LAVORATORIAUTONOMI
LAVORATORIAUTONOMI
Attivitàincantiere
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Art. 89 comma 1 lettera d) del X.Xxx. 81/08 “Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”
Art. 2222 del codice civile - Contratto d’opera “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti)”
Le suddette definizioni consentono di individuare il soggetto titolare
degli obblighi di cui all’articolo 21 del D. Lgs. 81/08
Lavoratori autonomi Xxxxxxxxx
Tuttavia nelle visure camerali non esiste l’indicazione di “lavoratore autonomo”, ma si riscontra invece la dicitura “impresa individuale” cioè il soggetto imprenditore “singolo” che può avere o meno dipendenti.
impresa autonomo
Ciò che definisce la tipologia del contratto sarà la stessa natura dell’opera da realizzare (entità dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di realizzazione (velocità di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia reso necessario.
Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Lavoratori autonomo
Art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08,
… nel caso in cui questa svolga la sua attività senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri artigiani) e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro (art. 2222 del Capo I: Disposizioni generali - Titolo III: Del lavoro autonomo- Libro Quinto: Del lavoro del Codice Civile).
Parimenti si devono annoverare anche quei professionisti
che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della
realizzazione dell’opera, ad esempio restauratori.
Lavoratori autonomi
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Impresa affidataria
Art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08,
… nel caso in cui questa assuma con propria capacità organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di attrezzature il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub- appalto (art. 1655 del Capo VII “Dell'appalto” - Titolo III: Dei singoli contratti - Libro Quarto: Delle obbligazioni).
Lavoratori autonomi Xxxxxxxxx
… si rende necessario verificare la reale autonomia operativa dell’imprenditore individuale. In particolare è necessario che dal rapporto contrattuale, instaurato con il committente o con l’impresa, emergano parametri sufficientemente chiari, tali da evidenziare l’autonomia operativa.
. Tali parametri possono essere:
sottoscrizione di un contratto di appalto / subappalto se impresa individuale
contratto d’ opera se lavoratore autonomo
impegno ad effettuare una determinata lavorazione (quantificata a priori e possibilmente distinta per luogo e
lavoraLzaivoonraetodriaalul’toongogmei
tto principale del cantiere e
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Non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o più soggetti.
Elementi sintomatici di subordinazione sono costituiti:
prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito
esecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello stesso soggetto
utilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali (noleggio a freddo)
Secondo il diritto italiano, la società di fatto non si costituisce con atto formale, ma si individua nel momento in cui la società “sorge” in ragione di un comportamento concludente non formalizzato.
In effetti, nel Codice Civile non esiste la definizione di società di fatto, ma la stessa viene dedotta dalla giurisprudenza secondo analisi formalizzate di numerosi società; in questo senso si fa presente che la società di fatto è caratterizzata da uno scopo lucrativo, fornisce prestazioni con maestranze ed attrezzature, di proprietà ed utilizzate dagli stessi soci.
In questo senso, è innegabile il rapporto di “società” che lega i singoli lavoratori autonomi.
Lavoratoreautonomocomesopradescritto,cheassumeun incarico,edèingradodiportarloatermineautonomamente conleproprieforzeedattrezzature.
La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08.
Lavoratoreautonomocomesopradescrittoalserviziodi un’altraimpresaesecutrice.
Il rapporto risulta regolare se:
1. l’autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa e pertanto rientra nel caso precedente;
2. l’autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione ed è regolarmente assunto dall’impresa esecutrice (ad esempio dipendente a tempo determinato). In questo caso la regolamentazione dei rapporti deve avvenire
applicaLanvodroatogriliauotonneomrii previdenziali, assicurativi, cGoianntcrairbloutivi,
Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale.
In questo caso la situazione non è regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione d’opera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori subordinati di fatto al contraente principale che ha stipulato il contratto.
Detto contraente assume anche in questo caso gli oneri e le responsabilità del punto 2 del caso B.
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
L’esecuzione dell’opera in questo caso è da ritenersi regolare se questa viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi.
Dette lavorazioni singole debbono però essere chiaramente identificate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e devono potere essere realizzate in piena autonomia organizzativa.
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
In caso contrario se:
1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da più autonomi si ravvisa la medesima irregolarità rilevata per il caso B punto 2. In tal caso se non si rilevasse in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto). Ad esempio posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che però svolgono di fatto l’attività in collaborazione.
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
In caso contrario se:
1.
2. le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. In tal caso si ravviserebbe una non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati per l’esecuzione dell’opera da parte del committente o dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto come nel punto precedente.
Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d’impresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario).
La realizzazione dell’opera mediante l’affidamento dei lavori a un raggruppamento temporaneo di imprese individuali (R.T.I.) è corretta dal punto di vista della gestione dell’appalto ma può presentare irregolarità dal punto di vista dell’applicazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d’impresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario).
Il DLgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici, artt. 34 e 37) infatti prevede i raggruppamenti temporanei, anche orizzontali (riunione di imprese finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria), di imprenditori individuali, anche artigiani, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzaLzaivoonraetoroi aautsosnoomci iazione delle imprese, ognuGniaancdarelolle
Si possono distinguere due situazioni:
1. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale. In questo caso i mandanti sono da considerare lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero costituire una società ad hoc (es. snc). Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere applicati. Tali problematiche trovano invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso:
la possibilità di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un altro imprenditore (senza dipendenti) a tempo
determLainvoaratoto;ri autonomi
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Si possono distinguere due situazioni:
1.
2. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto esercita sui mandanti obblighi di garanzia che derivano dalla sua posizione di supremazia derivante dalla stipulazione del contratto con il committente. In questo caso il committente incorre in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell’idoneità tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori. Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 rimangono in capo al mandatario
(datoreLavdoiraltaovri oaurtoondomi ifatto).
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Ai fini dell’attività ispettiva … in caso di riscontro di situazioni irregolari come precedentemente descritte, individuazione di uno o più datori di lavoro di fatto, è necessario procedere nei loro confronti contestando l’omissione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08.
In aggiunta alle singole violazioni specifiche riscontrate (es. omesso approntamento di opere provvisionali, omessa redazione del PiMUS, ecc.) si dovrà anche verificare la sussistenza di violazioni a carattere generale da accertare di volta in volta (es. formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI, mancanza di POS, ecc.).
Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società.
Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad un’altra impresa esecutrice valutata idonea.
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abbandonare immediatamente il cantiere, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta;
regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati;
cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
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In relazione alla non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale del/i soggetti a cui è sono stati affidati i lavori è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell’impresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo l’affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.
Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL nella seduta del 29 novembre 2011
Gruppo di Lavoro
Xxxxxx Xxxxx, Coordinatore del Gruppo, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Regione Veneto
Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Regione Toscana
FerrucLcaviooraGtoinri naautnontoem, iRegione Liguria
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Grazie ….
Lavoratori autonomi
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