Contract
IL CONTRATTO DI LAVORO NEL SETTORE DOMESTICO E DELL’ASSISTENZA
1. IL CONTRATTO DI RIFERIMENTO
Il lavoro domestico è regolato da uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)(24) solitamente indicato come “CCNL Colf”, rinnovato nel 2007 e valevole sino al 2013. Nel CCNL è contenuta la disciplina generale, valida su tutto il territorio italiano, delle condizioni minime di trattamento economico-normativo per i singoli aspetti collegati alla prestazione di lavoro: inquadramento, orario di lavoro, riposti, minimi retributivi, ferie, assunzione, fine del rapporto di lavoro, ecc… Queste condizioni minime non possono essere peggiorate, altrimenti il rapporto di lavoro assume una connotazione di irregolarità rispetto alla quale il lavoratore o la lavoratrice possono attivare tutti gli strumenti previsti a propria tutela. Possono però essere migliorate con accordo fra le due parti interessate.
Sono regole che si applicano senza discriminazioni
• di genere (totale parità uomo/donna in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro)
• di nazionalità (totale parità nella gestione del rapporto di lavoro fra lavoratori/lavoratrici italiani, comunitari o extracomunitari).
2. L’ASSUNZIONE
Il datore di lavoro (non importa quale sia la sua nazionalità) può assumere direttamente la lavoratrice domestica se di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
La lavoratrice può essere assunta anche se non è iscritta nelle liste del collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata.
Se la lavoratrice domestica è minorenne (ma con più di 16 anni), deve presentare oltre ai documenti già indicati:
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
Lavoratrice e datore di lavoro devono concordare prima dell’assunzione gli elementi chiave del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.) e poi formalizzarli in una lettera di assunzione (firmata da entrambi) che deve contenere le informazioni relative a:
• identità del datore di lavoro e della lavoratrice;
• ubicazione esatta del luogo di lavoro;
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
• l’eventuale durata del periodo di prova;
• la categoria di inquadramento e l’anzianità di servizio del lavoratore nella categoria;
• la retribuzione pattuita;
• la convivenza o meno con il datore di lavoro;
• le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;
• gli orari della prestazione di lavoro;
• l’eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante);
• il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
• la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego competente sul Comune di lavoro entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello in cui inizia
il rapporto di lavoro. La comunicazione al Centro per l’Impiego è valida anche ai fini dell’iscrizione obbligatoria della lavoratrice domestica agli enti previdenziali e assicurativi (INPS e Inail) (25).
La comunicazione (obbligatoria anche nel caso di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro) può essere fatta con apposito modello cartaceo disponibile presso il Centro per l’Impiego competente o con procedura telematica attraverso il servizio ADELINE (26) o attraverso il sito del Ministero del lavoro xxx.xxxxxx.xxx.xx, utilizzando le procedure di invio on-line dei nuovi moduli resi disponibili (è richiesto l’accreditamento).
L’assunzione domestica si presuppone sempre a tempo indeterminato; i datori di lavoro possono avvalersi di lavoratrici a tempo determinato solo nei seguenti casi:
• esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
• sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, ivi compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
• sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o che fruiscono di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap;
• per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenza sanitaria assistenziale e casa di riposo.
La legge permette l’assunzione di due lavoratrici che assumono insieme l’obbligo di un unico rapporto di lavoro ma ogni lavoratrice resta personalmente e direttamente responsabile del lavoro svolto: è il cosiddetto lavoro ripartito, che può essere utilizzato, ad esempio, dal datore di lavoro con due assistenti familiari che lavorano alternandosi di 15 giorni ciascuna.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicate la retribuzione e la parte normativa spettante a ogni lavoratrice in base al CCNL, la misura della percentuale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuna di loro, con i rispettivi orari. La lavoratrici possono sostituzioni fra di loro e la retribuzione viene riproporzionata in ragione dell’orario effettivamente svolto. Sono vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi mentre le dimissioni o il licenziamento di una delle lavoratrici comportano la cessazione del rapporto di lavoro anche per l’altra, a meno che questa dichiari la propria disponibilità a lavorare per l’intero orario di lavoro o indichi una persona con la quale intende proseguire il lavoro ripartito. La sostituzione deve essere in ogni caso accettata dal datore di lavoro.
3. SANZIONI AMMINISTRATIVE
Se non si comunica l’assunzione al Centro per l’impiego
Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratrice di cui non si è comunicata l’assunzione. Questa sanzione amministrativa può essere cumulata con la sanzione prevista per mancata iscrizione all’INPS e/o alla sanzione civile
prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
Se non si iscrive il lavoratore domestico all’INPS
In caso di mancata iscrizione della lavoratrice domestica all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascuna lavoratrice “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.
4. PERIODO DI PROVA
L’assunzione della lavoratrice può essere effettuata con un patto di prova, che deve risultare da un atto scritto (ad esempio, nella lettera di assunzione). Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Alla lavoratrice che non ha superato il periodo di prova devono essere regolarmente retribuiti i giorni di servizio prestato.
La durata del periodo di prova varia in funzione della categoria di inquadramento della lavoratrice:
categoria durata
DS, D 30 giorni
A, AS, B, BS, C, CS 8 giorni
I giorni si intendono di effettivo lavoro e non di calendario.
Il periodo di prova non può essere svolto prima della firma della lettera di assunzione. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità della lavoratrice.
5. L’ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell’orario di lavoro è concordata tra le parti, ma non può superare i seguenti tetti massimi:
GIORNO SETTIMANA
max ore | max ore | max giorni | |
Conviventi | (non consecutive) 10 | 54 | |
Non conviventi | 8 | 40 | 5-6 |
Il tempo necessario alla consumazione del pasto non rientra nel calcolo dell’orario di lavoro.
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa tra
16 e 40 anni, possono essere assunti con regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali, da collocare obbligatoriamente nelle seguenti fasce orarie:
• tra le 6 e le 14;
• tra le 14 e le 22;
• massimo 10 ore al giorno (non consecutive), per un massimo di 3 giorni alla settimana.
Alla lavoratrice può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte: è il lavoro straordinario che, a meno che non sia stato concordato come recupero di ore non lavorate, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni retributive:
• diurno (dalle 6 alle 22): + 25% sulla retribuzione globale;
• notturno (dalle 22 alle 6): + 50% sulla retribuzione globale;
• festivo: + 60% sulla retribuzione globale.
La maggiorazione diurna è ridotta al 10% per le ore eccedenti le 40 settimanali e fino a 44 prestate dai lavoratori non conviventi. Le ore di straordinario devono essere chieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. INQUADRAMENTO E MANSIONI
Il CCNL prevede 4 livelli di inquadramento e 8 parametri retributivi:
livello | descrizione | parametro | profili |
D | Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprino specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento | DS D | - assistente (formato) a persone non autosufficienti -direttore di casa - amministratore dei beni di famiglia - maggiordomo - governante - capo cuoco - capo giardiniere - istitutore |
C | Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità | CS C | - assistente (non formato) a persone non autosufficienti - cuoco |
B | Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo | BS B | - assistenza a persone autosufficienti - collaboratore generico polifunzionale - custode di abitazione privata - addetto alla stireria - cameriere - giardiniere - operaio qualificato - autista - addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione per persone ospiti del datore di lavoro |
A | Collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non | AS A | - addetto alla compagnia di persone autosufficienti - baby sitter - colf con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone, che svolge mansioni a livello di inserimento al lavoro e in fase di prima formazione |
superiore | - addetto alle pulizie | ||
a 12 mesi che svolgono | - addetto alla lavanderia | ||
con competenza le proprie | - aiuto di cucina | ||
mansioni, relative ai profili | - stalliere | ||
lavorativi indicati, a livello | - assistente ad animali domestici | ||
esecutivo e sotto il diretto | - addetto alla pulizia ed annaffiatura | ||
controllo del datore di | di aree verdi | ||
lavoro | - operaio comune |
Le lavoratrici inquadrate nel livello A al momento dell’assunzione dopo 12 mesi passano automaticamente al livello B. Con lavoratore formato si intende la persona provvista di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, anche conseguito all’estero purché equipollente, o con corsi di formazione di durata non inferiore a 500 ore. Si considera autosufficiente la persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura personale e alla vita di relazione. Si condidera invece non autosufficiente (totalmente o parzialmente) chi non riesce, in tutto o in parte, a compiere autonomamente queste attività.
7. RETRIBUZIONE
Per la retribuzione della lavoratrice si tengono in considerazione l’inquadramento e le mansioni svolte, la convivenza o meno con il datore di lavoro o l’assistito. I valori definiti dal 1 gennaio 2008 sono:
a) lavoratrici conviventi (tempo pieno)
Livello | Importi mensili | Importi mensili |
Minimi (in €) | Indennità di funzione (in €) | |
DS | 1.065,12 | 150,00 |
D | 1.014,40 | 150,00 |
CS | 862,24 - | |
C | 811,52 - | |
BS | 760,80 - | |
B | 710,08 - | |
AS | 659,36 - | |
A | 557,92 - |
b) lavoratrici conviventi inquadrate nei livelli C. B, BS e studenti (max 30 ore settimanali)
Livello | Minimi mensili (in €) |
C | 588,35 |
BS | 532,56 |
B | 507,20 |
c) lavoratrici non conviventi
Livello | Minimi orari (in €) |
DS | 7,20 |
D | 6,90 |
CS | 5,98 |
C | 5,68 |
BS | 5,38 |
B | 5,07 |
AS | 4,77 |
A | 4,06 |
d) assistenza notturna
Livello | Importi mensili (in €) | Importi mensili (in €) |
A soggetti autosufficienti | A soggetti non autosufficienti | |
DS | 1.224,89 | |
CS | 991,58 | |
BS | 874,92 - | |
A | 557,92 - |
e) presenza notturna
Livello | Importo mensile (in €) |
Unico | 585,82 |
Vi sono infine i valori relativi all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio
Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale |
€ 1,666 | € 1,666 | € 1,441 | € 4,773 |
8. CONTRIBUZIONE INPS
In seguito all’iscrizione, l’INPS apre una posizione assicurativa in favore della lavoratrice domestica ed invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria ed al numero di ore lavorato nella settimana e può variare di anno in anno secondo parametri stabiliti dall’INPS.
I contributi versati sono utilizzati:
• dall’Inps per il pagamento della pensione, dell’indennità di maternità, degli assegni familiari,dell’indennità di disoccupazione e di altri trattamenti;
• dall’Inail per le indennità e le rendite da infortunio e da malattie professionali.
Se l’orario di lavoro presso lo stesso datore non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario è di almeno 25 ore settimanali, il
contributo è fisso per tutte le ore retribuite. Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto solo quando la lavoratrice è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
8. PAGAMENTO DEI BOLLETINI CONTRIBUTIVI
Il pagamento dei contributi viene effettuato dal datore di lavoro ogni tre mesi, utilizzando i bollettini premarcati dell’INPS1 ed entro i seguenti termini2:
• dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre (gennaio - marzo);
• dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre (aprile - giugno);
• dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre (luglio - settembre);
• dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) .
Una copia della ricevuta di pagamento va consegnata alla lavoratrice che deve conservarla perché è uno dei documenti essenziali per comprovare l’effettiva esistenza di un lavoro.
Per aiutare le persone nel calcolo dei contributi e nella compilazione dei bollettini, i principali sindacati o patronati italiani hanno attivato dei servizi specifici di supporto alla gestione del rapporto di lavoro domestico. Ci si può rivolgere direttamente a queste strutture per conoscere forme, modi, tempi e costi del servizio. In alternativa, si può ricorrere al supporto on line di calcolo dei contributi messo gratuitamente a disposizione dall’INPS nel sito xxx.xxxx.xx
9. SANZIONI CIVILI
Se non si pagano i contributi
Nel caso di “lavoro nero” (lavoratrice o lavoratore assunto senza Comunicazione al Centro per l’impiego e senza iscrizione all’INPS) con collegato omesso pagamento dei contributi , il datore di lavoro deve pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi sino ad un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Ciò significa, ad esempio, che anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 €. Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e per la mancata iscrizione all’INPS nei termini stabiliti.
Se si pagano i contributi in ritardo
Il versamento tardivo dei contributi comporta l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (nel 2008: 9,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di INPS, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.
10. CONTRIBUTI ITALIANI E PENSIONE DELLA LAVORATRICE
1Il primo invio di bollettini è automatico dopo l’avvio del rapporto di lavoro; prima di utilizzare l’ultimo bollettino, è necessario richiederne altri all’Inps chiamando il numero verde InpsInforma 803164 oppure collegandosi al sito xxx.xxxx.xx nella sezione richiesta bollettini.
2 Il pagamento dei contributi relativi al trimestre di competenza non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra; se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps.
In linea di principio, la lavoratrice frontaliera ha diritto alla pensione di anzianità nel proprio Paese di occupazione. Se viene richiesto un periodo di contributi per acquisire il diritto alla pensione, è possibile sommare tutti i periodi di attività retribuita negli Stati membri della Comunità europea.
Le lavoratrici con una carriera mista (che hanno versato contributi ai sensi della normativa di diversi Stati UE in cui sono stati occupati) possono presentare la richiesta di pensione al raggiungimento dell’età legalmente pensionabile dei diversi Paesi d’occupazione ai servizi competenti nel luogo di residenza (per l’Italia, il riferimento è l’ufficio INPS). Questi servizi si metteranno in contatto con le autorità interessate degli altri Stati membri e la lavoratrice beneficerà di una pensione proporzionale ai periodo di occupazione svolto in ciascuno Stato membro in cui ha versato i contributi previsti dal regime pensionistico. Saranno tenuti in considerazione tutti i periodi di contributi versati per ciascuno Stato membro. Le lavoratrici ed i lavoratori che necessitano di aiuto nelle procedure connesse alla richiesta della
pensione possono rivolgersi a Patronati, attivati anche dalle principali organizzazioni sindacali nazionali.
11. RIPOSI, PERMESSI, FERIE
Riposo settimanale
Il riposo settimanale per una lavoratrice occupata full time è di 36 ore così suddivise:
• 24 ore consecutive, che devono coincidere con la domenica;
• 12 ore da godere in un altro giorno della settimana concordato fra le parti; in questa giornata, la lavoratrice potrà lavorare per un numero di ore non superiore alla metà del normale orario lavorativo giornaliero.
Eventuali prestazioni lavorative rese durante i giorni di riposo devono essere retribuite con una maggiorazione rispetto alla normale paga oraria.
Festività nazionale e infrasettimanali
Sono giorni festivi, oltre alle domeniche:1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (festività nazionale), 1 maggio (festività nazionale), 2 giugno (festività nazionale), 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, il Patrono del luogo di lavoro
Se la ricorrenza festiva cade di domenica, la lavoratrice ha diritto ad un riposo compensativo in un’altra giornata oppure ad una quota di retribuzione corrispondente ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Alle lavoratrici ad ore, per ogni giorno festivo spetta 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Ferie e permessi
Ogni lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane all’anno di anzianità di servizio (26/12 di giorni ogni mese di servizio). Almeno due settimane (consecutive su richiesta della lavoratrice) vanno usufruite nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi. Le ferie non possono essere sostituite da un’indennità economica, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La durata del periodo di ferie è di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro e non può essere frazionata in più di due periodi. La collocazione temporale delle ferie è decisa dal datore di lavoro, sentita la lavoratrice, nel periodo compreso da giugno a settembre ma le lavoratrici straniere possono cumulare le ferie di un biennio (26 + 26 giorni) da godere in un’unica soluzione.
Per ciascun giorno di ferie spetta 1/26 della retribuzione mensile (inclusa l’eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta). Se per esigenze del datore di lavoro vi sono sospensioni del lavoro extraferiali (ad esempio, il datore va in vacanza e lascia libera la lavoratrice, in un
periodo non coincidente con le ferie di quest’ultima) alla lavoratrice spetta comunque la retribuzione globale di fatto e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio se durante questa sospensione non usufruisce di queste corresponsioni). La lavoratrice domestica può godere di permessi retribuiti o non retribuiti per necessità familiari, di studio o personali purché sempre per giustificati motivi.
12. Maternità e paternità
Maternità
La normativa prevede il diritto all’astensione obbligatoria delle donne (congedo di maternità):
• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (se il parto è prematuro, i giorni non goduti sono aggiunti al periodo successivo al parto);
• se il parto avviene oltre tale data: per il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto;
• durante i tre mesi successivi al parto.
I termini iniziale e finale del congedo possono essere modificati in situazioni particolari.
Durante questo periodo la lavoratrice ha diritto ad un’indennità giornaliera – a carico dell’INPS – pari all’80% della retribuzione, per tutte le giornate indennizzate comprese nel periodo di congedo di maternità. Il CCNL domestico non prevede alcun obbligo per il datore di lavoro di integrare questa indennità.
Paternità
Il padre lavoratore domestico ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
In questi casi ha diritto allo stesso trattamento economico previsto per il congedo di maternità.
13. MALATTIA E INFORTUNO
MALATTIA
Per malattia si intende qualsiasi alterazione allo stato di salute della lavoratrice che comporta una sua incapacità di lavoro.
La malattia determina la sospensione del rapporto di lavoro e legittima l’assenza della dipendente (periodo durante il quale decorre normalmente l’anzianità di servizio) con diritto di conservazione del posto di lavoro secondo questi limiti:
anzianità di servizio | giorni |
Fino a 6 mesi | 10 |
Da 6 mesi a 2 anni | 45 |
Oltre 2 anni 180 | 180 |
Comunicazione al datore di lavoro
In caso di malattia la lavoratrice deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e fargli pervenire il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia, che attesta l’inabilità al lavoro.
Il certificato medico va consegnato (o inviato mediante raccomandata) entro 2 giorni dal rilascio. Per le lavoratrici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, a meno che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro o che la malattia si verifichi in assenza del lavoratore, per ferie o per altri motivi
Infortunio
Si considera infortunio sul lavoro ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte, l’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) o l’inabilità temporanea con astensione dal lavoro per più di tre giorni.
In caso di infortunio sul lavoro è prevista a favore della lavoratrice:
a) la conservazione del posto di lavoro nei seguenti termini:
b)
anzianità di servizio | giorni |
Fino a 6 mesi | 10 |
Da 6 mesi a 2 anni | 45 |
Oltre 2 anni | 180 |
b) il trattamento economico
Il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione globale di fatto per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e per i 3 giorni successivi. A partire dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, l’INAIL corrisponde alla lavoratrice un’indennità determinata sulla base delle retribuzioni medie convenzionali.
c) l’indennità di infortunio
l’INAIL eroga inoltre:
• in caso di morte: una rendita ai superstiti (al coniuge: 50% della retribuzione convenzionale annuale; a ciascun figlio:20%; ai figli orfani di entrambi i genitori: 40%) e un assegno per le spese funerarie;
• un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta;
• una rendita per l’inabilità permanente;
• un assegno per l’assistenza personale continuativa per inabilità del 100%, se la menomazione riportata è tra quelle previste per legge;
• il rimborso delle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
• la fornitura degli apparecchi di protesi, per la riabilitazione e il reinserimento sociale ed occupazionale (carrozzelle, scarpe ortopediche, ecc...);
• un’erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi (inabilità 80-100%).
Denuncia dell’infortunio
Il datore di lavoro deve denunciare gli infortuni sia all’INAIL che all’Autorità di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri):
• infortuni mortali o presunti tali: entro 24 ore e telegraficamente;
• gli infortuni giudicati non guaribili in 3 giorni dall’accaduto: entro 2 giorni dall’accertamento (utilizzando un apposito modello INAIL);
• gli infortuni giudicati guaribili in 3 giorni ma non guariti: entro 2 giorni a partire dal 4°.
L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza dei relativi termini.
14. LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro può essere risolto sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice con il rispetto dei termini di preavviso, pena il pagamento a carico della parte inadempiente di un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro esistenti al momento del decesso.
In caso di dimissioni, la lavoratrice deve seguire le procedure introdotte dal 5 marzo 2008:
• compilare il modulo di dimissioni presso il Comune o il Centro per l’Impiego competente;
• consegnare la copia del modello timbrato, datato e numerato rilasciato dal Comune o Centro per l’impiego che l’ha compilato al datore di lavoro entro 15 giorni dalla compilazione.
Comunicazione all’INPS e al Centro per l’impiego
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al Centro per l’impiego competente e all’Inps. Il versamento dei contributi dovuti per l’ultimo periodo di lavoro va fatto entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
IL TFR
In ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (fine contratto, licenziamento, dimissioni) la lavoratrice ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto (TFR – o liquidazione), che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota (accantonamento) pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (divisore fisso). La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni d’anno. L’importo accantonato annualmente è soggetto a rivalutazione con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,50% (fisso) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre (tasso ISTAT che non si applica al TFR maturato nell’anno in corso).
15. LAVORATRICE DOMESTICHE E FISCO
Le lavoratrici si trovano in una posizione particolare dal punto di vista dell’imposta sui redditi italiana (IRPEF), perché il datore di lavoro privato, non può trattenere direttamente l’imposta sul reddito dalla retribuzione (come avviene per tutti gli altri lavoratori dipendenti), in quanto non è sostituto d’imposta: non può cioè versare le tasse per conto della lavoratrice e quindi non può neppure fornire il modello CUD che viene rilasciato a tutti i lavoratori dipendenti per certificare il totale lordo della retribuzione e il totale dell’imposta trattenuta e versata.
Il calcolo e il versamento dell’imposta sul reddito a carico del lavoratore devono essere effettuati, tramite la dichiarazione annuale dei redditi (modello UNICO) utilizzando una dichiarazione in carta semplice rilasciata dal datore di lavoro nella quale si riporta il totale delle retribuzioni corrisposte durante l’anno e la durata del rapporto di lavoro.
È soggetto alla tassazione in Italia il lavoratore o la lavoratrice che percepisce un reddito da lavoro in questo Paese per 184 giorni l’anno. In assenza di norme specifiche fra Italia e Slovenia relative al frontalierato, la lavoratrice può far valere la Convenzione (Jugoslava) firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 e ratificata con legge n. 974 del 18 dicembre 1984 (in vigore dal 3 luglio 1985) volta ad evitare che lo stesso reddito prodotto venga tassato due volte.