REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
Regolamento della Sezione dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Frosinone di UNINDUSTRIA, derivante dalla Sezione Edile di Confindustria in base agli accordi del:
- 10 novembre 2006
- 29 giugno 2009
Approvato dall’Assemblea del 2 febbraio 2009
Modificato dall’Assemblea del 17 dicembre 2013
Approvato nel nuovo testo dall’Assemblea del 18 novembre 2019
INDICE
TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI 3
ART. 1 Costituzione 3
ART. 2 Scopi 3
ART. 3 Rapporti con l'Ance 5
TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO 6
ART. 4 Sistema associativo 6
ART. 5 Ammissione dell’impresa associata e cessazione 6
ART. 6 Diritti delle imprese associate 7
ART. 7 Obblighi delle imprese associate 7
ART. 8 Imprese Assistite 8
ART. 9 Soci aggregati 8
ART. 10 Contributi 8
ART. 11 Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali 9
ART. 12 Anagrafe 9
TITOLO TERZO GOVERNANCE 10
ART. 13 Governance 10
ART. 14 Eleggibilità alle cariche sociali 10
ART. 15 Durata e requisiti delle cariche sociali 11
ART. 16 Assemblea dei soci ordinari - Costituzione 12
ART. 17 Convocazioni - Deliberazioni - Verbali 13
ART. 18 Attribuzioni dell’ Assemblea 14
ART. 19 Consiglio Generale - composizione 15
ART. 20 Consiglio Generale - Attribuzioni 16
ART. 21 Riunioni e Deliberazioni 17
ART. 22 Presidenza - elezione, durata e attribuzioni 17
ART. 23 Commissione di Designazione 18
ART. 24 Vice Presidenti 19
ART. 25 Commissioni Referenti 19
ART. 26 Il Tesoriere 20
ART. 27 Il Collegio dei Garanti contabili 20
ART. 28 I Probiviri 21
ART. 29 Gruppo Giovani Imprenditori Edili 23
TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE 24
ART. 30 Autonomia finanziaria e patrimoniale 24
ART. 31 Direzione 24
ART. 32 Fondo Comune 25
ART. 33 Amministrazione e gestione 25
ART. 34 Esercizio finanziario - Bilancio 25
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI 27
ART. 35 Durata-Scioglimento - Aggregazioni 27
ART. 36 Disposizioni generali 27
ART. 37 Richiamo allo Statuto dell'Ance e dell’Associazione Industriali 27
ART. 38 Controversie 28
ART. 39 Norma di collegamento organizzativo 28
TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI
ART. 1
Costituzione
Ance Frosinone è costituita nell'ambito di UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e ha sede in Frosinone, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 - (XX).
Ance Frosinone si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall’Ance stessa.
Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da Ance e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell’Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale dell'Associazione industriali. Quest’ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della Sezione e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.
Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
ART. 2
Scopi
La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all’assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.
A tal fine la Sezione, in particolare:
a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni
amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;
f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati.
g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti.
h) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
l) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
m) designa i propri rappresentanti nei competenti organi della Associazione degli Industriali e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati dall'Associazione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
n) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;
o) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
p) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
q) assume, nell’interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
r) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.
La Sezione svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell’edilizia e delle costruzioni.
In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi Ance e Confindustria, la Sezione è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali dell’Associazione industriali sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell’ottica delle esigenze dell’utenza industriale, dell’ammodernamento e dello sviluppo del territorio.
Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione sono comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione Industriali.
ART. 3
Rapporti con l'Ance
La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.
La Sezione adotta il codice etico dell’Ance quale parte integrante del proprio Regolamento.
L'adesione della Sezione all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l’inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’OAR comporta l’irregolarità della Sezione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.10 dello Statuto.
Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.
TITOLO SECONDO
SISTEMA ASSOCIATIVO
ART. 4
Sistema associativo
La Sezione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti Xx Xxxxxxxx e Xxxxxxx, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:
a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.
Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.
Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.
È facoltà della Sezione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all’art.2.
ART. 5
Ammissione dell’impresa associata e cessazione
Sono soci ordinari della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Associazione Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – Ance ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.
La domanda di ammissione a socio ordinario della Sezione o la cessazione sono esaminate dal Consiglio Generale e comunicate all’Associazione Industriali che, in base al parere vincolante della Sezione, le delibera nella prima riunione utile dell’organo competente. In mancanza di tale delibera, la decisione assunta dal Consiglio Generale si intende comunque approvata.
Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente dalla Sezione e dall’Associazione, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all’art. 4.
ART. 6
Diritti delle imprese associate
Dall'adesione all'Associazione Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.
Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione Industriali nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.
Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.
ART. 7
Obblighi delle imprese associate
L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:
a) osservare, oltre allo Statuto dell'Associazione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione ivi compresi gli obblighi contributivi;
b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l’obbligo, di far aderire all’Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Frosinone, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza della Sezione;
f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.
ART. 8
Imprese Assistite
Fanno parte della Sezione in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l’attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile di Frosinone che non siano soci ordinari.
Le imprese assistite hanno diritto ai servizi che vengono definiti di anno in anno dal Consiglio Generale di ANCE FROSINONE.
Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
ART. 9
Soci aggregati
Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.
Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall’accordo nazionale di cui al comma precedente.
A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione Ance trasmette l’elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.
I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.
ART. 10
Contributi
Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione Industriali per gli associati.
Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.
Il Consiglio Generale della Sezione può fissare una contribuzione destinata all’esclusivo finanziamento delle attività della Sezione stessa.
Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all’art. 31, che è distinto dal patrimonio dell'Associazione Industriali del quale non fa parte.
Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.
In caso di inadempienza l’Ance potrà applicare le misure sanzionatorie all’uopo previste dallo Statuto nei confronti della Sezione.
Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'Ance, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'Ance.
Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall’accordo nazionale di cui all’art.9 secondo comma.
ART. 11
Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali
La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'Ance che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'Ance, di cui al precedente art.10.
ART. 12
Anagrafe
Xxxxx restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell’Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.
La Sezione è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all’Ance le variazioni secondo le modalità stabilite da quest’ultima.
Per la formazione e l'aggiornamento dell’anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.
TITOLO TERZO
GOVERNANCE
ART. 13
Governance
Sono Organi della Governance:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Generale
c) Il Presidente e il Vice Presidente
d) Organi di controllo:
- il Collegio dei Garanti contabili
- i Probiviri
e) il Tesoriere
Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà della Sezione prevedere altri Organi non direttivi.
Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.
ART. 14
Eleggibilità alle cariche sociali
Le cariche associative della Sezione sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.
Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.1
In tale senso l’impresa comunicherà all’Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all’atto dell’iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.
Alla carica di Xxxxxxxxx e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.
1 L’art. 14 individua i soggetti qualificabili come rappresentanti di impresa per l’accesso alle cariche associative. Ciascuna Associazione può limitare tale casistica al fine di rendere più stringenti i requisiti per l'accesso alle cariche medesime.
ART. 15
Xxxxxx e requisiti delle cariche sociali
Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell’Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Xxxx e antecedentemente al rinnovo dello stesso).
Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.
I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.
Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni alla Sezione.
Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.
Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell’Organo associativo di cui fanno parte.
Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e della Sezione.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale della Sezione e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale della Sezione stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.
La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale della Sezione a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 28.
Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.
ART. 16
Assemblea dei soci ordinari - Costituzione
L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5.
Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l’accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.
Ai fini dell’attribuzione dei voti spettanti in Assemblea si fa riferimento alla media triennale del numero dei dipendenti in forza presso ciascuna Impresa associata, desunta dal modello DM 10 relativo ad ogni mese di giugno, che le Imprese associate sono tenute a trasmettere ad ANCEFROSINONE annualmente.
Per le aziende che non abbiano maturato il triennio di iscrizione si fa riferimento alla media dei dipendenti relativa al periodo di anzianità associativa corrispondente sempre facendo riferimento al modello DM 10 del mese di giugno, mentre per le nuove Imprese associate ad ANCEFROSINONE da meno di un anno, verrà preso in considerazione il numero dei dipendenti attestato attraverso il modello DM 10 del precedente mese di giugno.
In ogni caso, si intende per triennio precedente il triennio solare antecedente la data dell’Assemblea.
Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti calcolato secondo lo schema che segue:
DIPENDENTI | VOTI |
0 | 1 |
da 1 a 5 | 3 |
da 6 - 10 | 7 |
da 11 - 15 | 9 |
da 16 a 30 | 15 |
da 31- a 50 | 25 |
da 51 - a 75 | 35 |
da 76 - a 100 | 50 |
da 101 a 150 | 70 |
oltre i 150 | 90 |
L’esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell’Ance.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell’avviso di convocazione.
La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci, iscritti alla Sezione da almeno 15 anni, nominata dal Consiglio Generale della Sezione, ovvero dai Probiviri, ovvero dal Direttore/Uffici dell’Associazione. Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.
Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l’avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea.
La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell’apertura dei lavori assembleari.
ART. 17
Convocazioni - Deliberazioni - Verbali
L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.
E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale della Sezione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax o per posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e funge da Segretario il Direttore della Sezione o persona designata a tal scopo dal Presidente.
In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.
Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda
convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.
Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l’elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.
Per l’elezione delle cariche sociali, all’inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina tre scrutatori.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.
Sono ammesse – attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza – anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluriprovinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell’Assemblea della sede legale
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa.
Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l’Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.
ART. 18
Attribuzioni dell’ Assemblea
Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente e il Tesoriere;
c) eleggere i n. 8 componenti il Consiglio Generale della Sezione;
d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
e) eleggere i Probiviri;
f) approvare la relazione annuale sulle attività della Sezione presentata dal Consiglio Generale;
g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
h) deliberare sulle direttive di ordine generale che la Sezione dovrà seguire per l’attuazione delle finalità previste dall’art. 2.
Spetta all’Assemblea dei soci in sede straordinaria:
a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione Industriali;
b) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 34;
c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.
ART. 19
Consiglio Generale - composizione
Il Consiglio Generale della Sezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, da 8 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese Ance e per la durata del loro mandato.
È componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito.
Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l’ultimo Past President, i Probiviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili.
Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Presidente vicario, se nominato.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.
Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.
In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell’Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale della Sezione, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.
I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.
ART. 20
Consiglio Generale - Attribuzioni
Spetta al Consiglio Generale di:
a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti della Sezione in Enti e Organismi esterni di cui all'art.2, punti l) ed m);
c) nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
h) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune della Sezione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.22;
l) deliberare, ove previsto, in ordine alla nomina del Direttore o Segretario e alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso; assumere e licenziare il personale della Sezione;
m) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
n) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
o) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 15;
q) deliberare ai sensi dell'art.5, secondo xxxxx;
r) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all’art. 8;
s) deliberare l’ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all’Accordo nazionale di cui all’art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione.
ART. 21
Riunioni e Deliberazioni
Il Consiglio Generale della Sezione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.
Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.
Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore/Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.
ART. 22
Presidenza - elezione, durata e attribuzioni
Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.
A tal fine la Commissione di cui all’art.23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l’accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, fino a due mandati consecutivi.
Spetta in particolare al Presidente di:
a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
f) sovraintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione a tutti gli atti amministrativi;
g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
i) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale della Sezione sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.
l) proporre all’Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
m) proporre al Consiglio Generale della Sezione le nomine negli enti esterni
Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi della Associazione Industriali.
Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.
ART. 23
Commissione di Designazione
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno tre nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.
Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i
nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.
Una volta definita la composizione della Commissione, quest’ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all’Assemblea.
Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un’eventuale sostituzione.
ART. 24
Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.22, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.
Al Vice Presidente compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe a lui assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.
ART. 25
Commissioni Referenti
Nell’ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni Referenti per materia, formate con determinazione del Consiglio Generale, in funzione delle esigenze della Sezione, del settore e/o del territorio.
La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata al Vice Presidente (oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente).
Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra n°3 e n°9, nominati dal Consiglio Generale della Sezione in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.
È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale della Sezione.
ART. 26
Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.
E’ componente del Consiglio Generale della Sezione.
Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all’ approvazione dei bilanci.
In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.
Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale della Sezione all’Assemblea.
Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente al Vice Presidente.
ART. 27
Il Collegio dei Garanti contabili
Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti, dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.
L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.
I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.
Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.
Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale della Sezione e, limitatamente alle delibere relative all’ approvazione dei bilanci, all’Assemblea.
Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.
Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall’Assemblea.
ART. 28
I Probiviri
Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall’Addendum all’Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.
Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.
La carica di Xxxxxxxxx è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.
Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.
I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.
Il deposito cauzionale deve essere versato in favore della Sezione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.
Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall’Assemblea, al Presidente del Tribunale di Frosinone tra quelli eletti dall’Assemblea.
La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.
Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
L’istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l’automatica soccombenza al giudizio arbitrale.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Ance nazionale.
In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Xxxxxxxx.
Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.
L’interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell’Associazione degli industriali al fine di garantire il massimo raccordo operativo.
Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.
Salvo quanto previsto dall’art. 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.
Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri della Sezione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.
In tal caso l’eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle impese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest’ultima ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto di UNINDUSTRIA e del relativo Regolamento di attuazione, mentre l’appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell’ Addendum di cui al primo comma del presente articolo.
Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle impese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
Art. 29 Gruppo giovani
Presso ANCE FROSINONE è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.
Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE FROSINONE è dotato di un proprio Regolamento, in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto Ance.
TITOLO QUARTO
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE
ART. 30
Autonomia finanziaria e patrimoniale
In forza dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, la Sezione gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.
A tal fine la Sezione provvede a richiedere l’attribuzione di un proprio codice fiscale e ad aprire un proprio conto corrente bancario.
Condotte lesive dell’autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale della Sezione costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.
ART. 31
Direzione
All’organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l’attività della Sezione.
Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.
Il Direttore o Segretario è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale della Sezione.
La Sezione, comunica all’Associazione Industriali l’assunzione alle proprie dirette dipendenze del Direttore o Segretario.
Qualora la Sezione non provveda ai sensi del comma 3 il Direttore o Segretario è nominato dal Consiglio Generale della Sezione su proposta del Direttore dell’Associazione Industriali.
Nel caso di cui al comma precedente il Direttore o Segretario della Sezione fanno parte dell’organico dell’Associazione Industriali.
Il Direttore o Segretario, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore dell’Associazione Industriali.
ART. 32
Fondo Comune
Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.
Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione conformemente agli scopi statutari.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.
Durante la vita della Sezione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 33
Amministrazione e gestione
Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Generale della Sezione stessa.
Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.
Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.
Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.
In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.
ART. 34
Esercizio finanziario - Bilancio
L'esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale della Sezione, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell’Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.
All’Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull’attività degli uffici.
Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale della Sezione ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta.
Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.
Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale della Sezione, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'Art.18, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione in funzione della previsione delle entrate.
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35
Durata-Scioglimento - Aggregazioni
La Sezione è costituita a tempo indeterminato.
Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.
Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Nel caso di scioglimento finalizzato all’aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.
ART. 36
Disposizioni generali
Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Xxxx.
Le modifiche entrano in vigore con l’approvazione dell’Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale dell’Associazione Industriali. Quest’ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte della Sezione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.
ART. 37
Richiamo allo Statuto dell'Ance e dell’Associazione Industriali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell’Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione Industriali, nel cui ambito la Sezione è costituita.
ART. 38
Controversie
Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'Ance e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.
ART. 39
Norma di collegamento organizzativo
Fermo restando un attivo coinvolgimento della Sezione nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall’Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, la Sezione ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati dall’Associazione industriale, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all’Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica.
I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Xxxx ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.