Allegato " A " al N. 6258 di Raccolta
Allegato " A " al N. 6258 di Raccolta
Modifica statutaria per l’adeguamento degli atti costitutivi e statuti a modifiche/integrazioni normative ai sensi dell’art. 82, comma 3, del de- creto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, esente da bolli e imposta di registro.
STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
“Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”
(Dlg.vo 117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017-Legge 7 dicembre
2000 n. 383- Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997)
Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Pescara l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Società Italia- na di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”operante nei settori socia- le, educativo, socio-sanitario, culturale, della ricerca scientifica e di prote- zione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utiliz- zare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazio- ne rivolta al pubblico, la locuzione "A.P.S.”. In concomitanza dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazone dell’Asso- ciazione potrà contenere anche l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’a- cronimo ETS ai sensi dell’art.12 del Dlg.vo 117/2017.
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Pescara (Pe) Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 346.
L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Pescara. Inoltre, è prevista la possibilità di crea- re sezioni in ogni luogo.
Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione
L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica , ed è costituita con finalità e- sclusive rivolte a programmi di ricerca scientifica, solidarietà sociale, umani- tari e culturali.
Art. 4 – Scopo e oggetto sociale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione Sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.
L’Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.
L’Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con Enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che interna- zionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. L’As- sociazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che eserci- ta l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svol- gimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall’art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli as-
sociati e di terzi. Essa intende operare nei seguenti settori di attività genera- le (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117):
b) interventi e prestazioni sanitarie;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
L’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017
n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e mo- dificata da parte dell’Organo Direttivo.
Nello specifico l’Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività isti- tuzionali, secondarie e strumentali, perseguirà i seguenti scopi:
a) funzionare quale associazione scientifica interdisciplinare a disposizione di ogni figura professionale od ente operante nel settore dell'emaferesi, del- la manipolazione cellulare, della "metodologia per il risparmio del sangue" o di altre discipline affini che rientrino nei campi di interesse scientifico della "Società" stessa;
b) fornire a donatori e pazienti, tramite le Strutture Trasfusionali od altre Isti- tuzioni, tecniche aferetiche e di manipolazione cellulare sicure ed adeguate sia per la raccolta di plasma o di cellule a scopo trasfusionale, trapiantologi- co e rigenerativo che per la rimozione terapeutica di componenti ematiche;
c) fornire ai pazienti tecniche autotrasfusionali orientate al massimo rispar- mio dell'uso del sangue,
d) promuovere e certificare requisiti minimi di procedure organizzative e tec- niche nel campo dell'aferesi, della manipolazione cellulare e delle metodolo-
gie per il risparmio del sangue anche tramite fondazioni o gruppi multidisci- plinari affiliati alla "Società" o che con la stessa stipuleranno appositi accor- di o contratti;
e) stimolare e favorire la ricerca scientifica, l'applicazione clinica, l'aggiorna- mento e gli scambi di informazioni inerenti l'aferesi, la manipolazione cellula- re e l'autotrasfusione ed i settori di ricerca correlati, nella medicina clinica e di laboratorio, anche mediante la gestione di un registro centralizzato dei dati;
f) promuovere la costituzione e sostenere organizzativamente progetti colla- borativi e gruppi di studi interdisciplinari regionali o nazionali per l'elabora- zione e l'esecuzione di protocolli operativi unificati;
g) collaborare con le Società scientifiche nazionali ed internazionali dei set- tori aferetico, della manipolazione cellulare ed autotrasfusionale e discipline affini;
h) collaborare nella programmazione delle attività aferetiche, della manipo- lazione cellulare ed autotrasfusionale con le strutture statali e regionali com- petenti;
i) provvedere, in collaborazione con le associazioni dei donatori, alla promo- zione della donazione in aferesi;
l) tutte le finalità che possono migliorare la sicurezza della pratica aferetico, della manipolazione cellulare, autotrasfusionale, trapiantologica e rigenerati- va.
m) prevedere l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il proprio sito web, che tiene costantemente aggiornato.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione intende ispirare la
sua attività ed il suo funzionamento ai più ampi principi di democrazia e di u- guaglianza non ammettendo discriminazioni tra soci per nazionalità, luogo di residenza, motivi di carattere politico, religione o razza.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e li- miti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione pre- valentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spon- taneo e gratuito.
L’attività del volontario non occasionale iscritto nell’apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti pre- ventivamente stabiliti dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazio- ni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto co- munque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò' sia necessario ai fini dello svolgimento del- l'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni ca- so, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell’apposito regi-
stro.
L’associato che presti la propria opera per l’associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui si è associato.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di proventi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi- che e di utilità sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del Dlgvo 117 del 3 luglio 2017;
8.contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dal Consiglio Diretti- vo dell’Associazione;
9. contributi dei Sostenitori;
10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti- nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in- cremento del patrimonio;
11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;
12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti- nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in- cremento del patrimonio;
13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.
L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avan- zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so- ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi- duale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiega- ti esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione può esercitare attività di rac- colta pubblica di fondi, a norma dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la ri- chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di eserci- zio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi- lizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen- te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi. ART. 6 - Categorie degli associati - diritti e doveri
Possono essere associati dell’Associazione:
- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle fina- lità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promo- zione sociale aderenti.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effet- tività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al reces- so.
Gli associati si distinguono in:
- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.
- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le fi- nalità dell’Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
-Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuta- ri mediante contributi e sostegno economico.
- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l’Associazio- ne deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordi-
naria dei soci su proposta dell’Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
ART. 7 - Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione degli stessi.
Sono Soci effettivi individuali i laureati o diplomati aventi interesse alle fina- lità ed attività della Società. In particolare professionisti dirigenti medici, del- la dirigenza non medica, infermieri, tecnici, che lavorino o abbiano interes- se alle attività dei programmi trapianto di cellule staminali e in alcuni altri a- spetti peculiari della medicina trasfusionale (PBM, immunoematologia, me- dicina rigenerativa, terapie cellulari).
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall'Organo Direttivo, su richie- sta dell’aspirante associato, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione pro- pone e di accettare e rispettare lo Statuto.
La deliberazione di ammissione è comunicata all’associato e annotata sul li- bro dei associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere moti- vata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ri- correre, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’Associazione, l’Organo Direttivo ha facoltà di proporre all’assemblea l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione
dell’associato, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.
La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volon- tarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimis- sioni da associato devono essere presentate per iscritto all’Organo Diretti- vo.
L’espulsione è prevista:
- quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando l’associato si renda moroso nel pagamento della quota associati- va;
- quando l’associato ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all’immagine dell’Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;
- quando l’associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei associati, con la frequenza stabilita dall’eventuale regolamento delle assem- blee.
L’espulsione è deliberata dall’Organo Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e comunicata mediante lettera all’associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l’associato interessato può presentare ri- corso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri e/o dall’Assemblea nella prima riu- nione ordinaria.
La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla re- stituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito
associativo.
ART. 8 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggioren- ni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell’Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell’associazione con la pubblicazione di co- municazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazio- ne;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza; Gli associati hanno l’obbligo di:
- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delibera- zioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 9 - Volontari
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met- tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu- cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata alle condizio- ni preventivamente stabilite dall’Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è in- compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autono- mo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 10 - Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle presta- zioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso,il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del nu- mero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del DLG.Vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavora- tori dipendenti non può superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.
ART. 11 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e Vice Presidente;
d) il Comitato scientifico;
e) l’Organo di controllo (eventuale);
h) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
i) il Collegio Medico Legale;
l) i Coordinatori regionali o interregionali.
Sono, altresì, previsti organismi consultivi, organizzativi ed esecutivi, come la Commissione Candidature, la nomina dei cui componenti spetta al Presi- dente in carica e la Commissione Permanente delle Regioni, composta dai coordinatori di ciascuna sezione regionale e presieduta dal Presidente in ca- rica. L'Assemblea elegge singolarmente, a maggioranza, tutti gli organi elet- tivi della Associazione di Promozione Sociale “ Società Italiana di Emafere- si e Manipolazione Cellulare A.P.S.”
ART. 12 – Assemblea
L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è compo- sta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta per l’approvazio- ne del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consiglio Diret- tivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un
decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote asso- ciative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni pri- ma della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E’ ammesso l’in- tervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro asso- ciato.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associa- ti se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se supera la quota di 499 associati.
Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.
Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al- zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
1. Approvare il bilancio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017.;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio- ne legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro- muovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte degli associati espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’As- sociazione e ratificare l’eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interes- se generale posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segreta- rio verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la pre- senza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assem- blea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convoca- zione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei pre- senti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’As- semblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra gli associati un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordina- ria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli asso- ciati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per delibe- rare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, oc- corre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell’Associazione e/o trasmis- sione per posta/email.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'or- dine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata a tutti i soci o per iscritto con let- tera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge nove consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il Presidente;
Un consigliere è eletto esclusivamente dalle professioni sanitarie di infer- miere e tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in qualità di loro rappre- sentante all'interno del Consiglio Direttivo.
Il consigliere eletto da queste professioni, ha pieno diritto di voto ma non può ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Xxxxxxxxx, Segreta- rio.
In ambito elettorale le professioni sanitarie di cui sopra, hanno facoltà di scelta esclusivamente fra i loro candidati.
Per i candidati al ruolo di rappresentante di tali professioni, si applicano i cri- xxxx di eleggibilità espressi nel presente articolo;
- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- elegge i componenti del Collegio Medico Legale;
- stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'associazione;
- approva la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consiglio Direttivo;
- può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla sede dei convegni di studio dell'associazione;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'associazione;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
- approva le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi membri;
- ratifica le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo.
Essa delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in se- conda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rap- presentanti.
È ammessa la delega scritta dal socio a farsi rappresentare da un altro So- cio. Ciascun Socio non può avere più di due deleghe.
Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti soci in re- gola con il pagamento della quota associativa.
Il Presiedente in carica indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale, co- stituito dal Segretario e tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Le li- ste dei candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Medico Lega- le sono presentate dal Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Candidature. Tutti i candidati devono essere iscritti da almeno due anni con- secutivi alla Associazione: i Soci morosi possono essere riammessi qualora si mettano in regola con le quote di iscrizione. Tutte le candidature devono essere inviate al Presidente in carica del Consiglio Direttivo almeno 60 (ses- santa) giorni prima della scadenza elettorale, accompagnate da un curricu- lum vitae. Le elezioni si svolgono con votazione a scrutinio segreto. Il Comi- tato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed alla proclamazione degli e- letti.
ART. 13 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente eletto ha la legale rappresentanza della Associazione di pro- mozione Sociale “Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Diret- tivo, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Associazione e, in caso di urgenza, quelli di competenza del Consiglio Diret- tivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo, alla prima convocazione. In caso di assenza od impedimento momentaneo, è sostituito dal Vice Presi- dente, cui può delegare i compiti di ordinaria amministrazione. In caso di im- pedimento per lungo tempo, il Consiglio Direttivo può eleggere un nuovo Presidente in sua sostituzione. Il Presidente, cura l'esecuzione delle delibe- razioni dall’Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede
ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presiden- te firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Asso- ciazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.
ART. 14 - Organo Direttivo e rappresentanza legale
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Società durano in carica due anni e possono essere rieletti per un massimo di quattro mandati consecuti-
vi. La carica di Presidente non può essere rinnovata oltre i due mandati.
Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri e dal Presidente eletto in carica, dal "Past President".Il Presidente può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e al termine del suo mandato diviene "Past President" e partecipa per altri due anni senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può nominare all'unanimità uno o più Presidenti Xxxxxxx scelti tra gli associati o cultori della materia che si so- no particolarmente distinti nella conduzione della Associazione di Promozio- ne Sociale" Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S", nella promozione dell'aferesi o in discipline affini che rientrino nei campi di interesse scientifico della Associazione stessa. I Presidenti Xxxxxxx posso- no partecipare, dietro convocazione e senza diritto di voto ai lavori del Con- xxxxxx Xxxxxxxxx. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e svolge le funzioni del Presidente in carica in caso di sua assenza od impedimento. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Diretti- vo, tra i propri membri, e svolgono le funzioni specificate negli articoli suc-
cessivi. Ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto in caso di decaden- za definitiva o di assenza per sei mesi di un eletto in Consiglio Direttivo, su- bentra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli en- ti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggi- bilità e di decadenza. I membri dell’Organo Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effetti- vamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgi- mento della funzione. I membri dell’Organo Direttivo possono essere revo- cati dall’Assemblea degli associati; esso rimarrà comunque in carica fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene coop- tato il primo dei non eletti. L’Organo Direttivo decade per dimissioni contem- poranee della metà più uno dei suoi componenti. L’Organo Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell’Associazio- ne, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzio- ne ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente rap- presenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo Diretti- vo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che e-
gli dovrà contestualmente convocare. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo Diret- tivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribui- scano ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Asso- ciazione.
In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) nomina il Presidente in carica;
b) nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
c) nomina il Comitato Scientifico composto da almeno tre componenti, uno dei quali espresso dallo stesso Comitato espleta le funzioni di Presidente;
d) elabora i programmi di lavoro, in conformità alle linee direttive fissate dal- l'Assemblea;
e) delibera sull'ammissione di nuovi soci, informandone gli interessati;
f) delibera in merito ai casi di decadenza dei soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, e sottopone alle decisione di quest'ultima le proposte di e- sclusione;
g) indice i convegni di studio, eventualmente sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea le proprie proposte in ordine alla sede ed ai tempi e nomina i rispettivi Comitati Scientifico ed Organizzativo;
h) ratifica i progetti e le iniziative proposte dal Comitato Scientifico;
i) nomina le delegazione da inviare ai congressi nazionali ed internazionali;
j) propone all'assemblea la misura delle quote associative annue;
k) amministra il patrimonio della Associazione di Promozione Sociale “So- cietà Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”, avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
l) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esa- me dell’Organo di controllo, se nominato, e quindi, all'approvazione dell'As- semblea, secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017 e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungi- mento delle soglie di legge;
m) propone all'Assemblea eventuali modifiche di statuto;
n) propone all'Assemblea la nomina di soci onorari, indicandone la motiva- zione;
o) nomina i componenti della Commissione Candidatura;
p) nomina i commissari per la promozione delle delegazioni regionali od in- terregionali;
q) nomina i responsabili di gruppi di studio;
r) su proposta del Presidente in carica, dispone l'unificazione delle cariche societarie con la nomina di un Segretario-Tesoriere e di un Vice Segreta- rio-Tesoriere;
s) progetta e pianifica l'attività formativa con l'ausilio del Comitato Scientifi- co attraverso la valutazione delle richieste inoltrate dalle delegazioni regio- nali;
t) verifica l'efficacia dell'attività formativa e sulla base di parametri di effica- cia di risultato, propone eventuali miglioramenti di apportare ai percorsi for-
mativi della Associazione di Promozione Sociale “Società Italiana di Emafe- resi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza quando siano pre- senti almeno cinque dei suoi componenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente in carica.
Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica, e subentra il socio effettivo risultato primo fra i non eletti nella elezione per lo stesso Consiglio.
L’Organo Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. Le convocazioni deb- bono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni pri- ma della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell’organo direttivo sono in unica convocazione.
L’Organo Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioran- za dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
I verbali di ogni adunanza dell’Organo Xxxxxxxxx, redatti a cura di un Segreta- rio e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono in- seriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, te- nuto a cura dello stesso organo.
Articolo 15 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle atti- vità della Associazione di Promozione Sociale “Società Italiana di Emafere- si e Manipolazione Cellulare A.P.S.”, provvede a redigere i verbali delle riu- nioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla
sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinari con i soci ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco ag- giornato dei soci.
Il Segretario viene eletto da Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Articolo 16 – Tesoriere
Il Tesoriere amministra il patrimonio della Associazione di Promozione So- ciale “Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”e pre- para il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consi- glio Direttivo. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Art. 17 - Il Comitato Scientifico
Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività scientifiche concor- dandone l’organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbli- go di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica nazionale.
Articolo 18 – Collegio Medico Legale
Se nominato, il Collegio Medico Legale, costituito da tre membri eletti dal- l'Assemblea, è l'organo di consulenza della "Società" e dei suoi soci in ma- teria attinente alla disciplina aferetico.
Art. 19 - Organo di Controllo
L’Organo di controllo,anche monocratico, è nominato dall’Assemblea al ri-
correre dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di control- lo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra- zione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giu- gno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31 del dlg.vo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Or- gano di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservan- za delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi mo- mento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a a tal fine, possono chiedere all’Organo Direttivo notizie sull’an- damento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di control- lo può assistere alle riunioni dell’Organo Xxxxxxxxx.Xx l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Leg- ge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una So- cietà di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
Articolo 20 – Commissione Candidature
La Commissione Candidature è costituita dal Presidente in carica, dal Se- gretario e tre componenti del Comitato Scientifico indicati dal Consiglio Di-
rettivo. I componenti della Commissione Candidature esauriscono il loro mandato al termine del mandato elettorale. La Commissione esamina le candidature degli associati in base a criteri prestabiliti di attività scientifica, professionale e societaria e le presenta al Consiglio Direttivo, che si espri- me in merito e le comunica agli associati.
Art. 21- Il Collegio dei Probiviri
Se nominato, Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra gli associati effettivi. Esso, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da soci. In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbi- trali o consultive.
ART. 22 - Libri Sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono es- sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell' Or- gano Xxxxxxxxx;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cu- ra dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-
ciativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa ri- chiesta scritta al Legale rappresentante dell’Associazione che potrà autoriz- zare la consultazione diretta e l’eventuale domanda di copie o estratti a pro- prie spese.
I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.
ART. 23 - Bilancio e Utili
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden- te dell’Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assem- blea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore se- condo le modalità stabilite dall’art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017. Tuttavia si di- spone un maggior termine di approvazione del bilancio dalla chiusura dell’e- sercizio quando lo richiedono particolari esigenze. L’associazione al ricorre- re delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tene- re aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati. L’associazione al ricorrere delle con- dizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E’ fatto divieto di distribuire an- che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi- tale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla leg- ge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. A-
gli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali potranno es- sere corrisposti compensi proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Art. 24 – Organizzazione dell’attività
L'associazione promuove l'organizzazione della propria attività a livello re- gionale.
I soci di ciascuna regione si riuniscono in sezioni regionali od interregionali per l'organizzazione di riunioni scientifiche e tecnico-organizzative o di altre attività sociali, in armonia con la politica decisa dall'Assemblea della Asso- ciazione di Promozione Sociale “ Società Italiana di Emaferesi e Manipola- zione Cellulare A.P.S.”
Ciascuna sezione elegge biennalmente un socio quale coordinatore regio- nale od interregionale la cui carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; tale elezione avverrà in concomitanza del rinnovo delle cariche sociali nazionali.
I soci di ciascuna regione delegano il coordinatore regionale a rappresenta- re le proprie esigenze formative al Comitato Scientifico nazionale e al Consi- glio Direttivo per essere tradotte in eventi formativi.
Il Coordinatore regionale ed interregionale può essere affiancato da un Con- siglio regionale od interregionale, composto da 2 (due) o più consiglieri soci dall'associazione, fino ad un massimo di sette, da eleggersi nell'ambito del- l'Assemblea regionale od interregionale.
Nel caso delle delegazioni interregionali, ciascuna regione dovrebbe essere rappresentata nel Consiglio interregionale da almeno un socio.
Il Consiglio regionale od interregionale decade con la decadenza del Coor- dinatore regionale.
Il Coordinatore regionale o interregionale dura in carica due anni e può es- sere riconfermato al massimo per tre mandati consecutivi.
L'Assemblea regionale od interregionale è costituita da tutti i soci della re- gione o del raggruppamento regionale, in regola con il pagamento delle quote associative ed in conformità a quanto enunciato dal presente statuto. In fase di attuazione e nelle regioni nelle quali non esista un gruppo organiz- zato, il Consiglio Direttivo nomina di propria iniziativa un Commissario; l'As- semblea regionale od interregionale, convocata per la nomina del Coordina- tore, viene presieduta dal Presidente in carica o da un suo delegato, ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea regionale od interregionale per la nomina del Coordinatore è convocata dal Coordinatore in carica che ne fissa la sede e l'ordine del gior- no.
La convocazione deve essere comunicata per iscritto con lettera semplice o per posta elettronica ai soci della regione o del raggruppamento interregio- nale, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso da parte della Segreteria Nazionale della associazione.
Le deliberazioni assembleari vengono approvate a maggioranza dei soci presenti ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Coordinatore regionale od interregionale è membro effettivo della Com- missione Permanente delle Regioni, che viene convocata una o più volte l'a- no dal Presidente in carica per esprimersi su problematiche che attengono l'organizzazione regionale della Associazione di Promozione Sociale “ So-
cietà Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare A.P.S.”
Il Coordinatore regionale od interregionale sottopone preventivamente al- l'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attua- re nel corso dell'anno ed alla fine dell'incarico presenta il resoconto dell'atti- vità svolta.
La carica di Coordinatore regionale od interregionale, così come quella di Consigliere del Consiglio regionale od interregionale, può essere revocata in base a quanto previsto dal presente statuto dell'associazione e con le mo- dalità previste.
Gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono decadere dalla cari- ca in base a quanto stabilito nell'art. 7 lettere a, b, c.
Articolo 25 - Decadenza carica sociale
Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dalla Asso- ciazione di Promozione Sociale “ Società Italiana di Emaferesi e Manipola- zione Cellulare A.P.S.”, viene sostituito dal socio effettivo che, nella gradua- toria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.
Articolo 26 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della So- cietà. Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d’interesse tra- mite apposita dichiarazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti N14/CSR e della Determinazione X.X.XX. del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticor- ruzione 2016”.
Articolo 27 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.
Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggia- no l’Associazione e gli associati.
Decade, inoltre, dalla qualità di socio chi:
a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;
b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda do- po comunicazione di sollecito;
c) non possegga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa doman- da di ammissione;
Le dimissioni devono essere presentate per inscritto al Presidente del Con- xxxxxx Xxxxxxxxx, specificandone le motivazioni.
Il socio decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.
La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella cari- ca il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.
Art. 28 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fon- datori e Sostenitori, da o contro i componenti dell’Organo Direttivo, da o contro i componenti dell’Organo di controllo (se nominati), da o contro i Li- quidatori, in cui sia comunque parte l’Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Me- diazione da attuarsi mediante l’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà de- voluta all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presi- dente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Xxxxxxx.Xx parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscen- za, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.L’arbitrato avrà sede presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri- tuale.
ART. 29 – Estinzione o Scioglimento
L’estinzione o lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-
minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio- ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell’art.9 del Dlgvo 117/2017 dell’Ufficio del Registro Unico Nazio- nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ- sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg- ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro- mozione e lo sviluppo dell’attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura- le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla Fondazione Italia Xxxxxxx.Xx parere è reso dall’Ufficio Statale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri- cezione della richiesta che l’associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal decreto legillativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. ART. 30 - Clausola di salvaguardia
In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi- ne di ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre- ranno dal termine previsto dall’art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle vecchie clausole statutarie incompa- tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .
ART. 31 - Disposizioni Finali
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgo- no, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilisti- che e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associa- zioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifi- che ed integrazioni.
Firmato in originale in calce e a margine di ciascun foglio intermedio - Ange- lo Ostuni - Xxxxxxx X'Xxxxxxxx notaio