Circolare n. 49/2014
Prot. n. 49/SI/MaRo
Roma, 28 febbraio 2014
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 49/2014
ACCORDO INTERCONFEDERALE 10 GENNAIO 2014 – TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA – SEMINARIO ANAV DEL 26 MARZO 2014
Il testo unico sulla rappresentanza sindacale rende finalmente operativi gli Accordi Interconfederali (Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (cfr. circolare Anav n. 108/2011) e il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 (cfr. circolare Anav n. 138/20013) che hanno riformato la contrattazione, stabilendo in concreto come dovranno essere applicate tali intese. Sul tema, l’Associazione ha organizzato una giornata di approfondimento che si terrà il 26 marzo p.v..
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Il 10 gennaio Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil il “Testo Unico sulla Rappresentanza” (cfr. newsletter del 13 gennaio 2014). Il medesimo Testo, con delle lievi differenze che si riferiscono esclusivamente alla stipula delle convenzioni INPS e CNEL1, è stato sottoscritto anche da Ugl, nella stessa giornata, e da Faisa-Cisal in data 14 gennaio
Come risulta anche dall’intestazione, l’accordo interconfederale si configura come una disciplina complessiva e coerente della rappresentanza che, oltre a dare attuazione al Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, sistematizza le regole contenute negli Accordi Interconfederali relativi a questa materia2. Per questo motivo, il Testo Unico è composto da quattro parti e da clausole transitorie e finali, ciascuna relativa ad uno specifico tema delle relazioni industriali.
Di seguito si forniscono le prime indicazioni sulle più importanti novità contenute nell’accordo.
1 Testo unico sottoscritto con Xxx (all); Testo unico sottoscritto con Cisal (all).
2 Più precisamente, oltre al Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, anche l’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e
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1. Parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La prima parte del T. U. è quella che più direttamente si occupa di dare attuazione al sistema di misurazione della rappresentanza, a livello nazionale, previsto dal Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, sistema che diventerà pienamente operativo non appena saranno stipulate le necessarie convenzioni con l’INPS ed il CNEL.
Di seguito i principali contenuti di questa parte del T. U.:
▪ Il principio di fondo che informa le nuove regole, già ampiamente sancito nei prodromici Accordi interconfederali, è quello di "contare" il peso delle organizzazioni sindacali sulla base di una ponderazione effettuata tra i dati associativi e i dati elettorali. La misurazione della rappresentanza avviene, infatti, effettuando la media tra il dato associativo (numero delle deleghe sindacali) ed il dato elettorale (voti espressi in sede di elezioni delle RSU). E’ forse superfluo specificare che la misurazione della rappresentanza avviene su base nazionale e i relativi effetti si esplicano solo sul piano della contrattazione nazionale di categoria.
▪ L’accordo disciplina la delega sindacale ma ai soli fini della misurazione del numero degli iscritti alle singole organizzazioni sindacali. A tal fine, l'intesa prevede l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni che hanno sottoscritto le intese nonché a quelle che aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti delle stesse, pur non avendole siglate. In altre parole, il diritto alla ritenuta ed alla rilevazione del dato di rappresentatività è esteso e riconosciuto anche a favore delle organizzazioni sindacali che si impegnano a rispettare il sistema di regole definito a livello interconfederale. Fuori da tale ipotesi, ove l’azienda intenda comunque accettare la delega all’effettuazione delle ritenute sindacali (atteso che per consolidata giurisprudenza le organizzazioni sindacali possono in ogni caso aggirare la norma contrattuale ricorrendo all’istituto della cessione del credito), il dato numerico non deve essere rilevato. Inoltre, vengono disciplinati gli effetti e la modalità della revoca del contributo sindacale, così come il contenuto, la struttura, l’importo minimo dello stesso contributo sindacale. Con riferimento a tale ultimo aspetto, vale la pena di evidenziare una disposizione che rappresenta un elemento di novità, quanto meno per i Ccnl sottoscritti da ANAV. Per il futuro, infatti, saranno gli stessi contratti collettivi a dover stabilire la misura del contributo alle organizzazioni sindacali, il quale non potrà essere inferiore ad un valore percentuale della retribuzione tabellare.
▪ Il numero delle deleghe sarà poi rilevato dall'Inps tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens). A tal fine, è prevista la stipula di una convenzione tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e l'Inps, con la quale saranno determinate le modifiche da apportare all’Uniemens per consentire la rilevazione annuale del numero delle deleghe. Tutte le aziende (ndr. anche quelle con numero di addetti pari o inferiore alle 15 unità) dovranno quindi indicare nell’apposita sezione il codice identificativo del ccnl applicato e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione
sindacale (a sua volta identificata da un apposito codice che sarà attribuito dalle organizzazioni sindacali per ciascuna categoria). Nell’Uniemens dovrà inoltre essere indicata, limitatamente alle imprese con più di 15 dipendenti, la forma di rappresentanza presente in azienda. L’INPS elaborerà il dato associativo per ciascuna categoria, dividendo la somma dei dati relativi alle deleghe nel corso dell’anno per dodici (media mensile), e, previa definizione di un protocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell’Accordo 10 gennaio 2014, lo trasmetterà al CNEL per la ponderazione con il dato elettorale. In via transitoria, per il 2014, si rileveranno solo le deleghe relative al secondo semestre.
▪ Con riferimento all'ambito di applicazione dei Ccnl, occorre segnalare una disposizione che può destare qualche preoccupazione in contesti, come quello del trasporto pubblico locale, nei quali sono in corso rivendicazioni sindacali tese all'unificazione dei contratti nazionali di lavoro di comparti affini (si allude evidentemente al Protocollo sul Ccnl della mobilità nei confronti del quale ANAV ed Asstra hanno operato il recesso). Si prevede infatti in capo alle organizzazioni sindacali il compito di catalogare i contratti collettivi nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato anche al Cnel, il quale pondererà i dati raccolti dall'Inps con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie. Una volta completato il calcolo, il Cnel comunicherà alle parti sociali il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, utile per il raggiungimento delle soglie che danno diritto a partecipare ai negoziati sindacali ed a sottoscrivere le intese collettive. Non può sfuggire dunque quanto sia delicata la fase di attribuzione del codice ai singoli Ccnl e come questa attività non possa essere lasciata alla libera discrezione delle organizzazioni sindacali ma debba essere svolta di concerto con le associazioni datoriali. L’Associazione ha già rappresentato la problematica ai competenti uffici di Confindustria (ndr. ricevendo ampie rassicurazioni), sostenendo la necessità che la locuzione “organizzazioni sindacali” vada in questo caso intensa in senso lato, tale cioè da ricomprendere anche le associazioni sindacali di rappresentanza datoriale.
▪ In ordine al dato elettorale, il dato relativo ai voti ricevuti dalle organizzazioni sindacali in sede di costituzione della RSU è rilevato unicamente dai verbali redatti dalla Commissione elettorale; il dato è raccolto dal Comitato Provinciale dei Garanti (o da analogo organismo che potrà essere costituito allo scopo) che lo elaborerà/raggrupperà per ciascuna organizzazione sindacale di categoria, e lo trasmetterà al CNEL, annualmente, per la ponderazione con il dato associativo, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione. Il Comitato Provinciale dei Garanti dovrà pertanto acquisire i verbali relativi alle elezioni delle RSU, aggiornandoli anno per anno, tenendo conto della scadenza delle singole RSU: il dato rilevato per ogni anno sarà quello relativo alle RSU validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno;
▪ Circa la ponderazione e l’elaborazione del dato sulla rappresentanza, il CNEL, ricevuti sia i dati degli iscritti che quelli elettorali, provvede a sommare a questi ultimi il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano
presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. In sostanza, in queste due ultime ipotesi, il dato relativo agli iscritti viene “valorizzato” in modo peculiare, sul presupposto – fortemente sostenuto dalle organizzazioni sindacali – che l’iscritto al sindacato, qualora vi fossero state le elezioni per le RSU, avrebbe certamente votato per la lista ispirata dall’organizzazione cui appartiene; successivamente, il CNEL provvederà, entro il mese di aprile di ciascun anno, alla ponderazione del dato elettorale con quello associativo con riferimento ad ogni singolo
C.c.n.l. di categoria. A tal fine il CNEL effettuerà la media semplice tra i due dati, attribuendo, quindi, un peso del 50% per ciascuno dei due dati; il CNEL, infine, comunicherà il dato finale sulla rappresentanza alle parti stipulanti il T.U..
2. Parte seconda: regolamentazione delle rappresentanze in azienda.
Questa parte del T.U. disciplina le forme di rappresentanza sindacale in azienda, aggiornando la disciplina prevista dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 (sostanzialmente confermata), anche in applicazione di quanto pattuito nel Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, ed introducendo una nuova sezione contenente regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda.
Di seguito le principali novità contenute in questa parte del T. U..
1) Vene specificata e resa più articolata la disciplina delle possibili forme di rappresentanza in azienda (RSU/RSA):
▪ si riafferma espressamente il principio dell’unicità della forma di rappresentanza: in un’unità produttiva non potranno coesistere RSU ed RSA in quanto le organizzazioni sindacali dovranno adottare una sola forma di rappresentanza;
▪ si conferma il principio che il modello di riferimento della rappresentanza, per le imprese aderenti al Sistema Confindustria, è quello delle RSU, per cui viene confermata la regola in base alla quale le organizzazioni sindacali firmatarie e/o aderenti all’accordo, laddove vi siano RSU o si avviino le procedure di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, senza possibilità di optare, nel futuro, per il distinto modello delle RSA; tal principio viene peraltro attenuato dalla clausola nella quale si prevede che il passaggio dalle RSA alle RSU, nelle imprese ove tradizionalmente sia stato adottato il modello delle RSA, potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del medesimo Protocollo (ovvero Cgil, Cisl e Uil);
▪ viene introdotta, infine, una nuova disciplina per le unità produttive con più di 15 dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale e venga adottato il modello della RSA: si prevede in tali casi la garanzia dell’invarianza dei costi rispetto al modello della RSU, prevenendo, così, eventuali aggravi dei costi che potrebbero derivare da una ipotetica “moltiplicazione” delle organizzazioni sindacali rappresentative, come conseguenza della riformulazione dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013; sempre in tali casi viene prevista una regola speciale per il passaggio dal modello della RSA a quello
della RSU: alla scadenza della RSA – che ha durata triennale, secondo quanto previsto nella parte terza del Testo Unico – il passaggio alla RSU potrà avvenire se deciso da organizzazioni sindacali che esprimono, a livello nazionale, il 50% + 1 della rappresentanza.
Viene introdotta una disciplina per le RSU in carica in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. che determini un mutamento rilevante nella composizione delle unità produttive interessate. In tali ipotesi si procede a nuove elezioni della RSU entro 3 mesi dal trasferimento, mentre la RSU in carica prosegue in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova rappresentanza.
2) Viene attuato il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, prevedendo la composizione interamente elettiva della RSU con attribuzione dei seggi secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti. Ne consegue che viene superato il criterio del “terzo riservato” alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl.
3) Viene disciplinato il cd. “cambio casacca”: il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Sul punto, le Confederazioni della CGIL, CISL e della UIL, con nota del 12 febbraio 2014, hanno precisato che tale misura trovi applicazione per le nuove R.S.U. e per il rinnovo di quelle esistenti a far data a far data dal 10 gennaio 2014, e quindi non per quelle in carica a tale data, sino al loro rinnovo.
4) E’ espressamente previsto che hanno potere di iniziativa per la costituzione delle RSU
anche le organizzazioni sindacali che non appartengano a confederazioni firmatarie del
T.U. o che non siano firmatarie del contratto nazionale applicato in azienda, solo a condizione che accettino ed aderiscano all’intero sistema delle regole interconfederali sulla rappresentanza (Testo Unico 10 gennaio 2014, Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013, Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011; cfr. parte seconda, sezione terza, punto 4, lett. b del Testo Unico).
3. Parte terza: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale.
La parte terza ha ad oggetto la disciplina della titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva, armonizzando la disciplina dei livelli, delle procedure e delle materie prevista dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (per il contratto aziendale) e dal Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 (per il contratto nazionale).
Di seguito si riassumono gli aspetti principali:
1) Il dato cardine di partenza è che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Organizzazioni sindacali firmatarie delle nuove regole che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo e il dato elettorale come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel. Inoltre, non potendosi fare a meno
di considerare il nuovo perimetro dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, come ridisegnato dalla sentenza delle Corte costituzionale N. 231/2013(cfr. Circolare Anav n.147/2013), viene chiarito che si intendono "partecipanti alla negoziazione" le organizzazioni sindacali che esprimono non solo il livello minimo di rappresentanza sopra ricordato, ma che abbiano effettivamente partecipato alla negoziazione in quanto facenti parte della delegazione trattante dell'ultimo rinnovo del Ccnl e in quanto coestensori della piattaforma sindacale in discussione.
2) Con riferimento alla efficacia della contrattazione collettiva nazionale, viene ribadito il principio che i contratti firmati dai soggetti ammessi alla negoziazione collettiva sono efficaci ed esigibili a condizione che siano sottoscritti da organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza. Questo dato potrà essere verificato sulla base di una consultazione certificata dei lavoratori, che voteranno a maggioranza semplice.
3) Quanto alla contrattazione aziendale, il Testo unico conferma che questa si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. L’introduzione del riferimento alle “modalità” è stato espressamente chiesto dalle organizzazioni sindacali per confermare la piena vigenza delle disposizioni in materia dettate dall’attuale contrattazione collettiva nazionale. Per quanto riguarda il Ccnl autoferrotranvieri, ciò determina la perdurante vigenza delle clausole che attribuiscono alle Organizzazioni sindacali territoriali la titolarità della contrattazione aziendale, mentre, per quanto attiene il Ccnl del noleggio autobus con conducente, la titolarità della contrattazione aziendale è demandata alle R.S.U. e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl. La condizione per l'efficacia degli accordi aziendali è che siano approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, o che siano approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe.
4) Viene infine ribadito il principio in base al quale i contratti collettivi aziendali possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Ciò, in perdurante assenza di ogni riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 148/2011 sui cd. contratti di prossimità, ripropone l'anomala sovrapposizione di norme legali e regole collettive parzialmente diverse sulla stessa materia. Si precisa tuttavia che tali intese devono essere sottoscritte dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le “relative” organizzazioni sindacali territoriali di categoria, chiarendo così, espressamente, che non sono conformi all’accordo eventuali intese modificative intervenute “d’intesa” con organizzazioni sindacali che non abbiano alcun rapporto con le rappresentanze operanti in azienda.
4. Parte quarta: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento.
Questa parte del Testo Unico contiene norme volte a garantire l'esigibilità dei contratti sottoscritti a livello nazionale ed aziendale, prevenendo e sanzionando eventuali azioni negoziali svolte senza il rispetto delle regole concordate tra le pari sociali.
A tal fine, si prevede l'impegno a definire, nei contratti collettivi nazionali di categoria, clausole o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti (principio di reciprocità), l'esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno determinare anche le sanzioni per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria. In tal senso viene anche fornita una esemplificazione delle possibili sanzioni: sanzioni pecuniarie, temporanea sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale, sospensione di altre forme di agibilità sindacale (ad esempio, riscossione delle quote di iscrizione alle organizzazioni sindacali).
5. Clausole transitorie e finali.
Si tratta della parte del Testo Unico più innovativa in quanto introduce regole volte a garantire a livello interconfederale l’esigibilità dei contratti nazionali.
In attesa che i contratti di categoria definiscano la materia dell’esigibilità, le parti contraenti si sono obbligate a rimettere ad un giudizio arbitrale, da svolgersi a livello confederale, ogni controversia che dovesse originare dall’applicazione dell’accordo. Il procedimento si avvia su istanza delle organizzazioni di categoria che “sono obbligate” a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, di cui il Testo Unico disciplina la composizione. La decisone del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla sua composizione, disporrà le misure da applicarsi nei confronti delle parti inadempienti agli obblighi assunti con l’accordo, con particolare riferimento all’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli.
Infine, si costituisce una Commissione Interconfederale permanente per favorire l’attuazione del Testo Unico e garantirne, al contempo, l’esigibilità. Il Testo Unico disciplina la composizione della Commissione e rinvia ad apposito regolamento, da definire entro 3 mesi, la determinazione delle modalità del proprio funzionamento. Quando la Commissione sarà costituita, potrà dirimere le controversie che dovessero insorgere avvalendosi di una procedura arbitrale.
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Considerate la delicatezza e la complessità della materia, ANAV ha ritenuto opportuno organizzare una giornata di approfondimento sul tema.
L’incontro si terrà il 26 marzo p.v. (inizio alle ore 10,30) presso la sede di ANAV, piazza Dell’Esquilino 29 secondo il programma allegato.
Per ragioni logistiche le prenotazioni dovranno essere trasmesse agli uffici associativi entro la data del 21 marzo 2014, compilando il modulo allegato (da restituire all’ANAV xxxxxx@xxxx.xx
– fax 00-0000000) e anticipando nello stesso eventuali quesiti.
Il servizio sindacale resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento (Xxxxx Xxxxxx: 06487930.10 - xxxxxx@xxxx.xx - Xxxxxxx Xxxxxx: 06487930.12 - xxxxxx@xxxx.xx .
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxx Xxxxx