INDICE SOMMARIO
GM COSTRUZIONI
s.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/2001
(revisione 2022)
Adottato dall’Amministratore in data
INDICE SOMMARIO
Definizioni
PARTE GENERALE
Capitolo 1. Il quadro normativo di riferimento
1.1 Il decreto legislativo 231/01
1.2 L’esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01
Capitolo 2. L’adozione del Modello da parte di GM COSTRUZIONI s.r.l.
2.1 L’attività e la struttura societaria di GM COSTRUZIONI s.r.l.
2.2 Le motivazioni nell’adozione del Modello da parte di GM COSTRUZIONI s.r.l. e le finalità del Modello
2.3 L’individuazione dei profili fondamentali del Modello sulla base delle Linee guida di Confindustria
2.4 La predisposizione del Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l.
2.5 Gli elementi che compongono il Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l.
2.6 Destinatari del Modello
2.7 Formazione e informazione dei Destinatari
2.8 Le procedure di adozione e modifica del Modello
Capitolo 3. L’Organismo di vigilanza
3.1 Identificazione dell'Organismo di vigilanza
3.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di vigilanza
3.3 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale
3.4. Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
Capitolo 4. Sistema disciplinare
4.1 Funzione del sistema disciplinare
4.2 Violazioni del Modello da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori interni e relative sanzioni
4.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti, dell’Amministratore, dei Collaboratori esterni e dei Partner
PARTI SPECIALI
Parte speciale 1
Reati informatici
PS 1.1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/01)
PS 1.2 Le potenziali aree di rischio
PS 1.3 Principi di comportamento e controllo
Parte speciale 2
Reati societari
PS 2.1 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01) PS 2.2 Funzione della Parte speciale 2
PS 2.3 Processi sensibili in relazione ai reati societari PS 2.4 Le regole per la prevenzione dei reati societari PS 2.5 I controlli dell’OdV
PS 2.6 Potenziali aree di rischio
PS 2.7 Principi di comportamento e controllo
Parte Speciale 3
Reati contro la personalità individuale e reati in materia di lavoro; le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
PS 3.1 Premessa
PS 3.2 I reati contro la personalità individuale
PS 3.3 I reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
PS 3.4 La realtà operativa di GM COSTRUZIONI s.r.l., i ruoli e la documentazione societaria relativi alla sicurezza del lavoro e le regole per la prevenzione in materia di salute e sicurezza nel Modello di gestione e controllo
PS 3.5 Le procedure organizzative di GM COSTRUZIONI s.r.l. relative alla salute e sicurezza dei lavoratori
Parte speciale 4
Reati contro la Pubblica Amministrazione
PS 4.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01).
PS 4.2 Funzione della Parte Speciale 4
PS 4.3 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.
PS 4.4 Attività Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione PS 4.5 Regole. Il sistema in linea generale
PS 4.6 Le deleghe e le procure
PS 4.7 Principi di comportamento
PS 4.8 Procedure specifiche applicabili e controlli dell’OdV.
PS 5.1 Premessa
Parte Speciale 5
Reati tributari
PS 5.2 Le fattispecie di reato presupposto PS 5.3 Principi generali di comportamento PS 5.4 Gestione delle risorse finanziarie
*** CODICE ETICO
*** ALLEGATI
1) Delibera di adozione del Modello
2) Organigramma
3) Sottoscrizioni dei Destinatari per avvenuta comunicazione e informazione
Definizioni
• “GM COSTRUZIONI s.r.l.” o “la Società”: GM COSTRUZIONI s.r.l.
• “d.lgs. 231/01”: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;
• “d.lgs. 81/08” o “Testo Unico”: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
• “Modello/i” o “Modello/i organizzativo/i”: il/i modello/i di organizzazione, gestione e controllo previsto/i dal d.lgs. 231/01 e il Modello organizzativo adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/01;
• “Reati”: i reati previsti dal d.lgs. 231/01;
• “Organismo di vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 231/01;
• “Organi sociali”: gli organi di GM COSTRUZIONI s.r.l.;
• “Consiglio di Amministrazione” o “CdA”: il Consiglio di Amministrazione di GM COSTRUZIONI s.r.l.;
• “Dipendenti”: i lavoratori subordinati di GM COSTRUZIONI s.r.l.;
• “CCNL”: il/i Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro applicato/i da GM COSTRUZIONI s.r.l. ai propri dipendenti;
• “Collaboratori interni”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di GM COSTRUZIONI s.r.l. sulla base di un mandato o di altro vincolo contrattuale;
• “Collaboratori esterni”: tutti i soggetti, diversi dai Dipendenti e dai Collaboratori interni, che prestano, anche in via non esclusiva e non continuativa, la propria attività a favore della Società (consulenti, liberi professionisti, ecc...);
• “Partner”: controparti contrattuali di GM COSTRUZIONI s.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, franchising, joint-venture, consorzio, ecc...), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi sensibili;
• “Terzi”: clienti, fornitori, Collaboratori esterni e Partner;
• “Destinatari”: i soggetti tenuti a osservare il Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l.;
• “Linee guida di Confindustria”: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
• “Aree di rischio” (o “Processi sensibili”): gli ambiti di attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. in cui sussiste il rischio di commissione di Reati;
• “Operazione sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Aree di rischio, e può avere natura operativa, commerciale, finanziaria, societaria (ad esempio: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti, restituzioni ai soci), ecc...;
• “P.A.”: qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
PARTE GENERALE
Capitolo 1. Il quadro normativo di riferimento
1.1 Il decreto legislativo 231/01
In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il d.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha da tempo aderito.
Il d.lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche o associazioni) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (ad esempio: amministratori o altri dirigenti) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio: dipendenti). Tale responsabilità, che può ricorrere pure se il reato presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26 d.lgs. 231/01), si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato il reato e sussiste anche laddove l'autore del reato abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo. In tale prospettiva le Linee guida di Confindustria evidenziano come, rispetto ai molteplici settori di business nei quali più facilmente può annidarsi il rischio di un coinvolgimento in concorso del dipendente, particolare rilevanza assumono i rapporti connessi agli appalti e, in generale, ai contratti di partnership, con specifico riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa in reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quando alla violazione dell'obbligo delle ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive abbaino concorso i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, c. 6, d.lgs. 81/08). Analoghe considerazioni valgono in materia di reati ambientali nei casi di mancata valutazione preliminare da parte del committente dei requisiti delle ditte potenziali appaltatrici o di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio se non fuori mercato, ovvero, più ampiamente, in riferimento all'eventuale mancata considerazione o immotivata esclusione di taluni indici di
valutazione previsti dalla legge ai fini della scelta dei propri partners commerciali; al riguardo, rilevano, ad esempio, le cd. white list di cui alla l. 190/2012.
La nuova responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/01 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.
Per gli illeciti commessi il decreto legislativo prevede quattro tipi di strumenti punitivi a carico dell’ente: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 9, comma 1, d.lgs. 231/01).
Su un piano generale, la sanzione pecuniaria e le sanzioni interdittive possono essere considerate le pene “principali”: la prima ha, ovviamente, lo scopo di colpire l’ente aggredendone il patrimonio, le seconde tendono, invece, a rimuovere i fattori che hanno generato o favorito la commissione del reato-presupposto; inoltre, mentre la sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna (art. 10, comma 1), l’irrogazione di quelle interdittive è possibile solo in relazione ai reati-presupposto per i quali è espressamente prevista (art. 13, comma 1).
Più in dettaglio, la sanzione pecuniaria può essere determinata in concreto dal giudice in base a due parametri: per quote (non inferiori a cento e non superiori a mille) e per importo di ciascuna di esse (da un minimo di 258 a un massimo di
1.549 euro); il numero delle quote deve essere stabilito tenendo conto «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» (art. 11, comma 1, d.lgs. 231/01); l’importo della quota, invece, «è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione» (art. 11, comma 2).
La sanzione pecuniaria può essere ridotta considerati il carattere prevalente dell’interesse dell’autore del reato o di terzi rispetto a quello dell’ente, l’assenza o la minima entità del vantaggio conseguito dall’ente, la particolare tenuità del danno cagionato dalla condotta (art. 12, comma 1, d.lgs. 231/01); l’integrale risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze danno o pericolose del fatto, ovvero l’attuazione successiva di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso, se l’ente ne era privo al momento del fatto (art. 12, comma 2).
Le sanzioni interdittive comprendono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi all’ente (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/01).
Quanto ai criteri di scelta, esse devono essere applicate dal giudice (anche congiuntamente) tenendo conto della loro specifica idoneità a prevenire reati analoghi a quello commesso (art. 14 d.lgs. 231/01). Una specifica disciplina, di maggior rigore per l'applicazione delle misure interdittive, è stata introdotta dalla legge 9/1/2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici” (cd. legge spazzacorrotti) per alcuni reati contro la P.A. (come, ad esempio, la corruzione e la concussione).
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche prima della condanna, quali misure cautelari, in presenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente e di un concreto pericolo di reiterazione dei reati-presupposto (art. 45 d.lgs. 231/01). In alternativa, può essere nominato un commissario giudiziale che gestisce l’ente nel prosieguo dell’attività d’impresa (artt. 15 e 45, comma 3).
Il terzo tipo di sanzione prevista dal decreto è la confisca (art. 19 d.lgs. 231/01), diretta o per equivalente, che ha lo scopo di privare il soggetto collettivo di ogni vantaggio economico realizzato.
Infine, la misura accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’ente è stata applicata una sanzione interdittiva (art. 18).
Quanto ai Reati a cui si applica la disciplina in esame, il d.lgs. 231/01 prevede attualmente le seguenti fattispecie:
(a) reati contro la P.A. e nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01);
(b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/01);
(c) delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. 231/01);
(d) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. 231/01);
(e) delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 d.lgs. 231/01);
(f) reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01);
(g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs. 231/01);
(h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01);
(i) delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs. 231/01);
(l) abusi di mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01);
(m) omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01);
(n) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/01);
(o) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies d.lgs. 231/01);
(p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies d.lgs. 231/01);
(q) reati ambientali previsti dal codice penale, dal d.lgs. 152/2006, dalla l. 150/1992, dalla l. 549/1993 e dal d.lgs. 202/2007, l. 68/2015 (art. 25 undecies d.lgs. 231/01);
(r) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come previsto dall’articolo due, comma 1, decreto legislativo 16 luglio 2012, numero 109 (articolo 25 duodecies d.lgs. 231/01);
(s) reati di razzismo e xenofobia (articolo 25 terdecies d.lgs. 231/01);
(t) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25 quaterdecies d.lgs. 231/01);
(u) reati tributari (articolo 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01).
Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, pur non essendo intervenuta sul testo del d.lgs. 231/01, ha stabilito la responsabilità degli enti per una serie di reati collegati a fenomeni di criminalità organizzata come l’associazione per delinquere, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando o al traffico di sostanze stupefacenti, il riciclaggio e l’impiego di denaro, di beni o utili di provenienza illecita, quando tali reati hanno carattere transnazionale (art. 10 l. 146/2006).
La descrizione puntuale delle fattispecie rilevanti con riguardo all’attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. è contenuta nelle Parti speciali del presente Modello, alle quali si fa qui espresso rinvio.
1.2 L’esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01
L'articolo 6 del d.lgs. 231/01 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità per gli eventuali reati commessi da soggetti apicali, qualora l'Ente dimostri:
a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver istituito un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento (è da evidenziare, in proposito, che secondo le Linee guida di Confindustria l'efficace attuazione del modello richiede in via principale una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell'organizzazione aziendale);
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).
Nel caso invece di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione dei vertici aziendali, l’art. 7 del d.lgs. 231/01 prevede l’esonero da responsabilità dell’ente se i vertici aziendali non hanno violato i loro obblighi di direzione o vigilanza; tale violazione è comunque esclusa se l’ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il d.lgs. 231/01 prevede, inoltre, che – in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione, all'attività svolta dall'ente, all'estensione degli eventuali poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto medesimo;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Lo stesso d.lgs. 231/01 dispone che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità delle linee guida a prevenire i reati.
È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4, d.lgs. 231/01) e, nelle società di capitali, dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo di gestione (art. 6, comma 4 bis, d.lgs. 231/01).
Capitolo 2. L’adozione del Modello da parte di GM COSTRUZIONI s.r.l.
2.1 L’attività e la struttura societaria di GM COSTRUZIONI s.r.l.
GM COSTRUZIONI s.r.l. è stata costituita il 7 luglio 2009.
Il capitale sociale è di € 100.000, interamente versato e suddiviso tra i soci Xxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxx in quote rispettivamente del 90% e del 10%.
La Società si occupa prevalentemente di realizzazione di lavori edili, stradali, movimento terra, fognature, nonché esecuzione di appalti di lavori di qualsiasi genere da eseguire per conto delle Amministrazioni dello Stato, di Enti Pubblici o di privati. La Società si occupa altresì di realizzazione di impianti elettrici, idrici, termici e di condizionamento, oltre che di compravendita e gestione di immobili, come indicato nell’oggetto sociale indicato nelle visure camerali.
La Società è retta dall’Atto costitutivo e dallo Statuto, ed è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, sig.ra Rosa Lindi.
L’altro Organo della Società è l’Assemblea dei soci; la Società non ha nominato il Collegio sindacale né ha designato un Revisore.
2.2 Le motivazioni nell’adozione del Modello da parte di GM COSTRUZIONI
s.r.l. e le finalità del Modello
GM COSTRUZIONI s.r.l. è stata costituita in tempi relativamente recenti ed opera proficuamente nel settore di riferimento, assumendo appalti in proprio e spesso quale Società consorziata con il C.A.R. (Consorzio Artigiano Romagnolo) con sede in Rimini. In particolare, i soci del C.A.R. sono imprese - anche di grandi dimensioni, che svolgono attività edilizia o comunque attinente all’edilizia, ad es. impiantistica - che si sono consorziate per gestire insieme taluni servizi e, soprattutto, per partecipare a gare di appalto, in prevalenza pubbliche, alle quali, individualmente, non potrebbero partecipare per carenza di requisiti propri. Scopo preminente del C.A.R., stante la sua natura consortile, è dunque quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dei servizi le migliori condizioni economiche e professionali per le rispettive attività esercitate dai soci. Le attività del C.A.R. consistono dunque nella ricerca dei bandi per appalti (in prevalenza pubblici) e
nell’acquisizione di lavori in genere, per la successiva esecuzione degli stessi attraverso un affidamento ai soci.
Il C.A.R. - principale partner operativo della Società - ha un proprio modello di gestione ai sensi d.lgs. 231/01 ed ha un organismo di vigilanza costituito dai membri del collegio sindacale.
La Società GM COSTRUZIONI s.r.l. si è dotata di un modello di gestione in data 1/3/2018 con l'adozione del “Manuale di gestione redatto in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018”
(revisionato in data 30/9/2019 per adeguamento alla norma ISO 45001); la Società, infatti, è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 con scadenza 22.09.2022, UNI EN ISO 45001:2018 con scadenza 13.12.2023, UNI EN ISO
14001:2015 con scadenza 13.03.2023. Oltre a tali certificazioni, GM COSTRUZIONI
s.r.l. ha conseguito l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA n. 35457/17/00 valida fino al 18.03.2024 per le seguenti categorie e classifiche: OG 1 edifici civili e industriali class. V, OG 3 strade, autostrade ponti, viadotti, ferrovie, class. IV, OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, class. II. La Società è, altresì, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione di Ancona, n. iscrizione AN/007407 nella categoria 2bis classe unica (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti), ed ha richiesto e conseguito il Rating di legalità.
In questo quadro, nell’ottica di sviluppare sempre di più una autonoma sfera di operatività, di migliorare costantemente la propria organizzazione amministrativa e gestionale, nonché di adeguarsi specificamente alle prescrizioni di legge contenute nel d.lgs. 231/01, la Società ha preso la decisione di adottare un Modello organizzativo conforme alle previsioni di tale decreto, per assicurare la massima trasparenza e correttezza nella gestione della Società e nella conduzione delle sue attività economiche, a tutela sia dell’immagine e della posizione di GM COSTRUZIONI s.r.l. stessa, sia delle aspettative dei soci, degli eventuali collaboratori e dei clienti.
In questa generale prospettiva, il Modello è stato ritenuto uno strumento fondamentale non solo per prevenire il rischio di commissione di reati e la eventuale conseguente responsabilità della Società, secondo la sua finalità tipica, ma anche, più ampiamente, per sensibilizzare tutti i soggetti che operano all’interno della Società o per la Società affinché assumano sempre comportamenti conformi alle regole interne di GM COSTRUZIONI s.r.l. e alle leggi dello Stato, e per renderli consapevoli delle conseguenze che eventuali condotte illecite possono
produrre sia nei loro confronti sia a carico della Società. Ciò anche in considerazione del fatto che l’originaria ristretta organizzazione operativa della Società, che si basava sostanzialmente sull’apporto dei soli soci, si è evoluta arrivando all’attuale assetto, richiedendo una maggiore formalizzazione di regole e procedure operative.
Con l’adozione del Modello, GM COSTRUZIONI s.r.l. ha, altresì, inteso, da un lato, sottolineare che le forme di comportamento contrastanti con le previsioni del d.lgs. 231/01 sono fortemente condannate dalla Società, in quanto contrarie ai principi etici e deontologici ai quali essa intende attenersi, e, dall’altro lato, dotarsi di un sistema di monitoraggio delle proprie attività a rischio per poter intervenire tempestivamente nella prevenzione o nel contrasto di eventuali azioni illecite.
Con queste motivazioni e finalità, dunque, GM COSTRUZIONI s.r.l. ha ritenuto di adottare il presente Modello che, per assicurarne la maggiore efficacia possibile rispetto a tali intendimenti e obiettivi, è stato costruito anche tenendo conto delle Linee guida per la costruzione del Modello elaborate da Confindustria, ultimo aggiornamento del giugno 2021, nonché del Codice di comportamento delle imprese di costruzione elaborato dall'A.N.C.E. - Associazione Nazionali Costruttori Edili, revisione 2008.
2.3 L’individuazione dei profili fondamentali del Modello sulla base delle Linee guida di Confindustria
Il d.lgs. 231/01 non prevede la possibilità di un riconoscimento a priori della idoneità preventiva dei Modelli di organizzazione, limitandosi a stabilire che essi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati da associazioni rappresentative degli enti e approvati dai Ministeri competenti (art. 6, comma 3, d.lgs. 231/01). Diverse Associazioni di categoria hanno pertanto dettato indicazioni per la realizzazione di un adeguato modello organizzativo.
In particolare, Confindustria ha predisposto proprie Linee guida per la costruzione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 (aggiornate a giugno 2021) alle quali - come si è detto nel paragrafo precedente - si è fatto riferimento per lo sviluppo del Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l., ritenendole un utile e significativo strumento operativo e di indirizzo.
Le Linee guida di Confindustria (e analoghe previsioni sono dettate anche dal sopra citato Codice di comportamento delle imprese di costruzione elaborato dall'A.N.C.E. - Seconda parte, § 5) indicano come passaggi fondamentali per la corretta costruzione del Modello:
- l’individuazione in concreto delle attività aziendali nel cui ambito è possibile la realizzazione dei Reati;
- la creazione di procedure per lo svolgimento delle attività aziendali in grado di prevenire i rischi individuati, ovvero la revisione e l’adattamento delle procedure già esistenti;
- l’istituzione di un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di informazione e di controllo e di intervento correttivo.
Le medesime Linee guida di Confindustria (con corrispondenza nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione elaborato dall'A.N.C.E.) individuano quali elementi qualificanti di un Modello organizzativo:
- l’adozione di un codice etico e di un sistema disciplinare che preveda le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Modello;
- la formalizzazione delle procedure aziendali;
- la definizione di un sistema di controllo sull’osservanza del Modello, incentrato sull’Organismo di vigilanza;
- la formazione e l’informazione nei confronti di tutti i Destinatari del Modello. Il sistema di controllo deve essere improntato ai seguenti principi:
• documentazione e verificabilità di ogni operazione;
• separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
• documentazione dei controlli;
• autonomia, indipendenza e professionalità dell'Organismo di vigilanza;
• previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza da parte dei destinatari del Modello, anche tramite un meccanismo di whistleblowing, in ordine a eventuali criticità nella sua applicazione o a inosservanze dello stesso.
Più in dettaglio, secondo le Linee guida di Confindustria l'art. 6 d.lgs. 231/01 indica le caratteristiche essenziali di un modello di organizzazione gestione e controllo riferendosi ad attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi. In tal senso, le fasi principali di realizzazione del relativo sistema di prevenzione sono, da un lato, l'identificazione dei rischi potenziali attraverso l'analisi del contesto aziendale per individuare le aree, i settori e le modalità di possibili eventi potenzialmente pregiudizievoli per gli obiettivi fissati dal d.lgs. 231/01; dall'altro lato, la progettazione del vero e proprio sistema di controllo con la previsione di protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente, in grado di ridurre i rischi individuati ad un livello di
accettabilità (dovendosi intendere che il rischio è accettabile quando ulteriori controlli costerebbero di più della risorsa da proteggere).
Ciò posto, il presente Modello:
a) individua le attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. in relazione alle quali possono essere commessi Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 (Aree di rischio);
b) detta regole, fornisce indicazioni e principi comportamentali e delinea procedure diretti a garantire lo svolgimento dell’attività e la gestione della Società nel rispetto della legge e a scoprire e rimuovere eventuali situazioni di rischio;
c) prevede obblighi di informazione verso l’Organismo di vigilanza;
d) prevede come sua parte integrante un Codice etico, conforme al modello di codice etico predisposto da Confindustria con le proprie le linee guida (aggiornamento giugno 2021) e al Codice di comportamento delle imprese di costruzione elaborato dall'A.N.C.E. - Associazione Nazionali Costruttori Edili, revisione 2008, e predispone un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto del Modello e del Codice.
Per quanto attiene alla attuazione del Modello comprende le seguenti attività:
1) monitoraggio: l'Organismo di vigilanza è stato istituito al fine di monitorare periodicamente l’attuazione del Modello e di predisporre opportuni interventi in caso di comportamenti difformi e, comunque, ogni qualvolta sorgano esigenze di aggiornamento, indipendentemente dal verificarsi di comportamenti difformi (ad es.: in caso si novità normative, modifiche della struttura o dell’oggetto sociale, ecc...);
2) riesame e miglioramento: il Modello organizzativo di GM COSTRUZIONI s.r.l. è potenzialmente in continua evoluzione per effetto delle modifiche o integrazioni che potranno essere suggerite e indicate dall'Organismo di vigilanza e ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo, cui spetta il potere di approvarle e introdurle.
In questa prospettiva, con l’intento di rendere quanto più efficace ed effettiva l’operatività del Modello, GM COSTRUZIONI s.r.l. valuterà l’opportunità di acquisire sul mercato eventuali strumenti informatici di supporto all’attività di controllo dell’Organismo di vigilanza, che siano ritenuti in grado di agevolare e migliorare l’assolvimento dei suoi compiti ovvero di favorire lo svolgimento delle procedure periodiche di verifica sulla attuazione del Modello.
2.4 La predisposizione del Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l.
Come si è detto, il presente Modello è volto, da un lato, a determinare nel potenziale autore di un reato la consapevolezza di commettere un illecito e, dall'altro lato, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a GM COSTRUZIONI s.r.l. di agire tempestivamente per prevenire la commissione del reato stesso.
Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Collaboratori, nei membri degli Organi societari, nei Consulenti e Partner che operano nell'ambito dei Processi sensibili, la consapevolezza di poter commettere, con comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge, illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso l’attività di controllo dell'Organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi sensibili, e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.
Le fasi in cui si è articolato il lavoro di predisposizione del presente Modello, possono essere così sintetizzate:
A) identificazione delle Aree di rischio: attuata attraverso il previo esame dell’Atto costitutivo, dello Statuto e di altri documenti societari, l’analisi documentale delle attività economiche svolte da GM COSTRUZIONI s.r.l. e l’acquisizione di informazioni dirette su di esse mediante interviste con i soggetti chiave della struttura della Società, mirate, appunto, all'individuazione delle Aree sensibili in relazione al rischio di commissione di Reati.
I dati più significativi emersi possono essere considerati i seguenti:
1) la compagine sociale è composta da due soci;
2) vi è una sostanziale coincidenza tra proprietà e amministrazione che consente fondatamente di ritenere l’operato dell’Organo amministrativo improntato alla contemporanea tutela dell’interesse della Società e dei soci;
3) la Società si occupa prevalentemente della costruzione di strade ed edifici; il valore degli appalti cui partecipa è di circa 5 milioni di euro, non ha mai vinto gare con valore superiore. La Società partecipa con frequenza alle gare con il Consorzio C.A.R., di cui è socia e partecipa a gare in ATI; nel 2019 ha costituito insieme al Consorzio C.A.R. una società denominata Macoser s.r.l., la quale, a sua volta, nel 2021 ha dato vita, insieme a Tagliamuri Rimini s.r.l. e alla stessa GM COSTRUZIONI s.r.l., al Consorzio Stabile Co.Ma.R. società consortile a r.l.; GM COSTRUZIONI s.r.l. ha un ufficio di consulenza esterna che segnala le gare cui poter partecipare; ha un ufficio gare interno con un impiegato; si affida a
progettisti esterni che variano di volta in volta, a seconda del preventivo e ai tempi previsti per la gara; mediamente, in un mese la Società valuta circa 30 gare di appalto e partecipa a oltre 10 gare. Della fase contrattuale si occupa l’Amministratore: i documenti vengono consegnati all’ufficio tecnico interno, che è composto da sei persone dipendenti e un ingegnere, esterno;
4) attualmente la Società impiega, oltre a un collaboratore con partita IVA, 54 dipendenti con contratti di lavoro sia a tempo determinato (17) sia a tempo indeterminato (37), e non si avvale di lavoratori forniti da agenzie interinali; 21 dipendenti sono cittadini stranieri, dei quali 14 con permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e 7 con permesso di soggiorno ordinario. Per la gestione contabile e amministrativa di tali rapporti la società si avvale dell’opera professionale di uno studio commerciale e di consulenza del lavoro (Studio Guerra e Associati, con sede in Fano (PU), via Roma n. 125). Dalla documentazione aziendale fornita emerge che la Società non è stata destinataria di rilievi da parte delle autorità preposte (Ispettorato del lavoro e/o Autorità di Polizia) per violazioni potenzialmente rilevanti in rapporto alle condotte delittuose di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il direttore di cantiere viene nominato di volta in volta, in relazione ai singoli appalti;
5) se vi è esigenza di subappaltare lavori, il contratto di xxxxxxxxxx viene stipulato
con aziende sempre diverse. Le aziende cui subappaltare le opere vengono cercate dall’ufficio tecnico;
6) la Società di avvale di un broker assicurativo per le cauzioni e assicurazione fideiussoria. Non è mai stata escussa una fideiussione;
7) quando la Società partecipa ad una gara di appalto con il C.A.R. si occupa solo della gestione amministrativa dei documenti di gara; il C.A.R. ha adottato e attua un proprio Modello ex d.lgs. 231/01;
8) la Società non ha nominato direttori, institori o procuratori, non ha conferito alcuna delega di poteri o di funzioni ad altri soggetti e intrattiene rapporti con fornitori e consulenti esterni estremamente limitati e poco significativi nell’ottica del d.lgs. 231/01;
9) la Società non ha un sistema di controllo amministrativo e contabile indipendente;
10) la Società ha adottato dei protocolli per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio e in materia di privacy, anche per quanto attiene all’utilizzo di strumenti informatici;
11) la Società non svolge attività dotate di peculiare rilevanza in tema di tutela dell’ambiente e gestione di rifiuti: la Società è, altresì, iscritta all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali nella sezione di Ancona, n. iscrizione AN/007407 nella categoria 2bis classe unica (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti);
12) la Società possiede distinte certificazioni di qualità relative all’attività svolta, di costruzione, ristrutturazione di edifici civili, strade e acquedotti: in particolare certificazione UNI EN ISO 9001:2015 con scadenza 22.09.2022, UNI EN ISO 45001:2018 con scadenza 13.12.2023, EN ISO 14001:2015 con scadenza 13.03.2023, SOA n. 35457/17/00 valida fino al 18.03.2024 per le seguenti categorie e classifiche: OG 1 edifici civili e industriali class. V, OG 3 strade, autostrade ponti, viadotti, ferrovie, class. IV, OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, class. II. In relazione alle certificazioni esistenti, la Società – come detto in precedenza – è già dotata di un modello di gestione;
13) alla Società è stato, altresì, riconosciuto il c.d. rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Reg. 24075/12 adottato dalla medesima Autorità amministrativa.
Da questi dati emerge come il rischio di commissione di Reati nell’ambito dell’attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. sia abbastanza limitato con riguardo a tutte le categorie di illeciti previste dal d.lgs. 231/01; le aree sulle quali si è stimato di effettuare un intervento al fine di contenere ulteriormente il rischio di una responsabilità ex d.lgs. 231/01, attengono ai seguenti settori:
a) reati informatici;
b) reati societari;
c) reati contro la personalità individuale e reati in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) reati contro la Pubblica Amministrazione;
e) reati tributari,
per i quali sono state quindi create le Parti speciali del presente Modello.
B) definizione delle Parti speciali del Modello e formalizzazione delle procedure: in considerazione dei risultati della analisi dei rischi come sopra sintetizzati, si è individuato un punto di equilibrio in sede di costruzione del presente Modello tra l’attuale situazione di GM COSTRUZIONI s.r.l. e situazioni future di possibile rischio che potrebbero determinarsi, nella scelta, ispirata a canoni di opportunità e di prudenza, di predisporre attraverso le Parti speciali strumenti idonei a prevenire i Reati di maggior rilievo e di più frequente verificazione nel quadro del d.lgs. 231/01, sebbene per taluni di essi non si evidenzino attuali profili di rischio a carico di GM COSTRUZIONI s.r.l. Su un piano parallelo, in relazione alle aree di
intervento individuate, le prassi operative già seguite da GM COSTRUZIONI s.r.l. sono state valutate e, laddove opportuno o necessario, integrate di concerto con gli esponenti della Società, e quindi formalizzate all’interno delle Parti speciali del Modello, curando di istituire forme di controllo sui potenziali Processi sensibili che siano concretamente gestibili dalla Società attraverso le proprie risorse umane e finanziarie.
Il presente modello recepisce le procedure esistenti nella Società, contenute nel Manuale Integrato QSA (qualità, sicurezza, ambiente) aggiornato da ultimo al 30/09/2019, che ne costituisce, dunque, parte integrante.
2.5 Gli elementi che compongono il Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l.
Il presente Modello è costituito da una “Parte generale”, da quattro “Parti speciali” e dal Codice etico adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l.
La Parte generale illustra gli aspetti salienti del sistema del d.lgs. 231/01, descrive in sintesi l’attività di elaborazione del Modello, espone le regole ed i principi generali del Modello, prevede e disciplina l’Organismo di vigilanza, detta le sanzioni per l’inosservanza del Modello.
La Parte speciale 1 riguarda la categoria dei c.d. reati informatici.
La Parte speciale 2 denominata “Reati societari”, si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25 ter d.lgs. 231/01.
La parte speciale 3 riguarda i reati contro la personalità individuale e i reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime e di omicidio colposo derivanti da inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 25 octies d.lgs. 231/01.
La parte speciale 4 riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione. La parte speciale 5 riguarda i reati tributari.
Nell'eventualità in cui si stimasse necessario procedere in futuro alla emanazione di ulteriori Parti speciali, è demandato all’Organo amministrativo di GM COSTRUZIONI s.r.l., il potere di integrare il presente Modello, nel rispetto della procedura indicata nel paragrafo 2.9.
2.6 Destinatari del Modello
Il presente Modello si applica nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’ambito di GM COSTRUZIONI s.r.l., e pertanto: l'Amministratore, i Dipendenti, i Collaboratori interni ed esterni, i Partner e i Terzi, come individuati nelle “Definizioni” iniziali del presente Modello.
I Destinatari sono tenuti ad osservare il presente Modello in ogni sua parte e a comunicare eventuali condotte difformi nei modi previsti nel seguente Capitolo 3 (L’Organismo di vigilanza).
L’inosservanza del Modello e/o l’omessa comunicazione di infrazioni espongono i Destinatari alle sanzioni disciplinari e/o contrattuali previste nel Capitolo 4 (Sistema disciplinare).
2.7 Formazione e informazione dei Destinatari
L’attività di formazione e di informazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/01 e del presente Modello può essere ragionevolmente differenziata, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano e del diverso livello del loro coinvolgimento nelle Aree sensibili, dell’avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.
In particolare, GM COSTRUZIONI s.r.l. curerà un adeguato livello di formazione e di informazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare, attraverso:
- il sito Internet (continuamente accessibile);
- eventuali corsi di aggiornamento sulle norme del d.lgs. 231/01 e sui contenuti del Modello;
- e-mail specifiche ai Destinatari.
L’adozione del presente Modello sarà comunicata a tutti i Destinatari e una copia del Modello (limitatamente alla Parte generale) sarà pubblicata sul sito internet della Società; l'originale del Modello sarà accessibile e consultabile in ogni momento da tutti i Destinatari, presso gli uffici amministrativi della Società, in sede, dove resterà conservato. Nel corso di un apposito incontro saranno illustrati agli attuali Destinatari gli aspetti fondamentali della disciplina del d.lgs. 231/01 e i contenuti del Modello stesso. Le dichiarazioni sottoscritte dai Destinatari per ricevuta comunicazione dell'adozione del Modello e per avvenuta informazione saranno allegate al presente Modello.
Analogamente, i futuri eventuali nuovi soci, amministratori, membri degli altri Organi sociali, Dipendenti e Collaboratori interni, riceveranno, al momento dell’instaurazione del rapporto con GM COSTRUZIONI s.r.l., una adeguata informazione sugli aspetti fondamentali della disciplina del d.lgs. 231/01 e sui contenuti del Modello stesso, nonché sulle modalità di diretta consultazione della Parte generale e delle Parti speciali; a conferma di ciò essi dovranno rilasciare una
dichiarazione che sarà conservata, in originale, presso gli uffici amministrativi della Società e trasmessa in copia all’Organismo di Vigilanza.
Ogni modifica o integrazione del Modello sarà tempestivamente e debitamente resa nota ai Destinatari interessati, non appena deliberata dall’Organo amministrativo.
Una copia integrale e aggiornata del Modello, in formato cartaceo, sarà comunque tenuta sempre a disposizione degli interessati presso gli uffici della Società.
Relativamente ai nuovi, futuri Collaboratori esterni, Partner e Terzi, essi riceveranno le informazioni relative all’esistenza, al contenuto e agli scopi del Modello di GM COSTRUZIONI s.r.l. anche in forma sintetica, ma pur sempre adeguata e idonea, secondo le circostanze del caso. I futuri Collaboratori esterni, Partner e Terzi verranno adeguatamente informati dei principi di prevenzione e integrità di cui al presente Modello eventualmente anche con apposita clausola contrattuale da inserire nei nuovi contratti, contenente l’impegno a rispettarli.
2.8 Le procedure di adozione e modifica del Modello
L'adozione del presente Modello da parte di GM COSTRUZIONI s.r.l. è formalizzata da una delibera dell'Amministratore, con la quale è, altresì, istituito l’Organismo di vigilanza della Società con i compiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/01.
Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo amministrativo, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/01, anche le sue eventuali successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo, che vi provvederà con apposita delibera.
Capitolo 3. L’Organismo di vigilanza
3.1 Identificazione dell’Organismo di vigilanza
In base alle previsioni del d.lgs. 231/01, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento deve essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/01).
Le Linee guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso da quello Amministrativo e dal Collegio sindacale, e che sia caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Per soddisfare tali esigenze l’OdV deve essere collocato al livello del massimo vertice della società e riportare i risultati della propria attività direttamente all’Organo amministrativo
e, laddove istituito, all’Organo di controllo (Collegio sindacale o altro). In questa stessa prospettiva, appare preferibile una composizione collegiale dell’OdV, con la presenza di soggetti esterni alla compagine e agli altri Organi sociali. Infine, i membri dell’OdV devono ricevere un adeguato compenso economico e l’OdV deve avere autonomia di spesa - entro un budget idoneo, assegnatogli nel bilancio dell’ente - per tutte le esigenze della propria attività.
In ultima analisi, pertanto, l’obiettivo fondamentale da conseguire è l’istituzione di un organo la cui esistenza e il cui funzionamento siano concretamente sostenibili all’interno della struttura dell’ente, e che sia in grado di svolgere in modo effettivo il suo ruolo.
Applicando tali principi alla propria realtà, GM COSTRUZIONI s.r.l. ha ritenuto di istituire un OdV collegiale composto da almeno due membri, scelti tra professionisti esterni alla compagine con specifiche competenze nelle materie richiamate dall'applicazione del d.lgs. 231/01.
La decisione di affidare la funzione di vigilanza a un organismo così definito è stata privilegiata sulla base del fatto che presenta, in congruo equilibrio, caratteristiche di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione.
L’istituzione dell’OdV, la nomina e la revoca dei suoi membri sono atti di competenza dell’Organo amministrativo.
I membri dell'OdV durano in carica due anni e sono rinnovabili.
I membri dell’OdV designano al loro interno il Presidente dell’OdV. La revoca dei membri dell’OdV può avvenire solo per:
1) giusta causa (es.: negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc...);
2) impossibilità sopravvenuta;
3) venir meno dei requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, onorabilità (es.: sopravvenienza di un conflitto di interessi, condanna per gravi reati dolosi, cancellazione da Albi professionali, ecc...).
I membri dell’OdV possono rinunciare in ogni momento al loro incarico, dandone comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
L’OdV provvederà ad approvare un Regolamento per il proprio funzionamento e dovrà riunirsi, salvo esigenze straordinarie, con cadenza semestrale.
Il regolamento sarà comunicato all'Amministratore per conoscenza.
Delle riunioni dell’OdV deve essere redatto un verbale che, munito di data certa, sarà conservato agli atti della Società.
3.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di vigilanza
Ai sensi del d.lgs. 231/01 l’OdV ha quali fondamentali funzioni quelle di:
A) vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua osservanza da parte di tutti i Destinatari;
B) verificare l’adeguatezza del Modello in relazione alla struttura di GM COSTRUZIONI s.r.l. e la sua effettiva capacità di prevenire la commissione di Xxxxx;
C) curare l’aggiornamento del Modello, e pertanto valutare l’opportunità di modifiche in caso di inosservanze o laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso a mutate condizioni aziendali e/o normative.
Per l’adempimento delle suddette funzioni, all’OdV di GM COSTRUZIONI s.r.l. sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a. in caso di novità legislative e/o di nuove attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. verificare l’adeguatezza del Modello alla normativa rilevante, segnalando all’Amministratore le possibili aree di intervento;
b. valutare comunque le esigenze di modifica o di aggiornamento del Modello, segnalando all’Amministratore le possibili aree di intervento;
c. condurre ricognizioni sull’attività della Società ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei Processi sensibili;
x. xxxxxxxxxxx, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
e. ricevere notizie dalle altre funzioni aziendali in relazione alla applicazione delle procedure stabilite nel Modello;
f. svolgere audizioni interne per acquisire ulteriori elementi utili all’assolvimento dei suoi compiti;
g. verificare che il sito internet della Società fornisca le previste informazioni relative al Modello;
h. fornire suggerimenti, istruzioni e chiarimenti per migliorare la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei Destinatari e favorirne l'osservanza;
m. segnalare all’Amministratore le inosservanze del Modello di cui sia venuto a conoscenza ai fini dall’adozione delle relative sanzioni, ferma restando la competenza esclusiva dell’Amministratore per il procedimento e l’irrogazione, e chiedere all’Amministratore notizie sugli esiti dei procedimenti disciplinari avviati.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l’OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritenga rilevante e deve essere informato dal management:
- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre GM COSTRUZIONI s.r.l. al rischio di commissione di uno dei Reati;
- sui rapporti con i Collaboratori esterni e i Partner che operano per conto della Società nell’ambito di Processi sensibili;
- sulle operazioni per le quali il Modello prevede specifici obblighi di informativa all’OdV.
L’OdV può compiere verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da GM COSTRUZIONI s.r.l. in relazione ai Processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.
Inoltre, l’OdV svolge, con verifiche a campione, una revisione annuale delle segnalazioni ricevute nel corso dell’anno e degli esiti delle azioni intraprese dalla Società in caso di eventi considerati rischiosi e di violazioni del Modello, a seguito degli interventi segnalati dall’OdV all’Amministratore.
Per le verifiche che compie l’OdV può avvalersi, oltre che del supporto di funzioni interne a GM COSTRUZIONI s.r.l., anche di risorse e competenze esterne che di volta in volta ritenga a tal fine necessarie, utilizzando le disponibilità economiche assegnate all’OdV nel bilancio della Società.
3.3 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale
L'OdV riferisce all’Amministratore, al verificarsi di accadimenti o situazioni di cui sia venuto a conoscenza che determinino particolari esigenze di informativa o di intervento a giudizio dell’OdV.
L’Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere incontri con l’Amministratore per motivi urgenti.
Gli incontri tra Amministratore e XxX devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere conservate dall’OdV e dalla segreteria dell’Amministratore.
3.4. Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, degli eventi che potrebbero generare una responsabilità di GM COSTRUZIONI s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/01.
Xxxxxxx al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
• l’Amministratore, i membri degli altri Organi sociali, i Dipendenti e i Collaboratori interni devono riferire all’OdV le notizie relative alla commissione di Xxxxx, ovvero la loro ragionevole convinzione circa l’avvenuta commissione di Xxxxx, e hanno altresì l’obbligo di segnalare anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello, indipendentemente dalla commissione o dal dubbio circa la possibile commissione di Reati;
• i Collaboratori esterni, i Partner e i Terzi saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
• le segnalazioni devono esser fatte, per iscritto: dall’Amministratore e dai membri degli altri Organi sociali, direttamente all’OdV; dai Dipendenti e dai Collaboratori interni, al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l’OdV, ovvero, in caso di mancata canalizzazione verso l’OdV da parte del superiore gerarchico, o comunque nei casi in cui il Dipendente o il Collaboratore si trovi in una situazione di disagio psicologico nell’effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, direttamente all’OdV; dai Collaboratori esterni, Partner e Terzi, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di GM COSTRUZIONI s.r.l., direttamente all’OdV; l'Organo amministrativo di GM COSTRUZIONI s.r.l. provvederà a istituire un apposito canale di segnalazione in via informatica (email o altro), che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, conformemente alle previsioni dell'art. 6, comma 2 bis, lett. b) d.lgs. 231/01
• l’OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
• l’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime;
• GM COSTRUZIONI s.r.l. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti dei segnalanti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni effettuate, e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, l’Amministratore, i membri degli altri Organi sociali, i Dipendenti e Collaboratori interni e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Collaboratori esterni, i Partner e i Terzi, devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all’OdV:
• informazioni concernenti i provvedimenti e/o gli atti provenienti dall’autorità giudiziaria, o da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Xxxxx qualora tali indagini coinvolgano GM COSTRUZIONI s.r.l. o suoi Dipendenti, Collaboratori od Organi sociali;
• notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Xxxxx o a violazioni delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
Periodicamente l’OdV può proporre all’Amministratore eventuali modifiche della lista delle informazioni obbligatorie.
L’OdV può richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l., secondo modalità dallo stesso stabilite.
3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
Le informazioni, le segnalazioni e i report previsti nel presente Modello sono conservati dall’OdV in un apposito data-base (informatico o cartaceo). L'accesso al data-base è consentito solo all’OdV.
Capitolo 4. Sistema disciplinare
4.1 Funzione del sistema disciplinare
La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello (nonché del Codice etico che ne costituisce parte integrante), ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello stesso.
La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.
L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.
Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari.
Per le sanzioni verso i Dipendenti dovrà essere fermo il coordinamento con il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili da GM COSTRUZIONI s.r.l., nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili.
4.2 Violazioni del Modello da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori interni e relative sanzioni
La violazione delle regole comportamentali stabilite dal presente Modello da parte dei Dipendenti costituisce illecito disciplinare sanzionabile.
In particolare, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:
1) violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste o espressamente richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all’OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc...) o adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
2) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
3) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti dolosamente e in modo univoco al compimento di uno o più Reati anche se poi non effettivamente commessi;
4) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/01;
5) violazione delle misure di tutela di coloro che abbiano effettuato segnalazioni all'OdV ai sensi del Capitolo 3, par. 3.4, del presente Modello, ed effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si siano rivelate infondate.
Ai predetti illeciti disciplinari sono applicabili le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale;
- multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01 – a seguito della condotta censurata.
L’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Datore di lavoro.
In caso di archiviazione di un procedimento disciplinare ovvero di irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello, dovrà essere data informazione all’OdV.
4.3 Violazioni del Modello da parte dei Dirigenti, dell’Amministratore, dei Collaboratori esterni e dei Partner
In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprano la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse con i Processi sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti dalla stessa applicato.
Al Dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferite.
In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni del Modello e di irrogazione delle sanzioni ai Dirigenti dovrà essere informato l’OdV.
In caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore, l’OdV informa l’Assemblea dei soci affinché prenda gli opportuni provvedimenti e adotti le misure più idonee previste dalla legge.
Ogni violazione da parte dei Collaboratori esterni o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società, come ad esempio nel caso di applicazione delle misure previste dal d.lgs. 231/01 da parte dell’Autorità giudiziaria.
PARTI SPECIALI
Parte speciale 1 Reati informatici
PS 1.1 - Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (articolo 24 bis d.lgs. 231/01)
La legge 18/3/2008 n. 48 (di “Ratifica e attuazione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica”), entrata in vigore il 5 aprile 2008, ha introdotto nell’ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.
Tale legge ha altresì introdotto nel d.lgs. 231/01 l'articolo 24 bis che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati. La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.
Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:
1) per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale in base al decreto legislativo 82/2005;
2) per sistema informatico si intende secondo la convenzione di Budapest, qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati.
In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della GM Costruzioni srl i seguenti reati:
⁃ art. 000 xxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxx. pen.) - documenti informatici: tale norma, di
portata generale, estende le sanzioni previste per la falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
⁃ art. 615 ter cod. pen. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. La
xxxxx in esame punisce l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano essi di tipo hardware o software. La condotta illecita può concretizzarsi in un’attività di produzione e di permanenza abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della qualità di operatore del sistema informatico o
telematico. Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei cosiddetti “hackers”, cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati. Il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui un dipendente o un collaboratore accendesse abusivamente nei sistemi informativi di terzi.
⁃ Art. 615 quater cod. pen. - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici.
La norma, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all’accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.
⁃ Articolo 615 quinquies cod. pen.: diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico.
La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L’ipotesi tipica è quello di creazione dei cosiddetti programmi virus, che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.
⁃ Articolo 617 quater cod. pen.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche.
La norma punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all’insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione. La formula normativa di comunicazioni telematiche si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.
⁃ Articolo 617 quinquies cod. pen. - installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. La norma punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni telematiche informatiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.
⁃ Articolo 635 ter cod. pen. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
⁃ Articolo 635 quinquies cod. pen. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
La norma punisce i fatti di danneggiamento previsti dall’articolo 635 quater riguardanti sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.
PS 1.2 - Le potenziali aree di rischio
In considerazione delle attività svolte da GM Costruzioni s.r.l. ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’articolo 6 d.lgs. 231/01, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’articolo 24 bis del decreto o che potrebbero essere strumentale alla loro commissione:
a) attività connesse alla progettazione, all’utilizzo e alla gestione del sistema informatico aziendale;
b) gestione e protezione delle reti;
c) accesso a Internet;
d) gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
e) gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (esempio USB, CD-ROM);
f) gestione e manutenzione hardware e software;
g) attività di manutenzione dei sistemi informativi /informatici e di accesso alle applicazioni;
h) attività di prevenzione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche e telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.
PS 1.3 - Principi di comportamento e controllo
Ai fini della prevenzione dei reati in esame occorre tuttavia considerare che la Società opera il salvataggio dei dati tramite dispositivo Qnap (Quality Network Appliance Provider) con replica dei dati in maniera automatica e giornaliera, e che la modalità di protezione per l'accesso ai computer è con password con scadenza trimestrale, antivirus su ogni postazione (Sophos Cloud) con protezione ransomware. Non è al momento installato nessun firewall.
Occorre altresì rilevare che la Società ha un consulente esterno in materia di privacy ed ha già ottemperato agli obblighi formativi di cui al GDPR 2016/679 art. 83 (formazione e istruzione dipendenti e collaboratori) in ordine ai rischi generali e specifici dei trattamenti di dati ed alle misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché in ordine alle relative responsabilità e sanzioni. La Società si è dotata anche di modalità operative per l’ipotesi di c.d. data breach di cui agli artt. 33-34 GDPR 2016/679. Le procedure per la gestione delle predette tematiche in tema di sicurezza informatica devono dunque ritenersi efficacemente adottate.
In merito alla prevenzione dei reati c.d. informatici, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di uniformare la propria condotta alle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali predefinite per iscritto;
b) la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
c) è fatto divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della pubblica amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati o informazioni nell’interesse o a vantaggio della Società;
d) è fatto divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi salvo quelli permessi dalla policy informatica della Società;
e) è fatto divieto di introdurre nella rete o sui server programmi ad intento doloso;
f) è fatto divieto di utilizzare software e/o hardware atti a intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici;
Parte speciale 2 Reati societari
PS 2.1 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01)
La presente Parte speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono qui di seguito brevemente le singole fattispecie previste dal codice civile (c.c.), contemplate nell’art. 25 ter d.lgs. 231/01, con degli esempi astratti di comportamenti vietati da tali norme.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero mediante l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
• nel caso previsto dall’art. 2621 c.c., che prescinde dal verificarsi di un danno patrimoniale alla società, le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero determinare una variazione del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto della società superiori, rispettivamente, al 5% e all’1%;
• nel caso (più grave) previsto dall’art. 2622 c.c., invece, il reato si concretizza quando viene cagionato un danno economico alla società, a prescindere dall’entità delle conseguenze delle false od omesse notizie o informazioni, e l’illecito è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.
Esempio: l’Amministratore ignora l’indicazione del responsabile amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, e iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Esempio: un funzionario della società non fornisce a un membro del collegio sindacale i documenti da questo richiesti nell’esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La condotta tipica di questo reato prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Esempio: l’assemblea della società, su proposta dell’amministratore, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest’ultima vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
E’ da notare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Esempio: l’assemblea della società, su proposta dell’amministratore, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Esempio: l’organo amministrativo procede all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c., determinando così una lesione del patrimonio sociale.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Esempio: l’amministratore da luogo ad un’operazione straordinaria di fusione con una società in stato di forte sofferenza, senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Tale ipotesi si ha quando: a) viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale; b) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; c) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Esempio: l’amministratore da luogo a un aumento del capitale sociale per mezzo dell’offerta di azioni per un valore inferiore a quello dichiarato.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Essendo il reato ipotizzabile solo in sede di liquidazione della Società non appare rilevante in questa sede fornire la descrizione di un esempio di condotta criminosa.
llecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.)
La condotta tipica prevede che si determini la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Esempio: l’amministratore, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell’assemblea con il voto determinante del socio di maggioranza, predispone e
produce nel corso dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un’azienda che lo stesso amministratore intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della società.
Esempio: l’amministratore diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con altra società leader di un dato settore: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo del titolo azionario della società.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
Esempio: l’amministratore di una società quotata omette di comunicare alla Consob l’acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli.
PS 2.2 Funzione della Parte speciale 2
La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e Collaboratori interni, o dagli Organi sociali di GM COSTRUZIONI s.r.l., nonché dai suoi Collaboratori esterni e Partner, nell’ambito di determinati momenti significativi nella gestione della Società, e il suo scopo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
A tal fine, la presente Parte speciale è diretta a:
a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi sociali, i Collaboratori e Partner di GM COSTRUZIONI s.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, rispetto al rischio di commissione di Reati societari;
b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i principi cui ispirarsi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica in relazione a detto rischio.
PS 2.3 Processi sensibili in relazione ai reati societari
La GM COSTRUZIONI s.r.l. ha come peculiarità che i cinque amministratori sono anche i cinque soci della stessa società.
Le principali attività che GM COSTRUZIONI s.r.l. ha individuato al proprio interno come Processi sensibili in relazione al rischio di commissione di reati societari sono:
• l’attività di formazione del bilancio;
• la gestione e la comunicazione verso l’esterno di notizie e dati relativi alla Società;
• le operazioni sul capitale sociale.
PS 2.4 Le regole per la prevenzione dei reati societari
Principi
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi sociali di GM COSTRUZIONI s.r.l. (e i Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:
• l’organizzazione, nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione;
• le regole relative alla formazione della documentazione aziendale e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
• le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
• il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
• il sistema disciplinare di cui ai CCNL e al presente Modello;
• in generale, la normativa italiana applicabile.
Regole generali di comportamento
E' vietato agli Organi sociali di GM COSTRUZIONI s.r.l., nonché ai Dipendenti e Collaboratori, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte nell'ambito delle attività
considerate nella presente Parte speciale, di porre in essere (ovvero collaborare o dare causa alla realizzazione di) comportamenti che integrino o concorrano a integrare le fattispecie di reato menzionate dall’art. 25 ter d.lgs. 231/01.
Conseguentemente, è stabilito l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Pertanto, in particolare, è fatto divieto di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e, in specie, di alterare i dati e le informazioni suddetti, ovvero illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività;
2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
Pertanto, in particolare, è fatto divieto di agire in modo tale da far sì che gli Organi sociali competenti adottino uno dei seguenti comportamenti o atti:
a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
c) acquistare quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale;
d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
Pertanto, in particolare, è fatto divieto di:
a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte dei soci;
b) determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. Pertanto, in particolare, è fatto divieto di:
a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di eventuali accessi o ispezioni da parte di autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
Al consulente commercialista della Società deve essere comunicato se è stato o meno effettivamente effettuato il pagamento anticipato da parte della Società delle indennità INAIL relative ai lavoratori assenti per malattia.
Procedure specifiche
A) Attività di formazione del bilancio e, in particolare, predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
I relativi documenti devono essere redatti in modo tale che sia garantito il rispetto dei seguenti precetti aziendali:
• i dati e le informazioni volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono rispondere a principi di verità, chiarezza e completezza;
• le valutazioni delle singole voci di bilancio devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
• devono essere esposti e illustrati tutti i dati e le informazioni, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Gli Organi sociali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni rilevanti acquisite nello svolgimento delle loro funzioni e a rispettare le procedure dettate per la comunicazione all’esterno di tali documenti e informazioni.
B) Attività soggette a vigilanza
Con riferimento alle eventuali attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l’attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:
• alle segnalazioni periodiche alle autorità, previste da leggi e regolamenti;
• alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi sociali);
• alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
• al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. I principi a cui tali procedure si devono informare sono i seguenti:
• attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all’autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
• adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell’esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all’attività di elaborazione dei dati;
• nel corso dell’attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti; in particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l’autorità;
• alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e di esse deve essere tenuto informato l’OdV; di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali; dell’avvio di ispezioni deve essere tempestivamente informato l’OdV, con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
PS 2.5 I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte generale del presente Modello), e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui al precedente paragrafo, qualora lo ritenga utile o necessario in considerazione del verificarsi di particolari eventi aziendali l'OdV può effettuare, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati societari, al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello.
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi sensibili individuati nella presente Parte speciale.
PS 2.6 Potenziali aree di rischio
Sono individuate le seguenti attività a rischio, nello svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti strumentali alla commissione dei reati previsti dall’articolo 25 ter d.lgs. 231/01:
a) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all’attività d’impresa;
b) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e delle altre comunicazioni sociali;
c) gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale, altre operazioni straordinarie eventuali come fusioni o scissioni;
d) predisposizione delle comunicazioni ai soci o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti, documenti informativi e allegati;
e) gestione dei rapporti tra e con i soci.
PS 2.7 Principi di comportamento e controllo
In relazione alle attività indicate nel precedente paragrafo, al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dall’articolo 25 ter d.lgs. 231/01 tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:
⁃ mantenere una condotta improntata a principi di correttezza,
trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
⁃ fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Sono inoltre vietate le seguenti condotte:
⁃ predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nonché sull’evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui diritti relativi;
⁃ restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall’effettuarli,
al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge;
⁃ ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
⁃ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
⁃ effettuare aumenti fittizi del capitale sociale;
⁃ ripartire beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima
del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
⁃ porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
⁃ esporre in comunicazioni o nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
Parte Speciale 3
Reati contro la personalità individuale e
reati in materia di lavoro; le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
PS 3.1 Premessa
La terza Parte speciale del modello organizzativo di GM COSTRUZIONI s.r.l. riguarda le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-quinquies e 25-septies D.Lgs. 231/01 – vale a dire i reati previsti dagli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) e 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) 600-bis co. 1 (Prostituzione minorile), 600-ter co. 1 e 2 (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p.; i delitti di cui agli artt. 600-bis co. 2 (Atti sessuali con minori in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità), 600-ter co. 3 e 4 (Diffusione per via telematica ovvero distribuzione di materiale pedopornografico o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori), 600-quater (Detenzione di materiale pedopornografico), 609-undecies (Adescamento di minorenni) c.p.; nonché le fattispecie di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 comma 3 c.p. (lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) inserite fra quelle che possono determinare la responsabilità amministrativa dell’ente dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, con cui è stato aggiunto al catalogo dei reati presupposto già previsti dal d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies (come modificato dall'art. 300 del d.lgs. 81/08).
Tale ultima disposizione presenta un forte raccordo con le norme del d.lgs. 81/08 il
quale stabilisce che il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e attuato dal datore di lavoro debba essere idoneo alla prevenzione dei reati inerenti alla sicurezza del lavoro, indicandone i requisiti a tal fine ritenuti necessari.
PS 3.2 I reati contro la personalità individuale
A fronte di un catalogo così definito, si può fondatamente escludere per ragioni di ordine strutturale, ossia strettamente correlate agli elementi costitutivi delle fattispecie astratte, l’eventualità che si concretizzi una responsabilità della Società in conseguenza di condotte di soggetti apicali o di dipendenti, per i reati di cui agli artt. 600 c.p. (che, peraltro, richiede comportamenti attuati mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di situazioni di
vulnerabilità, inferiorità o necessità), 600-bis, 600-ter, 600- quinquies, 601 (figura che punisce il traffico illecito di persone commesso con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 600 c.p.), 602 e 609-undecies c.p., il cui rischio di realizzazione appare, dall’analisi della realtà aziendale, pressoché inesistente
Quanto al delitto contemplato dall’articolo 600 quater c.p. il rischio di consumazione appare sufficientemente scongiurato dalle regole di condotta stabilite dalla parte speciale numero uno del modello, dedicata ai reati informatici, e in particolare dalla prescrizione che impone a tutti i destinatari di effettuare navigazione in Internet e di utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informatici aziendali solo ed esclusivamente per le attività lavorative della Società; prescrizione che, in caso di inosservanza, comporta a carico del trasgressore l’applicazione di sanzioni disciplinari conformemente a quanto stabilito dal Modello stesso.
PS 3.3 I reati in materia di lavoro
A) Venendo alla fattispecie di cui all’articolo 603 bis c.p., la norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante intermediari, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
A tal proposito, al fine di prevenire la commissione di tali reati, la Società s’impegna a stipulare contratti di lavoro per iscritto, avvalendosi sempre dell’assistenza del Consulente del lavoro, seguendo le condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale relativa ai singoli settori di categoria.
B) Per quel che concerne la sicurezza dei lavoratori, il d.lgs. 81/08 (emanato in attuazione dell’art. 1 della sopra citata legge 3 agosto 2007 n. 123), ha introdotto nel nostro ordinamento un complesso di regole destinate a sostituire la precedente disciplina della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo la veste di un vero e proprio Testo Unico che ha riordinato la materia innovandola sul piano della prevenzione, della formazione, del potenziamento e del coordinamento della vigilanza, del ruolo delle parti sociali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e della diffusione della cultura della sicurezza, assicurando un sistema sanzionatorio equilibrato.
Alcune rilevanti innovazioni del d.lgs. 81/08 riguardano le definizioni, in particolare, di “dirigente” e di “preposto”, figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono tratti dalla
giurisprudenza in materia; degne di nota sono inoltre la definizione di “salute” (corrispondente a quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ricomprendente anche la sindrome da stress), di “norma tecnica”, di “buone prassi” e di “responsabilità sociale delle imprese”, considerate elementi fondamentali per orientare i comportamenti dei datori di lavoro e migliorare i livelli di tutela definiti legislativamente 1.
Un secondo importante aspetto da segnalare nella normativa del d.lgs. 81/08 concerne la delega di funzioni.
L’istituto era in precedenza di mera creazione giurisprudenziale, motivato dall’intento di rendere più semplice all’imprenditore, chiamato ad attuare gli obblighi di sicurezza, l’adempimento dei medesimi mediante ricorso a soggetti dotati di particolare competenza professionale e capacità tecnico-giuridiche.
La giurisprudenza aveva elaborato un vero e proprio elenco di requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali una delega poteva considerarsi efficace ed effettiva. Tale riconoscimento non aveva mai avuto seguito legislativo, salvo l’intervento correttivo del d.lgs. 626/94 che prevedeva in negativo gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro.
L’attuale Testo Unico invece prevede l’istituto della delega all’art. 16, disciplinandone gli aspetti formali e sostanziali, che possono essere così riepilogati:
1) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
2) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3) la delega deve attribuire al soggetto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4) la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5) la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato;
6) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; Lo stesso testo di legge prevede alcune funzioni assolutamente non delegabili (art. 17):
a) la valutazione dei rischi e la conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
b) la designazione del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Si tratta infatti di due adempimenti fondamentali al fine di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, e particolare attenzione a tal fine deve essere primariamente dedicata al DVR, il quale deve essere adeguato alle prescrizioni degli artt. 28 2 e 29 3 del d.lgs. 81/08, presentando le necessarie caratteristiche di valutazione dei rischi, di indicazione delle misure di prevenzione e delle modalità di miglioramento del sistema nel tempo, di individuazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, e delle mansioni che normalmente espongono i lavoratori ai rischi per la loro salute e sicurezza.
Un ulteriore aspetto estremamente importante della disciplina del d.lgs. 81/08 attiene al contenuto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 devono presentare in rapporto alla tutela dei lavoratori al fine di avere efficacia esimente, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Testo Unico 4.
Tale norma, in sintesi, prescrive che il modello debba garantire il controllo sull'adempimento, da parte del datore di lavoro, di determinati obblighi finalizzati a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell’integrità fisica dei lavoratori ovvero, anche in assenza di eventi lesivi, a mantenere elevati gli standard di sicurezza. Inoltre, il modello deve prevedere idonee forme di registrazione dell'adempimento dei suddetti obblighi da parte del datore di lavoro, e un sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Lo stesso art. 30 d.lgs. 81/08 prevede infine che se ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro un'azienda adotta un modello di organizzazione definito conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007 esso si presume conforme ai requisiti prescritti per il modello ex art. 231/01. Questa previsione è di grande rilievo rispetto alla realtà di GM COSTRUZIONI s.r.l.
PS 3.4 La realtà organizzativa e operativa di GM COSTRUZIONI s.r.l. in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La realtà organizzativa e operativa di GM COSTRUZIONI s.r.l. corrisponde alle previsioni del d.lgs. 81/08 ricordate al precedente paragrafo.
La Società ha infatti adottato un Sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, risultante dal Manuale Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente (QSA), certificato conforme alla norma OHSAS 18001:2007 (con emissione del certificato in data 14/12/2017 e validità fino al 13/12/2020), e successivamente alla norma ISO 45001:2018 (con emissione del certificato in data 27/11/2020 e validità fino al 13/12/2023), che in seguito all'adozione del presente Modello di
organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 ne diviene parte costitutiva, sulla base delle previsioni dell'art. 30 d.lgs. 81/08.
Il Sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di GM COSTRUZIONI s.r.l. stabilisce, tra le altre, procedure dedicate di sistema (PS) e operative (PO), tra le quali, in particolare, le procedure di “Gestione della valutazione dei rischi” (PS-04), di “Controllo delle infrastrutture” (locali, attrezzature ed impianti, automezzi, ecc... - PO-01), di “Gestione delle emergenze” (PO-04) e di “Controllo operativo” (PO-06), che sono funzionali alla individuazione delle figure soggettive del Sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e dei loro rispettivi ruoli e rapporti; alla individuazione e alla adozione delle misure e dei controlli volti alla prevenzione ed eliminazione dei rischi sul lavoro; al monitoraggio e alla documentazione (mediante apposita modulistica) degli interventi inerenti al Sistema e all'adempimento degli obblighi di legge in materia.
Un importante strumento del Sistema certificato ISO 45001:2018 di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di GM COSTRUZIONI s.r.l. è rappresentato dal “Registro degli incidenti e dei mancati incidenti” (PS-6a) e dai correlativi “Verbali di incidente o di mancato incidente” (PS-05a) tramite i quali, al fine di assicurare il mantenimento di elevati standards di sicurezza, vengono analizzate le situazioni anomale verificatesi sul lavoro rispetto al normale svolgimento dell'attività operativa da cui sia derivata una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori, individuandone le cause e adottando le conseguenti azioni correttive per prevenire il loro ripetersi.
E' inoltre da evidenziare che il documento di Politica Integrata di GM COSTRUZIONI s.r.l. adotta quale strategia per il raggiungimento degli obiettivi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori la Stop Work Policy, che prevede il potere e il dovere di ogni lavoratore di interrompere immediatamente le attività lavorative in presenza di potenziali situazioni di pericolo, e di darne comunicazione ai superiori al fine di consentire l'individuazione delle azioni correttive idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza prima della ripresa del lavoro.
PS 3.5 La realtà organizzativa e operativa di GM COSTRUZIONI s.r.l. (segue) L'Amministratore Unico, Sig.ra Xxxx Xxxxx, riveste la qualifica di Datore di Lavoro per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08.
In tema di sicurezza GM COSTRUZIONI s.r.l. si avvale inoltre della consulenza di GEOCON Studio Associato per la Geologia e la Sicurezza, con sede a Fano.
La Società ha conferito l'incarico di Medico Competente alla Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxx, ed è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Con l'adozione della prima versione del presente Modello, GM COSTRUZIONI
s.r.l. ha stabilito quale regola organizzativa, per la sua elevata attitudine preventiva e la sua capacità di garantire un migliore controllo sul Sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Società e accrescerne l'efficacia, che la funzione di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) sia conferita a un soggetto esterno alla Società, dotato di comprovata esperienza e competenza in materia.
A febbraio del 2020 l'Amministratore ha nominato RSPP il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Nell'espletamento dell'incarico il RSPP dovrà redigere e inoltrare annualmente al Datore di lavoro una relazione riguardante la situazione aziendale relativa all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 30 comma 1 d.lgs. 81/08. In tale relazione il RSPP dovrà esporre le proprie valutazioni in ordine allo stato di attuazione delle misure e degli adempimenti eventualmente indicati nel periodo di riferimento.
Il Datore di lavoro curerà l'inoltro tempestivo della relazione annuale del RSPP e delle sue ulteriori eventuali comunicazioni informative al RLS e all'OdV.
Parte Speciale 4
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
PS 4.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01).
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono qui di seguito brevemente le singole fattispecie richiamate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25, cui seguono degli esempi astratti di comportamenti vietati da tali norme.
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).
Esempio: uno o più Dipendenti cui sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali, vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di rappresentanza etc.).
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
Esempio: un Dipendente GM COSTRUZIONI s.r.l., allo scopo di ottenere una erogazione da parte delle Comunità Europee, presenta alla competente autorità dei
documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla Società di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal d.lgs. 231/01.
Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 000-000-000 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).
L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
Esempio: un Dipendente GM COSTRUZIONI s.r.l. offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).
Esempio: un Dipendente offre un'ingente somma di danaro al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da GM COSTRUZIONI
s.r.l. per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'ente pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a 10 anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
PS 4.2 Funzione della Parte Speciale 4
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari di GM COSTRUZIONI s.r.l., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
• indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Societari, i Consulenti e Partner di GM COSTRUZIONI s.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
• fornire all' O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
PS 4.3 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.
Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.
Pubblici Ufficiali
Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.
Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
In altre parole, è definita “pubblica” la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.
Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.
I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue: Pubblico Ufficiale:
colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Pubblica funzione amministrativa:
è quella:
a) disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;
b) caratterizzata da:
b. i) formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o
b. ii) dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Norme di diritto pubblico:
norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
Pubblici Ufficiali stranieri
1. Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
2. qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;
3. qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.
Incaricati di un pubblico servizio
La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358
c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.
Per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Il “servizio”, affinché possa definirsi “pubblico”, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.
La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.
La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:
(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
(d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.
Sulla base di quando sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.
Non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.
PS 4.4 Attività Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le principali attività che GM COSTRUZIONI s.r.l., come già esposto nella Parte Generale del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
⁃ le trattative pubbliche e private con la pubblica
amministrazione;
⁃ la partecipazione a gare d’appalto da sola o in ATI con altre imprese;
⁃ la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze;
⁃ la gestione di eventuali verifiche, accertamenti o ispezioni da parte di soggetti preposti;
⁃ il supporto nella gestione, tramite il consulente esterno, degli adempimenti previdenziali ed assicurativi.
Va detto che la Società GM COSTRUZIONI fa parte di un consorzio (Consorzio C.A.R.) ed in misura assolutamente prevalente partecipa a gare di appalto con il consorzio stesso. Tale consorzio è munito di un modello di gestione per la prevenzione della commissione di reati ex d.lgs. 231/01 che è stato consegnato alla Società, cui la stessa si riporta.
PS 4.5 Regole. Il sistema in linea generale
Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti nonché alle regole contenute nel presente Modello.
La Società ha adottato un Modello generale per la qualità, la sicurezza e l’ambiente in cui sono inserite delle procedure di controllo del processo in particolare per la gestione delle commesse e per la gestione dell’attività commerciale (indicate sub PCP01 e PCP02): in esse si prevedono le procedure da osservare per la partecipazione a gare d’appalto (punto 6.1 e seguenti), per le offerte privati, per l’acquisizione di contratti in atti, per le modifiche ai contratti, e per l’esecuzione delle attività di progettazione.
All’esito del controllo di tali procedure si ritiene che le stesse siano da richiamare quale contenuto essenziale del presente modello ai fini della prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione.
Più in generale si precisa quanto segue: il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:
a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del C.A.R.);
b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.
PS 4.6 Le deleghe e le procure
In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.
Delega è quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.
Xxxxxxx è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza vengono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:
a) tutti coloro che intrattengono per conto di GM COSTRUZIONI s.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, e il soggetto cui il delegato deve riportare gerarchicamente;
d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
e) il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.
I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:
a) le procure, sia speciali che generali, sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
b) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
d) le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.
L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.
PS 4.7 Principi di comportamento
I seguenti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, ai Dipendenti e agli Organi Societari di GM COSTRUZIONI s.r.l. e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti ed ai Partner.
E' fatto divieto di:
⁃ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01).
⁃ Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure
aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
b) offrire doni o gratuite prestazioni (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, doni o gratuite prestazioni che possano essere o, comunque, apparire connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società.
Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono
sempre autorizzate dalla D.G. che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte del proprio superiore gerarchico diretto che provvederà a darne comunicazione informativa all' OdV.
In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell' OdV.
Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali; inoltre la funzione interessata predispone l'istruttoria e la sottopone alla D.G. di GM COSTRUZIONI s.r.l.. Di tali liberalità e/o contributi viene immediatamente informato l' OdV;
c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad esempio: conferire un incarico di consulenza ad un parente di un esponente dell’ente pubblico stazione appaltante, ovvero assumere un dipendente pubblico che abbia avuto rapporti con GM COSTRUZIONI quale responsabile di Ente pubblico-stazione appaltante per appalti cui abbia partecipato GM COSTRUZIONI);
d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
PS 4.8 Procedure specifiche applicabili e controlli dell’OdV.
Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre a quanto sopra detto, le procedure indicate nel modello integrato qualità sicurezza e ambiente, oltre alle Regole Generali contenute nella Parte Generale del presente Modello.
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte
Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.
Parte Speciale 5 Reati tributari
P.S. 5.1 Premessa
Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2019, n. 157, e l'art. 5 del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva UE 2017/1371 relativa alla Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. direttiva P.I.F.: Protezione Interessi Finanziari), hanno apportato rilevanti novità al sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi.
In particolare, l'art. 39, comma 2, d.l. 124/19 ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25 quinquiesdecies, che stabilisce, in modo omogeneo alle altre norme sanzionatorie dello stesso d.lgs. 231/01, sanzioni a carico dell'Ente in caso di commissione di alcuni dei reati tributari previsti e puniti dal d.lgs. 10 marzo 2000, 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205) da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.
A sua volta, l'art. 5 d.lgs. 75/20 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità includendo nell'art. 25 quinquiesdecies alcune aggiuntive fattispecie di illecito, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'i.v.a. per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il medesimo art. 5 d.lgs. 75/20 ha inoltre stabilito che, in caso di condanna, l'Ente sia sanzionato non solo con le pene pecuniarie previste per i singoli reati tributari presi in esame dalla nuova disposizione (che per alcuni illeciti prevede importi diversi in funzione del superamento o meno della soglia di profitto di 100.000 euro, e la possibilità di aumenti di 1/3 in caso di profitti di rilevante entità), ma anche con l'irrogazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o della revoca di quelli già ottenuti, e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Va infine segnalato che dalle novità normative sopra illustrate discende una
significativa conseguenza di ordine concreto sotto il profilo della possibilità di applicare agli enti collettivi la confisca obbligatoria per equivalente del prezzo o del profitto del reato, di cui all'art. 12 bis d.lgs. 74/00, nonché la confisca per sproporzione, di cui agli artt. 12 ter d.lgs. 74/00 (introdotto sempre dall'art. 39 d.l.
124/19) e 240 bis c.p. A tale proposito, infatti, si deve ricordare che prima dell'estensione della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01 anche ai reati tributari commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti, la giurisprudenza ha sempre limitato la possibilità di procedere alla confisca (e al previo eventuale sequestro cautelare) nei confronti dell'ente, alla sola confisca diretta dei beni (in primis, del denaro) costituenti il prezzo o il profitto del reato, autorizzando viceversa la confisca per equivalente di altri beni di pari valore
– in caso di mancato rinvenimento di quelli costituenti il prezzo o il profitto del reato – soltanto nei confronti della persona fisica (amministratore o rappresentante legale) autore del reato tributario; e ciò proprio in considerazione del fatto che l'art. 12 bis d.lgs. 74/00 non poteva applicarsi agli enti collettivi dal momento che i reati tributari non erano inclusi nel catalogo dei reati presupposto della loro responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01.
Posto il quadro normativo di riferimento, va rammentato che le analisi sulla struttura e l'operatività di GM COSTRUZIONI s.r.l. effettuate in sede di adozione del Modello e di sue successive revisioni, e compendiate nella Parte Generale (part.
§ 2.1 e 2.4), non hanno evidenziato particolari rischi di commissione dei reati oggetto della presente Parte speciale. Invero, GM COSTRUZIONI s.r.l., pur non avendo nominato un Collegio sindacale né un Revisore dei conti, e dunque pur non avendo istituito un sistema organico di controllo amministrativo e contabile, non di meno si avvale a tali fini ad un rapporto di consulenza esterna affidata ad uno studio commerciale di comprovata esperienza e competenza e di elevata professionalità (Studio Guerra), tale da assicurare, sulla base di procedure operative consolidate e ampiamente collaudate, la puntuale verifica dei flussi finanziari e della loro coerenza e congruità rispetto ai rapporti contrattuali in essere, l'adeguata elaborazione delle informazioni e dei dati economico- patrimoniali di bilancio, il corretto adempimento degli oneri tributari.
Altri fattori importanti di significativo contenimento del rischio di commissione di reati tributari sono poi rappresentati, da un lato, dalle molteplici regole e indicazioni contenute nella Parte Generale, nel Codice Etico (v., in particolare, § 2.1 Onestà e Trasparenza, § 2.5. Rispetto delle norme e § 3.2. Trasparenza della contabilità, documentazione e rendicontazione) e in altre Parti Speciali del presente Modello (v., in particolare, Parte speciale 2 - Reati societari, § PS 2.4 Le regole per la prevenzione dei reati societari, nonché Parte Speciale 4 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, § PS 4.7 Principi di comportamento) che pongono presidii idonei a garantire la trasparenza contabile, la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni, la verità delle informazioni e dei dati; dall'altro lato, le previsioni
del Manuale di gestione adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l. specificamente dedicate alla “Gestione amministrazione e contabilità” (inquadrata nell'ambito dei Processi di Supporto ai Processi Primari), e alle sue articolazioni della “Gestione pagamenti ed incassi e relativa fatturazione”, del “Controllo crediti, debiti ed esposizioni finanziarie” e della “Gestione rapporti banche”, nonché alla “Creazione, aggiornamento e controllo delle informazioni documentate” (procedura gestionale PG 07.03), e al “Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno”, ivi inclusi i subappalti.
In questo contesto, obiettivo della presente Parte Speciale è di ridurre ulteriormente il rischio del verificarsi di Reati Tributari, fornendo ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti di GM COSTRUZIONI s.r.l. una maggiore conoscenza della normativa penale rilevante e degli aspetti problematici della materia, insieme ad alcune indicazioni di principio ed operative che si pongono in relazione sinergica con le regole e le procedure sopra ricordate, in vista del conseguimento del risultato voluto.
PS 5.2 Le fattispecie di reato presupposto
L'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 prevede che (comma 1):
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 (n.b.: ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, pari o superiore a € 100.000), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (n.b.: ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, inferiore a € 100.000), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 (n.b.: importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta, pari o superiore a € 100.000), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis (n.b.: importo non rispondente al vero indicato nelle
fatture o nei documenti per periodo di imposta, inferiore a € 100.000), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Lo stesso art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 prevede inoltre che (comma 1 bis):
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
I Reati Tributari previsti dal d.lgs. 74/00, richiamati dall’articolo 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 sono quindi i seguenti:
A) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
B) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
C) Dichiarazione infedele (art. 4);
D) Omessa dichiarazione (art. 5);
E) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2- bis);
F) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
G) Indebita compensazione (art. 10-quater);
H) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/00).
A) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/00)
E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Secondo quanto riportato nell’art. 1 del d.lgs. 74/00 (Definizioni), nel fine di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito rimborso o credito d’imposta.
Nell’enunciato del primo comma dell’art.2, oltre all’ipotesi dell’impiego di fatture false, vengono in considerazione (e, in sostanza, sono equiparati alle fatture) anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, alle autofatture, alle note di credito e di debito, alle certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, alle note spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, alle schede carburante: tale documentazione può consentire una deduzione indebita di costi.
La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà (inesistenza oggettiva), o in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale (inesistenza soggettiva).
B) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/00)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (quelli di cui al precedente punto A), è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione
dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
In questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente art. 2, la differente metodologia per realizzare il reato di evasione di imposte si fonda sul compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. “apparenti”, poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (art. 1, comma g-bis del d.lgs. 74/00). In alternativa, per il compimento del reato in oggetto, si può ricorrere a documenti falsi e ad altri mezzi fraudolenti per ostacolare l’accertamento e indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria.
Utilizzando gli strumenti di cui sopra, devono ricorrere, simultaneamente, le due condizioni: che l’evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 euro e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione siano in misura superiore al 5% del totale egli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque maggiori di 1.500.000 euro.
Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell’IVA, non solo ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, non rientrano nel novero dei mezzi fraudolenti, definibili come le “condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà” (art. 1, comma g-ter d.lgs. 74/00).
C) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/00)
Fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3 (quelli di cui ai precedenti punti A e B), è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indice in una delle
dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quanto, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a due milioni di euro.
Ai fini della configurabilità del reato non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Non sono inoltre punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale limite non si tiene conto inoltre ai fini del superamento delle soglie di punibilità del reato.
D) Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/00)
La norma qui in rilievo punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a cinquantamila euro.
Se è omessa la dichiarazione di sostituto di imposta, la pena è della reclusione da due a cinque anni, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro.
Ai fini della configurabilità del reato non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, o non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
E) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/00)
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
La commissione del reato presenta un evidente parallelismo con quanto riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto A) il reato riguarda colui che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o prestatore del servizio, per consentire a terzi l’evasione dell’imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta).
Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all’ipotesi dell’impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale.
I termini emissione o rilascio di fatture o altri documenti falsi implicano che non è sufficiente, per la commissione del reato, la semplice predisposizione di tale documentazione.
F) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/00)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di consentire l’evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta), con la sua condotta (occultamento/distruzione) determina l’impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d’affari. L’interesse tutelato dalla norma in esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.
Si tratta di un delitto a consumazione anticipata: non è necessario il conseguimento dell’evasione, ma è sufficiente l’ostacolo alla ricostruzione degli imponibili.
L’occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa.
La distruzione si traduce nell’eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o nel renderla illeggibile con abrasioni o cancellature.
G) Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/00)
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa quanto dovuto all'Erario, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo superiore a cinquantamila euro.
La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nel caso in cui siano utilizzati in compensazione crediti inesistenti, sempre per un importo superiore a cinquantamila euro.
La due condotte presentano quindi diversi livelli di gravità in funzione del tipo di crediti portati in compensazione sull'importo delle imposte dovute: nel primo caso si tratta di crediti effettivi, ossia di costi effettivamente sopportati dal contribuente, ma non utilizzabili a tale fine a norma del d.lgs. 241/1997; nel secondo caso invece si tratta di crediti inesistenti, ossia di costi mai sostenuti, fraudolentemente documentati.
H) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/00)
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Il reato richiede il dolo specifico di simulare una vendita, o compiere altri atti fraudolenti, per privarsi di beni che l’Amministrazione Finanziaria potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni.
Per l’integrazione del reato è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche solo ipotetica.
La norma punisce inoltre, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, all’interno di una procedura di transazione fiscale, espone nella documentazione presentata all'Amministrazione Finanziaria elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi di importo superiore a cinquantamila euro, con lo scopo di ottenere un ridotto pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri. La pena è della reclusione da un anno a sei anni se gli elementi passivi fittizi esposti sono di importo superiore a duecentomila euro.
P.S. 5.3 Principi generali di comportamento
In via generale, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto.
In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi, anche minimi, nel calcolo delle imposte dovute. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l., è fatto divieto di:
• effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;
• effettuare qualunque tipo di pagamento nell’interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
• effettuare pagamenti a soggetti terzi senza previa verifica della presenza del benestare servizio reso ovvero dell’effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
• registrare a contabilità movimenti bancari, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l’effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
• indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (e.g., costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
• indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
• emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;
• occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico/patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
• omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
• omettere il versamento delle imposte dovute;
• ricorrere all’istituto della compensazione, ai sensi dell’art 17 del d.lgs. 241/1997, utilizzando crediti d’imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti;
• porre in essere simulatamente operazioni di alienazione o altri atti fraudolenti su beni della Società con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva eventualmente attivata o attivabile dall’Amministrazione Finanziaria.
Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:
• rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
• assicurare che tutte le decisioni siano assunte da persone con adeguata competenza ed esperienza e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
• adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, sarà necessario fare ricorso ad un’ulteriore valutazione professionale (c.d. second opinion) ovvero a forme di dialogo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria, al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento tributario, all’individuazione del più corretto regime fiscale applicabile;
• assicurare che l’onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria;
• sviluppare e promuovere relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca;
• garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, nonché tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
• custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
• rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/certificazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
P.S. 5.4 Gestione delle risorse finanziarie
Le seguenti regole hanno lo scopo di agevolare la corretta gestione delle risorse finanziarie della Società, la definizione dei relativi ruoli e i relativi controlli; esse fungono da presidio rispetto al rischio di commissione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale - potendo peraltro svolgere tale funzione preventiva anche rispetto ad altre fattispecie di reati previsti dal d.lgs. 231/01, quali i reato di riciclaggio, di autoriciclaggio, di corruzione tra privati - e concernono le Operazioni Sensibili di seguito elencate:
- gestione contabilità generale;
- gestione conti correnti bancari;
- gestione cassa;
- gestione pagamenti;
- gestione incassi.
I Destinatari del presente Modello coinvolti in tali Operazione Sensibili devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:
a) ogni disposizione deve essere tracciabile;
b) è vietato eseguire i propri incarichi in contrasto con le funzioni e i poteri conferiti dalla Società; in particolare, nello svolgimento degli incarichi è vietato
effettuare disposizioni in contrasto con le istruzioni e le autorizzazioni ricevute, o in contrasto con le procedure aziendali;
c) ogni documento contabile giustificativo di ogni operazione deve essere archiviato nel rispetto delle relative procedure aziendali; nel caso di operazioni una tantum il documento giustificativo archiviato deve recare la sottoscrizione di chi ne ha curato l'esecuzione;
d) la documentazione riguardante tutte le attività di gestione di risorse finanziarie della Società deve rispondere a criteri di accuratezza e completezza;
e) ogni registrazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione che consenta di dimostrarne inerenza, competenza e congruità all'attività aziendale;
f) è vietato far circolare in entrate o in uscita denaro contante in misura superiore all'importo consentito per legge, per singola causale;
g) l'apertura e la chiusura dei conti correnti della Società è di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non può essere delegata;
h) la gestione operativa dei conti correnti è effettuata esclusivamente dai Dipendenti addetti alla Amministrazione secondo l'Organigramma e Mansionario della Società;
i) l'homebanking è gestito esclusivamente dall'Amministratore e dal responsabile della funzione Amministrazione; le password di accesso all'homebanking non possono essere comunicate o altrimenti rese note ad altri soggetti;
l) il responsabile dell'Amministrazione invia settimanalmente all'Amministratore il saldo dei rapporti bancari;
m) la cassa è gestita dai Dipendenti addetti alla Amministrazione; il denaro contante può essere utilizzato solo per spese minori necessarie per la conduzione quotidiana dell'attività aziendale (spese di cancelleria, piccole manutenzioni, acquisto di materiali per pulizie, ecc...);
n) i movimenti di cassa sono registrati immediatamente; con cadenza mensile deve essere verificata la corrispondenza tra il contenuto della cassa e le registrazioni, e sul registro di cassa è riportato il controllo effettuato;
o) per i pagamenti ai fornitori, all'arrivo di una fattura i Dipendenti addetti agli Acquisti e all'Amministrazione verificano l'avvenuta esecuzione della prestazione e la sua corrispondenza sia all'ordine di acquisto o al contratto, sia alla causale indicata nella fattura; in caso di non corrispondenza, l'Amministrazione blocca il pagamento e contatta il fornitore per i necessari chiarimenti; eventuali maggiori costi rispetto agli importi stabiliti nell'ordine di acquisto o nel contratto sono pagati
solo dietro presentazione del relativo giustificativo, che viene allegato alla fattura; i pagamenti sono effettuati solo con modalità tracciabili;
p) i pagamenti ricevuti sono immediatamente registrati in contabilità; l'Amministrazione verifica la corrispondenza tra l'importo della fattura di riferimento e l'importo del pagamento ricevuto; la fattura è archiviata unitamente alla stampa dell'estratto conto corrente bancario ovvero con il documento bancario attestante il pagamento ricevuto.
Tutta la documentazione contabile inerente ai pagamenti effettuati e ai pagamenti ricevuti è messa a disposizione dell'OdV su richiesta di quest'ultimo.
I Destinatari che nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie rilevino una qualsiasi anomalia che presenti carattere di eccezionalità devono segnalarla all'OdV.
GM COSTRUZIONI
s.r.l.
CODICE ETICO
INDICE
PREMESSA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI E VALORI
2.1. Onestà e trasparenza
2.2. Centralità della persona
2.3. Tutela del lavoro
2.4 Rispetto delle norme
3. NORME E STANDARDS DI COMPORTAMENTO
3.1. Conflitti di interesse
3.2. Trasparenza della contabilità, documentazione e rendicontazione
3.3. Doni ed altre utilità
3.4. Corruzione e concussione
3.5. Tutela della privacy - Dovere di riservatezza
4. RAPPORTI CON LA CLIENTELA
5. ATTIVITA' COLLATERALI
6. ATTUAZIONE E CONTROLLO
7. SISTEMA DISCIPLINARE
PREMESSA
Il presente Codice Etico, che è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da GM COSTRUZIONI s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/01, compendia i principi di comportamento cui GM COSTRUZIONI s.r.l. ritiene indispensabile attenersi nello svolgimento delle proprie attività d'impresa; principi rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati, nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Il presente Codice Etico ha, in questa prospettiva, lo scopo di improntare a trasparenza, correttezza, buona fede, lealtà, integrità e credibilità i rapporti interni nonché i rapporti che la Società intrattiene, sia in via permanente, sia in via occasionale, con soggetti terzi, pubblici o privati, e si compone di un complesso di valori e regole il cui rispetto e la cui osservanza costituiscono essenziali ed imprescindibili elementi di orientamento dell’attività aziendale.
Il presente Codice Etico è redatto in conformità alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di gestioni e controllo” di Confindustria (aggiornamento giugno 2021) e al “Codice di comportamento delle imprese di costruzione” dell'A.N.C.E. - Associazione Nazione Costruttori Edili (revisione 2008).
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
I Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti, soci e amministratori della Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni di collaborazione con GM COSTRUZIONI s.r.l.
La Società promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i Destinatari, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l’applicazione.
I Destinatari hanno l’obbligo di conoscere le leggi e i comportamenti conseguenti che richiedono, le norme del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 di GM COSTRUZIONI s.r.l., astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al loro superiore gerarchico o all’Organo Amministrativo o all’Organismo di Vigilanza per chiarimenti o segnalazioni di comportamenti non conformi alla legge, al Codice Etico o al Modello, e collaborare con le figure deputate a verificare le violazioni, conformemente a quanto stabilito nel Modello stesso; l'inosservanza di tali doveri verso la Società determina la
possibile applicazione di sanzioni disciplinari, conformemente alle previsioni del Modello.
2. PRINCIPI E VALORI
Le attività di GM COSTRUZIONI s.r.l. sono svolte attenendosi imprescindibilmente ai seguenti principi:
1) rispetto delle leggi vigenti negli Stati in cui la Società svolge la propria attività e dei principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard internazionali nella conduzione degli affari quali trasparenza, correttezza e lealtà;
2) divieto di ricorrere a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori ed i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi, da perseguire esclusivamente con l’eccellenza della performance in termini di qualità, di convenienza dei servizi e fondate sull’esperienza e sull’attenzione al cliente;
3) adozione di procedure operative e di un adeguato sistema di controlli interni atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
4) perseguimento dell’eccellenza e della competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti prestazioni e/o servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
5) tutela e valorizzazione delle risorse umane di cui la Società si avvale;
6) tutela della reputazione e del patrimonio aziendale.
2.1 Onestà e Trasparenza
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di GM COSTRUZIONI s.r.l., le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.
I rapporti con l'esterno, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto.
GM COSTRUZIONI s.r.l. dialoga in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo, con le sue controparti commerciali.
2.2 Centralità della persona
In coerenza con la propria visione etica di fondo la GM COSTRUZIONI s.r.l. promuove il valore della persona attraverso il rispetto dell’integrità fisica, culturale
e morale e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri; sostiene e rispetta i diritti umani in ogni ambito del proprio agire.
2.3 Tutela del lavoro
GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a non usufruire, neppure indirettamente, sia del lavoro forzato e obbligatorio, sia del lavoro minorile.
Rifiuta ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane.
GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera.
GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a comunicare e illustrare nei tempi e modi adeguati ai propri dipendenti i principi fondamentali ai base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e di ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali principi prevedono di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico; di rispettare i criteri di salubrità nei luoghi di lavoro e di ergonomicità nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro; di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericolo; di programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza del lavoro; di impartire adeguate informazioni ai lavoratori.
2.4 Tutela dell'Ambiente
G.M. COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività. La Società, inoltre, si impegna a promuovere, nelle forme possibili, la condivisione di questi valori anche ai soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti contrattuali, eventualmente tramite apposite clausole negoziali.
In particolare, G.M. COSTRUZIONI s.r.l. si propone di adottare misure atte a limitare e, se possibile, annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e
in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione), nonché misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, secondo l'evoluzione normativa in materia ambientale, sia nell'assunzione delle decisioni sia nella fase della loro attuazione.
2.5. Rispetto delle norme
Nell’ambito della loro attività professionale, i dipendenti e i collaboratori, i soci e l'Amministratore di GM COSTRUZIONI s.r.l. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice Etico, il Modello di organizzazione gestione e controllo della Società, i regolamenti interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di GM COSTRUZIONI s.r.l. può giustificare una condotta in violazione di tali norme.
3. NORME E STANDARDS DI COMPORTAMENTO
3.1. Conflitti di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività di interesse di GM COSTRUZIONI s.r.l. devono sempre essere ridotte al minimo le situazioni ove i soggetti coinvolti siano in conflitto di interesse. Per conflitto di interessi deve intendersi ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, siano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (familiari, amici, conoscenti) o di altri enti collettivi di cui si è amministratori o dirigenti.
L'Amministratore deve rendere note per iscritto ai soci ogni sua eventuale situazione di conflitto di interessi correlata a decisioni da assumere dell'interesse della Società e, se del caso, astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.
Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il consulente e il suo personale e il soggetto terzo devono attenersi alle stesse regole di comportamento che sono tenuti a seguire anche i dipendenti della Società
La Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quando ciò può determinare un conflitto di interessi.
3.2. Trasparenza della contabilità, documentazione e rendicontazione
GM COSTRUZIONI s.r.l. si adopera affinché i risultati economico/finanziari siano
tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio assunto con l’investimento dei propri capitali.
In quest'ottica, GM COSTRUZIONI s.r.l. opera con la massima trasparenza contabile coerentemente con le migliori pratiche di business. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili.
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, tale da consentire l’agevole registrazione contabile, l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell’operazione. Ciascuna registrazione contabile, a sua volta, deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
3.3. Doni ed altre utilità
In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d’uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all’espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.
Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al capoverso precedente, è necessario darne immediata comunicazione all’Amministratore e provvedere, se del caso, alla restituzione degli stessi al donante.
In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d’uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione della Società, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all’espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.
Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, in ragione della posizione ricoperta nella stessa, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le
organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.
3.4. Corruzione e concussione
GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.
Non è consentito che siano versate somme di denaro, o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società. In particolare, è vietato offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore. Nei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o ad altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai poter essere interpretato come una ricerca di favori.
E' vietato accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.
Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica amministrazione, gli incaricati di GM COSTRUZIONI s.r.l. non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto delle Pubblica amministrazione.
Nella effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto delle leggi e della corretta pratica commerciale.
3.5. Tutela della privacy - Dovere di riservatezza
I dipendenti e collaboratori e l'Organo amministrativo della Società, con particolare riferimento a coloro che sono autorizzati a disporre e trattare dati personali, soprattutto sensibili e giudiziari, ai sensi del GDPR 2016/679, devono considerare la riservatezza quale principio vitale dell’esercizio dell’attività istituzionale in quanto valore fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest’ultima ripone la clientela. A tale fondamentale principio essi sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto.
È pertanto espressamente vietato rendere noti a soggetti esterni alla Società contenuti, effetti, termini od ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni aventi efficacia esterna, prima che gli stessi siano stati formalizzati e formalmente comunicati alle parti interessate.
I dati personali possono essere resi noti solo a coloro che abbiano l’effettiva
necessità di conoscerli per l’esercizio delle loro specifiche funzioni.
Ogni soggetto che intrattiene rapporti di collaborazione con la Società deve adottare ogni cura per evitare l’indebita diffusione di tali dati e/o informazioni.
Non è consentito divulgare e usare impropriamente informazioni e/o qualunque altro genere di notizia che abbia carattere di riservatezza connesso ad atti ed operazioni proprie di ciascuna mansione svolta, senza specifica e documentata autorizzazione rilasciata nei limiti di quanto consentito dalla legge.
Non sono consentiti l’uso, la trasmissione, la memorizzazione documentale o informatica di informazioni illecite o socialmente riprovevoli.
Non è consentito l'accesso a terzi a documenti interni alla Società, sia formalizzati, sia in fase di redazione, se non nei casi e nei modi previsti dalla legislazione, nonché dalla normativa interna vigente.
È necessario mantenere il segreto su qualsiasi informazione commerciale o organizzativa acquisita nel corso dello svolgimento della propria attività, salvo che la legge non preveda altrimenti.
Non è consentito intrattenere rapporti, riguardanti le attività della Società, con organi di stampa od altri mezzi di comunicazione di massa, salvo il caso in cui ci sia una espressa autorizzazione da parte dell’Organo amministrativo.
Non è consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Società.
4. RAPPORTI CON I FORNITORI E CON LA CLIENTELA
La Società manifesta una costante sensibilità e attenzione alla salvaguardia della qualità della relazione con i propri fornitori e con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo queste condizioni indispensabili per il processo di creazione e distribuzione del valore.
La Società intrattiene relazioni d’affari con quei fornitori e clienti che presentino idonei requisiti di serietà ed affidabilità, personale e commerciale, e che improntano la loro condotta a principi analoghi a quelli stabiliti dal presente Xxxxxx. Non vi sono preclusioni di principio verso alcun fornitore o cliente o categoria di fornitori o clienti ma non devono essere assolutamente intrattenute relazioni, in modo diretto o indiretto, con soggetti comunque operanti al di fuori della liceità.
La professionalità, la competenza, la disponibilità e la cortesia rappresentano i
principi guida che i Destinatari del presente Xxxxxx sono tenuti a seguire nei loro rapporti con i fornitori e con la clientela.
La Società si propone di offrire alla clientela servizi di alta qualità e, pertanto, si assume l’impegno di realizzare quelle condizioni che consentano di mantenere la qualità stessa ai massimi livelli.
La Società opera nei confronti della clientela con la massima trasparenza; in particolare, è di basilare importanza fornire alla clientela informazioni circostanziate in tema di impegni reciprocamente assunti e di rischi impliciti nella natura delle operazioni poste in essere.
Per ogni rapporto giuridico intrattenuto dal personale della Società con terzi e/o fornitori di beni o servizi è fatto obbligo di dare ad essi adeguata rappresentazione della propria posizione in azienda nonché dei relativi poteri di rappresentanza.
Lo stile di comportamento di GM COSTRUZIONI s.r.l. nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.
5. ATTIVITA’ COLLATERALI
Le strutture ed i beni della Società sono destinati all’espletamento delle funzioni assegnate.
Il personale della Società, pertanto, deve proteggere e custodire i beni ed i valori che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale.
Non è consentito svolgere attività che possano in qualche modo ledere l'immagine della Società o essere in contrasto con il corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla stessa.
E’ vietato e del tutto estraneo alla Società qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l’impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale.
Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti connessi ai reati sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all’Organismo di Xxxxxxxxx, conformemente alle previsioni del Modello di organizzazione gestione e controllo di GM COSTRUZIONI s.r.l.
6. ATTUAZIONE E CONTROLLO
Tutti coloro ai quali si applica il presente Xxxxxx sono tenuti a conoscerlo ed a contribuire alla sua attuazione e al suo miglioramento. A tal fine i vertici aziendali, per quanto di rispettiva competenza, ne facilitano e ne promuovono la conoscenza. Qualunque situazione che violi, in tutto o in parte, il presente Xxxxxx va segnalata, immediatamente e per iscritto, all’Amministratore o al proprio superiore, che provvederanno ad indirizzarla all’Organismo di Xxxxxxxxx, fornendo, altresì, documentazione dell’avvenuto inoltro al segnalante.
In caso di mancato inoltro da parte dei suddetti soggetti, l’inoltro sarà effettuato direttamente dal segnalante all’Organismo di Vigilanza. La Società provvederà a istituire, dandone idonea informazione ai Destinatari, un apposito canale di segnalazione in via informatica che assicuri la riservatezza della comunicazione, e garantisce comunque la riservatezza verso il segnalante.
L’Organismo di Vigilanza valuterà l’attinenza e la rischiosità delle condotte oggetto di segnalazione, in relazione ai valori aziendali ed alla normativa vigente, e comunicherà le proprie valutazioni all'Amministratore.
Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie a soggetti diversi da quelli specificatamente preposti.
Nessuno potrà subire ritorsioni di alcun genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico.
All’Organismo di Vigilanza è demandata la predisposizione di eventuali proposte di miglioramento del Codice Etico, da sottoporre all’approvazione dell'Organo amministrativo; tutte le funzioni aziendali, per quanto di rispettiva competenza, accertano il rispetto del Codice da parte dei destinatari.
L’osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente della Società nonché delle persone fisiche o giuridiche titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro rapporto di collaborazione che comporti una prestazione di opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporanea, con la Società.
7. SISTEMA DISCIPLINARE
La Società si impegna a vigilare per evitare violazioni al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, e a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle
regole in essi contenute, conformemente alle specifiche previsioni dettate in proposito dal Modello.
In caso di violazioni commesse dai dipendenti – per i quali l'osservanza delle regole del Modello di organizzazione gestione e controllo e del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile, sicché i comportamenti ad esse contrari sono considerati inadempimenti della obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ed hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari
– la Società adotterà i provvedimenti di natura disciplinare previsti dal contratto individuale di lavoro e dalla contrattazione collettiva (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento), indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico dell’autore della violazione, e a prescindere dalla eventuale instaurazione di un procedimento penale per il reato eventualmente commesso dall'autore della violazione del Modello o del Codice. Le sanzioni applicate dovranno essere proporzionali alla gravità e alla recidività della mancanza, all'intenzionalità della stessa o al grado della colpa.
In caso di violazioni commesse dall'Amministratore, l'Assemblea dei soci adotterà provvedimenti proporzionali alla gravità e recidività della mancanza, all'intenzionalità della stessa o al grado della colpa, fino alla revoca del mandato per giusta causa, fermo restando il diritto di GM COSTRUZIONI s.r.l. di chiedere il risarcimento degli eventuali danni provocati dalla condotta illecita.
Le violazioni commesse da collaboratori o consulenti esterni saranno sanzionate con la risoluzione del relativo rapporto contrattuale, fermo restando il diritto di GM COSTRUZIONI s.r.l. di chiedere il risarcimento degli eventuali danni provocati dalla condotta illecita.