Contract
LAVORO INTERMITTENTE/A CHIAMATA | |
Tipologia | Lavoro subordinato (legge Biagi) |
Caratteristiche | Il contratto, prima abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 45, è stato reintrodotto (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112). Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa “a chiamata”, a seconda delle necessità, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo. Sono previste due tipologie di lavoro intermittente: - con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, nel caso in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata e resta in attesa di utilizzazione; - senza indennità nel caso in cui il lavoratore scelga di non garantire la sua reperibilità. La Legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare la chiamata alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima di ogni prestazione lavorativa o ciclo di prestazioni (di durata non superiore a 30 giorni). In caso di mancato rispetto della comunicazione preventiva è prevista un sanzione amministrativa compresa tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore chiamato. |
Xxxxxx | Il contratto può essere concluso sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato |
Destinatari | La Legge n.92/2012 (riforma Fornero) ha stabilito che il contratto possa essere stipulato da in tutti i settori di attività: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno - con soggetti che abbiano compiuto 55 anni e con soggetti che abbiano meno di 24 anni. Nel caso di prestazioni rese da lavoratori con meno di 24 anni di età, il contratto potrà essere svolto entro il 25 anno di età del giovane. La riforma ha previsto inoltre che i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge, non compatibili con le nuove disposizioni, cesseranno di avere efficacia entro il 18 |
luglio 2013. | |
Formalità contrattuali | Il contratto deve avere forma scritta e indicare durata, ipotesi, luogo, ammontare della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo della prestazione, modalità della chiamata, tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità della disponiblità, modalità di rilevazione della prestazione. |
Trattamento economico | Il trattamento economico deve essere uguale a quello che compete ai lavoratori di pari livello e mansione e in proporzione all’attività svolta. |
Indennità di disponibilità | Nei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro, in attesa di utilizzazione è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità. Attualmente l' indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice così come stabilito dal decreto ministeriale 10 Marzo 2004. Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi. In caso di malattia o altro impedimento temporaneo, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore specificando il periodo di impossibilità, ma durante questo periodo il lavoratore non ha diritto all’ indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di disponibilità e il risarcimento del danno. |
Trattamenti previdenziali | A questo contratto si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele previste in caso di malattia professionale e infortunio, se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro. Le tutele di malattia e maternità , a carico dell’INPS, spettano al lavoratore anche durante i periodi nei quali non ha svolto attività lavorativa, a condizione che il contratto stipulato preveda la corresponsione della indennità di disponibilità. |
Divieto Applicazione | Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs 626/1994. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato inoltre: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; |
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. | |
Normativa di riferimento | • Legge 14 febbraio 2003, n. 30 • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 • Decreto ministeriale 10 marzo 2004 • Decreto ministeriale 30 dicembre 2004 • Decreto ministeriale 23 ottobre 2004 • Legge 14 maggio 2005, n. 80 • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Legge 6 agosto 2008, n. 133 • Circolare ministeriale 2 febbraio 2005, n. 4 • Circolare Inps 8 febbraio 2006, n. 17 • Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7 • Legge n.92/2012 • Circolare n.18 del 18/07/2012 • Circolare n.20 del 01/08/2012 |