ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IKEA ITALIA SpA
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IKEA ITALIA SpA
In data 06.12.1991 si sono incontrati, presso gli uffici della società IKEA Italia SpA, con sede legale in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 - Xxxxx X. Xxxxxxxx (XX)
− i sigg. Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxxxx in rappresentanza dell'Azienda,
− le Organizzazioni Sindacali di zona, rappresentate dai sigg.: per la UILTuCS-UIL: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx per la FILCAMS-CGIL: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
per la FISASCAT-CISL: Xxxxxxxxx Xxxxx
il C.d.A., rappresentato dai sigg.:
− Xxxxxx Xxxxxxxx
− Xxxxxx Xxxxxxxx
− Xxxxxx Xxxxxxx
− Xxxxx Xxxxxxxx
− Xxxxxxxx Xxxxxxxx
− Xxxxx Xxxxxx
− Xxxxxxx Xxxxx
PREMESSA
Le parti concordano sull'utilità di instaurare un adeguato scambio informativo relativo a:
- posizionamento e strategie dell'Azienda nell'Europa del '93;
- sviluppo e prospettive aziendali (nuovi insediamenti);
- garanzia dei livelli occupazionali (Mercato del Lavoro).
Pertanto, con cadenza semestrale (marzo e settembre), a decorrere dalla firma del presente accordo, l'azienda ed il CdA, unitamente alle XX.XX., si incontreranno per informazioni ed aggiornamenti sulle tematiche sopra citate.
Il presente Accordo Integrativo Aziendale costituisce il fondamento delle relazioni sindacali dell'IKEA ITALIA SpA di Sesto San Xxxxxxxx e Cinisello Balsamo.
Ciò premesso si è convenuto quanto segue:
1. MERCATO DEL LAVORO (livelli occupazionali)
In occasione degli incontri previsti, o/a fronte di impellenti necessità, l'azienda fornirà l'aggiornamento dei dati relativi allo stato occupazionale per tipo di contratto: full-time, CFL, categorie protette, per livelli di inquadramento, per sesso, nonché i dati semestrali degli straordinari effettuati, suddivisi per centro di costo.
Livelli Occupazionali
L'azienda nel rispetto di quanto sopra, si impegna a fornire l'elenco dei livelli occupazionali attualmente presenti, distinti per sesso, per reparto e per tipologia di contratto, nonché il riepilogo dello straordinario effettuato (monte ore) settembre 1991 - marzo 1992.
Inoltre i rapporti di lavoro part-time che negli ultimi mesi hanno avuto il monte ore incrementato. La suddetta documentazione verrà allegata al presente accordo.
2. ORARIO DI LAVORO
L'azienda si impegna a comunicare preventivamente al CdA le modifiche dell'orario di lavoro che si rendessero necessarie per esigenze dell'attività di vendita o, per problemi tecnico/operativi o di evoluzione organizzativa e/o di mercato.
A tale scopo l'Azienda si impegna a fornire al CdA, con scadenza mensile, gli orari di lavoro su base quindicinale, permettendo le dovute ed appropriate modifiche a fronte di oggettive necessità aziendali.
3. LAVORO STRAORDINARIO
Le parti convengono che a fronte di prestazioni di lavoro straordinario domenicale coincidente con le deroghe natalizie e festivi si darà luogo al seguente compenso:
- retribuzione delle ore lavorate + maggiorazione del 200%
- retribuzione delle ore lavorate + maggiorazione del 100% + riposo compensativo.
Le parti convengono che il trattamento di maggiorazione sopra previsto è strettamente vincolato alla vigenza del presente Accordo Integrativo Aziendale.
4. MOBILITA' TERRITORIALE
Al personale dipendente comandato in mobilità territoriale nell'ambito della stessa provincia e segnatamente dal negozio di Cinisello Balsamo a quello di Corsico l'Azienda riconoscerà una franchigia pari a 30 minuti sull’orario di lavoro.
5. AMBIENTE DI LAVORO/SICUREZZA
L'azienda si impegna ad effettuare la pulizia quindicinale del deposito con verifica a sei mesi dell'efficacia della stessa.
L'azienda si impegna altresì a sviluppare la dotazione necessaria per poter operare nei diversi contesti lavorativi aziendali (indumenti, schermi protettivi, attrezzature, ecc...), ed a controllare ed effettuare eventuali modifiche nella zona Consegna-Merci, al fine di garantire la salubrità del posto di lavoro, e prevenire infortuni e/o malattie professionali.
6. MALATTIE ED INFORTUNI
L'Azienda si impegna dalla firma del presente accordo ad integrare al 100% l'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 4° ed il 21° giorno; trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo si procederà di concerto tra le parti ad una verifica dell'effettivo andamento del tasso di malattia al fine di accertare e correggere l'eventuale patologico utilizzo.
7. PERMESSI RETRIBUITI
L'azienda riconosce ad ogni dipendente un totale di dieci ore annue a titolo di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche che dovranno essere preventivamente segnalate al responsabile di reparto e successivamente giustificate dalla relativa documentazione.
8. FERIE/PIR
Le parti, fermo restando quanto previsto dal CCNL, annualmente, entro il mese di marzo, si incontreranno per stabilire la programmazione del calendario annuo relativo alle ferie ed i permessi conglobati.
A fronte di situazioni particolari è possibile usufruire di permessi retribuiti anche di due ore.
Per i permessi della durata inferiore alle due ore si conferma la possibilità del recupero entro la settimana di fruizione.
9. SERVIZIO MENSA /TICKETS
L'azienda procederà all'aumento del valore nominale dei propri Tickets Restaurant nella seguente misura:
- dal 01.01.1992 il valore passerà dalle attuali L. 8.000 a L. 8.500;
- dal 01.01.1993 il valore passerà da L. 8.500 a L. 9.100.
- al 01.01.1994, qualora non sia possibile per ogni dipendente usufruire del servizio mensa per problemi strutturali, e solo in questo caso, si procederà alla discussione sull'eventuale adeguamento del valore del tickets al costo della vita.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare il servizio mensa al dipendente, che effettua almeno quattro ore giornaliere, verrà erogato un ticket ogni due giornate lavorative.
10. COMMISSIONE MENSA
La Commissione Paritetica di Controllo, già istituita in data 10.07.1991, avrà carattere puramente consuntivo in materia di qualità del servizio fornito dall'Azienda ai dipendenti. In caso si riscontrino carenze e/o disfunzioni del suddetto servizio essa convocherà le parti per la discussione del problema.
11. SALARIO
Per i dipendenti di IKEA ITALIA SpA di Sesto S. Xxxxxxxx e Cinisello Balsamo, in forza alla data della firma del presente Accordo, viene istituito un premio aziendale suddiviso su 14 mensilità, nella misura e con le modalità indicate nella tabella seguente, e riproporzionato in base all'orario lavorativo settimanale individuale:
LIVELLO | PARAMETRO | 1.1.1992 | 1.1.1993 | 1.7.1993 | TOTALE |
QUADRI | 250,00 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 200.000 |
1° | 225,20 | 90.080 | 54.048 | 36.032 | 180.160 |
2° | 194,80 | 77.920 | 46.752 | 31.168 | 155.840 |
3° | 166,50 | 66.600 | 39.960 | 26.640 | 133.200 |
4° | 144,00 | 57.600 | 34.560 | 23.040 | 115.200 |
5° | 130,10 | 52.040 | 31.224 | 20.816 | 104.800 |
6° | 116,80 | 46.720 | 28.032 | 16.688 | 93.440 |
7° | 100,00 | 40.000 | 24.000 | 16.000 | 80.000 |
per il personale assunto successivamente alla firma del presente Accordo Integrativo Aziendale, la prima erogazione del suddetto premio aziendale avrà luogo al compimento del 12° mese dall'assunzione con identica cadenza nell'erogazione.
Si precisa che il premio aziendale a regime verrà corrisposto per intero a tutti i lavoratori in forza alla data del 31.12.1994.
13. DIRITTI SINDACALI
L'azienda in riferimento alla richiesta dell'aumento del monte ore per i permessi sindacali, si dichiara disponibile a discutere, nell'ipotesi di splafonamento dell'attuale monte ore previsto dal vigente CCNL, qualora si presentassero effettivamente necessità tali da limitare l'agibilità sindacale. Per quanto riguarda la disciplina di un locale per le riunioni sindacali del CdA l'Azienda si impegna a reperirlo e a metterlo a disposizione del CdA stesso nella prossima apertura del nuovo negozio. Al momento verranno predisposti, di volta in volta, locali liberi con la disponibilità delle attrezzature sino ad oggi utilizzate e con l'aggiunta di un armadietto di esclusivo utilizzo del CdA.
Per quanto riguarda l'effettuazione di assemblee dei lavoratori, sia generali che di reparto, esse verranno programmate su decisioni del CdA in alcune giornate della settimana ed in alcune ore della giornata con diritto alla normale retribuzione.
14. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO
Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dallo 01.01.1992 e scadrà il 31.12.1994, con l'impegno delle parti ad incontrarsi alla naturale scadenza per verificare ed individuare le opportune modifiche alle normative contenute nel presente Accordo Integrativo Aziendale.