STATUTO DEL CONSORZIO PUBBLICO COMUNI DEI NAVIGLI
STATUTO DEL CONSORZIO PUBBLICO COMUNI DEI NAVIGLI
COSTITUZIONE SCOPI E DURATA
Art. 1
Costituzione e denominazione. Nuove adesioni.
Conseguenze della partecipazione.
1. E’ costituito, in base al disposto degli artt. 24, 25 e 60 della L. 142/1990, il Consorzio Pubblico denominato “Consorzio Comuni dei Navigli” (di seguito Consorzio) secondo la convenzione sottoscritta tra gli Enti aderenti, della quale il presente Statuto è parte essenziale ed integrante.
2. Fanno parte del Consorzio:
3. I Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero e Vittuone.
4. Potranno essere successivamente ammessi a far parte del Consorzio altri Comuni o altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
5. La partecipazione al Consorzio comporta la formale manifestazione della volontà, da parte dei Comuni consorziati, di trasferire al Consorzio le competenze ad essi spettanti relative alla gestione dei servizi pubblici indicati come oggetto dell’attività del Consorzio.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione al Consorzio comporta, per ciascun Comune, la devoluzione al Consorzio della regolamentazione e della gestione delle attività che costituiscono lo scopo del Consorzio e che il Consorzio effettivamente svolga. La partecipazione al Consorzio comporta per gli altri enti aderenti la piena ed incondizionata accettazione delle finalità per la realizzazione delle quali il Consorzio è stato costituito.
2. La partecipazione al Consorzio darà diritto al Consorzio stesso di richiedere a ciascun Comune aderente, ad eccezione di quelli già sede di impianti operativi o in fase di completamento, l’accettazione sul proprio territorio della collocazione di impianti necessari all’attività del Consorzio.
3. L’accettazione degli impianti sarà rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione comunale richiesta e sarà comunque condizionata all’intervenuta:
a) progettazione sulla base della programmazione degli Enti competenti, conformemente alla normativa vigente;
b) verifica della compatibilità ambientale del progetto approvato.
4. Ad avvenuta accettazione, sarà stipulata una convenzione fra il Comune ed il Consorzio.
Art. 3 Scopo
1. Il Consorzio ha come scopo la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata nell’ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti.
2. Il Consorzio potrà inoltre occuparsi di gestire la trasformazione e lo smaltimento dei rifiuti inerti e dei non assimilabili, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi purché prodotti da aziende che svolgano la propria attività nel territorio consortile. Il Consorzio potrà procedere alla bonifica di aree degradate e alla loro utilizzazione per le finalità consortili.
3. Esso potrà svolgere tutte le attività comunque riconducibili alla categoria dei servizi ambientali.
4. Esso potrà provvedere all’attività di promozione turistica del territorio dei Comuni consorziati e dei Comuni non consorziati attraverso apposite convenzioni, promuovendo in modo specifico la conoscenza,
la tutela, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In quest’ambito il Consorzio potrà svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e di formazione sui temi della storia , dell’arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità, potrà inoltre organizzare manifestazioni in genere e in particolare visite guidate, convegni, fiere, rievocazioni, sagre paesane e gastronomiche, sensibilizzare le collettività verso lo sviluppo e la crescita delle attività turistiche, attivandosi anche per l’istituzione di uffici informazioni e accoglienza turistica.
5. Il Consorzio potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria ed immobiliare necessaria al perseguimento dei propri fini.
6. Il Consorzio potrà anche costituire e/o avere compartecipazioni in Società per Azioni, purché finalizzate ai compiti istituzionali del Consorzio stesso.
Art. 4
Natura e mezzi
1. Il Consorzio è ente pubblico economico, strumentale degli enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, costituito per la gestione in modo associato fra gli enti consorziati dei servizi previsti dal presente Statuto.
2. Per i propri fini statutari il Consorzio potrà utilizzare la propria piena capacità contrattuale di ente pubblico economico, nelle forme consentite dalle leggi italiane e comunitarie nonché dal presente Statuto.
Art. 5
Ambito di intervento
Il Consorzio opera, di regola, nel territorio degli enti consorziati ma potrà comunque, al fine di soddisfare gli interessi e le esigenze delle popolazioni degli enti predetti, svolgere la propria attività anche al di fuori di tale territorio, attraverso convenzioni da stipularsi con gli enti interessati.
Art. 6
Sede
Il Consorzio ha sede in Albairate, via X. Xxxxxxxx, n.2.
Art. 7
Durata, cessazione e recesso anticipato
Il Consorzio ha durata di 30 anni dalla sua costituzione. Con deliberazione unanime degli enti consorziati, la durata potrà essere ridotta o prorogata. La proroga non potrà avere una durata superiore a 30 anni.
Al termine della durata ordinaria del Consorzio e, comunque, in caso di cessazione anticipata, il patrimonio dell’ente sarà in via principale destinato a costituire uno speciale fondo a copertura di ogni futuro danno ambientale connesso alle attività del Consorzio medesimo. L’eventuale residuo patrimoniale verrà ripartito fra i singoli Enti aderenti in modo proporzionale alle quote.
Ogni ente consorziato potrà recedere dal Consorzio. Il diritto di recesso non può comunque essere esercitato prima di 3 anni dalla costituzione del Consorzio. Il recesso dovrà essere richiesto entro il giugno di ciascun anno con lettera al Presidente, che provvederà a darne comunicazione tempestiva agli enti consorziati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di domanda di recesso, il Consiglio diAmministrazione propone la riformulazione dell’art.1 del presente Statuto con esclusione del recedente, procede al nuovo conteggio ed all’attribuzione delle quote consortili, le quali saranno, di norma, ridistribuite proporzionalmente fra i restanti soggetti.
Il recesso e le relative modifiche statutarie dovranno essere approvate dagli Enti consorziati.
Ogni soggetto consorziato potrà recedere solo dopo aver assolto ad ogni obbligo economico e finanziario nel confronti dei Consorzio, tenuto anche conto della quota relativa al fondo di accantonamento per ogni futuro danno ambientale di cui al precedente comma.
Il recesso dal Consorzio comporta la rinuncia dell’ente recedente al 50% della quota spettante del patrimonio consortile.
Art. 8
Decadenza dal Consorzio
1. Gli enti partecipanti al Consorzio decadono dallo stesso nel caso in cui non corrispondano al Consorzio le somme dovute per più di 2 anni.
2. La decadenza è dichiarata dall’Assemblea con proprio provvedimento deliberativo. La decadenza sarà operante a decorrere dalla data della deliberazione stessa.
3. La decadenza comporta l’assolvimento di ogni obbligo economico e finanziario nei confronti del Consorzio, tenuto anche conto della quota relativa al fondo di accantonamento per ogni futuro danno ambientale di cui al precedente art. 7, comma 2, nonché la perdita della quota spettante del patrimonio consortile.
Art. 9
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono suddivise in:
Quota di adesione
paritaria tra gli Enti consorziati risultante dal patrimonio netto dall’ultimo bilancio consuntivo approvato, suddiviso per gli Enti consorziati.
Quota di gestione annuale
1. il 46% attribuito ad ogni Ente Consorziato in misura uguale indipendentemente dalla loro dimensione;
2. il restante 54% suddiviso per ogni Ente Consorziato in proporzione al rispettivo numero di abitanti calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 10 Spese
1. Le spese per l’amministrazione ordinaria del Consorzio sono ripartite tra i Comuni consorziati in base alle quote di partecipazione di cui all’articolo precedente.
2. Le spese concernenti la raccolta e lo smaltimento sono ripartite tra i Comuni in base alla quantità e alla tipologia di rifiuto raccolto e conferito.
3. Le spese concernenti ogni altro servizio, attività ed opera svolti dal Consorzio verranno proporzionalmente ripartite tra i beneficiari dei servizi resi, delle attività svolte e delle opere compiute.
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 11
Organi Consortili
1. Sono organi necessari del Consorzio, in base agli artt. 23 e 25 della Legge 142/90, l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
2. Ai senti dell’art. 23, comma 7 della L. 142/1990, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni indicati dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
Art. 12
Segretario dell’Assemblea; Segretario del Consiglio di Amministrazione
1. Il Segretario dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea che ne stabilisce l’eventuale compenso.
2. In caso di assenza o d’impedimento, le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono assolte dal componente più giovane di età dell’Assemblea stessa.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale o da un altro dipendente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza di entrambi, i verbali sono redatti dal componente più giovane di età del Consiglio stesso.
4. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, oltre a redigere i verbali delle sedute, adempie ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.
ASSEMBLEA
Art. 13
Composizione dell’Assemblea; quote di partecipazione e di voto
1. L’Assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di un loro delegato.
2. L’Assemblea consortile, in quanto composta da organi necessari per soggetti consorziati resta in carica senza scadenze temporali per tutta la durata del Consorzio.
3. Ogni rappresentante o delegato disporrà nell’Assemblea di voto, pari alla quota di partecipazione dell’Ente che rappresenta.
4. L’eventuale delegato del Sindaco nell’Assemblea dovrà avere i requisiti per essere eleggibile al Consiglio Comunale. In ogni caso il delegato dovrà depositare il documento di delega al momento dell’ammissione all’Assemblea stessa. Rimane fermo il principio che la rappresentanza in capo al delegato si estingue di diritto qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica.
5. Qualora si verifichino variazioni alla quota proporzionale di partecipazione dei singoli comuni consorziati, a seguito di decadenza, recesso o di adesione di nuovi enti o di modifiche apportate in sede di revisione quadriennale del numero degli abitanti, l’Assemblea consortile, delibererà le proposte delle necessarie variazioni al valore percentuale delle quote di partecipazione.
6. Il Presidente del Consorzio provvederà a comunicare a tutti gli enti consorziati la relativa proposta di delibera, che dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli.
Art. 14
Attribuzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea consortile è l’organo di indirizzo e controllo amministrativo del Consorzio e detta gli indirizzi generali dell’attività dell’ente.
2. Ad essa competono, oltre a quelle altre eventualmente previste dal presente Statuto, le funzioni di:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Assemblea, nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dei Consorzio, i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone eventuali indennità e i compensi;
b) revocare gli organi predetti con delibera motivata;
c) determinare gli indirizzi generali al quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità consortili. In particolare, l’Assemblea determina, su proposta del Consiglio diAmministrazione, quali servizi attivare, fra quelli previsti dallo Statuto, stabilendo le forme con le quali provvedere alla, gestione di ogni singolo servizio e regolandone le modalità ed i tempi fissando il quadro generale tariffario, individuando i soggetti a cui erogare i servizi;
d) approvare gli atti fondamentali ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) formulare le proposte di modificazioni dello Statuto;
f) deliberare le proposte di nuove richieste di ammissione o di recesso nel Consorzio;
g) prendere atto della intervenuta approvazione delle proposte di cui al precedente punto e) da parte di tutti gli enti consorziati e dichiararne l’efficacia;
h) approvare le convenzioni di servizio con enti o privati, di cui all’art. 5, comma 2, del presente Statuto;
i) emettere obbligazioni;
j) prendere atto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, contenenti la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
k) approvare, con l’intervento di almeno 2/3 delle quote assegnate e degli enti consorziati, la proposta di nomina, per chiamata, del Direttore, adottata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione;
l) eleggere il Presidente e gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
m) approvare il quadro generale tariffario.
Art. 15
Adunanze ordinarie e straordinarie
1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci.
2. L’Assemblea può inoltre riunirsi straordinariamente in altre sessioni nei seguenti casi:
a) qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell’Assemblea;
b) su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
c) su richiesta dei rappresentanti dell’Assemblea consortile che rappresentino almeno 1/3 delle quote (o di 1/ 3 degli Enti consorziati).
3. Nell’istanza di convocazione dell’Assemblea straordinaria, rivolta al Presidente dell’Assemblea devono essere tassativamente indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Nei casi sopra indicati il Presidente dell’Assemblea provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 16
Costituzione e validità delle deliberazioni; deliberazioni a maggioranza qualificata
1. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti Partecipanti al Consorzio, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti Partecipanti al Consorzio.
2. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché non siano inferiori ad un terzo delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti partecipanti al Consorzio.
3. E’ necessaria invece la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote sia di adesione e sia di gestione dei rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio per l’adozione delle delibere concernenti:
a) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
b) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) localizzazione degli impianti;
d) proposta di modificazioni dello Statuto;
e) proposte di ammissioni o recessioni di nuovi Enti nel Consorzio,
f) approvazione della proposta di nomina per chiamata del Direttore.
Art. 17
Convocazione dell’Assemblea
1. Le convocazioni dell’Assemblea sono disposte dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax riportante ricevuta, o telegramma. L’avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di assoluta urgenza, l’avviso deve pervenire almeno 24 ore prima.
2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. Anche in mancanza del rispetto delle formalità predette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4. E’ possibile nell’avviso di convocazione dell’Assemblea prevedere la seconda convocazione, da indicare con almeno un’ora di differimento dalla prima convocazione.
Art. 18
Presidente dell’Assemblea
1) Il Presidente dell’Assemblea:
a) convoca l’Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
b) presiede l’Assemblea;
c) cura insieme al Segretario la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio;
d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;
e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell’Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Assemblea ne fa le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, il rappresentante più anziano.
2) La prima Assemblea del Consorzio, convocata secondo quanto stabilito infra è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, del Comune sede del Consorzio.
3) Segretario dell’Assemblea è di norma quello del Comune ove ha sede il Consorzio.
Art. 19
Svolgimento delle assemblee
1. Il Presidente dell’Assemblea dà mandato al Segretario di rilevare il numero dei presenti e l’entità delle quote rappresentate e richiede la verifica della regolare costituzione dell’Assemblea, con la presenza del numero legale per procedere alle deliberazioni.
2. Il Presidente dell’Assemblea inoltre dirige e regola la discussione di voto e stabilisce le modalità delle votazioni.
3. Le assemblee sono pubbliche. Le deliberazioni, di regola, sono adottate su, appello nominale con voto palese, salvo diversa volontà dell’Assemblea stessa. In ogni caso per le nomine e le revoche dalle cariche consorziali si procederà sempre a scrutinio segreto, sulla base di modalità di votazione che garantiscano la segretezza del voto espresso da ciascun ente.
4. Delle deliberazioni dell’Assemblea fanno fede i processi verbali redatti in sunto dal Segretario e sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso ed approvati dall’Assemblea nella seduta successiva.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 20
Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea fuori dal proprio seno.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione solo coloro che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, sostituito il Consorzio al Comune, e che abbiano adeguata e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, attestati da curriculum professionale.
3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente.
Art. 21
Durata in carica
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e, comunque, fino all’insediamento del successivo consiglio, che deve avvenire non oltre 30 giorni dalla data in cui l’Assemblea abbia provveduto alla nuova nomina.
2. L’intero Consiglio di Amministrazione decade dal mandato quando nel corso del triennio l’Assemblea abbia proceduto alla revoca di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
Art. 22
Decadenza e sostituzione; conflitto di interessi
1. Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione decada o cessi anticipatamente dalla carica, il Presidente deve convocare l’Assemblea per la sostituzione entro 30 giorni da quando la causa di cessazione si è verificata o ne è venuto a conoscenza. La sostituzione del membro del Consiglio di Amministrazione è efficace con l’esecutività della deliberazione relativa.
2. In ogni caso, i membri del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati assumono l’anzianità dei loro predecessori.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Art. 23
Incompatibilità e decadenze
1. Oltre alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che siano in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o in qualunque modo connesse ai servizi propri del Consorzio.
2. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde qualora si verifichino le cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere comunale, nonché nei casi previsti dal presente articolo. Negli altri casi, la decadenza è dichiarata dall’Assemblea consortile.
3. In ogni caso sono dichiarati decaduti i componenti del Consiglio diAmministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. In questa ipotesi la decadenza è pronunciata dal Consiglio diAmministrazione stesso, salvo ricorso dell’interessato all’Assemblea consortile per la decisione definitiva.
Art. 24
Revoca dei singoli membri; scioglimento del Consiglio di Amministrazione
1. L’Assemblea può sempre procedere alla revoca motivata dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o allo scioglimento dell’intero Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, o di 1/3 delle quote e dei rappresentanti degli enti consorziati.
2. Contestualmente alla delibera di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea deve procedere alla nomina dei nuovi membri o dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Art. 25
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione : proposte all’Assemblea di atti fondamentali
1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei più ampi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria del Consorzio, all’interno dei fini individuati dallo Statuto e nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’Assemblea consortile.
2. A tale scopo esercita tutte le facoltà che non siano per legge o per Statuto riservate ad altri organi consortili.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione elabora e sottopone all’approvazione dell’Assemblea le proposte dei seguenti atti fondamentali consortili:
a) il Piano - Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra enti consorziati e Consorzio;
b) i Bilanci Economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il Conto Consuntivo;
d) il Bilancio di Esercizio.
Art. 26
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: delibere autonomamente assunte
Oltre ai predetti atti, il Consiglio di Amministrazione autonomamente delibera sui seguenti oggetti, qui elencati in modo solo esemplificativo:
a) le spese, gli acquisti, le alienazioni , ed i relativi contratti;
b) i contratti per l’affidamento a terzi, pubblici o privati, di specifici servizi di competenza del Consorzio;
c) le modalità di realizzazione delle opere consortili sulla base delle normative statali e comunitarie vigenti;
d) le tariffe specifiche dei servizi prestati dal Consorzio, individuandole all’interno della struttura tariffaria generale stabilita dall’Assemblea;
e) il ricorso a prestazioni professionali esterne;
f) i regolamenti interni;
g) l’assunzione, la risoluzione dei rapporto d lavoro e la sospensione del personale, salvo quanto di competenza del Direttore;
h) le deliberazioni concernenti l’assunzione di finanziamento a breve termine, nonché quelle che abbiano ad oggetto contratti ed atti vincolanti il bilancio consortile oltre l’anno.
Art. 27
Approvazione degli atti fondamentali da parte dell’Assemblea
Le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto gli atti fondamentali di cui all’art. 26, comma 3, debbono essere approvate espressamente dall’Assemblea.
Art. 28
Accesso alle deliberazioni - Esecutività
A prescindere dalle altre facoltà riconosciute dalla Legge e dal presente Statuto, gli enti consorziati hanno diritto ad avere tempestivamente e senza spese, previa richiesta, copia di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea consortile.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione.
Art. 29
Trasmissione degli atti fondamentali agli enti consorziati
1. Gli atti fondamentali del Consorzio devono essere trasmessi in copia integrale agli enti consorziati con plico raccomandato R.R. dopo l’approvazione assembleare e dopo l’eventuale controllo positivo da parte competente organo, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente dell’Assemblea.
2. Della trasmissione e del ricevimento degli atti fondamentali, da parte degli enti consorziati deve essere tenuto apposito registro.
Art. 30
Convocazioni e validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente e si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, il quale deve contenere giorno, ora e luogo della riunione.
2. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione scritta rimessa dall’interessato al Presidente all’inizio di ogni anno.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, compreso il Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti prevale quello espresso dal Presidente.
5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle sedute dei Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si deliberi il Piano Programma, il Bilancio Triennale, il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, nonché alle altre riunioni alle quali siano invitati dal Presidente. li Consiglio di Amministrazione può inoltre invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti dell’ordine del giorno.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 31 Attribuzioni
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli enti locali, consorziati o meno, con le autorità regionali e statali, con gli enti pubblici e i soggetti privati;
b) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
c) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi consortili;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
e) vigila sull’andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore,
f) firma i mandati di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio diAmministrazione;
h) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva;
i) comunica all’Assemblea le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni;
j) segnala i casi di assenza dei consiglieri che comportino la dichiarazione di decadenza;
k) nomina il Vice Presidente, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Art. 32
Nomina e requisiti
1. La direzione e la responsabilità gestionale del Consorzio compete al Direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, di regola, a seguito di concorso pubblico, ovvero per chiamata diretta. Grava inoltre sui dirigenti la responsabilità per gli atti di loro competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, deve indire il concorso tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data in cui il posto si rende vacante. La Commissione giudicatrice é composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti, in maggioranza, fra docenti ed esperti del settore, nominati dal Consiglio diAmministrazione.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio diAmministrazione può proporre, con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti, all’Assemblea Consortile di assumere il Direttore Generale senza pubblico concorso, tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività del Consorzio. L’assunzione per chiamata dei Direttore può essere preceduta da una preselezione, per la quale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di società specializzata nella ricerca di personale.
4. Per la nomina a Direttore Generale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di diploma di laurea legalmente riconosciuto in discipline tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche;
b) alternativamente al requisito di cui al punto a., possesso di diploma di scuola media superiore unitamente al possesso di un’ anzianità di almeno 5 anni di servizio in qualità di dirigente presso enti locali, aziende private o pubbliche, comunque esercenti attività assimilabili a quelle proprie del Consorzio;
c) possesso di curriculum formativo e professionale coerente rispetto all’ esercizio di attività di gestione di servizi pubblici locali;
d) compimento del trentesimo anno di età;
e) insussistenza di casi di esclusione previsti dalla legge o dai regolamenti per l’assunzione di impieghi presso la PubblicaAmministrazione.
5. Altri requisiti potranno essere richiesti nel bando di concorso, che andrà affisso per almeno 15 giorni nell’Albo del Consorzio e nell’Albo Pretorio del Comune dove il Consorzio ha sede.
Art. 33
Durata dell’incarico: conferma, cessazione, licenziamento, sostituzione, cauzione
1. Il Direttore generale dura in carica per tre anni, successivamente può essere confermato più volte.
2. Qualora tre mesi prima della scadenza del mandato dei Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione dei medesimo, questi si intenderà confermato per un altro triennio. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.
3. Il licenziamento del Direttore nel corso del periodo contrattuale può avere luogo solo per giusta causa riguardante il rapporto con il Consorzio e la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. I motivi del licenziamento dovranno essere contestati per iscritto all’interessato, a cura del Presidente, con invito a presentare le proprie difese entro trenta giorni, trascorsi i quali, ed esaminate le eventuali controdeduzioni, il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva.
5. Nei casi di vacanza temporanea del posto o di assenza prolungata del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può affidarne temporaneamente le funzioni al dirigente più elevato di grado presente in servizio.
Art. 34
Rappresentanza legale del Direttore
La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Direttore generale, il quale ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo, grado e giurisdizione, resistere in procedimenti giudiziari da altri attivati di ogni tipo, grado e giurisdizione, costituirsi parte civile nei procedimenti penali in nome e nell’interesse del Consorzio, previa comunicazione ed assenso del Consiglio di Amministrazione.
Art. 35 Attribuzioni
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio e deve perseguire le finalità proprie del Consorzio e gli obiettivi prefissati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale, in particolare, ha il compito di:
a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
c) adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo;
d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipare alle sedute dei Consiglio con voto consultivo;
e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, del Bilancio Preventivo Economico Annuale e del Conto Consuntivo;
f) presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti pubblici;
g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
h) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il funzionamento ordinario del Consorzio;
i) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso, sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
j) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
k) dirigere il personale consortile, adottando i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
m) presentare periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull’andamento del Consorzio;
n) compiere tutti gli atti di gestione ed esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 36
Trattamento economico e normativo; incompatibilità
1. Il trattamento economico e normativo del Direttore Generale é disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali e dai contratti integrativi di settore.
2. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei al Consorzio senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il Consiglio diAmministrazione dichiara la risoluzione del rapporto con il Consorzio.
Art. 37
Responsabilità del Direttore Generale e dei dirigenti
Direttore Generale e dirigenti dei Consorzio devono adempiere i doveri derivanti dal loro incarico con la diligenza del mandatario e sono responsabili nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 38
Nomina e durata
1. La revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea consortile.
2. I componenti dei Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
3. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.
4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati, decadono, i membri dell’Assemblea consortile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori consortili e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari o soci illimitatamente responsabili o dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio oggetto dei Consorzio, o coloro che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio, nonché coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti viene corrisposta una adeguata indennità, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio sulla base delle tariffe professionali e delle dimensioni del Consorzio.
Art. 39 Compiti
1. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme tributarie ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio.
2. Il Collegio deve inoltre riscontrare ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.
3. Il Collegio vigila sulla gestione economico finanziaria ed a questo fine:
a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali osservazioni e proposte motivate;
b) formula una propria relazione al Bilancio Consuntivo;
c) esamina la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello Stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione
4. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e comunque possono chiedere ai Consiglieri ed al Direttore notizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari. Xxxxxx inoltre partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria. In ogni caso queste sedute sono valide anche in loro assenza a condizione che risulti che sia stata data loro regolare comunicazione della seduta.
5. Ai membri del Collegio viene assicurato l’accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l’espletamento delle loro funzioni.
6. Il Collegio deve presentare all’Assemblea consortíle ogni anno, una relazione sull’andamento della gestione consortile nella quale siano quantificati in termini economici i dati della gestione.
Art. 40
Funzionamento e responsabilità
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 41
Controllo interno di gestione
1. E’ istituito il servizio di controllo economico interno di gestione, svolto da un ufficio appositamente istituito presso il Consiglio di Amministrazione. Tale ufficio può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privato approvati dal Consiglio di Amministrazione, di esperti esterni al Consorzio.
2. L’ufficio sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il perseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tale fine l’ufficio, tenendo conto del preventivo economico, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’idoneità dall’andamento della gestione.
3. L’ufficio provvede altresì a valutare la congruità delle disposizioni concernenti l’utilizzo del personale impartite dal Direttore, nonché degli obiettivi dallo stesso assegnati ai dirigenti e ai responsabili di aree, settori o uffici del Consorzio, redigendo apposita relazione, che deve contenere anche le proposte per una migliore organizzazione delle risorse umane e delle competenze, da trasmettere al Collegio dei Revisori in tempo utile perché questo ne tenga conto nelle relazioni periodiche di cui ai precedenti articoli, sollecitando gli organi competenti all’adozione dei provvedimenti del caso.
UFFICI E PERSONALE DEL CONSORZIO
Art. 42
Struttura organizzativa del Consorzio, stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Il Consorzio è dotato di un Ufficio di Direzione costituito dal Direttore e - ove occorra - da uno staff dirigenziale, secondo le previsioni di pianta organica. La copertura dei relativi posti avviene mediante concorsi pubblici (disciplinati con apposito Regolamento dell’Ente) o contratti di diritto privato a tempo determinato.
2. Il Consorzio può dotarsi, inoltre, di servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltre che - ove ritenuto necessario o preferibile - di personale comandato, distaccato dagli Enti consorziati o trasferito dagli Enti consorziati ovvero da altri Enti. Il comando e il distacco del pubblico dipendente non dà luogo all’instaurazione di un nuovo rapporto con il Consorzio. Esso concreta solo una modificazione oggettiva del rapporto preesistente.
3. La struttura organizzativa del Consorzio, la tabella numerica e le loro variazioni vendono determinate mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, compresi i dirigenti, è regolato dai principi e dalle norme vigenti.
5. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti del Consorzio è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, nonché dalle leggi vigenti in materia.
Art. 43
Requisiti e modalità di assunzione; regolamento
I requisiti e le modalità di assunzione del personale, la pianta organica le incompatibilità e quant’altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle normative del C.C.N.L. vigente.
Art. 44
Incompatibilità e responsabilità del personale
I dipendenti del Consorzio sono soggetti agli obblighi, alle responsabilità ed alle incompatibilità previste dalle leggi e dai contratti collettivi.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 45
Capitale di dotazione
1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, comprese le disponibilità finanziarie, conferite dagli enti consorziati al momento della costituzione del Consorzio stesso.
2. Il consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile.
Art. 46
Fonti finanziarie
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti nella programmazione consortile si provvede:
a) con i fondi accantonati;
b) mediante altre forme di autofinanziamento consentite dalla legge;
c) con i contributi in conto capitale da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
d) con prestiti anche obbligazionari;
e) con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati, previe intese con gli stessi.
Art. 47 Tariffe
1. Le tariffe ed i corrispettivi dei servizi del Consorzio per prestazioni rese agli enti consorziati ed ai terzi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei quadro generale tariffario fissato dall’Assemblea.
2. I corrispettivi debbono assicurare la copertura dei costi relativi ai singoli servizi.
Art. 48
Equilibrio di Gestione
Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e persegue l’obbligo del pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanze e di contabilità delle Aziende Speciali.
Art. 49
Utili di gestione
1. Gli utili netti accertati dal rendiconto di esercizio approvato sono destinati dal Consiglio diAmministrazione nel modo seguente:
a) al fondo di riserva;
b) all’incremento del fondo destinato a sostenere il rinnovo Impianti;
c) al fondo di accantonamento per ogni futuro danno ambientale.
2. L’eventuale eccedenza degli utili potrà essere devoluta agli enti consorziati in modo proporzionale alle quote di partecipazione.
Art. 50
Ripiano delle perdite
Nell’eventualità di perdite di esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà analizzare le cause che hanno determinato le perdite e proporre i provvedimenti per il contenimento delle stesse e la riconduzione in equilibrio della gestione consortile. In ogni caso i Comuni consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione degli organi competenti, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, a coprire le perdite di esercizio che non siano altrimenti ripianabili.
PIANO - PROGRAMMA E BILANCI
Art. 51
Piano - Programma
1. Il Piano programma è deliberato - entro sei mesi dal suo insediamento - dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio secondo gli indirizzi determinati dall’Assemblea consortile.
2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l’altro, in rapporto alle scelte ed agli obietti suddetti:
a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
3. Il Piano programma viene aggiornato annualmente, oppure confermato, in occasione della presentazione dei bilanci.
Art. 52
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
1. Il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx di previsione è redatto in coerenza con il Piano Programma e ha durata triennale.
2. Il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx comprende inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
Art. 53
Bilancio Preventivo Annuale
1. L’esercizio consortile coincide con l’anno solare.
2. Il Bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno in pareggio e non può chiudere in disavanzo.
Art. 54
Conto Consuntivo: norme generali
1. Entro il 31 marzo, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 Dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Conto Consuntivo si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale consolidato di tutti i servizi gestiti dal Consorzio, corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Direttore deve tra l’altro indicare:
a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile di ogni anno il Conto Consuntivo ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette, con propria relazione a carattere politico-gestionale, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza.
Art. 55
Scritture contabili e libri obbligatori
Il Consorzio adotterà tutte le registrazioni contabili ed extracontabili necessarie per evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché costi, ricavi e risultati dei Consorzio, utilizzando le più aggiornate tecniche per il controllo della gestione. Il Consorzio terrà inoltre tutti i libri obbligatori in base alla legge.
CONTRATTI
Art. 56
Appalti di opere, di servizi e di forniture
1. Il Consorzio provvede alla gestione delle proprie attività statutarie mediante contratti preceduti da gare in conformità alle normative italiane e comunitarie vigenti nonché alle disposizioni di cui al commi seguenti
- per tutti gli appalti di lavori, di opere, di forniture e di servizi, per gli acquisti di beni, le vendite, le permute, le locazioni, i noleggi, le somministrazioni, di cui necessiti per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Le deliberazioni di addivenire alla stipulazione dei singoli contratti, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione dei contenuti essenziali dei contratti e l’approvazione dei progetti laddove necessario, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Con apposito regolamento consortile deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle previsioni di legge vigenti, possono essere stabilite le regole contrattuali e le condizioni generali di contratto del Consorzio, determinando in particolare:
a) i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, singola o plurima, e le relative modalità;
b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l’ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere in economia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all’uopo fissate.
4. Al Direttore compete la vigilanza sull’osservanza delle procedure contrattuali, la stipulazione dei contratti e la loro regolare esecuzione.
5. Il Consorzio, a costituzione perfetta ed efficace, subentra nei contratti in essere tra i Comuni consorziati e i rispettivi concessionari di servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, salvo diversa accordo.
RAPPORTI CON GLI UTENTI
Art. 57
Forme di consultazione ed informazione
1. Il Consorzio si propone di perseguire una gestione efficace ed insieme trasparente dei servizi ad esso affidati, garantendo la massima partecipazione degli utenti alla determinazione delle linee Generali di gestione del Consorzio, A questo fine esaminerà istanze degli utenti o dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere il miglioramento della gestione dei servizi e la tutela di interessi collettivi.
2. Inoltre il Consorzio garantirà l’informazione agli utenti sull’attività di gestione dei servizi erogati, in particolare pubblicando i Bilanci Preventivi e Consuntivi e gli atti fondamentali.
Art. 58
Diritto di accesso
1. Con apposito regolamento il Consorzio procederà ad:
a) assicurare ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del Consorzio, disciplinando il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi relativi;
b) fissare, con norme di organizzazione dei servizi, i responsabili dei singoli procedimenti, individuando inoltre gli uffici eventualmente aperti al pubblico;
c) dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. Tutti gli atti del Consiglio di Amministrazione sono pubblici, in conformità all’articolo 7 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, regolamento, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa, ovvero pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Art. 59
Forme di partecipazione
In ottemperanza alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è prevista la partecipazione di qualunque soggetto portatore di interessi personali e concreti per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Art. 60
Albo del Consorzio
Le deliberazioni degli organi del Consorzio, per le quali la legge o lo Statuto prevedano la pubblicazione, vengono affisse per 15 Xxxxxx consecutivi in apposito spazio destinato ad albo pubblico nella sede del Consorzio.
REGOLAMENTI
Art. 61
Modalità di adozione
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta i regolamenti interni per il suo funzionamento e per l’esercizio delle funzioni consortili.
2. In particolare saranno disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:
a) assunzione, responsabilità e sanzioni disciplinari relative al personale;
b) contratti, finanza e contabilità, spese in economia e servizio di cassa;
c) rapporto con gli utenti.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 62
Entrata in vigore
Il presente Statuto entrerà in vigore 30 giorni dopo l’intervenuta esecutività dell’ultimo atto di approvazione della partecipazione al Consorzio da parte degli enti consorziati e comunque dopo l’effettiva stipulazione della convenzione da parte dei legali rappresentanti degli enti consorziati medesimi.
Art. 63
Rinnovo degli organi del Consorzio
Entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore dei presente Statuto il Presidente, o in sua vece, i soggetti contemplati e nell’ordine di cui al precedente art. 19, procederà alla convocazione della prima Assemblea consortile, la quale provvederà alla nomina delle cariche elettive previste dal presente Statuto.
Art. 64
Clausola compromissoria
La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Enti Consorziati e, tra questi e il Consorzio, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale, il quale giudicherà secondo diritto in materia rituale.
Ciascuna delle parti tra le quali sia insorta la controversia nominerà un arbitro, mentre il Presidente del Collegio sarà nominato d’accordo dagli arbitri indicati dalle parti o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Qualora gli arbitri nominati dalle parti fossero in numero dispari, dovranno essere nominati, da questi ultimi o dal Presidente dell’Ordine Avvocati di Milano in caso di loro disaccordo, altri due arbitri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio.
Ugualmente al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano sarà richiesta la nomina di quegli arbitri cui una o più delle parti convenute in giudizio arbitrale non abbia provveduto nei modi e nei termini di cui all’art. 810 c.p.c.
Art. 65
Scioglimento anticipato
Il Consorzio potrà sciogliersi a seguito della deliberazione unanime degli enti consorziati.
Nel caso di scioglimento del Consorzio la conseguente delibera assembleare definirà le situazioni patrimoniali e organizzatorie, in base a proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea consortile provvederà alla nomina di un commissario liquidatore.
Art. 66
Norma di rinvio
Per quanto non è disposto nel presente Statuto o nella Convenzione fra gli enti consorziati, si intendono applicabili le vigenti norme di legge in materia di consorzi di servizi pubblici fra enti locali, ed in particolare le disposizioni del Testo Unico 15 ottobre 1925 n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e successive modifiche ed integrazioni.