Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999.
DIREZIONE REGIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999.
A seguito dei rapporti di certificazione positivi con- cernenti i costi contrattuali, deliberati - ai sensi dell’ar- ticolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 e da ultimo modificato dall’xxxx- xxxx 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 - dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede referente con atti n. 42/99-DEL e 43/99-DEL adot- tati nell’adunanza del 26 novembre 1999, si è reso pos- sibile procedere, giusta delibera giuntale di autorizzazio- ne n. 3062 del 4 ottobre 1999, alla sottoscrizione degli accordi stralcio recanti anticipazioni sui futuri migliora- menti derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio economico 1998-1999 relativi, rispettivamente, al perso- nale della Regione e al personale degli Enti locali, area non dirigenziale.
A tal fine, il giorno 21 gennaio 2000, alle ore 10 presso la sede dell’I.R.Fo.P. in Trieste sono intervenuti:
-- il Comitato direttivo dell’A.Re.Ra.N., nelle persone del suo Presidente, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e dei compo- nenti dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, xxxx. Xxxxx Casetta e dott. Andrea Polacco;
-- i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sinda- cali:
F.P. - C.G.I.L.
F.I.S.T. - C.I.S.L.
U.I.L. E.E.L.L.
U.G.L. F.N.E.L.
Le parti intervenute hanno sottoscritto gli allegati ac- cordi stralcio.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’A.Re.Ra.N.:
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Comparto di contrattazione di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13
Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia
1998-2001
Area non dirigenziale Biennio economico 1998-1999
Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell’articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio re- gionale, dell’Amministrazione regionale, degli Enti re- gionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell’articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell’ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previ- ste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, pe- raltro, essere ispirati ad un’ottica di graduale omoge- neizzazione.
L’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli- Venezia Giulia di cui all’articolo 128 della legge regio- nale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli ac- cordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizza- zioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.
In attuazione delle suddette direttive le parti concor- dano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.
2. Al personale regionale in servizio alla data dell’1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lor- do mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misu- re risultanti e con le decorrenze previste dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale | 1 novembre 1998 Importo | 1 luglio 1999 Importo |
Commesso | 40.000 | 90.000 |
Agente tecnico | 45.000 | 100.000 |
Coadiutore-Guardia | 45.000 | 110.000 |
Segretario-Maresciallo | 55.000 | 120.000 |
Consigliere | 60.000 | 130.000 |
Funzionario | 60.000 | 140.000 |
3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per il calcolo del com- penso per lavoro straordinario di cui all’articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 ed integrata dalla legge regionale 1 aprile 1996, n. 19.
4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa propor- zione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzio- ne dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
5. Gli importi degli assegni personali, riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglio- ramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli acconti contrattuali di cui al comma 2, con effetto dall’1 novembre 1998 e dall’1 luglio 1999, all’atto dell’attribuzione dei suddetti.
Articolo 1
(Linee di contrattazione)
1. Le parti si impegnano ad improntare la contratta- zione collettiva alle linee e criteri generali desumibili dal documento allegato.
Articolo 2
(Acconto contrattuale per il biennio 1998-1999)
1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a ti- tolo di anticipazione sui miglioramenti economici deri- vanti dal rinnovo contrattuale per il citato biennio 1998- 1999.
Allegato
Contenuti essenziali sui quali avviare il confronto tra le parti
a) Deve esser reso evidente e concreto il completamen- to della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all’individuazione degli obiet- tivi e delle priorità, all’organizzazione interna delle strutture alle dotazioni organiche, agli orari di lavo- ro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla for- mazione e aggiornamento professionale, nell’ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del si- stema pubblico.
b) Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provve- dere all’introduzione di un ordinamento professiona- le unico per la Regione e gli Enti locali, che sostitui- sca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.
c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collet- tivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le re- lazioni sindacali a livello di singola Amministrazio- ne o Ente, in armonia con quanto previsto dalle di- sposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un’ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, svilup- po e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardan- do negli Enti l’autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle ri- spettive competenze.
e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure diri- genziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattua- le nazionale, in materia di ordinamento professio- nale, che tra l’altro prevede in tutti gli Enti locali un’area delle posizioni organizzative soggette a si- gnificative indennità di posizione e di risultato. L’impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di in- dirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una in- dubbia flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche ri- gidamente precettive ed uniformi per tutte le situa- zioni, in un panorama invece che è di fatto enor- memente articolato. In questa fase transitoria, l’ac- cordo stralcio di cui al precedente punto c) potreb- be quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l’assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all’autonomia di ogni ente l’assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
f) La contrattazione decentrata non va considerata mar- ginale e meramente attuativa delle scelte generali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti negoziali devono po- ter utilizzare per conseguire l’effettivo miglioramen- to dei servizi in una attività gestionale efficace ed economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle ri- sorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affidati alla contrattazione decen- trata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la pro-
duttività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe fina- lità previsti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.
g) L’erogazione degli acconti, da quantificarsi in misu- ra uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una pro- spettiva non solo di omogeneità negli istituti riguar- danti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale pe- requazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l’accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.
h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all’ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
F.P. C.G.I.L. F.I.S.T. - C.I.S.L. - U.I.L. EE.LL. sot- toscrivono i contratti collettivi di lavoro del personale della Regione e degli Enti locali con riserva sulla rap- presentatività delle altre Organizzazioni Sindacali even- tualmente firmate e, precisamente, C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e U.G.L.
BELCI XXXXXX XXXXXXXX
Trieste, lì 21 gennaio 2000
L’A.Re.Ra.N.:
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Casetta dott. Andrea Polacco
La Delegazione di parte sindacale:
F.P. - C.G.I.L.: Alzetta
F.I.S.T. - C.I.S.L.: Xxxxxx - Xxxxxxxxx
U.I.L. - EE.LL.: Xxxxxx
Comparto di contrattazione di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13
Contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia
1998-2001
Area non dirigenziale Biennio economico 1998-1999
Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell’articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio re- gionale, dell’Amministrazione regionale, degli Enti re- gionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell’articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell’ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previ- ste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, pe- raltro, essere ispirati ad un’ottica di graduale omoge- neizzazione.
L’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli- Venezia Giulia di cui all’articolo 128 della legge regio- nale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli ac- cordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizza- zioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.
In attuazione delle suddette direttive le parti concor- dano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.
Articolo 1
(Linee di contrattazione)
1. Le parti si impegnano ad improntare la contratta- zione collettiva alle linee e criteri generali desumibili dal documento allegato.
2. In particolare, le parti, nello spirito del protocollo d’intesa di data 19 marzo 1999, concordano di avviare a partire dal 7 luglio 1999 un confronto tendente alla sot- toscrizione, così come previsto nelle direttive della Giunta regionale del 17 giugno 1999, di un accordo stralcio valido per il periodo transitorio, che si protrarrà fino alla sottoscrizione del C.C.R.L., che recepisca le parti del C.C.N.L. Regioni/Enti locali 1998-2001 che vengono concordemente giudicate immediatamente ap- plicabili agli Enti locali, purché coerenti con i contenuti del documento allegato al presente contratto.
Articolo 2
(Acconto contrattuale per il biennio 1998-1999)
1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti delle autonomie locali di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998,
n. 13, i seguenti benefici, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrat- tuale per il citato biennio 1998-1999.
2. Al personale delle autonomie locali in servizio alla data dell’1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi congua- gli, nelle misure risultanti e con le decorrenze previste dalla seguente tabella:
1 novembre 1998 Qualifica funzionale Importo | 1 luglio 1999 Importo |
2a 40.000 | 90.000 |
3a 40.000 | 90.000 |
4a 45.000 | 100.000 |
5a 45.000 | 110.000 |
6a 55.000 | 120.000 |
7a 60.000 | 130.000 |
8a 60.000 | 140.000 |
3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e rientrano nella base im- ponibile per il calcolo del compenso per lavoro straor- dinario.
4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa propor- zione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzio- ne dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
Allegato
Contenuti essenziali sui quali avviare il confronto tra le parti
a) Deve esser reso evidente e concreto il completamen- to della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all’individuazione degli obiet- tivi e delle priorità, all’organizzazione interna delle strutture, alle dotazioni organiche, agli orari di lavo- ro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla for- mazione e aggiornamento professionale, nell’ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del si- stema pubblico.
b) Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provve- dere all’introduzione di un ordinamento professiona- le unico per la Regione e gli Enti locali, che sostitui- sca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.
c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collet- tivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le re- lazioni sindacali a livello di singola Amministrazio- ne o Ente, in armonia con quanto previsto dalle di- sposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un’ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, svilup- po e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardan- do negli Enti l’autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle ri- spettive competenze.
e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure diri- genziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattua- le nazionale, in materia di ordinamento professio- nale, che tra l’altro prevede in tutti gli Enti locali un’area delle posizioni organizzative soggette a si- gnificative indennità di posizione e di risultato. L’impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di in- dirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una in- dubbia flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche ri- gidamente precettive ed uniformi per tutte le situa- zioni, in un panorama invece che è di fatto enor- memente articolato. In questa fase transitoria, l’ac- cordo stralcio di cui al precedente punto c) potreb- be quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l’assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all’autonomia di ogni ente l’assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
f) La contrattazione decentrata non va considerata marginale e meramente attuativa delle scelte gene- rali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti nego- ziali devono poter utilizzare per conseguire l’effet- tivo miglioramento dei servizi in una attività ge- stionale efficace ed economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affi- dati alla contrattazione decentrata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe finalità pre- visti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.
g) L’erogazione degli acconti, da quantificarsi in misu- ra uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una pro- spettiva non solo di omogeneità negli istituti riguar- danti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale pe- requazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l’accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.
h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all’ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
F.P. C.G.I.L. F.I.S.T. - C.I.S.L. - U.I.L. EE.LL. sot- toscrivono i contratti collettivi di lavoro del personale della Regione e degli Enti locali con riserva sulla rap- presentatività delle altre Organizzazioni Sindacali even- tualmente firmate e, precisamente, C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e U.G.L.
BELCI XXXXXX XXXXXXXX
Trieste, lì 21 gennaio 2000
L’A.Re.Ra.N.:
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Casetta dott. Andrea Polacco
La Delegazione di parte sindacale:
F.P. C.G.I.L.: Xxxxxxxx
F.I.S.T. C.I.S.L.: Xxxxxx
U.I.L. EE.LL.: Ronchi
F.N.E.L. - U.G.L.: De Polo