LORO SEDI
Roma, 9 maggio 2006
Protocollo: 1473
Rif.:
Allegati: 2 (3+15 pagine)
Alle Direzione Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Accordo amministrativo, del 31 ottobre 2005, con la Repubblica Popolare cinese sul regime dei prodotti tessili e dell’abbigliamento.
Presso un Ufficio periferico sono emersi alcuni problemi all’atto dell’importazione di prodotti tessili dalla Repubblica Popolare cinese in quanto quest’ultimi venivano scortati da prove di origine diverse fra loro, quali certificati a 13 o a 14 caselle ed a dichiarazioni su fattura e non era chiaro quale fosse la prova di origine prevista dalla normativa.
Inoltre, è stato rilevato che in alcuni casi i predetti certificati non recavano la firma manoscritta, bensì riportavano un codice alfanumerico (firma digitale).
A questo proposito, al fine di garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri dell’U.e. ed anche per evitare distorsioni dei traffici commerciali, la questione è stata discussa al Comitato del Codice doganale sez. origine dove i competenti Servizi della D.G. TAXUD, sentita la D.G. TRADE, hanno predisposto l’unito documento che si allega alla presente unitamente al testo dell’Accordo amministrativo in oggetto indicato.
Il documento in questione elenca i gruppi e le categorie di prodotti tessili per le quali occorre il certificato di origine previsto dall’Accordo amministrativo in parola, ovvero, in base all’art.2 del Reg.(Cee)n.1541/98, per le quali occorre un certificato conforme alle disposizioni dell’art.47 del Reg.(Cee)n.2454/93, ovvero ancora, per tutti i restanti gruppi e categorie non ricomprese nelle precedenti, per le quali occorre una dichiarazione di origine apposta sulla documentazione commerciale così come stabilita nell’allegato I del predetto Reg.(Cee) n.1541/98.
Quanto alla cooperazione amministrativa, per i soli prodotti coperti dall’Accordo amministrativo, ci si deve basare sulle specifiche contenute
Area Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli Utenti
Ufficio applicazione tributi
00000 Xxxx, Via Xxxxx Xxxxxxx n.71 – Telefono x00 00 00000000 – Fax x00 00 00000000 e-mail: xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
nell’Allegato III all’Accordo medesimo mentre, per ciò che concerne tutti gli altri prodotti, si applica l’art.26 del Codice doganale comunitario di cui al Reg.(Cee)n.2913/92.
Infine, per quanto attiene le firme sui certificati, si possono accettare solo certificati recanti firme manoscritte.
Nel far riserva di fornire eventuali ulteriori informazioni in proposito, si pregano codeste Direzioni Regionali di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici e degli operatori.
Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. Xxxxx Xx Xxxx
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Bruxelles 7-04-2006
TAXUD/C2/RS/IS D (2006) 11161 NOTA AI DELEGATI DEL COMITATO PER IL CODICE DOGANALE
SEZIONE ORIGINE
Oggetto: Cina: Accordo sul regime dei tessili e dell’abbigliamento – accordo amministrativo del 31.10.05
Vi scrivo in conformità all’azione intrapresa in seno alla riunione del Comitato Codice Doganale – SO del febbraio 2006 per darvi ulteriori consigli relativi alla questione di cui all’oggetto.
Le autorità cinesi hanno comunicato alla DG TRADE attraverso una nota verbale del 27 gennaio 2006 di aver deciso che i certificati di origine e le licenze di esportazione emesse ai sensi dell’Accordo amministrativo sopra menzionato (allegato in copia) non sarebbero state firmate a partire dal 1 gennaio 2006. Le autorit à cinesi hanno spiegato di aver adottato tale decisione unilaterale a causa della mole di lavoro.
Detto Accordo comprende, in allegato, uno specimen di certificato di origine e di licenza di esportazione che dimostra chiaramente che i documenti devono essere entrambi vidimati (con un timbro approvato ufficialmente) e firmati.
I contatti con i servizi doganali degli Stati membri hanno indicato che tale decisione unilaterale era stata messa in atto dai Cinesi e stava, inevitabilmente, provocando il ritardo di alcune merci o il trattenimento di esse al momento dell’importazione.
Gli Stati membri sono stati informati dalla DG TRADE nel Comitato Tessile e dalla DG TAXUD nel CCD-SO tenutosi nel febbraio 2006.
La Commissione ha successivamente risposto ai cinesi attraverso una nota verbale del 21 febbraio 2006 ricordando loro che tanto le licenze di esportazione che i certificati di origine dovevano essere presentati nel formato previsto nell’Allegato dell’Accordo, nonché che entrambi i documenti dovevano essere vidimati e firmati. La Commissione ha sottolineato che la loro decisione unilaterale di non conformarsi in toto ai termini dell’Accordo aveva avuto un inevitabile effetto negativo sul normale commercio di tessili.
La Commissione ha indicato che, sempre che la controparte cinese fosse d’accordo ad applicare la procedura di concessione telematica delle licenze di cui all’Accordo entro il 31 marzo 2006, le Comunità europee avrebbero adottato un approccio pragmatico per superare le difficoltà relative alle merci per le quali non esisteva licenza di esportazione debitamente vidimata e firmata. Tale approccio pragmatico sarebbe stato adottato unicamente una volta che, applicato il metodo di concessione telematico delle licenze, le licenze all’esportazione non firmate fossero state sostituite dalle licenze elettroniche.
La Commissione ha sottolineato che, per quanto concerne i certificati di origine,il requisito della vidimazione e della firma, secondo quanto previsto dall’Accordo, deve essere immediatamente rispettato. La nota ha altresì indicato che, nei casi in cui le merci siano state spedite senza un certificato di origine conforme, devono essere emessi certificati sostitutivi che l’importatore deve presentare alle nostre autorità doganali entro e no n oltre il 31 marzo 2006.
La DG Trade ci ha informato che, sebbene i cinesi non abbiano ancora formalmente risposto alla nota verbale della Commissione, hanno in via informale espresso la volontà di dibattere ulteriormente la questione relativa all’attuazione del sistema di concessione telematica delle licenze. La questione dovrebbe essere all’ordine del giorno dei colloqui previsti a breve a Pechino. I cinesi hanno anche espresso la loro accettazione dei requisiti relativamente ai certificati di origine dei tessili.
Relativamente alla richiesta, avanzata da alcuni Stati membri, di un orientamento pratico, aggiungiamo:
Firme
E’ nostra convinzione che una “firma” debba essere apposta manualmente e singolarmente su ciascun certificato. Si possono accettare solo quei certificati che riportano una firma originale manoscritta .
Prodotti
I prodotti di cui all’Accordo vengono riportati nell’Allegato I dell’Accordo stesso e si riferiscono ai seguenti Gruppi/Categorie di merci:
Gruppo Categoria
IA 2,2°
IB 4*,5,6,7
IIA 20,39
IIB 26,31
IV 115
La descrizione completa delle merci è riportata nell’Allegato I al Regolamento del Consiglio 3030/1993.
Altri prodotti
L’articolo 2 del Regolamento del Consiglio 1541/1998 richiede che altre categorie merceologiche dei Gruppi IA, IB, IIA e IIB di cui all’Allegato I del Regolamento del Consiglio 3030/1993, ma non menzionate più sopra, siano scorate da certificato di origine emesso in conformità alle condizioni stabilite nell’Articolo 47 del Regolamento della Commissione 2454/1993.
I prodotti dei Gruppi/Categorie diversi da quelli riportati dall’Accordo o dall’Articolo 2 del Regolamento del Consiglio 1541/1998 devono essere accompagnati da una dichiarazione sulla documentazione commerciale nel formato riportato nell’Allegato I del Regolamento del Consiglio 1541/1998 e firmati dall’esportatore o dal fornitore.
Cooperazione amministrativa
L’Allegato III dell’Accordo fornisce una base generale per la cooperazione amministrativa relativamente ai certificati di origine emessi ai sensi dell’Accordo. In tutti gli altri casi ci si basa sull’Articolo 26 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento 2913/1992).
Certificati non firmati
Si richiede alle autorità cinesi di emettere certificati sostitutivi affinché questi vengano presentati da parte dell’importatore ai servizi doganali della Comunità entro e non oltre il 31 marzo 2006.
Azione futura
E’ essenziale che i servizi doganali della Comunità assicurino, prima dello svincolo delle merci, che i certificati di origine che le accompagnano siano assolutamente conformi a quanto previsto nell’Accordo.
Xxxxxxx xxx Xxxx Capo Unità