STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE
ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituito tra: CONFARTIGIANATO con sede in Roma, Via S. Xxxxxxxx in Laterano, 152 e codice fiscale 80429270582; CNA con sede in Roma, Via A. Guattani n. 13 e codice fiscale 07987330581; CASARTIGIANI con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale 80187410586; CGIL con sede in Xxxx, Xxxxx x’Xxxxxx x. 00 e codice fiscale 80163950589; CISL, con sede in Roma via Po
n. 21, codice fiscale 80122990585; UIL, con sede in Roma via Lucullo n.6, codice fiscale 80127290585; Confederazione delle Libere Associazioni Italiane “CLAAI” con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx 00 C.F. 80108870157, come libera associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del Codice Civile, conformemente alle disposizioni legislative dell’articolo 118 della Legge 388/2000il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, denominato “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE ”.
ART. 2 SCOPO E FINALITA’
“FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE” non ha fini di lucro, opera per il comparto delle imprese artigiane, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le
parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 118, L. n. 388/2000.
Il Fondo, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo interconfederale promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art. 118 della legge 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti;
A tal fine svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.
L’attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dal regolamento del Fondo.
ART. 3 SEDE E DURATA
Il “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE ” ha sede in Roma, via X. Xxxxx in Gerusalemme n. 63. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di trasferire la sede sociale in altro indirizzo, purchè nell’ambito del Comune di Roma, con obbligo di darne comunicazione a tutti gli enti e le autorità interessate. La durata del fondo è a tempo indeterminato.
ART. 4 ASSOCIATI
Sono associati effettivi:
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CGIL, CISL, UIL, CLAAI.
Possono essere associati, con la qualifica di associati effettivi, le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 2/2/1993.
Sono associati con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, L.
n. 388/2000 e che siano in regola con i versamenti previsti.
ART. 5 CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE DELL’ASSOCIATO EFFETTIVO A “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE”
L’associazione a ”FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE ” cessa con:
1. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
2. la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
3. il venir meno dello scopo statutario del Fondo.
ART. 6 ENTRATE
“FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE ” per conseguire i propri scopi, definiti nell’art. 2, si avvarrà:
• contributo versato dall’INPS al Fondo secondo le modalità previste dall’art.
1 e seguenti dell’art. 118 della legge 388/2000; eventuali finanziamenti pubblici e privati; eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.
ART. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi di “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE ”:
- L’Assemblea;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.
La composizione degli Organi è paritetica fra Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
ART. 8 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 24membri di cui 12 nominati dalle Organizzazioni Imprenditoriali e 12 nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
I membri dell’Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rinominati. E’ consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente del Fondo su designazione delle Organizzazioni Imprenditoriali ed il Vice Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all’Assemblea di:
1) costituire il Consiglio di Amministrazione così composto:
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• cinque membri nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e cinque membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
• Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica un triennio;
• deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
• deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
• approvare gli eventuali successivi regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentite le parti firmatarie.
• Provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.
• decidere sull’approvazione delle linee strategiche di attività annuali del Fondo.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
Xxxxxxx membro non può esercitare più di due deleghe.
L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti.
ART. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Spetta al Presidente del Fondo:
• rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
• promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
• presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
• sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
• dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
• svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
In caso di urgenza il Presidente e il vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
ART. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUOI COMPITI
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente nominato dall’Assemblea su designazione dell’organizzazione di appartenenza.
L’associazione che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo facendo comunicazione scritta all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
• vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
• vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
• predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
• approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo;
• approvare i progetti di formazione;
• accedere ed accettare i finanziamenti pubblici destinati alle attività di competenza del Fondo;
• provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
• regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
• predisporre i regolamenti interni del Fondo e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
• riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
• approvare il verbale delle proprie riunioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente, almeno una volta al mese mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i 9/10 dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
ART. 12 ARTICOLAZIONI REGIONALI
Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal comma
settimo dell’art. 118,
della Legge n. 388/2000 secondo le modalità previste dal Regolamento.
ART. 13 VERBALIZZAZIONI
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Organismo, nominato di volta in volta.
ART. 14 COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni Imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro.
I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire Xxxxxxx eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
ART. 15 PATRIMONIO DELL’ENTE
Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
· beni di proprietà del Fondo;
· somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
· apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
ART. 16 BILANCIO
Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° di gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nonché il bilancio
preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro, alle Associazioni Imprenditoriali e alle Organizzazioni Sindacali che hanno firmato l’accordo interconfederale sul Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua.
ART. 17 COMPENSI E RIMBORSI SPESE
L’Assemblea decide annualmente gli eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di amministrazione; L’Assemblea stabilisce annualmente il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato.
ART. 18 SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE
In caso di scioglimento di "FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE" o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvederà alla nomina dei tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni Imprenditoriali, uno scelto dalle Organizzazioni Sindacali e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori .
L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza beneficenza ed istruzione indicate dall’Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal
Ministero del Lavoro tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere degli Associati Fondatori di cui art. 5 del presente Statuto.
ART. 19 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall’Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000.
ART. 20 NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
In sede di costituzione verranno designati i componenti l’Assemblea ed il Presidente. Sarà compito dell’Assemblea provvedere successivamente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione del Vice Presidente e del Collegio Sindacale, nonché adottare il Regolamento.
Firmato Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx De Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.