Contract
D.Lgs. n. 139/2005
COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2005, 34.
INDICE:
Articolo 1 - Oggetto della professione Articolo 2 - Esercizio della professione Articolo 3 - Tutela dei titoli professionali Articolo 4 - Incompatibilità
Articolo 5 - Obbligo del segreto professionale Articolo 6 - Ordine professionale
CAPO II - Gli ordini territoriali
Articolo 7 - Circoscrizione dell'Ordine territoriale Articolo 8 - Organi dell'Ordine territoriale
Articolo 9 - Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri Articolo 10 - Cariche del Consiglio
Articolo 11 - Attribuzioni del presidente Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Articolo 13 - Riunioni consiliari
Articolo 14 - Decadenza dalla carica di consigliere Articolo 15 - Delegazione dell'Ordine presso il tribunale Articolo 16 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Articolo 17 - Scioglimento del Consiglio
Articolo 18 - Assemblea
Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Articolo 21 - Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori Articolo 22 - Reclami contro i risultati delle elezioni
Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti Articolo 24 - Collegio dei revisori
CAPO III - Il Consiglio nazionale
Articolo 25 - Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
Articolo 26 - Cariche
Articolo 27 - Incompatibilità - Sostituzione dei componenti Articolo 28 - Scioglimento del Consiglio
Articolo 29 - Attribuzioni Articolo 30 - Riunioni consiliari
Articolo 31 - Notificazione delle decisioni Articolo 32 - Reclami
Articolo 33 - Il collegio dei revisori
CAPO IV - Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali SEZIONE I - Albi ed elenchi
Articolo 34 - Albo ed elenco dei non esercenti
Articolo 35 - Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità Articolo 36 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo
Articolo 37 - Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti Articolo 38 - Trasferimento
Articolo 39 - Titoli professionali
SEZIONE II - Formazione e accesso alla professione Articolo 40 - Abilitazione professionale
Articolo 41 - Valore delle classi di laurea Articolo 42 - Tirocinio
Articolo 43 - Integrazione del tirocinio negli studi universitari Articolo 44 - Svolgimento del tirocinio professionale
Articolo 45 - Esame di abilitazione
Articolo 46 - Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo Articolo 47 - Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo Articolo 48 - Rapporti tra Ordine professionale e università
CAPO V - Il procedimento disciplinare Articolo 49 - Esercizio dell'azione disciplinare Articolo 50 - Procedimento disciplinare Articolo 51 - Astensione e ricusazione Articolo 52 - Sanzioni disciplinari
Articolo 53 - Sospensione cautelare Articolo 54 - Sospensione per morosità Articolo 55 - Impugnazioni
Articolo 56 - Prescrizione dell'azione disciplinare Articolo 57 - Riammissione dei radiati
CAPO VI - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti Articolo 59 - Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti
Articolo 60 - Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni Articolo 61 - Costituzione dell'Albo unico
Articolo 62 - Diritti quesiti
Articolo 63 - Composizione dei Consigli dell'Ordine Articolo 64 - Prima elezione dei Consigli dell'Ordine Articolo 65 - Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine Articolo 66 - Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine Articolo 67 - Composizione del Consiglio nazionale Articolo 68 - Elezione del Consiglio nazionale
Articolo 69 - Cariche elettive del Consiglio nazionale
Articolo 70 - Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali
Articolo 71 - Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti Articolo 72 - Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini
Articolo 73 - Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini Articolo 74 - Proroga degli organi elettivi
Articolo 75 - Commissione ministeriale
CAPO VII - Disposizioni finali e di coordinamento Articolo 76 - Abrogazioni
Articolo 77 - Notificazioni e comunicazioni Articolo 78 - Disposizioni di coordinamento Articolo 79 - Copertura finanziaria
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005 n. 139 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005 - S.O. n. 126/L)
COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2005, 34.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
Sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi,
rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni generali Articolo 1 (note) Oggetto della professione
1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a. l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b. le perizie e le consulenze tecniche;
c. le ispezioni e le revisioni amministrative;
d. la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e. i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f. le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a. la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b. le valutazioni di azienda;
c. l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d. l'incarico di curatore, commissario xxxxxxxxxx e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e. le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
f. le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del Codice civile;
g. la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h. la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i. il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma
3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
l. l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m. l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n. il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o. la redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p. la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q. le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo;
r. assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
l. tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
m. elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
n. rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
o. la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile;
p. la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
q. il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.
Articolo 2
Esercizio della professione
1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.
2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al ministro della Giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di Corte di appello.
Articolo 3
Tutela dei titoli professionali
1. È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto.
Articolo 4
Incompatibilità
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a. della professione di notaio;
b. della professione di giornalista professionista;
c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d. dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e. dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 5 (note) Obbligo del segreto professionale
1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del Codice di procedura penale e l'articolo 249 del Codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
Articolo 6
Ordine professionale
1. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.
3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministero della Giustizia.
CAPO II
Gli ordini territoriali
Articolo 7
Circoscrizione dell'Ordine territoriale
1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.
2. In ogni caso e indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.
3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al ministro della Giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il ministro della Giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.
Articolo 8
Organi dell'Ordine territoriale
1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.
Articolo 9
Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri
1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.
2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:
a. sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;
b. nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
c. undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
d. quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.
3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.
7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.
8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.
9. I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.
Articolo 10
Cariche del Consiglio
1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all' articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
4. Xxx xxxxxxxx, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.
5. Xxx xxxxxx o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.
Articolo 11
Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
Articolo 12
Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:
a. rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
b. vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
c. cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
d. cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
e. cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
x. xxxxxx per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
x. xxxxxxxx i provvedimenti disciplinari;
h. interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti e i loro clienti;
i. formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
l. provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
m. designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;
n. delibera la convocazione dell'Assemblea;
x. xxxxxxxx, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
p. stabilisce un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
q. cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
r. promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
Articolo 13
Riunioni consiliari
1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 14
Decadenza dalla carica di consigliere
1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
Articolo 15
Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.
2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
Articolo 16
Sostituzione dei componenti del Consiglio
1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.
2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.
4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.
Articolo 17
Scioglimento del Consiglio
1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.
3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.
Articolo 18
Assemblea
1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.
3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.
5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.
Articolo 19
Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.
Articolo 20
Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.
2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.
3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.
Articolo 21
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori
1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.
2. L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.
5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.
8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.
9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.
10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.
11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.
12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.
13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.
14. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.
15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.
Articolo 22
Reclami contro i risultati delle elezioni
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.
Articolo 23
Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
Articolo 24
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi e i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo e un supplente con le medesime funzioni del collegio.
5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.
CAPO III
Il Consiglio nazionale
Articolo 25
Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il ministero della Giustizia.
2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, e hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.
4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno e almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal ministro della Giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.
6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.
7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
8. Le liste dovranno essere depositate presso il ministero della Giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il ministero della Giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.
9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, e un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti e oltre.
10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.
11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio a una commissione, nominata dal ministro della Giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.
14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
Articolo 26
Cariche
1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Articolo 27
Incompatibilità - Sostituzione dei componenti
1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.
2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti a optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.
Articolo 28
Scioglimento del Consiglio
1. Il ministro della Giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
Articolo 29
Attribuzioni
1. Il Consiglio nazionale, oltre a esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a. rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b. formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
c. adotta e aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con proprî regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
d. coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
e. vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
f. formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
g. designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
h. determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
i. decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
l. formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal ministro della Giustizia;
m. valuta e approva i programmi di formazione professionale continua e obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
n. propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
o. determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici e organizzativi con il personale dipendente;
p. esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;
q. individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.
Articolo 30
Riunioni consiliari
1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 31
Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al ministero della Giustizia.
Articolo 32
Reclami
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.
Articolo 33
Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.
2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.
3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.
4. Sono o eletti i tre candidati più votati come membri effettivi e i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
CAPO IV
Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali
SEZIONE I
Albi ed elenchi
Articolo 34
Albo ed elenco dei non esercenti
1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.
2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco.
3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.
4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.
5. L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
a. Sezione A - Commercialisti;
b. Sezione B - Esperti contabili.
c. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.
d. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.
e. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.
Articolo 35
Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità
1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione e alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest'ultima iscrizione.
Articolo 36 (note) Requisiti per l'iscrizione nell'Albo
1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
a. essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
b. godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c. essere di condotta irreprensibile;
d. avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento.
2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:
a. essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b. avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:
a. essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
b. avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme a esso relative.
Articolo 37
Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti
1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito dell'iscrizione.
Articolo 38
Trasferimento
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
Articolo 39
Titoli professionali
1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile».
2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
SEZIONE II
Formazione e accesso alla professione
Articolo 40 (note) Abilitazione professionale
1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.
4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.
Articolo 41 (note) Valore delle classi di laurea
1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Articolo 42
Tirocinio
1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni.
2. Il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:
a. le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;
b. le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.
Articolo 43
Integrazione del tirocinio negli studi universitari
1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte.
2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.
Articolo 44 (note) Svolgimento del tirocinio professionale
1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze applicative.
2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del Codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.
Articolo 45
Esame di abilitazione
1. Con ordinanza del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.
Articolo 46
Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo
1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
a. tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
b. una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
a. una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
b. una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
c. una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.
Articolo 47 (note)
Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo
1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
a. tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/Cee del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b. una prova orale, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
a. una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
b. una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
c. una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.
Articolo 48
Rapporti tra Ordine professionale e università
1. Il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà e Ordini professionali.
CAPO V
Il procedimento disciplinare
Articolo 49 (note) Esercizio dell'azione disciplinare
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile.
4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la Corte di appello territorialmente competente.
6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la Corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 50
Procedimento disciplinare
1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e al ministero della Giustizia.
10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
Articolo 51 (note) Astensione e ricusazione
1. I membri del Consiglio che procede a un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della Corte d'appello vicina ove, stabilita dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Articolo 52
Sanzioni disciplinari
1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:
a. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
b. la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
c. la radiazione dall'Albo.
Articolo 53
Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.
Articolo 54
Sospensione per morosità
1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera p), o dall'articolo 29, comma 1, lettera h).
2. La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
Articolo 55
Impugnazioni
1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
Articolo 56
Prescrizione dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
Articolo 57
Riammissione dei radiati
1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
CAPO VI
Disposizioni transitorie
Articolo 58 (note)
Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti
1. A fare data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 59 (note)
Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti
1. A fare data dal 1º gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 60
Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni
1. A fare data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti e ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.
2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.
4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale.
5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi a oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.
6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 61
Costituzione dell'Albo unico
1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.
2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno o entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà all'iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza o il domicilio
professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del ministro della Giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'articolo 75.
4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.
5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34.
6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.
8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione a eleggere o a essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro la data del 31 dicembre 2006 e comunicata alla commissione di cui all'articolo 75 e ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.
Articolo 62 (note) Diritti quesiti
1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.
2. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996,
n. 622, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.
Articolo 63 (note) Composizione dei Consigli dell'Ordine
1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal ministro della Giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 64
Prima elezione dei Consigli dell'Ordine
1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1º gennaio 2008, il ministro della Giustizia fissa la data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.
2. I presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58, comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.
3. La violazione del termine di cui al comma 2 è accertata dal ministro della Giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.
4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63.
5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di vice presidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.
6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.
7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'Ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.
8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.
9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.
10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.
11. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.
12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del presidente candidato; quelle per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato.
13. È consentito votare per i candidati di una sola lista.
14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti e il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente e il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.
15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi, verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti.
16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.
Articolo 65
Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine
1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.
2. Nelle assemblee successive alla prima, alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.
4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista e una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni e applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
7. Gli iscritti nella Sezione Xxxxxxx contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
8. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello a essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.
Articolo 66
Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine
1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario e un tesoriere.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.
Articolo 67 (note) Composizione del Consiglio nazionale
1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.
2. Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all'elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal ministro della Giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti e ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 68
Elezione del Consiglio nazionale
1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il ministro della Giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007.
2. Il presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi del comma 1.
3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.
4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Xxxxxx-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.
5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista, dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Xxxxxx-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.
7. Le liste dovranno essere depositate presso il ministero della Giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta esclusione dalla procedura elettorale.
8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.
9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti e un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista.
10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma 9 i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri.
11. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre.
12. Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni.
13. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, a una commissione nominata dal ministro della Giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.
14. La commissione di cui al comma 13, verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia.
16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio.
17. Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 e il 1° gennaio 2013.
18. Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista e una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni e applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 19, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
21. Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.
Articolo 69
Cariche elettive del Consiglio nazionale
1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario e un tesoriere.
2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.
4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.
6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.
Articolo 70
Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali
1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.
Articolo 71 (note)
Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti
1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
a. diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze economiche aziendali;
b. diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in Scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c. diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
a. diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in Scienze economiche;
b. diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
a. diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze economiche aziendali;
b. diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in Scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
c. diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di:
a. diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in Scienze economiche;
b. diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali, e hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622.
Articolo 72
Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini
1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.
2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.
3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
Articolo 73
Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini
1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.
Articolo 74
Proroga degli organi elettivi
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.
Articolo 75
Commissione ministeriale
1. Presso il ministero della Giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del ministro della Giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.
2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal ministro della Giustizia.
3. La commissione esercita le funzioni a essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il ministro della Giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale e i mezzi dell'ufficio di segretariato.
CAPO VII
Disposizioni finali e di coordinamento
Articolo 76
Abrogazioni
1. Sono abrogati i decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068.
Articolo 77
Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.
Articolo 78
Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.
3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei
«dottori commercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei « ragionieri e periti commerciali».
4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.
Articolo 79
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
• Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
«Articolo 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Articolo 87. - Il Presidente della Repubblica é il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
• Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):
«Articolo 2.
1. All'unificazione di cui all'Articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.».
«Articolo 3.
3. Con il decreto legislativo di cui all'Articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di
«esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.».
«Articolo 6.
4. Nell'esercizio della delega di cui all'Articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).».
Note all'Articolo 1:
• Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 reca: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».
• Si riporta il testo dell'articolo 2409 del codice civile:
«Articolo 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi é fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento é reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».
• Si riporta il testo dei commi 3 e 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Articolo 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB).
1. 2-bis. (Omissis).
2. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'articolo 133 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;
b. all'articolo 134 é aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;
b. bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo» é sostituita dalla seguente: «secondo»;
b. ter) all'articolo 167, secondo xxxxx, dopo le parole: «le eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»;
c. all'articolo 176, secondo xxxxx, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»;
c. bis) l'articolo 180 é sostituito dal seguente:
«Articolo 180 (Forma di trattazione). - La trattazione della causa é orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale»;
c. ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo xxxxx, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando é disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore é valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma é comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
«Articolo 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). - Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi»;
d. all'articolo 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;
e. al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:8
1.l'articolo 474 é sostituito dal seguente:
«Articolo 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2. le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma»;
2.all'articolo 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 1.000 a 5.000»;
3.all'articolo 479, secondo xxxxx, le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'articolo 170» sono soppresse;
4.all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma é sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, é altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
5.l'articolo 492 é sostituito dal seguente:
«Articolo 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore é redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo xxxxx»;
6.all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 7.all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma é sostituito dal seguente: «Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno»;
8.2) é aggiunto, infine, il seguente comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad esten di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione»;
9.all'articolo 510, secondo xxxxx, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, xxxxxxxxxxx e ipotecari privi di titolo esecutivo»;
10. l'articolo 512 é sostituito dal seguente:
«Articolo 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;
11. all'articolo 524, secondo xxxxx, le parole: «nell'articolo 525, secondo xxxxx» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;
12. all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11. 1) il primo comma é abrogato;
12. 2) il terzo comma é sostituito dal seguente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529»;
13. all'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525»;
14. l'articolo 527 é abrogato;
15. all'articolo 528, il primo comma é sostituito dal seguente: «I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;
16. all'articolo 530, xxxxxx xxxxx, le parole: «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
17. all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione»;
18. l'articolo 534-bis é sostituito dal seguente:
«Articolo 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione»;
19. all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18. 1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta»;
19. 2) é aggiunto, infine, il seguente comma: «Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza»;
20. all'articolo 557, secondo xxxxx, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
21. all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20. 1) al secondo comma é aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;
21. 2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati é il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui é autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, é nominato custode altro soggetto»;
22. all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21. 1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
22. 2) al primo comma é anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485»;
23. 3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità»;
24. l'articolo 563 é abrogato;
25. l'articolo 564 é sostituito dal seguente:
«Articolo 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti»;
26. agli articoli 561, secondo xxxxx, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo xxxxx,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564»;
27. l'articolo 567 é sostituito dal seguente:
«Articolo 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non é richiesta o non é concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non é stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia é dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo xxxxx. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»;
28. l'articolo 569 é sostituito dal seguente:
«Articolo 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi»;
29. gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, é ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non é fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non é efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'Articolo 569, terzo comma, se é inferiore al prezzo determinato a norma dell'Articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se é stabilito che la cauzione é da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
«Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta é superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa é senz'altro accolta.
Se l'offerta é inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi é il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi é seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
«Articolo 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.»;
30. l'Articolo 575 é abrogato;
31. all'Articolo 576, primo comma, il numero 5) é sostituito dal seguente:
«5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;
32. l'Articolo 580 é sostituito dal seguente:
«Articolo 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto é necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'Articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione é immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione é restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte é trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione»;
33. gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'Articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'Articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'Articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo é trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Articolo 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'Articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile é stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario é stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata»;
34. all'Articolo 586, al primo comma, é aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento»;
35. gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'Articolo
589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Articolo 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'Articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'Articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'Articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
«Articolo 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'Articolo 586».
Articolo 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'Articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'Articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'Articolo 569.
Commi 3-bis e 3-ter (Omissis).
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e- ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Commi da 4 a 4-terdecies (Omissis)».
• Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».
• Si riporta il testo dell'Articolo 2409-bis del codice civile:
«Articolo 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla società é esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile é esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, é soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
• La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
• Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).».
Note all'Articolo 5:
• Si riporta il testo degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale:
«Articolo 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti).
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Xxxxxx tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi é legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a. a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b. al coniuge separato dell'imputato;
c. alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.».
«Articolo 200 (Segreto professionale).
4. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b. gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c. i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
5. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
6. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».
Si riporta il testo dell'Articolo 249 del codice di procedura civile:
«Articolo 249 (Facoltà d'astensione). - Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.».
Note all'Articolo 36:
• Si riporta il testo del comma 95 dell'Articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«Articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
1. 94 (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, é disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'Articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto é previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì.
Commi da 96 a 138 (Omissis).».
Note all'Articolo 40:
• Per il testo del comma 95 dell'Articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'Articolo 36.
Note all'Articolo 41:
• Si riporta il testo dell'Articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):
«Articolo 4 (Classi di corsi di studio).
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'Articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'Articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.».
Note all'Articolo 44:
• Si riporta il testo dell'Articolo 2041 del codice civile:
«Articolo 2041 (Azione generale di arricchimento). - Chi, senza una giusta causa, si é arricchito a danno di un'altra persona é tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta é tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.».
Note all'Articolo 47:
• Si riporta il testo dell'Articolo 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
«Articolo 4 (Esame per l'iscrizione nel registro).
1. L'esame previsto dall'Articolo 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
a. contabilità generale;
b. contabilità analitica e di gestione;
c. disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d. controllo della contabilità e dei bilanci;
e. diritto civile e commerciale;
f. diritto fallimentare;
g. diritto tributario;
h. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i. sistemi di informazione e informatica;
l. economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
m. matematica e statistica.
2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente é limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.».
Note all'Articolo 49:
• Si riporta il testo dell'Articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):
«Articolo 1.
1. E' approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.».
Note all'Articolo 51:
• Si riporta il testo dell'Articolo 51 del codice di procedura civile:
«Articolo 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie é parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o é convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se é tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, é amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione é chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Note all'Articolo 58:
• Si riporta il testo dell'Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Articolo 6 (Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale). - In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici dottori commercialisti é costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.
Se il numero dei dottori commercialisti é inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale.».
• Si riporta il testo dell'Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Articolo 6 (Circoscrizione territoriale). - In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali é costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale
retto da un Consiglio.
Se il numero dei ragionieri e periti commerciali é inferiore a quindici essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.».
Note all'Articolo 59:
• Per i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 e 27 ottobre 1953, n. 1068 vedi note all'Articolo 58.
Note all'Articolo 62:
• La legge 12 febbraio 1992, n. 183, reca: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.».
• Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, reca:
«Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.».
Note all'Articolo 63:
• Per il testo dell'Articolo 3 della citata legge 24 febbraio 2005 n. 34, vedi note alle premesse.
Note all'Articolo 67:
• Per il testo dell'Articolo 3 della citata legge 24 febbraio 2005, n. 34, vedi note alle premesse.
Note all'Articolo 71:
• Per il testo del comma 95 dell'Articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'Articolo 36.
• Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, reca:
«Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.».
Per il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 622, vedi note all'Articolo 62.