SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
L’anno addì del mese di alle ore in , presso la sede del ubicata in Via/Piazza 1) I Sig. , nato a il , domiciliato per la Sua carica presso ,
il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del _, in rappresentanza e per conto del , in qualità di dirigente - responsabile del Servizio/Settore , codice fiscale , che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltante”;
2) I Sig. , nato a il , residente nel Comune di Via/Piazza n. , che interviene nel presente contratto in qualità di , con sede legale in codice fiscale
- Partita IVA , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al numero , che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Esecutore”.
PREMESSO CHE
- con determinazione n. in data adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Esecutore sopra individuato;
- (per spa, sapa, srl, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) l’Esecutore ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM
n. 187/1991, la dichiarazione acquisita al P.G. n. circa la composizione societaria dell’Esecutore;
- il legale rappresentante dell’Esecutore ed il Responsabile unico del procedimento in data hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;
- è stata acquisita agli atti dell’Appaltante, con esito favorevole, la documentazione idonea in relazione alle verifiche antimafia da effettuare in capo all’Esecutore, trattandosi di importo dei lavori per il quale è sufficiente la “comunicazione” antimafia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 10 del DPR n. 252/1998
- - l’Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 mediante ;
- l’Esecutore ha presentato il Piano Sostitutivo di Sicurezza (oppure: le proposte integrative del Piano di sicurezza) ed il Piano Operativo di Sicurezza, che fanno parte integrante del presente contratto.
- l’Esecutore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM n. 145/2000.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE AL D. LGS. N. 152/99 E S.M. I. DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE PER LA TUTELA DEL FIUME FORTORE
Art. 2 Ammontare del contratto
L'importo complessivo dell’appalto, compensato a corpo e ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso offerto dall’Esecutore, a Euro 343.168,86.
Per la parte a corpo si precisa che i richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo.
Gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, compresi nell’importo complessivo dell’appalto e non soggetti a ribasso, ammontano a euro 9.387,23, compensati a corpo.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010 si indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo.
La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal Direttore dei Lavori (D.L.) ai sensi del c. 8 art. 43 DPR 207/2010.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall’Appaltante su richiesta dell’Esecutore da effettuarsi prima dell’emissione delle fatture.
Art. 3 Variazioni alle opere
In nessun caso l’Esecutore può procedere a varianti senza la previa autorizzazione dell’Appaltante.
Nei limiti previsti dagli artt. 161 e 162, 168 e 169 DPR 207/2010, dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione e dovrà essere aggiornata la somma assicurata per la polizza CAR.
Art. 4
Qualità e provenienza di Materiali in genere
I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio, ed essere conformi al DPR 246/1993 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.
Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell’Esecutore, contemporaneamente all’introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori e da questa accettate.
L’Esecutore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ed analisi ritenute necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera; le relative spese sono poste a carico dell’Esecutore.
In mancanza di una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.
Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.
In tale sede l’Esecutore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnati dall’Esecutore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici dell’Appaltante, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell’Esecutore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.
Art. 5 Lavori in economia
Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.
Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l’installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l’uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto.
L’Esecutore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su richiesta del D.L. medesimo per l’esecuzione dei lavori in economia. Il pagamento avverrà sulla base delle giornate di impiego per la manodopera secondo quanto previsto nell’elenco prezzi.
Ai sensi dell’art. 179 DPR 207/2010 i lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso di gara, per quanto riguarda i materiali; Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Art. 6
Lavori compensati a corpo
Le quantità espresse nei computi metrici del presente progetto si intendono verificate ed accettate dall’Esecutore quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel Capitolato Speciale e così come rappresentato negli Elaborati di Progetto, formanti parte integrante del contratto.
L’Appaltante e l’Esecutore rinunciano a qualsiasi conguaglio derivante dall’aver riscontrato, a consuntivo, che le quantità effettivamente impiegate nella realizzazione dell’opera si discostano dalle quantità espresse nel Computo Metrico.
I prezzi unitari, come risultanti dall’offerta a prezzi unitari oppure al netto del ribasso offerto dall’Esecutore, andranno applicati alle opere, regolarmente contabilizzate, ordinate in aggiunta od in detrazione ed in variante nel corso dei lavori.
Art. 7
Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per l’allestimento di misure dei dispositivi di protezione collettiva (opere provvisionali), per l’adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant’altro necessario per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, sono compresi nell’importo complessivo dei lavori.
Il costo per l’attuazione dei piani di sicurezza non è soggetto a ribasso in sede di gara come previsto nell’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008, ed esplicitato nei vari documenti di gara.
Art. 8
Lavori eventuali non previsti
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, la Direzione Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dell’art. 163 DPR 207/2010. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.
Art. 9
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Esecutore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente all’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e alle scadenze stabilite nel cronoprogramma, redatto ai sensi dell’art. 40 del DPR 207/2010.
L’Esecutore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare un programma esecutivo, ai sensi dell’art. 43 c. 10 DPR 207/2010, onde consentire al D.L. la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:
delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente schema di contratto;
dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.
L’Appaltante potrà formulare le proprie osservazioni e, nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, l’Esecutore dovrà consegnare il programma definitivo. L’accettazione del programma da parte dell’Appaltante non esclude ne’ diminuisce la responsabilità dell’Esecutore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
Qualora l’Esecutore non provveda a presentare il programma esecutivo, il D.L., al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Esecutore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Esecutore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
L'Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dal contratto, senza che l'Esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Qualora l'Esecutore non provveda tempestivamente all’esecuzione di alcune lavorazioni, oppure all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Esecutore a provvedere ad eseguire tali lavorazioni oppure tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere a fare eseguire ad altri tali lavorazioni oppure all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Esecutore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Esecutore stesso. In tal caso detti materiali o lavorazioni saranno contabilizzati a debito dell'Esecutore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 17% per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Esecutore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Esecutore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Esecutore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Esecutore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente contratto o dalle vigenti leggi.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
(Se intervento su immobili che continuano a funzionare nel corso dei lavori: Le seguenti prescrizioni si considerano vincolanti per lo svolgimento dei lavori e di queste dovrà tenersi conto nella redazione del programma esecutivo delle lavorazioni:
a) Sarà da garantire anche mediante opere provvisionali, a carico dell’Esecutore, la continuità dei servizi operanti nella struttura; in particolare dovrà essere sempre possibile l’utilizzo di servizi igienici, dovranno funzionare gli impianti elettrici ai piani occupati e quelli termici nella stagione invernale; dovranno essere agibili i percorsi di accesso agli uffici, senza situazioni di pericolo per gli utenti. Il luogo di esecuzione delle opere deve essere interdetto al pubblico e deve essere opportunamente segnalato.
b) Si dovrà limitare al massimo possibile il disagio ai lavoratori operanti nella struttura, in particolare dovranno essere concordati con i responsabili dei servizi stessi, con la Direzione Lavori, e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali orari per lo svolgimento delle lavorazioni più rumorose.
c) Gli infissi devono essere asportati e rimontati nella stagione estiva, concordando con i responsabili dei servizi presenti e con l’Ufficio Direzione Lavori tempi e modalità.
d) Il completamento della ripavimentazione del disimpegno nei pressi delle scale, ove è previsto il passaggio di utenti, dovrà essere effettuato in giorni non aperti al pubblico per permettere la continuità dei servizi.
e) Qualora si rendesse necessaria una impalcatura del tipo "a sbalzo", per i lavori riguardanti la copertura, le ammorsature all'edificio dovranno avvenire senza fori nella muratura.
f) Per gli interventi realizzati su sedi stradali dovrà essere convenientemente canalizzato sia il traffico veicolare sia pedonale e ciclabile in maniera da non procurare rischi sia per le varie utenze che per gli addetti alle varie lavorazioni, cercando di ridurre al minimo il disagio per l’utenza. Le eventuali chiusure delle strade, anche parziali, dovranno essere concordate, per quanto riguarda gli aspetti di spazio e di tempo, con l’Ufficio Direzione Lavori. Per eseguire tali ordini l’Esecutore si impegna ad utilizzare i mezzi d’opera e la manodopera necessari, anche nei giorni festivi, se necessario. L’Appaltante declina ogni responsabilità relativa ad eventuali danni a persone o cose che si verificassero nella zona ove si eseguono i lavori.
g) Durante la durata dei lavori di scavi è prevista la presenza di un Archeologo autorizzato dall’Appaltante che potrà impartire istruzioni particolari che dovranno essere rispettate dall’Esecutore.
Art. 10
Richiesta di dettagli di progetto e particolari costruttivi
L’Esecutore ha l’obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate negli atti del contratto.
Art. 11
Osservanza delle disposizioni di Legge
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs 163/2006, del DPR 207/2010, del DM 145/2000 per gli articoli ancora in vigore. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Art. 12 Cauzione e garanzie
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.
L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni:
Sezione A “Danni alle opere” | Somme assicurate alla stipula in € |
Partita 1 – Opere | Importo di contrattoA |
Partita 2 – opere preesistenti | …. |
Partita 3 – demolizione e sgombero | …. |
Sezione B “R.C.T.” | Massimale/sinistro alla stipula in € |
C…. |
A Oppure superiore all’importo del contratto, dandone specifica motivazione nel bando (art. 125 c. 1 DPR 207/2010). C 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante.
L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e del contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004.
Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.
Art. 13
Inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto
In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori, in tutto o anche in parte, all’Esecutore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, ai sensi dell’art. 153 DPR 207/2010 e alla consegna frazionata ai sensi dell’art. 154 DPR 207/2010, senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal D.L. e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
Art. 14 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.
Nel giorno fissato dal D.L., le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell’Esecutore, anche se già eseguito a cura dell’Appaltante.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.
In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.
Art. 15
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione delle opere
L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.
L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del D.L..
Art. 16
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: Elaborati grafici di progetto e relazioni
Cronoprogramma
Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dall’Appaltante [oppure: Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (presentato dall’Esecutore). Si dà atto che non si prevede la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, pertanto non si è nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 90 commi 3 e 4 D.Lgs 81/2008). Qualora l’Esecutore richieda autorizzazione al subappalto a favore di soggetto diverso da lavoratore autonomo, oppure comunichi un subcontratto (diverso dalla mera fornitura di materiali o attrezzature), occorre sospendere i lavori e procedere alla designazione del coordinatore per l’esecuzione e alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, senza che l’Esecutore possa avanzare pretesa per tale sospensione. Ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. dd) DPR 207/2010 si dà atto che il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), di cui all’art. 26 c. 3 D. Lgs 81/2008, non è stato redatto in quanto non sono previste interferenze interferenze (oppure: i lavori hanno durata non superiore ai due giorni e non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI D. Lgs 81/2008). B]
Piano operativo di sicurezza redatto dall’Esecutore Elenco dei prezzi unitari
Capitolato generale (DM 145/2000) per gli articoli ancora in vigore Capitolato speciale d’appalto
Polizze di garanzia previste nell’articolo “cauzioni e garanzie”
Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara (nel caso l’aggiudicazione sia avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 17 Qualificazione
Per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 1 è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 207/2010 per le seguenti categorie e relativi importi:
a) Categoria prevalente OS.22 € 343.168,86 (I.V.A. esclusa); classifica I
Art. 18
Termine utile per il compimento dei lavori - Penale in caso di ritardo - Sospensioni e proroghe
Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni 300 naturali e successivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale delI … per mille dell’ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs 163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano gli articoli 145 e 159 DPR 207/2010. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Esecutore non potrà mai attribuire la
B In caso contrario occorre redigere il DUVRI.
I Percentuale compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille (art. 145 DPR 207/2010).
causa, in tutto o in parte, ad altri soggetti che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.
L’ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all’art. 159 c. 12 DPR 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Esecutore al D.L., il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell’Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma. Qualora, ai sensi dell’art. 199 c. 2 del DPR 207/2010, nel certificato di ultimazione sia assegnato un termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Tale termine è da intendersi perentorio: il mancato rispetto di tale termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione già rilasciato e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora dall’ulteriore certificato risulti che le lavorazioni non sono completate, solo da questo ulteriore verbale iniziano a decorrere gli effetti che la legge fa decorrere dall’ultimazione (ad esempio l’emissione del collaudo ecc.).
Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all’Esecutore che ne abbia fatto richiesta.
Il giorno di scadenza del termine per ultimare i lavori fissato contrattualmente, il D.L., ai sensi dell’art. 199
c. 1 ultimo periodo DPR 207/2010, redige in contraddittorio con l’Esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori; pertanto in tale giorno l’Esecutore dovrà obbligatoriamente essere presente in cantiere per la firma del verbale.
Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 DPR 207/2010. Qualora l’Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il D.L. perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
L’indennizzo all’Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 DPR 207/2010 per l’intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l’Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell’Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l’Esecutore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
Si applica l'art. 166 DPR 207/2010.
Art. 19
Danni di forza maggiore
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Esecutore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.
Art. 20 Contabilizzazione e Pagamenti
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43 comma 6 DPR 207/2010 definite all’art. 2 del presente contratto, applicate al relativo prezzo offerto per i lavori, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo.
Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore.
Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL. Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori.
Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.
I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.
L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto.
Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 235, c. 2 DPR 207/2010. Nel caso l’Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 123/2004. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D.Lgs 81/2008.
Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. 13 D.L. 55/1983 convertito nella legge 131/1983).
L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 c. 1 D.L. 79/1997 convertito in Legge 140/1997.
Gli eventuali interessi moratori, calcolati ai sensi dell’art 144 DPR 207/2010, sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c. 2 c.c.
Art. 21
Proprietà degli oggetti ritrovati
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Esecutore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione all’Appaltante.
Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del D.L., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. L’Esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Appaltante, senza alcun diritto dell'Esecutore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.
Art. 22 Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 DPR 207/2010, il conto finale verrà compilato entroL 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Esecutore, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 DPR 207/2010, entro 30 giorni dall’invito che il Responsabile di procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Art. 23 Collaudo
La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entroM 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori salvo inadempienze dell’Esecutore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo, ai sensi dell’art. 219 DPR 207/2010. In particolare non si farà luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all’art. 36 (As Built – “Come costruito”).
Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà dell’Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal D.L.. Il certificato di regolare esecuzione è soggetto alla medesima disciplina del certificato di collaudo, tranne per quanto riguarda il soggetto che lo rilascia ed il termine di emissione.
Si applicano le disposizioni previste dal capo II, Titolo X Parte II DPR 207/2010. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell’Esecutore, come previsto dall’art. 224 DPR 207/2010. Sono inoltre a carico dell’Esecutore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall’organo di collaudo, ai sensi dell’art. 224 DPR 207/2010.
Art. 24
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilità dell’Esecutore
Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 145/2000, oltre agli oneri previsti dal suddetto decreto e agli altri indicati nel presente contratto, sono a carico dell'Esecutore, in quanto compresi nei prezzi d’appalto, oltre agli oneri previsti nell’art. 32 c. 4 DPR 207/2010, gli oneri ed obblighi seguenti dei quali l’Esecutore deve tener conto nel formulare la sua offerta:
1. comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo del Direttore di cantiere, di cui all’art. 6 DM 145/2000. L'Esecutore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico. Il Direttore di cantiere dovrà essere presente in cantiere in modo continuativo, al fine di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dello stesso. Ove ciò non avvenga, oppure negli altri casi previsti dall’art. 6 c. 5 DM 145/2000, il Direttore Lavori potrà esigere il cambiamento del direttore di cantiere. Nel caso che tale ordine non venga osservato il D.L. potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione; in tale ipotesi all'Esecutore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato l'Esecutore dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata all’Appaltante sottoscritta da tale responsabile. Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Appaltante.
2. L’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l’osservanza delle norme emanate con:
DPR 320/1956: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”;
DPR 1124/1965: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
DPR 1301/1965: “Regolamento di esecuzione della legge n. 292/1963 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria”: nonché l’osservanza delle disposizioni emanate dall’I.S.P.E.S.L. e dall’U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d’igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.
L Massimo 60 giorni.
M Elevabile ad un anno nei casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell’opera da collaudare.
DPR 577/1982: “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio”
DPR 224/1988. Riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi;
D.Lgs. 115/1995 (in particolare artt. 1, 2 e 3) relativo alla sicurezza generale dei prodotti;
DM 9/1/1996 “Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”
D.Lgs. 359/1999 (in particolare artt. 2 e 7 sull’uso delle attrezzature di lavoro); D.Lgs. 163/2006 art. 131 oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza; D.Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
3. La formazione e la custodia del cantiere secondo le disposizioni di legge; l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere fino al collaudo l'opera compiuta. L'installazione di attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori, compresa un'adeguata illuminazione.
L'apprestamento delle opere provvisionali, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
La sistemazione delle strade di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzati ad accedervi.
La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cantiere e di ogni apprestamento provvisionale.
4. La costruzione e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, idoneamente rifiniti e forniti di servizi necessari alla permanenza e al lavoro del suddetto personale. I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo indicato od accettato dal D.L., il quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione (scrivanie, tavoli, sedie, scaffali, macchine da scrivere, calcolatrici, computer dotato di software di video scrittura e tabelle elettroniche, modem, fax, stampante laser ecc.). Saranno inoltre idoneamente riscaldati ed allacciati alle normali utenze (luce, acqua e telefono), facendosi carico all'Esecutore di tutte le spese di allacciamento alle utenze, di uso e di manutenzione.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
6. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
7. Le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
8. L’aggiornamento dei disegni di progetto, su supporto informatico, in formato AutoCAD; le modifiche dovranno essere apportate sempre prima della realizzazione della parte interessata e, comunque, il primo giorno di ogni settimana.
9. L’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
10. La esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla D.L. o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti.
11. La fornitura e manutenzione di regolari cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti ovunque necessari e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L., a scopo di sicurezza nel senso più lato e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori.
12. Il mantenimento, fino all'accettazione del collaudo, della continuità degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti, nonché del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.
13. L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, all'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
L’Esecutore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori. Il suddetto obbligo vincola l’Esecutore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni del soggetto di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A garanzia di tali obblighi si opererà sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’art. 4 c. 3 DPR 207/2010. L’Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all’Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici.
Il pagamento all’Esecutore delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Esecutore non può opporre eccezioni all’Appaltante, ne’ ha titolo a risarcimento di danni o interessi.
L'Appaltante, su semplice richiesta verbale, potrà procedere in qualsiasi momento anche presso la sede dell'Esecutore, al controllo dei documenti (libro unico del lavoro ecc.) da cui si possa evincere l'ottemperanza da parte dell'Esecutore delle obbligazioni relative alle contribuzioni assicurative e previdenziali, regolate e previste dai contratti e dalle vigenti norme di legge.
L’Esecutore sarà responsabile in solido con i subappaltatori, nei confronti dell’Appaltante, del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, l’applicazione da parte dell’Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti del medesimo al riguardo.
14. L'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi, combattenti, patrioti, reduci ed orfani.
15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero, dimensioni e frequenza che saranno di volta in volta indicati dalla D.L..
16. La pulizia quotidiana dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni e di quelli in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese.
17. Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla D.L., alle persone addette, a qualunque altro soggetto ai quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri soggetti, senza che l'Esecutore possa pretendere compensi di sorta.
18. Omissis…………………………
19. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri soggetti per conto dell'Appaltante. I danni che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Esecutore.
20. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
21. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Esecutore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Esecutore è in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali.
22. Sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti esistenti, nonché pulire perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc., entro otto giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato. Le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite (comprensive della detersione a fondo e della disinfezione dei servizi igienici) ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi
ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altri soggetti. In caso di mancata pulizia l’Appaltante farà intervenire apposito soggetto incaricato, addebitandone l’importo (più il 17% per spese generali dell’Appaltante) all’Esecutore.
23. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nei cantieri di lavoro, in adiacenza agli ingressi, di cartelli indicativi dei lavori (denominazione dell’Appaltante e di quello finanziatore, oggetto dell’appalto, Esecutore, nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione) e quant’altro sarà richiesto dal D.L., conformi alle vigenti disposizioni normative. Inoltre è previsto che vi sia rappresentato un disegno d’insieme, delle dimensioni 2,00 x 1,50 m, a colori, dell’intervento, con tecnica grafica a discrezione della D.L. sulla base di un modello di massima a scala ridotta che fornirà sempre la D.L..
Qualora l’opera sia finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti il cartello di cui sopra o apposito cartello dovrà riportare la dicitura: “opera realizzata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale". Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla presa in consegna dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Esecutore una penale giornaliera di euro 20,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.
24. La manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla D.L..
25. La fornitura alla D.L. ed al collaudatore di manodopera (tecnici, montatori ed elettricisti), materiali e strumenti di misura meccanici ed elettrici campionati (contagiri, voltmetri, wattmetri, contatori ecc) necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.
26. Le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti.
27. La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte dell’Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
28. La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, tutte le certificazioni e dichiarazioni relative a materiali, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal D.L., nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformità di quanto disposto dall’art. 15, comma 4 DPR 207/2010.
29. La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte dell’Appaltante, del certificato di agibilità delle opere.
30. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le subappaltatrici devono comunicare, ai sensi del DPCM 187/1991, all'Appaltante, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzie sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora l’Esecutore o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati succitati, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera. Le succitate Società o consorzi hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Appaltante le eventuali variazioni della composizione societaria, di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, intervenute in corso d'opera. Quando siano intervenute variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’Esecutore il legale rappresentante dovrà darne comunicazione all’Appaltante e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta.
31. Accantonare e consegnare una quota pari al 5% dei materiali impiegati per pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti e battiscopa.
32. Risarcire i danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, per ogni causa o per negligenza dell'Esecutore, vengano arrecati a proprietà pubbliche e private, a persona ed animali o a materiali forniti e a lavori da altri compiuti. L'Appaltante e il suo personale restano a tal proposito liberi ed indenni da qualsiasi responsabilità.
33. Mantenere in perfetto stato, fino al collaudo finale, tutte le opere eseguite, nessuna esclusa ed eccettuata, oggetto dell'appalto.
34. Eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio di D.L.. Tale sede deve essere costituita nel luogo ove si svolgono i lavori stessi. Qualora l’ufficio di direzione lavori non abbia una sede propria, il domicilio si intende eletto presso gli uffici comunali. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Esecutore o al capo cantiere si considererà fatta personalmente all’Esecutore.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DM 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal D.L. o dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto sopra indicato. Ogni variazione del suddetto domicilio deve essere preventivamente comunicata all’Appaltante.
35. Sia nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore sia nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell’Appaltante, l’Esecutore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove deve svolgersi l’attività inerente al presente contratto.
36. Ove consentito dagli accordi sindacali, l’Esecutore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali. Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all’Esecutore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
37. L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010. L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
38. Cura delle eventuali piantagioni comprese nell’area di cantiere.
Art. 25 Subappalti e subcontratti
Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi
n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal DPR n. 252/1998.
Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto.
Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17.
L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso.
Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe.
L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice
che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile.
L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.
L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso.
Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010.
L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010).
L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza.
I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato. Pertanto l’Esecutore, in occasione di ciascun SAL, deve comunicare all’Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In mancanza di tale comunicazione l’Appaltante non procederà al pagamento del SAL, e il tempo intercorrente tra l’emissione del SAL e la trasmissione della comunicazione comporta una sospensione del termine per il rilascio del certificato di pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni nel SAL maturato.
Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008.
Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione:
piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio;
dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento).
I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008).
Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.
Art. 26
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Appaltante e l’Esecutore deve trasportarli e regolarmente accatastarli o smaltirli nel luogo che verrà stabilito dalla D.L., ad una distanza massima di 15 km, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Art. 27
Spese di contratto, di registro ed accessorie
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti e dei disegni di progetto), nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’Esecutore assolvere l’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza ed è obbligo dell’Appaltante provvedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) solo dopo la dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l’Appaltante deve rilasciare apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 28
Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso
Ai sensi dell'art. 133 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione prezzi, ne' può essere applicato il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.
Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicato il prezzo chiuso, come disciplinato dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e art. 172 DPR 207/2010.
Art. 29 Riserve e contenzioso
Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006.
In caso di contenzioso fra l’Appaltante e l’Esecutore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n.163/2006 le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 241 del D.Lgs n.163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui si perfeziona il presente contratto. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs n.163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.
Art. 30 Garanzia delle opere
Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorniO …. decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a
O Massimo gg 3650 (10 anni) per beni immobili (art. 1669 C.C.).
giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante.
L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante.
In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.
Art. 31
Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate
L'Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 DPR 207/2010.
Quando l'Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Esecutore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione.
L'Esecutore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
L’Esecutore è tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall’uso o dall’esercizio dell’opera, essendo ammesso l’uso preventivo dell’opera, prima e ai fini del collaudo.
La presa in consegna delle opere non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell’articolo “Garanzie delle opere” del presente contratto.
Art. 32 Sicurezza nel cantiere
Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
− eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; (oppure: piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano di sicurezza e di coordinamento non è stato redatto in quanto si prevede che in cantiere non vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; pertanto se durante il corso dei lavori l’Esecutore dovesse richiedere autorizzazione al subappalto oppure comunicare di aver stipulato un subcontratto, il D.L. provvederà a sospendere i lavori al fine di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 5 D.Lgs. 81/2008), senza che l’Esecutore possa accampare pretese per risarcimenti o indennizzi vari.).)
− piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore.
I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie
tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L..
Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori.
L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.
Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto.
L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore.
In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.
L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori.
Art. 33
Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva
L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006 e all’art. 6 c. 8 DPR 207/2010. Nel caso di risoluzione ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 163/2006 ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Esecutore rispetto al programma esecutivo, di cui all’art. 9 del presente contratto ed il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori in ritardo.
Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:
a) quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
b) quando l'Esecutore non si attenga al programma esecutivo dei lavori approvato dall’Appaltante o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
c) quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;
d) quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
e) mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’Esecutore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’Esecutore;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Appaltante dichiara all’Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore saranno posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che l’Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 123 c. 3 DPR 207/2010.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante e non potrà essere invocata dall'Esecutore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 34
Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi
I prezzi contrattuali compensano:
a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso.
I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall’Esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 35 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Art. 36 Cessione del credito
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto trovano applicazione le norme dell’art.117 del D.Lgs n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati dall’art. 117, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all’Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 37
As Built – “Come costruito”
L’Esecutore deve consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli “As Built” (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita).
Per “As Built” si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall’Esecutore mediante l’aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l’esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dall’Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di
ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli “as built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. Gli “As Built” vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG.
Se non verrà presentata tale documentazione, l’Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dall’Appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all’Esecutore, aumentate del 17% per spese dell’Appaltante.
Art. 38 Sicurezza degli impianti
Al termine dei lavori, l'installatore dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato prevista dall'art. 7 del DM 37/2008, redatta nell'apposito modello. In caso di mancata presentazione di tali dichiarazioni non si potrà fare luogo al rilascio del certificato di collaudo.
L’installazione o la manutenzione di impianti previsti all’art. 1 del DM n. 37/2008 dovrà essere eseguita da imprese abilitate ai sensi del suddetto DM 37/2008.
Art. 39 Formazione.
L’Esecutore è tenuto a prestare corsi di formazione al personale dipendente dell’Appaltante che utilizzerà i beni forniti. La formazione dovrà puntualmente informare gli operatori sulle modalità d’uso, rischi connessi all’utilizzo del mezzo, manutenzione ecc.
La formazione dovrà completarsi entro 30 giorni dal certificato di ultimazione lavori e comunque prima dell’utilizzo delle opere.
Le date in cui sarà svolto il corso di formazione dovranno essere concordate con l’Ufficio interessato. L’Esecutore qualora non proceda alla formazione del personale, sarà soggetto al pagamento di una penale pari a Euro 1.000,00.
Firme
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile l’Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott’elencati articoli dello schema di contratto:
“ordine da tenersi nell’andamento dei lavori”
“oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore – Responsabilità dell’Esecutore”
“Subappalti e subcontratti” in particolare in merito all’obbligo di inserire la clausola risolutiva espressa nei subcontratti
“Sicurezza nel cantiere”
“Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore – Clausola risolutiva”