal Promotore, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, le attrezzature e/o i beni fondamentali per il buon esito della Sperimentazione, elencati all'art. 5 del presente Contratto;
- AbbVie ha presentato ad AIFA (di seguito “Autorità Competente”), in virtù del D. L. n. 158 del 13 settembre 2012 (“Decreto Balduzzi”), convertito con L. n. 189 del 8 novembre 2012, nei termini previsti dalla normativa, la domanda di autorizzazione allo svolgimento della Sperimentazione;
-ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, in data 31 gennaio 2022, AbbVie ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico Unico Regionale c/o Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) Comitato Etico Coordinatore della Sperimentazione per l'Italia e in data 29 aprile 2022 il Comitato Etico competente ha espresso parere favorevole alla conduzione della Sperimentazione, accettando il Parere Unico favorevole di cui sopra;
- ai sensi del D.M. del 14 luglio 2009, AbbVie ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato al successivo art.8 del presente Contratto.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A) e il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato B), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto
2.1 AbbVie affida all'Azienda l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.
2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.
2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.
2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il
contenuto di quanto sopra richiamato.
2.5 AbbVie e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), anche in assenza delle necessarie approvazioni dal parte del Comitato Etico e dell’Autorità Competente, fermo restando l’obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità Competente, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa.
2.6 Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 5 fino ad un massimo di 15 soggetti entro giugno 2022 con il limite del numero massimo di circa 200 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore.
L’Azienda potrà arruolare più di 5 pazienti a condizione che: (a) prima di iniziare ulteriori arruolamenti abbia ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di AbbVie; e (b) il numero complessivo dei pazienti randomizzati non sia superiore a 15 randomizzati.
Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l’intera Sperimentazione, l’inclusione di ulteriori pazienti verrà automaticamente chiusa, indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l’Azienda, a eccezione dei pazienti che hanno già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, a meno che essi stessi non ritirino il consenso. AbbVie provvederà a inviare all'Azienda adeguata e tempestiva comunicazione.
2.7 L'Azienda e AbbVie conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione (fascicolo permanente “trial master file”) per il periodo di tempo secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione. L’Azienda si impegna, alla data del presente provvedimento, a conservare la documentazione per un periodo di sette anni (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo economico tra Azienda e Promotore). A richiesta del
Promotore, dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione.
2.8 L’Azienda e AbbVie, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale. Indipendentemente dal fatto che l’archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’Azienda e AbbVie dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all’art. 32 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016 ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla ISO 27001 e sue successive modificazioni, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l’integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall’obbligo di conservazione. Per l’espletamento di tale obbligazione, sia AbbVie che l’Azienda potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione.
2.9 AbbVie, l’ Azienda e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall’Autorità competente.
Art. 3 - Sperimentatore principale e Co-sperimentatori
3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione dal personale, sanitario e non sanitario, nonché da eventuali collaboratori incaricati dall’ Azienda stesso, designati dallo stesso e operanti sotto la sua responsabilità per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione, che sia qualificato per la conduzione della Sperimentazione, che abbia ricevuto preventivamente adeguata formazione prevista dalla normativa vigente da Abbvie e che abbia manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione (di seguito “Co- sperimentatori”). Fermo quanto precede, non rientra nella definizione di ‘Sperimentatori’ il personale medico e non medico che nell’ambito della Sperimentazione svolga attività istituzionale propria (ad es. farmacisti ospedalieri che allestiscono i medicinali sperimentali).
3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.
3.3 Il presente rapporto intercorre tra AbbVie e l’Azienda. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l’Azienda, lo Sperimentatore principale e Co-sperimentatori, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che il personale dell'Azienda coinvolto nello studio dovesse avanzare in relazione alla Sperimentazione.
3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, è fatto divieto allo Sperimentatore principale e ai Co-sperimentatori di ricevere, direttamente o indirettamente, compensi da AbbVie e, così come di avere contatti o intrattenere con AbbVie rapporti di qualsiasi natura, che non siano di carattere tecnico scientifico.
3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Azienda dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Azienda deve informarne tempestivamente per iscrittoAbbVie, indicando il nominativo di un sostituto. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da
parte di AbbVie e del Comitato Etico competente. L’Azienda garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato da AbbVie garantisce la necessaria attività sperimentale.
Nel caso in cui AbbVie non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Azienda oppure questa non proponga un sostituto, AbbVie potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7.
3.6 Lo Sperimentatore principale prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche, oltre che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e relativa normativa italiana di adeguamento (D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
Deve essere prestato anche il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e sue successive modificazioni, come successivamente declinato all’art. 11.
3.7 Lo Sperimentatore principale deve fornire informazioni ad AbbVie e al Comitato Etico in merito all'andamento della Sperimentazione e comunicare tempestivamente ad AbbVie l'eventuale verificarsi di eventi avversi seri, fatti salvi gli eventuali obblighi di segnalazione al Comitato Etico previsti dalla vigente normativa, e oltre ogni altra informazione clinica di rilievo per la conduzione dello studio indicato nel Protocollo (ad esempio gravidanza) direttamente o indirettamente correlabili all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo della sperimentazione, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazioni cliniche di medicinali.
3.8 L’Azienda garantirà che lo Sperimentatore principale si impegni altresì a garantire lo svolgimento della Sperimentazione secondo i più elevati standard di diligenza.
3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione.
3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate da AbbVie entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione.
3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Azienda e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da AbbVie e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.
3.8.4 L'Azienda e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing presso il Centro di
sperimentazione da parte del personale di AbbVie e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.
3.9 Preso atto della valutazione favorevole della struttura competente verrà gratuitamente fornito il software (Actisync) da installare sui dispositivi dell’Azienda.
3.9.1 Per quanto in ambito infrastrutture di rete e sistemi informatici, AbbVie si impegna a concordare le modalità di installazione ed erogazione del prodotto, previo rilascio dalla Struttura competente locale di verifica con esito positivo sulla fattibilità, compatibilità tecnica con gli standard in essere nell’Azienda e sostenibilità nel medio termine rispetto ai servizi già in esercizio.
3.9.2 Con le stesse modalità, AbbVie si impegna alla disinstallazione del prodotto al termine dello studio, senza oneri per l’Azienda.
3.9.3 AbbVie garantisce che l’uso da parte dell'Azienda dei prodotti sopra indicati nell'ambito dello studio non genera per l'Azienda obblighi di acquisto o di sottoscrizione di forniture o servizi dal Promotore/AbbVie, che non viola licenze o diritti di terzi e che non impegna l’Azienda all’utilizzo del prodotto oltre i termini previsti dallo studio di cui al presente accordo.
3.9.4 AbbVie garantisce inoltre che l’utilizzo del prodotto nell'ambito dello studio non comporta per l’Azienda oneri di assistenza, modifica o aggiornamento della rete informatica in tutte le sue componenti hardware/software e quindi che non determina per l'Azienda l'inadempimento degli obblighi contrattuali verso i fornitori diretti dell'Azienda.
3.9.5 In ogni caso AbbVie manleva l’Azienda da danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo del prodotto in conformità alle istruzioni del produttore/fornitore.
3.10 L’Azienda avviserà tempestivamente AbbVie qualora un’Autorità Competente comunichi all’Azienda un avviso di ispezione/audit relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall’Autorità Competente, l’Azienda autorizzerà AbbVie a parteciparvi, inviando nel contempo ad AbbVie ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell’ispezione/audit.
3.11 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Azienda.
3.12 L’Azienda o AbbVie garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, secondo le previsioni del Protocollo e della vigente normativa. L’eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all’acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dalle linee di indirizzo di cui all’art. 1 del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52.
Art. 4 - Medicinali Sperimentali e Materiali
4.1 AbbVie si impegna a fornire gratuitamente all' Azienda, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della Sperimentazione, il prodotto farmaceutico oggetto della Sperimentazione [ABBV-154 e placebo] e a fornire gratuitamente, gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra
loro, ogniqualvolta oggetto dello studio sia appunto l’associazione o combinazione (in seguito "Medicinali Sperimentali"), nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione quali i Kit di laboratorio e diari per i soggetti (di seguito "Materiali"). Le quantità dei Medicinali Sperimentali devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata.
Il prodotto medicinale non sperimentale (RETNIMP) il Prednisolone, verrà fornito dal Promotore, a titolo gratuito e adeguatamente etichettato per uso sperimentale, nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione della Sperimentazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007.
4.2 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati da AbbVie alla Farmacia dell'Azienda che provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente.
4.3 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di sperimentazione interessato).
4.4 L'Azienda e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti da AbbVie esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione della Sperimentazione. L' Azienda non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dal Promotore ai sensi del presente Contratto.
4.5 I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente distrutti dall’Azienda. L’Azienda si impegna a fornire ad AbbVie debita attestazione comprovante l’avvenuto smaltimento, in conformità alla normativa vigente. L’importo riportato nell’Allegato A è comprensivo del costo sostenuto dall’ Azienda per la distruzione dei Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili.
Art. 5 - Comodato d’uso
5.1 AbbVie concede in comodato d'uso gratuito all' Azienda, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., /gli Strumenti meglio descritti in appresso, unitamente al pertinente materiale d’uso (di seguito cumulativamente gli “Strumenti”):
Produttore | Modello | Descrizione generale dell'Attrezzatura e del materiale aggiuntivo | Valore di sostituzione dell'Attrezzatura |
ActiGraph, LCC | CentrePoint Inside Watch | n. 1 Actigrafo a paziente fino ad un massimo di 15 (comprensivo di monitor dell’attività, hub di dati CP, stazione di ricarica, cavo di alimentazione, cavo USB) | Euro 298,00 + IVA per ciascuno actigrafo oltre a Euro 298,00 più IVA per l’hub (n.1 a disposizione del centro) |
Apple | Apple iPAD AIR 2 | n. 1 iPAD | Euro 296,00 + IVA |
iPhone | iPhone SE | n. 2 e-PRO fino ad un massimo di 15 | Euro 199 + IVA ciascuno |
AbbVie fornirà all’Azienda un numero minimo di n. 2 e-PRO. In considerazione dell’arruolamento competitivo della Sperimentazione tale numero potrà essere suscettibile di maggiorazione in relazione all’effettiva potenzialità di arruolamento del centro fino al numero massimo di 15 e- PRO.
L’Azienda è autorizzata a concedere l’uso degli e-PRO a ai fini dell’esecuzione della Sperimentazione ai pazienti e si impegna a concedere l’uso degli e-PRO ai pazienti al momento dello screening (n. 1 e-PRO a per paziente screenato) che dovranno essere restituiti all’ Azienda nel caso di screening failure o discontinuation.
L’e-PRO restituito dal paziente screening failure, potrà essere concesso in uso dall’ Azienda ad un altro paziente al momento dello screening, una volta che sia stato riprogrammato.
AbbVie fornirà all’Azienda un numero minimo di n. 1 Actigrafo. In considerazione dell’arruolamento competitivo della Sperimentazione tale numero potrà essere suscettibile di maggiorazione in relazione all’effettiva potenzialità di arruolamento del centro fino al numero massimo di 15 Actigrafi.
L’Azienda è autorizzata a concedere l’uso degli Actigrafi a ai fini dell’esecuzione della Sperimentazione ai pazienti e si impegna a concedere l’uso degli Actigrafo ai pazienti al momento dello screening (n. 1 Actigrafo per paziente screenato) che dovranno essere restituiti all’ Azienda nel caso di screening failure o discontinuation.
L’Actigrafo restituito dal paziente screening failure, potrà essere concesso in uso dall’Azienda ad un altro paziente al momento dello screening, una volta che sia stato riprogrammato.
La proprietà degli Strumenti, come per legge, non viene trasferita all'Azienda. Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna degli Strumenti e cesseranno al termine della Sperimentazione, quando gli Strumenti dovranno essere restituiti ad AbbVie senza costi a carico dell'Azienda.
Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari alla conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, qualora ne ricorrano le caratteristiche e le condizioni, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo la disciplina di cui al presente Contratto. L’ Azienda e AbbVie procederanno con una convenzione specifica ovvero con un addendum/emendamento al Contratto, sul comodato qualora gli Strumenti vengano forniti dopo la stipula del presente Contratto.
5.2 Gli Strumenti in questione devono essere muniti di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Gli Strumenti in questione verranno sottoposti a collaudo di accettazione da parte dei tecnici incaricati dell’Azienda, alla presenza di un delegato di AbbVie , previ accordi, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Al momento della consegna dei materiali forniti in comodato d’uso da AbbVie all’Azienda, viene redatta idonea documentazione attestante la consegna.
5.3 AbbVie si fa carico del trasporto e dell’installazione degli Strumenti e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria per il loro funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il loro utilizzo, senza costi per l’Azienda.
5.4 Secondo quanto previsto nel manuale tecnico degli Strumenti, AbbVie svolgerà, a sua cura e spese, in collaborazione con lo Sperimentatore principale, tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento dell’Apparecchiatura, quali controlli di qualità, tarature e verifiche di sicurezza periodica. In caso di disfunzione o guasto degli Strumenti, tempestivamente comunicati dallo Sperimentatore principale, AbbVie procederà, direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analogo Strumento/i.
5.5 AbbVie dichiara che i beni sono coperti da polizza assicurativa per incendio e responsabilità civile.
5.6 Gli Strumenti saranno utilizzati dal personale dell' Azienda e/o dai pazienti e ai soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'Azienda si obbliga a custodire e conservare gli Strumenti in maniera appropriata e con la cura necessaria, a non destinarli a un uso diverso da quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso degli Strumenti a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a restituire gli Strumenti ad AbbVie nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso.
5.7 AbbVie si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione degli Strumenti qualora gli stessi vengono utilizzati in maniera impropria o comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto. AbbVie è responsabile per ogni eventuale danno che dovesse derivare a persone o cose in relazione all’uso dell’apparecchiatura in oggetto se dovuto a vizio della stessa.
5.8 In caso di furto o perdita o smarrimento degli Strumenti, l’Azienda provvederà tempestivamente dalla conoscenza dell’evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell’accaduto ad AbbVie nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o distruzione, l’Azienda dovrà darne comunicazione ad AbbVie tempestivamente dalla conoscenza dell’evento. L’eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente dallo Sperimentatore principale ad AbbVie .
In caso di danneggiamento irreparabile o furto di uno Strumento, AbbVie provvederà alla sostituzione dello stesso, senza costi per l’Azienda, salvo che il fatto derivi da dolo dell’Azienda.
5.9 Resta inteso che per quanto attiene agli Strumenti che saranno direttamente maneggiati o gestiti dai pazienti/genitori/tutori legali (es. diari elettronici), AbbVie riconosce che l’Azienda è sollevata da responsabilità derivanti da manomissione, danneggiamento o furto degli stessi Strumenti imputabili ai pazienti/genitori/tutori legali. In caso di guasto e/o smarrimento da parte del soggetto che partecipa allo studio, AbbVie provvederà a proprie spese alla sostituzione dell’attrezzatura; l’Azienda si farà carico della consegna dell’attrezzatura al destinatario, compresa la registrazione e la consegna delle istruzioni di AbbVie , nonché del ritiro al momento dell’uscita, per qualsiasi ragione avvenuta, del soggetto dallo studio; l’Azienda si farà inoltre carico di informare tempestivamente AbbVie per qualunque mancata restituzione dell’attrezzatura da parte del soggetto che partecipa allo studio.
5.10 L'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito degli Strumenti è stata rilasciata dall'Azienda a seguito delle e secondo le proprie procedure interne.
Art. 6 - Corrispettivo
6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 14.877,00 + IVA per paziente e complessivi € 223.155,00 + IVA per n. 15 pazienti completati e valutabili come meglio dettagliato nel Budget qui allegato, Appendice 1 dell’Allegato A, sezione A2, “Per subject costs”.
Per l’esecuzione della sperimentazione sono previste prestazioni specialistiche aggiuntive (richieste dal Protocollo e approvate da AbbVie), meglio descritte nell’Appendice 2 dell'Allegato A, sezione A2, “Conditional Procedures” che verranno addebitate ad AbbVie in aggiunta al corrispettivo a paziente sopraindicato.
In relazione alle specifiche attività del presente Contratto, AbbVie si impegna a riconoscere all’Istituzione gli importi di cui nell’Appendice 3 dell'Allegato A, sezione A2 “Site Costs” come spese aggiuntive per lo studio.
6.2 Abbvie si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti.
Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative eCRF debitamente compilate e ritenute valide da Abbvie in base alle attività svolte.
6.3 Gli esami di laboratorio/strumentali, indicati in Allegato A, richiesti dal Protocollo, così come approvato dal Comitato Etico, non graveranno in alcun modo sull’ Azienda in quanto effettuati centralmente.
6.4 L' Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L' Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte di Abbvie od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con Abbvie.
6.5 Abbvie provvederà, inoltre, a rimborsare all’ Azienda tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto ad AbbVie e approvati per iscritto dalla stessoa, fermo restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente.
6.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell'Azienda, AbbVie potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del Budget qui allegato.
6.7 In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (comma 909) che prevede l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l’ Azienda emetterà fatture emesse in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
AbbVie comunica i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica: RAGIONE SOCIALE AbbVie S.r.l.
CODICE DESTINATARIOSDI:PR4AG6C
PEC: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xxxxxx.xxx
C.F. e P.IVA 02645920592
6.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall’ Azienda (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l’Azienda, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento Abbvie sia tenuta, né l’Azienda né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti.
Tutti i costi relativi a voci non specificate nell’Allegato A non verranno rimborsati.
Art. 7 - Durata, Recesso e Risoluzione
7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Azienda, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.
Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente.
7.2 L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare ad Abbvie con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di:
- insolvenza di AbbVie, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori di AbbVie o avvio di procedure esecutive nei confronti di AbbVie;
- cessione di tutti o di parte dei beni di AbbVie ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte di AbbVie della comunicazione di cui sopra.
7.3 AbbVie, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Azienda di detta comunicazione.
In caso di recesso di AbbVie sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall' Azienda alla data della comunicazione di recesso. In particolare, AbbVie corrisponderà all'Azienda tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione,nonché i compensi sino a quel momento maturati.
In caso di recesso anticipato, AbbVie ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’ Azienda nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.
7.4 Ciascuna delle Parti può interrompere la Sperimentazione in qualunque momento con effetto immediato, rispettando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2, qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. In caso di interruzione della Sperimentazione, AbbVie corrisponderà all'Azienda i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento.
7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte.
Resta in ogni caso salva l’applicabilità dell’art. 1218 e seguenti del Codice Civile.
7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto, non derivante da violazioni da parte dell’Azienda, questo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L' Azienda si impegna a restituire ad AbbVie eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte.
7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, laddove ritenuta clinicamente necessaria, la continuità terapeutica.
Art. 8 - Copertura assicurativa
8.1 AbbVie dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ITLSCQ58408 con la Compagnia Chubb European Group SE) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo
quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.2 Fatte salve le previsioni della L. 8 marzo 2017, n. 24, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore/di AbbVie, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Azienda.
8.3 Il Promotore/AbbVie si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento.
8.4 AbbVie in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma III del D.M. 17/07/09.
8.5 L’Azienda è tenuta a comunicare l’esistenza di coperture assicurative MEDMAL (sia a copertura dell’Azienda, che del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 codice civile.
Art. 9 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati
9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi.
9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa.
9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore.
A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Azienda e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine.
9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge).
9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.
Art. 10 Segretezza e Diffusione dei dati
10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Azienda si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dal Promotore e/o sviluppato nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, classificabili come
“Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa.
Il Promotore inoltre dichiara e garantisce quanto segue:
(i) i Segreti Commerciali del Promotore sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto al Promotore noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
(ii) Pertanto, terrà indenne e manleverà l’ Azienda da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
A sua volta, con la sottoscrizione del Contratto, il Promotore si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dall’Azienda, classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, ulteriori sub- appaltatori, danti o aventi causa.
L'Azienda inoltre dichiara e garantisce quanto segue:
(iii) i Segreti Commerciali dell'Azienda sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono - per quanto all'Azienda noto - azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
(iv) Pertanto, l'Azienda terrà indenne e manleverà il Promotore da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
10.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione e all’adeguata comunicazione dei risultati della Sperimentazione ai pazienti partecipanti e ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, i risultati, anche eventualmente negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.
10.3 Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati, lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore copia del documento oggetto di
presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni, dal ricevimento del manoscritto, per poter suggerire modifiche allo Sperimentatore principale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, il Promotore provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore principale. Lo Sperimentatore principale accetterà di effettuare le modifiche suggerite dal Promotore o tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, solo se necessarie ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.
10.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della validità scientifica, della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.
10.5 Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento.
Lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.
Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Azienda, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
Art. 11 - Protezione dei dati personali
11.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”).
11.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della sperimentazione clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell’Allegato B.
11.3 L’ Azienda e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 17) del RGPD, AbbVie agisce quale Responsabile esterno del trattamento nominato dal Promotore, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza.
11.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD.
11.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore/AbbVie si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali.
11.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.
11.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Azienda quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice.
11.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.
11.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al trattamento dei dati. L’Azienda è responsabile della conservazione di tale documento.
11.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.
Art. 12 - Modifiche
12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituisce l'intero accordo tra le Parti.
12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 13 - Disciplina anti-corruzione
13.1 L’Azienda e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.
13.2 Il Promotore/AbbVie dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, i principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L’Azienda e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management del Promotore/AbbVie al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l’attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Promotore/AbbVie.
13.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, l’Azienda dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
AbbVie dichiara di aver adottato il proprio Codice etico, di cui è possibile prendere visione alla pagina web (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx- aziendale.html).
13.4 L’Azienda e AbbVie s’impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.
13.5 Il Promotore ed AbbVie possono divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.
13.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
Art. 14 - Trasferimento diritti, cessione del Contratto e sub-appalto
14.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire o subappaltare lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Ogni Parte acconsente a che l’altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Contratto a un suo successore o ad una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.
14.2 In caso di cambio di denominazione dell’Azienda non si renderà necessario l’emendamento alla presente convenzione. L’Azienda sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente ad AbbVie tale cambio di denominazione.
Art. 15 - Oneri fiscali
15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.
Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile. Le spese di bollo sono a carico di AbbVie e verranno assolte virtualmente da AbbVie (Autorizzazione dell’Agenzia delle entrate n. 7169/13).
15.2 Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia.
Art. 16 Legge regolatrice e Foro competente
16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.
16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per AbbVie S.r.l.
Il Procuratore Speciale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx *
Per I’ Azienda Socio Sanitaria Ligure ASL3
Il delegato
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx *
*firmato con firma elettronica qualificata
ALLEGATO A – BUDGET ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ECONOMICA
Si riportano di seguito indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget allegato alla convenzione economica.
A1. Estremi di riferimento della Sperimentazione
Titolo Protocollo “Uno Studio Clinico di Fase 2 Randomizzato, In Doppio Cieco, Controllato Verso Placebo, di Ricerca della Dose per Valutare la Sicurezza e l'Efficacia di ABBV-154 in Soggetti Affetti da Polimialgia Reumatica (PMR) Glucocorticoide- Dipendente”
Numero Eudract:0000-000000-00
- Fase dello studio: 2
- Codice Protocollo, Versione e data: M20-370, versione 2 del 13 luglio 2021
- La società:
AbbVie Srl, Xxxxxx Xxxxxxxxx 000 Xxxxxxx XX 00 xxx x xxxxx xxxxxx xx Xxxx Viale dell’Arte n. 25.
- Referente della pratica: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
- tel. 00- 0000-00000
- Cell. 0000000000
- E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
- Sperimentatore Principale: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, email: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx0.xxxxxxx.xx
- Numero di pazienti previsti a livello internazionale, nazionale e nel centro nell’ambito dell’arruolamento competitivo: n. 200 pazienti a livello globale e circa 5 fino ad un massimo di 15 nel centro (il termine dell’arruolamento in Italia è previsto per giugno 2022)
- Durata dello studio: il termine dello studio è previsto per il 1 ottobre 2023.
A2. Oneri e compensi
Exhibit A/Allegato A | |||
Study Budget/Sintesi del Budget e termini di pagamento | |||
Principal Investigator/ Sperimentator e Principale | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Institution/ Istituzione | Azienda Socio Sanitaria Ligure ASL3 | ||
Study Product | Protocol /Study | ||
ABBV-154 | M20-370 | ||
The maximum number of subjects that can be enrolled per site:/numero massimo di soggetti che possono essere arruolati per centro: | 5 | ||
Upon written prior AbbVie approval, Site may enroll additional subjects:/Dietro approvazione scritta di AbbVie, il centro potrà arruolare ulteriori soggetti | 10 | ||
Overhead Fee/Commissione aggiuntiva | 0% | ||
Total Cost per Completed Subject (See Per Subject Costs) / Costo Totale per soggetto completato (vedi Allegato "Per Subject costs") | 14.877,00 | ||
TOTAL COST FOR ALL SUBJECTS /COSTO TOTALE PER TUTTI I SOGGETTI: | 223.155,00 | ||
SUBJECT VISIT PAYMENT SCHEDULE/PROGRAMMA DI PAGAMENTO DELLA VISITA SOGGETTO: Payments will be made in accordance with Compensation Section art. 6 of the Agreement as follows:/i pagamenti saranno effettuati in conformità all'art. 6 Corrispettivo del Contratto come segue: | |||
Payments for subject visits will be made at least annualy following enrollment of the first subject at the site. Payments will be made after data is entered by Institution via the Electronic Data Capture (EDC) system and reviewed by AbbVie, and will correspond to amounts listed in Per Subject Costs to Exhibit A. Institution understands that all payments are subject to subsequent verification by AbbVie and will be adjusted per Compensation Section of the Agreement if necessary. I pagamenti per le visite di soggetti saranno effettuati almeno annualmente a decorrere dell'arruolamento del primo soggetto dall'Istituzione.I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'inserimento dei dati nel sistema EDC (Electronic Data Capture), alla verifica da parte di AbbVie e dovranno corrispondere agli importi elencati nell'appendice "Per subject costs" dell'Allegato A. L'Istituzione comprende che tutti i pagamenti sono soggetti a verifica successiva da parte di AbbVie e, laddove necessario, potranno essere rettificati in base all'art. 6 del Contratto. | |||
ADDITIONAL STUDY FEES/SPESE AGGIUNTIVE PER LO STUDIO: Payment shall be made within 60 days of receipt and approval of invoice. See "Site Costs" attachment for details. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione e dall'approvazione della fattura. Per i dettagli si veda l'allegato "Site costs". | |||
TOTAL ADDITIONAL STUDY FEES/ COSTO TOTALE PER LE SPESE AGGIUNTIVE DELLO STUDIO | 65.700,20 | ||
TOTAL BUDGET/ BUDGET TOTALE | 288.855,20 |
Il rimborso previsto è comprensivo del costo relativo al collegamento alla rete internet.
Il costo delle analisi di laboratorio (dettagliate nel Protocollo) da effettuarsi presso il laboratorio centralizzato sarà interamente a carico di AbbVie, così come il costo di spedizione dei campioni
che dovranno essere inviati dall’Istituzione al laboratorio centralizzato dove verranno effettuate le analisi.
Qualora si verifichi la necessità, constatata congiuntamente, e per iscritto, dalla AbbVie e dall’ìstituzione, di espletare esami di laboratorio e/o ulteriori indagini non previsti dal Protocollo, le spese relative saranno sostenute dalla AbbVie sulla base di un'analisi preventiva dei costi approvata dalla AbbVie per iscritto.
Appendice 1 dell’Allegato A, sezione A2, “Per subject costs”
Cost Per Procedure View | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Code | Procedure | Qty | OH | Budget | SV | BV | Wk 1 | Wk 2 | |
INCON | Subject information and informed consent | 1 | n | 35 | 35,00 | ||||
INCEX | Eligibility criteria | 2 | n | 33 | 33,00 | 33,00 | |||
ADEVT | Adverse event assessment | 29 | n | 21 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
CONMD | Prior/concomitant therapy | 29 | n | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
S0903 | TB risk assessment questionnaire | 1 | n | 9 | 9,00 | ||||
99211 | Vital Signs (includes height, weight, blood pressure, temperature, etc. - when not part of a physical exam) | 6 | n | 31 | 31,00 | 31,00 | |||
99205 | Initial Physical Exam: Includes medical/surgical history, alcohol and nicotine use, and vital signs | 1 | n | 116 | 116,00 | ||||
99213 | Complete physical exam: Includes medical/surgical history @ BV, and vital signs | 10 2 | n | 80 | 80,00 | ||||
93000 | 12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report | n | 53 | ||||||
77080 | Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine) | 0 | x | 000 | |||||
X0000 | Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine) | 1 | n | 23 | |||||
S0904 | Assessment of PMR signs and symptoms | 14 | n | 14 | 14,00 | ||||
S0018 | Physician Global Assessment of Disease Activity NRS | 14 | n | 20 | 20,00 | ||||
S0904 | Elevation of upper limbs (EUL) | 14 | n | 14 | 14,00 | ||||
S0846 | Physician Assessment of Bruising Severity NRS | 5 | n | 14 | 14,00 | ||||
85651 | Sedimentation rate, erythrocyte (ESR) (SED); non-automated (local lab) | 15 | n | 12 | 12,00 | 12,00 | |||
36415 | Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of clinical laboratory tests (processed by central lab) | 15 | n | 12 | 12,00 | 12,00 | |||
T9010 | Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable) | 15 | n | 9 | 9,00 | 9,00 | |||
T0299 | Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (PK & Biomarker samples) | 16 | n | 20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
99001 | Lab handling and/or shipping of specimen(s) (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, & Biomarkers) | 17 | n | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
96372 | Therapeutic, prophylactic or diagnostic injection (ABBV-154 and/or matching placebo); subcutaneous or intramuscular | 26 | n | 25 | 25,00 | 25,00 | |||
Procedures Sub Total | 285,00 | 312,00 | 110,00 | 135,00 | |||||
Code | Non Procedure | Qty | OH | Budget | SV | BV | Wk 1 | Wk 2 | |
NP015 | Pharmacy, Complex (ABBV-154/placebo and prednisone/prednisolone) - Per Preparation; dispense drug | 26 | n | 43 | 43,00 | 43,00 | |||
NP031 | Review and copy prednisone/prednisolone dosing diary; monitor compliance - Per Visit | 26 | n | 19 | 19,00 | ||||
NP026 | Physician, Complex - Per Visit | 29 | n | 163 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
NP022 | Study Coordinator and/or Nurse, Complex - Per Visit | 29 | n | 73 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
NP012 | Study Coordinator, Electronic Data Capture (EDC) - Per Hour | 29 | n | 28 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
NP001 | Hypersensitivity Monitoring - Per Hour | 13 | n | 33 | 16,50 | 16,50 | |||
Non Procedures Sub Total | 264,00 | 323,50 | 264,00 | 342,50 | |||||
Costs without OH | 549,00 | 635,50 | 374,00 | 477,50 | |||||
Costs with OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Overhead amounts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Cost Per Visit including Overhead | 549,00 | 635,50 | 374,00 | 477,50 | |||||
Total Cost Per Patient | 14.877,00 | ||||||||
PD*, 70D F/U V*, & USV Flare* costs are not included in the per patient total, but will be paid at the rates listed above if visits are conducted. | |||||||||
Notes | |||||||||
Activities accounted for in Non-Procedures SC and/or PI, Complex-Per Visit; -ePROs (HAQ-DI, Pain NRS, PROMIS SF-8b, MST, Bruising NRS, EQ-5D-5L, FACIT-Fatigue, PGIS, PGIC, UL-ROM (if applicable)) -Wearable device instruction and dispense/collection Max # of Subjects = 5; Additional # of Subjects allowed with prior AbbVie approval = 10; Total = 15/subjects per site Screen Failures = 5 per site Unscheduled Visits: 2/subject * 15 subjects = 30 | |||||||||
Cost Per Procedure View
Code Procedure
Qty
Budget
5
Wk 4
6
Wk 6
7
Wk 8
8
Wk 10
9
Wk 12
10
Wk 14
11
Wk 16
12
Wk 18
INCON | Subject information and informed consent | 1 | 35 | ||||||||
INCEX | Eligibility criteria | 2 | 33 | ||||||||
ADEVT | Adverse event assessment | 29 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
CONMD | Prior/concomitant therapy | 29 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
S0903 | TB risk assessment questionnaire | 1 | 9 |
99211
99205
99213
93000
77080
R7080
S0904 S0018 S0904 S0846
85651
36415
T9010 T0299 99001
96372
Vital Signs (includes height, weight, blood pressure, temperature, etc. - when not part of a physical exam)
Initial Physical Exam: Includes medical/surgical history, alcohol and nicotine use, and vital signs
Complete physical exam: Includes medical/surgical history @ BV, and vital signs
12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report
Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Assessment of PMR signs and symptoms
Physician Global Assessment of Disease Activity NRS Elevation of upper limbs (EUL)
Physician Assessment of Bruising Severity NRS
Sedimentation rate, erythrocyte (ESR) (SED); non-automated (local lab)
Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of clinical laboratory tests (processed by central lab)
Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable)
Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (PK & Biomarker samples)
Lab handling and/or shipping of specimen(s) (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, & Biomarkers) Therapeutic, prophylactic or diagnostic injection (ABBV-154 and/or matching placebo); subcutaneous or intramuscular
Procedures Sub Total
6 31 31,00
1 116
10 80
2 53
149
1
23
1
14 14 14,00
14 20 20,00
14 14 14,00
5 14
15 12 12,00
15 12 12,00
15 9 9,00
16 20 20,00
17 19 19,00
26 25 25,00
216,00
25,00
65,00
31,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
216,00
25,00
65,00
80,00
14,00
20,00
14,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
279,00
25,00
65,00
31,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
216,00
25,00
65,00
Code
compliance - Per Visit | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||||||
NP026 | Physician, Complex - Per Visit | 29 | 163 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
NP022 | Study Coordinator and/or Nurse, Complex - Per Visit | 29 | 73 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
NP012 | Study Coordinator, Electronic Data Capture (EDC) - Per Hour | 29 | 28 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
NP001 | Hypersensitivity Monitoring - Per Hour | 13 | 33 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
Non Procedures Sub Total | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |||
Costs without OH | 558,50 | 407,50 | 558,50 | 407,50 | 621,50 | 407,50 | 558,50 | 407,50 | |||
Costs with OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Overhead amounts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total Cost Per Visit including Overhead | 558,50 | 407,50 | 558,50 | 407,50 | 621,50 | 407,50 | 558,50 | 407,50 | |||
Total Cost Per Patient |
XX000 XX000
Non Procedure
Qty | Budget | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | |
26 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | ||
26 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Pharmacy, Complex (ABBV-154/placebo and 43
prednisone/prednisolone) - Per Preparation; dispense drug Review and copy prednisone/prednisolone dosing diary; monitor
Wk 14 Wk 16 Wk 18
43,00 43,00 43,00
Cost Per | Procedure View | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Code | Procedure | Qty | Budget | Wk 20 | Wk 22 | Wk 24 | Wk 26 | Wk 28 | Wk 30 | Wk 32 | Wk 34 |
INCON | Subject information and informed consent | 1 | 35 | ||||||||
INCEX | Eligibility criteria | 2 | 33 | ||||||||
ADEVT | Adverse event assessment | 29 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
CONMD | Prior/concomitant therapy | 29 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
S0903 | TB risk assessment questionnaire | 1 | 9 |
99211
99205
99213
93000
77080
R7080
Vital Signs (includes height, weight, blood pressure, temperature, etc. - when not part of a physical exam)
Initial Physical Exam: Includes medical/surgical history, alcohol and nicotine use, and vital signs
Complete physical exam: Includes medical/surgical history @ BV, and vital signs
12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report
Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
6 31
1 116
10 80
2 53
149
1
23
1
31,00
80,00
53,00
80,00
80,00
S0904 S0018 S0904 S0846
85651
36415
T9010 T0299 99001
96372
Assessment of PMR signs and symptoms
Physician Global Assessment of Disease Activity NRS Elevation of upper limbs (EUL)
Physician Assessment of Bruising Severity NRS
Sedimentation rate, erythrocyte (ESR) (SED); non-automated (local lab)
Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of clinical laboratory tests (processed by central lab)
Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable)
Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (PK & Biomarker samples)
Lab handling and/or shipping of specimen(s) (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, & Biomarkers) Therapeutic, prophylactic or diagnostic injection (ABBV-154 and/or matching placebo); subcutaneous or intramuscular
Non Procedure | Qty | Budget | Wk 20 | Wk 22 | Wk 24 | Wk 26 | Wk 28 | Wk 30 | Wk 32 | Wk 34 |
Pharmacy, Complex (ABBV-154/placebo and | 26 | 43 | ||||||||
prednisone/prednisolone) - Per Preparation; dispense drug | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Procedures Sub Total
14 14 14,00
14 20 20,00
14 14 14,00
5 14
15 12
12,00
15 12
12,00
15 9
9,00
16 20
20,00
17 19
19,00
26 25
25,00
216,00
25,00
65,00
14,00
20,00
14,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
332,00
25,00
65,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
265,00
25,00
65,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
265,00
25,00
65,00
Code
XX000
XX000
Review and copy prednisone/prednisolone dosing diary; monitor compliance - Per Visit
26 19
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
NP026 XX000 XX000 XX000
Physician, Complex - Per Visit
Study Coordinator and/or Nurse, Complex - Per Visit
Study Coordinator, Electronic Data Capture (EDC) - Per Hour Hypersensitivity Monitoring - Per Hour
Non Procedures Sub Total
29 163 163,00
29 73 73,00
29 28 28,00
13 33 16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
163,00
73,00
28,00
16,50
342,50
Costs without OH
558,50
407,50
674,50
407,50
607,50
407,50
607,50
407,50
Costs with OH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overhead amounts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cost Per Visit including Overhead
558,50
407,50
674,50
407,50
607,50
407,50
607,50
407,50
Total Cost Per Patient
Cost Per Procedure View
Code Procedure
INCON Subject information and informed consent INCEX Eligibility criteria
Qty
1
2
Budget
35
33
21
Wk 36
22
Wk 38
23
Wk 40
24
Wk 42
25
Wk 44
26
Wk 46
ADEVT CONMD S0903
99211
99205
99213
93000
77080
R7080
S0904 S0018 S0904 S0846
85651
36415
T9010 T0299 99001
96372
Adverse event assessment Prior/concomitant therapy
TB risk assessment questionnaire
Vital Signs (includes height, weight, blood pressure, temperature, etc. - when not part of a physical exam)
Initial Physical Exam: Includes medical/surgical history, alcohol and nicotine use, and vital signs
Complete physical exam: Includes medical/surgical history @ BV, and vital signs
12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report
Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Assessment of PMR signs and symptoms
Physician Global Assessment of Disease Activity NRS Elevation of upper limbs (EUL)
Physician Assessment of Bruising Severity NRS
Sedimentation rate, erythrocyte (ESR) (SED); non-automated (local lab)
Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of clinical laboratory tests (processed by central lab)
Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable)
Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (PK & Biomarker samples)
Lab handling and/or shipping of specimen(s) (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, & Biomarkers) Therapeutic, prophylactic or diagnostic injection (ABBV-154 and/or matching placebo); subcutaneous or intramuscular
Procedures Sub Total
29 21 21,00
29 19 19,00
1 9
6 31
1 116
10 80
80,00
2 53
149
1
23
1
14 14 14,00
14 20 20,00
14 14 14,00
5 14 14,00
15 12
12,00
15 12
12,00
15 9
9,00
16 20
20,00
17 19
19,00
26 25
25,00
279,00
21,00
19,00
25,00
65,00
21,00
19,00
80,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
265,00
21,00
19,00
25,00
65,00
21,00
19,00
80,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
25,00
265,00
21,00
19,00
25,00
65,00
Code
NP015
NP031
NP026 NP022 NP012 NP001
Non Procedure
Pharmacy, Complex (ABBV-154/placebo and prednisone/prednisolone) - Per Preparation; dispense drug Review and copy prednisone/prednisolone dosing diary; monitor compliance - Per Visit
Physician, Complex - Per Visit
Study Coordinator and/or Nurse, Complex - Per Visit
Study Coordinator, Electronic Data Capture (EDC) - Per Hour Hypersensitivity Monitoring - Per Hour
Non Procedures Sub Total
Qty
26
26
29
29
29
13
Budget Wk 36 Wk 38 Wk 40 Wk 42 Wk 44 Wk 46
43
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
19
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
163 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00
73 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
28 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
33 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
342,50 342,50 342,50 342,50 342,50 342,50
Costs without OH
621,50
407,50
607,50
407,50
607,50
407,50
Costs with OH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overhead amounts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cost Per Visit including Overhead
621,50
407,50
607,50
407,50
607,50
407,50
Total Cost Per Patient
Cost Per Procedure View
27 28 29 30
31 32
Code
INCON INCEX
Procedure
Subject information and informed consent Eligibility criteria
Qty
1
2
Budget Wk 48 Wk 50 Wk 52 PD* 70D F/U V* USV Flare*
35
33
ADEVT CONMD S0903
99211
99205
99213
93000
77080
R7080
S0904 S0018 S0904 S0846
85651
36415
T9010 T0299 99001
96372
Adverse event assessment Prior/concomitant therapy
TB risk assessment questionnaire
Vital Signs (includes height, weight, blood pressure, temperature, etc. - when not part of a physical exam)
Initial Physical Exam: Includes medical/surgical history, alcohol and nicotine use, and vital signs
Complete physical exam: Includes medical/surgical history @ BV, and vital signs
12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report
Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine)
Assessment of PMR signs and symptoms
Physician Global Assessment of Disease Activity NRS Elevation of upper limbs (EUL)
Physician Assessment of Bruising Severity NRS
Sedimentation rate, erythrocyte (ESR) (SED); non-automated (local lab)
Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of clinical laboratory tests (processed by central lab)
Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable)
Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (PK & Biomarker samples)
Lab handling and/or shipping of specimen(s) (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, & Biomarkers) Therapeutic, prophylactic or diagnostic injection (ABBV-154 and/or matching placebo); subcutaneous or intramuscular
Procedures Sub Total
29 21 21,00
29 19 19,00
1 9
6 31
1 116
10 80
80,00
2 53
149
1
23
1
14 14 14,00
14 20 20,00
14 14 14,00
5 14
15 12
12,00
15 12
12,00
15 9
9,00
16 20
20,00
17 19
19,00
26 25
25,00
265,00
21,00
19,00
25,00
65,00
21,00
19,00
80,00
53,00
149,00
23,00
14,00
20,00
14,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
479,00
21,00
19,00
80,00
53,00
14,00
20,00
14,00
14,00
12,00
12,00
9,00
20,00
19,00
307,00
21,00
19,00
12,00
20,00
19,00
91,00
21,00
19,00
14,00
20,00
14,00
12,00
12,00
19,00
131,00
Code
NP015
NP031
NP026 NP022 NP012 NP001
Non Procedure
Pharmacy, Complex (ABBV-154/placebo and prednisone/prednisolone) - Per Preparation; dispense drug Review and copy prednisone/prednisolone dosing diary; monitor compliance - Per Visit
Physician, Complex - Per Visit
Study Coordinator and/or Nurse, Complex - Per Visit
Study Coordinator, Electronic Data Capture (EDC) - Per Hour Hypersensitivity Monitoring - Per Hour
Non Procedures Sub Total
Qty
26
26
29
29
29
13
Budget Wk 48 Wk 50 Wk 52 PD* 70D F/U V* USV Flare*
43
43,00 43,00 43,00
19
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
163 163,00 163,00 163,00 163,00 81,50 81,50
73 73,00 73,00 73,00 73,00 36,50 36,50
28 28,00 28,00 28,00 28,00 14,00 14,00
33 16,50 16,50
342,50 342,50 283,00 283,00 132,00 194,00
Costs without OH
607,50
407,50
762,00
590,00
223,00
325,00
Costs with OH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overhead amounts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cost Per Visit including Overhead
607,50
407,50
762,00
590,00
223,00
325,00
Total Cost Per Patient
Appendice 2 dell’Allegato A, sezione A2, “Conditional Procedures”
Code | Conditional Procedure | Price per Unit | Units / subject | Units / site | OH | Total Cost |
99212 | Symptom-directed physical exam | 72 | 2 | 30,00 | n | 2.160,00 |
S0903 | TB risk assessment questionnaire (annual, if needed) | 9 | 1 | 15,00 | n | 135,00 |
93000 | Electrocardiogram, routine ECG (EKG) with at least 12 leads, 12 lead ECG, 12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report (if applicable @ SV + repeats, assume 1/subject) | 53 | 2 | 30,00 | n | 1.590,00 |
71046 | Radiologic examination, chest; 2 views (if applicable @ SV + repeats, assume 1/subject) | 83 | 2 | 30,00 | n | 2.490,00 |
R1046 | Interpretation and Report: Radiologic examination, chest; 2 views. (if applicable @ SV + repeats, assume 1/subject) | 20 | 2 | 30,00 | n | 600,00 |
77080 | Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD) (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine) (if applicable @ SV + repeats, assume 1/subject) | 149 | 2 | 30,00 | n | 4.470,00 |
R7080 | Interpretation and Report; Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (BMD)(DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis, spine) (if applicable @ SV + repeats, assume 1/subject) | 23 | 2 | 30,00 | n | 690,00 |
T0299 | Collection of samples, any method including blood, serum, plasma, sputum, urine, fecal, feces (repeats, assume 2/subject) + (Optional PKs - Days 3, 4, 87, 88, 92, & 99 and Optional Biomarkers -BV, Weeks 1, 2, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, & 52) | 20 | 23 | 345,00 | n | 6.900,00 |
36415 | Blood draw, phlebotomy, routine venipuncture for collection of of clinical laboratory tests (processed by central lab) (repeats, assume 2/subject) | 12 | 2 | 30,00 | n | 360,00 |
T9010 | Urine collection for clinical laboratory tests & Pregnancy tests (if applicable) (repeats, assume 2/subject) | 9 | 2 | 30,00 | n | 270,00 |
99001 | Lab handling and/or shipping of specimen(s), complex (samples sent to central lab including clinical laboratory tests, PKs, Biomarkers etc.) (repeats, assume 2/subject) + (Optional PKs - Days 3, 4, 87, 88, 92, & 99 and Optional Biomarkers -BV, Weeks 1, 2, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, & 52) | 19 | 23 | 345,00 | n | 6.555,00 |
86480 | QuantiFeron-TB Gold test (if locally required) | 30 | 1 | 15,00 | n | 450,00 |
86580 | PPD Skin test (if locally required) | 15 | 1 | 15,00 | n | 225,00 |
86481 | T-SPOT TB test (if locally required) | 34 | 1 | 15,00 | n | 510,00 |
84702 | Serum pregnancy (local lab, if applicable) | 21 | 1 | 15,00 | n | 315,00 |
T1002 | ACTH stimulation test; Adrenocorticotropic hormone stimulation test (local lab, if necessary) | 148 | 1 | 15,00 | n | 2.220,00 |
GNCON | Genomics consent; DNA consent; Genetics | 19 | 1 | 15,00 | n | 285,00 |
30.225,00 |
Appendice 3 dell’Allegato A, sezione A2, “Site Costs”
Item Header
Description
Estimated # Units*
Price Per Unit Overhead
Price per Unit Estimated Total (Inclusive OH) Cost*
A Start-Up Fee will be paid for Study start-up related activities, including but not limited to, completion of regulatory
Study Start-Up/ Start-up dello documents, review of Protocol and Investigator’s Brochure, and training of internal staff on Study-related activities./Un
studio
Study Related Expenses/ Spese correlate allo studio
corrispettivo per l'attività di Start-up sarà corrisposto per le attività connesse all'avvio dello studio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la compilazione dei documenti regolatori, la revisione del protocollo e dell’Investigator’s Brochure e la formazione del personale interno all'Istituzione sulle attività connesse allo studio.
Study-Related Expenses, including but not limited to, dry ice, and courier fees, with AbbVie’s prior written approval for such expenses./ Spese correlate allo studio, incluse ma non limitate a, ghiaccio secco, spese di spedizione, previa approvazione scritta di AbbVie.
1,00
1,00
1434,00
4123,20
0% 1.434,00
0% 4.123,20
1.434,00
4.123,20
Reimbursement for procedures that are not required by the Protocol but are necessary to carry out the Study (“Unscheduled Visit”). Reimbursement shall be based on procedures performed per Unscheduled Visit based on the procedure price list set forth in the Per Subject Costs Attachment or, if not covered therein, upon prior written
Unscheduled Visits/ Visite non approval by AbbVie, in accordance with Institution’s price list./ Rimborso per le procedure non richieste dal Protocollo
programmate
Conditional Procedures/ Procedure condizionali
ma necessarie per lo svolgimento dello Studio ("Visita non programmata"). Il rimborso si baserà sulle procedure eseguite per Visita non programmata sulla base del listino prezzi della procedura riportato nell'Appendice “Per Subject Costs” o, se non contemplata in essa, in conformità al listino prezzi dell'istituzione previa approvazione scritta da parte di AbbVie.
Reimbursement will be made for conditional procedures approved by AbbVie and listed in the Conditional Procedures Attachment to Exhibit A each time such procedure(s) are conducted on a Study subject pursuant to the Protocol. Payment will be made for actual costs incurred up to the maximum amount listed in the Conditional Procedures Attachment./ Il rimborso sarà effettuato per le procedure condizionali approvate da AbbVie e elencate nell'Appendice delle Procedure Condizionali all'Allegato A ogni qualvolta tali procedure siano condotte su un soggetto dello Studio in conformità al Protocollo. Il pagamento verrà effettuato per i costi effettivi sostenuti fino all'importo massimo indicato nell'Appendice delle Procedure Condizionali.
30,00
424,00
12.720,00
30.225,00
Screen Failures
Screen Failures: AbbVie will provide reimbursement for procedures performed for 5 Screen Failures for the Study. Reimbursement for aditional Screen Failures requires AbbVie's approval prior to screening. "Screen Failure" means a subject has, at a minimum, signed the informed consent and authorization document for the Study, but does not randomize into the Study./ Screen Failures: AbbVie rimborserà le procedure eseguite per 5 Screen Failures effettuate per lo Studio. Il rimborso per ulteriori screening failure richiede l'approvazione di AbbVie prima dello screening. Per "Screen Failure" si intende un soggetto che abbia almeno sottoscritto il consenso informato alla partecipazione alla sperimentazione ed il relativo trattamento dei dati personali da parte di AbbVie ma non sia stato randomizzato nella sperimentazione.
5,00
549,00
2.745,00
Pharmacy Fees/ Corrispettivo Pharmacy Set-up Fee, Storage of Study Product and Close-Out Fee for actual expenses as incurred./ Set-up della
per la farmacia
Record Retention/ Conservazione della documentazione
farmacia, conservazione del prodotto dello studio e Close-Out per le spese reali sostenute
Long-Term Storage of Study documents in accordance with the Record Retention Section of the Agreement/ Archiviazione a lungo termine dei documenti di studio in conformità con la pertinente disciplina del contratto
1,00
1,00
602,00 0%
776,00 0%
602,00
776,00
602,00
776,00
Item Header
Description
Estimated # Units*
Price Per Unit Overhead
Price per Unit Estimated Total (Inclusive OH) Cost*
SAE Reporting Payments/ Pagamenti per i report SAE
Re-consenting Fees/Spese relative ai nuovi consensi
For each SAE (as defined in the protocol) that is reported to Abbvie for Completion and submission of SAE-related documents including follow-up reports made to Abbvie within the Protocol-defined timeline./ Per ciascun evento avverso serio (come definito nel Protocollo) che è stato riportato ad AbbVie, per la compilazione e la sottomissione dei documenti relativi al SAE inclusi i rapporti successivi inviati ad AbbVie entro le tempistiche definite dal Protocollo
10,00 | 53,00 | 0% | 53,00 | 530,00 |
45,00 | 31,00 | 0% | 31,00 | 1.395,00 |
15,00 | 514,00 | 0% | 514,00 | 7.710,00 |
For each subject that must re-consent to a revised ICF due to a Protocol amendment or amendment to the Investigator Brochure./ Per ciascun soggetto che deve sottoscrivere un nuovo consenso a seguito di una revisione del documento di consenso informato dovuta ad un emendamento al Protocollo o all’Investigator Brochure.
Rescreening
Pre-Screen/Chart Review
Reimbursement for procedures that are required to re-screen potential Study subjects in accordance with the Protocol. Reimbursement shall be based on procedures performed up to EUR 514,00 per rescreen based on the procedures list set forth in Attachment "Per Subject Costs"./ Il rimborso per le procedure che sono richieste per l’attività di Re-screening di potenziali soggetti. Il rimborso verrà fatto sulla base delle procedure effettuate dal soggetto fino ad un massimo di euro 514,00 per soggetto "riscrinato" secondo il listino delle procedure indicate nell’Appendice Per Subject Costs.
EUR 38,00 per patient chart/medical record reviewed by Institution for the purpose of identifying patients who may be eligible for participation in the Study based upon the Study inclusion/exclusion creation (“Chart Review”), up to a maximum of 30. In order to be eligible for the payment, Institution shall (i) obtain any EC approvals that may be required for the performance of any Chart Review by Institution, prior to commencement of such Chart Review; (ii) perform Chart Review in accordance with all applicable data protection, data security and privacy laws; (iii) complete the Chart Review Validation form, provided by AbbVie, for each patient chart/medical record reviewed; and (iv) submit the executed Chart Review Validation form to AbbVie./ AbbVie rimborserà all'Istituzione € 38,00 per l'attività di revisione delle cartelle cliniche/documentazione medica del paziente allo scopo di identificare i pazienti che possono essere ammessi a partecipare allo studio tenendo conto dei criteri di inclusione/esclusione ("Chart review) fino ad un massimo di 30 unità. Devono essere completati i seguenti punti affinchè l'istutuzione possa essere rimborsata: i) l'Istituzione deve ottenere tutte le approvazioni del CE che potrebbero essere richieste per l'esecuzione di qualsiasi "Chart Review" da parte dell'Istituzione prima dell'inizio di tale revisione; ii) svolgere la Chart Review nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; iii) completare il modulo "Chart Review Validation" fornito da AbbVie per ciascuna cartella/documentazione medica rivista e iv) presentare ad AbbVie il modulo di Chart Review Validation" compilato.
30,00
38,00 0%
38,00
1.140,00
IND Safety Letter Review and Review and management of IND Safety letters in accordance with AbbVie and EC requirements./ Revisione e
Management
gestione dell'"IND Safety letters" in accordo con AbbVie ed il Comitato Etico.
100,00
23,00 0%
23,00
2.300,00
TOTAL ADDITIONAL STUDY FEES
65.700,20
A 3. Copertura assicurativa:
- Polizza n.: ITLSCQ58408 emessa dalla Compagnia Chubb European Group SE;
- decorrenza: 01 settembre 2021;
- scadenza: 01 ottobre 2023;
- Massimale per protocollo: € 7.500.000,00;
- Massimale per persona: € 1.000.000,00;
A4. Liquidazione e fatture
- Il compenso deve essere liquidato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.
- La fattura deve essere emessa con cadenza almeno annuale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte di AbbVie.
-
Allegato B
Dato personale - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Trattamento - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Pseudonimizzazione - il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
Titolare del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
Responsabile del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
Consenso dell'interessato - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
Violazione dei dati personali - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Dati relativi alla salute - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
Dati genetici - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
Campione biologico - ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
Sponsor/Promotore - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
CRO – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica;
Monitor – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo sponsor;
Auditor – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor.