STATUTO
STATUTO
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell’Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia, ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 Agosto 1933, n°1592.
2. Nell’esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca.
3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.
5. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati.
6. Ogni Consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario.
7. Il Consorzio ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).
ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI
1. Fanno parte del Consorzio:
a) I fondatori;
b) Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, le Università statali e gli Enti di ricerca pubblici che sono entrati a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio.
2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 218/2016, nonché gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse nazionale e gli Istituti Nazionali pubblici, previa approvazione dell’Assemblea Consortile della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dalla medesima.
3. Può altresì aderire al Consorzio ogni altra persona giuridica pubblica che svolge attività nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte dell’Assemblea Consortile che fissa il relativo contributo di ammissione, e comunque nel rispetto di quanto previsto in materia dall’articolo 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono.
ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
1. Scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue, sempre nell’interesse degli Enti consorziati, i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi:
a) fornire servizi informativi e l’organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’Università e della Ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell’istruzione pubblica, perseguendo l’efficacia e l’efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di economicità realizzata anche attraverso la determinazione dei costi che tenga conto della replicabilità delle soluzioni individuate con l’obiettivo di riduzione degli oneri a carico dei Consorziati;
b) favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell’ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell’istruzione, con particolare riferimento al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’Università e della Ricercae alle università;
c) sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi per i Consorziati con l’obiettivo di una riduzione dei costi a carico dei Consorziati attraverso idonei criteri di condivisione delle soluzioni;
d) promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
e) garantire i servizi per l’infrastruttura ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca e l’accesso alla rete europea dei centri di calcolo scientifico ad alte prestazioni, partecipando alle relative iniziative comunitarie in rappresentanza del sistema nazionale della ricerca ove incaricati dalle autorità nazionali competenti;
f) favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche di avanguardia ai Consorziati e al sistema paese, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;
g) elaborare, predisporre e gestire, nell’interesse dei Consorziati, tecnologie e soluzioni che garantiscano l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi sviluppati per i Consorziati e quelli delle Pubbliche Amministrazioni;
h) sviluppare ricerche per l’utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.
2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.
3. Qualora strettamente necessario al perseguimento degli scopi istituzionali il Consorzio, può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi, previa delibera dell’Assemblea Consortile assunta con le maggioranze previste all’ art. 5, comma 6, secondo periodo.
4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti consorziati e non consorziati, devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili.
5. Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati.
ARTICOLO 4 - ORGANI
1. Sono organi del Consorzio:
a) L’Assemblea Consortile;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore Generale;
e) la Consulta Consortile;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’Organismo di Vigilanza.
2. I membri delegati dai rappresentanti legali dei Consorziati nell’Assemblea Consortile durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I mandati scadono con la data di approvazione dell’ultimo bilancio di competenza.
3. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e possono essere confermati nella carica per una sola volta. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. I mandati scadono con la data di
approvazione dell’ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza.
4. Ogni genere deve essere rappresentato almeno per un terzo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organismo di Vigilanza.
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA CONSORTILE
1. L’Assemblea Consortile, nella propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è composta:
a) dai Rettori delle Università statali consorziate, o loro delegati, fatta eccezione per le sedute aventi all’ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) per i quali la delega non è esercitabile;
b) da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione e un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca;
c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati o loro delegati, fatta eccezione per le sedute aventi all’ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) per i quali la delega non è esercitabile;
d) dai rappresentanti legali delle altre persone giuridiche pubbliche di cui al comma 3 dell’art. 2, o loro delegati.
2. All’Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario.
3. L’Assemblea Consortile:
a) designa tre membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra soggetti in possesso di elevata qualificazione, esperienza professionale e competenza in materia di realtà complesse, uno dei quali è nominato Presidente dal Ministro dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell’Istruzione;
b) designa il Vice Presidente del Consorzio, scegliendolo tra gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera a);
c) designa, al suo interno, nove componenti della Consulta di cui all’articolo 11;
d) delibera le modifiche statutarie ai sensi dell’articolo 15;
e) approva i budget e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni;
f) approva annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la programmazione delle attività richieste al Consorzio dagli Enti consorziati e gli altri incarichi demandati al Consorzio stesso;
g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla gestione straordinaria della vita consortile, con particolare riferimento all’acquisto o vendita di immobili, alla contrazione di mutui, al trasferimento della sede legale, all’acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;
h) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;
i) fissa i contributi di ammissione dei nuovi Consorziati e le tariffe annuali d’uso dei servizi;
j) delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno dal Presidente;
l) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e di quanto stabilito alla lettera f), disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni. In caso di esito negativo dei controlli, delle ispezioni e delle verifiche su atti e informazioni oggetto di richiesta, fermo restando il disposto dell'articolo 16, impartisce ogni occorrente direttiva per assicurare l'effettivo rispetto dei propri indirizzi strategici;
m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
n) esprime parere sulla nomina del Direttore Generale.
4. I procedimenti e le modalità di designazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono disciplinati con regolamento, previsto al comma precedente, lettera h).
5. L’Assemblea Consortile è convocata di norma quattro volte l’anno, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell’Assemblea Consortile aventi diritto al voto.
5 bis. A semplice richiesta di uno o più consiglieri di amministrazione, ovvero di un decimo dei componenti dell’Assemblea, quest’ultima può essere chiamata a deliberare direttamente anche sulle seguenti materie:
- conclusione di accordi contrattuali relativi al personale;
- affidamento esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;
- attribuzione al Direttore Generale di competenze ulteriori rispetto a quelle stabilite all’art. 8 del presente Statuto.
6. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 5, comma 3, lettere a), b), c), e), g) e n) sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea Consortile ovvero, nell’ipotesi in cui non sia raggiunta tale maggioranza nella prima o seconda deliberazione, nelle successive deliberazioni con la maggioranza dei votanti.
ARTICOLO 6 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell’Istruzione, tra i tre consiglieri di amministrazione designati dall’Assemblea Consortile tra soggetti in possesso di elevata qualificazione, esperienza professionale e competenza in materia di realtà complesse.
2. Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
b) convoca l’Assemblea Consortile, la presiede e ne dirige i lavori;
c) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
e) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata o dalle norme di legge o dall’Assemblea Consortile;
f) adotta provvedimenti d’urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.
3. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale del Consorzio ed è composto da:
a) il Presidente, che lo presiede;
b) quattro componenti, nominati con provvedimento del Presidente, di cui uno designato dal Ministro dell’Istruzione, uno e dal Ministrodell’Università e della Ricerca e due designati dall’Assemblea tra gli altri soggetti di cui ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a).
2. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere un’esperienza professionale di almeno tre anni maturata in ambito organizzativo, gestionale o scientifico in Istituzioni pubbliche o private complesse.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario senza diritto di voto.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le competenze di amministrazione ordinaria e le proposte relative all’amministrazione straordinaria da sottoporre all’Assemblea Consortile.
5. Fermo quanto previsto all’art. 5, comma 5 bis, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) conferire l’incarico di Direttore Generale, acquisito il parere dell’Assemblea Consortile;
b) proporre i budget e i bilanci all’Assemblea Consortile per l’approvazione;
c) proporre all’Assemblea Consortile i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;
d) esprimere parere sulle proposte di adesioni di nuovi soggetti Consorziati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile;
e) deliberare, su proposta del Direttore Generale, gli accordi contrattuali relativi al personale;
f) proporre all’Assemblea Consortile le determinazioni concernenti la straordinaria amministrazione, con particolare riferimento all’acquisto o alla vendita di immobili, alla contrazione di mutui, il trasferimento della sede legale, l’acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;
g) deliberare in merito all’affidamento all’esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;
h) attribuire al Direttore Generale specifici compiti oltre a quelli previsti dall’articolo 8.
ARTICOLO 8 - DIRETTORE GENERALE
1 Il Direttore generale è scelto dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza professionale, su proposta del Presidente, per un quadriennio solare e l’incarico può essere rinnovato con un limite di tre mandati.
2. Fermo quanto previsto all’art. 5, comma 5 bis, il Direttore generale ha il compito di:
a) definire l’organizzazione degli uffici e la distribuzione del personale;
b) conferire gli incarichi ai dirigenti e valutarne i risultati;
c) svolgere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
d) dare attuazione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
e) predisporre le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore generale, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) ha facoltà di delegare lo svolgimento di specifiche attività tecniche o amministrative secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione del Consorzio;
b) ha facoltà di avvalersi di un Chief Technology Officer (CTO) per allineare le decisioni relative alle tecnologie rispetto agli obiettivi del Consorzio;
c) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di gestione del Consorzio fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposita direttiva annuale.
ARTICOLO 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che subentrano, ai fini di garantire la funzionalità dell’Organo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei componenti effettivi nelle more della loro sostituzione, e altresì subentrano in caso di assenza anche se giustificata per almeno tre sedute consecutive. Il Presidente è designato l Ministero dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell’Istruzione; gli altri componenti sono designati due dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e due dall’Assemblea Consortile. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) verifica la corretta esposizione dei dati riportati in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
b) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disequilibrio, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento;
c) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio;
e) esprime il proprio parere sulla proposta di budget e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
3. Il Collegio effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia.
4. Gli schemi del bilancio d'esercizio, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di proposta del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci di esercizio e relative variazioni e dei bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.
ARTICOLO 10- ORGANISMO DI VIGILANZA
1. L’Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto di tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti tra soggetti particolarmente qualificati, due nominati dall’Assemblea Consortile e uno nominato del Ministero dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell’Istruzione. Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.
2. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato dal Consorzio allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 11 - CONSULTA CONSORTILE
1. La Consulta Consortile è l’organo tecnico di consulenza e supporto dell’Assemblea Consortile per gli argomenti oggetto di delibera da parte della stessa.
2. La Consulta Consortile è composta da: nove membri designati dall’Assemblea Consortile tra i suoi componenti secondo quanto prescritto dall’art. 5, comma 3, lettera c). La Consulta designa al proprio interno un Coordinatore.
3. La Consulta può avvalersi di panel, anche permanenti. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera h).
ARTICOLO 12 - BILANCI
1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Il budget deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente.
3. Il budget, e la successiva gestione, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l’unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica ed appositi rapporti periodici è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.
4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera dell’Assemblea Consortile, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 13 - FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE
1. Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dalle singole Università consorziate e dagli Enti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, all’atto dell’ammissione.
2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.
3. Il budget annuale del Consorzio è altresì alimentato dai ricavi relativi ai servizi forniti ai soggetti consorziati e altri agli enti pubblici e privati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla percentuale di attività affidate dai consorziati o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi consorziati.
ARTICOLO 14 - REGOLAMENTI
I Regolamenti necessari per l’attuazione del presente statuto, per il funzionamento degli Organi e per la gestione delle attività del Consorzio sono emanati dall’Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 15 - MODIFICA DELLO STATUTO
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Consortile. Esse devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea Consortile e tra questi con il voto favorevole dei rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca ove presenti.
ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI
1. Il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca possono, di intesa, disporre, previo parere favorevole dell’Assemblea Consortile, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento degli Organi Consortili del Consorzio, informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l’attività del Consorzio;
b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 10 per cento del patrimonio netto, escluse riserve vincolate, per due esercizi consecutivi.
2. Il procedimento di scioglimento di cui al comma 1 può essere avviato anche su iniziativa di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea Consortile.
3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le eventuali irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.
ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO
Nel caso in cui la procedura di cui all’articolo 16 non consenta il ripristino della gestione ordinaria, le procedure di liquidazione sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell’Istruzione