Contract
IL CONTRATTO DI ESPANSIONE
NELLA VERSIONE DI «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE»
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
CHE COS’È?
Il contratto di espansione è costituito da un accordo collettivo aziendale polifunzionale finalizzato alla riorganizzazione e reindustrializzazione dei processi produttivi e allo sviluppo tecnologico per il tramite di:
• un ricambio generazionale volto ad ottenere nuove professionalità per il tramite di assunzioni a tempo indeterminato (anche di apprendisti);
• piani di riqualificazione professionale dei lavoratori già occupati;
• misure di accompagnamento alla pensione per i lavoratori prossimi al pensionamento.
Per il tramite del contratto di espansione, dunque, le imprese si
impegnano a un piano di assunzioni, temporalmente definito, a fronte della possibilità di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro di tutti o alcuni dei propri dipendenti (che saranno destinatari di specifiche attività formative) e di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che maturano il diritto a pensione nei 60 mesi successivi alla risoluzione del rapporto, riconoscendo loro una misura di accompagnamento alla pensione.
Le imprese che occupano più di 1.000 unità lavorative (inclusi dirigenti e apprendisti) possono avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con il Ministero del Lavoro.
Limitatamente all’anno 2021, tale possibilità è estesa alle imprese che occupano almeno 500 lavoratori o, nel caso in cui il contratto di espansione sia finalizzato al ricambio generazionale con la previsione di «scivoli» a favore dei lavoratori prossimi alla pensione, almeno 250 unità.
Il numero dei lavoratori impiegati è determinato anche in riferimento a una aggregazione di imprese
stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Possono accedere alla misura di accompagnamento alla pensione i lavoratori, inclusi i dirigenti, che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della
a) pensione di vecchiaia (purché abbiano maturato il requisito minimo
contributivo), o
Non vengono prese in considerazione le pensioni «in cumulo», le pensioni in «quota
La misura di accompagnamento alla pensione è subordinata alla conclusione di accordi individuali di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della pensione anticipata c.d. quota 100 e opzione donna di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché della pensione anticipata per i lavoratori cc.dd. precoci di cui all’articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Per i lavoratori che accedono alla misura di accompagnamento alla pensione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Le prestazioni anzidette sono assistite da apposita garanzia fideiussoria presentata dal datore di lavoro.
La prestazione è cumulabile con altri redditi derivanti da attività di lavoro.
Il versamento a carico dell’impresa per il finanziamento della misura di accompagnamento alla pensione e della contribuzione correlata è ridotto di un importo equivalente alla NASpI teoricamente spettante al lavoratore e di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa connessa alla NASpI teoricamente spettante.
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica e che si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori «pensionabili», la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 12 mesi.
Il contratto di espansione rinviene la sua disciplina nel disposto di cui all’art. 41 del d. lgs. n. 148/2015, rubricato «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», così come novellato dall’art. 26 – quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Sul contratto di espansione, l’INPS ha dettato specifiche istruzioni con la circolare n. 48/2021.