STATUTO SOCIALE
“SOCIETA’ COOPERATIVA FARMACEUTICA”
Sede Legale: 20122 Xxxxxx - Xxx xxxxx Xxxxxxxx xx 0
STATUTO SOCIALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 19 DICEMBRE 2004
Titolo I - Denominazione, Oggetto, Durata
Art. 1) Denominazione - Sede
E’ costituita dal 26 gennaio 1890, con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx xx 0, una Società Cooperativa con la denominazione “SOCIETA’ COOPERATIVA FARMACEUTICA” e sigla “CO.FA. FARMACEUTICI”.
Art. 2) - Scopi - Oggetto Sociale
La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni e servizi.
Per il conseguimento di questi fini essa si propone lo svolgimento, senza finalità speculative, delle attività necessarie od utili per:
a) l’acquisto e la vendita ai Soci, nonché ai consumatori in genere, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti dietetici, di erboristeria ed ortopedia in genere, prodotti contenuti nella tabella speciale per i Titolari di Farmacia di cui allegato 9 del D.M. 375 del 4 agosto 1988 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, calzature ed articoli di vestiario, biancheria intima di qualsiasi tipo e pregio, articoli sussidiari all’esercizio della farmacia quali: prodotti per l’igiene della persona e della casa, profumeria, prodotti di cosmesi, preparati per il mantenimento e l’accrescimento della bellezza del viso, dei capelli e del corpo in genere; libri compresi i supporti audio-visivi; articoli, attrezzi e strumenti per la pratica degli sport; articoli e prodotti igienico sanitari; articoli, apparecchi e protesi di tipo ortopedico; apparecchi, strumenti e presidi di uso medico- chirurgico; ottica e strumenti scientifici; giocattoli ed articoli per l’infanzia; prodotti chimici e materie prime. L’effettuazione di servizi sanitari ivi compresi la gestione e/o l’acquisto di case di riposo per anziani, case di cura, laboratori di analisi mediche, cliniche e diagnostiche, onde realizzare nel miglior modo possibile la sua funzione di preminente significato sociale anche in via integrativa dell’assistenza fornita in materia dalle pubbliche istituzioni, e specificamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi delle leggi vigenti;
b) la fabbricazione dei prodotti e l’organizzazione dei servizi predetti;
c) la vendita all’ingrosso in Italia ed all’Estero di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, anche veterinari, nonché di strumenti medico- chirurgici e terapeutici in genere, di propria o di altrui fabbricazione;
d) l’attività editoriale nel settore medico farmaceutico e di assistenza sociale in genere, onde contribuire al progresso ed alla diffusione delle conoscenze mediche e della cultura sanitaria, preventiva ed
assistenziale. Ai fini distintivi potrà utilizzare per questa attività il logotipo “MEDICAMENTA”, con facoltà di effettuare coedizioni ed acquisire o cedere diritti sia in Italia che all’Estero, e potrà altresì provvedere alla promozione e diffusione delle conoscenze anzidette anche mediante l’impiego di ogni altro mezzo di informazione al pubblico, compresi quelli comunemente definiti come mass media audio-visivi;
e) l’assunzione di iniziative e l’effettuazione di tutte le operazioni necessarie, strumentali o comunque utili, di natura finanziaria, immobiliare o mobiliare, commerciale o non, volte ad assicurare il miglior svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti nel quadro dei principi che, secondo l’esperienza e la tradizione dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, caratterizzano il fenomeno cooperativo nell’ordinamento giuridico italiano, e ciò anche attraverso l’incremento della potenzialità patrimoniale, finanziaria ed economica della Società medesima; questa potrà anche assumere pertanto, partecipazioni in altre Società, cooperative o di altro tipo, e specificamente Società di capitali, od in consorzi o altre combinazioni di attività di imprese, nel rispetto delle norme di leggi vigenti; potrà inoltre prestare avalli e fidejussioni, ed in generale compiere qualunque atto ritenuto utile ed opportuno dagli organi sociali competenti.
f) la Società può operare anche con terzi per il raggiungimento del proprio scopo sociale.
Per meglio raggiungere i fini di cui sopra, la Società può, su deliberazione dell’Assemblea Ordinaria adottata a seguito di proposta del Consiglio di Amministrazione, aderire e, se del caso, revocare l’adesione ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute ai sensi delle disposizioni di legge in materia; può altresì, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, aderire - e, se del caso, revocare l’adesione - ad associazioni di categoria e ad istituzioni culturali e di ricerca scientifica, nonché dare la propria adesione ed il proprio sostegno ad enti od iniziative per la promozione della cooperazione, dell’educazione cooperativa e degli studi in materia cooperativistica.
Art. 3) Durata
La Società avrà termine il giorno 26 gennaio 2090, salvo proroga deliberata dall’Assemblea dei Soci.
Titolo II - Soci: Ammissione, Obblighi
Art. 4) Soci - Requisiti
Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se, durante la vita della Cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, valgono le norme di cui all’articolo 2522 3° comma del Codice Civile.
Possono essere soci:
a) tutti coloro che, in possesso della capacità di agire, possano partecipare all’attività della Società e non abbiano interessi in concorrenza o comunque in contrasto con quelli della stessa, nonché tutti coloro che prestino stabilmente la loro collaborazione alla Società quali lavoratori dipendenti od autonomi.
b) gli Enti cooperativi e mutualistici inquadrati nell’Associazione Nazionale Cooperative Italiane Farmaceutiche ed i corpi morali in genere: essi sono rappresentati dal Legale Rappresentate.
Non possono essere soci gli intermediari e le persone che conducono in proprio esercizi commerciali della stessa natura della Cooperativa o affini.
Art. 5) Domanda di Ammissione
Chi desidera diventare socio deve inoltrare domanda - sottoscritta da due soci quali presentatori - al Consiglio di Amministrazione della Società, specificando:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e cittadinanza;
b) l’attività svolta, anche in relazione ai requisiti prescritti dall’art. 4;
c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà, comunque, superare l’ammontare previsto dalle leggi vigenti.
L’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata sul libro soci.
Art. 6) Reiezione della domanda: Impugnazione
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7) Obblighi dei Soci
Il socio deve versare l’importo delle azioni sottoscritte entro l’esercizio in corso al momento dell’accoglimento della domanda di ammissione.
Il socio deve inoltre versare, entro lo stesso termine:
a) il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
b) la tassa di ammissione annualmente stabilita dall’organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.
Art. 8) Diritti del socio
I soci, a norma dell’art. 2545 bis del Codice Civile, hanno diritto oltre a quanto stabilito dall’art. 2422 del Codice Civile, di esaminare il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo se questo esiste.
Titolo III - Risoluzione del singolo rapporto sociale
Art. 9) Recesso del Socio
Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge e quando il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell’interesse della Società.
Il recesso non sarà operativo se non con l’osservanza delle formalità stabilite dall’art. 2532 del Codice Civile, ferma la responsabilità, ai sensi dell’articolo 2536 del detto Codice, di colui che ha esercitato tale diritto. Il recesso non può essere parziale.
Art. 10) Esclusione del Socio
L’esclusione del socio cooperatore, può aver luogo :
a) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte;
b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
d) per l’esercizio, in proprio da parte del socio di imprese che svolgono attività identiche o affini all’impresa esercitata dalla Cooperativa;
e) per interdizione legale, inabilitazione legale o condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell’art. 2286 del Codice Civile;
f) per il fallimento del socio ai sensi dell’art. 2288 1° comma del Codice Civile:
g) negli altri casi previsti dalla legge.
L’esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Art. 11) Impugnazione della delibera di esclusione
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale di Milano, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 12) Liquidazione della partecipazione del Socio uscito dalla Società
Il socio receduto, od escluso, ha diritto al rimborso delle azioni al valore nominale, od a quello minore risultante dal bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio medesimo, previa ritenuta di qualsiasi credito o titolo di rivalsa della Cooperativa nei suoi confronti.
Gli eredi del socio defunto che, entro un anno dal decesso, non optano per la continuazione del vincolo sociale (articolo 13), hanno diritto alla liquidazione delle azioni possedute secondo il criterio esposto al primo comma di questo articolo.
Il pagamento dell’importo delle azioni a titolo di liquidazione della partecipazione del singolo socio, deve essere effettuato entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di cui al primo comma del presente articolo, a seguito di domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione.
In mancanza di tale domanda, entro un anno dalla risoluzione del rapporto sociale, le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi dei soci defunti sono devolute alla riserva ordinaria.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, i soci che cessano di far parte della Società ed i loro eredi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata, per il pagamento delle azioni sottoscritte non versate e per quant’altro previsto dall’articolo 2530 del Codice Civile.
Art. 13) Continuazione del rapporto sociale con gli eredi del Socio defunto
In caso di morte del socio, entro un anno dal decesso, è riconosciuto all’erede anche se minorenne, in tale caso rappresentato a norma di legge, il diritto di subentrare nel relativo rapporto sociale, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti per essere socio.
In caso di più eredi o legatari, essi, entro un anno dalla data del decesso, debbono designare quello di loro, aventi i necessari requisiti, che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.
Ove a ciò non si sia provveduto entro il termine predetto, si procederà alla liquidazione a norma dell’articolo 12).
Fino a quando non sia stata effettuata tale designazione, si applica l’articolo 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile, per effetto del quale se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari dell’azione sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell’azione rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti.
Titolo IV - Patrimonio sociale, Trasferimento delle azioni
Art. 14) Composizione del patrimonio sociale
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale variabile e diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna. Per i soci preesistenti continua a sussistere l’azione di Euro 0,25, il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla legge 31 gennaio 1992, n.59 e che tale può rimanere ai sensi dell’art.21 comma 4 della stessa legge;
b) dalla riserva legale;
c) dall’eventuale sovraprezzo;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea o prevista per legge.
Le riserve non sono distribuibili fra i soci a norma dell’art. 2514 del Codice Civile punto C.
Art. 15) Trasferimento delle azioni - Vincoli
Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né cedute, senza il consenso della Società che lo esprime a mezzo del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori mediante lettera raccomandata.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale:
Il socio ha facoltà di esercitare il diritto di cui all’art. 2530 del Codice Civile.
Le azioni si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, dovendosi intendere tale vincolo quale accordo preventivo di compensazione.
Le azioni non sono fruttifere, se non quando siano state interamente versate.
Titolo V - Esercizio sociale - Bilancio
Art. 16) Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l’approvazione del bilancio, l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società.
Art. 17) Destinazione degli utili
Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno ripartiti con deliberazione dell’Assemblea dei Soci nei limiti e con i criteri seguenti:
a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quelle previste dalla legge;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti previsti dall’art.2514 del Codice Civile;
d) alla riserva straordinaria
e) alle altre riserve statutarie e volontarie.
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori, l’assemblea delibera i criteri di ripartizione e la ripartizione dei ristorni ai soci, sempre con riferimento alla qualità e quantità dei beni o servizi acquistati dal socio.
Su richiesta degli interessati, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare il ristorno ad aumento della partecipazione di capitale del richiedente, mediante attribuzione allo stesso di nuove azioni sociali al valore nominale, fino al raggiungimento del limite massimo legale della partecipazione stessa.
Titolo VI - Assemblee
Art. 18) Convocazione
L’Assemblea, ai sensi di legge, è ordinaria e straordinaria; la stessa è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco della materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza.
Detto avviso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli Amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere pubblicato su un quotidiano del mattino a diffusione nazionale pubblicato a Milano.
Detto avviso sarà inviato a tutti i soci aventi diritto al voto, al domicilio risultante dal libro Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista dello svolgimento dell’adunanza in prima convocazione.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza.
Per l’approvazione del Bilancio, l’Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società.
L’Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
Art. 19) Presidenza
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in assenza del primo, o da persona designata dagli intervenuti, in assenza di entrambi.
Il Presidente è assistito dal Segretario; tale funzione è esplicata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona nominata dagli intervenuti su designazione del Presidente. In quest’ultimo caso il Segretario può essere un estraneo non socio. Segretario dell’Assemblea straordinaria è il notaio rogante.
Il verbale, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea.
Art. 20) Maggioranze Costitutive e deliberative
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita nell’adunanza di prima convocazione con tanti soci presenti o per delega, che rappresentino la maggioranza del corpo sociale.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti tranne che per la nomina delle cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria delibera nell’adunanza di prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci presenti o per delega che insieme costituiscono la maggioranza del corpo sociale.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci votanti e l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della terza parte degli stessi.
Tuttavia, anche in seconda convocazione, nell’Assemblea straordinaria, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli stessi per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della Società, il trasferimento della sede sociale in altro capoluogo di provincia.
In questi casi, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata spedita non oltre tre giorni dalla chiusura dell’Assemblea, e, da quelli non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro della Cancelleria del Tribunale di Milano.
Art. 21) Intervento in assemblea e diritto di voto
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Il voto può essere espresso o personalmente o
per rappresentanza, nei casi previsti dall’ultimo comma di questo articolo.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta già apposta sull’avviso di convocazione; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.
La delega di rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Cooperativa.
Titolo VII - Consiglio di Amministrazione - Comitato di Presidenza
Art. 22) Consiglio di Amministrazione - Durata - Compensi.
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri eletti fra i soci.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall’assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese e ad un compenso nella misura deliberata dall’Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza, da corrispondersi anche in occasione di loro rilevante impegno di attività in favore della Società, sia presso la sede sociale che al di fuori della stessa, per lo svolgimento di funzioni inerenti alla carica.
Gli Amministratori a cui vengano conferiti incarichi speciali hanno diritto ad un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Art. 23) Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno:
a) un Presidente, al quale spetta la firma e la rappresentanza sociale;
b) un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento: la firma del Vice Presidente costituisce prova di tale circostanza;
c) eventualmente il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e da due altri Consiglieri. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni a tale Comitato, salvo quelle previste dall’articolo 2381 del Codice Civile.
Il Consiglio provvede, inoltre, alla nomina di un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio, col compito di redigere i verbali e di custodire gli atti e documenti del Consiglio e delle Assemblee.
Art. 24) Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà quante volte il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, lo riterrà opportuno ed ordinariamente ogni tre mesi; dovrà inoltre riunirsi quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Sindacale o da due Sindaci.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e nei casi di urgenza, mediante telegramma o altro mezzo, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Il Comitato di Presidenza, se istituito, potrà essere convocato dal Presidente, quando questi lo reputi necessario.
Le adunanze sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato di Presidenza sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti l’organo deliberante.
Il Consigliere che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Art. 25) Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere in genere tutte le operazioni che attengono all’oggetto sociale, salvo ciò che sia espressamente riservato per legge o per statuto all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano, in via esemplificativa, le seguenti facoltà:
1) dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea;
2) istituire, se ritenuto opportuno, il Comitato di Presidenza determinandone funzioni e poteri;
3) compilare i regolamenti interni;
4) procedere all’organizzazione interna dell’azienda e costituire i comitati tecnici;
5) decidere su tutte le spese di amministrazione o di esercizio;
6) deliberare su tutti i contratti attinenti agli scopi sociali;
7) nominare e revocare un Direttore Generale con le responsabilità di cui all’articolo 2396 Codice Civile, fissandone le mansioni, i poteri e gli obblighi;
8) assumere e licenziare dirigenti, impiegati ed operai, determinandone la retribuzione e le mansioni;
9) conferire e revocare procure;
10) convenire locazioni, acquisti, vendite e permute di beni mobili ed immobili e diritti reali, ai fini sociali, con facoltà di rinunciare ad ipoteche legali;
11) fare e concedere iscrizioni o surroghe, postergazioni, riduzioni e cancellazioni ipotecarie;
12) assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese che svolgono attività similari o integrative di quelle sociali o che comunque si appalesino strumentali od utili per il conseguimento degli scopi sociali;
13) compiere ogni atto ed operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e prestiti e in genere presso ogni Istituto o Ufficio pubblico e privato;
14) deliberare su ogni azione giudiziaria, tributaria o amministrativa attiva o passiva, per ogni grado di giurisdizione e quindi anche per i giudizi di revocazione e di cassazione;
15) transigere e compromettere in arbitri, anche come amichevoli compositori, qualsiasi vertenza;
16) verificare, liquidare e chiudere conti, predisporre gli inventari ed i bilanci annuali da presentare all’assemblea nonché gli eventuali bilanci preventivi, programmi annuali e pluriennali, e proporre alla medesima i criteri di destinazione degli avanzi di gestione;
17) deliberare l’adesione della società ad organizzazioni federali e consortili, sindacali o di altra natura;
18) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci.
E tutto ciò con dichiarazione che tale enumerazione esemplificativa di poteri non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi, di cui alla prima parte del presente articolo, anche se in relazione agli scopi della società, come indicati nell’articolo 2) del presente Statuto.
Art. 26) Poteri del Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza, se istituito, può, in caso di urgenza, sostituire il Consiglio di Amministrazione senza limitazioni di funzioni, fermo restando il divieto previsto dall’art. 2544 del Codice Civile.
Le deliberazioni adottate d’urgenza debbono essere portate alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione successiva.
Art. 27) Verbalizzazione delle delibere degli organi amministrativi
Tanto le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quanto quelle del Comitato di Presidenza, se istituito, debbono essere trascritte in appositi libri dei verbali. Ogni verbale dovrà portare la firma di chi presiede e di chi funge da segretario.
Titolo VIII - Collegio Sindacale
Art. 28) Composizione - Compiti - Funzionamento
Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea:
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.
In assenza del Collegio Sindacale ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall’Assemblea dei Soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell’Art.2409 bis, comma primo del Codice Civile.
Titolo IX - Scioglimento e liquidazione
Art. 29) Scioglimento
La Società si scioglie nei casi previsti dall’articolo 2545 duodecies del Codice Civile.
L’Assemblea può deliberare l’anticipato scioglimento della Società. L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Società, deve provvedere alla nomina dei liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci e stabilendone i poteri.
Art. 30) Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione
L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) del Codice Civile.
Art. 31) Disposizioni finali
Per tutto quanto non è regolato dall’atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative previste dal titolo VI del Codice Civile, a norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.