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Apprendistato
di alta formazione e ricerca
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Apprendistato di alta formazione e ricerca • Guida informativa
Cos’è l’apprendistato di alta formazione e di ricerca
Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazio- ne tecnica superiore è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio, che integra la formazione pratica in azienda con la formazio- ne secondaria, universitaria, di alta formazione.
Rappresenta un canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro, uno strumento fondamen- tale per favorire l’occupazione dei giovani e sviluppare competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi.
La normativa nazionale di riferimento, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, è il Decreto Le- gislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, articolo 5.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acqui- sizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le università, con le istituzioni formative, a seconda del titolo da acquisire (art. 5 - c. 2 D.lgs. n. 167/2011).
Principi base con cui è disciplinato il contratto di apprendistato
• Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale.
• Divieto di retribuzione a cottimo.
• Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo formativo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.
• Presenza di un tutor aziendale o referente aziendale.
• Il numero massimo di apprendisti da assumere in rapporto alle maestranze specializzate o qualificate presenti in azienda, varia rispetto alla dimensione aziendale. Per le aziende artigiane sono previsti limiti più alti.
• L’impresa deve comunicare il nominativo e i riferimenti del tutor aziendale al responsabile o al tutor del corso universitario.
• Per ogni assunzione deve essere predisposto il Piano Formativo Individuale dell’apprendista, parte integrante del contratto di lavoro, che definisce per tutta la durata del contratto il percorso formativo dell’apprendista, e, nel caso di apprendistato di alta formazione e ricerca, consiste nel progetto formativo del corso universitario finalizzato al conseguimento del titolo di studio e deve essere compilato nei termini stabiliti dal CCNL di riferimento.
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• Per tutte le tipologie di apprendistato, compresa quella di alta formazione e di ricerca, quando gli obiettivi formativi, in questo caso coincidenti con il conseguimento del titolo di studio universitario, vengono raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, l’apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per l’apprendista e per l’azienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
• Nel corso del rapporto di lavoro di apprendistato non si può recedere dal contratto durante il periodo formativo in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
• Si potrà recedere dal contratto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo, previo preavviso previsto dal CCNL. Se al termine del periodo formativo non viene comunicato il recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Apprendistato di alta formazione e ricerca in Xxxxxx-Romagna
La Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la Legge regionale n. 17/2005 (artt. 29-30-31) e le Delibere di Giunta Regionale n. 775/2012, n. 860/2012, n. 1410/121:
• ha regolamentato l’acquisizione dei titoli di studio universitari di laurea (triennale e magistrale), master (di primo e di secondo livello) e di dottorato di ricerca,
• promuove e sostiene l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
• sostiene la realizzazione di un’offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all’occupazione e alla crescita;
• accompagna e supporta le imprese attraverso un’offerta di formazione e di servizi orientata a dare risposte alle richieste delle stesse;
• sostiene finanziariamente la dimensione formativa dell’apprendistato di alta formazione e ricerca e la diffusione di tale istituto contrattuale, anche attraverso incentivi alle aziende.
Nella Regione Xxxxxx-Romagna sono vigenti, dal 19 giugno 2012, i seguenti “Protocolli”:
• Protocollo d’intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale;
• Protocollo d’intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di master di primo e di secondo livello;
• Protocollo d’intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
1. La normativa sull’apprendistato è reperibile nel portale regionale Formazione e lavoro xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, (sito tematico Apprendistato sezione “Delibere ed Accordi”, pagina “Normativa regionale di riferimento per l’apprendistato di alta formazione e ricerca”).
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I tre “Protocolli” hanno regolamentato la durata della formazione e del contratto per acqui- sire uno dei titoli di studio elencati sopra, in particolare:
• La durata del contratto di apprendistato per acquisire il titolo di laurea triennale e magistrale non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 36 mesi;
• La durata del contratto di apprendistato per acquisire i titoli di master di primo e di secondo livello
non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi;
• La durata del contratto di apprendistato per acquisire il titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi.
La durata del contratto di apprendistato è, in via generale, da riferirsi sempre alla durata della sua componente formativa. Da ciò ne consegue che, laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e sostanziale dell’istituto, l’apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per l’apprendista e per l’azienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato “ordinario” del rapporto di lavoro. (Risposta del 13/7/2012 della D.G. per le po- litiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro a quesito posto dal Coordinamento tecnico delle Regioni).
La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher (assegno formativo) all’apprendista differenziato a seconda del titolo da conseguire. Il voucher contribuirà a finanziare l’iscrizione al corso e i servizi di tutoraggio universitario messi a dispo- sizione per l’apprendista. Per il conseguimento del titolo di laurea, l’importo è fino ad un massimo di 5.000 euro annui, per non oltre tre anni, di cui 2.500 per i servizi formativi forniti dall’ateneo; per il conseguimento del titolo di master è fino ad un massimo di 6.000 euro; per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è di 2.500 euro annui per un massimo di 7.500 euro in tre anni.
È, inoltre, stato regolamentato il caso in cui il contratto di apprendistato di alta formazione sia precedu- to da un contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto tra le medesime parti (Allegato 1 della Delibera di GR n. 860/212).
In questo caso le modalità sono le seguenti:
• sottoscrizione da parte di azienda ed apprendista di un contratto di apprendistato per l’acquisizione dei titoli di master di primo o secondo livello, dottorato di ricerca e laurea triennale o magistrale, previa risoluzione consensuale del rapporto di apprendistato professionalizzante e a condizione che l’apprendista stesso abbia i requisiti di accesso previsti dagli Atenei;
• comunicazioni dapartedell’aziendadellacessazionedel contratto diapprendistato professionalizzante e della nuova assunzione con contratto di alto apprendistato, con le modalità e i termini definiti dall’art. 4-bis del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche;
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• l’inquadramento contrattuale attribuito, nel costituito rapporto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, deve tenere conto dell’esperienza maturata, così come della formazione acquisita nel rapporto di apprendistato professionalizzante.
Il datore di lavoro può assumere con il contratto di apprendistato di alta formazione giovani che già fre- quentano corsi di laurea triennale o magistrale, master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca per completare, nell’ambito del rapporto di lavoro, il percorso di studi già iniziato. In particolare i giovani iscritti ai corsi di laurea, anche se fuori corso, potranno essere assunti con il suddetto contratto, purché in possesso dei requisiti e crediti previsti dal relativo Protocollo d’intesa.
Nell’ambito del contratto di alta formazione, il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL applicato in azienda.
Le aziende che assumono giovani con il contratto di alta formazione dovranno:
• darne comunicazione alle organizzazioni sindacati di categoria territoriali comparativamente più rappresentative e, ove presenti, alle RSU;
• rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza dei posti di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, e sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Xxxxxx.
I destinatari
Il contratto di apprendistato di alta formazione per acquisire uno dei titoli di studio universitari regolamentati dalla Regione Xxxxxx-Romagna, può essere stipulato tra datori di lavoro apparte- nenti a tutti i settori di attività, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso universitario.
Le informazioni sui Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per poter stipulare il contratto per acquisire il titolo di laurea e il riconoscimento della Formazione Formale svolta in azienda in termini di CFU utili per il conseguimento del titolo, la durata del contratto per acquisire il titolo, l’obbligo forma- tivo previsto (Formazione Formale FF) sono reperibili nella Delibera di GR n. 775/2012 (scaricabile dal sito regionale apprendistato alla sezione “Delibere e Accordi”). I requisiti di accesso ai corsi universitari, frequentabili dagli apprendisti, sono stabiliti dai singoli Atenei.
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I requisiti
TITOLO DI STUDIO DA CONSEGUIRE | REQUISITI E-O CFU PER ACCEDERE AL CONTRATTO | DURATA DEL CONTRATTO | OBBLIGO FORMATIVO | RICONOSCIMENTO CFU PER FORMAZIONE FORMALE IN AZIENDA |
Laurea triennale | essere in possesso da un min di 100 ad un max di 120 CFU | da 12 a 36 mesi | 240 ore annue di FF di cui150 in azienda e 90 di permessi retribuiti | da un minimo di 12 ad un max di 25 CFU. |
Laurea magistrale | essere in possesso da un min di 50 ad un max di 80 CFU | da 12 a 36 mesi | 240 ore annue di FF di cui150 in azienda e 90 di permessi retribuiti | da un minimo di 12 ad un max di 25 CFU |
Laurea magistrale a ciclo unico | essere in possesso da un min di 200 ad un max di 240 CFU | da 12 a 36 mesi | 240 ore annue di FF di cui150 in azienda e 90 di permessi retribuiti | da un minimo di 12 ad un max di 25 CFU. |
Master di 1°livello | essere in possesso dei requisiti stabiliti per l’iscrizione al corso universitario di master | da 12 a 24 mesi | 1500 ore/60 CFU di cui 480 ore di didattica secondo accordo tra ateneo e azienda 500 ore di formazione in azienda 520 ore di studio individuale | almeno il 30% dei CFU deve essere conseguito dalla valorizzazione della formazione interna all’azienda. |
Master di 2°livello | idem al master di 1°livello | da 12 a 24 mesi | idem al master di 1°livello | idem al master di 1°livello |
Dottore di ricerca | titolo di studio e-o titoli stabiliti dall’ateneo, e superamento del concorso di ammissione al corso | da 24 a 48 mesi | non meno di 120 ore annue di attività didattica e di FF | non previsti |
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Le modalità di accesso al contratto
L’impresa prima di stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione deve accertarsi che il/la giovane:
• abbia un’età compresa tra i 18 e 29 anni compiuti (29 anni e 364 giorni);
• nel caso in cui sia laureando, deve essere iscritto ad un corso di laurea, facente parte dell’offerta formativa regionale, e che sia in possesso dei CFU (crediti formativi universitari) stabiliti dal “Protocollo” (Delibera di GR n. 775/2012);
• nel caso in cui sia laureato e l’impresa voglia fargli frequentare un corso di master, facente parte dell’offerta formativa regionale, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Ateneo per l’iscrizione al corso;
• nel caso in cui sia laureato e l’impresa voglia fargli frequentare un corso di dottorato di ricerca, facente parte dell’offerta formativa regionale, deve superare il concorso per l’ammissione al corso di dottorato.
L’impresa può assumere anche un /una giovane che sia già iscritto ad un corso universitario di master o di dottorato di ricerca purchè il corso faccia parte dell’offerta formativa regionale.
Requisito indispensabile è che il Corso universitario oggetto del contratto di lavoro faccia parte dell’of- ferta formativa regionale per l’apprendistato di alta formazione, e cioè che sia presente nell’offerta for- mativa di corsi di dottorato/master/laurea presenti nel sito regionale Apprendistato (xxxx://xxxxxxxxxx- xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx) all’interno della sezione “Apprendistato di alta forma- zione” dove per ogni titolo di studio c’è la pagina dell’”offerta formativa”.
Qualora il corso prescelto non sia presente nell’offerta formativa regionale, l’impresa deve contattare il re- ferente universitario dell’Ateneo, che provvederà a presentare la proposta formativa del corso alla Regione.
Nella pagina web “A chi rivolgersi” del sito apprendistato sono indicati i nominativi e i recapiti dei referenti regionali e universitari.
Il passo successivo per l’impresa consiste nel mettersi in contatto con il Responsabile del corso univer- sitario (per tutti i corsi universitari è presente il nome del responsabile e i suoi recapiti nella pagina web dell’offerta formativa regionale) per:
• firmare la convenzione tra Università e Azienda (il fac-simile è scaricabile nella sezione “Documentazione” del sito regionale Apprendistato, alla pagina “Convenzione…”);
• condividere il progetto formativo, gli obiettivi e le modalità della Formazione Formale obbligatoria, che saranno oggetto del Piano Formativo Individuale dell’apprendista (il fac-simile è scaricabile nella sezione “Documentazione” del sito regionale apprendistato, alla pagina “Piano Formativo Individuale per l’apprendista di alta formazione).
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A questo punto l’impresa può procedere con l’assunzione che deve essere comunicata al Centro per l’Impiego competente entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per via tele- matica utilizzando il sistema SARE (semplificazione amministrativa in rete) della Regione Xxxxxx-Roma- gna, ovvero altro sistema informatico utilizzato dall’azienda per le comunicazioni obbligatorie.
Gli incentivi alle imprese
Il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato il 30 novembre 2011 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Parti Sociali prevede per l’anno 2012 un incentivo alle imprese che assu- meranno giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e con il contratto di alta formazione e ricerca.
L’incentivo è legato alla formazione ed è valorizzato in funzione della durata prevista per il percorso formati- vo. L’importo dell’incentivo (stabilito dalla Delibera di GR n. 775/2012) varia a seconda del titolo da conseguire:
• dottorato di ricerca: Euro 3.720 per l’assunzione di apprendisti maschi e Euro 4.320 per apprendisti femmine;
• master: Euro 4.960 per l’assunzione di apprendisti maschi e Euro 5.560 per apprendisti femmine;
• laurea: Euro 4.440 per l’assunzione di apprendisti maschi e Euro 5.040 per apprendisti femmine.
Potranno quindi beneficiare degli incentivi i datori di lavoro che hanno assunto – assumeranno giovani con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 D.lgs n. 167/2011) nel periodo com- preso fra il 26 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012. Tale incentivo si configura quale “Aiuto di Stato”.
I requisiti dei giovani da assumere, i criteri di accesso agli incentivi, i requisiti delle imprese per benefi- ciare degli incentivi, la modalità di presentazione delle domande e altro ancora sono indicati nella sono indicati nella Delibera di GR n. 1410/2012. La delibera e la modulistica sono reperibili all’interno del sito tematico Apprendistato (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx).
Gli incentivi regionali sono incompatibili con altri incentivi pubblici per la stessa assunzione, ad eccezio- ne per le assunzioni effettuate da imprese operanti nelle zone terremotate.
I vantaggi per le aziende
• L’impresa che assume un/una giovane con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca nel periodo compreso dal 26 aprile 2012 al 31 dicembre 2012, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Delibera di GR n. 1410/2012, potrà richiedere l’incentivo regionale.
• Il CCNL può prevedere che l’inquadramento iniziale dell’apprendista potrà essere inferiore di non più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
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• Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti – vedi ad esempio – l’assunzione obbligatoria di soggetti svantaggiati o di disabili (L. n. 68/1999).
• La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. A questa aliquota a carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall’apprendista nella misura del 5,84% (Circ. INPS 22/2007).
• I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 che stipulano contratti di apprendistato nel periodo 1/1/2012-31/12/2016 compresi, la suddetta aliquota del 10% non è dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (art. 22 c. 1 L. n. 183/2011 - Legge di stabilità 2012).
• Per i contratti di apprendistato assunti con la disciplina di cui al D.lgs. n. 167/2011 i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità (art. 7, c. 9, D.lgs. 167/2011).
• Le spese per gli apprendisti sono deducibili dall’imponibile per il calcolo dell’IRAP (art. 1, comma 266, lettera a, punto 5 della Legge finanziaria per il 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006).
I vantaggi per l’apprendista
Il/la giovane assunto/a con il contratto di apprendistato di alta formazione avrà l’opportunità di conseguire, nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un titolo universitario.
Xxxx apprendisti si applicano le seguenti norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
• assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
• assicurazione contro le malattie,
• maternità,
• assegno familiare.
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Dove informarsi
Le informazioni sull’apprendistato di alta formazione e ricerca nella Regione Xxxxxx-Romagna sono re- peribili all’interno del sito tematico regionale Apprendistato (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx).
In particolare:
• nella pagina “A chi rivolgersi” sono indicati i nominativi e i recapiti dei referenti regionali e universitari;
• nella sezione “Delibere ed Accordi” sono presenti tutti gli atti di regolamentazione regionale per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• nella sezione “Apprendistato di alta formazione e ricerca” sono presenti informazioni sulle caratteristiche e i requisiti necessari da possedere per ogni tipo di titolo di studio e, inoltre per ogni titolo, i corsi universitari facenti parte dell’offerta formativa regionale per gli apprendisti. All’interno della sezione, nella pagina “Documentazione” sono presenti il “Fac-simile della convenzione tra università e azienda per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui ai protocolli d’intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna, Università e Parti sociali del 19 giugno 2012”- Allegato 2) - Delibera di GR n. 860/2012, e il “fac-simile del piano formativo individuale per apprendisti di alta formazione” - Allegato 3) - Delibera di GR n. 860/2012, utilizzabile nel caso in cui il CCNL applicato non abbia definito appositi moduli e formulari;
• nella pagina “FAQ/apprendistato di alta formazione” sono raccolte le risposte alle domande più frequenti.