Lavoratori autonomi. 3.2 Assicurazioni a favore dei dipendenti
Lavoratori autonomi. L’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese: - effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; - inerenti all’esercizio dell’arte o professione; - debitamente documentate. Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione “per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro”. Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.
Lavoratori autonomi. 1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Convenzione sono tenuti a presentare alla competente Istituzione del luogo di residenza una loro dichiarazione sui redditi percepiti nell'altra Parte.
Lavoratori autonomi. Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d’appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un’opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e pertanto l’Appaltatore ha quindi l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del sub- affidamento. Per delineare la qualifica di lavoratore autonomo rileva il possesso e la disponibilità da parte di quest’ultimo di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Occorre, quindi, constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'Appaltatore, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale, individuando la nozione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/responsabile dei lavori, a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente ed indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e...
Lavoratori autonomi. Gli artigiani e commercianti, titolari e familiari (coadiuvanti e collaboratori) sono tenuti al versamento dei contributi alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d'impresa che è costituito dalla totalità dei redditi d‟impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti nel corso dell'anno, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati l'anno precedente.
Lavoratori autonomi. Nominativo: da definirsi Indirizzo: da definirsi Recapiti: da definirsi Responsabilità e competenze: Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare:
Lavoratori autonomi. (art. 94 D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Lavoratori autonomi. Matricola Nominativo Mansione Attività da eseguire
Lavoratori autonomi. Xxxxxxxxx Impresa affidataria Art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, Lavoratori autonomi Xxxxxxxxx … si rende necessario verificare la reale autonomia operativa dell’imprenditore individuale. In particolare è necessario che dal rapporto contrattuale, instaurato con il committente o con l’impresa, emergano parametri sufficientemente chiari, tali da evidenziare l’autonomia operativa. . Tali parametri possono essere: sottoscrizione di un contratto di appalto / subappalto se impresa individuale contratto d’ opera se lavoratore autonomo impegno ad effettuare una determinata lavorazione (quantificata a priori e possibilmente distinta per luogo e lavoraLzaivoonraetodriaalul’toongogmei tto principale del cantiere e Xxxxxxxxx Non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o più soggetti. Elementi sintomatici di subordinazione sono costituiti: prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito esecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello stesso soggetto utilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali (noleggio a freddo) In effetti, nel Codice Civile non esiste la definizione di società di fatto, ma la stessa viene dedotta dalla giurisprudenza secondo analisi formalizzate di numerosi società; in questo senso si fa presente che la società di fatto è caratterizzata da uno scopo lucrativo, fornisce prestazioni con maestranze ed attrezzature, di proprietà ed utilizzate dagli stessi soci. In questo senso, è innegabile il rapporto di “società” che lega i singoli lavoratori autonomi. Lavoratoreautonomocomesopradescritto,cheassumeun incarico,edèingradodiportarloatermineautonomamente conleproprieforzeedattrezzature. La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08. Lavoratoreautonomocomesopradescrittoalserviziodi un’altraimpresaesecutrice. Il rapporto risulta regolare se: applicaLanvodroatogriliauotonneomrii previdenziali, assicurativi, cGoianntcrairbloutivi, Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale. ...
Lavoratori autonomi. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx