ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/103
ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’Unione», da una parte,
e
LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in seguito denominata «RCA», dall’altra,
in seguito collettivamente denominate, «parti»,
VISTE le strette relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e la RCA, in particolare nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in seguito denominato «accordo di Cotonou»;
VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (2);
CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (3) quale primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull’applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e alla recente adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste (4);
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;
RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), segnatamente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio per opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, in particolare che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi relative alla tutela della fauna e della flora;
RISOLUTE ad agire per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’at tuazione del presente accordo per le collettività locali e autoctone e per le popolazioni povere;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 e agli altri accordi multilaterali di cui all’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
CONSIDERANDO la volontà della RCA di agire per la gestione sostenibile delle proprie risorse forestali nel rispetto degli obiettivi del partenariato per le foreste del bacino del Congo, di cui è membro, istituito nel gennaio 2003 a seguito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, degli stati generali delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca di settembre 2003, degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la com missione delle foreste dell’Africa centrale, nonché la legge 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA;
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(3) COM(2003) 251 def., del 21.5.2003.
(4) A/RES/62/98 del 31 gennaio 2008.
IT
L 191/104 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
CONSIDERANDO che il sistema centrafricano di garanzia della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni, e non solo a quelle destinate all’Unione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Coerentemente con l’impegno comune delle parti per la ge stione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo e importati nell’Unione europea provenienti dalla RCA siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.
Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti onde agevolarne e promuoverne la piena attuazione e consolidare l’applicazione delle normative e della governance nel settore forestale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) «importazione nell’Unione»: l’immissione in libera pratica nell’Unione di legname e suoi derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunita rio (1),che non possono definirsi «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regola mento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del rego lamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (2);
b) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti nella RCA lasciano mate rialmente o sono portati fuori dal territorio della RCA, con l'eccezione del legname e dei suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doga nali della RCA;
c) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell’allegato I;
d) «codice SA»: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione interna zionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifi cazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle do gane, conformemente alle nomenclature combinate del l’Unione europea e della Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC);
e) «licenza FLEGT»: una licenza che attesta la provenienza di un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente;
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 38.
(2) GU L 253 dell’ 11.10.1993, pag. 1.
f) «autorità di rilascio delle licenze»: l’autorità designata dalla RCA per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
g) «autorità competenti»: le autorità designate dagli Stati mem bri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
h) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale del l’Unione;
i) «legname prodotto o acquisito legalmente»: il legname e i suoi derivati prelevati o importati e prodotti conformemente alla normativa specificata nell’allegato II.
Articolo 3
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la xxxxxx xxxxx e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT»). Tale sistema stabilisce una serie di procedure e condi zioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente. In conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005, l’Unione accetta per l’importazione nel pro prio territorio soltanto i carichi provenienti dalla RCA coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT in conformità dell’ar ticolo 12 del presente accordo.
Articolo 4
Autorità di rilascio delle licenze
1. La RCA designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente in con formità della normativa di cui all’allegato II. Detta autorità rila scia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente nella RCA e destinati all’esportazione nell’Unione, nonché, se del caso, la documenta zione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/105
3. L’autorità di rilascio delle licenze non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname e suoi derivati importati nella RCA da un paese terzo in una forma la cui esportazione è vietata dalle leggi di detto paese, o per i quali è dimostrato che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui gli alberi sono stati prelevati.
4. L’autorità di rilascio delle licenze conserva e rende acces sibili al pubblico le procedure di rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della normativa nazio nale sulla protezione dei dati, comunica tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.
Articolo 5
Autorità competenti dell’Unione
1. La Commissione europea comunica alla RCA gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione e i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia og getto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. Detta immissione in libera pratica può es sere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l’immis sione in libera pratica nell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell’allegato III.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dalla RCA come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti dell’Unione non eseguono l’opera zione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché a essi si ap plicano le disposizioni in materia di verifiche di cui al regola mento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selva tiche mediante il controllo del loro commercio (1). Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.
Articolo 6
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio delle licenze per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, un si stema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le spe cifiche tecniche figurano nell’allegato IV.
Articolo 7
Definizione del legname prodotto legalmente
L’allegato II fornisce, ai fini del presente accordo, una defini zione del legname prodotto o acquisito legalmente. Detto alle gato indica la normativa nazionale della RCA cui è subordinato il rilascio di una licenza FLEGT per il legname e i suoi derivati. Detta licenza riporta altresì una documentazione contenente i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di «griglie di valutazione della legalità».
Articolo 8
Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito
1. La RCA istituisce uno o più sistemi per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che soltanto i carichi debita mente verificati vengano esportati verso l’Unione. Il sistema o i sistemi di verifica della legalità (SVL) comprendono controlli di conformità atti a garantire che il legname e i suoi derivati da esportare verso l’Unione siano stati prodotti o acquisiti legal mente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti non legalmente o di provenienza ignota. Il sistema o i sistemi prevedono inoltre procedure volte a garantire che il legname di origine illegale o ignota non entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema o i sistemi predisposti per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano prodotti o acquisiti legalmente sono descritti nell’allegato V.
Articolo 9
Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT
1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l’autorità competente può chiedere informazioni complementari e chiarimenti all’autorità di rilascio delle licenze.
2. Se non riceve risposta dall'autorità di rilascio delle licenze entro ventuno giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta, l’autorità competente agisce in conformità della vi gente legislazione nazionale e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti
IT
L 191/106 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l’autorità competente agisce in conformità della vigente normativa nazionale e non accetta la licenza.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti durante le consulta zioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 10
Controllore indipendente
1. In consultazione con l’Unione, la RCA si avvale dei servizi di un controllore indipendente per svolgere le mansioni di cui all’allegato VI.
2. Il controllore indipendente non ha conflitti di interessi derivanti da rapporti organizzativi o commerciali con l’Unione, con le autorità normative per il settore forestale o con l’autorità di rilascio delle licenze della RCA, con qualsiasi organismo assunto da tale autorità di rilascio per verificare la produzione legale di legname o con qualsiasi operatore commerciale del settore forestale della RCA.
3. Il controllore indipendente opera in conformità di una struttura di gestione documentata e secondo strategie, metodi e procedure resi pubblici e conformi alle migliori pratiche ac cettate a livello internazionale.
4. Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo i reclami derivanti dal suo operato.
5. Il controllore indipendente elabora regolarmente le rela zioni complete e sintetiche di cui all’allegato VI.
6. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l’accesso, nei rispettivi territori, alle infor mazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Le parti possono tuttavia astenersi dal comunicare, in conformità delle rispettive normative nazionali sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
Articolo 11
Irregolarità
Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o com provata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) sviamento del commercio, in particolare il dirottamento dei flussi commerciali dalla RCA all’Unione attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimil mente avvenga nell’intento di eludere la richiesta di licenza;
b) rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; o
c) ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.
Articolo 12
Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti commissionano, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, una valutazione indipendente del si stema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all’allegato VII. La valutazione accerta se l'SVL alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni e se nell’Unione sono stati effettivamente predisposti dispositivi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all’articolo 5 e all’allegato III.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.
4. Le parti prendono visione della raccomandazione e si no tificano reciprocamente per iscritto il loro accordo in proposito.
Articolo 13
Applicazione dell’SVL al legname e ai suoi derivati non esportati nell’Unione
La RCA utilizza gli SVL descritti nell’allegato V per il legname e i suoi derivati esportati verso mercati situati al di fuori del l’Unione.
Articolo 14
Calendario di attuazione del presente accordo
1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all’al legato VIII.
2. Avvalendosi del comitato congiunto per l’attuazione del l’accordo, le parti valutano i progressi compiuti nell’attuazione rispetto al calendario fissato nell’allegato VIII.
Articolo 15
Misure di accompagnamento
1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all’allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie com plementari per applicare il presente accordo.
2. La disponibilità di dette risorse complementari è subordi nata alle normali procedure di programmazione dell’aiuto alla RCA in vigore nell’Unione e negli Stati membri dell’Unione e alle procedure di bilancio della stessa RCA.
3. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione a sostegno di tali misure.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/107
4. La RCA provvede a inserire il consolidamento delle capa cità per l’attuazione del presente accordo negli strumenti nazio nali di pianificazione come, per esempio, le strategie di ridu zione della povertà.
5. Le parti provvedono affinché le attività legate all’attua zione del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.
6. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l’assistenza dell’Unione secondo quanto disposto dall’accordo di Cotonou, nonché quelle che discipli nano l’assistenza bilaterale degli Stati membri dell’Unione alla RCA.
Articolo 16
Partecipazione delle parti interessate all’attuazione del presente accordo
1. La RCA coinvolge le parti interessate nell’attuazione del presente accordo in conformità delle direttive della Commis sione delle foreste dell’Africa centrale relative alla partecipazione delle organizzazioni non governative, delle popolazioni locali e dei popoli autoctoni.
2. L’Unione organizza consultazioni regolari con le parti in teressate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambien tale.
Articolo 17
Salvaguardie sociali
1. Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti ne gativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente inte ressate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure comple mentari per ovviare agli effetti negativi.
Articolo 18
Incentivi di mercato
Tenuto conto dei propri obblighi internazionali, l’Unione si adopera per agevolare l’accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:
a) promuove le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente; e
b) promuove i prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell’Unione.
Articolo 19
Comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l’attua zione del presente accordo per agevolarne il monitoraggio e la valutazione.
2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Il comitato delibera per consenso.
3. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo facilita un dialogo e uno scambio di informazioni efficaci e regolari tra le parti allo scopo di ottimizzare il funzionamento del presente accordo e può esaminare qualsiasi aspetto inerente al suo effi cace funzionamento. Nell’allegato X sono riportate in dettaglio le funzioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
4. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo:
a) si riunisce almeno una volta l’anno a una data concordata dalle parti;
b) elabora collegialmente il programma e il mandato delle azioni congiunte;
c) stabilisce il proprio regolamento interno;
d) organizza la presidenza delle proprie riunioni, tramite un’al ternanza dei rappresentanti di ciascuna parte o un sistema di copresidenza;
e) provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
f) può creare gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche.
5. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo rende pubblica una relazione annuale. Il contenuto dettagliato della relazione è fornito nell’allegato XI.
6. Per agevolare l’attuazione del presente accordo, nel pe riodo che intercorre tra la sigla e l’entrata in vigore, è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.
Articolo 20
Comunicazioni sull’attuazione del presente accordo
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunica zioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:
a) per la RCA: il ministro delle Acque, delle Foreste, della Cac cia e della Pesca;
b) per l’Unione: il capo della delegazione dell’Unione europea nella RCA.
2. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo.
IT
L 191/108 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Articolo 21
Relazioni e divulgazione al pubblico
1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi di fondamentale importanza per promuovere la governance del presente accordo. La divulgazione di informa zioni agevola l’attuazione e il monitoraggio del sistema renden dolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicon tazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno divulgate e messe a disposizione del pubblico figurano nell’allegato XI.
2. Ciascuna parte prevede i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, internet, workshop, rela zioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affida bili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell’allegato XI.
Articolo 22
Informazioni riservate
1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo. Le parti si asten gono dal divulgare al pubblico, né autorizzano le proprie auto xxxx a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del pre sente accordo che costituiscono segreti commerciali o informa zioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:
a) numero di licenze FLEGT rilasciate dalla RCA e ricevute dall’Unione, nonché volume di legname e suoi derivati espor tati dalla RCA e ricevuti dall’Unione;
b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori.
Articolo 23
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall’altra, al territorio della RCA.
Articolo 24
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia ri guardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante con sultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, che si ado pera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le
informazioni pertinenti per un esame approfondito della situa zione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
b) ricorrere all’arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risol vere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte designa allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. I lodi arbitrali sono adottati a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. I lodi arbitrali sono vincolanti per le parti e inappellabili.
4. Il comitato congiunto per l’esecuzione dell’accordo stabi lisce le procedure operative per l’arbitrato.
Articolo 25
Sospensione
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.
2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’appli cazione informa l’altra che i motivi della sospensione non sussi stono più.
Articolo 26
Modifiche
1. Se una parte intende modificare il presente accordo, pre senta la proposta almeno tre mesi prima della riunione succes siva del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Que st’ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la adotta secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche così approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/109
Articolo 27
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 28
Durata e proroga
Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni e può essere prorogato per periodi successivi di sei anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicandolo per iscritto all’altra parte almeno un anno prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 29
Denuncia
Fatto salvo l’articolo 28, ciascuna parte può denunciare il pre sente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente ac cordo cessa di applicarsi decorsi dodici mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La notifica è trasmessa al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al Primo Ministro della RCA, depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 31
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e unghe rese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione, prevale il testo in lingua francese.
IT
L 191/110 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година. Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.
V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct. Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve. Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven. Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján. Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego. Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece. V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoi sta.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/111
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Централноафриканската република
Por la República Centroafricana Za Středoafrickou republiku
For Den Centralafrikanske Republik Für die Zentralafrikanische Republik Kesk-Aafrika Vabariigi nimel
Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία For the Central African Republic Pour la République centrafricaine Per la Repubblica centrafricana Centrālāfrikas Republikas vārdā – Centrinės Afrikos Respublikos vardu A Közép-afrikai Köztársaság részéről Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana
Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek
W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej Pela República Centro - Africana
Pentru Republica Centrafricană Za Stredoafrickú republiku
Za Srednjeafriško republiko Keski-Afrikan tasavallan puolesta För Centralafrikanska republiken
IT
L 191/112 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELL’ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO (AVP)
4401: Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
4403: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato.
4404: Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
4406: Traversine di legno per strade ferrate o simili.
4407: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
4408: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per com pensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.
4409: Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
4410: Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4411: Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici. 4412: Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.
441400: Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.
4415: Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet semplici, pedane di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.
441600: Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.
441700: Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.
4418: Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assem blati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno.
441900: Articoli di legno per la tavola o per la cucina. 9403 30: Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici. 9403 40: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine.
9403 50: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto. 9403 60: Altri mobili in legno.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/113
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DEL LEGNAME PRODOTTO LEGALMENTE
Introduzione
La presente definizione viene fornita sotto forma di griglia di valutazione della legalità costituita da indicatori raggruppati in base a dieci principi tematici:
1) esistenza giuridica dell’impresa;
2) diritti di accesso legali alle risorse forestali nella zona di attività;
3) rispetto della normativa in materia ambientale;
4) diritti dei lavoratori, delle comunità locali e autoctone;
5) normativa in materia di sfruttamento forestale;
6) trasformazione dei prodotti forestali;
7) fiscalità generale e forestale;
8) conformità alle normative del trasporto e della rintracciabilità dei prodotti forestali legnosi;
9) rispetto delle clausole contrattuali;
10) relazioni con i subappaltatori nelle attività diverse dalla produzione di legname.
I vari titoli di sfruttamento forestale nella RCA interessati dalla presente definizione sono i seguenti:
— i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA) attribuiti a imprese legalmente stabilite nella RCA per uno sfruttamento a fini industriali conforme a un piano di assestamento,
— le autorizzazioni di sfruttamento delle aree di rimboschimento denominate anche «piantagioni». Il codice forestale centrafricano prevede inoltre altri titoli di sfruttamento forestale:
— i permessi artigianali riguardanti superfici pari o inferiore a dieci dieci ha, che possono essere attributi a persone fisiche di nazionalità centrafricana o a comunità di base,
— le foreste comunitarie la cui superficie massima unitaria è fissata a 5 000 ha, e che devono essere oggetto di una convenzione di gestione tra il ministero delle Foreste e una comunità locale e/o autoctona organizzata.
I PSA, i permessi artigianali e le foreste comunitarie sono attribuiti nella foresta di produzione del demanio forestale permanente dello Stato, situato nella parte sudoccidentale del paese. Le piantagioni possono essere situate in tutto il paese.
Dalla promulgazione del nuovo codice forestale, ossia della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008, che istituisce il codice forestale dellaRCA, il legname esportato dalla RCA deriva in gran parte da PSA. A tale legname va aggiunto quello proveniente dalle autorizzazioni di sfruttamento di vecchie piantagioni di teck.
Tenuto conto delle difficoltà pratiche di sfruttamento e monitoraggio delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali, questi titoli non sono ancora operativi nella RCA. Nel 2010 non esistono titoli relativi alle foreste comunitarie o ai permessi artigianali.
Ne consegue che la griglia di valutazione della legalità utilizzata nel quadro del presente accordo si applica soltanto ai titoli attualmente in uso, ossia i PSA e le piantagioni. La definizione della legalità sarà completata in modo da tenere conto delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali alle condizioni indicate ai paragrafi 1.2 e 2.1 dell’allegato V.
La volontà di preparare il negoziato dell’AVP in base a un’impostazione partecipativa garantisce il rispetto di tutti gli interlocutori che partecipano ai dibattiti. Sono stati pertanto costituiti tre collegi di parti interessate, ossia il settore pubblico, il settore privato e la società civile.
Per favorire una comprensione graduale del processo FLEGT e formulare in maniera più adeguata le proposte per il negoziato, la consultazione sulla griglia si è svolta in due fasi distinte, ossia la consultazione dei singoli collegi di parti interessate e la consultazione dei tre collegi riuniti. La consultazione dei singoli collegi di parti interessate si è svolta internamente tra le parti interessate. La consultazione dei tre collegi riuniti ha consentito di confrontare le posizioni di ogni collegio per definire una posizione nazionale, che è servita come base per il gruppo di negoziazione con l’Unione.
Poiché la griglia di valutazione della legalità deve servire da supporto operativo del processo di rilascio delle licenze FLEGT, la RCA e l’Unione si sono accordate sulla necessità di accertare sul campo l’applicabilità e la pertinenza del progetto di griglia di valutazione della legalità prima della sua attuazione nel quadro dell’AVP. In quest’ottica, nel corso dei negoziati, l’organizzazione internazionale «The Forest Trust» è stata incaricata dall’European Forest Institut (EFI) di effettuare l’accertamento sul campo con il contributo di rappresentanti centrafricani.
IT
L 191/114 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Considerato che attualmente viene esportato legname proveniente da piantagioni di teck verso il mercato dell'Unione sotto forma di tronchi, è indispensabile tenere conto di questi prodotti provenienti da piantagioni nella griglia di valutazione della legalità. Le normative relative alle piantagioni sono meno sviluppate. La griglia è stata elaborata a partire da testi normativi esistenti. Successivamente saranno elaborati altri testi per migliorare la normativa relativa alle piantagioni. La definizione della legalità sarà aggiornata di conseguenza.
Precisazione relativa agli indicatori della griglia
Alcuni indicatori non hanno un riferimento normativo. Tali indicatori sono inseriti con riserva in attesa che siano definiti i riferimenti necessari e sia possibile conoscerne il contenuto. Per questo motivo, i riferimenti da creare sono menzionati nell’allegato IX. I testi normativi che saranno adottati potranno comportare modifiche degli indicatori nella loro attuale formulazione.
Alcuni indicatori si applicano a tutti i carichi, indipendentemente dall’origine del legname. Altri si applicano soltanto ai carichi provenienti da PSA o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di aree di rimboschimento dello Stato (piantagioni dello Stato) o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di un demanio privato (pian tagione di collettività o di privati). L’ultima colonna «Xxxxxx interessati» precisa a quali titoli di origine dei carichi si applica l’indicatore corrispondente: tutti, PSA, piantagioni (che comprendono le autorizzazioni relative ad aree di rimboschimen to, dette piantagioni di Stato, e le autorizzazioni di rimboschimento private per comunità e privati, dette piantagioni private).
19.7.2012
PRINCIPIO 1: ESISTENZA GIURIDICA DELL'IMPRESA
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/115
Criterio 1.1: l'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni competenti a seguito di una procedura valida.
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 1.1.1: Iscrizione presso le amministrazioni economi che: ministero del Commercio e dell’Industria. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Decisione ministeriale che isti tuisce l’autorizzazione di sfruttamento forestale Parametro di controllo 0.0.0.0: Tessera professionale di com merciante | Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articoli 7 e 8) Decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983 (articoli da 1 a 7) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 176) | Tutti (PSA e piantagioni) |
Indicatore 1.1.2: Iscrizione presso l’amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione generale delle imposte) | Parametro di controllo 0.0.0.0: Tessera contributiva valida Parametro di controllo 0.0.0.0: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF) | Guida all’iscrizione Codice generale delle imposte, edizione 2009 (articolo 334) Provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID che fissa l’obbligo di utilizzo dell’NCF (articoli 1 e 2) | Tutti |
Indicatore 1.1.3: Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza sociale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestazione dell’iscrizione al lCNSS | Legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale (articolo 31) Decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009 | Tutti |
Indicatore 1.1.4: Iscrizione presso l’amministrazione responsa bile nel settore forestale a seguito di una procedura di attribu zione valida. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione dell’osservatore in dipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Decreto di attribuzione del permesso di sfruttamento e di assestamento | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 31) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17.6) | PSA |
Indicatore 1.1.5: Iscrizione presso le amministrazioni giudizia rie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio) | Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro del commercio e del credito mobiliare (RCCM) Parametro di controllo 0.0.0.0: Rogito notarile di costituzione Parametro di controllo 0.0.0.0: Notifica del numero di iscri zione da parte della cancelleria del tribunale del commercio | Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articolo 12) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93) | Tutti |
Indicatore 1.1.6: Iscrizione presso le amministrazioni del la voro e dell’impiego (ministero del Lavoro e dell’Impiego, Ispet torato del lavoro) | Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall’ispettore del lavoro competente | Legge n. 09. 004 che istituisce il codice del lavoro (arti colo 331) | Tutti |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 1.1.7: Iscrizione presso le camere consolari: camera di commercio e dell’industria. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestazione consolare | Si rimanda all’allegato IX: riferimento giuridico da creare | Tutti |
Indicatore 1.1.8: Iscrizione presso l’agenzia centrafricana per la formazione professionale e l’impiego (ACFPI) | Parametro di controllo 0.0.0.0: Domanda di iscrizione del datore di lavoro numerata e vistata | Legge n. 99.008 del 19 maggio 1999 (articoli da 1 a 7) | Tutti |
IT
L 191/116
Criterio 1.2: l’impresa è in regola con il versamento dei contributi.
Indicatore 1.2.1: Pagamento dei contributi all’ente previden ziale (CNSS). | Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestazione del CNSS o di chiarazione liberatoria | Copia delle ricevute di pagamento dei contributi | Tutti |
Indicatore 1.2.2: Pagamento dei contributi all’ACFPI. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Dichiarazione trimestrale delle retribuzioni corrisposte Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestazioni di pagamento della parte di contributi a carico dei datori di lavoro | Decreto 00.068 che fissa il regime della parte di contributi a carico dei datori di lavoro all’ACFPI (articoli 2 e 4) | Tutti |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 1.3: l’impresa non ha subito condanne giudiziarie o sanzioni amministrative che comportino una sospensione temporanea o definitiva dell'attività.
Indicatore 1.3.1: Le attività dell’impresa non sono sospese a seguito di una sentenza. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Atti giudiziari dei tribunali Parametro di controllo 0.0.0.0: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 209 e articolo 204, paragrafo 2) Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, para grafo 2 e articolo 93) | Tutti |
Indicatore 1.3.2: Le attività dell’impresa non sono sospese a seguito di una sanzione amministrativa. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Provvedimento di sospensione del ministero dell’Ambiente | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 204, paragrafo 2) Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, para grafo 2 e articolo 93) Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 114) |
19.7.2012
Criterio 1.4: l’impresa è ottemperante in caso di condanna giudiziaria o di sanzione amministrativa.
Indicatore 1.4.1: L’impresa è in regola con il pagamento di ammende e penali in relazione alle infrazioni constatate. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Ricevuta del pagamento del l’importo della transazione o delle ammende e delle sanzioni | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 208 a 233) Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli da 114 a 143) | Tutti |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
19.7.2012
PRINCIPIO 2: DIRITTI DI ACCESSO LEGALI ALLE RISORSE FORESTALI NELLA ZONA DI ATTIVITÀ
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 2.1: l’impresa dispone dei titoli necessari che la autorizzano a sfruttare le risorse forestali.
Indicatore 2.1.1: Tutto l’iter (informazione della popolazione, gara d’appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l’osservatore indipendente) per l’attribuzione dei titoli di sfruttamento forestale è stato regolarmente espletato dall’impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e norma tive della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulga zione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione dell’osservatore in dipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Decreto di attribuzione del PSA Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione provvisoria en tro i tre mesi successivi alla firma del decreto Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione definitiva entro i tre mesi successivi alla firma della convenzione provvisoria | Legge n. 08.022 del 17.10.08 che istituisce il codice forestale (articoli 31, 41e 48) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 6) Provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) Decreto n. 09.118 (articoli da 13 a 17) | PSA |
Indicatore 2.1.2: L’impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Ricevute di pagamento delle spese di istruttoria del fascicolo Parametro di controllo 0.0.0.0: Ricevute di pagamento del diritto di riconoscimento preliminare Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza del pagamento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell’attribuzione (per i permessi attribuiti dopo il 2003) | Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articoli 22 e 44) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 189) | PEA |
Indicatore 2.1.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il privato o la comunità dispone di un titolo di proprietà. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Titolo fondiario a nome del privato o della comunità | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131) | Piantagioni private |
L 191/117
Criterio 2.2: l’impresa dispone di tutte le autorizzazioni regolamentari periodiche che le consentono di svolgere le attività.
Indicatore 2.2.1: L’impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall’amministrazione delle foreste. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Nota di approvazione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva. Parametro di controllo 0.0.0.0: Nota di approvazione del piano di attività annuale per i PSA con convenzione definitiva Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dall’autorità competente | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 107, 109 e 110, articolo 114) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 4) | PSA |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 0.0.0.: Nel caso di piantagioni appartenenti allo Sta to, l’impresa dispone di un’autorizzazione del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione | Parametro di controllo 0.0.0.0: Accordo del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Permesso di esplorazione Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione di esplorazione Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri. | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 62 e 64) Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articoli da 72 a 75) Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare | Piantagioni |
Indicatore 2.2.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l’appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento | Parametro di controllo 0.0.0.0: Permesso di taglio rilasciato dal ministero all’appaltatore (proprietario o appaltatore a con tratto) Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri. Parametro di controllo 0.0.0.0: Se del caso, contratto tra il privato o la comunità e l’impresa appaltatrice. | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131) Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare | Piantagioni private |
IT
L 191/118
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 2.3: dopo l’attribuzione del titolo di sfruttamento, l’impresa partecipa alla comunicazione dell’attribuzione a tutte le parti coinvolte nella gestione delle risorse forestali nella zona interessata.
Indicatore 2.3.1: L’impresa informa le popolazioni locali e au toctone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l’apertura della parcella provvisoria di prelievo. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbali delle riunioni di sen sibilizzazione stilati dall’impresa e convalidati congiuntamente dalle varie parti interessate. | Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) | PSA |
PRINCIPIO 3: RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE
Criterio 3.1: l’impresa ha condotto tutte le valutazioni di impatto nel rispetto dei requisiti giuridici.
Indicatore 3.1.1: Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione delle valutazioni di impatto ambientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infrastrutture di base) Parametro di controllo 0.0.0.0: Certificato di conformità am bientale rilasciato dall’autorità competente | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87 e articolo 93, paragrafo 2) Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. | PSA |
19.7.2012
Criterio 3.2: l’impresa attua le misure di attenuazione dell’impatto ambientale previste nelle valutazioni.
Indicatore 3.2.1: Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni dei controlli del l’amministrazione responsabile per l’ambiente | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87) Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. | PSA |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
IT
19.7.2012
Criterio 3.3: l’impresa adotta misure intese a salvaguardare la qualità dell’ambiente nel suo sito conformemente alle disposizioni di legge.
Indicatore 3.3.1: I rifiuti (intesi ai sensi dell’articolo 3 del co dice ambientale della Repubblica centrafricana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell’impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni dei controlli del l’amministrazione responsabile per l’ambiente | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 3, 19 e 20, da 43 a 45) Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. | PSA |
Indicatore 3.3.2: Le disposizioni di legge relative all’inquina mento delle acque e dell’aria sono rispettate. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione di audit ambientale dell’amministrazione responsabile per l’ambiente | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 15, 102 e 106, secondo comma) Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. | PSA |
PRINCIPIO 4: DIRITTI DEI LAVORATORI, DELLE COMUNITÀ LOCALI E AUTOCTONE
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 4.1: l’impresa partecipa all’informazione, alla formazione e all’inquadramento dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti professionali.
Indicatore 4.1.1: La libertà di attività sindacale è garantita nel l’impresa. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Nota informativa sulla garan zia della libertà sindacale vidimata dall’autorità competente e pubblicata Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbali delle riunioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindacati) | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 12, 17, 18, 30, 31, 33) | Tutti |
Indicatore 4.1.2: I rappresentanti del personale eletti conforme mente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbale dell’assemblea gene rale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dal l’ispettore del lavoro competente Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestati di formazione vidi mati dall’ispettore del lavoro competente | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 58, 60, 67) | Tutti |
Indicatore 4.1.3: I dipendenti dell’impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti dei lavoratori. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Pubblicazione di note infor mative Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbale delle riunioni tra rap presentanti del personale e dipendenti Parametro di controllo 0.0.0.0: Pubblicazione del regola mento interno | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 63 e 129) Il contratto collettivo delle imprese forestali nella Repubblica centrafricana (articolo 10, paragrafo 4) | Tutti |
L 191/119
Criterio 4.2: l’impresa rispetta i diritti dei lavoratori definiti dalle normative in vigore.
Indicatore 4.2.1: Le relazioni tra l’impresa e i dipendenti sono formalizzate secondo le disposizioni di legge. | Parametro di controllo 0.0.0.0: L’impresa forestale e i rappre sentanti del personale sono in possesso di una copia del con tratto collettivo Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall’ispettore del lavoro competente | Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 197 a 201 e articolo 331) | Tutti |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 4.2.2: I lavoratori dell’impresa sono remunerati con formemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Buste paga e livello retributivo Parametro di controllo 0.0.0.0: Contratto di lavoro firmato da tutte le parti | Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 221 a 230 e da 94 a 99) Contratto collettivo delle imprese forestali | Tutti |
Indicatore 4.2.3: Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavo ratori sono conformi alla normativa in vigore. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbali delle riunioni del co mitato per l’igiene e la sicurezza Parametro di controllo 0.0.0.0: Repertorio del materiale per l’igiene e la sicurezza di cui è dotato il personale | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 82 a 87) Provvedimento 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP dell’11 luglio 2004 relativo all’istituzione e al funzionamento dei comitati per l’igiene e la sicurezza nella Repubblica centrafricana (arti coli da 1 a 3 e da 9 a 17) Contratti collettivi delle imprese forestali Ufficio internazionale del lavoro, convenzione C155 sulla si curezza e la salute dei lavoratori, 1981 (articolo 12, lettere a e b, articolo 16) ratificata dalla Repubblica centrafricana il 5 giu gno 2006 | Tutti |
Indicatore 4.2.4: Gli orari di lavoro praticati dall’impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Sistema di timbratura dei la voratori Parametro di controllo 0.0.0.0: Schede di timbratura dei la voratori Parametro di controllo 0.0.0.0: Pubblicazione delle note di servizio dell’impresa Parametro di controllo 0.0.0.0: Buste paga | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 251) | Tutti |
Indicatore 4.2.5: La politica di assunzione rispetta le condizioni di età stabilite dalla legislazione nazionale e dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). | Parametro di controllo 0.0.0.0: Contratti di lavoro firmati da tutte le parti | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 249, articolo 97) Contratti collettivi delle imprese forestali | Tutti |
IT
L 191/120
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
Criterio 4.3: l’impresa rispetta i diritti delle popolazioni locali e autoctone.
Indicatore 4.3.1: I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall’impresa. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano di assestamento appro vato dall’autorità competente (in particolare il rapporto so cioeconomico) Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione provvisoria fir mata dall’autorità competente (PSA con convenzione provvi xxxxx) Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione di constatazione dell’amministrazione forestale vidimata dalle parti | Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 14 a 22, articolo 107) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafi 4 e 5) | PSA |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 4.3.2: In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell’impresa, i ri sarcimenti sono conformi alle norme in vigore | Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbale di constatazione letto e approvato dalle parti Parametro di controllo 0.0.0.0: Prove del risarcimento | Provvedimento 005/ del ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973 | PSA |
IT
19.7.2012
PRINCIPIO 5: NORMATIVA IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO FORESTALE
Criterio 5.1: l’impresa ha partecipato all’informazione di tutte le parti interessate dalla gestione delle risorse forestali DOPO l’attribuzione del suo titolo di sfruttamento nella zona interessata.
Indicatore 5.1.1: Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono informati dell’attri buzione del PSA. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbali delle riunioni di sen sibilizzazione redatti dall’impresa e convalidati congiunta mente dalle parti interessate | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 14) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2). | PSA |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 5.2: la convenzione provvisoria è rispettata.
Indicatore 5.2.1: L’impresa rispetta le disposizioni della con venzione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni). | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione di controllo del l’amministrazione | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 102 e 107) Convenzione provvisoria di assestamento Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) | PSA |
L 191/121
Criterio 5.3: il piano di assestamento è concepito e applicato nel rispetto della normativa.
Indicatore 5.3.1: Gli studi preliminari all’assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall’amministrazione forestale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni di inventari di asse stamento Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione di valutazione so cioeconomica | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 102 a 105 e articolo 107) Convenzione provvisoria di assestamento e di sfruttamento | PSA |
Indicatore 5.3.2: Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall’amministrazione forestale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione definitiva di as sestamento e di sfruttamento | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 103) Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) | PSA |
Indicatore 5.3.3: Il piano di gestione è conforme alle norme. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di approvazione uffi ciale del piano di gestione | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) | PSA |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2). | |||
Indicatore 5.3.4: Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di approvazione uffi ciale del PAA | Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approva zione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di asse stamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) | PSA |
Indicatore 5.3.5: Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimbo schimento con superficie pari o superiore a 50 ha. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri. Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di approvazione del piano semplice di gestione | Articolo 64 della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA Articoli da 72 a 75 del provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare | Piantagioni |
IT
L 191/122
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 5.4: l’impresa ha definito chiaramente i limiti delle varie suddivisioni della foresta e li rispetta.
Indicatore 5.4.1: I limiti della parcella annuale di prelievo (PAP) o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concreta mente riportati e rispettati conformemente alla normativa. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni delle missioni di controllo dell’amministrazione forestale | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’ap provazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) | PSA |
19.7.2012
Criterio 5.5: L’impresa costruisce le vie di accesso nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
Indicatore 5.5.1: La rete di accesso è pianificata e realizzata conformemente alla normativa in vigore. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano di attività annuale ap provato dall’amministrazione forestale Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano di rete di accesso della parcella provvisoria Parametro di controllo 0.0.0.0: Autorizzazione amministra tiva di apertura delle vie di accesso (se sono necessarie vie di accesso al di fuori del PAP) Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni delle missioni di controllo dell’amministrazione forestale Parametro di controllo 0.0.0.0: Autorizzazione di apertura delle vie di accesso per un PAP | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) Convenzione provvisoria di sfruttamento Convenzione definitiva | PSA |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
IT
19.7.2012
Criterio 5.6: l’impresa sceglie gli alberi da abbattere secondo le norme dal codice forestale, il piano di assestamento o i dati del piano di attività annuale (PAA)
Indicatore 5.6.1: I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono ri spettati durante le operazioni di abbattimento. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro di cantiere Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni delle missioni di controllo | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) Convenzione definitiva di sfruttamento Convenzione provvisoria di sfruttamento | PSA |
Indicatore 5.6.2: Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Piano di assestamento Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro di cantiere Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» Parametro di controllo 0.0.0.0: Autorizzazione speciale per le specie non autorizzate | Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articolo 53) Convenzione definitiva Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 186 e 190) | PSA |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 5.7: l’impresa rispetta tutte le disposizioni del codice forestale sull’abbandono di legname abbattuto nell’ambito dello sfruttamento forestale.
Indicatore 5.7.1: Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Registro di cantiere Parametro di controllo 0.0.0.0: Verbale di constatazione di abbandono del legname dell’amministrazione forestale Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni di controllo dell’am ministrazione forestale | Convenzione definitiva di sfruttamento Convenzione provvisoria di sfruttamento Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 201, 202 e 204) | PSA |
PRINCIPIO 6: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI
L 191/123
Criterio 6.1: l’impresa istituisce almeno un’unità di trasformazione conformemente alle disposizioni del codice forestale.
Indicatore 6.1.1: L’impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l’attribuzione del PSA. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Licenza di esercizio dell’unità di trasformazione | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 39) Convenzione provvisoria di sfruttamento e assestamento | PSA |
Indicatore 6.1.2: L’impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70 %) fissata dallo Stato. | Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» o annuario statistico | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 44) |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
IT
L 191/124
Criterio 6.2: l’impresa accerta la legalità del legname o dei suoi derivati acquisiti o importati.
Indicatore 6.2.1: I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative | Parametro di controllo 0.0.0.0: Dichiarazione di importazione commerciale Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» | Riferimento da creare: si rimanda all’allegato IX | PSA |
Indicatore 6.2.2: I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Licenza FLEGT del paese di origine che accompagna i prodotti importati Parametro di controllo 0.0.0.0: Certificato di gestione soste nibile o certificato di origine legale | Riferimento da creare: si rimanda all’allegato IX | PSA |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
PRINCIPIO 7: FISCALITÀ GENERALE E FORESTALE
19.7.2012
Criterio 7.1: l’impresa effettua dichiarazioni fiscali forestali compatibili con l’attività effettiva.
Indicatore 7.1.1: La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale. | Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) | Tutti |
Indicatore 7.1.2: La dichiarazione sulla trasformazione del le gname è conforme ai «Movimenti di legname» | Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) | Tutti |
Indicatore 7.1.3: Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l’esportazione dei prodotti sono effettuate nel ri spetto delle disposizioni normative. | Parametro di controllo 0.0.0.0: «Movimenti di legname» Parametro di controllo 0.0.0.0: Dichiarazioni doganali Parametro di controllo 0.0.0.0: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC) | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio Decreto 86.328 del 20 novembre 1986 (articolo 2) | Tutti |
Indicatore 7.1.4: Le dichiarazioni fiscali e doganali sono effet tuate nel rispetto delle disposizioni normative. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento della licenza di esercizio Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del l’IMF (imposta minima forfetaria) Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del l’II/IR (imposta sulle imprese/imposta sui redditi) Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del l’imposta sul valore aggiunto (IVA) | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio Codice generale delle imposte (articoli 120, 125, 140, 204, 247, 248 e 257) | Tutti |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/125
Criterio 7.2: l’impresa versa tutte le tasse alle quali è soggetta entro i termini prescritti.
Indicatore 7.2.1. Tutte le tasse e i diritti di concessione in materia forestale sono versati entro i termini prescritti. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento della tassa sull’affitto Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento della tassa di abbattimento Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento della tassa di rimboschimento Parametro di controllo 0.0.0.0: Notifica che prescrive le mi sure eccezionali relative al pagamento di tasse e diritti di concessione da parte dell’impresa | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 193) Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio | PSA Tutti Tutti Tutti |
Indicatore 7.2.2: Tutti i diritti e le tasse legati all’esportazione del legname sono versati entro i termini. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento dei DU (diritti di uscita) Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del l’IMF (imposta minima forfetaria) Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del XXXX (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici del ministero delle Finanze) | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 198) Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1 Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 Atto n. 5/89-UDEAC-491 | Tutti |
Indicatore 7.2.3: Tutti i diritti e le tasse legati all’importazione delle apparecchiature utilizzate dall’impresa sono versati. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento del DD (dazio doganale all’importazione) | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio | Tutti |
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del l’imposta sul valore aggiunto (IVA) | atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1 | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento della TCI (tassa comunitaria di integrazione) | Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del CCI (contributo comunitario di integrazione) | Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento del XXXX (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari) | Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento al l’OHADA (diritto di concessione per conto dell’OHADA) | Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanze di pagamento CMF (diritto di concessione per conto della COMIFAC) | Atto n. 5/89-UDEAC-491 |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 7.2.4: L’impresa ha trasferito i valori «free on truck» (FOT) dei prodotti dichiarati all’esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Attestazione di domiciliazione bancaria Parametro di controllo 0.0.0.0: Documento di trasferimento di fondi | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 200) | Tutti |
IT
L 191/126
PRINCIPIO 8: CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE DEL TRASPORTO E DELLA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI FORESTALI LEGNOSI
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 8.1: l’impresa può disporre di propri mezzi di trasporto.
Indicatore 8.1.1: Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Libretto di circolazione Parametro di controllo 0.0.0.0: Scheda tecnica Parametro di controllo 0.0.0.0: Assicurazione Parametro di controllo 0.0.0.0: Permesso di trasporto Parametro di controllo 0.0.0.0: Autorizzazione di trasportato re | — Decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988 (articolo R138, R138, primo comma e R134, quarto comma) — Codice delle assicurazioni della CIMA (articolo 200) — Codice generale delle imposte (edizione 2009) (arti colo 204) Nel caso del trasporto dei prodotti forestali per l’esportazione, esiste un ulteriore riferimento: decreto n. 90.043 maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA | Tutti |
Indicatore 8.1.2: I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l’esportazione sono conformi alla normativa in vigore. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di vettura Parametro di controllo 0.0.0.0: Visto per la spedizione ac compagnato da: specifiche, D15, dichiarazione di esportazione commerciale, fattura, certificato di origine | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93) Codice doganale della CEMAC (articoli 133 e 134) | Tutti |
Indicatore 8.1.3: L’impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Regolamento interno dell’im presa Parametro di controllo 0.0.0.0: Nota di servizio | Decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA | Tutti |
19.7.2012
Criterio 8.2: l’impresa effettua la marcatura degli alberi abbattuti ai fini del monitoraggio e della rintracciabilità secondo metodi riconosciuti dalla normativa forestale.
Indicatore 8.2.1: I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione delle missioni di controllo dell’amministrazione forestale | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96) | Tutti |
Indicatore 8.2.2: A livello dei depositi nelle foreste, i xxxxx sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazione delle missioni di controllo dell’amministrazione forestale | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96) Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004 | Tutti |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
Indicatore 8.2.3: I documenti di trasporto dei tronchi sono compilati prima dell’uscita dal cantiere. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Si rimanda all’allegato IX: riferimento da creare per il sistema nazionale di rintracciabilità | Tutti |
Indicatore 8.2.4: I documenti di trasporto dei tronchi e dei colli sono compilati prima dell’uscita dal deposito dei tronchi e dallo stabilimento. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004 | Tutti |
IT
19.7.2012
PRINCIPIO 9: RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Criterio 9.1: l’impresa rispetta gli impegni formali assunti nel piano di gestione (PG), nel piano di attività annuale (PAA) e/o nella convenzione provvisoria per contribuire in modo più adeguato allo sviluppo locale.
Indicatore 9.1.1: Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall’impresa. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Quietanza di pagamento degli ordini di riscossione Parametro di controllo 0.0.0.0: Autorizzazione amministra tiva di pagamento scaglionato delle tasse | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da177 a 192) | PSA |
Indicatore 9.1.2: Le azioni sociali programmate dall’impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni provvisorie sono realizzate. | Parametro di controllo 0.0.0.0: PAA convalidato dall’ammini strazione forestale (ogni PAA contiene una descrizione delle attività sociali realizzate nell’anno precedente) | Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si ri manda all’allegato IX | PSA |
Parametro di controllo 0.0.0.0: Convenzione provvisoria fir mata dall’impresa e dal ministero delle Foreste | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 50 e 51) |
L 191/127
Criterio 9.2: l’impresa rispetta gli ulteriori impegni assunti con l’amministrazione forestale relativi alla conservazione della biodiversità nella concessione.
Indicatore 9.2.1: Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d’oneri, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contri buire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati. | Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni di controllo del can tiere da parte dell’amministrazione forestale | Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si ri manda all’allegato IX | PSA |
Parametro di controllo 0.0.0.0: Relazioni dell’impresa sulle campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 90) | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: PAA convalidato dall’ammini strazione forestale | Codice di protezione della fauna | ||
Parametro di controllo 0.0.0.0: Regolamento interno | Ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984 (articoli 34, 111 e 112) |
Indicatore | Parametri di controllo | Testo legislativo o normativo | Xxxxxx interessati |
L 191/128
PRINCIPIO 10: RELAZIONI CON I SUBAPPALTATORI NELLE ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PRODUZIONE DI LEGNAME
IT
Criterio 10.1: l’impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori operino nella legalità.
Indicatore 10.1.1: L’impresa (e, nel caso delle piantagioni pri vate, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi su bappaltatori e fornitori dispongano di un’autorizzazione per l’esercizio delle loro attività. | Parametro di controllo 00.0.0.0: Autorizzazione all’esercizio della professione valida Parametro di controllo 00.0.0.0: Contratti di subappalto regi strati | Codice della registrazione dei timbri e della curatela (articoli 2 e 13) | Tutti |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
Criterio 10.2: l’impresa adempie i propri obblighi nei confronti dei subappaltatori.
Indicatore 10.2.1: L’impresa (e, nel caso delle piantagioni pri vate, il privato o la comunità) effettua il pagamento della pre stazione prevista dal contratto. | Parametro di controllo 00.0.0.0: Fatture Parametro di controllo 00.0.0.0: Documento di bonifico o assegno o ricevuta attestante il pagamento corrispondente alle fatture | Codice civile (articolo 1101 e seguenti) | Tutti |
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/129
Repertorio di leggi, principali testi normativi, accordi regionali e internazionali considerati ai fini della valutazione della legalità forestale
I testi riportati nel quadro di questa griglia unica sono i seguenti:
— le ordinanze (83.083 del 31 dicembre 1983 e 84.045 del 27 luglio 1984),
— la legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della Repubblica centrafricana e i relativi testi applicativi: decreti, provvedimenti, decisioni e note di servizio,
— la legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale,
— la legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro,
— la legge che istituisce il codice civile della RCA,
— la legge che istituisce il codice generale delle imposte (compresa la legge che istituisce il codice di registrazione dei timbri e della curatela),
— la legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio,
— la legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale,
— la legge n. 99.008 del 19 maggio 1999,
— il codice delle assicurazioni della CIMA,
— il codice doganale della CEMAC, gli atti che istituiscono il codice delle dogane della CEMAC:
— atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1,
— atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,
— atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,
— atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57,
— atto n. 5/89-UDEAC-491,
— le convenzioni (collettive delle imprese forestali nella RCA, convenzione C155 dell’Ufficio internazionale del lavoro del 1981 relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, definitiva di sfruttamento e di assestamento, provvisoria di sfruttamento e di assestamento),
— il codice di protezione della fauna, ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984,
— il codice della registrazione dei timbri e della curatela,
— il codice civile,
— i decreti:
— decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983,
— decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009,
— decreto n. 09.118 del 28 aprile 2009,
— decreto n. 00.068,
— decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988,
— decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali,
IT
L 191/130 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
— decreto 86.328 del 20 novembre 1986,
— i provvedimenti ministeriali e interministeriali:
— provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,
— provvedimento n. 09.020 del 30 aprile 2009,
— provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1),
— provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009,
— provvedimento n. 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP dell’11 luglio 2004,
— provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004,
— provvedimento 005/ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973,
— provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2),
— provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004,
— Guida all’iscrizione
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/131
ALLEGATO III
Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di legname e suoi derivati esportati da un paese partner e coperti da una licenza FLEGT
QUADRO GENERALE
Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE)
n. 1024/2008 (1) del 17 ottobre 2008, disciplinano le condizioni di immissione sul mercato europeo di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dalla Repubblica centrafricana. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un possibile adeguamento alle condizioni nazionali degli Stati membri, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell’accettazione delle licenze FLEGT all’atto dell’immissione sul mercato europeo possano essere le autorità doganali o un’altra amministrazione. Per questo motivo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: 1) il controllo documentario della licenza; e 2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza corrispondente.
Tale processo attuato nell’Unione europea è inteso a rafforzare i controlli istituiti dalla Repubblica centrafricana e verificare che le licenze FLEGT presentate all’entrata in Europa siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall’autorità di rilascio delle licenze centrafricana e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema centrafricano di verifica della legalità né la validità dell’attribuzione delle licenze, in quanto si tratta di aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 1
Trattamento delle licenze
1. La licenza FLEGT (in appresso «licenza») dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dichiarato il carico (2) per l’immissione in libera pratica (3).
2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.
Articolo 2
Controllo documentario delle licenze
1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell’allegato IV.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio delle licenze.
Articolo 3
Richiesta di ulteriori informazioni
1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.
Articolo 4
Verifica fisica
1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.
(1) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23.
(2) Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno speditore o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea.
(3) L’immissione in libera pratica è un regime doganale dell’Unione europea. L’immissione in libera pratica comporta: 1) la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; 2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; 3) l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell’ambito di tali misure); 4) l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.
IT
L 191/132 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell’autorità preposta al rilascio.
3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.
Articolo 5
Verifica preliminare
Una licenza presentata prima dell’arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.
Articolo 6
Immissione in libera pratica
1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’im missione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.
2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/133
ALLEGATO IV
PROCEDURA DI RILASCIO E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT
CAPITOLO 1
FORMALITÀ PER LE RICHIESTE DI LICENZA FLEGT
Articolo 1
Tutte le imprese del comparto del legno centrafricano che intendono esportare i prodotti derivanti dall’attività di sfruttamento, di trasformazione o di commercializzazione nell’Unione europea sono tenute a disporre di una licenza FLEGT per ogni carico di prodotti legnosi e ogni destinazione nell’Unione europea. La licenza FLEGT è il mezzo che consente di attestare che il legname e i suoi derivati sono prodotti in modo legale.
Articolo 2
Il rilascio di una licenza è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all’autorità di rilascio delle licenze. La richiesta di licenza deve riportare tutte le informazioni e le indicazioni specificate all’appendice
1 dell’allegato 4 dell’accordo volontario di partenariato. La richiesta di licenza deve essere effettuata utilizzando un formato di tipo univoco che sarà distribuito dall’amministrazione responsabile delle foreste.
Articolo 3
L’autorità di rilascio delle licenze è un organo designato dal ministero delle Foreste e sottoposto alla sua autorità. L’organo dipende dal gabinetto del ministro; tuttavia non si tratta di una funzione delegata ma di una struttura a sé stante.
La composizione e le attribuzioni dell’organo di rilascio delle licenze saranno definite con provvedimento del ministro responsabile delle Foreste che verrà adottato nella fase di attuazione del presente accordo.
Articolo 4
La richiesta deve riportare nell’oggetto «richiesta di licenza FLEGT».
Deve contenere il nome del titolo, il numero del titolo iscritto nel registro forestale, la data della richiesta e la firma del richiedente. Il richiedente deve indicare espressamente se vuole ricevere la licenza FLEGT a Douala.
Per i tronchi, il richiedente deve indicare inoltre l’unità forestale di gestione.
La richiesta deve definire chiaramente la natura, l’origine, il volume e la destinazione del prodotto che ne costituisce l’oggetto.
La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti doganali:
— documento di specificazione della struttura di accertamento delle entrate all’esportazione (SIVAC),
— dichiarazione di esportazione commerciale (DEC),
— modulo EUR.1,
— bolle di sdoganamento (diritti di uscita, imposta minima forfetaria, diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari).
Il modulo di richiesta di licenza FLEGT sarà definito nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità (SVL) e successivamente comunicato dall’autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare gli esportatori, e pubblicato.
Articolo 5
I riferimenti della richiesta sono registrati negli archivi dell’impresa richiedente e devono corrispondere a quelli depositati presso l’ufficio dell’autorità di rilascio della licenza.
Articolo 6
Le richieste presentate dalle imprese sono registrate dall’autorità di rilascio delle licenze che a sua volta trasmette un avviso di ricevimento.
IT
L 191/134 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Articolo 7
I documenti presentati dall’impresa richiedente (modulo di richiesta correttamente compilato e documenti doganali menzionati all’articolo 4) sono trasmessi all’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che verifica la legalità del carico per il quale è stata formulata una richiesta di licenza e si pronuncia sulla sua conformità. Le procedure di verifica utilizzate sono descritte nell’allegato V. La verifica da parte dell’ICAF è obbligatoria.
Articolo 8
In base al parere dell’ICAF, l’autorità di rilascio delle licenze:
— se la licenza è trasmessa a Douala, emette un documento di parere favorevole preliminare entro un termine massimo ridotto, dell’ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico oggetto della licenza è legale, secondo la procedura di cui all’allegato V,
— se la licenza è trasmessa a Bangui, emette la licenza entro un termine massimo ridotto, dell’ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico interessato dalla licenza è legale, secondo la procedura di cui all’allegato V.
La procedura utilizzata in caso di non conformità è specificata nell’allegato V.
Il risultato della verifica è comunicato all’impresa e archiviato dal centro di dati forestali (CDF); lo stesso vale per le copie delle licenze rilasciate. L’autorità di rilascio tiene un registro destinato a tale scopo.
Le formalità per le richieste di licenza saranno specificate nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità e successivamente comunicate dall’autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare ai possibili esportatori, e pubblicate.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT
Articolo 9
La licenza FLEGT è rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
La licenza contiene le informazioni riportate all’appendice 1 conformemente alle note esplicative dell’appendice 2.
Articolo 10
La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio effettivo.
La licenza FLEGT ha una validità di sei (6) mesi. La data di scadenza è riportata sulla licenza.
Decorsa la scadenza, la licenza non è più valida. In caso di forza maggiore debitamente constatata, il richiedente deve fare nuovamente richiesta all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT.
Una licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all’autorità di rilascio se i prodotti legnosi cui fa riferimento sono distrutti.
Articolo 11
Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato all’appendice 1.
Articolo 12
La carta da utilizzare pesa 120 grammi/m2. Il formato è di 21/29 cm (A4).
Il colore della carta utilizzata per il modulo è:
— bianco per il modulo n. 1, detto «originale»,
— giallo per il modulo n. 2, detto «copia per le dogane europee»,
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/135
— verde per il modulo n. 3, detto «copia per le dogane centrafricane»,
— blu per il modulo n. 4, detto «copia per l’autorità di rilascio delle licenze».
Articolo 13
Le licenze sono compilate a macchina o con mezzi informatici e firmate a mano.
I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze sono apposti con timbro metallico, preferibilmente d’acciaio. Il timbro dell’autorità di rilascio può essere tuttavia sostituito con un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti mediante perforazione. L’autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità preposta al rilascio con timbro e firma.
Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese.
Articolo 14
La licenza è redatta in quattro copie, di cui due consegnate al richiedente. Dopo essere stata compilata, firmata, timbrata e datata dall’autorità di rilascio:
— la prima copia, contrassegnata come «originale», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica,
— la seconda copia, contrassegnata come «copia per le dogane europee», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica,
— la terza copia, contrassegnata come «copia per le dogane centrafricane» è consegnata al servizio doganale della RCA,
— la quarta copia, contrassegnata come «copia per l’autorità di rilascio delle licenze» è conservata nell’archivio del CDF dell’autorità in questione.
CAPITOLO 3
SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 15
In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» e/o della «copia per le dogane europee», il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento o di documenti sostitutivi sulla base di quello o di quelli rimasti in suo possesso o presentati al momento della richiesta di licenza FLEGT.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della «copia per le dogane centrafricane», il titolare può richiedere all’autorità di rilascio il rilascio di un documento sostitutivo.
L’autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro 24 ore dalla ricezione della richiesta del titolare della licenza.
I documenti sostitutivi contengono tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituiscono, com preso il numero della licenza.
Sul documento o sui documenti sostitutivi figurerà la dicitura «duplicato».
In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento sostitutivo, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.
Il documento smarrito o rubato, ove venga rinvenuto, non sarà più valido e dovrà essere restituito all’autorità di rilascio delle licenze.
CAPITOLO 4
TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 16
In caso di dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti possono richiedere ulteriori verifiche presso l’autorità di rilascio delle licenze.
IT
L 191/136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Se lo reputa necessario, l’autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
Se lo reputa necessario, l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta con la dicitura autenticata dal timbro «duplicato» che inoltra alle autorità competenti.
Se la validità della licenza è confermata, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata dal timbro «convalidata il …».
Se la licenza in questione non è valida, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/137
Appendici
1. Modello di licenza
2. Note esplicative
IT
L 191/138 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Appendice 1
Format de l’autorisation FLEGT
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/139
IT
L 191/140 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/141
IT
L 191/142 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
Appendice 2
Note esplicative
Generalità
— Compilare i moduli in lettere maiuscole.
— Se indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.
Riquadro 1 | Organisme émetteur | Indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio delle licenze. |
Riquadro 2 | Pays d’origine: République centrafricaine | Natura del titolo, impresa, numero del titolo o dei titoli, unità forestale di gestione, numero contratto, numero E101. |
Riquadro 3 | Numéro de l’autorisation FLEGT | Indicare il numero di rilascio. |
Riquadro 4 | Date d’expiration | Periodo di validità della licenza. |
Riquadro 5 | Pays d’exportation | Paese partner dal quale i prodotti legnosi sono stati espor tati verso l’Unione europea. |
Riquadro 6 | Code ISO | Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5. |
Riquadro 7 | Moyen de transport | Indicare il mezzo di trasporto dal punto di esportazione. |
Riquadro 8 | Titulaire de l’autorisation | Indicare il nome e l’indirizzo dell’esportatore. |
Riquadro 9 | Désignation commerciale du bois et produits dérivés | Indicare la denominazione commerciale del o dei prodotti legnosi. |
Riquadro 10 | Position du SH | Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci. |
Riquadro 11 | Noms communs ou scientifiques | Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzato nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di pro dotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili. |
Riquadro 12 | Pays de récolte | Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti com positi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili. |
Riquadro 13 | Codes ISO | Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle). |
Riquadro 14 | Volume(s) (m3) | Indicare il volume totale in m3. Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 15. |
Riquadro 15 | Poids net | Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 14. |
Riquadro 16 | Nombre d’unités | Indicare il numero di unità, se è questo il modo migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo. |
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/143
Riquadro 17 | Signes distinctifs | Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo. |
Riquadro 18 | Signature et cachet de l’organisme émetteur | Il riquadro dovrà essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licen ze. Indicare inoltre luogo e data. |
IT
L 191/144 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
ALLEGATO V
SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)
I. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
a) Presentazione del settore
Il territorio della Repubblica centrafricana ha una superficie totale di 623 000 km2, ricoperta di ecosistemi diversificati, con una fitta area forestale di 54 000 km2 ripartita in due massicci forestali: quello sudoccidentale, con una superficie di 3 800 000 ha, e quello sudorientale, con una superficie di 1 600 000 ha. Attualmente solo il primo è oggetto di sfruttamento a fini industriali.
A tutt’oggi sono operative undici (11) imprese forestali con una produzione media annua di circa 600 000 m3 di tronchi e 200 000 m3 di legname segato (fonti: annuari statistici dell’MAFCP).
Le principali destinazioni del legname centrafricano sono l’Europa, l’Asia, l’America e l’Africa.
b) Le strutture attualmente incaricate dei controlli
Di seguito sono elencate le strutture che esercitano effettivamente le funzioni di controllo nei vari dipartimenti ministeriali a livello centrale e a livello di servizi decentrati.
— Il ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca
A livello centrale: le verifiche documentarie sono effettuate quotidianamente, mentre i controlli sul campo hanno una frequenza variabile (trimestrale o semestrale):
— la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell’assestamento forestale (DIAF),
— l’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF),
— il centro di dati forestali (CDF),
— la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) composta dai seguenti ministeri:
— Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca,
— Ministero delle Finanze e del Bilancio,
— Ministero della Difesa nazionale (gendarmeria),
— la direzione degli affari giuridici e del contenzioso (DAGC).
A livello di servizi decentrati: i controlli a livello decentrato non sono regolamentati in quanto a frequenza. Possono essere trimestrali o semestrali. I controlli a livello dei posti di frontiera si effettuano tuttavia quoti dianamente, ogni volta che passa un autocarro carico:
— la direzione generale dei servizi regionali mediante le direzioni regionali delle acque e delle foreste, gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera,
— il ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia:
— direzione generale dell’ambiente,
— ispettorato centrale in materia di ambiente e di ecologia,
— il ministero delle Finanze e del Bilancio:
— ispettorato generale delle finanze,
— direzione generale delle dogane,
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/145
— direzione generale delle imposte,
— il ministero del Commercio e dell’Industria:
— ispettorato centrale del commercio,
— direzione generale del commercio e della concorrenza,
— servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico,
— il ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e dell’Inserimento professionale dei giovani:
— ispettorato centraledel lavoro,
— ispettorato del lavoro competente,
— direzione del recupero e del contenzioso della cassa nazionale di previdenza sociale,
— direzione generale dell’ACFPI,
— il ministero dello Sviluppo rurale e dell’Agricoltura,
— il ministero della Giustizia:
— ispettorato giudiziario,
— presidente del tribunale del commercio,
— servizio di cancelleria del tribunale del commercio,
— il ministero della Sicurezza pubblica e dell’Amministrazione del territorio:
— polizia stradale.
c) Settori individuati in cui sono necessari miglioramenti
L’attuazione dell’SVL richiede miglioramenti nei settori di seguito specificati.
— Quadro giuridico: nella Repubblica centrafricana esistono vari testi normativi, in particolare le leggi sui vari codici (codice dell’ambiente del dicembre 2007, codice forestale del 2008), che consentono di migliorare la governance del settore forestale. Il lavoro di analisi e di preparazione dell’accordo ha dimostrato tuttavia che la normativa centrafricana relativa al settore forestale deve essere completata.
— Quadro istituzionale:
il ministero delle Acque e delle Foreste, primo responsabile della gestione, incontra diversi problemi nell’attuare la propria linea politica. Le difficoltà spiegano l’irregolarità dei controlli effettuati:
— risorse umane attualmente in numero insufficiente e scarsamente qualificate,
— risorse materiali: manca il materiale adeguato per le verifiche, le esigenze logistiche per la raccolta, il trattamento e la gestione dei dati e le condizioni in cui si svolgono le attività,
— risorse finanziarie: la Repubblica centrafricana ha difficoltà finanziarie dovute alle sue considerevoli esigenze. Il CAS-DF, uno degli strumenti finanziari di sostegno al settore, è utile ma non sufficiente per soddisfare le esigenze e rispondere alle sfide della governance forestale. Inoltre, talvolta è utilizzato per rispondere a esigenze non programmate al di fuori del settore forestale.
Osservazione indipendente
Si è creata una piattaforma della società civile, le cui competenze e mezzi attuali sono tuttavia limitati e non consentono di garantire un’osservazione indipendente.
Audit indipendente
La Repubblica centrafricana non è attualmente dotata di un sistema di audit esterno o di monitoraggio indipendente del sistema forestale.
L’allegato IX del presente accordo propone in particolare misure complementari per porre rimedio ad alcuni dei problemi menzionati.
IT
L 191/146 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.7.2012
1.2 Ambito del sistema di verifica della legalità
I prodotti che rientrano nell’ambito nell’SVL sono quelli definiti nell’allegato I dell’accordo.
L’SVL si applica a tutte le fonti attuali di legname e suoi derivati disponibili per l’esportazione, che nel 2010 erano:
— i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA),
— le piantagioni (denominate anche «aree di rimboschimento»).
L’SVL prende in considerazione il legname in transito e il legname importato. L’SVL viene anche utilizzato per il legname e i prodotti esportati nei mercati al di fuori dell’Unione europea.
L’SVL non si applica invece al legname proveniente dalle seguenti fonti:
— foreste comunitarie,
— permessi di sfruttamento artigianale.
A tutt’oggi, e sebbene il codice forestale contenga disposizioni in materia, nella RCA non esistono ancora foreste comunitarie né permessi di sfruttamento artigianale. Queste fonti non sono pertanto prese in considerazione nell’SVL. In futuro potrebbero tuttavia essere realizzati ed esportati in Europa il legname e i suoi derivati prove nienti da foreste comunitarie o permessi di sfruttamento artigianale e, in tal caso, l’SVL ne terrà conto.
Il mercato nazionale di consumo del legname non rientra nell’ambito dell’SVL descritto nel presente accordo. Le attività locali che alimentano il consumo nazionale di legname e suoi derivati sono controllate regolarmente, secondo disposizioni esterne al presente accordo. L’SVL descritto nell’accordo garantisce che i prodotti esportati non includano prodotti provenienti dal mercato nazionale.
2. DEFINIZIONE DELLA LEGALITÀ E VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME
2.1. Griglie di valutazione della legalità
La RCA dispone di testi normativi (codice forestale, codice ambientale, codice doganale della CEMAC, codice generale delle imposte, codice del lavoro e delle leggi sociali, ecc.) e dei vari testi applicativi dalle cui rispettive disposizioni, relative all’attività forestale, sono stati tratti i principi, i criteri e gli indicatori delle due griglie di valutazione della legalità (PSA e piantagioni) che figurano nell’allegato II dell’accordo.
Alcuni indicatori delle griglie saranno sprovvisti di riferimento giuridico al momento della firma dell’accordo. I riferimenti giuridici o normativi adattati (in particolare quelli menzionati nell’allegato IX del presente accordo) saranno creati nella fase di attuazione dell’accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA. Le griglie e più in generale l’SVL saranno aggiornati man mano che evolve il contenuto della normativa. Gli allegati dell’accordo saranno quindi modificati di conseguenza su decisione del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, conformemente all’articolo 26 dell’accordo.
Nella RCA non sono stati attribuiti foreste comunitarie o permessi artigianali. Le griglie relative alle foreste comunitarie e ai permessi artigianali saranno definite al momento dell’attuazione dell’accordo, prima delle prime attribuzioni di questi titoli.
2.2 Verifica delle griglie di valutazione della legalità
La verifica della legalità coinvolge vari organi ministeriali centrali e decentrati che potranno essere accompagnati nello svolgimento dei loro compiti da osservatori indipendenti della società civile. Gli organi ministeriali interessati sono i seguenti:
— la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell’assestamento forestale (DIAF), che eseguono le varie verifiche a livello centrale,
— la direzione generale dei servizi regionali (DGSR), mediante le direzioni regionali (DR), gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera, che garantiscono le varie verifiche a livello regionale,
— il CDF raccoglie, accentra e tratta i dati, nell’ambito di un sistema di gestione di banche dati (SGBD),
IT
19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/147
— l’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che controlla e garantisce il corretto funzionamento della verifica della legalità,
— la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) effettua le missioni di verifica spontanee,
— la direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Acque e delle Foreste verifica il registro delle infrazioni e i recuperi in materia di transazioni,
— le direzioni regionali del lavoro che verificano la conformità relativa all’impiego e ai trattamenti sociali dei lavoratori,
— la direzione generale delle imposte che si occupa dell’attribuzione dei codici fiscali e della regolarità dei pagamenti delle imposte,
— la direzione generale dell’urbanistica e dell’habitat interviene nel processo di rilascio del titolo fondiario (riguarda le piantagioni),
— il presidente del tribunale del commercio verifica che l’impresa non sia oggetto di condanne,
— le cancellerie del tribunale del commercio verificano che l’impresa sia regolarmente iscritta,
— la direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (della cassa nazionale di previdenza sociale — CNSS) verifica il recupero dei contributi previdenziali,
— la direzione degli studi, della pianificazione e dell’impiego verifica l’aggiornamento dei fascicoli dei datori di lavoro.
La funzione di osservazione indipendente della società civile è costituita da varie ONG centrafricane che compon gono la piattaforma della società civile relativa alla governance forestale. La piattaforma svolge un ruolo di sostegno ai dipartimenti ministeriali preposti alla verifica.
La tabella di seguito descrive le modalità di verifica della legalità dei carichi di legname e suoi derivati. Elementi di spiegazione della tabella:
1a colonna: indicatori della griglia di valutazione della legalità che devono essere soddisfatti per poter considerare un carico legale e rilasciare una licenza.
2a colonna: parametri di controllo che consentono di attestare che l’indicatore è correttamente soddisfatto. 3a colonna e 4a colonna: dipartimenti e strutture incaricati della verifica dell’indicatore.
5a colonna: metodologia di verifica che sarà confermata nella fase di attuazione dell’accordo. 6a colonna: organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo.
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
1.1.1 | Iscrizione presso le am ministrazioni economi che: ministero del Com mercio e dell’Industria | 0.0.0.0: Decisione ministe riale che istituisce l’autoriz zazione di sfruttamento fo restale | Ministero del Com mercio e dell’Industria | Direzione generale del commercio, della concorrenza e dei consumi/ Direzione della concorrenza/Servi zio concorrenza e repressione delle frodi | Metodologia: | Organo responsabile: |
1) Controllo dell’autorizzazione commerciale | Ispettorato centrale del ministero del Commercio | |||||
Servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico | L’autorizzazione commerciale viene rilasciata una sola volta, di norma viene verificata al momento della verifica della tessera di commer ciante | Ispettorato centrale del ministero delle Foreste (ICAF) | ||||
Direzione del commercio interno | Metodologia: | |||||
2) Controllo del rinnovo della tes sera professionale di commerciante | IC del ministero del Commercio | |||||
1) Il rinnovo della tessera profes sionale di commerciante deve es sere effettuato nel corso del primo semestre di ogni anno (dal 1o gennaio al 30 giugno) | 1 - Ricezione della relazione sintetica della direzione del commercio e del controllo documentario | |||||
2) La verifica del rinnovo avviene quindi ogni anno in maniera siste matica mediante visite in tutte le strutture commerciali dal 1o luglio | 2 - Controllo della verifica sulla base di un campione e redazione di un verbale | |||||
3 - Invio al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF delle informazioni sui cam pioni controllati | ||||||
0.0.0.0: Tessera professio nale di commerciante | 3) In caso di mancato rinnovo, la DGCCC invia una convocazione al commerciante | ICAF | ||||
4) Redazione di un verbale dopo aver ascoltato il commerciante |
IT
L 191/148
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
5) Notifica di un’ammenda (lettera firmata dal ministro del Commer cio) Frequenza: 0.0.0.0: una sola volta 0.0.0.0: annuale Conservazione dei risultati: 0.0.0.0: 1) Inserimento nella banca dati del servizio decentrato del ministero del Commercio, presso lo sportello unico 2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 0.0.0.0: | 1 - Controllo dell’inserimento di dati nell’SGBD da parte del CDF Frequenza: 0.0.0.0: una sola volta 0.0.0.0: annuale Conservazione dei risultati: IC del ministero del Commercio 1 - Redazione di un verbale ICAF: 1 - Inserimento dati nell’SGBD riguar danti il risultato del controllo | |||||
1) Redazione e archiviazione di un verbale (formato cartaceo) alla di rezione generale del Commercio 2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF Flusso: Flusso 1: Registrazione (autorizza zione commerciale) 1) Invio trimestrale dell’elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname al CDF da parte della direzione del commercio interno (servizio formalità presso lo spor tello unico) 2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF | Flusso: 1 - Dall’ispettorato centrale del com mercio al CDF nell’ambito dell’Ispetto rato centrale del ministero delle Acque e delle Foreste 2 - Dall’ICAF all’organo di rilascio della licenza FLEGT (modulo di trasfe rimento del risultato della verifica da definire) |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/149
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
3) Invio di una versione cartacea dell’elenco all’ICAF Flusso 2: Rinnovo della registra zione DGCC: Invio annuale di una relazione che presenta la situazione di tutte le imprese del settore delle foreste e del legname all’Ispettorato centrale del commercio con copia al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF (il modulo per lo scambio di infor mazioni è ancora da definire) CDF: 1) Ricezione della relazione sinte tica 2) Inserimento dati nell’SGBD | ||||||
1.1.2 | Iscrizione presso l’ammi nistrazione fiscale (mini stero delle Finanze e del Bilancio, direzione gene rale delle imposte) | 1.1.2.1 Tessera contributiva valida | Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca | Centro di dati forestali (CDF) | Metodologia: | Organo responsabile: Ispettorato cen trale delle acque e delle foreste |
Ministero delle Fi nanze e del Bilancio | Servizio di attribuzione del codice fiscale (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell’attribuzione del codice fiscale e del contenzio so) | 1) Invio trimestrale, da parte del servizio di attribuzione dei codici fiscali (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell’attribuzione dei codici fiscali e del contenzioso), dell’elenco (versione digitale e car tacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname, al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF, con le seguenti informazioni: la denomi nazione dell’impresa o il nome della persona fisica, il numero di codice fiscale e la data di registra zione (modulo per lo scambio di informazioni da definire) | Metodologia: | |||
0.0.0.0: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF) | 2) Ricezione dell’elenco da parte del CDF | 1 - Ricezione dell’elenco inviato dal CDF | ||||
3) Inserimento dati nell’SGBD | 2 - Verifica della conformità delle im prese | |||||
3 - Inserimento nell’SGBD dei dati ri guardanti i risultati di ciascuna impresa |
IT
L 191/150
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: 1) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 2) Archiviazione (formato carta ceo) dell’elenco Flusso: invio di una copia cartacea dell’elenco all’ICAF | Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: 1 - Inserimento nell’SGBD dei dati ri guardanti i risultati del controllo della verifica Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT | |||||
1.1.3 | Iscrizione alla cassa na zionale di previdenza so ciale. | 0.0.0.0: Attestazione del l’iscrizione all’ente previden ziale (CNSS) | Ministero del Lavoro | Ministero del Lavoro Direzione del recupero, del controllo e del con tenzioso/Servizio del recupero | Metodologia: | Organo responsabile: ICAF |
1) Richiesta di registrazione pre sentata allo sportello unico (dire zione del recupero, del controllo e del contenzioso/servizio di iscri zione) | Metodologia: | |||||
1 - Ricezione dell’elenco inviato dal CDF | ||||||
2) Invio del fascicolo alla cassa nazionale di previdenza sociale per la verifica di iscrizioni precedenti e assegnazione del numero di iscri zione | 2 - Verifica della conformità delle im prese 3 - Inserimento nell’SGBD dei dati ri guardanti i risultati di ciascuna impresa | |||||
3) Visita nei locali dell’impresa per accertare la veridicità della dichia razione: data effettiva di avvio, numero di dipendenti e massa sa lariale | ||||||
4) Redazione di un verbale di correzione in caso di falsa dichia razione | ||||||
NB: attualmente 48 ore dopo l’iscrizione presso l’ufficio delle imposte, la CNSS procede auto maticamente all’apertura di un fa scicolo del datore di lavoro recu perando direttamente le informa zioni dai servizi delle imposte |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/151
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: a ogni registrazione Conservazione dei risultati: Ministero del Lavoro 1) Registrazione nella banca dati dello sportello unico (digitale) 2) Apertura di un fascicolo del datore di lavoro (formato cartaceo) 3) Iscrizione nell’archivio dei da tori di lavoro (formato cartaceo) 4) Salvataggio su scheda mecca nografica presso la CNSS (digitale) In caso di falsa dichiarazione: 1) Verbale di rettifica (formato cartaceo) 2) Relazione di controllo del ser vizio di recupero Ministero delle Foreste/CDF 1) Archiviazione cartacea del l’elenco delle imprese e delle rela tive situazioni 2) Inserimento dati nell’SGBD Flusso: 1) Invio trimestrale di un elenco dei datori di lavoro iscritti con il relativo numero di matricola al CDF sotto la responsabilità del l’ICAF (digitale e cartaceo) per l’in serimento dati nell’SGBD (proce dure di scambio di informazioni da definire) | Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall'ICAF all’organo di rilascio delle li cenze FLEGT |
IT
L 191/152
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2) Invio di una copia dell’elenco e della situazione di ogni impresa da parte del CDF all’ICAF | ||||||
1.1.4 | Iscrizione presso l’ammi nistrazione responsabile nel settore forestale a se guito di una procedura di attribuzione valida | 0.0.0.0: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabi lità del ministero delle Fore ste 0.0.0.0: Relazione dell’osser vatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste 0.0.0.0: Decreto di attribu zione del permesso di sfrut tamento e di assestamento | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) | Metodologia: Per le imprese già esistenti nel 2010 1) Verifica nel registro forestale per ogni PSA 2) Elaborazione di una relazione con le principali informazioni (n. PSA, data di attribuzione, organo di attribuzione) 3) Trasmissione della relazione al CDF sotto la responsabilità del l’ICAF con le copie cartacee dei decreti di attribuzione (modulo da definire) Per le nuove imprese 1) Invio progressivo dei dati fon damentali e di una copia cartacea del decreto al CDF sotto la re sponsabilità dell’ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: 1) Inserimento dei dati fondamen tali nell’SGBD 2) Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD | Organo responsabile: Ispettorato cen trale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: 1 - Ricezione della relazione inviata alla DGAF 2 - Controllo della validità delle infor mazioni su tutti i PSA 3 - Inserimento dati nell’SGBD riguar danti il controllo della verifica Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/153
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
3) Archiviazione in formato carta ceo 4) Aggiornamento delle informa zioni Flusso: dalla DGAF al CDF e al l’ICAF | Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT | |||||
1.1.5 | Iscrizione presso le am ministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio) | 0.0.0.0: Registro del com mercio e del credito mobi liare (RCCM) 0.0.0.0: Rogito notarile di costituzione 0.0.0.0: Notifica del numero di iscrizione da parte della cancelleria del tribunale del commercio | Ministero della Giusti zia | Cancelleria del tribunale del com mercio e presidente del tribunale del commercio | Metodologia: 1) Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convocazione dell’interessato presso il tribunale del commercio in caso di sospensione 2) Verifica del documento Frequenza: in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via Conservazione dei risultati: Inserimento «nell’archivio naziona le» Inserimento dati nell’SGBD Flusso: 1) Invio trimestrale dell’elenco delle imprese registrate e dei risul tati delle verifiche durante l’anno (procedura per lo scambio di in formazioni da definire) | Organo responsabile: Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio/ICAF Metodologia: 1 - Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convo cazione dell’interessato presso il tribu nale del commercio in caso di so spensione 2 - Verifica del documento Frequenza: in caso di necessità: modi fica del capitale, scissione, cambia mento di gestore, aggiunta di attività e così via. Conservazione dei risultati: Inserimento «nell’archivio nazionale» Inserimento nell’SGBD dei dati riguar danti i risultati del controllo della ve rifica Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li cenze FLEGT |
IT
L 191/154
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF | ||||||
1.1.6 | Iscrizione presso le am ministrazioni del lavoro e dell’impiego. (ministero del Lavoro e dell’Impiego, Ispettorato del lavoro) | 0.0.0.0: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall’ispettore del lavoro competente | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale | Metodologia: Firma annuale del registro del da tore di lavoro Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento an nuale Conservazione dei risultati: Relazione annuale trasmessa alla direzione del lavoro e della previ denza sociale (DLPS) | Organo responsabile: Direzione del la voro e della previdenza sociale/Mini stero delle Foreste Metodologia: Ministero del Lavoro 1) Esame delle relazioni di attività dell’ispettorato regionale del lavoro e della previdenza 2) Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l’anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF, secondo procedura da defi nire Ministero delle Foreste 1) Ricezione dei documenti da parte del CDF 2) Inserimento dati nell’SGBD 3) Invio di una copia cartacea all’ICAF 4) Verifica dell’immissione dei dati da parte dell’ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale Conservazione dei risultati: Ministero del Lavoro Relazione annuale trasmessa alla dire zione generale del lavoro e della pre videnza sociale (DGLPS) |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/155
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Flusso: Dall’ispettorato alla DLPS | Ministero delle Foreste 1) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 2) Archiviazione cartacea da parte del CDF 3) Inserimento dati nell’SGB da parte dell’ICAF riguardo ai risultati dell’im missione dei dati da parte del CDF Flusso: Dalla DLPS alla DGLPS e al CDF/ICAF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li cenze FLEGT | |||||
1.1.7 | Iscrizione presso le ca mere consolari: camera di commercio e dell’indu stria | 0.0.0.0: Attestazione conso lare | Ministero delle Foreste Ministero del Com mercio | Centro di dati forestali (CDF) Servizio di iscrizione delle imprese (camera di commercio) presso lo sportello unico | Metodologia: 1) Invio trimestrale, al CDF nel l’ambito l’ICAF, di una copia delle attestazioni consolari (AC) e del l’elenco delle imprese registrate dai servizi di iscrizione delle imprese (camera di commercio) presso lo sportello unico 2) Ricezione da parte del CDF 3) Inserimento dati nell’SGBD 4) Verifica della conformità delle imprese 5) Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati di ciascuna impresa | Organo responsabile: Ispettorato cen trale delle acque e delle foreste Metodologia: Inserimento nell’SGBD dei dati riguar danti i risultati del controllo della ve rifica |
IT
L 191/156
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
6) Aggiornamento trimestrale del l’SGBD Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF Archiviazione (formato cartaceo) Flusso: Invio copia attestati consolari all’ l’ICAF | Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle li cenze FLEGT | |||||
1.1.8 | Iscrizione presso l’agenzia centrafricana per la for mazione professionale e l’impiego (ACFPI). | 0.0.0.0: Domanda di iscri zione del datore di lavoro numerata e vistata | Ministero del Lavoro | Direzione generale dell’ACFPI: di rezione degli affari finanziari (ser vizio di controllo del contenzioso) Ispettorato regionale del lavoro | Metodologia: La verifica periodica da parte dell’ l’ACPFE si svolge in contempora nea con le verifiche dell’ispettorato del lavoro competente e secondo le stesse procedure Si propone quanto segue: 1) Invio trimestrale al CDF del l’elenco (versione digitale e carta cea) delle nuove imprese o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname 2) Ricezione dell’elenco da parte del CDF | Organo responsabile: Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Direzione generale dell’ACFPI Metodologia Ministero del Lavoro 1) Esame delle relazioni di attività dell’ispettorato regionale del lavoro e della previdenza |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/157
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
3) Inserimento dati nell’SGBD Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF Archiviazione (formato cartaceo) Flusso: Invio di una copia cartacea del l’elenco all’ICAF | 2) Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l’anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF, secondo procedura da defi nire Ministero delle Foreste 1) Ricezione dei documenti da parte del CDF 2) Inserimento dati nell’SGBD 3) Invio di una copia cartacea all’ICAF 4) Verifica dell’immissione dei dati da parte dell’ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento nell’SGBD dei dati riguar danti i risultati del controllo della ve rifica Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li cenze FLEGT | |||||
1.2.1 | Pagamento dei contributi all’ente previdenziale (CNSS) | 0.0.0.0: Attestazione del CNSS o dichiarazione libe ratoria | Ministero del Lavoro | Servizio del recupero della dire zione del recupero, del controllo e del contenzioso (DRCC) | Metodologia: 1) Aggiornamento del fascicolo del datore di lavoro alla scadenza del termine I termini: I grandi datori di lavoro (20 o più dipendenti) pagano i contributi mensilmente e hanno un mese di tempo per presentare la dichiara zione relativa al mese precedente | Organo responsabile: Direzione del re cupero, del controllo e del contenzio so/Ispettorato centrale delle acque e delle foreste Metodologia: |
IT
L 191/158
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
I piccolo datori di lavoro (meno di 20 dipendenti) pagano i contributi trimestralmente e hanno 15 giorni di tempo per il pagamento 2) Invio di una lettera di sollecito agli inadempienti con precisazione della sanzione da pagare (10 % dell’importo totale) 3) Avvio di un procedimento giu diziario dopo 10 giorni dal solle cito in caso di mancato pagamento 4) Redazione di una relazione tri mestrale Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: Verbale di sollecito (formato carta ceo) Archiviazione da parte del CDF Flusso: Invio trimestrale dell’elenco delle imprese con la relativa situazione al CDF sotto la responsabilità del l’ICAF (formato cartaceo secondo un modulo da definire) per inseri mento dati nell’SGBD; il CDF in serisce i dati nell’SGBD, invia una copia cartacea all’ICAF e archivia il documento (formato cartaceo) | Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso Verifica periodica in caso di sospetto o di denuncia Redazione di un verbale di controllo ICAF 1 - Ricezione dell’elenco inviato dal CDF 2 - Verifica della conformità dell’im missione dei dati del CDF e della si tuazione di ogni datore di lavoro 3 - Inserimento dati nell’SGBD ri guardo al risultato Frequenza: trimestrale DRCC: in caso di necessità ICAF: mensile Conservazione dei risultati: DRCC: Relazione di controllo ICAF: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: La DRCC invia le relazioni di controllo all’ICAF che le trasmette al CDF per l’inserimento dei dati L’ICAF presenta la situazione di ogni impresa all’organo di rilascio |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/159
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
1.2.2 | Pagamento dei contributi all’ACFPI | 0.0.0.0: Dichiarazione tri mestrale delle retribuzioni corrisposte 0.0.0.0: Attestazioni di pa gamento della parte di con tributi a carico dei datori di lavoro | Ministero del Lavoro | Direzione degli studi, della pianifi cazione e dell’impiego (DSPI) ACFPI Direzione amministrativa e finan ziaria (DAF) Ispettorato regionale competente | Metodologia: 1) Controllo dei contratti di lavoro e del visto dell’ACFPI per verificare la conformità tramite relazione allo SMIG per categoria socioprofessio nale 2) Verifica delle schede del perso nale 3) Verifica trimestrale delle rice vute di pagamento 4) Redazione di una relazione di missione 5) Elaborazione di una relazione trimestrale che presenti la situa zione di ogni impresa secondo procedura da definire 6) Trasmissione della relazione trimestrale al CDF nell’ambio del l’ICAF Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: Relazioni delle missioni Relazioni trimestrali | Organo responsabile: Direzione del lavoro e della previdenza sociale ICAF Metodologia: Ministero del Lavoro 1) Ricezione delle informazioni della DAF sulla dichiarazione dell’organico 2) Verifica del visto 3) Richiesta alla DAF tramite il servizio di recupero per il versamento della parte a carico del datore di lavoro 4) Relazione annuale con copia al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Frequenza: — annuale relativamente agli ultimi 4 trimestri (ministero del Lavoro) — trimestrale - ministero delle Foreste (ICAF) Conservazione dei risultati: Relazioni annuali Inserimento dati nell’SGBD |
IT
L 191/160
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Flusso: Da DEPE/DAF al CDF sotto la re- sponsabilità dell’ICAF | Flusso: Dalla DGLPS all’ICAF Dall’ICAF all’organo di rilascio | |||||
1.3.1 | Le attività dell’impresa non sono sospese a se- guito di una sentenza. | 0.0.0.0: Atti giudiziari dei tribunali | Ministero della Giusti- zia Ministero delle Foreste | Le cancellerie Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) Direzione regionale delle acque e delle foreste (DR) | Metodologia: Cancellerie: 1) Iscrizione nel registro di ogni tribunale compente per le infra- zioni commesse 2) Elaborazione di una relazione (formato cartaceo secondo un modello da definire) per ogni in- frazione e di una relazione annuale 3) Trasmissione delle relazioni e di una copia dell’atto giudiziario alla direzione regionale delle acque e delle foreste (DR) competente per i tribunali prefettizi secondo proce- dura da definire 4) Trasmissione della relazione e di una copia dell’atto giudiziario alla DAFC con copia al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF o tramite la DREF o le cancellerie a livello di Bangui DAGC: 1) Iscrizione nel registro delle in- frazioni (documento da realizzare perché attualmente inesistente) | Organo responsabile: Ministero della Giustizia: tribunale ci- vile di primo grado MAFCP: direzione generale dei servizi di sostegno (DGSS) Metodologia: TGI: 1) Controllo della regolarità della te- nuta del registro delle sentenze 2) Elaborazione di una relazione an- nuale di cui una copia viene inviata al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF DGSA: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/161
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
0.0.0.0: Registri delle infra- zioni del ministero delle Fo- reste | Ministero delle Foreste | CDF: 1) Inserimento dati nella banca dati Archiviazione della relazione Frequenza: a ogni sospensione Conservazione dei risultati: Cancellerie: Iscrizione nel registro delle sen- tenze del tribunale competente Elaborazione di una relazione an- nuale in formato cartaceo DAGC: Tenuta del registro delle infrazioni CDF: Inserimento dati nell’SGBD Archiviazione in formato cartaceo della relazione e dell’atto giudizia- rio Flusso: Tribunali prefettizi: 1) Invio delle relazioni delle can- cellerie alle DRAF | ICAF: Il CDF controlla l’inserimento dati nel- l’SGBD Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: ICAF: Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio |
IT
L 191/162
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2) Trasmissione della relazione alla DAGC con copia al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Tribunali a Bangui: 1) Invio della relazione delle can- cellerie alla DAGC con copia al CDF sotto la responsabilità del- l’ICAF | ||||||
1.3.2 | Le attività dell’impresa non sono sospese a se- guito di una sanzione amministrativa. | 0.0.0.0: Registri delle infra- zioni del ministero delle Fo- reste 0.0.0.0: Provvedimento di sospensione del ministero dell’Ambiente | Ministero delle Foreste | Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) | Metodologia: 0.0.0.0: come 1.3.1 0.0.0.0: 1) Iscrizione nel registro delle in- frazioni da parte della DAGC 2) Elaborazione di una relazione 3) Trasmissione della relazione e del provvedimento al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Frequenza: a ogni sospensione Conservazione dei risultati: DAGC: Tenuta del registro delle infrazioni CDF: Inserimento dati nell’SGBD Archiviazione in formato cartaceo della relazione e del provvedi- mento di sospensione | Organo responsabile: ICAF Metodologia: DGSA: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni ICAF: Il CDF controlla l’inserimento dati nel- l’SGBD Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: ICAF: Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/163
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Flusso: Dalla DAGC al CDF sotto la re- sponsabilità dell’ICAF | Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
1.4.1 | L’impresa è in regola con il pagamento di am- mende e penali in rela- zione alle infrazioni con- statate. | 0.0.0.0: Ricevuta del paga- mento dell’importo della transazione o delle am- mende e delle sanzioni | Ministero delle Foreste | DGAF, squadra mobile di inter- vento e di verifica (SMIV) | Metodologia: 1) Verifica preliminare del registro delle infrazioni prima di ogni mis- sione periodica della SMIV e della direzione generale delle acque e delle foreste 2) Visita dei servizi di compatibi- lità 3) Elaborazione di una relazione 4) Trasmissione della relazione al- l’ICAF in 2 copie di cui una tra- smessa direttamente al CDF Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: Relazione di missione in formato cartaceo e digitale archiviata presso il CDF e la DGAF Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dalla DGAF al CDF sotto la re- sponsabilità dell’ICAF e a quest’ul- timo | Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
2.1.1 | Tutto l’iter (informazione della popolazione, gara d’appalto, richiesta del ti- tolo, commissione di at- tribuzione che com- prende l’osservatore indi- pendente) per l’attribu- zione dei titoli di sfrutta- mento | 0.0.0.0: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabi- lità del ministero delle Fore- ste 0.0.0.0: Relazione dell’osser- vatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia: 1) Verifica dell’esistenza del de- creto di attribuzione negli archivi dell’MAFCP per tutti i permessi già attribuiti e della data di attribu- zione 2) Verifica dell’esistenza del docu- mento contrattuale (convenzione definitiva e/o provvisoria a seconda della data di attribuzione) | Organo responsabile: Ispettorato cen- trale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
IT
L 191/164
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
forestale è stato regolar- mente espletato dall’im- presa nel rispetto dei ter- mini previsti da leggi e normative della Repub- blica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice fore- stale | 0.0.0.0: Decreto di attribu- zione dei PSA 0.0.0.0: Convenzione prov- visoria entro i tre mesi suc- cessivi alla firma del decreto 0.0.0.0: Convenzione defini- tiva entro i tre mesi succes- sivi alla firma della conven- zione provvisoria | 3) Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: n. PSA, data di assegnazione, asse- gnatario, natura del documento contrattuale e data della firma 4) Trasmissione della relazione al- l’ICAF e al CDF nell’ambito del primo, con le copie in formato cartaceo del decreto di attribuzione e del documento o dei documenti contrattuali Frequenza: una sola volta per un determinato PSA Conservazione dei risultati: Inserimento dei dati fondamentali nell’SGBD Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD Archiviazione in formato cartaceo Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ri- torno al demanio Flusso: Dalla DGAF al ICEF | Metodologia: 1) Ricezione della relazione inviata dalla DGAF 2) Controllo della validità delle infor- mazioni su tutti i PSA 3) Inserimento dati nell’SGBD riguar- danti il controllo della verifica Frequenza: una sola volta per un de- terminato PSA Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/165
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2.1.2 | L’impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attri- buzione. | 0.0.0.0: Ricevute di paga- mento delle spese di istrut- toria del fascicolo 0.0.0.0: Ricevute di paga- mento del diritto di ricono- scimento preliminare 0.0.0.0: Quietanza del paga- mento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell’attribuzione (per i per- messi attribuiti dopo il 2003) | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia: 1) Verifica dell’esistenza delle rice- vute di pagamento delle spese per i fascicoli, del diritto di riconosci- mento preliminare e dei 3 anni di affitto (impresta costituita dopo il 2003) negli archivi dell’MAFCP 2) Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: PSA, data di assegnazione, asse- gnatario, numero di ricevute e im- porti versati 3) Trasmissione della relazione al CDF sotto la responsabilità del- l’ICAF e a quest’ultimo, con le co- pie in formato cartaceo delle rice- vute Frequenza: una sola volta per una determinata assegnazione Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD Archiviazione in formato cartaceo Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ri- torno al demanio Flusso: Dalla DGAF al ICEF | Organo responsabile: Ispettorato cen- trale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: 1) Ricezione della relazione inviata dalla DGAF 2) Controllo della validità delle infor- mazioni su tutti i PSA 3) Inserimento dati nell’SGBD riguar- danti il controllo della verifica Frequenza: una sola volta per una de- terminata assegnazione Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle AF |
IT
L 191/166
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2.1.3 | Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il pri- vato o la comunità di- spone di un titolo di proprietà | 0.0.0.0: Titolo fondiario a nome del privato o della comunità | Ministero dell’urbani- stica (catasto), Ministero delle Fi- nanze e del Bilancio | Direzione generale dell’urbanistica Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID) | Metodologia: Verifica dell’esistenza del libretto del titolo di proprietà fondiaria Frequenza: una sola volta Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dalla direzione generale dell’urba- nistica alla direzione generale delle imposte e dei demani Dalla direzione generale delle im- poste alla DGAF Dalla DGAF all’ICAF | Organo responsabile: Ispettorato centrale dell’urbanistica Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ispettorato centrale dell’urbanistica all’ICAF e dall’ICAF all’organo di rila- scio della licenza |
2.2.1 | L’impresa dispone di un permesso annuale di ta- glio regolarmente rila- sciato dall’amministra- zione delle foreste. | 0.0.0.0: Nota di approva- zione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva 0.0.0.0: Nota di approva- zione del piano di attività annuale per i PSA con con- venzione definitiva 0.0.0.0: Convenzione prov- visoria di sfruttamento fir- mata dall’autorità competen- te | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia: PSA in convenzione definitiva 1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale sco- po, del PG e del PAA presentati dall’impresa nel quadro del sistema a punteggio dell’MAFCP 2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è sod- disfacente PSA in convenzione provvisoria La verifica è già stata fatta al punto 2.1.1 Frequenza: annuale per il PAA e quinquennale per il PG | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione Frequenza: annuale per il PAA e quinquennale per il PG |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/167
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di ap- provazione del PAO nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi Flusso: 1) Invio di una lettera di appro- vazione della DGAF all’impresa, all’ICAF, al progetto di sostegno alla realizzazione dei piani di as- sestamento forestale (PARPAF), DGSR e del verbale della riunione con il punteggio al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF e a que- st’ultimo | Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
2.2.2 | Nel caso di piantagioni appartenenti allo Stato, l’impresa dispone di un permesso del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione | 0.0.0.0: Accordo del mini- stero delle Foreste 0.0.0.0: Permesso di esplo- razione 0.0.0.0: Relazione di esplo- razione 0.0.0.0: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o supe- riore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia da 2.2.2.1 a 0.0.0.0: Richiesta inviata al ministero delle Foreste Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF Realizzazione dell’esplorazione da parte dell’impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell’autorizzazione ministeriale Frequenza: a ogni richiesta Conservazione: Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell’autorizzazione di esplorazione e dell’autorizza- zione ministeriale Flusso: Dal richiedente alla DGAF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: verifica dell’esistenza della relazione di esplorazione e dell’auto- rizzazione ministeriale Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
IT
L 191/168
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Dalla DGAF al richiedente e al- l’ICAF (CDF) | ||||||
2.2.3 | Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l’ap- paltatore dispone dei permessi di sfruttamento | 0.0.0.0: Permesso di taglio rilasciato dal ministero al- l’appaltatore (proprietario o appaltatore a contratto) 0.0.0.0: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o supe- riore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri 0.0.0.0: Se del caso, con- tratto tra il privato o la co- munità e l’impresa appalta- trice | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia 0.0.0.0: Richiesta inviata al ministero delle Foreste Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF Realizzazione dell’esplorazione da parte dell’impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell’autorizzazione di taglio Frequenza: a ogni richiesta Conservazione dei risultati Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell’autorizzazione di esplorazione e dell’autorizza- zione di taglio Flusso: Dal richiedente alla DGAF Dalla DGAF al richiedente e al- l’ICAF (CDF) | Organo responsabile: ICAF Metodologia: verifica dell’esistenza della relazione di esplorazione e dell’auto- rizzazione di taglio Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
2.3.1 | L’impresa informa le po- polazioni locali e autoc- tone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della con- venzione provvisoria e l’apertura della parcella provvisoria di prelievo. | 0.0.0.0: Verbali delle riu- nioni di sensibilizzazione stilati dall’impresa e convali- dati congiuntamente dalle varie parti interessate. | Ministero delle Foreste | Direzione generale dei servizi re- gionali (DGSR)/Direttore regionale (DR) | Metodologia: Verifica periodica dell’esistenza dei verbali da parte delle direzioni re- gionali competenti | Organo responsabile: Direttore generale dei servizi regionali (DGSR) |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/169
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Redazione di una relazione di missione Trasmissione della relazione alla DGSR Trasmissione della relazione da parte della DGSR alla DGAF e al CDF Flusso: Dalle direzioni regionali alla DGSR Dalla DGSR alla DGAF e al CDF (ICAF) | Metodologia: Verifica dell’esistenza della relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio | |||||
3.1.1 | Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale. | 0.0.0.0: Relazione delle va- lutazioni di impatto am- bientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infra- strutture di base) 0.0.0.0: Certificato di con- formità ambientale rilasciato dall’autorità competente | Ministero dell’Am- biente e dell’Ecologia Ministero delle Foreste | Direzione generale dell’ambiente (DGA) | Metodologia: 1) Esame documentario della rela- zione della valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dal- l’impresa 2) Verifica sul posto 3) Lettera di approvazione della VIA se la verifica è soddisfacente | Organo responsabile: Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)/ICAF Metodologia: DMA: 1) Verifica, su sospetto, di alcuni punti dell’esame del documento e della veri- fica sul posto 2) Elaborazione e trasmissione di una relazione con copia all’ICAF ICAF: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione della VIA |
IT
L 191/170
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di ap- provazione e della VIA nell’SGBD da parte della DGA e in formato cartaceo negli archivi Flusso: Invio di una lettera di ap- provazione all’impresa con copia al CDF e all’ICAF | Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: DMA: Archiviazione della relazione di controllo ICAF: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT | |||||
3.2.1 | Le misure intese a pro- teggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di im- patto e approvate, ven- gono attuate | 0.0.0.0: Relazioni dei con- trolli dell’amministrazione responsabile per l’ambiente | Ministero dell’Am- biente e dell’Ecologia | Direzione del monitoraggio am- bientale (DMA) | Metodologia: 1) Valutazione sul posto dell’at- tuazione delle misure contenute nella VIA 2) Relazione di valutazione e let- tera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3) Inserimento del risultato della verifica nell’SGBD Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) Conservazione dei risultati: Archiviazione della relazione di valutazione e della lettera negli ar- chivi della DMA Flusso: Invio di una lettera di approva- zione all’impresa con copia al- l’ICAF e al CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) Conservazione dei risultati: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/171
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
3.3.1 | I rifiuti (intesi ai sensi dell’articolo 3 del codice ambientale della Repub- blica centrafricana e dei decreti applicativi) risul- tanti dalle attività del- l’impresa sono trattati in conformità alle disposi- zioni di legge. | 0.0.0.0: Relazioni dei con- trolli dell’amministrazione responsabile per l’ambiente | Ministero dell’Am- biente e dell’Ecologia (DGAE) | Direzione di monitoraggio am- bientale | Metodologia: 1) Valutazione sul posto dell’esi- stenza di un sistema di trattamento dei rifiuti 2) Relazione di valutazione e let- tera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3) Inserimento del risultato della verifica nell’SGBD Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA Flusso: Invio di una lettera di approva- zione all’impresa con copia al- l’ICAF e al CDF | Organo responsabile: DGAE Metodologia: Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
3.3.2 | Le disposizioni di legge relative all’inquinamento delle acque e dell’aria sono rispettate. | 0.0.0.0: Relazione di audit ambientale dell’amministra- zione responsabile per l’am- biente. | Ministero dell’Am- biente e dell’Ecologia | Direzione del monitoraggio am- bientale (DMA) | Metodologia: 1) Valutazione sul posto dell’esi- stenza di un sistema che prende in considerazione l’inquinamento delle acque e dell’aria 2) Relazione di valutazione e let- tera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3) Inserimento del risultato della verifica nell’SGBD | Organo responsabile: DGAE Metodologia: Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera |
IT
L 191/172
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA Flusso: 1) Invio di una lettera di appro- vazione all’impresa con copia al- l’ICAF e al CDF | Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.1.1 | La libertà di attività sin- dacale è garantita nel- l’impresa. | 0.0.0.0: Nota informativa sulla garanzia della libertà sindacale vidimata dall’auto- xxxx competente e pubblicata 0.0.0.0: Verbali delle riu- nioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindaca- ti). | Ministero del Lavoro Ministero delle Foreste | Ispettorato del lavoro competente SMIV | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno in caso di sospetto o di denuncia 2) Controllo del registro dei lavo- ratori 3) Incontro con i lavoratori e il datore di lavoro 4) Visto e/o annotazione sul regi- stro 5) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego (DLI) Ispettorato centrale delle acque e delle foreste Metodologia: DLI: Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF (da definire) |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/173
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
NB: La squadra mobile (SMIV) può effettuare la stessa verifica e invia direttamente il risultato all’ICAF (valido per i punti 4.1 e 4.2) Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.1.2 | I rappresentanti del per- sonale eletti conforme- mente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni | 0.0.0.0: Verbale dell’assem- blea generale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dall’ispettore del lavoro competente 0.0.0.0: Attestati di forma- zione vidimati dall’ispettore del lavoro competente | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno in caso di sospetto o di denuncia | Xxxxxx responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF Metodologia: DLI |
IT
L 191/174
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
2) Incontro con i rappresentanti del personale 3) Elaborazione di una relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/175
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
4.1.3 | I dipendenti dell’impresa sono informati sui docu- menti relativi ai diritti in materia di lavoro. | 0.0.0.0: Pubblicazione di note informative 0.0.0.0: Verbale delle riu- nioni tra rappresentanti del personale e dipendenti 0.0.0.0: Pubblicazione del regolamento interno | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Verifica della pubblicazione de- gli elementi richiesti dalla legge 3) Elaborazione di una relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: | Organo responsabile: Direzione del la- voro e dell’impiego (DLI) ICAF Metodologia: DLI: Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: |
IT
L 191/176
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.2.1 | Le relazioni tra l’impresa e i dipendenti sono for- malizzate secondo le di- sposizioni di legge. | 0.0.0.0: L’impresa forestale e i rappresentanti del perso- nale sono in possesso di una copia del contratto collettivo 0.0.0.0: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall’ispettore del lavoro competente | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Verifica del registro del datore di lavoro e dei fascicoli di ogni lavoratore 3) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF Metodologia: DLI Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/177
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.2.2 | I lavoratori dell’impresa sono remunerati confor- memente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discrimina- toria | 0.0.0.0: - Buste paga e li- vello retributivo 0.0.0.0: - Contratto di la- voro firmato da tutte le parti | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Confronto dei contratti di la- voro e delle buste paga con la convenzione collettiva delle im- prese forestali | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego (DLI) ICAF Metodologia: DLI: |
IT
L 191/178
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
3) Elaborazione di una relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF: Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/179
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
4.2.3 | Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori sono conformi alla nor- mativa in vigore | 0.0.0.0: Verbale delle riu- nioni del comitato per l’igiene e la sicurezza 0.0.0.0: Repertorio del ma- teriale per l’igiene e la sicu- rezza di cui è dotato il per- sonale | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Verifica delle apparecchiature e delle misure di sicurezza e igiene presenti nei siti e nelle foreste 3) Elaborazione di una relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego/ ICAF Metodologia DLI Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD |
IT
L 191/180
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.2.4 | Gli orari di lavoro prati- cati dall’impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche | 0.0.0.0: Sistema di timbra- tura dei lavoratori 0.0.0.0: Schede di timbra- tura dei lavoratori 0.0.0.0: Pubblicazione delle note di servizio dell’impresa 0.0.0.0: Buste paga | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Verifica del contenuto e della pubblicazione del regolamento in- terno dell’impresa e del suo sistema 3) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF Metodologia: DLI Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF: Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/181
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.2.5 | L’assunzione dei lavora- xxxx xxxxxxxx le condizioni di età stabilite dalla legi- slazione nazionale e dal- l’Organizzazione interna- zionale del lavoro (OIL) | 0.0.0.0: Contratti di lavoro firmati da tutte le parti | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | Metodologia: 1) Verifica periodica sul posto al- meno una volta all’anno 2) Verifica dei fascicoli dei lavora- tori 3) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF Metodologia: DLI: Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
IT
L 191/182
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro | Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
4.3.1 | I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e au- toctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall’impresa | 0.0.0.0: Piano di assesta- mento approvato dall’auto- xxxx competente (in partico- lare il rapporto socioecono- mico) | Ministero delle Foreste | Direzione generale dei servizi re- gionali Direzioni regionali | Metodologia: | Organo responsabile: Direzione generale dei servizi regionali ICAF e DGSR Metodologia: DGSR |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/183
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
0.0.0.0: Convenzione prov- visoria firmata dall’autorità competente (PSA con con- venzione provvisoria) 0.0.0.0: Relazione di con- statazione dell’amministra- zione forestale vidimata dalle parti | 1) Verifica periodica negli uffici dell’impresa da parte della dire- zione regionale delle foreste com- petente 2) Elaborazione di una relazione trimestrale di verifica da trasmet- tere alla direzione generale dei servizi regionali a Bangui Frequenza: almeno una volta al- l’anno Conservazione dei risultati: Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale com- petente Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi re- gionali | Riceve le relazioni annuali di ogni di- rezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle dire- zioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD Flusso: Dalla DGSR al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
IT
L 191/184
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
4.3.2 | In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e au- toctone da parte dell’im- presa, i risarcimenti sono conformi alle norme in vigore | 0.0.0.0: Verbale di constata- zione letto e approvato dalle parti 0.0.0.0: Prove del risarci- mento | Ministero delle Foreste | Direzione regionale | Metodologia: 1) Verifica periodica negli uffici dell’impresa da parte della dire- zione regionale delle foreste com- petente 2) Elaborazione di una relazione trimestrale di verifica da trasmet- tere alla direzione generale dei servizi regionali a Bangui Frequenza: almeno una volta al- l’anno Conservazione dei risultati: Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale com- petente | Organo responsabile: Direzione generale dei servizi regionali (DGSR) ICAF Metodologia: DGSR Riceve le relazioni annuali di ogni di- rezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle dire- zioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nel- l’SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifi- che nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della veri- fica nell’SGBD |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/185
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Flusso: Invio della relazione di missione all’impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi re- gionali | Flusso: Dalla DGSR al CDF Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
5.1.1 | Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono infor- mati dell’attribuzione del PSA. | 0.0.0.0: Verbali delle riu- nioni di sensibilizzazione redatti dall’impresa e conva- lidati congiuntamente dalle parti interessate. | Ministero delle Foreste | DGAF | Metodologia: Trasmissione al CDF della relazione informativa firmata dalle parti in- teressate, tra cui un rappresentante dell’impresa Inserimento dati nella banca dati (copia digitale) Frequenza: una sola volta per una determinata attribuzione di PSA Conservazione dei risultati: Inserimento dati nella banca dati Archiviazione in formato cartaceo Flusso: Invio di una copia all’ICAF e al CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD Frequenza: una sola volta per una de- terminata attribuzione di PSA Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo dell’acquisi- zione dei dati per questo documento Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
5.2.1 | L’impresa rispetta le di- sposizioni della conven- zione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni) | 0.0.0.0: Relazione di con- trollo dell’amministrazione | Ministero delle Foreste | Direzione regionale competente, DGAF, squadra mobile di inter- vento e di verifica (SMIV) | Metodologia 1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della direzione gene- rale delle acque e delle foreste 2) Visita presso l’ufficio nella fo- resta e nel cantiere di sfruttamento 3) Verifica della conformità delle operazioni 4) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità |
IT
L 191/186
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: DR: relazione di controllo tra- smessa alla DGSR con estensione all’ICAF SMIV: relazione di controllo tra- smessa al gabinetto con estensione all’ICAF DGAF: relazione di controllo tra- smessa alla DG con estensione al- l’ICAF | Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Verbale di controllo | |||||
5.3.1 | Gli studi preliminari al- l’assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall’am- ministrazione forestale. | 0.0.0.0: Relazioni di inven- tari di assestamento 0.0.0.0: Relazioni di valuta- zioni socioeconomiche | Ministero delle Foreste | DGAF | Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valu- tazione da definire Verbale della riunione di valuta- zione Frequenza: a ogni periodo di asse- stamento o a ogni riesame Conservazione: nell’SGBD Flusso: Dalla commissione di valutazione alla DGAF Dalla DGAF all’ICAF e al CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’esistenza del verbale Frequenza: a ogni periodo di assesta- mento o a ogni riesame Conservazione: nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
5.3.2 | Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dal- l’amministrazione foresta- le. | 0.0.0.0: Convenzione defini- tiva di assestamento e di sfruttamento. | Ministero delle Foreste | Direzione degli inventari e degli assestamenti forestali (DIAF) e SMIV, DR | Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valu- tazione da definire | Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/187
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Verbale della riunione di valuta- zione Frequenza: a ogni periodo di asse- stamento o a ogni riesame Conservazione dei risultati: Inseri- mento dati nell’SGBD Flusso: Dalla commissione di valutazione alla DGAF Dalla DGAF all’ICAF e al CDF | Metodologia: Verifica dell’esistenza del verbale Frequenza: a ogni periodo di assesta- mento o a ogni riesame Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
5.3.3 | Il piano di gestione (PG) è conforme alle norme. | 0.0.0.0: Lettera di approva- zione ufficiale del PG | Ministero delle Foreste | DGAF | Metodologia: 1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale sco- po, del PG presentato dall’impresa nel quadro del sistema a punteggio dell’MAFCP (cfr. documento alle- gato) 2) Lettera di approvazione del PG se quanto presentato è soddisfa- cente Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di ap- provazione del PG nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PG e del verbale della riunione Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
IT
L 191/188
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Flusso: 1) Invio di una lettera di appro- vazione da parte della DGAF al- l’impresa, all’ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all’ICAF | Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
5.3.4 | Il piano di attività an- nuale, comprese le carte, è conforme alle norme | 0.0.0.0: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste. 0.0.0.0: Lettera di approva- zione ufficiale del PAA | Ministero delle Foreste | DGAF | Metodologia: 1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale sco- po, del PAA presentato dall’im- presa nel quadro del sistema a punteggio dell’MAFCP 2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è sod- disfacente Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di ap- provazione del PAO nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi Flusso: 1) Invio di una lettera di appro- vazione da parte della DGAF al- l’impresa, all’ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all’IC | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT |
5.3.5 | Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con su- perficie pari o superiore a 50 ha | Piano semplice di gestione per le piantagioni con su- perficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri 0.0.0.0: Lettera di approva- zione del piano semplice di gestione | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | Metodologia: Al momento non esistono pianta- gioni sfruttabili di superficie pari o superiore a 50 ha e pertanto la metodologia di verifica sarà defi- nita nella fase di attuazione del- l’accordo. |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/189
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
5.4.1 | I limiti della parcella an- nuale di prelievo o delle parcelle provvisorie pre- viste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa. | 0.0.0.0: Relazioni delle mis- sioni di controllo dell’ammi- nistrazione forestale. | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | Metodologia: 1) Al momento dell’inventario dello sfruttamento, la direzione re- gionale competente verifica la conformità della realizzazione dei limiti alle norme precisate nel vo- lume 3 delle norme di assesta- mento 2) Verifica della conformità dei li- miti alle carte approvate del PAA 3) Al momento dello sfruttamen- to, la DR, la DGAF e la SMIV ve- rificano il rispetto dei limiti realiz- zati al momento dell’inventario di sfruttamento 4) Elaborazione di relazioni di ve- rifica Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazioni di verifica redatte Flusso: Invio di una copia della relazione all’ICAF e al CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Archiviazione cartacea da parte del CDF Flusso: Dall’ICAF al CDF e dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
5.5.1 | La rete di accesso è pia- nificata e realizzata con- formemente alla norma- tiva in vigore | 0.0.0.0: Piano di attività an- nuale approvato dall’ammi- nistrazione forestale | Ministero delle Foreste | DGAF | Metodologia: | Organo responsabile: ICAF |
IT
L 191/190
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
0.0.0.0: Piano di rete di ac- cesso della parcella provvi- xxxxx 0.0.0.0: Autorizzazione am- ministrativa di apertura delle vie di accesso (se sono ne- cessarie vie di accesso al di fuori del PAP) 0.0.0.0: Relazioni delle mis- sioni di controllo dell’ammi- nistrazione forestale 0.0.0.0: Autorizzazione di apertura delle vie di accesso per un PAP | 1) Verifica documentaria della carta delle vie di accesso e dell’au- torizzazione amministrativa di apertura delle vie di accesso nel PAA presentato dall’impresa nel quadro del sistema a punteggio dell’MAFCP 2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è sod- disfacente Frequenza: annuale per ogni PAA Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di ap- provazione del PAA nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo. Flusso: 1) Invio di una lettera di appro- vazione da parte della DGAF al- l’impresa, all’IC EFCP/CDF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all’IC | Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione Frequenza: annuale per ogni PAA Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | ||||
5.6.1 | I diametri minimi di as- sestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfrut- tabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento | 0.0.0.0: Registri di cantiere 0.0.0.0: Relazioni delle mis- sioni di controllo | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | Metodologia: Controllo del registro di cantiere e visita sul posto | Organo responsabile: ICAF DSGR Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/191
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: trimestrale per le DR e semestrale per la SMIV Conservazione dei risultati: Relazioni di controllo periodico Flusso: DR: relazione di controllo tra- smessa alla DGSR con estensione all’ICAF SMIV: relazione di controllo tra- smessa al gabinetto con estensione all’ICAF DGAF: relazione di controllo tra- smessa alla DG con estensione al- l’ICAF | Controllo a campione della verifica delle varie entità Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Verbale di controllo Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT Invio verbale al CDF | |||||
5.6.2 | Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento appli- cativo del codice forestale o nel codice forestale | 0.0.0.0: Piano di assesta- mento 0.0.0.0: Registro di cantiere 0.0.0.0: documento intito- lato «Movimenti di legname» 0.0.0.0: Autorizzazione spe- ciale per le specie non auto- rizzate | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | Metodologia: 1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP 2) Visita presso l’ufficio nella fo- resta e nel cantiere di sfruttamento 3) Confronto dell’elenco delle spe- cie sfruttate con quelle autorizzate nel piano di assestamento, il PAA e l’elenco delle specie protette con provvedimento applicativo del co- dice forestale 4) Elaborazione di una relazione | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità |
IT
L 191/192
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: DR: relazione di controllo tra- smessa alla DGSR con estensione all’ICAF SMIV: relazione di controllo tra- smessa al gabinetto con estensione all’ICAF DGAF: relazione di controllo tra- smessa alla DG con estensione al- l’ICAF ICAF: copia di ogni relazione e invio dell’originale al CDF per l’in- serimento dati nell’SGBD e archi- viazione Flusso: Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti Trasmissione all’ICAF/CDF per in- serimento dati nell’SGBD | Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Verbale di controllo Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT Invio verbale al CDF | |||||
5.7.1 | Il legname viene abbat- tuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore. | 0.0.0.0: Registri di cantiere 0.0.0.0: Verbale di constata- zione di abbandono del le- gname dell’amministrazione forestale 0.0.0.0: Relazioni di con- trollo dell’amministrazione forestale | Ministero delle Foreste | Direzione regionale competente, DGAF, SMIV | Metodologia: 1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della direzione gene- rale delle acque e delle foreste 2) Visita presso l’ufficio nella fo- resta e nel cantiere di sfruttamento 3) Verifica nel registro di cantiere del trasporto degli alberi abbattuti entro i termini prescritti (6 mesi) 4) Visita dei depositi nelle foreste in caso di dubbio o sospetto | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nel- l’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/193
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
5) Elaborazione di una relazione Frequenza: trimestrale Conservazione dei risultati: DR: relazione di controllo tra- smessa alla DGSR con estensione all’ICAF SMIV: relazione di controllo tra- smessa al gabinetto con estensione all’ICAF DGAF: relazione di controllo tra- smessa alla DG con estensione al- l’ICAF ICAF: copia di ogni relazione e invio dell’originale al CDF per l’in- serimento dati nell’SGBD e archi- viazione Flusso: Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti Trasmissione all’ICAF/CDF per in- serimento dati nell’SGBD | Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Verbale di controllo Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT Invio verbale al CDF | |||||
6.1.1 | L’impresa dispone almeno di una unità di trasfor- mazione conformemente alle disposizioni normati- ve, tre anni dopo l’attri- buzione del PSA. | 0.0.0.0: Licenza di esercizio dell’unità di trasformazione | Ministero delle Foreste | DGAFCP | Metodologia: 1) Verifica dell’esistenza di almeno tre schede di movimento di le- gname «unità di trasformazione» alla fine del quarto mese di sca- denza del termine (al massimo tre anni dopo l’attribuzione del PSA) 2) Elaborazione di una relazione per l’ICAF e il CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Indagine sul posto Elaborazione di una relazione di con- trollo con copia al CDF per l’archivia- zione Inserimento dati nell’SGBD |
IT
L 191/194
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: una sola volta per un determinato PSA Conservazione dei risultati: 1) Elaborazione di una relazione da inviare all’ICAF con copia al CDF 2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 3) Archiviazione della relazione Flusso: Dalla DGAF all’ICAF e al CDF | Frequenza: una sola volta per un de- terminato PSA Conservazione dei risultati: Relazione di controllo Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF al CDF e all’organo di rilascio delle licenze FLEGT | |||||
6.1.2 | L’impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70 %) fissata dallo Stato. | 0.0.0.0: documento intito- lato «Movimenti di legname» o annuario statistico | Ministero delle Foreste | Centro di dati forestali (CDF) | Metodologia: 1) Il CDF è continuamente infor- mato sui volumi abbattuti e sui volumi trasformati 2) Questo parametro di controllo può essere verificato ogni anno, in maniera automatica via l’SGBD, mettendo a confronto, in un primo momento e per ogni impresa, il volume delle specie interessate tra- sformate con il volume abbattuto delle stesse specie 3) L’elenco delle specie potrebbe evolvere progressivamente nel tempo e essere aggiornato con una frequenza di circa 5 anni (il ter- mine dovrà essere deciso dal mi- nistero delle Foreste) 4) Verifica ogni anno della con- formità delle imprese e redazione di una relazione, al massimo entro il 30 gennaio, da inviare all’ICAF/ CDF con archiviazione in formato cartaceo | Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica ogni anno, al massimo entro il 30 gennaio per l’anno precedente, della conformità delle imprese nell’SGBD previo esame della relazione del CDF |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/195
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: 1) Inserimento dati nell’SGBD 2) Relazione annuale redatta dal CDF che presenta la situazione di ogni PSA per ciascuna impresa Flusso: 1) I dati di sfruttamento delle im- prese forestali sono trasmessi al CDF in formato digitale 2) Trasferimento di relazioni an- nuali all’ICAF | Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall'ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
6.2.1 | I tronchi e i prodotti le- gnosi importati per la trasformazione sono re- gistrati conformemente alle disposizioni normati- ve | 0.0.0.0: Dichiarazione di importazione commerciale 0.0.0.0: «Movimenti di le- gname» | Ente di riscossione principale delle do- gane e dell’UNSC (uf- ficio di noleggio stra- dale centrafricano) Direzione delle im- prese e delle industrie forestali (DIIF), squa- dra mista di intervento e di verifica (SMIV) | Ministero delle Finanze Ministero delle Foreste | Metodologia: 1) Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di le- gno al punto di ingresso 2) Attribuzione di un codice e in- tegrazione nella banca dati SYDO- NIA per le dogane e nell’SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste Frequenza: a ogni importazione | Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII), Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo pre- sente la produzione propria dell’im- presa esportatrice Elaborazione di una relazione di con- trollo da archiviare presso il CDF Inviare una richiesta di spiegazioni al- l’impresa Frequenza: mensile |
IT
L 191/196
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF | Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’impresa (richiesta di spie- gazioni) Dall’ICAF al CDF (relazione di con- trollo) Dall'ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
6.2.2 | I tronchi e i prodotti le- gnosi acquistati, e impor- tati, per la trasformazione sono di origine cono- sciuta e legale | 0.0.0.0: Licenza FLEGT del paese di origine che accom- pagna i prodotti importati 0.0.0.0: Certificato di ge- stione sostenibile o certifi- cato di origine legale | Ministero delle Fi- nanze e del Bilancio | Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) | Metodologia: 1) Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di le- gno al punto di ingresso 2) Attribuzione di un codice e in- tegrazione nella banca dati SYDO- NIA per le dogane e nell’SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste Frequenza: a ogni importazione Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: | Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII), Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo pre- sente la produzione propria dell’im- presa esportatrice Elaborazione di una relazione di con- trollo da archiviare presso il CDF Inviare una richiesta di spiegazioni al- l’impresa Frequenza: mensile Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/197
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF | Dall’ICAF all’impresa (richiesta di spie- gazioni) Dall’ICAF al CDF (relazione di con- trollo) Dall'ICAF all’organo di rilascio delle li- cenze FLEGT | |||||
7.1.1 | La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle di- sposizioni del codice fo- restale | 0.0.0.0: «Movimenti di le- gname». | Ministero delle Foreste | Centro di dati forestali (CDF) | Metodologia: 1) Ricezione delle schede dei mo- vimenti di legname mensili tra- smesse da ogni impresa 2) Verifica nella forma e nel me- rito 3) Inserimento dati nell’SGBD e riconciliazione automatica con i dati dell’SGBD inviati dall’impresa con una frequenza da definire 4) Scambi per chiarire le incon- gruenze Frequenza: mensile Conservazione dei risultati: Archiviazione delle schede dei movimenti di legname da parte del CDF Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’impresa al CDF Dal CDF all’impresa | Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: 1 - Verifica dell’immissione dei dati mensili e della conformità dei dati con quelli dell’SGBD 2 - Inserimento nell’SGBD dei dati del risultato del controllo della verifica ri- guardante questo punto Frequenza: mensile Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di controllo |
IT
L 191/198
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
7.1.2 | La dichiarazione sulla trasformazione del le- gname è conforme ai «Movimenti di legname» | 0.0.0.0: «Movimenti di le- gname». | Ministero delle Foreste | DGAFCP | Metodologia: Verifica dei dati legati alla produ- zione a fronte delle schede dei movimenti di legname dichiarati Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasfor- mazione Conservazione dei risultati: 1) Elaborazione di una relazione da inviare all’ICAF con copia al CDF 2) Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 3) Archiviazione della relazione Flusso: Dalla DGAF all’ICAF e al CDF | Organo responsabile: ICAF Metodologia: Esame documentario delle relazioni della DGAF Elaborazione di una relazione di con- trollo con copia al CDF per archivia- zione Inserimento dati nell’SGBD Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasformazione Conservazione dei risultati: Relazione di controllo Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF al CDF e all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
7.1.3 | Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l’esportazione dei prodotti sono effet- tuate nel rispetto delle disposizioni normative | 0.0.0.0: documento intito- lato «Movimenti di legname» 0.0.0.0: Dichiarazioni doga- nali 0.0.0.0: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC) | Ministero delle Fi- nanze e del Bilancio Ministero del Com- mercio | Direzione regionale delle dogane Direzione generale delle dogane Direzione generale del commercio | Metodologia: 0.0.0.0: 1) Verifica alla dogana dei documenti doganali (dichiarazione doganale); presa in carico 2) Studio formale per valutare l’ammissibilità 3) Se ammissibile, inserimento nella banca dati | Organo responsabile: Direzione gene- rale delle dogane e delle imposte indi- rette (DGDII)/ Direzione delle indagini, dei procedimenti e della lotta alla frode /Servizio del controllo a posteriori) Metodologia: Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e il loro contenuto |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/199
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
Direzione della normativa dogana- le/Servizio delle esenzioni e delle franchigie | 4) Verifiche documentarie nella forma e nel merito (elementare, approfondita, integrale includendo il veicolo) 5) Rilascio del visto di prelievo per l’esportazione o il transito 0.0.0.0: 1) Confronto della fattura proforma della DE CET della DEC con la fattura definitiva della di- chiarazione E 101 2) Verifica presso la direzione ge- nerale del commercio in caso di dubbio Frequenza: a ogni dichiarazione Conservazione dei risultati: Banca dati doganale locale (for- mato digitale e cartaceo)/SYDONIA (livello centrale) archiviazione ma- nuale Inserimento dati nell’SGBD Flusso continuo: 1) Dall’impresa alle dogane 2) Dalle dogane all’impresa 3) Dalle dogane al ministero delle Foreste secondo procedura da de- finire Invio dei dati alla direzione delle statistiche | Frequenza: in caso di sospetto Conservazione dei risultati: Dogane: Redazione di un verbale (sul posto, constatazione di infrazione, im- missione dati) Iscrizione nel registro del contenzioso Inserimento dati nell’SGBD Flusso: 1) Dalle dogane al ministero delle Fo- reste (CDF nell’ambito dell’ICAF) se- condo procedura da definire 2) Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
IT
L 191/200
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
19.7.2012
IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
7.1.4 | Le dichiarazioni fiscali e doganali sono effettuate nel rispetto delle disposi- zioni normative | 0.0.0.0: Quietanza di paga- mento della licenza di eser- cizio 0.0.0.0: Quietanza di paga- mento dell’IMF (imposta mi- nima forfetaria) 0.0.0.0: Quietanza di paga- mento dell’II/IR (imposta sulle imprese/imposta sui redditi) 0.0.0.0: Quietanza di paga- mento dell’imposta sul va- lore aggiunto (IVA) | Ministero delle Finan- ze | Direzione dei bolli | Metodologia: 0.0.0.0: 1) Rispetto delle procedure di sdoganamento e di iscrizione nel registro dell’NCF 2) Visita sul posto 3) Dichiarazione (verbale o scritta) del fatturato da parte del servizio contabile dell’impresa alla direzione finanziaria dell’impresa a Bangui 4) Controllo del fatturato da parte della direzione finanziaria dell’im- presa a Bangui 5) Attribuzione di una quota pro rata o meno del fatturato Frequenza: 0.0.0.0: a ogni esercizio finanzia- rio 0.0.0.0: annuale Conservazione dei risultati: 1) Iscrizione nel sistema di identi- ficazione fiscale (SYSTEMIF) 2) Archiviazione manuale dei do- cumenti alla dogana 3) Iscrizione nell’SGBD | Organo responsabile: DGEFCP e DGID (direzione generale delle imposte e dei demani) Metodologia: Rispetto delle procedure di sdogana- mento e di iscrizione nel registro del- l’NCF Frequenza: Idem Conservazione dei risultati: 1) Iscrizione nel sistema di identifica- zione fiscale (SYSTEMIF) 2) Archiviazione manuale presso l’uf- ficio delle imposte 3) Iscrizione nell’SGBD |
IT
19.7.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/201