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Verbale Accordo Edilizia 2004-2005
Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto di Lavoro del settore Edilizia privata
San Marino, 22 luglio 2004
TRA
● l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale rag. Xxxxx Xxxxxx, dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e dall'avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere ANIS
● l'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori rappresentata dal Presidente avv. Xxxxxx Xxxxx dal funzionario Xxxxxx Xxxxxxxx
E
● la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
● la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e dai funzionari Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx;
si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali ed Artigiane del settore edile ed i lavoratori in esse occupati:
Orario di lavoro
Le Parti, dal 01/01/05, considerato che l'attività svolta del settore ha carattere marcatamente stagionale ed è fortemente condizionata dai fattori meteorologici, concordano di ridurre da 8 ore a 7 ore l'orario di lavoro attualmente vigente per il mese di febbraio.
Pertanto il nuovo orario giornaliero è il seguente:
● 8,30 ore giornaliere lavorate per i mesi da marzo a ottobre;
● 7 ore giornaliere lavorate da novembre a febbraio. Nei mesi di novembre, gennaio e febbraio saranno corrisposte 10 ore mensili di riduzione di orario che vanno a defalcarsi dalle attuali 50 ore annuali. Le restanti 20 ore di riduzione di orario
verranno utilizzate nel mese di dicembre anche a copertura delle giornate di vacanza del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).
Cassa integrazione guadagni
I dipendenti hanno l'obbligo di presentarsi presso la sede dell'azienda o il cantiere anche in caso di maltempo.
In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere il lavoratore ha diritto alle integrazioni salariali. Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino 1 ora e 30 minuti per ogni mezza giornata, per la sola parte eccedente di permanenza in cantiere l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Permessi retribuiti
A far data dal 1/1/04 viene concesso un permesso ordinario annuale pari a 8 ore di lavoro, frazionabile e cumulabile nel biennio, a quei lavoratori che per esigenze documentate di salute, relative a eventi che coinvolgono il nucleo famigliare entro il secondo grado di parentela, sono costretti ad assentarsi dal lavoro.
Aumenti retribuiti
La definizione della parte economica del Contratto si basa sui seguenti parametri di riferimento.
per l'anno 2004 2,4%
per l'anno 2005 2,0%
Scatti di anzianitagrave; - Trasferta
Le Parti concordano di rivalutare annualmente tali istituti in base alla dinamica salariale.
Normative derivate
Nell'intento di perseguire la formulazione di un contratto autonomo e specifico del settore dell'edilizia privata, si concorda quanto segue:
● il contratto edilizia, per quanto non direttamente previsto, farà riferimento al contratto generale della categoria di appartenenza (Artigianato o Industria), limitatamente a quanto regolamentato alla data della sottoscrizione.
● Sono in caso ogni escluse le condizioni diverse (migliorative e/o peggiorative) che scaturiscono dalle evoluzioni dei contratti generali negli anni successivi al periodo di inizio validità del presente.
Durata
Il Presente contratto scade il 31/12/07.
Per quanto riguarda l'aspetto economico le parti concordano sulla durata biennale e quindi scadrà il 31/12/05.
Protocollo d’intesa aggiuntivo
Le Parti sono impegnate a redigere il più presto possibile il testo unico del Contratto di Lavoro del settore Edilizia.
Declaratorie
Le Parti sono impegnate a proseguire il confronto e ad attuare gli approfondimenti necessari per verificare la possibilità di addivenire alla definizione di specifiche declaratorie.
Indennità di trasferta
Le Parti sono impegnate a proseguire il confronto e ad attuare gli approfondimenti necessari per addivenire alla modifica di tale istituto. Nel frattempo concordano di mantenere inalterati gli attuali criteri e le modalità di corresponsione.
Frontalieri
Le Parti convengono, analogamente a quanto stabilito negli accordi dei settori industria e artigianato, di applicare a tutti gli effetti, a decorrere dal 01/10/2004, le norme previste dagli stessi relative ai lavoratori frontalieri con la precisazione che in merito ai preavvisi dovuti in caso di interruzione del rapporto di lavoro si concorda sulla seguente modifica:
● con anzianità di servizio fino a 2 anni mesi tre
● con anzianità di servizio oltre 2 anni mesi quattro.
Formazione e aggiornamento del personale
Le Parti confermano l'opportunità di definire un progetto di formazione mirato ad accrescere i livelli di sicurezza nei cantieri. Si concorda di far coincidere, laddove possibile, l'effettuazione dei vari corsi di formazione con i momenti di minor attività del settore, quali, ad esempio, quelli di cassa integrazione, ecc., anche in considerazione del fatto che tale intervento è aggiuntivo a quelli già previsti per legge.
Le Parti concordano inoltre di dare corpo al progetto della "scuola edile" per avviare i giovani a questo mestiere e per accrescere la professionalità di chi è già entrato nel mondo del lavoro edile.
Cassa edile
Le Parti concordano di razionalizzare il sistema di calcolo delle differite (gratifica natalizia, indennità di licenziamento, etc.) semplificando il sistema di erogazione. Le Parti convengono di predisporre una circolare che chiarisca tecnicamente l'applicazione delle norme relative alla contribuzione Cassa Edile. Le Parti concordano inoltre di migliorare anche sotto l'aspetto informatico l'attuale gestione amministrativa della Cassa Edile elaborando un progetto di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione della stessa e di rendere servizi sempre più aderenti alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Impegno aggiuntivo
Le Parti in riferimento al "Protocollo d'intesa per monitorare la presenza in San Marino di frontalieri e ditte forensi per opere edili" rinviano la trattazione di questo argomento al tavolo della tripartita.
Cassa integrazione e guadagni per maltempo
Inoltre vanno favorite e incentivate azioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione di tale istituto.
Testo lettera a FULCAS - CSU
San Marino, 23 luglio '04
Con la presente siamo a confermare che, in esecuzione degli accordi per il rinnovo dei Contratti del Settore Edile sottoscritti dalle Associazioni di Categoria il 22 luglio '04, ai lavoratori frontalieri occupati in detto settore saranno applicate le disposizioni previste dagli accordi del settore industria e artigianato attualmente vigenti ed integrate dalle deroghe sottoscritte con i sopra citati verbali di accordo validi per il periodo 2004-2007, annullando ogni precedente norma in materia.