LUCCA HOLDING S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE
LUCCA HOLDING S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE
INDICE
INTRODUZIONE 3
Art. 1. Oggetto 7
Art. 2. Soggetti tenuti al rispetto del regolamento 7
Art. 3. Esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 7
Art. 4. Poteri e doveri della capogruppo 9
Art. 5. Obblighi delle società eterodirette 10
Art. 6. Flussi informativi ascendenti e obblighi di autorizzazione 10
Art. 7. Politiche di remunerazione degli amministratori e controllo sul contenimento della spesa 12
Art. 8. Procedure di raccordo 12
Art. 9. Revisione contabile 13
Art. 10. Prevenzione e composizione delle liti 13
INTRODUZIONE
PREMESSO CHE:
⮚ Lucca Holding S.p.A. società unipersonale svolge attività di direzione, coordinamento e controllo sulle Società del Gruppo, nel rispetto delle linee guida indicate dal Socio unico Comune di Lucca.
⮚ Lucca Holding S.p.A è una holding “pura”, il cui oggetto sociale si concreta nell’assunzione e nella gestione delle partecipazioni nelle società di capitali delle quali il Comune di Lucca si serve per la realizzazione dei servizi di interesse generale.
⮚ Lucca Holding S.p.A. attualmente consolida con il metodo integrale i bilanci di quattordici Società controllate, direttamente o indirettamente, e sottoposte alla sua direzione.
⮚ Il Comune di Lucca, con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 04.12.2012, ha evidenziato la «necessità di 1) esercitare diligentemente ed in conformità ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale l’attività di direzione e coordinamento delle società in cui detiene una partecipazione totalitaria o di controllo, prevedendo specifici obblighi informativi anche di tipo preventivo verso la Lucca Holding S.p.A. con particolare riferimento al compimento di operazioni di straordinaria amministrazione e comunque di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle stesse società e/o dalle loro controllate; 2) definire, sempre nei limiti della disciplina vigente, la possibilità di subordinare a preventive autorizzazioni della capogruppo il compimento di operazioni strategiche di particolare rilievo da parte delle partecipate e/o delle loro controllate; 3) consentire a Lucca Holding S.p.A. (e, quindi, indirettamente al Comune di Lucca) il potere di nomina e revoca dei membri degli organi gestori nel rispetto delle normative vigenti».
⮚ Il Comune di Lucca, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 09.07.2013, ha deciso di «autorizzare la Lucca Holding S.p.A. per il raggiungimento delle medesime finalità indicate nella precedente delibera n. 89 del 04.12.2012, anziché a proporre opportune modifiche agli statuti vigenti delle società partecipate appartenenti al gruppo, all’elaborazione di una proposta di Regolamento di Gruppo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale».
RITENUTO:
⮚ che, in linea generale, il riconoscimento normativo, operato dagli artt. 2497 ss. c.c., della legittimità dell’eterodirezione di più società secondo un disegno unitario rispettoso dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, consenta attualmente di regolamentare, procedimentalizzare, dare adeguata evidenza e sanzionare lo svolgersi stesso dell’eterodirezione mediante un atto di autonomia negoziale che, in tale direzione, valga a contemperare e realizzare gli interessi sia della holding che delle società controllate, ma anche a garantire l’effettivo esercizio da parte del Comune di Lucca della necessaria costante verifica di corretta applicazione, nelle società del Gruppo, delle norme per la “trasparenza” e l’“accesso civico”, che tutti gli enti privati in controllo pubblico sono tenuti a rispettare ai sensi della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013.
⮚ che, nella specie, un regolamento di gruppo che acceda ad una situazione di già consolidato controllo organico di una holding in più società, sottoposte all’influenza dominante e al consequenziale potere di eterodirezione della prima, valga a disciplinare l’esercizio di detto potere, a fluidificare lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento, a perimetrare compiti e responsabilità della capogruppo e delle società eterodirette e a prevenire possibili controversie in merito all’attuazione del disegno di politica imprenditoriale di vertice e alla ricezione delle relative direttive;
CONSIDERATO:
⮚ che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, «La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici» (Cass. S.U., 25 novembre 2013, n. 26283);
⮚ che è orientamento espresso della Magistratura contabile che, «se è comprensibile il ricorso alle società holding per gli enti di maggiori dimensioni che vantano numerose partecipazioni societarie al fine di avere un sistema gestionale e di controllo maggiormente razionale, forti dubbi insorgono laddove emerge che il ricorso a questa tipologia societaria è diffuso anche in enti di minori dimensioni che hanno poche partecipazioni» e che «l’oggetto sociale della holding (o comunque della partecipata diretta) deve rispettare i limiti predefiniti dalla delibera adottata dall’ente locale ai fini della ricognizione delle società partecipate e, dunque, la holding non potrà che
detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni dell’ente; il che preclude alla holding (e, quindi, all’ente “indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’ente o di interesse generale (SRC Lombardia, n. 874 del 14 settembre 2010)»; donde la necessità «attraverso le disposizioni dell’oggetto sociale della holding, di realizzare un sistema di controllo dell’attività delle società partecipate di “secondo livello” o di “terzo grado”» (Corte dei Conti, (SRC Lombardia), Indagine sulle società e organismi partecipati dagli enti locali della Regione Lombardia, approvata il 23 gennaio 2013);
⮚ che pertanto, guardando sia all’oggetto del controllo analogo, esercitato dal Comune di Lucca su Lucca Holding S.p.A. nelle forme previste da un apposito Regolamento comunale, sia alla necessità di strutturare una efficace rete di raccordi tra detta Società e le sue Controllate che consenta non meno efficaci controlli sull’attività di queste ultime, si rende fortemente opportuno definire e chiarire i termini del rapporto di eterodirezione tra Lucca Holding S.p.A e le Partecipate che svolgono attività volte a realizzare le finalità istituzionali individuate dal Comune di Lucca;
***
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, Lucca Holding S.p.A. ha deciso di dotarsi del seguente Regolamento di Gruppo con lo scopo di definire e regolare correttamente i rapporti tra la Capogruppo e le Società del Gruppo e tra le Società stesse. In particolare, fine dichiarato e condiviso del presente Regolamento è quello di coniugare la dimensione privatistica della struttura dei rapporti infragruppo, in senso sia verticale (discendente e ascendente) sia orizzontale (delle relazioni negoziali tra le società sorelle), con la sostanza dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’attività della Pubblica Amministrazione; principi per la migliore realizzazione dei quali il Comune di Lucca ha, del resto, inteso costituire, come parte integrante della propria articolazione organizzativa, Lucca Holding S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 dello Statuto del Comune di Lucca, che individua le competenze e le funzioni del Consiglio Comunale, il Comune di Lucca ne ha approvato il testo con Deliberazione X.X. x. … xxx …
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX HOLDING S.P.A.
Art. 1. OGGETTO
1. Il presente Regolamento individua gli ambiti e definisce le modalità di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento espletata da Lucca Holding S.p.A. sulle Società controllate.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Regolamento disciplina:
a) il ruolo e le funzioni della Capogruppo;
b) gli obblighi delle Società eterodirette;
c) la struttura e le modalità di funzionamento del Gruppo e di interrelazione delle sue Componenti.
Art. 2. SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
1. La disciplina contenuta nel presente Regolamento investe la Capogruppo e tutte le Società da essa controllate direttamente o indirettamente, che siano tenute al consolidamento dei bilanci.
2. Il Regolamento è predisposto dall’Organo amministrativo di Lucca Holding S.p.A. e approvato dal Consiglio comunale del Comune di Lucca. All’approvazione del Consiglio sono altresì demandate le eventuali successive modifiche del Regolamento.
3. Le Società eterodirette, nel rispetto delle competenze, dei poteri e delle responsabilità dei propri Organi sociali, approvano il presente Regolamento, previa deliberazione delle proprie compagini sociali, da adottarsi ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 5 e 2479/2479-bis c.c.
Art. 3. ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
1. Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate di cui agli artt. 2497 ss. c.c., Lucca Holding S.p.A. esercita l’attività di direzione e coordinamento sulle Società del Gruppo. Essa promuove la realizzazione della vocazione imprenditoriale delle Società controllate in coerenza con l’assetto complessivo del Gruppo; cura il coordinamento e, ove possibile, lo sviluppo sinergico delle rispettive attività; verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati.
2. L’attività di eterodirezione si esplica con:
- atti di indirizzo, espressi mediante direttive o istruzioni operative;
- autorizzazioni;
- procedure di raccordo;
- procedure di controllo .
3. Specularmente, le Società eterodirette sono tenute a:
- recepire e attuare le direttive e le istruzioni;
- richiedere le autorizzazioni nei casi previsti dal presente Regolamento;
- rispettare le procedure di raccordo con la Capogruppo e le altre Società del Gruppo;
- promuovere attivamente la fase dei controlli interni e il sistema dei controlli di Gruppo.
4. Mediante le direttive la Capogruppo fissa i principi e detta gli obiettivi alla cui realizzazione è orientata l’attività delle Società del Gruppo. Ai fini di una più efficiente gestione del Gruppo, nelle direttive di coordinamento dell’attività delle Società controllate la Capogruppo può individuare anche i termini e le modalità di recepimento delle indicazioni in esse contenute.
5. Mediante le istruzioni la Capogruppo può indicare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle proprie direttive e alle disposizioni, di carattere generale o particolare, impartite dal Comune di Lucca per la migliore realizzazione degli interessi pubblici al cui perseguimento è destinata l’attività imprenditoriale del Gruppo.
6. Per assicurare la coerenza della politica gestionale delle singole Società con gli obiettivi strategici del Gruppo, l’oggetto e il contenuto delle decisioni o dei provvedimenti in materie di rilevanza strategica o di comune interesse delle Società del Gruppo devono essere preventivamente comunicati alla Capogruppo, che, nei casi previsti dal presente Regolamento, ne autorizza la relativa adozione.
7. Mediante le procedure di raccordo, la Capogruppo, d’intesa con le Società del Gruppo, definisce i termini e le modalità di confronto preventivo con i competenti Organi delle Società eterodirette, laddove queste debbano assumere decisioni in grado di incidere sull’interesse del Gruppo o che comunque coinvolgano più Società del Gruppo.
8. Ai fini del contenimento delle spese, la Capogruppo emana direttive e istruzioni aventi ad oggetto l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo e delle Società ad esso appartenenti e promuove l’adozione, da parte delle Società eterodirette, di adeguate procedure di controllo interno.
ART. 4. POTERI E DOVERI DELLA CAPOGRUPPO
1. La Capogruppo Lucca Holding S.p.A. recepisce le indicazioni concernenti le attività che il Comune di Lucca intenda promuovere tramite le Società del Gruppo ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata. Essa ne elabora e pianifica l’attuazione in termini imprenditoriali, secondo le competenze proprie e delle
Società del Gruppo e coordina le attività delle Società eterodirette, nel rispetto delle peculiarità e specificità operative di ciascuna di esse, perseguendo gli obiettivi dell’efficienza operativa, del contenimento dei costi, dell’ottimizzazione delle risorse e dello sfruttamento delle sinergie di gruppo.
2. L’Organo di vertice della Capogruppo, nel rispetto dell’eventuale riparto di competenze tra organo collegiale e organo delegato, definisce e valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo nel suo complesso; esamina i piani strategici, industriali e finanziari delle Società del Gruppo; monitora e valuta, sulla base dei flussi informativi ascendenti curati dalle Società controllate, il generale andamento della gestione del Gruppo.
3. Le direttive, le istruzioni e le autorizzazioni della Capogruppo sono motivate con riguardo all’interesse del Comune di Lucca, del Gruppo e delle Società che ne fanno parte. Nell’ipotesi di direttive o istruzioni che possano comportare una importante contrazione o modificazione dell’attività, o un qualsiasi altro rilevante sacrificio economico, di una o più Società del Gruppo, la Capogruppo deve indicare analiticamente gli interessi che abbiano determinato o inciso sulla decisione e le eventuali misure compensative adottate o adottande al fine di salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni delle Controllate.
ART. 5. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ ETERODIRETTE
1. Le Società del Gruppo sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo emanati dalla Capogruppo. La loro mancata attuazione e il compimento non autorizzato delle attività previste nel presente Regolamento, ove compromettano o danneggino gli interessi del Gruppo, integrano ipotesi di giusta causa di revoca degli amministratori delle Società controllate.
2. Le Società del Gruppo redigono i propri piani industriali, economici e finanziari e li trasmettono tempestivamente alla Capogruppo per le opportune verifiche di coerenza con i programmi di Gruppo e con gli indirizzi del Comune di Lucca.
3. Ai sensi dell’art. 2497-ter c.c., i competenti Organi sociali delle Società del Gruppo danno adeguata evidenza, nelle motivazioni delle decisioni adottate nella gestione dell’impresa, delle indicazioni e degli interessi che abbiano inciso su di esse.
Art. 6. FLUSSI INFORMATIVI ASCENDENTI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE
1. È dovere degli Organi di vertice delle Società direttamente o indirettamente controllate da Lucca Holding S.p.A. rendere ogni opportuna informazione alla Capogruppo in merito all’attuazione degli atti di indirizzo.
2. Al fine di poter ricevere opportuni indirizzi, le Società direttamente e indirettamente controllate comunicano preventivamente e contemporaneamente alla Capogruppo e alle loro Controllanti dirette l'intenzione di compiere operazioni che siano idonee a modificare sensibilmente il proprio assetto societario, patrimoniale, finanziario,
aziendale e organizzativo, ovvero che possano avere comunque rilevanza a livello di Gruppo in quanto potenzialmente idonee ad influenzarne l’andamento economico o finanziario consolidato, nonché l’immagine e/o la reputazione presso gli abituali interlocutori e presso il pubblico. In questo senso, esse sono tenute a comunicare preventivamente il compimento di operazioni societarie straordinarie e/o di riorganizzazione aziendale, di concentrazione, di perimetrazione di rami d’azienda, di acquisto o di cessione di partecipazioni, di adesione a patti parasociali, di adesione a joint venture, nonché le iniziative promozionali che sotto qualsiasi forma comportino costi di comunicazione pubblicitaria, di rappresentanza, di concessione di liberalità.
3. Fermo restando che, mediante motivati atti di indirizzo, da parte della Capogruppo potranno essere fornite istruzioni specifiche che tengano conto di particolari situazioni di singole società, al fine di consentire il continuo monitoraggio da parte di Lucca Holding S.p.A. della complessiva esposizione economica e finanziaria, nonché di valutare la coerenza tra le scelte di gestione delle singole Società e gli interessi generali che il Comune di Lucca intende favorire, anche mediante controllo analogo sull’attività della Capogruppo, le Società comunicano preventivamente e contemporaneamente alla Capogruppo e alle loro Controllanti dirette l’intenzione di procedere:
a) al rilascio di garanzie di firma, ovvero di lettere di patronage a carattere impegnativo, a favore di altre Società del Gruppo o a favore di terzi;
b) alla stipula di contratti di mutuo, con o senza garanzia, e, in genere, alla stipula di contratti di finanziamento di importo superiore ad Euro 1.000.000;
c) alla conclusione di contratti di sponsorizzazione per importi superiori ad Euro 30.000/anno;
d) alla conclusione di accordi o contratti con controparti infragruppo di importo superiore ad Euro 100.000;
e) alla conclusione di accordi o contratti di qualsiasi importo con parti correlate (da intendersi come soci o come entità giuridiche comunque soggette alla influenza dei soci);
f) all’acquisto, alla vendita, alla trasformazione e alla locazione pluriennale di beni immobili;
g) all'attivazione di procedure di reclutamento del personale e alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
4. Le operazioni di cui al comma precedente si intendono autorizzate se, entro quindici giorni solari, dalla ricezione delle relative comunicazioni, la Capogruppo non abbia per iscritto comunicato alla Società e alla sua Controllante diretta il motivato veto al loro compimento, ovvero non abbia richiesto ulteriori informazioni. In quest’ultimo caso il termine di cui sopra viene interrotto e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle informazioni richieste, salvo che la Capogruppo non abbia invitato la Società interessata a sospendere l’esecuzione dell’operazione per aver avuto notizia dell’intenzione del Comune di Lucca di avviare un procedimento amministrativo per l’approvazione di un provvedimento di indirizzo specifico da parte dell’Organo
competente. Nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo indeterminato, al fine di garantire il rispetto dei vincoli a cui è sottoposto l'ente locale, le Società devono in ogni caso attendere la trasmissione da parte della Capogruppo del preventivo parere espresso dai competenti organi comunali, anche in deroga ai limiti temporali sopra indicati.
5. In ogni caso e salvi gli obblighi di cui al presente articolo le Società direttamente e indirettamente controllate inviano alla Capogruppo copia dell’avviso di convocazione dei rispettivi organi gestori e delle materie poste all’ordine del giorno.
ART. 7. POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA.
1. La Capogruppo ha funzioni consultive, propositive e di supervisione per garantire che le politiche di remunerazione degli amministratori delle Società del Gruppo siano volte ad attrarre professionalità adeguate alla realizzazione degli obiettivi imprenditoriali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per gli amministratori di società pubbliche.
2. A tal fine, i Consigli di amministrazione delle società direttamente e indirettamente controllate acquisiscono il parere preventivo della Capogruppo sulle proposte di remunerazione relative al compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche. Il parere della Capogruppo è formulato tenendo in considerazione il parere che il Collegio sindacale delle società interessate deve rendere ai sensi dell’art. 2389 c.c.
Art. 8. PROCEDURE DI RACCORDO
1. Con cadenza semestrale la Capogruppo promuove e cura l’organizzazione di incontri di raccordo con i componenti degli Organi amministrativi delle Società direttamente e indirettamente partecipate ai fini della verifica in corso d’esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo, dell’esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi, e della presentazione di proposte e osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo della vocazione imprenditoriale delle Società controllate nella realizzazione dei servizi pubblici cui la relativa attività è deputata. Agli incontri di raccordo possono essere invitati a partecipare anche i membri degli Organi di controllo delle società eterodirette.
2. In ogni caso, laddove le Società del Gruppo intendano o debbano assumere decisioni in grado di incidere sull’interesse del Gruppo o che comunque coinvolgano altre Società del Gruppo e che non siano già state oggetto di direttive riguardanti programmi economici, industriali e finanziari elaborati e comunicati dalla Capogruppo, quest’ultima promuove con tempestività incontri straordinari di confronto e di raccordo con i competenti Organi delle Società eterodirette ai fini del più efficace e condiviso svolgersi dell’attività imprenditoriale di Gruppo.
ART. 9. REVISIONE CONTABILE.
1. È specifico compito degli Organi di vertice delle Società eterodirette curare la correttezza e la legittimità delle operazioni aziendali, la congruità e la completezza dell’informazione contabile e finanziaria e l’adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali finalizzate a monitorare e a verificare i rischi assunti, la proporzionalità con il patrimonio della società amministrata e la coerenza con l’assetto economico e finanziario del Gruppo.
2. La Capogruppo impartisce direttive e istruzioni per raccordare gli esiti delle procedure di controllo interno delle Società di Gruppo e ottenere un’efficace visione di sintesi delle diverse attività gestite dal Gruppo.
3. Ai sensi dei commi precedenti, l’attività di revisione contabile delle Società del Gruppo è centralizzata e svolta da una società individuata dalla Capogruppo.
4. Al fine di un più efficiente coordinamento dell’attività di Gruppo e, in particolare, di un costante monitoraggio del rispetto dei reciproci doveri delle Società del Gruppo, gli Organi di controllo delle stesse possono acquisire notizie e scambiare direttamente tra loro informazioni in merito all’andamento delle operazioni sociali o di determinati affari che siano di interesse comune delle Società medesime o del Gruppo. Essi, inoltre, scambiano informazioni direttamente con le società di revisione contabile del Gruppo.
Art. 10. PREVENZIONE E COMPOSIZIONE DELLE LITI
1. Al fine di scongiurare l’insorgenza di liti tra le Società del Gruppo è istituito un Comitato di concertazione, costituito da cinque membri nominati dall’Assemblea di Lucca Holding S.p.A., da individuare tra i Presidenti degli Organi di controllo delle società eterodirette. I membri eletti durano in carica tre anni e hanno diritto al solo rimborso spese a carico della Capogruppo.
2. Il legale rappresentante della Società che voglia instaurare una controversia contro un’altra Società del Gruppo deve, prima di domandare l’autorizzazione alla Capogruppo ai sensi del presente Regolamento, investire della questione il Comitato di concertazione, con una richiesta di audizione.
3. Entro una settimana il Presidente del Comitato, nominato nella figura del più anziano tra i suoi membri, fissa una riunione presso i locali della Capogruppo, alla presenza dell’Organo amministrativo della stessa, per tentare una composizione della lite.
4. Le trattazione della vertenza è orale ed è moderata dal Presidente del Comitato. Alla discussione ha diritto di intervento il legale rappresentate della Capogruppo. Le Parti possono presentare delle brevi note scritte.
5. Al termine della trattazione il Comitato, che delibera a maggioranza dei suoi membri, propone una propria ipotesi di soluzione conciliativa della vicenda.
6. Della trattazione è redatto processo verbale. I verbali sono conservati preso gli Uffici della Capogruppo.