STATUTO DEL
STATUTO DEL
"CONSORZIO FORESTALE KILOMETROVERDE PARMA- IMPRESA SOCIALE”
Art.1
(Costituzione – denominazione – sede – durata)
E' costituito, anche ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 30 del 04/09/1981, il Consorzio Volontario tra i proprietari o possessori di terreni, ricadenti nell’unità territoriale di intervento delimitata dalla Provincia di Parma, con la denominazione “CONSORZIO FORESTALE KILOMETROVERDE PARMA impresa sociale”.
La durata del Consorzio decorre dalla data della sua costituzione al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.
Art. 2 Sede
Il Consorzio ha sede in Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0x, 00000 Xxxxx.
Art. 3 (Finalità e scopi)
Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale consistenti in interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio e all’utilizzo razionale delle risorse naturali, secondo quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs.112/2017.
Il Consorzio si propone in particolare e a tal fine lo scopo di definire, attuare, gestire e promuovere il modello “kilometroverde parma” (d’ora in poi “km verde”), consistente nella realizzazione di piantagioni con finalità ambientali, attraverso le seguenti azioni:
a) progettazione, assistenza tecnica, realizzazione e manutenzione delle piantagioni nei terreni che i consorziati iscrivono al Consorzio;
b) progettazione, assistenza tecnica, realizzazione e manutenzione delle piantagioni nei terreni che sono pervenuti in usufrutto al Consorzio;
c) imboschimenti forestali atti a contrastare i cambiamenti climatici, contribuendo ad aumentare la biodiversità e la salubrità delle coltivazioni del territorio limitrofo;
d) assistenza tecnica presso i consorziati, in particolare per quanto riguarda le pratiche relative alla certificazione forestale;
e) gestione associata degli aspetti turistici ed ecosistemici dei terreni imboschiti;
f) promozione e sostegno, anche economico, di attività sociali, morali, culturali e sportive al fine della difesa e valorizzazione del patrimonio umano, culturale, storico, ambientale e paesaggistico;
g) promozione del progetto e replica di esso presso enti pubblici o privati non aderenti al Consorzio;
h) costruzione, mantenimento e sviluppo dei rapporti con le istituzioni a tutti i livelli per creare sinergie, stimolare politiche di sostegno agli aspetti ambientali e forestali e incentivare in generale le attività atte a generale valore ambientale e sociale;
i) partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile anche partecipando a bandi regionali, nazionali, europei o internazionali, alle attività di ricerca promosse dalle fondazioni o qualsiasi altra attività di ricerca, sviluppo e innovazione che supporti gli scopi sociali;
j) valorizzazione e monitoraggio delle attività connesse ai crediti di carbonio o ai servizi ecosistemici generati dalle piantagioni, anche con strumenti connessi alla finanza sostenibile.
Tutto quanto sopra sarà finalizzato al raggiungimento degli scopi di promozione dell’ambiente e
del paesaggio ai sensi del citato art.2 del D.Lgs.112/2017.
Il Consorzio potrà assumere personale tecnico ed amministrativo per la gestione operativa od associarsi ad altre strutture associative similari che possano offrire la gestione tecnica. Per le finalità di cui al presente articolo, il Consorzio si considera quale “associazione forestale” secondo la nomenclatura della politica Comunitaria della UE in materia forestale. Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle Leggi vigenti. L’attività del Consorzio può essere disciplinata dai Regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall’Assemblea consorziale. Il Consorzio potrà inoltre dotarsi delle strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consorzio, qualora intenda effettuare lavori per il raggiungimento dello/gli scopo/i in terreni o proprietà del/i socio/i, deve essere autorizzato da questi.
Art. 4
(Soci del Consorzio)
Possono essere soci ordinari esclusivamente i proprietari o possessori di terreni da destinare a piantagione secondo le regole stabilite dal Consorzio, o nei quali è stata già realizzata una piantagione forestale, situati in Provincia di Parma e che condividano gli scopi del consorzio.
Possono essere soci onorari le persone fisiche che, intendendo condividere gli scopi sociali e pur non avendo i requisiti dei soci ordinari, si siano distinti per l’ausilio offerto agli scopi del consorzio. Gli stessi saranno designati dal consiglio di amministrazione. I soci onorari potranno contribuire al raggiungimento degli scopi sociali attraverso contributi culturali, professionali, economici.
Possono essere soci sostenitori coloro che, non effettuando attività di piantumazione, intendano partecipare con azioni di sostegno al Consorzio, sotto qualsiasi forma anche mista – economica o in natura. La loro ammissione sarà decisa dal Consiglio di amministrazione che avrà le più ampie facoltà di valutare la serietà della proposta di sostegno e quindi l’ammissione.
Il socio ha la facoltà di investire l’assemblea degli associati in relazione agli eventuali provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci.
La quota associativa è fissata annualmente dall’Assemblea consorziale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
(Modalità per essere socio)
Chi desidera diventare socio, fatta eccezione per i soci onorari, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:
a) nome, cognome, data di nascita, professione, residenza, domicilio e codice fiscale;
b) l’estensione ed i dati catastali dei terreni che intende consorziare, il titolo del loro possesso ed a chi spetti l’esercizio del diritto di voto nel caso il terreno sia di possesso di più soggetti; per estensione dei terreni si intende la superficie che verrà sottoposta a piantagione, comprensiva delle aree marginali che non verranno utilizzate altrimenti; i mappali catastali consorziati potranno pertanto essere parziali;
c) l’esplicita indicazione della disponibilità ad iscrivere detti terreni in forma consortile per gli scopi previsti dall’art.3, allegando i certificati catastali o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai quali risulti la proprietà od il possesso dei terreni da consorziare. Se la richiesta è fatta da persona giuridica, oltre a quanto stabilito dai precedenti commi b) e c), la domanda deve contenere le seguenti condizioni:
- la denominazione, la ragione sociale, la sede, codice fiscale e P.IVA
- l’organo sociale che ha deliberato la domanda
- le generalità del legale rappresentante, come previsto dal precedente comma a).
Il richiedente è responsabile di tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni.
Art. 6 (Trasferimenti e recessi)
Nel caso di passaggio di proprietà dei terreni di un socio a seguito di alienazione o successione, il Consorzio continuerà con i nuovi proprietari o con gli eredi, se questi presenteranno domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione entro un anno dall’acquisto o dalla successione ereditaria.
Il recesso da socio è previsto per coloro che non si trovino più in grado di partecipare alla realizzazione degli scopi sociali.
Ogni socio può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, previo avviso al Consiglio di Amministrazione con raccomandata.
Art. 7 (Esclusione dei soci)
Il Consiglio di Amministrazione può proporre all’Assemblea l’esclusione del socio che:
a) non sia in grado di concorrere agli scopi sociali;
b) non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto sociale e dei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
c) non abbia versato regolarmente ogni tipo di quota consortili; in questo caso il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto xxxxxx e se perdura l’inadempienza;
d) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i consorziati.
Art.8 (Obblighi dei soci)
I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio nonché delle norme stabilite dagli Enti Nazionali o Regionali riguardanti la natura del Consorzio. Dovranno quindi svolgere ogni iniziativa utile per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 3.
In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del regolamento.
Art.9
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea Consorziale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale
e) il Revisore legale se previsto dalla legge
f) il Direttore Tecnico ed il Comitato Tecnico
Art.10 (Assemblea consorziale)
L’Assemblea consorziale è costituita da tutti i soci ordinari, onorari e sostenitori non inadempienti agli obblighi statutari.
Il socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altro socio che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio ordinario non può rappresentare più di un altro socio ordinario.
Art. 11
(Norme per le elezioni delle cariche sociali)
L’assemblea provvede alle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale.
Prima di procedere alla votazione, l’assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il limite massimo di cui all’art. 15.
Nel Consiglio di Amministrazione non ci possono essere due o più consiglieri (considerando anche il Presidente) appartenenti allo stesso nucleo familiare/proprietario, compreso il collegio sindacale.
Ad avvenute votazioni, risulteranno eletti per le singole cariche i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti verrà proclamato il più anziano d’età.
Art. 12
(Modalità di funzionamento dell’assemblea)
L’assemblea consorziale è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 2615-bis c.c..
L’assemblea può inoltre essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile al Consorzio, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con l’indicazione degli oggetti da trattare.
In questi casi l’assemblea deve essere convocata non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea, contenente l’ordine del giorno, sarà fatta mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli altri aventi diritto) con lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che dia comunque conferma della ricezione).
La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) almeno dieci giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei consorziati (convocazione via mail).
Nel suddetto avviso potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione.
L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 13
(Funzioni dell’assemblea consorziale) Spetta all’assemblea ordinaria consorziale:
1) deliberare i Regolamenti interni del Consorzio e le loro eventuali modifiche;
2) approvare il bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell’anno precedente ed il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale;
4) approvare i piani di intervento proposti dal Consiglio di Amministrazione;
5) adottare le delibere inerenti alla gestione diretta ed indiretta dei piani d’intervento;
6) deliberare sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull’eventuale istituzione di ulteriori quote;
7) adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle Leggi vigenti e del presente Statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti o rappresentati alle adunanze.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare in ordine:
1) allo Statuto del Consorzio e le sue eventuali modifiche
2) allo scioglimento del consorzio;
3) alla proroga della durata del consorzio;
Quando si tratta di deliberare sulle tematiche di cui sopra, in prima convocazione, occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti; mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dal Consorzio. Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente.
La nomina del segretario e degli scrutatori sarà fatta dal Presidente, salvo che questi non deliberi diversamente.
Il segretario può essere non socio.
I Consorziati sono responsabili verso terzi per le obbligazioni assunte con deliberazione dell’assemblea dei consorziati, salvo siano stati assenti o dissenzienti
Art. 14 (Modalità di voto)
Ogni componente dell’assemblea, ad eccezione dei soci sostenitori ed onorari, ha diritto ad un voto. Il voto è segreto e personale salvo la facoltà di delega; ogni socio non può avere più di una delega.
Art. 15
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall’assemblea dei consorziati.
Tale numero viene elevato di altri due membri qualora al consorzio aderiscano Persone Giuridiche, enti od organismi locali.
L’Amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci. In ogni caso, in conformità a quanto
previsto dall’art. 7 del D.lgs 112/2017, l’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
-non devono essere stati condannati ad una pensa detentiva (onorabilità);
-devono essere in possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate dall’esperienza pregressa acquisita nei settori in cui l’impresa sociale opera ovvero in quelli delle cooperative sociali o altri settori affini, ovvero assicurate dal possesso di specifici titoli abilitativi (professionalità);
-non devono avere legami con Enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali ovvero che possano adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Consorzio (indipendenza);
Non possono essere nominati componenti dell’organo amministrativo e se nominati decadono d’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile: l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pesa che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione che per un qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti.
In caso di impossibilità o qualora per effetto delle cessazioni dalla carica il numero dei componenti elettivi risulti ridotto a meno di due terzi, l’assemblea dei consorziati dovrà essere convocata entro tre mesi per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro un Presidente ed un Vicepresidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può anche essere estraneo al Consiglio di Amministrazione.
Art. 16
(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga utile, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o via mail ed in modo che consiglieri e sindaci effettivi né siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo
stesso statuto in materia assembleare.
Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto. Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete se ciò richiesto da almeno un consigliere.
La parità di voti importa la reiezione della proposta.
Art. 17
(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.
Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell’assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, nelle prime due votazioni con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio e nelle successive a maggioranza dei componenti;
b) predisporre i bilanci di previsione annuale nonché le loro variazioni, il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea e, ove richiesto, alla ratifica delle amministrazioni proprietarie;
c) proporre all’assemblea consorziale il bilancio preventivo ed il conto consultivo entro i termini previsti dall’art. 27;
d) proporre all’assemblea i piani d’intervento dell’unità territoriale consortile;
e) la nomina del Direttore Tecnico e del Comitato Tecnico;
f) istruire le pratiche e deliberare l’ammissione, il recesso dei consorziati, sentito il parere del Comitato Tecnico in merito alla compatibilità dell’impianto con le regole del Consorzio;
g) istruire la pratica di esclusione dei consorziati per la successiva delibera assembleare;
h) redigere il bilancio sociale di cui all’art. 9 del Dlgs n.112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d’esercizio;
i) adottare ogni altra delibera che non sia di competenza dell’assemblea.
Art. 18
(Il Presidente del Consorzio)
La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.
Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ed il Vicepresidente scadono dal loro mandato contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e sono immediatamente rieleggibili.
Art.19 (Collegio Sindacale)
Il collegio sindacale, in forma monocratica o collegiale, verrà designato dall’assemblea. I sindaci dovranno avere i requisiti di cui all’art.2397 comma 2 e 2399 del codice civile.
L’organo di controllo monocratico o collegiale dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.
Ad essi spetta il controllo, la verifica, la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio. Nel caso partecipino al Consorzio enti od organismi locali questi designano uno dei membri effettivi del Collegio ed uno dei supplenti.
In casi di cessazione di uno dei componenti, l’assemblea nella sua prima riunione provvede all’integrazione del collegio sindacale.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intera durata in carica.
Oltre ai compiti individuati dall’art.2477, co 4, i sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio di osservanza delle finalità sociale da parte dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni di cui al Dlgs n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all’art. 18 del presente statuto.
In particolare, i sindaci:
1) vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul corretto funzionamento;
2) esercitano compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo a quelle disposizioni che maggiormente connotano la qualifica di impresa sociale;
3) attestano la conformità del bilancio sociale alle Linee Guida che saranno stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
4) possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo agli amministratori informazioni sull’andamento delle operazioni o su specifici affari;
Art. 20 (Revisione legale)
Il superamento dei due dei limiti fissati dall’art. 2435 bis c.c. per due esercizi consecutivi comporta l’obbligo di sottoporre l’impresa sociale al controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o di sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
L’attività di revisione legale dei conti è disciplinata, oltre che dal D. lgs 27 gennaio 2010, n.39 e successive disposizioni normative, da quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del D. lgs 112/2017.
Art. 21
(Direttore tecnico e Comitato tecnico)
Il Comitato tecnico è composto da tre membri, tra cui il Direttore Tecnico del Consorzio. Gli altri due membri devono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Tecnico.
I membri del Comitato tecnico che per un qualsiasi motivo non possano svolgere le proprie funzioni sono sostituiti attraverso la nomina di altri membri.
I membri del Comitato tecnico non hanno diritto a retribuzione, fatto salvo il Direttore Tecnico.
Art. 22
(Modalità di funzionamento del Comitato tecnico)
Il Comitato tecnico è convocato dal Direttore tecnico ogni qualvolta vi sia una richiesta per diventare socio o vi siano altre questioni strettamente tecniche non di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o via mail.
Le adunanze sono valide quando vi intervengano la totalità dei membri del Comitato.
Art. 23
(Funzioni del Direttore Tecnico e il Comitato tecnico) Il Direttore Tecnico si occupa della gestione operativa del Consorzio.
Il Comitato Tecnico è chiamato a valutare questioni strettamente tecniche attinenti alla gestione operativa del Consorzio, per le quali il Direttore Tecnico necessiti la valutazione del Comitato e non si rientri nelle prerogative stabilite per il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea.
Il Comitato tecnico è altresì chiamato a dare una valutazione tecnica sulla possibilità di attuare il modello km verde nei terreni messi a disposizione da chi desidera diventare socio, secondo gli standard previsti dal Consorzio e definiti nel Regolamento. Una volta redatta, la valutazione tecnica costituisce lo strumento principale attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione valuta l’ammissione di nuovi soci. La valutazione tecnica non consente di per sé l’ammissione o il rifiuto della richiesta a diventare socio, che spetta al Consiglio di Amministrazione.
Art.24 (Controversie tra i soci)
La risoluzione di eventuali controversie tra i soci, e tra questi ed il Consorzio, in dipendenza di questo atto e che possano formare oggetto di compromesso, è demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti contendenti o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Parma. L’arbitro giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedure, salvo solo il principio di contraddittorio.
Art.25
(Criteri di ripartizione degli oneri)
Ogni socio è tenuto a versare per il funzionamento del consorzio un contributo deliberato annualmente dall’assemblea del consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione come previsto dalle norme del Regolamento consortile.
Art. 26 (Fondo Consortile)
Il fondo consortile del Consorzio è costituito da:
- quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso nel consorzio;
- eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio. I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.
Art. 27 (Esercizio sociale- bilancio)
L’esercizio sociale va dal giorno 1gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consortile. Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’assemblea del consorzio dovrà approvare il conto consuntivo. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi consortili.
Art. 28 (Coinvolgimento dei lavoratori)
Il Consiglio di Amministrazione informeranno costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazioni agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.lgs n. 112/2017 potranno partecipare alle assemblee dei soci, in qualità di invitati e senza diritto di voto, un rappresentante dei lavoratori ed un rappresentante degli utenti scelti nell’ambito dei Consorzi Forestali.
Qualora il consorzio superi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori ed eventualmente agli utenti sarà riservata la facoltà di nominare un componente sia dell’organo amministrativo che dell’organo di controllo.
Art 29 (Trattamento retributivo)
I lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Si darà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale.
L'impresa assicurerà i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art 30 (Scioglimento)
In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) Dlgs 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del Dlgs 112/2017 secondo le disposizioni statutarie.
Le disposizioni non si applicazione qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale.
Art. 31 (Altre norme)
Per quanto non previsto al presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.