CONTRATTO A TERMINE
CONTRATTO A TERMINE
Avv. Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0, 011/5612688 x.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
CONTRATTO A TERMINE
LA CAUSALE
L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è possibile a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1, comma 1, d.lgls. 368/2001).
Nel contratto devono essere specificate per iscritto le ragioni che giustificano l’apposizione del termine.
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IL CONTRATTO ACAUSALE
La norma (art. 1, comma 1bis, d.lgs. 368/2001) prevede 2 ipotesi in cui non è necessaria la causale:
a) nell’ipotesi che si tratti del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga.
Deve trattarsi del primo rapporto di lavoro subordinato tra azienda e lavoratore (compresa la somministrazione)
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IL CONTRATTO ACAUSALE (SEGUE)
b) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Estensione del «demando» alla contrattazione collettiva rispetto alla formulazione della Riforma Fornero, che affidava il compito ai CCNL, salvo delega
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LA PROROGA DEL CONTRATTO
È ammessa, con il consenso del lavoratore, una sola proroga del contratto, a condizione che:
a) complessivamente non siano superati i 36 mesi
b) la proroga sia richiesta da ragioni oggettive
c) la proroga si riferisca alla medesima attività lavorativa
È consentita anche per contratto acausale, ma resta fermo il limite complessivo di durata di 12 mesi
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LA SUCCESSIONE DI CONTRATTI
La successione di contratti a termine richiede un intervallo minimo di:
a) 10 giorni se il primo contratto è fino a 6 mesi
b) 20 giorni se il primo contratto ha una durata superiore
L’intervallo minimo non è necessario:
a) per le attività stagionali di cui al DPR 1525/1963
b) ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da XX.XX. rappresentative
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DISPOSIZIONE DI DIRITTO TRANSITORIO
È una novità introdotta dal «pacchetto lavoro» (d.l. 76/2013), rispetto agli intervalli di 60/90 giorni previsti dalla Riforma Fornero
Il Ministero del Lavoro, con la circ. 35/13, ha chiarito per i contratti sottoscritti a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 76/13) è sufficiente rispettare l’intervallo temporale di 10/20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.
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LA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO A TERMINE
Il rapporto a termine tra le stesse parti per le stesse mansioni non deve superare i 36 mesi (compresi proroghe, successione di contratti e periodi di somministrazione)
La durata massima può essere superata:
a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da XX.XX. rappresentative
b) per un ulteriore contratto sottoscritto dalle parti avanti alla DTL con l’assistenza sindacale
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LE IPOTESI DI CONVERSIONE
La sanzione della conversione a tempo indeterminato opera in caso di:
a) mancata apposizione del termine per iscritto
b) genericità della causale
c) prosecuzione oltre il 30°/50° giorno dopo la scadenza (a secondo che il contatto sia inferiore o meno ai 6 mesi)
d) inosservanza degli intervalli temporali minimi di 10/20 giorni in caso di successione di contratti
e) violazione del regime della proroga o della durata massima del rapporto
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LE CONSEGUENZE DELLA CONVERSIONE
In caso di conversione del contratto a tempo indeterminato:
a) il lavoratore ha diritto al ripristino del rapporto dalla data della sentenza che dispone la conversione
b) per il periodo trascorso della cessazione al ripristino ha diritto ad un’indennità risarcitoria onnicomprensiva fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
Il contratto deve essere impugnato in via stragiudiziale entro
120 giorni, mentre il successivo ricorso giudiziale deve essere proposto entro 180 giorni
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LE ESCLUSIONI
La disciplina del d.lgs. 368/2001 non si applica in una serie di ipotesi, indicate dall’art. 10, tra cui:
a) i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali a carattere formativo
b) i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8 l. 223/1991 (lavoratori in mobilità)
c) i rapporti instaurati da agenzie di somministrazione disciplinati dagli artt. 20/28 del d.lgs 276/2003
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