Lavoratori autonomi Clausole campione

Lavoratori autonomi. Assicurazioni a favore dei dipendenti
Lavoratori autonomi. L’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese: - effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; - inerenti all’esercizio dell’arte o professione; - debitamente documentate. Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione “per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro”. Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.
Lavoratori autonomi. I documenti che i Lavoratori Autonomi o le Imprese che ne fanno ricorso, dovranno presentare alla Richiedente o al suo delegato, e solo dopo l’autorizzazione di questi ultimi anche a Servizi Generali, sono i seguenti: a. un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione; b. numero delle posizioni assicurative (INPS - INAIL); c. copia della iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato d. copia delle polizze assicurative.
Lavoratori autonomi. Xxxxxxxxx  Impresa affidataria  Art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, Lavoratori autonomi Xxxxxxxxx  … si rende necessario verificare la reale autonomia operativa dell’imprenditore individuale. In particolare è necessario che dal rapporto contrattuale, instaurato con il committente o con l’impresa, emergano parametri sufficientemente chiari, tali da evidenziare l’autonomia operativa.  . Tali parametri possono essere:  sottoscrizione di un contratto di appalto / subappalto se impresa individuale  contratto d’ opera se lavoratore autonomo  impegno ad effettuare una determinata lavorazione (quantificata a priori e possibilmente distinta per luogo e lavoraLzaivoonraetodriaalul’toongogmei tto principale del cantiere e Xxxxxxxxx  Non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o più soggetti.  Elementi sintomatici di subordinazione sono costituiti:  prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito  esecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello stesso soggetto  utilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali (noleggio a freddo)  In effetti, nel Codice Civile non esiste la definizione di società di fatto, ma la stessa viene dedotta dalla giurisprudenza secondo analisi formalizzate di numerosi società; in questo senso si fa presente che la società di fatto è caratterizzata da uno scopo lucrativo, fornisce prestazioni con maestranze ed attrezzature, di proprietà ed utilizzate dagli stessi soci.  In questo senso, è innegabile il rapporto di “società” che lega i singoli lavoratori autonomi. Lavoratoreautonomocomesopradescritto,cheassumeun incarico,edèingradodiportarloatermineautonomamente conleproprieforzeedattrezzature.  La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08. Lavoratoreautonomocomesopradescrittoalserviziodi un’altraimpresaesecutrice.  Il rapporto risulta regolare se:
Lavoratori autonomi. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Lavoratori autonomi. 1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Convenzione sono tenuti a presentare alla competente Istituzione del luogo di residenza una loro dichiarazione sui redditi percepiti nell'altra Parte. 2. L'Istituzione del luogo di residenza può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di verificare le dichiarazioni di cui al precedente comma. 3. Le Istituzioni competenti per l'applicazione del presente articolo sono: a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni; b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Lavoratori autonomi. Matricola Nominativo Mansione Attività da eseguire
Lavoratori autonomi. Data la particolare attività che permette lo sviluppo della iniziativa imprenditoriale autonoma nelle aree della raccolta ordini e della sollecitazione si individuano nelle figure dei "Promotori Finanziari" lavoratori autonomi pagati a provvigione. Detti lavoratori per essere considerati autonomi devono avere le seguenti caratteristiche: 1) iscrizione all'Albo dei promotori finanziari; 2) avere il mandato dalla SIM in via esclusiva; 3) organizzare autonomamente e con rischio proprio l'attività professionale nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle preliminari esigenze della propria clientela, dell'attività dei mercati Mobiliari ed all'attività delle SIM da cui ha avuto il mandato; 4) svolgere l'attività con mezzi propri ed autonomamente. E' facoltà della SIM mettere a disposizione locali, mezzi ed attrezzature proprie che verranno date in comodato gratuito al lavoratore autonomo al quale verrà addebitato soltanto il rimborso delle spese sostenute dal comodante per l'uso.
Lavoratori autonomi. Decorrenza requisiti 1.1.2008 59 anni di età e 35 anni di contributi 1.7.2009 Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi) 1.1.2011 Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi) 1.1.2013* Quota 98 (almeno 62 anni di età e almeno 35 anni di contributi) *Questi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013, ma solo se in base ad una verifica si registrino risparmi infe- riori a quanto preventivato. Anche per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità continuerà, comunque, ad essere ero- gata in presenza di 40 anni di contributi, a prescindere dal- l’età anagrafica. È prevista una deroga nell’applicazione dei nuovi criteri di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti occupati in attività usuranti. Tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito pensionistico ridotto di tre anni rispetto a quello ordinario, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni di età e 35 anni di con- tribuzione, a condizione di aver svolto tale attività, a regime, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo ovvero, nel periodo transitorio, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa. È stato superato il limite che fissava in circa 5.000 l’anno il numero di lavoratori interessati. Tale tetto è stato eliminato, ma resta il limite complessivo dello stanziamento di 1.328 milioni di euro nel periodo 2008-2013. In ogni caso, fra i lavoratori in questione saranno ricompresi: • i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto mini- steriale del 1999 (decreto Salvi); • i lavoratori considerati notturni ai sensi del decreto legislati- vo 66/2003 • i lavoratori addetti alla catena di montaggio • i conducenti di mezzi pubblici pesanti. La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emana- re entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Al riguardo va rilevato che, malgrado le ripetute sollecitazio- ni, non sono state recepite le nostre richieste dirette ad esten- dere il beneficio anche al lavoro autonomo, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 374.
Lavoratori autonomi. Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d’appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un’opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e pertanto l’Appaltatore ha quindi l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del sub- affidamento. Per delineare la qualifica di lavoratore autonomo rileva il possesso e la disponibilità da parte di quest’ultimo di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Occorre, quindi, constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'Appaltatore, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale, individuando la nozione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/responsabile dei lavori, a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente ed indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e...