STUDI PROF. - CONSILP (APP. ASS. 11/11)
STUDI PROF. - CONSILP (APP. ASS. 11/11)
SCHEDA DEL : 24/03/2017
INFORMAZIONI
PARTI STIPULANTI | dal 01/04/2015 | al |
CONFPROFESSIONI; FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL | ||
CONTRATTI IN SINTESI | dal 01/10/1995 | al |
1. VERBALE DI ACCORDO 6/12/2016 - Detassazione 2. PROTOCOLLO RECUPERO CREDITI UNIREC 5/11/2015 3.CCNL 17/4/2015. 4. VERBALE DI ACCORDO 22/10/2013 5. VERBALE DI ACCORDO 30/7/2013. 6. VERBALE DI ACCORDO 14/6/2013; 7. PROTOCOLLO RECUPERO CREDITI UNIREC 3/12/2012, 8. VERBALE DI ACCORDO 28/11/2012. 9. CCNL 29/11/2011 | ||
SFERA DI APPLICAZIONE | dal 01/10/2010 | al |
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché degli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge: - i rapporti di lavoro dipendente; - i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (cd. stage); - gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, cosi come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione Lavoro" e "Mercato del Lavoro". Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche " Aree": A) Area professionale Economico - Amministrativa Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area Professionale Giuridica Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale Tecnica Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. E) Altre attività professionali intellettuali Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale. |
INQUADRAMENTO
QUADRI | dal 01/10/2010 | al |
Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA, suddivisa in 4 fasce A, B, C e D E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
dal 01/10/2010 | al |
LIVELLO I | ||
Appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera attività dello studio della struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori o progetti predeterminati dallo studio professionale. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALIE) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
LIVELLO II | dal 01/04/2015 | al |
Appartengono al Livello secondo I lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA (Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica). B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
LIVELLO III SUPER | dal 01/04/2015 | al |
Appartengono i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dai titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA (Appartengono al livello terzo super i lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell' hardware e del software di studio, l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati). B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
LIVELLO III | dal 01/04/2015 | al |
Appartengono i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dai titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA (Appartengono, inoltre, al Livello Terzo i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte). B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
dal 01/10/2010 | al |
LIVELLO IV SUPER | ||
Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
LIVELLO IV | dal 01/10/2010 | al |
Appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
LIVELLO V | dal 01/10/2010 | al |
Appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI |
MANSIONI
LIVELLO QUADRO |
1. allergologo (c) 2. anatomo patologo(c) 3. angiologo (c) 4. biologo specialista (c) 5. cardiologo (c) 6. chiropratico (c) 7. coordinatore operativita’ e processi nella tutela del credito 8. dermatologo (c) 9. diagnosta del patrimonio culturale 10. diagnosta del patrimonio geologico 11. dietologo (c) 12. direttore amministrativo (affari generali - organizz interna - organizz sviluppo 13. direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale (b) 14. direttore sanitario di struttura monospecialistica (b) 15. direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche (a) 16. direttore tecnico di branca sanitaria (b) 17. ematologo (c) 18. endocrinologo (c) 19. endoscopista (c) 20. gastroenterologo (c) 21. genetica medica (c) 22. geriatra (c) 23. ginecologo (c) 24. infettologo (c) 25. laureati privi di specializz. con ordinamento universitario ante riforma (d) 26. manager di area 27. medico del lavoro (c) 28. medico dello sport (c) 29. medico dentista (c) 30. medico fisico e riabilitatore (c) 31. medico internista (c) 32. medico legale e delle assicurazioni (c) 33. medico nucleare (c) 34. microbiologo e virologo (c) 35. nefrologo (c) 36. neurologo (c) 37. oculista (c) 38. odontoiatra (c) 39. oncologo (c) 40. ortopedico (c) 41. otoiatra (c) 42. patologo clinico (c) 43. pediatra (c) 44. pneumologo (c) 45. professionista specializzato deputato alla gestione di un determinato comparto ( 46. psichiatra (c) 47. psicologo (c) 48. radiologo (c) 49. radioterapista 50. responsabile ced (centro elaborazione dati) 51. responsabile di cantiere 52. responsabile di cantiere architettonico 53. responsabile di un settore specifico dello studio professionale 54. responsabile di un settore specifico dello studio professionale (b) 55. responsabile sedi decentrate dello studio professionale 56. responsabile sedi decentrate dello studio professionale 57. responsabile sedi decentrate dello studio professionale (b) 58. responsabili amministrativi e del personale di sedi distaccate, di sezioni speci 59. responsabili della stesura dei contratti e della liquidazione dei lavori 60. responsabili tecnici con autonomia economica di progetti completi in fase di pro 61. responsabili tecnici e commerciali 62. reumatologo (c) 63. urologo (c) |
LIVELLO 1 |
1. analista ced (centro elaborazione dati) 2. coordinatore capo commessa 3. coordinatore d’area gestione incassi 4. coordinatore |
team di laboratorio 5. esperto di sviluppo organizzativo 6. esperto di sviluppo organizzativo 7. esperto di sviluppo organizzativo 8. esperto di sviluppo organizzativo 9. esperto di sviluppo organizzativo 10. professionista specializz. con autonomia esecutiva di un determinato comparto 11. referente di progetto (edilizio architettonico geologico) 12. referente di progetto e di realizzazione in qualunque ambito specialistico 13. responsabile di area 14. responsabile di filiale nel settore del recupero crediti 15. responsabile di linea, coordinatore di area produttiva di phone collection e hom 16. responsabile di prodotto nel settore della tutela del credito 17. responsabile di settore 18. responsabile e coordinatore team di segreteria 19. responsabile e coordinatore team di segreteria 20. responsabile e coordinatore team di segreteria 21. responsabile servizio amministrativo 22. responsabile servizio amministrativo e contabile 23. responsabile servizio amministrativo e contabile 24. tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici |
LIVELLO 2 |
1. analista ced (centro elaborazione dati) 2. analista di costi aziendali 3. analista di materiali geologici 4. assistente addetto alla gestione organizzazione e pianificazione delle udienze 5. assistente sanitario 6. capo laboratorio settore geologico 7. capo missione geologica 8. capo ufficio tecnico o amministrativo 9. capo verificatore impianti installazioni e manufatti 10. collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci 11. collaudatore - certificatore 12. coordinatore di settore di phone collection e di home collection 13. coordinatore gestione incassi 14. educatore professionale 15. esperto di servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio 16. fisioterapista 17. igienista dentale dietista 18. infermiere generale 19. infermiere generale pediatrico - infermiere pediatrico 20. logopedista 21. office manager 22. operatore professionale sanitario 23. operatore tecnico sanitario con diploma universitario e/o profilo professionale 24. ortottista assistente di oftalmologia 25. ostetrica infermiere 26. ostetrica/o sanitario 27. personale infermieristico 28. podologo 29. preparatore e docente dei corsi di formazione anche in sicurezza del lavoro 30. progettista 31. progettista disegnatore anche su cad 32. programmatore informatico 33. programmatore informatico 34. responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed autorità estere 35. responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed autorità estere 36. responsabile dell’ ufficio 37. responsabile della contrattualistica 38. responsabile della pianificazione e gestione dell’agenda e delle trasferte 39. responsabile della pianificazione e gestione dell’agenda e delle trasferte 40. responsabile della prevenzione 41. responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche 42. responsabile economato 43. responsabile gestione adempimenti della certificazione qualità 44. responsabile hardware e software 45. rilevatore settore geologico 46. rilevatore topografico anche con metodologie gis (geographic information system) 47. segretario di direzione con mansioni di concetto 48. supervisore business analisys nell’ambito della tutela del credito 49. tecnico audiometrista 50. tecnico audioprotesista 51. tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale 52. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 53. tecnico della riabilitazione psichiatrica 54. tecnico di fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare 55. tecnico di neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 56. tecnico di neuro fisiopatologia 57. tecnico diagnostico per laboratorio biomedico 58. tecnico ortopedico 59. tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro 60. tecnico sanitario di laboratorio biomedico 61. tecnico sanitario di radiologia medica 62. tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapista 63. tecnico sanitario dietista 64. terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva 65. terapista occupazionale |
LIVELLO 3 S |
1. addetto a pratiche doganali e valutarie 2. addetto a pratiche ed adempimenti burocratici 3. addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed enti 4. addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed enti 5. addetto al settore paghe 6. addetto all’organizzazione della movimentazione 7. addetto alla catalogazione delle opere d’arte 8. addetto alla gestione hardware e software 9. addetto business anlisys nell’ambito della tutela del credito 10. addetto elaborazione computi tecnico estimativi capitolati e contratti d’appalto 11. assistente alla progettazione e di cantiere in tutti gli ambiti specialistici 12. assistente di studio medico di famiglia con esperienza almeno triennale liv. 4s 13. capo ufficio tecnico o amministrativo 14. coadiutore amministrativo esperto 15. coadiutore amministrativo esperto 16. contabile o segretario di concetto 17. contabile/impiegato amministrativo 18. contabile/impiegato amministrativo 19. docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti 20. educatore professionale 21. massaggiatore 22. odontotecnico 23. operatore professionale sanitario 24. ottico 25. personale dell’assistenza sociale 26. puericultrice 27. responsabile della gestione degli adempimenti certificazione qualita’ 28. responsabile della gestione del repertorio 29. responsabile gestione adempimenti per la certificazione della qualità 30. responsabile gestione mandati 31. segretario di concetto con assistenza preparazione atti 32. supervisore di controllo processi in phone o in home collection 33. supervisore gestione incassi 34. tecnico di laboratorio 35. tecnico ortopedico 36. tecnico prospettore esperto di strumentazioni geologiche 37. tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno triennale |
LIVELLO 3 |
1. addetto agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio 2. addetto alla redazione e traduzione di lettere e atti legali 3. addetto alla tenuta e controllo pratiche 4. addetto alle ricerche ipotecarie e catastali 5. addetto gestione incassi 6. addetto gestione prodotto nel settore della tutela del credito 7. addetto tenuta e controllo pratiche in adempimenti di privacy e/o antiriciclaggi 8. assistente collaudatore 9. assistente di cantiere 10. assistente di direzione 11. assistente di studio medico di famiglia con esperienza di almeno 18 mesi al 4s 12. assistente di studio odontoiatrico (aso) 13. assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti 14. assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti 15. assistente verificatore di impianti installazioni e manufatti 16. collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici 17. collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici 18. contabile di concetto 19. contabile di concetto 20. contabile di concetto 21. disegnatore anche su cad non progettista 22. gestione del report periodico della attività di billing 23. gestore rete dati e ced 24. programmatore e/o sistemista meccanografico ed informatico 25. segretario addetto alla predisposizione di parcelle e pagamenti 26. segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti 27. segretario addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti 28. segretario con conoscenza di una o più lingue straniere 29. segretario di concetto 30. segretario di concetto 31. segretario di concetto che ha anche rapporti con clientela 32. segretario di concetto con mansioni di traduzione in/da lingue straniere 33. segretario di concetto con ottima conoscenza informatica e gestionali aziendali 34. segretario di concetto con ottima conoscenza informatica e gestionali aziendali 35. segretario di concetto in forma autonoma e completa 36. segretario unico addetto anche ai rapporti clientela in autonomia 37. segretario unico con xxxxxx di mansioni di concetto e d’ordine 38. segretario unico in piena autonomia di mansioni promiscue di concetto e d’ordine 39. supervisore in phone ed home collection 40. tecnico veterinario con esperienza di almeno 18 mesi |
LIVELLO 4 S |
1. addetto a scritture contabili in partita doppia 2. addetto al calcolo dei contributi e invio della relativa modulistica 3. addetto al controllo della qualità 4. addetto alla attività telematica dello studio 5. addetto alla compilazione di libri unici del lavoro 6. addetto alla gestione dei rapporti con la clientela 7. addetto gestione mandati nel settore della tutela del credito 8. assistente di studio medico di famiglia 9. assistente di studio odontoiatrico (aso) 10. contabile d’ordine 11. contabile d’ordine con cumulo di mansioni 12. infermiere generico 13. operatore gestione incassi 14. segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alla cancelleria 15. segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alla notifica presso uffici 16. segretario con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine 17. segretario d’ordine 18. segretario unico con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine 19. tecnico veterinario |
LIVELLO 4 |
1. addetto accettazione clienti registrazione dati consegna referti clinici 2. addetto accoglienza clienti e filtro chiamate 3. addetto alla accettazione clienti registrazione dati consegna documenti 4. addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate 5. addetto alla segreteria 6. addetto compilazione scritture elementari e/ di registri e repertori obbligatori 7. addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere 8. addetto disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici pub 9. archivista - schedarista 10. assistente di studio odontoiatrico (aso) 11. assistente gestione mandati 12. autista 13. autista 14. centralinista 15. collaboratore di studio 16. contabile d’ordine 17. disegnatore anche su cad non progettista con mansioni di aiuto 18. operatore informatico 19. operatore informatico 20. operatore per la tutela del credito 21. perforatore e/o verificatore di schede 22. personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio 23. segretario d’ordine 24. tosatore |
LIVELLO 5 |
1. addetto alle fotocopie 2. addetto alle pulizie 3. custode 4. fattorino 5. porta stadia 6. usciere |
RETRIBUZIONE
QUALIFICATI | dal 01/03/2017 | al 31/08/2017 | |||
Livello | Minimo | Contingenza | EDR | Totale | |
Quadro | 2.105,08 | 0,00 | 0,00 | 2.105,08 | |
1 | 1.862,86 | 0,00 | 0,00 | 1.862,86 | |
2 | 1.622,61 | 0,00 | 0,00 | 1.622,61 |
3 Super | 1.505,05 | 0,00 | 0,00 | 1.505,05 |
3 | 1.491,37 | 0,00 | 0,00 | 1.491,37 |
4 Super | 1.446,22 | 0,00 | 0,00 | 1.446,22 |
4 | 1.394,41 | 0,00 | 0,00 | 1.394,41 |
5 | 1.297,72 | 0,00 | 0,00 | 1.297,72 |
APPRENDISTI
dal 01/03/2017
al 31/08/2017
Livello | Da Mese | A Mese | Minimo | Contingenza | EDR | Totale |
Apprendista Professionalizzante 1 | 1 | 12 | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,00 |
13 | 24 | 1.583,43 | 0,00 | 0,00 | 1.583,43 | |
25 | 30 | 1.732,46 | 0,00 | 0,00 | 1.732,46 | |
Apprendista Professionalizzante 2 | 1 | 12 | 1.135,83 | 0,00 | 0,00 | 1.135,83 |
13 | 24 | 1.379,22 | 0,00 | 0,00 | 1.379,22 | |
25 | 30 | 1.509,03 | 0,00 | 0,00 | 1.509,03 | |
Apprendista Professionalizzante 3 | 1 | 12 | 1.043,96 | 0,00 | 0,00 | 1.043,96 |
13 | 24 | 1.267,67 | 0,00 | 0,00 | 1.267,67 | |
25 | 36 | 1.386,97 | 0,00 | 0,00 | 1.386,97 | |
Apprendista Professionalizzante 3S | 1 | 12 | 1.053,54 | 0,00 | 0,00 | 1.053,54 |
13 | 24 | 1.279,29 | 0,00 | 0,00 | 1.279,29 | |
25 | 36 | 1.399,70 | 0,00 | 0,00 | 1.399,70 | |
Apprendista Professionalizzante 4 | 1 | 12 | 976,09 | 0,00 | 0,00 | 976,09 |
13 | 24 | 1.185,25 | 0,00 | 0,00 | 1.185,25 | |
25 | 36 | 1.296,80 | 0,00 | 0,00 | 1.296,80 | |
Apprendista Professionalizzante 4S | 1 | 12 | 1.012,35 | 0,00 | 0,00 | 1.012,35 |
13 | 24 | 1.229,29 | 0,00 | 0,00 | 1.229,29 | |
25 | 36 | 1.344,99 | 0,00 | 0,00 | 1.344,99 | |
Apprendista Professionalizzante Q | 1 | 12 | 1.473,56 | 0,00 | 0,00 | 1.473,56 |
13 | 24 | 1.789,32 | 0,00 | 0,00 | 1.789,32 | |
25 | 30 | 1.957,72 | 0,00 | 0,00 | 1.957,72 |
dal 01/11/2013 al
INDENNITÀ
Voce | Livello | Importo |
MISSIONE 08-24 ORE | TUTTI | 15,00 |
MISSIONE SUP. 24 ORE | TUTTI | 30,00 |
SCATTI DI ANZIANITÀ | dal 01/10/2011 | al |
DIVISORI RETRIBUZIONE | dal 01/10/2011 | al |
TREDICESIMA | dal 01/10/1995 | al |
- pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale | ||
QUATTORDICESIMA | dal 01/10/1995 | al |
- pari ad una mensilità da erogare entro il 30 giugno | ||
TRASFERTA | dal 01/01/2006 | al |
Al lavoratore in missione spetta: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse dello studio professionale; 4) una diaria di Euro 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di Euro 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni o trasferta di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3). | ||
TRASFERIMENTO | dal 01/10/1995 | al |
Al lavoratore che non sia capo famiglia spetta: 1) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve); 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, per max 6 mesi, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; |
Livello | Descrizione |
1 | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 26,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
2 | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 23,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
3 | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 22,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
3 S | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 22,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
4 | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
4 S | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
5 | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
QUADRO | Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. |
Livello | Tipo | Divisore | Valore |
TUTTI | Giornaliero | GIORNALIERO | 26 |
Orario | ORARIO | 170 |
4) una diaria nella misura fissata in "missione";
Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti spetta:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare;
2) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagagliaio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, per max 6 mesi, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto;
4) una diaria nella misura fissata in "missione" per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.
Le diarie o i rimborsi di cui sopra saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui sopra fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
ASSUNZIONE
PERIODO DI PROVA | dal 01/10/2010 | al |
- Quadri e I Livello: 180 gg giorni di calendario; - II, III, III Super Livello: 120 gg giorni di calendario; - IV Super e IV Livello: 90 gg giorni di calendario; - V Livello: 60 gg giorni di calendario; Apprendistato Professionalizzante La durata è determinata dalle parti in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento. In ogni caso non può eccedere: - 60 gg di lavoro effettivo per i lavoratori con l'inquadramento finale ai livelli IV e IV super; - 90 gg di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche. |
ORARIO DI LAVORO
ORARIO ORDINARIO | dal 01/10/1995 | al |
- 40 ore settimanali | ||
FLESSIBILITÀ | dal 01/10/2010 | al |
Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni In atto nella struttura lavorativa. | ||
LAVORO SUPPLEMENTARE | dal 01/07/2004 | al |
Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale da retribuire con una maggiorazione del 40% sulla paga oraria. E' autorizzato nelle seguenti ipotesi: - eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello studio; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. | ||
LAVORO STRAORDINARIO | dal 01/10/1995 | al |
Limite annuo delle prestazioni straordinarie pari a 200 ore. Maggiorazioni: - 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le 8 ore giornaliere; - 30% per le ore festive; - 30% per le ore notturne, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; - 50% per le ore notturne-festive; |
ASSENZE
FERIE | dal 01/07/1992 | al |
TUTTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). | ||
RIDUZIONE ORARIO | dal 01/04/2015 | al |
- 32 ore derivanti annue ex festività abolite - 40 ore annue: orario settimanale su 5 giorni - 66 ore annue: orario settimanale su 6 giorni Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto i citati permessi di 40 ore annue e 66 ore annnue saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego, tali permessi saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. | ||
CONGEDO MATRIMONIALE | dal 01/07/2004 | al |
- 15 giorni di calendario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso. | ||
DIRITTO ALLO STUDIO | dal 01/07/2004 | al |
- max 11 mesi di congedi non retribuiti per la formazione | ||
PERMESSI STUDIO | dal 01/07/2004 | al |
- permessi retribuiti per i giorni di esame e 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esami - max 40 ore annue - 40 ore annue retribuite come congedi per l'Educazione Continua in Medicina. | ||
PERMESSI SINDACALI | dal 01/10/1995 | al |
- 8 ore annue a tutti i dipendenti per l'esercizio di attività sindacali | ||
MATERNITÀ | dal 01/07/2004 | al |
MADRE: Xxxxxx: per 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del Lavoro; La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Periodo di Godimento: - prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese; |
- dopo il parto: 3 o 4 mesi, più il periodo non goduto prima del parto se questo era prematuro. Retribuzione: - 80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS, e anticipata dal datore di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Previdenza: - 100% della copertura. PADRE : Periodo di Godimento: 3 mesi dopo la nascita del bimbo. L'astensione spetta al padre in caso di: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Retribuzione: - 80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Previdenza: Copertura al 100% | ||
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | dal 01/10/2010 | al |
- 3 anni per stato di tossicodipendenza - 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti - 2 anni in caso di gravi o documentati motivi familiari (assistenza familiari derivanti dal decesso di un familiare, grave disagio personale, assistenza di un parente con patologie che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà. | ||
MALATTIA | dal 01/04/2015 | al |
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: - 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza); - 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° a) 20° giorno; - 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno in poi. II datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33 Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: - per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, - per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33 . Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. | ||
INFORTUNIO | dal 01/10/2010 | al |
APPRENDISTI (PRO) - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 1° giorno; integrazione del 60% della retribuzione Dal 2° giorno al 4° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 5° giorno al 180° giorno; TUTTI integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 1° giorno; integrazione del 60% della retribuzione Dal 2° giorno al 4° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 5° giorno in poi. | ||
COMPORTO | dal 01/10/2010 | al |
- max 180 gg in un anno; - ulteriori 90 gg in caso di gravi patologie oncologiche o di ictus, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero di periodi di decenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici. |
Qualifica | Data Inizio | Data Fine | Anzianità | Retribuzione Utile | |
Da Xxxx | Xx Xxxx | ||||
APPRENDISTI (PRO) | 01/10/2011 | 0 | 99 | 26/26 | |
IMPIEGATI | 01/10/2011 | 0 | 99 | 26/26 | |
OPERAI | 01/10/2011 | 0 | 99 | 26/26 |
CESSAZIONE RAPPORTO
PREAVVISO | dal 01/10/2010 | al |
I termini di preavviso intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 90 giorni; - II livello: 60 giorni; - III livello Super e III: 30 gioni; - IV livello Super e IV: 20 giorni; - V livello: 15 giorni. B) Oltre i 5 anni di anzianità e fino ai 10 anni : - Quadri e I livello: 120 giorni; - II livello: 90 giorni; - III livello Super e III: 40 gioni; - IV livello Super e IV: 30 giorni; - V livello: 20 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 150 giorni; - II livello: 120 giorni; - III livello Super e III: 50 gioni; - IV livello Super e IV: 40 giorni; - V livello: 25 giorni. I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 75 giorni; - II livello: 60 giorni; - III livello Super e III: 28 gioni; - IV livello Super e IV: 15 giorni; - V livello: 10 giorni. B) Da 6 a 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 105 giorni; - II livello: 90 giorni; - III livello Super e III: 35 gioni; - IV livello Super e IV: 25 giorni; - V livello: 15 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 135 giorni; - II livello: 120 giorni; - III livello Super e III: 42 giorni; - IV livello Super e IV: 30 giorni; - V livello: 25 giorni. I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. | ||
TFR | dal | al |
RETRIBUZIONE IMPONIBILE TFR | dal 01/06/1982 | al |
La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. |
DISCIPLINA PARTICOLARE
APPRENDISTATO | dal 01/04/2015 | al |
Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 167/2011) L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è fissata in: - 30 mesi per Quadri, livello I e II 36 mesi livelli III, III Super, IV, IV Super. Periodo di prova - 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e IV/S - 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche Retribuzione: è stabilita in misura percentualizzata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento come segue: - primi 12 mesi: 70%; - dai successivi e fino ai 24 mesi: 85%; - per i successivi: 93%. Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi. E' possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste. | ||
CONTRATTO A TERMINE | dal 01/04/2015 | al |
La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. In relazione alle mansioni per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili complessivamente un massimo di 5 proroghe. I datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri: - Le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine. - Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50 % arrotondato al numero intero superiore del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. - Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al numero intero superiore, il limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriali; b) per ragioni di carattere sostitutivo; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni. Gli stessi assunti in ottemperanza dei predetti limiti avranno titolo preferenziale per il passaggio al tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. 368/2001. A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria: - lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo; - lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo; I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto. | ||
PART TIME | dal 01/01/2006 | al |
I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere: - clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa; - clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. La disponibilità alla variazione dell'orario di lavoro richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto (contenente le clausole) per una delle seguenti motivazioni: a) Esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi 53/2000 e L. 104/92; b) Esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico; c) Esigenze di studio o di formazione; d) Necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. | ||
dal 01/02/1998 | al | |
Concesso per le seguenti qualifiche: - professionalità elevate: livelli I e II - durata 24 mesi; - professionalità intermedie: livelli III Super e IV Super - durata 24 mesi - adeguamento alle capacità professionali: tutti i livelli escluso V liv. - durata 12 mesi | ||
CONTRATTO DI INSERIMENTO | dal 01/04/2015 | al |
Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il settore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a sostegno del reddito, è consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato. Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento. Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello. Al fine di promuovere l'accrescimento delle competenze del lavoratore assunto con contratto di lavoro di reimpiego, Fondoprofessioni individuerà specifiche modalità di intervento adatte a garantirne un'adeguata formazione. | ||
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE | dal 01/02/1998 | al |
Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, per le seguenti attività: - Attività contabile-tecninca-amministrativa saltuaria - Punte intensa attivtà non prevedibile - Manutenzione straordinarie - Prevenzione e sicurezza sul lavoro - Sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei (D.Lgs 626/1994) - Sostituzione personale dimissionario che non rispetti i termini di preavviso Escluso per qualifiche di esiguo contenuto professionale (livelli V e VI). Max 15% dei lavoratori a tempo indeterminato Min 5 lavoratori | ||
TELELAVORO | dal 01/04/2015 | al |
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e che sono caratterizzate da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro: - Telelavoro mobile; - Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - Volontarietà delle parti; - Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la |
volontarietà delle Parti;
- Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;
- Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; - Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
- Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei. L'Ente Bilaterale Nazionale, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o del lavoratore come da allegato X;
- Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
- Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
FON.TE. | dal 01/01/2011 | al |
Contribuzione: - 0,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 1,55 % della retribuzione mensile utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa - 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; - 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: - Euro 11,88 a carico dell'azienda; - Euro 3,62 a carico del lavoratore. | ||
RETRIBUZIONE UTILE TFR | dal 01/06/2007 | al |
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29/5/1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 151 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e premio ferie; - eventuali indennità erogate con continuità. |
ASSISTENZA COMPLEMENTARE
CADIPROF | dal 01/04/2015 | al |
Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX.(mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP) sono: - 15,00 euro per 12 mensilità, come indicato dalla contribuzione all'Ente Bilaterale; - Quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario Una Tantum 24,00 Euro. |
ENTE BILATERALE
ENTE BILATERALE | dal 01/04/2015 | al |
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO) viene effettuato mediante un contributo unificato di 22,00 euro, di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, di cui: - 15,00 euro per 12 mensilità a CADIPROF. - 7,00 euro di cui 2,00 euro a carico del lavoratore e 5,00 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad EBIPRO. Tale contributo dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari |
a Euro 32,00, corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale. |