STATUTO DELLA
Allegato "A" all'atto raccolta n.
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI"
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. la "FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI", di seguito denominata Fondazione, è costituita per trasformazione dell'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367.
2. La Fondazione ha sede in Napoli presso il Teatro di San Carlo, svolge la propria attività in Italia e all'estero e ha durata illimitata.
3. La Fondazione è ente di prioritario interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto del comma 1 dell'art. 6 della Legge 14 agosto 1967 n. 800 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367.
4. Il presente Statuto, adottato ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 ed adeguato alle previsioni dell'art. 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112, disciplina, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione.
Articolo 2 - Finalità e attività
1. La Fondazione non persegue scopi di lucro, con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali.
2. Scopo della Fondazione, attribuito dalla legge e dallo Statuto, è la diffusione dell'arte musicale, l'educazione musicale della collettività, nonché lo sviluppo artistico e professionale del proprio personale.
3. La Fondazione ha specificamente ad oggetto:
a) la realizzazione in Italia o all'estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale, di concerti e di balletti;
b) la gestione del Teatro di San Carlo;
c) la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di eventi musicali lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza;
d) la salvaguardia e la conservazione del nome, del logo, del marchio, dell'immagine, della denominazione storica e di quelle delle manifestazioni organizzate dal Teatro di San Carlo nonché di ogni altro segno identificativo di cui la Fondazione è unica ed esclusiva titolare;
e) la salvaguardia e la conservazione del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro di San Carlo e di ogni manifestazione da esso organizzata o allestita;
f) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
g) la predisposizione e la gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico e tecnico;
h) la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;
i) la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale;
l) l'istituzione, l'organizzazione e gestione di un centro di documentazione, di un archivio storico e di un museo storico attinenti l'attività della Fondazione;
m) la pubblicazione di opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica, la storia del teatro o specifici eventi artistico-musicali;
n) lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grande tema della musica;
o) la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri, per una fattiva collaborazione, diretta sia alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali; ciò anche consentendo stages presso il Teatro di San Carlo od organizzando stages presso altri teatri e centri musicali italiani
o stranieri, per il proprio personale;
p) attuare e promuovere programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche attraverso la realizzazione di corsi e di laboratori volti alla formazione di musicisti, di artisti del coro, di tersicorei e di personale tecnico ed amministrativo, anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;
q) attuare e gestire - nei settori del teatro e della musica - in modo diretto o indiretto scuole di ogni ordine e grado nonché, in genere, servizi educativi, culturali e ricreativi;
r) predisporre strutture e servizi - nei settori del teatro e della musica - volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca scientifica, di insegnamenti superiori, universitari, post-universitari e di formazione professionale in genere, nonché di qualsiasi altra attività finalizzata agli scopi precitati, anche in collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni;
s) promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo
indirizzo;
t) promuovere e curare direttamente od indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale nei settori del teatro e della musica e più in generale in quello culturale;
u) promuovere la realizzazione di una web tv;
v) elaborare materiale didattico a sostegno delle iniziative intraprese;
z) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni, curare ricerche, nonché gestire corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;
aa) aderire, collaborare e stipulare convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo;
bb) il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati.
4. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità ad esse, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa di settore, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.
5. La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto e quindi:
a) partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative anche insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purchè tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la Fondazione partecipa;
b) fare operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie;
c) stabilire forme di collaborazione con altri teatri lirici, università, accademie, conservatori e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale;
d) assumere partecipazioni non totalitarie in società di capitali, con riferimento privilegiato verso quelle società che svolgono attività connesse a quelle proprie della Fondazione.
6. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, coordinando periodicamente le
proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
Articolo 3 - Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni e dalle attività che risultano dalla relazione di stima del patrimonio dell'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" redatta ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;
b) dagli apporti dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli, specificamente destinati a patrimonio;
c) dall'utilizzazione, senza corrispettivo, del complesso costituente il Teatro di San Carlo;
d) dalle eventuali contribuzioni dei Soci Privati, così come definiti dal successivo art. 5 e dei Benemeriti e Sostenitori, di cui al successivo art. 6, destinate a patrimonio;
e) dalle altre somme di danaro e dai beni mobili o immobili pervenuti da donazioni, eredità e legati che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di indirizzo, abbiano destinato a patrimonio. Per i beni immobili si applica, in ogni caso, la disposizione contenuta nel successivo comma 2.
2. Gli immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo devono essere venduti, tranne che non si tratti di cespiti direttamente
destinati all'esercizio dell'attività della Fondazione. Il Consiglio di indirizzo può assumere un diverso orientamento, se adeguatamente motivato.
3. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni individuati dal successivo art. 4.
Articolo 4 - Risorse per la gestione
1. Sono destinati alla gestione della Fondazione:
a) i corrispettivi derivanti dalle attività;
b) i corrispettivi derivanti dalla utilizzazione da parte di terzi della denominazione "Teatro di San Carlo", dell'immagine del Teatro, del logo, del marchio, delle manifestazioni artistiche create dalla Fondazione Teatro di San Carlo e concesse per iniziative che siano coerenti con le proprie finalità nonché di ogni altro segno identificativo del Teatro;
c) gli avanzi di gestione;
d) i contributi dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
e) le contribuzioni versate dai Soci Privati, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
f) le somme versate da Xxxxxxxxxx e Sostenitori, di cui al successivo art. 6;
g) le erogazioni ottenute a titolo di sponsorizzazione per specifiche manifestazioni o per singole attività.
Articolo 5 - Fondatori pubblici e Soci privati
1. Lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli sono Fondatori pubblici, come stabilito dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367.
2. Possono partecipare all'attività della Fondazione anche Soci Privati che contribuiscano, al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, con un apporto finanziario annuo almeno pari al 3% (tre percento) dell'erogazioni statali ovvero alla maggiore misura eventualmente fissata dal Consiglio di Indirizzo. Per Soci Privati si intendono soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica che non siano Fondatori.
3. L'apporto complessivo dei contributi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del 40% (quaranta percento) del patrimonio stesso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente
statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo, i soci privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo al fondo di gestione e/o al fondo di dotazione non inferiore al 15% (quindici percento) del totale delle erogazioni statali. Per raggiungere tale entità di apporto i soci privati interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun socio privato può sottoscrivere non più di una dichiarazione. L'ammontare dell'apporto annuo dei soci privati in misura non inferiore a quanto stabilito nei precedenti commi va verificato, biennio per biennio, con riferimento o all'anno in cui avviene l'ingresso nella Fondazione oppure all'anno in cui avviene la riconferma. La permanenza nel Consiglio d'Indirizzo di rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all'erogazione degli apporti annui nelle misure previste dal presente comma. Il Sovrintendente ha il compito di riferire al Consiglio di Indirizzo, per gli eventuali necessari provvedimenti, in ordine all'avvenuta erogazione.
5. A cura del Consiglio di Indirizzo e sotto la sua responsabilità
viene tenuto l'albo dei soci privati. Per i Soci Privati che non
dovessero conseguire il diritto a far parte del Consiglio d'indirizzo la partecipazione è assicurata attraverso l'invito a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche sedute propedeutiche all'approvazione di atti concernenti questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione, individuate come tali dal Consiglio di Indirizzo.
6. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
7. Il Consiglio di Indirizzo, ove lo ritenga opportuno, può emanare uno o più regolamenti diretti a disciplinare le figure e le attività dei soci privati nonché il funzionamento del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 6 - Benemeriti e Sostenitori del Teatro di San Carlo
1. Sono Benemeriti del Teatro di San Carlo e assumono tale qualifica i soggetti che versino contributi annuali di importo non inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) euro destinati al fondo di gestione.
2. Sono considerati Sostenitori del Teatro di San Carlo e assumono tale qualifica i soggetti che versino contributi annuali di importo non inferiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) euro destinati al fondo di gestione.
3. Tali soggetti partecipano alla vita della Fondazione attraverso incontri da tenersi almeno una volta l'anno nei modi e nelle forme definiti dal Sovrintendente, anche in ragione della diversa entità delle contribuzioni.
4. I Benemeriti ed i Sostenitori non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
Articolo 7 - Consulta
1. Il Consiglio di Indirizzo istituisce una Consulta composta dai Soci Privati di cui al precedente articolo 5, comma 2, nonché dai Benemeriti e Sostenitori di cui al precedente articolo 6, al fine di assicurare una loro partecipazione stabile alla vita della Fondazione.
Articolo 8 - Acquisizione status di Socio Privato
1. Possono assumere lo status di Socio Privato coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo della Fondazione. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere:
a) tutte le notizie necessarie a consentire una perfetta conoscenza: della persona fisica, della struttura giuridica e imprenditoriale delle società, della natura e struttura degli enti pubblici o privati;
b) l'ammontare delle contribuzioni che, nel rispetto sia dei minimi e sia delle modalità di cui all'articolo 5, intendono destinare al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione;
c) l'impegno ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascun soggetto deve precisare nella domanda. La Fondazione, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati;
d) il numero di anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione.
2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Indirizzo, che può chiedere qualunque documento integrativo per una compiuta istruttoria della domanda, ivi inclusa l'esibizione di certificazioni antimafia.
Articolo 9 - Riconoscimento e perdita dello status
1. Lo status di Socio Privato si acquista con la comunicazione di accettazione da parte della Fondazione e con il versamento della somma dovuta per il primo anno.
2. Lo status di Benemerito e di Sostenitore viene riconosciuto con determinazione del Sovrintendente verificato l'avvenuto versamento dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, per almeno una annualità.
3. Lo status di Socio Privato, di Benemerito e di Sostenitore si perde:
a) con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;
b) nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della Fondazione.
Articolo 10 - Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
A) il Presidente;
B) il Consiglio di Indirizzo;
C) il Sovrintendente;
D) il Collegio dei Revisori.
2. I componenti degli organi della Fondazione, di cui alle lettere "A", "B" e "D" del comma 1, non rappresentano coloro che li hanno nominati, né rispondono ad essi.
Articolo 11 - Il Presidente ed il Vice Presidente od i Vice
Presidenti
1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Napoli ovvero altra persona da lui nominata.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
b) convoca il Consiglio di Indirizzo ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede;
c) firma gli atti e tiene il libro dei verbali del Consiglio di Indirizzo;
e) sovrintende al buon andamento delle attività della Fondazione;
f) cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
g) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti. Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati in precedenza basta a fare presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine sopra descritto ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Articolo 12 - Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo
1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di componenti variabile tra 5 (cinque) e, nel caso in cui il numero dei soggetti
legittimati alla designazione sia superiore, 7 (sette) membri.
2. Il primo componente è il Sindaco della Città di Napoli o persona da lui nominata, che ne è Presidente, il secondo è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo e un terzo dal Presidente della Regione Campania. La nomina degli altri componenti spetta ai soci privati che posseggano i requisiti fissati dal comma 4 del precedente art. 5. I consiglieri di nomina privata non possono comunque essere più di 2 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5 (cinque) consiglieri e più di 3 (tre) ove il numero complessivo sia 7 (sette). Nel caso in cui i Soci Privati legittimati siano complessivamente in numero superiore a 3 (tre), il diritto di nomina spetta in ragione del maggiore apporto finanziario. Decorsi due anni, in assenza di un nuovo impegno finanziario tale da non mutare la loro posizione, la permanenza in Consiglio cessa. Ove vi sia la necessità di raggiungere il numero di consiglieri, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, il potere di nomina è attribuito ai Fondatori Pubblici, in ragione dell'entità dei maggiori contributi erogati alla Fondazione, conseguentemente nel caso in cui si debba operare una sostituzione per sopravvenuta legittimazione alla nomina, è sostituito l'ulteriore soggetto nominato dal Fondatore Pubblico che eroghi il contributo minore.
3. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla costituzione, elegge il Vicepresidente o i Vicepresidenti.
4. Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Indirizzo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.
5. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo non è riconosciuta alcuna forma di compenso.
Articolo 13 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Indirizzo
1. Tutti i soggetti nominati per il Consiglio di Indirizzo sono scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c..
3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Indirizzo verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 2 e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati, che possono entro 15 (quindici) giorni presentare controdeduzioni, sia ai soggetti da cui la nomina proviene.
Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
a) se nel corso del mandato si determini a loro carico una delle ipotesi previste dal comma 2;
b) se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo;
c) se a seguito di informativa del Sovrintendente, ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 17, il Consiglio di Indirizzo ne delibera la decadenza.
La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Indirizzo nella prima seduta utile.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi - ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente od indirettamente
- interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
Articolo 14 - Durata in carica dei componenti del Consiglio di
Indirizzo
1. Il Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente, dura in carica cinque anni a far data dalla prima riunione del Consiglio stesso.
I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati, senza soluzione di continuità.
I Consiglieri espressione dei Fondatori Pubblici e dei Soci Privati, così come individuati dal precedente dell'art. 12, durano in carica per il residuo periodo del quinquennio nell'ambito del quale sono stati nominati.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare, fermo restando quanto disposto al precedente articolo 12. Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica.
3. Nelle more della sostituzione di uno o più consiglieri cessati e al fine di garantire il funzionamento dell'organo, i componenti cessati continuano ad esercitare i poteri nei limiti dell'ordinaria amministrazione e/o delle esigenze imposte da motivi di urgenza legati anche alla produzione della Fondazione. Articolo 15 - Attribuzioni e poteri del Consiglio di Indirizzo
1. Il Consiglio di Indirizzo:
a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
b) approva il bilancio preventivo e quello di esercizio assicurandone il pareggio;
c) nomina il Vice Presidente o i Vice Presidenti nella prima riunione successiva alla costituzione del Consiglio;
d) propone la nomina e la revoca del Sovrintendente all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo. Definisce il trattamento economico e normativo del Sovrintendente così nominato;
e) nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo fra i dipendenti della Fondazione con esperienza amministrativa;
f) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri ai quali si estenda il programma di attività;
g) autorizza l'accettazione di contributi, di donazioni e di eredità e prende atto dell'attribuzione di legati;
h) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con
le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione che impongano modifiche del bilancio di previsione approvato;
i) delibera l'ammissione dei Soci Privati, così come stabilito dal precedente art. 8.
2. Al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti ed ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta, se previsto dalla normativa vigente, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico.
Articolo 16 - Norme di funzionamento del Consiglio di Indirizzo
1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio di Indirizzo è fatta dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con avviso spedito a mezzo posta elettronica ovvero telefax o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, allo specifico recapito espressamente e preventivamente comunicato alla Fondazione dai singoli componenti del Consiglio. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. È
ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
3. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono prese con votazione palese e a maggioranza dei componenti il Consiglio d'Indirizzo, salvo che questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.
5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono essere redatti dal Segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro; essi devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Consiglio di Indirizzo opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.
7. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Sovrintendente senza diritto di voto. Non partecipa alle sedute nelle quali devono assumersi le deliberazioni di cui alla lettera
d) del comma 1 dell'art. 15.
8. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.
9. Se richiesto dal Sovrintendente, possono essere invitati ad assistere alle riunioni il Direttore Artistico e/o il Direttore Musicale, se nominato.
Articolo 17 - Il Sovrintendente
1. Il Sovrintendente è unico organo di gestione della Fondazione ed è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di Indirizzo.
2. Il Sovrintendente cessa dall'incarico alla scadenza del mandato conferito, può essere riconfermato e può essere revocato per gravi e comprovati motivi dall'Autorità che lo ha nominato.
3. Il Sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.
4. Il Sovrintendente nomina e revoca il Direttore Artistico, il quale dovrà essere individuato tra i musicisti ed i musicologi italiani o stranieri più rinomati e di comprovata competenza. Il Direttore Artistico cessa dall'incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato. Il Direttore Artistico coadiuva il Sovrintendente nella stesura dei programmi di attività e nella
conduzione artistica della Fondazione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.
5. Il Sovrintendente, anche con l'ausilio del direttore amministrativo:
a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio d'indirizzo predispone, di norma entro il
30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare entro quindici giorni per il relativo esame al Consiglio di Indirizzo;
c) predispone, di norma entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio da presentare entro 15 giorni per il relativo esame al Consiglio di Indirizzo;
d) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ove non espressamente rimessi dalla legge o da questo Statuto ad altri organi;
e) di concerto con il Direttore Artistico, predispone i programmi di attività artistica e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle indicazioni dettate dal comma 1 dell'art. 15;
f) assicura la gestione delle attività della Fondazione, dirige e coordina il personale dipendente, l'attività di produzione
artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali, adottando e adeguando idonei modelli organizzativi, nel rispetto del vincolo di bilancio e dei programmi approvati; in tali ambiti, ha la facoltà di stipulare e risolvere contratti di lavoro, dipendente e autonomo;
g) può nominare nel rispetto della normativa vigente nonché del vincolo di bilancio e dei programmi approvati, ferme restando le competenze del direttore artistico, il Direttore Musicale, della cui attività risponde direttamente;
h) adotta eventuali regolamenti interni per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi e dei suoi uffici;
i) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, escluse quelle che abbiano ad oggetto le materie di cui la lettera d) del precedente comma 1 dell'art. 15;
j) ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi per tutti gli atti di sua competenza nonché in tutte le controversie dinanzi ad autorità amministrative e giurisdizionali di ogni ordine e grado, collegi arbitrali, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri;
k) informa il Consiglio di Indirizzo sul regolare versamento dei contributi da parte dei Soci Privati e, ove ve ne sia la necessità, chiede l'adozione dei provvedimenti idonei alla sostituzione dei
componenti del Consiglio d'Indirizzo per mancanza dei presupposti.
Articolo 18 - Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che designa anche un supplente.
2. Il Collegio dei Revisori, designato ai sensi del precedente comma 1, è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
3. I Revisori restano in carica per cinque anni. Possono essere revocati per giusta causa.
4. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1; nelle more il Revisore mancante viene sostituito dal supplente. Il nuovo Revisore scade insieme a quelli in carica.
5. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e deve riferirne, almeno ogni trimestre, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
apposita relazione.
6. Il Collegio dei Revisori effettua inoltre la revisione legale dei conti.
7. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
8. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di indirizzo.
9. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis del codice civile.
Articolo 19 - Bilancio consuntivo
1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonchè il risultato
economico dell'esercizio.
4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.
5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Indirizzo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. Il bilancio di esercizio, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, viene depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
7. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate all'attività della Fondazione.
Articolo 20 - Bilancio preventivo
1 Il Sovrintendente predispone, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone all'esame del Consiglio di Indirizzo che dovrà provvedere all'approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 21 - Modifica dello Statuto
1. Il presente statuto può essere modificato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo, su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di indirizzo, raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai Fondatori Pubblici.
Articolo 22 – Avvocatura dello Stato
1. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo che non intenda rivolgersi a legali del libero foro con decisione motivata del Sovrintendente.
Articolo 23 - Cessazione della Fondazione
1. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 2, sentiti il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.
2. Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme
dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.
Norma transitoria
Una volta approvato il presente Statuto da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, gli Organi, di cui all'art. 10, comma 1, sono tutti immediatamente ricostituiti.